TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/10/2025, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1495/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 08/10/2025 innanzi al Giudice ES TO sono comparsi:
per parte opponente l'avv. Filippo Rizzi;
per parte opposta l'avv. Riccardo Marini in sostituzione dell'avv. Corrado
OR AB.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione dimessi in via telematica.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 08/10/2025
Il Giudice
ES TO
1 n. 1495/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice ES TO ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado di opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617,
c. I c.p.c. iscritta al n. 1495/2025 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Filippo Rizzi
Attore opponente
contro
e CP_1 Controparte_2 con l'Avv. Corrado OR Abbondi
Convenuti opposti
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 8.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 preventiva agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto notificatogli in data 24.1.2025 da parte di e recante l'intimazione del pagamento della CP_1 Controparte_2 somma di € 72.890,15= oltre ai successivi interessi e spese in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 10435/2024 sent. pronunciata in data 3.12.2024 da parte del Tribunale di Milano a definizione del giudizio iscritto al n. 790/2021 r.g.
Più in particolare l'opponente ha lamentato che il titolo esecutivo appena menzionato
2 non gli sarebbe stato notificato personalmente bensì sarebbe stato notificato in data
3.12.2024 al suo procuratore costituito in seno al succitato procedimento n. 790/2021
r.g.: il tutto in violazione di quanto stabilito all'art. 479, c. II, c.p.c.
Con comparsa depositata in data 17.6.2025 si sono costituiti in giudizio CP_1
e domandando il rigetto dell'opposizione attorea.
[...] Controparte_2
Più in particolare, gli opposti hanno dedotto come la notificazione del titolo esecutivo curata in data 3.12.2024 nei confronti del procuratore, alla luce della previsione di cui all'art. 170, c. I, c.p.c., risulterebbe valida ed efficace anche ai fini dell'art. 479, c. II,
c.p.c., fermo che l'intimato avrebbe comunque dimostrato di avere piena conoscenza della sentenza in discussione, avendola invero gravata in appello.
La causa è stata istruita documentalmente e spedita senz'altro alla fase decisionale secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
In via fattuale, è pacifico fra le parti oltreché documentato (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta) che il titolo esecutivo in forza del quale e Controparte_2 CP_1 hanno spiccato il precetto opposto nei confronti di ovverosia la sentenza Parte_1
n. 10435/2024 sent. pronunciata in data 3.12.2024 da parte del Tribunale di Milano a definizione del giudizio iscritto al n. 790/2021 r.g., è stata notificata non già alla parte intimata personalmente bensì al suo procuratore, ovverosia l'avv. Filippo Rizzi, costituito in seno al procedimento n. 790/2021 r.g. (cfr. doc. n. 1 di parte convenuta).
L'art. 479 c.p.c. stabilisce che se la legge non dispone diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto: la notificazione del titolo esecutivo, in particolare, deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 ss. c.p.c.
L'omessa o nulla notificazione del titolo esecutivo determina un vizio formale dell'atto di precetto e deve essere dedotta con l'opposizione c.d. preventiva agli atti esecutivi entro venti gironi dalla notificazione di quest'ultimo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III,
27.4.2023, n. 11104).
Sennonché, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di distinguere fra il caso di nullità del procedimento notificatorio, suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., e quello
3 della sua totale omissione (al quale va equiparato il caso di inesistenza giuridica della notificazione medesima), rispetto al quale non potrebbe operare alcuna sanatoria anche in ragione di quanto previsto all'art. 160 c.p.c., che appunto consente di sanare soltanto le notificazioni nulle e non anche quelle (materialmente o giuridicamente) inesistenti
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. 21.12.2012, n. 23894).
Nel caso in esame, con anticipato, è pacifico che il titolo esecutivo è stato notificato al procuratore della parte anziché a quest'ultima personalmente.
Si tratta di una notificazione rispetto alla quale non può essere predicata la categoria dell'inesistenza.
In un caso analogo a quello in esame, invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto condivisibilmente ad evidenziare che “la notifica alla parte presso il suo procuratore - se non perfino al procuratore stesso - anziché a quella stessa, ma personalmente, integra sempre - non già un'inesistenza, bensì semplicemente - una nullità sanabile (giurisprudenza consolidata;
tra le molte, in relazione a diverse fattispecie processuali: Cass., ord. 15 febbraio 2013, n. 3827; Cass. 21 febbraio
2012, n. 2475; Cass. Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14699; Cass. Sez. Un., ord. 15 luglio 2008,
n. 19343; Cass. Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197; Cass. 26 luglio 1991, n. 8358; Cass. 19 novembre 1987, n. 8541), implicando una mera violazione di prescrizioni in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria. Del resto, non si può sostenere l'estraneità del destinatario e del luogo della notifica rispetto al reale ed effettivo interessato, se non altro in virtù dei doveri contrattuali e deontologici del professionista verso il cliente, col normale effetto di un immediato coinvolgimento di quest'ultimo da parte del primo, come, ad esempio o se non altro, in ordine alle eventuali successive modalità di reazione alla soccombenza resa manifesta dalla notifica” (Cass. Civ., Sez. III, 13.5.2014, n. 10327).
Sviluppando le premesse appena riportate, la Corte Suprema di Cassazione, sempre per mezzo della statuizione appena richiamata, è dunque giunta “alla conclusione che: - anche la notifica del titolo esecutivo (quand'anche costituito da sentenza o altro provvedimento giudiziale) al procuratore per lui costituito nel processo in cui esso è stato reso, anziché al debitore di persona, integra una mera nullità, che si propaga al successivo precetto: ma tale nullità - a differenza che nei casi di inesistenza materiale o giuridica della notificazione stessa - è sanabile, vuoi mediante rinnovazione dell'atto, vuoi in dipendenza del raggiungimento dello scopo;
- il raggiungimento dello scopo è manifesto, allorché, in uno alla relativa doglianza, l'intimato abbia contestato anche altri profili
o sviluppato altre difese, che presuppongono un'idonea conoscenza del titolo esecutivo;
- ove non siano
4 addotte contestazioni diversa da quella, in mero rito, della vista nullità, peraltro, quest'ultima può ex sé rilevare soltanto in caso di allegazione - e, in caso di contestazione, pure di prova - di specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che ne sarebbero derivate, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie: come in caso di incolpevole difetto di coordinamento - si pensi, ad es., agli intimati articolati su strutture organizzative complesse - col procuratore costituito, ovvero per altre ragioni”.
In applicazione delle chiare indicazioni nomofilattiche riportate, venendo al caso di specie, va quindi rilevato che parte opponente ha formulato quale unico motivo di opposizione agli atti esecutivi quello meramente formale relativo alla (correttamente riqualificata, cfr. supra) nullità della notificazione del titolo esecutivo, senza contestare altri profili o addurre contestazioni diverse da quella.
Da ciò discende la necessità di verificare, in ossequio a quanto da ultimo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (ed anche al generale principio di cui all'art. 100 c.p.c.), se parte opponente abbia allegato ed eventualmente dimostrato di aver subito specifiche limitazioni o compressioni del suo diritto di difesa, anche in relazione alle peculiarità del caso in esame.
Orbene, parte opponente non ha svolto alcuna deduzione sul punto, essendosi limitata a formulare, come ricordato, una censura di carattere meramente formale senza addurre in alcun modo quale concreta lesione al suo diritto di difesa gli sarebbe derivata dalla mera nullità lamentata (cfr. atto di citazione attoreo).
Peraltro, e per inciso, che parte opponente abbia avuto piena conoscenza del contenuto della sentenza posta a fondamento del precetto opposto risulta confermato documentata circostanza (cfr. doc. n. 5 di parte opposta) per cui essa stessa l'ha gravata in appello.
L'opposizione proposta da va integralmente rigettata. Parte_1
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerati l'entità del credito per cui e Controparte_2 CP_1
hanno minacciato di procedere ad esecuzione forzata ai danni di (€
[...] Parte_1
5 72.890,15=: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6.12.2022, n. 35878), la semplicità dell'unica questione posta a fondamento della decisione, il carattere meramente documentale dell'istruttoria esperita, il mancato deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e la concentrazione della fase decisoria nell'udienza odierna, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso fra € 52.000,00= ed € 260.000,00=, senza riconoscimento della fase istruttoria e di trattazione e con applicazione dei valori minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rimborsare ad e le spese Parte_1 Controparte_2 CP_1 del presente giudizio che liquida unitariamente in € 4.217,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
ES TO
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 08/10/2025 innanzi al Giudice ES TO sono comparsi:
per parte opponente l'avv. Filippo Rizzi;
per parte opposta l'avv. Riccardo Marini in sostituzione dell'avv. Corrado
OR AB.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione dimessi in via telematica.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 08/10/2025
Il Giudice
ES TO
1 n. 1495/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice ES TO ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado di opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617,
c. I c.p.c. iscritta al n. 1495/2025 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con l'Avv. Filippo Rizzi
Attore opponente
contro
e CP_1 Controparte_2 con l'Avv. Corrado OR Abbondi
Convenuti opposti
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 8.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 preventiva agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto notificatogli in data 24.1.2025 da parte di e recante l'intimazione del pagamento della CP_1 Controparte_2 somma di € 72.890,15= oltre ai successivi interessi e spese in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 10435/2024 sent. pronunciata in data 3.12.2024 da parte del Tribunale di Milano a definizione del giudizio iscritto al n. 790/2021 r.g.
Più in particolare l'opponente ha lamentato che il titolo esecutivo appena menzionato
2 non gli sarebbe stato notificato personalmente bensì sarebbe stato notificato in data
3.12.2024 al suo procuratore costituito in seno al succitato procedimento n. 790/2021
r.g.: il tutto in violazione di quanto stabilito all'art. 479, c. II, c.p.c.
Con comparsa depositata in data 17.6.2025 si sono costituiti in giudizio CP_1
e domandando il rigetto dell'opposizione attorea.
[...] Controparte_2
Più in particolare, gli opposti hanno dedotto come la notificazione del titolo esecutivo curata in data 3.12.2024 nei confronti del procuratore, alla luce della previsione di cui all'art. 170, c. I, c.p.c., risulterebbe valida ed efficace anche ai fini dell'art. 479, c. II,
c.p.c., fermo che l'intimato avrebbe comunque dimostrato di avere piena conoscenza della sentenza in discussione, avendola invero gravata in appello.
La causa è stata istruita documentalmente e spedita senz'altro alla fase decisionale secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
In via fattuale, è pacifico fra le parti oltreché documentato (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta) che il titolo esecutivo in forza del quale e Controparte_2 CP_1 hanno spiccato il precetto opposto nei confronti di ovverosia la sentenza Parte_1
n. 10435/2024 sent. pronunciata in data 3.12.2024 da parte del Tribunale di Milano a definizione del giudizio iscritto al n. 790/2021 r.g., è stata notificata non già alla parte intimata personalmente bensì al suo procuratore, ovverosia l'avv. Filippo Rizzi, costituito in seno al procedimento n. 790/2021 r.g. (cfr. doc. n. 1 di parte convenuta).
L'art. 479 c.p.c. stabilisce che se la legge non dispone diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto: la notificazione del titolo esecutivo, in particolare, deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 ss. c.p.c.
L'omessa o nulla notificazione del titolo esecutivo determina un vizio formale dell'atto di precetto e deve essere dedotta con l'opposizione c.d. preventiva agli atti esecutivi entro venti gironi dalla notificazione di quest'ultimo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III,
27.4.2023, n. 11104).
Sennonché, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di distinguere fra il caso di nullità del procedimento notificatorio, suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c., e quello
3 della sua totale omissione (al quale va equiparato il caso di inesistenza giuridica della notificazione medesima), rispetto al quale non potrebbe operare alcuna sanatoria anche in ragione di quanto previsto all'art. 160 c.p.c., che appunto consente di sanare soltanto le notificazioni nulle e non anche quelle (materialmente o giuridicamente) inesistenti
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. 21.12.2012, n. 23894).
Nel caso in esame, con anticipato, è pacifico che il titolo esecutivo è stato notificato al procuratore della parte anziché a quest'ultima personalmente.
Si tratta di una notificazione rispetto alla quale non può essere predicata la categoria dell'inesistenza.
In un caso analogo a quello in esame, invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto condivisibilmente ad evidenziare che “la notifica alla parte presso il suo procuratore - se non perfino al procuratore stesso - anziché a quella stessa, ma personalmente, integra sempre - non già un'inesistenza, bensì semplicemente - una nullità sanabile (giurisprudenza consolidata;
tra le molte, in relazione a diverse fattispecie processuali: Cass., ord. 15 febbraio 2013, n. 3827; Cass. 21 febbraio
2012, n. 2475; Cass. Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14699; Cass. Sez. Un., ord. 15 luglio 2008,
n. 19343; Cass. Sez. Un., 1 febbraio 2006, n. 2197; Cass. 26 luglio 1991, n. 8358; Cass. 19 novembre 1987, n. 8541), implicando una mera violazione di prescrizioni in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria. Del resto, non si può sostenere l'estraneità del destinatario e del luogo della notifica rispetto al reale ed effettivo interessato, se non altro in virtù dei doveri contrattuali e deontologici del professionista verso il cliente, col normale effetto di un immediato coinvolgimento di quest'ultimo da parte del primo, come, ad esempio o se non altro, in ordine alle eventuali successive modalità di reazione alla soccombenza resa manifesta dalla notifica” (Cass. Civ., Sez. III, 13.5.2014, n. 10327).
Sviluppando le premesse appena riportate, la Corte Suprema di Cassazione, sempre per mezzo della statuizione appena richiamata, è dunque giunta “alla conclusione che: - anche la notifica del titolo esecutivo (quand'anche costituito da sentenza o altro provvedimento giudiziale) al procuratore per lui costituito nel processo in cui esso è stato reso, anziché al debitore di persona, integra una mera nullità, che si propaga al successivo precetto: ma tale nullità - a differenza che nei casi di inesistenza materiale o giuridica della notificazione stessa - è sanabile, vuoi mediante rinnovazione dell'atto, vuoi in dipendenza del raggiungimento dello scopo;
- il raggiungimento dello scopo è manifesto, allorché, in uno alla relativa doglianza, l'intimato abbia contestato anche altri profili
o sviluppato altre difese, che presuppongono un'idonea conoscenza del titolo esecutivo;
- ove non siano
4 addotte contestazioni diversa da quella, in mero rito, della vista nullità, peraltro, quest'ultima può ex sé rilevare soltanto in caso di allegazione - e, in caso di contestazione, pure di prova - di specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che ne sarebbero derivate, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie: come in caso di incolpevole difetto di coordinamento - si pensi, ad es., agli intimati articolati su strutture organizzative complesse - col procuratore costituito, ovvero per altre ragioni”.
In applicazione delle chiare indicazioni nomofilattiche riportate, venendo al caso di specie, va quindi rilevato che parte opponente ha formulato quale unico motivo di opposizione agli atti esecutivi quello meramente formale relativo alla (correttamente riqualificata, cfr. supra) nullità della notificazione del titolo esecutivo, senza contestare altri profili o addurre contestazioni diverse da quella.
Da ciò discende la necessità di verificare, in ossequio a quanto da ultimo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (ed anche al generale principio di cui all'art. 100 c.p.c.), se parte opponente abbia allegato ed eventualmente dimostrato di aver subito specifiche limitazioni o compressioni del suo diritto di difesa, anche in relazione alle peculiarità del caso in esame.
Orbene, parte opponente non ha svolto alcuna deduzione sul punto, essendosi limitata a formulare, come ricordato, una censura di carattere meramente formale senza addurre in alcun modo quale concreta lesione al suo diritto di difesa gli sarebbe derivata dalla mera nullità lamentata (cfr. atto di citazione attoreo).
Peraltro, e per inciso, che parte opponente abbia avuto piena conoscenza del contenuto della sentenza posta a fondamento del precetto opposto risulta confermato documentata circostanza (cfr. doc. n. 5 di parte opposta) per cui essa stessa l'ha gravata in appello.
L'opposizione proposta da va integralmente rigettata. Parte_1
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerati l'entità del credito per cui e Controparte_2 CP_1
hanno minacciato di procedere ad esecuzione forzata ai danni di (€
[...] Parte_1
5 72.890,15=: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6.12.2022, n. 35878), la semplicità dell'unica questione posta a fondamento della decisione, il carattere meramente documentale dell'istruttoria esperita, il mancato deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e la concentrazione della fase decisoria nell'udienza odierna, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso fra € 52.000,00= ed € 260.000,00=, senza riconoscimento della fase istruttoria e di trattazione e con applicazione dei valori minimi per le restanti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rimborsare ad e le spese Parte_1 Controparte_2 CP_1 del presente giudizio che liquida unitariamente in € 4.217,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
ES TO
6