Articolo 2167 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2154Articolo 2145
Versione
9 ottobre 2010
Art. 2167. Indennita' pensionabile per le Forze di polizia a ordinamento militare 1. Agli ufficiali dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui all' articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
Nota all'art. 2167:
- Per il testo dell' art. 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , si veda la nota all'art. 1857.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010