Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1953, n. 941
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 dicembre 1953
Art. 4.
Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni poliennali previsti dalla presente legge, nonche' per l'eventuale pagamento anticipato, all'atto della sottoscrizione, della prima cedola di scadenza dei buoni medesimi, si fa fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1953