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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7987 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TARTARONE MARCO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO MARIAFELICIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2025, le parti e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
Napoli in data 3.5.2007 (atto n. 27, P. 1 s. sez. K anno 2007). Aggiungevano che dalla loro unione non nascevano figli.
1 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale;
2. le parti vivranno separatamente nel mutuo rispetto:
3. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
4. la casa ove vive la sig.ra di proprietà del Sig. sita in CP_1 Parte_1
Napoli al Corso Sirena n. 37 sarà assegnata alla sig.ra la quale avrà il diritto CP_1
di abitazione vita natural durante;
5. i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno assegnati alla Sig.ra
CP_1
6. le parti, in ogni caso, provvederanno a comunicare all'altro coniuge ogni variazione della propria residenza;
7. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti-doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 ; CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 27, P. 1 s. sez. K anno 2007);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/06/2025
Il Presidente est.
Eva Scalfati
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