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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2327/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2327/2019 tra
Parte_1
ATTORE-OPPONENTE (nel procedimento in epigrafe)
e
CP_1
CONVENUTO-OPPOSTO (nel procedimento in epigrafe) e ATTORE (nel procedimento riunito)
CP_2
CONVENUTA (nel procedimento riunito)
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 10.03 innanzi alla dott.ssa Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per e l'avv. BENINI PIER PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 CP_2
ANTONINO LANZA
Per l'avv. MILANDRI FILIPPO CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. di Righi e precisa le conclusioni come da note scritte depositate in data 15 gennaio 2025. CP_2
L'avv. di Gianessi precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato in data 14/15 gennaio 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2327/2019 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. BENINI PIER PAOLO, Parte_1 C.F._1
presso il quale è elettivamente domiciliato
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANDRI FILIPPO, CP_1 C.F._2
presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO-OPPOSTO nonché nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2567/2019, riunita al procedimento in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANDRI FILIPPO, CP_1 C.F._2
presso il quale è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENINI PIER CP_2 C.F._3
PAOLO, presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente – (proc. in epigrafe): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria domanda o eccezione reietta,
pagina 2 di 17 - Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di legge ex artt.
633-634 c.p.c., in particolare per mancanza di prova scritta idonea ex art. 633-634 c.p.c.;
- in subordine, accertare l'avvenuto pagamento da parte dell'attore opponente, Sig. , della Parte_1 complessiva somma di € 12.000,00, oltre l'opera di aiuto prestata al per un totale di ore 15 CP_1 ore durante la posa dei pavimenti quantificate in € 600,00 e conseguentemente rideterminare il corrispettivo dovuto dall'attore per l'opera eseguita da parte convenuta nella somma di € 7.324,66
(10.824,66) data dalla differenza tra il valore dell'opera quantificato in € 23.424,66 (come da consulenza del Geom. ) e le seguenti somme: a) l'importo già versato dal Sig. Persona_1 Parte_1 pari ad € 12.000,00; b) € 3.500,00 per le spese ripristino/completamento dei lavori, causati dai vizi/incompletezze dell'opera svolta da controparte;
c) € 600,00 per i lavori di assistenza eseguiti dal committente/attore durante la posa dei pavimenti. Oppure, nella somma ritenuta idonea facendo ricorso al criterio equitativo ai sensi dell'art. 2225 c.c.;
- in ogni caso rideterminare gli interessi dovuti dal Sig. , considerando il dies a quo dal Parte_1
giorno della notifica dell'ingiunzione di pagamento datata 30.05.2019;
-in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed accessori di causa da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario/anticipante.”
Per parte convenuta opposta – (proc. in epigrafe): CP_1
“Si chiede di annullare la c.t.u. del geom. fatta eccezione per la parte relativa ai lavori in CP_3
economia per le ragioni esposte, senza necessità di rinnovarla, e si precisano le conclusioni come già formulate in memoria 183 n. 1:
“Rigettate le avverse eccezioni e deduzioni, il giudice condanni l'attore al pagamento del Parte_1 saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati, pari ad € 23.036,24 o alla diversa somma che risulterà di giustizia;
oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Con condanna altresì alle spese del giudizio (accessori di legge inclusi) ed alla responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.”.
Per quanto concerne le spese del giudizio, si produce nota spese e si chiede l'aumento 30% ex lege ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali e segnalibro).
Per parte attrice (proc. riunito): Parte_2
“Annullata la C.t.u. dell'arch. nella parte in cui affronta la tematica dei vizi e dei relativi costi Per_2
di ripristino, si precisano le conclusioni come già formulate in memoria 183 n. 1 [doc k]:
“Rigettate le avverse eccezioni e deduzioni, il giudice condanni la convenuta al pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati, pari ad € 23.036,24 o alla diversa somma che risulterà di
pagina 3 di 17 giustizia; oltre agli interessi dalla messa in mora con r.r.r. del 15/10/2015, pari ad € 258,84 ed ai maturandi interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Con condanna altresì alle spese del giudizio (accessori di legge inclusi) ed alla responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.”
Per quanto concerne le spese del giudizio, si produce nota spese e si chiede l'aumento 30% ex lege ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali e segnalibro).”
Per parte convenuta – (proc. riunito): CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria domanda o eccezione reietta,
- Rigettare le domande attoree per mancanza di prova scritta idonea e comunque indeterminatezza delle richieste avanzate;
- In subordine, previo accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta della complessiva somma di euro 12.000,00, dell'opera di aiuto prestata dal Sig. al per Parte_1 CP_1
un totale di ore 15 ore durante la posa dei pavimenti quantificabile in euro 600,00, e della presenza di lavorazioni non eseguite a regola d'arte, vizi, lavorazioni incomplete, con spese di ripristino/completamento lavori quantificati in € 3.350,00, conseguentemente, rideterminare il corrispettivo dovuto dalla convenuta per l'opera eseguita da parte attrice nella somma di euro
7.474,66 data dalla differenza tra il valore dell'opera quantificato in euro 23.424,66 (come da consulenza del Geom. ) e l'importo già versato pari ad euro 12.000,00 e alle ulteriori Persona_1 detrazioni da operarsi di € 600,00 per i lavori di assistenza eseguiti dal Sig. durante la Parte_1 posa dei pavimenti e della somma necessaria per il ripristino/completamento dell'opera eseguita correttamente, oppure, nella somma ritenuta idonea facendo ricorso al criterio equitativo ai sensi dell'art. 2225 c.c.;
- in ogni caso rideterminare gli interessi dovuti dalla convenuta, considerando il dies a quo dal giorno della notifica della citazione datata 17.07.2019;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti saranno esposti di seguito secondo l'ordine cronologico degli eventi.
1) in qualità di titolare della omonima ditta individuale, chiedeva ed otteneva dal Parte_2 suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 784/2019 nei confronti di Pt_1
[...]
Esponeva parte ingiungente di essere creditrice della somma di euro 23.036,24, oltre interessi pagina 4 di 17 nella misura di euro 285,34 per un totale di euro 23.321,58 per il mancato saldo della fattura emessa a fronte dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione in favore degli incaricanti Pt_1
e la di lui madre già al netto del pagamento ricevuto in acconto per la
[...] CP_2
somma di euro 5.000,00 portata dalla fattura n. 8/2014 del 18/12/2014.
A sostegno della domanda monitoria allegava la fattura rimasta insoluta n. 1/2015 del 21/02/15 con autentica notarile (doc. 2 del fascicolo monitorio), nonché il sollecito di pagamento inviato a mezzo Raccomandata A/R spedita in data 19 ottobre 2015 (doc. 1 del fascicolo monitorio).
Veniva, dunque, emesso il decreto ingiuntivo n. 784/2019, mediante il quale si ingiungeva a il pagamento della somma di euro 23.321,58, oltre interessi e spese di giudizio. Parte_1
2) Con atto di citazione tempestivamente notificato, interponeva opposizione avverso Parte_1
il citato provvedimento monitorio, radicando il procedimento portante R.G. n. 2327/2019 e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, sulla base dei seguenti motivi:
- Anzitutto, genericità e indeterminatezza del credito, atteso che parte creditrice non dimostrava, attraverso accordi e/o contratti, la congruità dell'importo preteso e portato peraltro da fattura inutilizzabile ex art. 634 c.p.c. non essendo contenuta nei libri contabili della ditta individuale opposta;
- In seconda istanza, contestava il quantum a tal fine producendo la relazione del perito di parte geom. dalla quale emergeva un valore inferiore delle opere eseguite;
altresì, eccepiva che Per_1
– oltre all'importo versato in acconto di euro 5.000,00 dal e già riconosciuto dal Pt_1 CP_1
in sede monitoria – l'opponente aveva corrisposto in contanti la somma di euro 7.000,00; aggiungeva, inoltre, che aveva prestato assistenza in favore dell'opposto per la posa dei Pt_1
pavimenti, così maturando un corrispettivo di euro 600,00 (40h x euro 15,00 a ora) da detrarre dall'eventuale somma dovuta al da determinarsi nel totale ex art. 2225 cod. civ., non CP_1
essendo stati convenuti tariffari.
3) Con atto di citazione ritualmente notificato nel luglio 2019, radicava il CP_1
procedimento portante R.G. n. 2567/2019 convenendo in giudizio e rassegnando CP_2
le conclusioni sopra riportate.
A sostegno delle sue domande, esponeva di essere stato incaricato dalla e dal di CP_1 CP_2 lei figlio di eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile in proprietà della Parte_1 committenza. Tuttavia, l'attore allegava che la convenuta aveva provveduto in data 29 dicembre
2014 al solo pagamento dell'acconto di cui alla fattura n. 8/2019 emessa in data 18/12/2014 di euro 5.000,00 (doc. 1 di parte attrice). Residuava, pertanto, in capo al il credito di CP_1
euro 23.036,24 portato dalla fattura n. 1/2015 emessa in data 21/02/2015 a saldo per la fine dei pagina 5 di 17 lavori (doc. 2 di parte attrice), il cui pagamento era stato invano sollecitato a mezzo pec in data
19 ottobre 2015 (doc. 3 di parte attrice).
4) dunque, si costituiva nel procedimento portante R.G. n. 2567/2019 chiedendo CP_2
l'accoglimento le conclusioni ut supra riportate.
In quella sede sollevava le seguenti eccezioni:
- In via preliminare, in rito, eccepiva la litispendenza per identità del soggetto attivo ( , CP_1
del petitum e della causa petendi tra il procedimento portante R.G. n. 2327/2019 e quello successivo portante R.G. 2567/2019 (docc. da 1 a 4 di parte convenuta);
- Nel merito, reiterava le contestazioni già sollevate dal nel procedimento R.G. 2327/2019 Pt_1
sia in relazione alla genericità e indeterminatezza del credito vantato dal sia quanto CP_1 all'erroneità della quantificazione complessiva del valore dei lavori eseguiti, come dimostrato anche dalla perizia di parte geom. (doc. 5 di parte convenuta); Per_1
- Ulteriormente, si difendeva eccependo la sussistenza di vizi e difetti nelle opere di CP_2 ristrutturazione eseguite dal documentati dall'ulteriore perizia del tecnico di parte CP_1 geom. il quale constatava fognature non sifonate, pavimento posato non a regola d'arte, Per_1 battiscopa incompleti in più parti, intonaci e rasature non a regola d'arte, umidità di risalita causata dall'impiego di malte non idonee ed infiltrazioni in corrispondenza del lucernaio e della canna fumaria della caldaia. (doc. 6 di parte convenuta);
- Atteso che, per il ripristino dei difetti di cui al punto precedente, il geom. quantificava Per_1
una spesa di euro 3.350,00, chiedeva in quella sede di rideterminare il credito CP_2
eventualmente spettante al nella minore misura di euro 7.474,66, ribadendo di aver già CP_1
corrisposto la somma complessiva di euro 12.000,00 (euro 5.000,00 come riconosciuto da controparte ed euro 7.000,00 in contanti) e di aver diritto alla detrazione della somma di euro
600,00 quale corrispettivo per il lavoro di assistenza prestato al dal CP_1 Pt_1
5) Nel frattempo si costituiva nel procedimento di opposizione a d.i. portante R.G. n. CP_1
2327/2019 chiedendo – previa concessione della provvisoria esecutività al provvedimento monitorio, anche limitatamente alla somma non contestata di euro 10.824,66 – il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 784/2019.
A sostegno delle sue domande, l'opposto deduceva:
- L'intervenuta pattuizione tra le parti circa il corrispettivo per l'esecuzione dell'opera, come dimostravano i preventivi consegnati alla committenza, che li accettava tacitamente. Infatti, detti preventivi venivano prodotti proprio dall'opponente in allegato alla perizia del geom.
D.L. dei lavori di ristrutturazione in discorso;
Per_1
pagina 6 di 17 - inoltre, contestava non solo di aver ricevuto l'importo di euro 7.000,00 in contanti, CP_1
configurabile peraltro quale violazione della normativa antiriciclaggio, ma pure di non aver computato in fattura le n. 40 ore di lavoro prestato dal con conseguente infondatezza Pt_1
delle relative domande di riduzione del prezzo.
6) In sede di prima udienza del 12 febbraio 2020 del procedimento portante R.G. 2327/2019
l'opponente esibiva documentazione comprovante l'insorgenza di vizi (seconda perizia del geom , che depositava telematicamente in data 13 febbraio 2020. All'esito dell'udienza, il Per_1
Giudice originariamente assegnatario si riservava.
7) In data 13 febbraio 2020 si celebrava la prima udienza del procedimento portante R.G.
2567/2019, all'esito della quale il Giudice originariamente assegnatario concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
8) Con ordinanza emessa dal Giudice originariamente assegnatario in data 26 marzo 2020 a scioglimento della riserva assunta in prima udienza del procedimento portante R.G. n.
2327/2019, concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 784/2019 – ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione – e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
9) In data 15 febbraio 2021 in seno al procedimento portante R.G. n. 2567/2019 veniva emessa dal
Giudice nuovo assegnatario un'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. mediante la quale si ingiungeva a il pagamento, in favore di della somma non contestata di euro CP_2 CP_1
7.474,66.
Col medesimo provvedimento, peraltro, venivano trasmessi gli atti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n° 600/1973 a fronte della dichiarazione resa dalla secondo la quale “mai è stato detto che l'importo di euro CP_2
7.000,00 sia stato corrisposto in un'unica soluzione e pertanto non si è configurato alcun illecito amministrativo/tributario da parte della convenuta”.
10) Il procedimento portante R.G. n. 2567/2019 veniva istruito mediante interpello e CTU sul quesito “visti ed esaminati gli atti di causa, esaminati i luoghi ove è stata prestata l'opera; determini i lavori eseguiti da parte attrice ed il loro valore economico all'epoca della loro realizzazione, indicando i parametri presi a riferimento”. Veniva conferito incarico al CTU geom. di poi revocato e sostituito dal geom. anch'esso revocato e Per_3 CP_4 sostituito dall'arch. la quale prestava giuramento all'udienza del 27 settembre Persona_4
2021.
L'elaborato peritale veniva depositato telematicamente in data 24 febbraio 2022.
pagina 7 di 17 11) Il procedimento portante R.G. n. 2327/2019 veniva istruito mediante prova per testi, interpello e conferimento di CTU al geom. sul quesito “il C.T.U., esaminati gli atti ed Persona_5
eseguito ogni necessario accertamento, verifichi quali opere sono state eseguite dal convenuto;
quantifichi il valore delle opere e le competenze dovute;
accerti l'eventuale presenza di vizi,
l'esecuzione o meno delle lavorazioni a regola d'arte, nonché le eventuali spese necessarie per emendare i vizi dell'opera; tenti la conciliazione tra le parti”.
L'elaborato peritale veniva depositato telematicamente in data 18 marzo 2022.
12) All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2023 celebrata in seno al procedimento portante R.G. n.
2327/2019, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice – a fronte della reiterazione di parte opponente dell'istanza di riunione al fascicolo portante R.G. 2567/2019 – trasmetteva il fascicolo al Presidente per gli incombenti di cui all'art. 274 c.p.c.
13) Con Decreto Presidenziale del 28 febbraio 2023, il Giudice delegato per le funzioni presidenziali dott.ssa Vacca disponeva la riunione del procedimento sub R.G. n. 2567/2019 al procedimento portante R.G. n. 2327/2019, precedentemente instaurato.
14) In virtù del Decreto Presidenziale n. 35/2024, la causa veniva riassegnata alla scrivente che, con ordinanza del 16 dicembre 2024 rinviava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino al 15 gennaio 2025.
Anzitutto mette conto fare chiarezza sull'oggetto della presente pronuncia e delineare brevemente il perimetro del giudizio. adiva il suintestato Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto di credito portato CP_1
dalla fattura n. 1/2025 di euro 23.036,24 emessa in data 21 febbraio 2025 a fronte del completamento dei lavori di ristrutturazione relativi all'immobile sito in Vecchiazzano (FC) alla via Castel Latino,
114/a in proprietà di e con conseguente condanna di questi al pagamento di CP_2 Parte_1
detta somma.
e (rispettivamente costituiti nei due procedimenti che hanno visto la riunione solo in fase di Pt_1 CP_2
precisazione delle conclusioni) si sono difesi entrambi contestando il quantum; mentre, solo CP_2 ha altresì eccepito l'inadempimento di consistito nell'esecuzione viziata delle opere
[...] CP_1
commissionategli.
La trattazione della presente pronuncia costituirà una sintesi risolutiva delle rispettive deduzioni ed eccezioni svolte nell'uno e nell'altro procedimento e avrà ad oggetto, perciò, i due sopra evidenziati aspetti.
Prima di entrare nel merito, però, è di fondamentale importanza precisare che, sebbene sia consolidato pagina 8 di 17 l'orientamento di legittimità fondato sul principio generale di autonomia di ciascun procedimento, seppure travolto dal provvedimento con cui si dispone la riunione (tra molte, Cass. Civ. sent. n.
19652/04, sent. n. 13348/04, sent. n. 5595/03), tale principio ha trovato - e trova - attenuazione nei casi in cui, come nei fatti che occupano, i due giudizi riguardino lo stesso oggetto, con conseguente possibilità per il Giudicante di trarre elementi di prova a sostegno del proprio convincimento da entrambi i procedimenti (Cass. Civ. sent. n. 15189/2001).
Difatti, il discrimine per l'utilizzabilità, limitata o piena, delle prove tra i procedimenti riuniti riguarda, oltre l'identità dell'oggetto, la “circostanza che l'attività difensiva di ciascuna delle parti in causa non abbia sofferto un effettivo vulnus e si sia potuta svolgere liberamente su tutti i temi della controversia, non potendo darsi ingresso in senso contrario ad un inutile aggravio dell'attività difensiva.” (Cass.
Civ. sent. n. 9440/2012).
Ciò è quanto accaduto nei procedimenti R.G. n. 2327/2019 ed R.G. n. 2567/2019: dal lato creditizio, infatti, è parte processuale in entrambe le cause;
dal lato debitorio, invece, vi è CP_1
sostanziale sovrapponibilità delle difese del e della Pt_1 CP_2
Tanto doverosamente premesso, nel merito si espone quanto segue.
Considerata la diversa modalità con cui si è svolta l'istruttoria orale, e considerati altresì i divergenti esiti degli accertamenti peritali, mette conto anzitutto muovere dai fatti pacifici e/o incontestati: e CP_2 conferivano l'incarico ad di eseguire opere di ristrutturazione dell'immobile in Pt_1 CP_1 loro proprietà, nella sua qualità di prestatore d'opera ex art. 2222 cod. civ. e l'esecuzione di detti lavori si concludeva nel gennaio 2015.
Le parti contraddicono su due aspetti: sul quantum preteso dal creditore (per assenza di accordo circa i prezzi per detti lavori;
per l'asserita corresponsione in favore del creditore di euro 7.000,00 in contanti e per la decurtazione di euro 600,00 discendente dall'attività di assistenza prestata dal al Pt_1
e sulla sussistenza di vizi e difetti dell'opera realizzata. CP_1
Sul corrispettivo e l'entità dei lavori eseguiti.
Orbene, secondo la ricostruzione prospettata da il rapporto tra questi e la committenza CP_1 era stato preceduto da una fase di trattative che vedeva l'intermediazione del geom. con il quale Per_1 proprio il prestatore d'opera intratteneva a tal fine corrispondenza a mezzo mail.
Stando alla tesi difensiva del creditore, il rapporto contrattuale sarebbe così sorto: mail del 20 e 28 novembre 2014, inviate dal DL geom. consegna dei preventivi a mano quale controfferta del Per_1
tacita accettazione dei preventivi da parte della committenza. CP_1
Di contro, e hanno però evidenziato – prima ancora della mancata sottoscrizione, per Pt_1 CP_2
accettazione, dei preventivi – l'impossibilità di determinare con certezza il momento esatto in cui pagina 9 di 17 questi venivano portati a conoscenza della committenza.
L'eccezione dei debitori è infondata per due motivi che di seguito si esporranno.
In primo luogo, infatti, è fondata la prospettazione dei fatti svolta dal secondo cui, dall'analisi CP_1
in combinato disposto delle mail del 20 e 28 novembre 2014, unitamente alla relazione depositata dagli stessi e a firma del D.L. geom (il riferimento è in particolare agli allegati 1, 2 e 3 di CP_2 Pt_1 Per_1
cui alle pagg. da 3 a 7 del doc. 2 di , emerge la dimostrazione che la committenza fosse ben a Pt_1 conoscenza dei prezzi praticati dal tant'è vero che venivano utilizzati dal perito di parte per CP_1 eseguire l'incarico conferitogli dal e dal CP_2 Pt_1
È logico, dunque, ritenere che, essendo questi noti alla committenza (che provvedeva a consegnarli al geom. e non lontani da quelli di cui all'allegato alla mail del 20 novembre 2014 (per i lavori Per_1 edili) dai quali parzialmente differiva la contabilità di – evidentemente redatta all'esito CP_1 dell'esecuzione dei lavori – tra le parti in causa ci fosse stata una trattativa sugli interventi edilizi da realizzare (ad es. nell'allegato alla mail del 20 novembre 2014 è presente il lavoro di rasatura degli intonaci di poi non realizzato, né contabilizzato) e sui prezzi da praticare.
Atteso che gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono gli ultimi documenti attinenti ai corrispettivi e che i lavori pacificamente sono stati eseguiti, è senza alcun dubbio corretto affermare che tra le parti sia stata condotta una trattativa relativa ai prezzi di poi cristallizzata come da contabilità in carta intestata “
[...]
e allegata alla perizia di parte a firma del geom. CP_1 Per_1
Difatti, ed è qui il secondo motivo, è proprio sulla scorta delle anzidette evidenze e a fronte dell'incontestata (quanto ai vizi si dirà più innanzi) esecuzione dei lavori (che per loro natura richiedono un'ingerenza negli spazi di proprietà del e della , che rispetto a detti accordi il Pt_1 CP_2
silenzio della committenza è idoneo ad essere valutato quale manifestazione della volontà di accettare e, quindi, concludere il contratto, i.e. assume le caratteristiche del c.d. silenzio circostanziato.
È noto, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui “affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una parte possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra” (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 10533/2014, sent.
n. 5363/97, sent. n. 3403/04 e sent. n. 6162/07).
A ciò si aggiunga che la con bonifico disposto in data 29 dicembre 2014, provvedeva a CP_2
corrispondere ad la somma di euro 5.000,00 a titolo di acconto per i lavori a CP_1 quest'ultimo commissionati, così avvalorando la tesi secondo cui tra le parti si fosse addivenuti alla conclusione di un accordo.
pagina 10 di 17 Difatti, sfuggirebbe dalle regole di comune agire sostenere che la committenza si fosse determinata nel conferire al l'incarico di eseguire i lavori di ristrutturazione, pagando un acconto, ma CP_1 nell'ignoranza del montante complessivo della spesa a tal fine occorrente.
In altre parole, tra le parti è certamente intervenuta una trattativa, seppure in forma orale, sui lavori da eseguire e sui prezzi da praticare. È allo stesso modo possibile concludere con certezza che i lavori eseguiti abbiamo trovato nella contabilità del – si ribadisce, utilizzata e prodotta dalla stessa CP_1
parte debitrice – il loro preciso ammontare.
Ebbene, accertata come sopra l'intervenuta accettazione dei prezzi, seppur per fatti concludenti, da parte della committenza, va da sé che non potranno trovare ingresso nella presente pronuncia gli esiti peritali cui giungono i CCTTUU nei rispettivi procedimenti, limitatamente alla determinazione del valore monetario dell'opera eseguita dal CP_1
Invero, entrambi gli ausiliari, una volta accertata l'entità dei lavori realizzati, hanno quantificato il corrispettivo dovuto al prestatore d'opera applicando il prezziario della Camera di Commercio, piuttosto che la contabilità versata in atti dagli stessi e Pt_1 CP_2
Di seguito si analizzeranno le tre categorie in cui sono stati divisi i lavori commissionati al prestatore d'opera.
a) Lavori di fognature.
Come da mail del geom. datata 19 gennaio 2015, nonché da relazione dallo stesso redatta su Per_1
incarico della committenza per la verifica (pagg. 8 e 9 del doc. 2 di parte , e da contabilità del Pt_1
(pagg. 3 e 4 del doc. 2 di , questi lavori constavano di 13 operazioni. CP_1 Pt_1
Seppure la abbia contestato genericamente vizi e difetti in relazione a detta categoria di lavori CP_2
(cfr. “fognature non sifonate” di cui a pag. 6 della comparsa di nel procedimento riunito), su cui CP_2
si dirà infra, non emerge agli atti alcuna circostanza idonea a ritenere inadempiute alcune delle voci contabilizzate, come confermato dalla stessa relazione del tecnico da essa incaricato di verificare l'effettiva entità dei lavori svolti, nonché dagli accertamenti peritali.
A tale riguardo, infatti, anche i CCTTUU non hanno rilevato inadempienze: il CTU geom. alle CP_3
pagine 3-5 riporta le opere di fognatura realizzate nelle n. 13 voci sopra menzionate;
la CTU arch. dal canto suo, accerta: “FOGNATURE. Le voci riportate nel doc. n. 3 e nel doc. n. 6 Per_2 coincidono, e non contestata l'avvenuta esecuzione delle opere fognarie per come riportate in tali documenti, si assumono come opere effettivamente eseguite tutte quelle riportate […]” (pag. 6 dell'elaborato peritale a firma dell'arch. . Per_2
Dunque, atteso che le opere di fognatura sono state tutte eseguite e che il valore delle stesse è stato quantificato nella mail del 19 gennaio 2015 inviata dallo stesso geom. in una somma più alta Per_1
pagina 11 di 17 (euro 7.499,00 + IVA) di quella richiesta e fatturata da (euro 7.432,00), corrispondente CP_1
alla sua contabilità, andrà sicuramente riconosciuto il corrispettivo per i lavori in discorso nella misura di euro 7.432,00.
Invero, in presenza di una concertazione tra le parti sui prezzi (come dimostrato dalle mail del geom.
e dalla contabilità del , è inadeguato il ricorso al prezziario della Camera di Commercio Per_1 CP_1
operato dai CCTTUU.
b) Lavori edili
Analoghe considerazioni devono essere svolte per i lavori edili, scissi in n. 21 voci: come da pagg. 10-
12 della relazione del perito geom. nonché da contabilità del (pagg. 5 e 6 della Per_1 CP_1
relazione del geom. e sostanzialmente accertati come adempiuti sia in sede di CTU da parte del Per_1
geom. (dalla voce 14 alla voce 33 – pagg. 5 e 6 della CTU a firma del geom. sia da parte CP_3 CP_3 dell'arch. secondo la quale “OPERE EDILI VARIE. Le voci riportate nel doc. n. 3 e nel doc. Per_2
n. 6 coincidono (eccezione fatta per la voce 19 che nel doc. 7 figura come “fornitura e posa in opera di botola” e nel 4 solo “posa in opera” – ma durante le operazioni peritali non è stata contestata la versione recante solo posa, che quindi viene adottata di seguito), si assumono come opere effettivamente eseguite tutte quelle riportate”.
La CTU arch proseguiva l'accertamento elencando le voci di competenza come segue “01 Per_2
Oneri per l'allestimento del cantiere, assicurazioni, attrezzature, macchinari impianti, compreso
l'eventuale realizzazione di ponteggi, redazione di POS ecc. 02 Demolizione di pavimento in marmette di graniglia, compreso il relativo sottofondo, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta.
Spessore cm.7 03 Scavo di sbancamento eseguito a mano, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta 04 Demolizione di battiscopa interno carico e trasporto a discarica del materiale di risulta
05 Demolizione di rivestimento in ceramica, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta 06
Demolizione di intonaco interno compreso sgombero maceria a discarica autorizzata 07 Demolizione di parete in forati al piano terra, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta 08 Assistenza idraulico, esecuzione di tracce, fissaggio tubazioni e chiusura con malta cementizia (interna: cucina
n°2, bagni n°2, impianto idrico, impianto di riscaldamento, collettori, piatti doccia) 09 Assistenza elettricista, esecuzione di tracce, fori passanti, muratura di scatole, scatole di deviazione, punti luce, fissaggio tubazioni con malta cementizia 10 Esecuzione di soletta in calcestruzzo spessore cm.10/15 armata con rete elettrosaldata Ø 8 /20x20" compreso spine di ancoraggio Ø 12 alla muratura esistente
11 Rifacimento dell'intonaco interno con malta cementizia o premiscelato 12 Assistenza tagliamuro
(fornitura mattoni, demolizione di intonaci e muratura, taglio del profilato a filo intonaco, ricostruzione muro, ripristino dell'intonaco)” (pagg. 8 e 9 della CTU a firma dell'arch. . Per_2
pagina 12 di 17 Si ritiene di condividere la conclusione della CTU arch elaborata all'esito di verifiche e di un Per_2 confronto tra le parti in sede di sopralluogo: “Si è esclusa la voce n.21 in quanto refuso che replicava quanto alla voce 20, come confermato in sede di confronto con le parti durante le operazioni peritali.
Siccome nel doc. 7 compare due volte la medesima voce, al n.14 e 15, ma con quantità diverse, quantità che coincidono rispettivamente con le n.14. e 15 del doc.4, si è assunto che si trattasse di un refuso nel doc.7 e la voce di riferimento fosse quella riportata nel doc.
4. Non presenti nel doc. 4 e 7, ma annoverabili tra le opere effettivamente realizzate (l'esecuzione non è stata contestata durante il confronto tra le parti durante le operazioni peritali) sono: 21 demolizione tramezzo lavanderia (voce riportata nel doc.5) 22 getto lavanderia (voce riportata nel doc.5)” (pag. 9 della CTU a firma dell'arch.
. Per_2
Per tali ragioni, posto che sui contestati vizi ci si soffermerà di seguito, tutte le lavorazioni contabilizzate e fatturate sono state eseguite.
Mette conto di evidenziare come la CTU arch. abbia ritenuto di fare riferimento alla Per_2
contabilità (doc. 4 cui fa riferimento la CTU), piuttosto che alla verifica compiuta dal geom. CP_1
in sede di relazione peritale di parte (doc. 7 cui fa riferimento la CTU). Per_1
Ebbene, atteso che sui prezzi le parti avevano, come già più volte ribadito, concluso un accordo e che questo non è neppure sostanzialmente divergente dalla proposta del geom. avanzata con mail del Per_1
20 novembre 2014 per conto della committenza, merita di essere riconosciuto valore probatorio all'allegato 2 del doc. 2 di (contabilità Gianessi), quale ultimo atto definitivo idoneo a dimostrare Pt_1
i prezzi di fatto accettati per fatti concludenti dal e dalla Pt_1 CP_2
Appare, dunque, anche in questo caso, inopportuna l'applicazione del prezziario delle Opere Edili della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Forlì-Cesena del 2014
(anno di esecuzione dell'intervento).
Conseguentemente, andrà sicuramente riconosciuto il corrispettivo per i lavori in discorso nella misura di euro 16.364,24.
c) Lavori in economia.
Quanto agli ulteriori lavori eseguiti dal in economia, mette conto osservare che le ore che il CP_1
assumeva di aver impiegato personalmente ammontavano a n. 152, a cui applicava la tariffa CP_1
oraria di euro 20,00; inoltre chiedeva il pagamento delle ulteriori 80 ore impiegate dal proprio operaio,
a cui applicava la tariffa oraria di euro 15,00.
dunque, per detta tipologia di lavori chiedeva la somma totale di euro 4.240,00. CP_1
Ebbene - considerato che da un lato il CTU geom. ha ritenuto che complessivamente il CP_3 corrispettivo dovuto al prestatore d'opera ammontasse ad euro 4.418,26 (superiore a quello preteso dal pagina 13 di 17 , e dall'altro il CTU arch. non ha provveduto ad una specifica quantificazione del CP_1 Per_2
valore monetario della prestazione da parte del - né l'uno, né l'altro accertamento possono CP_1
trovare ingresso nella presente pronuncia poiché nel primo caso, come correttamente evidenziato dalla difesa del creditore, il CTU ha utilizzato un criterio ulteriore rispetto a quello concordato tra le parti, nel secondo non è dato comprendere quanti e quali lavori sono stati effettivamente realizzati.
Tuttavia, a dimostrare la pretesa creditoria avanzata dal è la contabilità versata in atti dal CP_1
e dalla poiché redatta utilizzando il criterio orario convenuto tra loro (si veda il preventivo Pt_1 CP_2 allegato alla mail del 20 novembre 2014 e l'allegato due alla relazione del perito di parte geom. Per_1
di cui al doc. 2 di . Pt_1
Peraltro, l'importo quantificato dal CTU geom. è pure superiore a quello preteso dal CP_3 CP_1
Dunque, merita di essere riconosciuto un valore per dette opere complessivo di euro 4.240,00.
A tale riguardo, entrambi i debitori eccepivano che avesse assistito il prestatore d'opera nella Pt_1
realizzazione di detti lavori.
Sul punto, però, non vi è alcun suffragio documentale, né alcuna deposizione testimoniale idonea a corroborare la tesi della committenza, atteso che nessun capitolo di prova verteva su tale circostanza,
L'eccezione, quindi, non potrà certamente trovare accoglimento.
Alla stessa stregua, né né hanno provato di aver consegnato in contanti la somma di euro Pt_1 CP_2
7.000,00, peraltro tale circostanza è stata solo genericamente allegata.
Tutto quanto sopra analizzato, porta a ritenere sufficientemente dimostrato l'adempimento da parte del e, dunque, si procederà a riepilogare sinteticamente il valore delle opere da questo realizzate: CP_1
1) Euro 7.432,00 per lavori di fognatura;
2) Euro 16.364,24 per lavori edili;
3) Euro 4.240,00 per lavori in economia.
Dalla somma di euro 28.036,24 deve essere detratta la quota di euro 5.000,00 pacificamente e documentalmente corrisposta dalla in data 29 dicembre 2014 (doc. 1 di . CP_2 CP_2
Dunque, è riconosciuto in favore di un credito pari ad euro 23.036,24, oltre agli interessi CP_1
ex art. 1284 comma 4 c.c.
Sui difetti e vizi dell'opera.
Vagliato sin qui l'avvenuto adempimento delle obbligazioni da parte del prestatore d'opera, occorrerà di seguito analizzare la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla committenza circa i vizi e difetti delle opere realizzate dal CP_1
Segnatamente, la ha lamentato – oltre ad umidità di risalita, su cui si dirà subito – la mancata CP_2 sifonatura della fognatura, l'errata posa della pavimentazione e dei battiscopa e l'incompleta rasatura pagina 14 di 17 degli intonaci.
Ebbene è evidente che si tratti di vizi per loro natura non occulti.
Da qui discende l'onere, da parte di e di immediata denuncia al prestatore d'opera quale CP_2 Pt_1 presupposto necessario e sufficiente all'operatività della garanzia per vizi e difformità dell'opera di cui all'art. 2226 a mente del quale, al secondo comma, “Il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.”
Atteso che parte debitrice non ha dimostrato di aver osservato detto incombente, tentando di individuare in un incontro tenutosi nel maggio/giugno 2015 il momento in cui veniva reso edotto il della difformità di quanto realizzato rispetto alle regole dell'arte, mentre i lavori venivano CP_1
consegnati alla fine di gennaio 2015 – la domanda di garanzia avanzata non potrà certamente trovare accoglimento.
Ed infatti, è pacifico orientamento di legittimità a stabilire che “in caso di omessa tempestiva denunzia,
i vizi lamentati non incidono sulla efficacia del contratto di opera, nel senso che il committente deve versare interamente il corrispettivo convenuto, tali vizi non possono valere neppure in sede di eccezione […]” (Cass. Civ. sent. n. 1874/2000).
Quanto alla lamentata umidità di risalita che, per sua natura può manifestarsi anche successivamente, questa non ha trovato conferma negli accertamenti peritali eseguiti dal CTU geom. secondo cui CP_3
“La parte attrice lamenta anche umidità di risalita, causa utilizzo di malte non idonee. Al momento del sopralluogo non si rilevano segnali meritevoli di considerazioni.” (pag. 13 dell'elaborato peritale).
Alla medesima conclusione giunge l'arch. – seppur compiendo accertamenti ad essa non Per_2
richiesti (si veda il conferimento d'incarico alla CTU) – per la quale “Rispetto al punto 5, cioè umidità di risalita causa utilizzo di malte non idonee, la sottoscritta CTU non è a conoscenza della situazione pregressa e non risultano agli atti documenti/foto che possano attestare lo stato dei luoghi prima dell'intervento, e quindi non è possibile confermare gli intonaci realizzati dalla parte attrice quale causa diretta delle tracce di umidità da risalita presenti.” (pag. 13 dell'elaborato peritale).
Dal momento che la non ha compiutamente dimostrato di aver tempestivamente denunciato i vizi CP_2 palesi e non ha provato l'esistenza di umidità di risalita, l'eccezione da essa sollevata non potrà trovare accoglimento.
Conclusioni e spese di giudizio.
In conclusione, l'opposizione di merita parziale accoglimento con conseguente revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 784/2019.
Difatti, il provvedimento monitorio ingiungeva al il pagamento della somma di euro 23.321,58, Pt_1
pagina 15 di 17 oltre interessi;
viceversa, all'esito del presente giudizio, l'opponente sarà condannato, in accoglimento delle domande dell'opposto, al pagamento della minor somma di euro 23.036,24, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla scadenza della fattura fino al saldo.
Specularmente, meritano accoglimento le domande dell'attore avanzate in seno al CP_1
procedimento R.G. n. 2567/2019, riunito al presente giudizio in fase di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
A ciò si aggiunga che, sebbene con la presente pronuncia i due giudizi (R.G. n. 2327/2019 ed R.G. n.
2567/2019) siano stati trattati unitariamente, ai fini della liquidazione delle spese le due cause devono rimanere distinte.
Infatti, “è stato chiarito che, in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa.” (Cass. Civ. sent.
n. 17693/2022 e Cass. Civ. sent. n. 13276/2018).
Le spese di CCTTUU sono poste definitivamente a carico di e Parte_1 CP_2
rispettivamente soccombenti nei procedimenti portanti R.G. n. 2327/2019 ed R.G. n. 2567/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione interposta da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 784/2019;
2) Accoglie le domande di CP_1
3) Per gli effetti, dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra Parte_1 CP_2
loro, della somma di euro 23.036,24, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla scadenza della fattura al saldo;
4) Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_1
di euro 3.376,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
(quanto al procedimento portante R.G. n. 2327/2019, per le seguenti fasi: studio, introduttiva ed istruttoria);
5) Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di della CP_2 CP_1
pagina 16 di 17 somma di euro 3.376,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (quanto al procedimento portante R.G. n. 2567/2019, per le seguenti fasi: studio, introduttiva ed istruttoria);
6) Dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 CP_2
favore di della somma di euro 851,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali CP_1
al 15%, IVA e CPA come per legge (quanto alla fase decisionale, a fronte della disposta riunione dei procedimenti portanti R.G. n. 2327/2019 ed R.G. n. 2567/2019);
7) Spese di CTU del procedimento portante R.G. n. 2327/2019 in via definitiva a carico di Pt_1
[...]
8) Spese di CTU del procedimento portante R.G. n. 2567/2019 in via definitiva a carico di CP_2
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2327/2019 tra
Parte_1
ATTORE-OPPONENTE (nel procedimento in epigrafe)
e
CP_1
CONVENUTO-OPPOSTO (nel procedimento in epigrafe) e ATTORE (nel procedimento riunito)
CP_2
CONVENUTA (nel procedimento riunito)
Oggi 24 febbraio 2025 ad ore 10.03 innanzi alla dott.ssa Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per e l'avv. BENINI PIER PAOLO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 CP_2
ANTONINO LANZA
Per l'avv. MILANDRI FILIPPO CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. di Righi e precisa le conclusioni come da note scritte depositate in data 15 gennaio 2025. CP_2
L'avv. di Gianessi precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato in data 14/15 gennaio 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2327/2019 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'avv. BENINI PIER PAOLO, Parte_1 C.F._1
presso il quale è elettivamente domiciliato
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANDRI FILIPPO, CP_1 C.F._2
presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTO-OPPOSTO nonché nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2567/2019, riunita al procedimento in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANDRI FILIPPO, CP_1 C.F._2
presso il quale è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENINI PIER CP_2 C.F._3
PAOLO, presso il quale è elettivamente domiciliato
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente – (proc. in epigrafe): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria domanda o eccezione reietta,
pagina 2 di 17 - Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di legge ex artt.
633-634 c.p.c., in particolare per mancanza di prova scritta idonea ex art. 633-634 c.p.c.;
- in subordine, accertare l'avvenuto pagamento da parte dell'attore opponente, Sig. , della Parte_1 complessiva somma di € 12.000,00, oltre l'opera di aiuto prestata al per un totale di ore 15 CP_1 ore durante la posa dei pavimenti quantificate in € 600,00 e conseguentemente rideterminare il corrispettivo dovuto dall'attore per l'opera eseguita da parte convenuta nella somma di € 7.324,66
(10.824,66) data dalla differenza tra il valore dell'opera quantificato in € 23.424,66 (come da consulenza del Geom. ) e le seguenti somme: a) l'importo già versato dal Sig. Persona_1 Parte_1 pari ad € 12.000,00; b) € 3.500,00 per le spese ripristino/completamento dei lavori, causati dai vizi/incompletezze dell'opera svolta da controparte;
c) € 600,00 per i lavori di assistenza eseguiti dal committente/attore durante la posa dei pavimenti. Oppure, nella somma ritenuta idonea facendo ricorso al criterio equitativo ai sensi dell'art. 2225 c.c.;
- in ogni caso rideterminare gli interessi dovuti dal Sig. , considerando il dies a quo dal Parte_1
giorno della notifica dell'ingiunzione di pagamento datata 30.05.2019;
-in ogni caso, con vittoria di spese, compensi ed accessori di causa da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario/anticipante.”
Per parte convenuta opposta – (proc. in epigrafe): CP_1
“Si chiede di annullare la c.t.u. del geom. fatta eccezione per la parte relativa ai lavori in CP_3
economia per le ragioni esposte, senza necessità di rinnovarla, e si precisano le conclusioni come già formulate in memoria 183 n. 1:
“Rigettate le avverse eccezioni e deduzioni, il giudice condanni l'attore al pagamento del Parte_1 saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati, pari ad € 23.036,24 o alla diversa somma che risulterà di giustizia;
oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Con condanna altresì alle spese del giudizio (accessori di legge inclusi) ed alla responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.”.
Per quanto concerne le spese del giudizio, si produce nota spese e si chiede l'aumento 30% ex lege ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali e segnalibro).
Per parte attrice (proc. riunito): Parte_2
“Annullata la C.t.u. dell'arch. nella parte in cui affronta la tematica dei vizi e dei relativi costi Per_2
di ripristino, si precisano le conclusioni come già formulate in memoria 183 n. 1 [doc k]:
“Rigettate le avverse eccezioni e deduzioni, il giudice condanni la convenuta al pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione effettuati, pari ad € 23.036,24 o alla diversa somma che risulterà di
pagina 3 di 17 giustizia; oltre agli interessi dalla messa in mora con r.r.r. del 15/10/2015, pari ad € 258,84 ed ai maturandi interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Con condanna altresì alle spese del giudizio (accessori di legge inclusi) ed alla responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.”
Per quanto concerne le spese del giudizio, si produce nota spese e si chiede l'aumento 30% ex lege ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche (collegamenti ipertestuali e segnalibro).”
Per parte convenuta – (proc. riunito): CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria domanda o eccezione reietta,
- Rigettare le domande attoree per mancanza di prova scritta idonea e comunque indeterminatezza delle richieste avanzate;
- In subordine, previo accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta della complessiva somma di euro 12.000,00, dell'opera di aiuto prestata dal Sig. al per Parte_1 CP_1
un totale di ore 15 ore durante la posa dei pavimenti quantificabile in euro 600,00, e della presenza di lavorazioni non eseguite a regola d'arte, vizi, lavorazioni incomplete, con spese di ripristino/completamento lavori quantificati in € 3.350,00, conseguentemente, rideterminare il corrispettivo dovuto dalla convenuta per l'opera eseguita da parte attrice nella somma di euro
7.474,66 data dalla differenza tra il valore dell'opera quantificato in euro 23.424,66 (come da consulenza del Geom. ) e l'importo già versato pari ad euro 12.000,00 e alle ulteriori Persona_1 detrazioni da operarsi di € 600,00 per i lavori di assistenza eseguiti dal Sig. durante la Parte_1 posa dei pavimenti e della somma necessaria per il ripristino/completamento dell'opera eseguita correttamente, oppure, nella somma ritenuta idonea facendo ricorso al criterio equitativo ai sensi dell'art. 2225 c.c.;
- in ogni caso rideterminare gli interessi dovuti dalla convenuta, considerando il dies a quo dal giorno della notifica della citazione datata 17.07.2019;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti saranno esposti di seguito secondo l'ordine cronologico degli eventi.
1) in qualità di titolare della omonima ditta individuale, chiedeva ed otteneva dal Parte_2 suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 784/2019 nei confronti di Pt_1
[...]
Esponeva parte ingiungente di essere creditrice della somma di euro 23.036,24, oltre interessi pagina 4 di 17 nella misura di euro 285,34 per un totale di euro 23.321,58 per il mancato saldo della fattura emessa a fronte dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione in favore degli incaricanti Pt_1
e la di lui madre già al netto del pagamento ricevuto in acconto per la
[...] CP_2
somma di euro 5.000,00 portata dalla fattura n. 8/2014 del 18/12/2014.
A sostegno della domanda monitoria allegava la fattura rimasta insoluta n. 1/2015 del 21/02/15 con autentica notarile (doc. 2 del fascicolo monitorio), nonché il sollecito di pagamento inviato a mezzo Raccomandata A/R spedita in data 19 ottobre 2015 (doc. 1 del fascicolo monitorio).
Veniva, dunque, emesso il decreto ingiuntivo n. 784/2019, mediante il quale si ingiungeva a il pagamento della somma di euro 23.321,58, oltre interessi e spese di giudizio. Parte_1
2) Con atto di citazione tempestivamente notificato, interponeva opposizione avverso Parte_1
il citato provvedimento monitorio, radicando il procedimento portante R.G. n. 2327/2019 e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, sulla base dei seguenti motivi:
- Anzitutto, genericità e indeterminatezza del credito, atteso che parte creditrice non dimostrava, attraverso accordi e/o contratti, la congruità dell'importo preteso e portato peraltro da fattura inutilizzabile ex art. 634 c.p.c. non essendo contenuta nei libri contabili della ditta individuale opposta;
- In seconda istanza, contestava il quantum a tal fine producendo la relazione del perito di parte geom. dalla quale emergeva un valore inferiore delle opere eseguite;
altresì, eccepiva che Per_1
– oltre all'importo versato in acconto di euro 5.000,00 dal e già riconosciuto dal Pt_1 CP_1
in sede monitoria – l'opponente aveva corrisposto in contanti la somma di euro 7.000,00; aggiungeva, inoltre, che aveva prestato assistenza in favore dell'opposto per la posa dei Pt_1
pavimenti, così maturando un corrispettivo di euro 600,00 (40h x euro 15,00 a ora) da detrarre dall'eventuale somma dovuta al da determinarsi nel totale ex art. 2225 cod. civ., non CP_1
essendo stati convenuti tariffari.
3) Con atto di citazione ritualmente notificato nel luglio 2019, radicava il CP_1
procedimento portante R.G. n. 2567/2019 convenendo in giudizio e rassegnando CP_2
le conclusioni sopra riportate.
A sostegno delle sue domande, esponeva di essere stato incaricato dalla e dal di CP_1 CP_2 lei figlio di eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile in proprietà della Parte_1 committenza. Tuttavia, l'attore allegava che la convenuta aveva provveduto in data 29 dicembre
2014 al solo pagamento dell'acconto di cui alla fattura n. 8/2019 emessa in data 18/12/2014 di euro 5.000,00 (doc. 1 di parte attrice). Residuava, pertanto, in capo al il credito di CP_1
euro 23.036,24 portato dalla fattura n. 1/2015 emessa in data 21/02/2015 a saldo per la fine dei pagina 5 di 17 lavori (doc. 2 di parte attrice), il cui pagamento era stato invano sollecitato a mezzo pec in data
19 ottobre 2015 (doc. 3 di parte attrice).
4) dunque, si costituiva nel procedimento portante R.G. n. 2567/2019 chiedendo CP_2
l'accoglimento le conclusioni ut supra riportate.
In quella sede sollevava le seguenti eccezioni:
- In via preliminare, in rito, eccepiva la litispendenza per identità del soggetto attivo ( , CP_1
del petitum e della causa petendi tra il procedimento portante R.G. n. 2327/2019 e quello successivo portante R.G. 2567/2019 (docc. da 1 a 4 di parte convenuta);
- Nel merito, reiterava le contestazioni già sollevate dal nel procedimento R.G. 2327/2019 Pt_1
sia in relazione alla genericità e indeterminatezza del credito vantato dal sia quanto CP_1 all'erroneità della quantificazione complessiva del valore dei lavori eseguiti, come dimostrato anche dalla perizia di parte geom. (doc. 5 di parte convenuta); Per_1
- Ulteriormente, si difendeva eccependo la sussistenza di vizi e difetti nelle opere di CP_2 ristrutturazione eseguite dal documentati dall'ulteriore perizia del tecnico di parte CP_1 geom. il quale constatava fognature non sifonate, pavimento posato non a regola d'arte, Per_1 battiscopa incompleti in più parti, intonaci e rasature non a regola d'arte, umidità di risalita causata dall'impiego di malte non idonee ed infiltrazioni in corrispondenza del lucernaio e della canna fumaria della caldaia. (doc. 6 di parte convenuta);
- Atteso che, per il ripristino dei difetti di cui al punto precedente, il geom. quantificava Per_1
una spesa di euro 3.350,00, chiedeva in quella sede di rideterminare il credito CP_2
eventualmente spettante al nella minore misura di euro 7.474,66, ribadendo di aver già CP_1
corrisposto la somma complessiva di euro 12.000,00 (euro 5.000,00 come riconosciuto da controparte ed euro 7.000,00 in contanti) e di aver diritto alla detrazione della somma di euro
600,00 quale corrispettivo per il lavoro di assistenza prestato al dal CP_1 Pt_1
5) Nel frattempo si costituiva nel procedimento di opposizione a d.i. portante R.G. n. CP_1
2327/2019 chiedendo – previa concessione della provvisoria esecutività al provvedimento monitorio, anche limitatamente alla somma non contestata di euro 10.824,66 – il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 784/2019.
A sostegno delle sue domande, l'opposto deduceva:
- L'intervenuta pattuizione tra le parti circa il corrispettivo per l'esecuzione dell'opera, come dimostravano i preventivi consegnati alla committenza, che li accettava tacitamente. Infatti, detti preventivi venivano prodotti proprio dall'opponente in allegato alla perizia del geom.
D.L. dei lavori di ristrutturazione in discorso;
Per_1
pagina 6 di 17 - inoltre, contestava non solo di aver ricevuto l'importo di euro 7.000,00 in contanti, CP_1
configurabile peraltro quale violazione della normativa antiriciclaggio, ma pure di non aver computato in fattura le n. 40 ore di lavoro prestato dal con conseguente infondatezza Pt_1
delle relative domande di riduzione del prezzo.
6) In sede di prima udienza del 12 febbraio 2020 del procedimento portante R.G. 2327/2019
l'opponente esibiva documentazione comprovante l'insorgenza di vizi (seconda perizia del geom , che depositava telematicamente in data 13 febbraio 2020. All'esito dell'udienza, il Per_1
Giudice originariamente assegnatario si riservava.
7) In data 13 febbraio 2020 si celebrava la prima udienza del procedimento portante R.G.
2567/2019, all'esito della quale il Giudice originariamente assegnatario concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
8) Con ordinanza emessa dal Giudice originariamente assegnatario in data 26 marzo 2020 a scioglimento della riserva assunta in prima udienza del procedimento portante R.G. n.
2327/2019, concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 784/2019 – ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione – e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
9) In data 15 febbraio 2021 in seno al procedimento portante R.G. n. 2567/2019 veniva emessa dal
Giudice nuovo assegnatario un'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. mediante la quale si ingiungeva a il pagamento, in favore di della somma non contestata di euro CP_2 CP_1
7.474,66.
Col medesimo provvedimento, peraltro, venivano trasmessi gli atti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n° 600/1973 a fronte della dichiarazione resa dalla secondo la quale “mai è stato detto che l'importo di euro CP_2
7.000,00 sia stato corrisposto in un'unica soluzione e pertanto non si è configurato alcun illecito amministrativo/tributario da parte della convenuta”.
10) Il procedimento portante R.G. n. 2567/2019 veniva istruito mediante interpello e CTU sul quesito “visti ed esaminati gli atti di causa, esaminati i luoghi ove è stata prestata l'opera; determini i lavori eseguiti da parte attrice ed il loro valore economico all'epoca della loro realizzazione, indicando i parametri presi a riferimento”. Veniva conferito incarico al CTU geom. di poi revocato e sostituito dal geom. anch'esso revocato e Per_3 CP_4 sostituito dall'arch. la quale prestava giuramento all'udienza del 27 settembre Persona_4
2021.
L'elaborato peritale veniva depositato telematicamente in data 24 febbraio 2022.
pagina 7 di 17 11) Il procedimento portante R.G. n. 2327/2019 veniva istruito mediante prova per testi, interpello e conferimento di CTU al geom. sul quesito “il C.T.U., esaminati gli atti ed Persona_5
eseguito ogni necessario accertamento, verifichi quali opere sono state eseguite dal convenuto;
quantifichi il valore delle opere e le competenze dovute;
accerti l'eventuale presenza di vizi,
l'esecuzione o meno delle lavorazioni a regola d'arte, nonché le eventuali spese necessarie per emendare i vizi dell'opera; tenti la conciliazione tra le parti”.
L'elaborato peritale veniva depositato telematicamente in data 18 marzo 2022.
12) All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2023 celebrata in seno al procedimento portante R.G. n.
2327/2019, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice – a fronte della reiterazione di parte opponente dell'istanza di riunione al fascicolo portante R.G. 2567/2019 – trasmetteva il fascicolo al Presidente per gli incombenti di cui all'art. 274 c.p.c.
13) Con Decreto Presidenziale del 28 febbraio 2023, il Giudice delegato per le funzioni presidenziali dott.ssa Vacca disponeva la riunione del procedimento sub R.G. n. 2567/2019 al procedimento portante R.G. n. 2327/2019, precedentemente instaurato.
14) In virtù del Decreto Presidenziale n. 35/2024, la causa veniva riassegnata alla scrivente che, con ordinanza del 16 dicembre 2024 rinviava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino al 15 gennaio 2025.
Anzitutto mette conto fare chiarezza sull'oggetto della presente pronuncia e delineare brevemente il perimetro del giudizio. adiva il suintestato Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto di credito portato CP_1
dalla fattura n. 1/2025 di euro 23.036,24 emessa in data 21 febbraio 2025 a fronte del completamento dei lavori di ristrutturazione relativi all'immobile sito in Vecchiazzano (FC) alla via Castel Latino,
114/a in proprietà di e con conseguente condanna di questi al pagamento di CP_2 Parte_1
detta somma.
e (rispettivamente costituiti nei due procedimenti che hanno visto la riunione solo in fase di Pt_1 CP_2
precisazione delle conclusioni) si sono difesi entrambi contestando il quantum; mentre, solo CP_2 ha altresì eccepito l'inadempimento di consistito nell'esecuzione viziata delle opere
[...] CP_1
commissionategli.
La trattazione della presente pronuncia costituirà una sintesi risolutiva delle rispettive deduzioni ed eccezioni svolte nell'uno e nell'altro procedimento e avrà ad oggetto, perciò, i due sopra evidenziati aspetti.
Prima di entrare nel merito, però, è di fondamentale importanza precisare che, sebbene sia consolidato pagina 8 di 17 l'orientamento di legittimità fondato sul principio generale di autonomia di ciascun procedimento, seppure travolto dal provvedimento con cui si dispone la riunione (tra molte, Cass. Civ. sent. n.
19652/04, sent. n. 13348/04, sent. n. 5595/03), tale principio ha trovato - e trova - attenuazione nei casi in cui, come nei fatti che occupano, i due giudizi riguardino lo stesso oggetto, con conseguente possibilità per il Giudicante di trarre elementi di prova a sostegno del proprio convincimento da entrambi i procedimenti (Cass. Civ. sent. n. 15189/2001).
Difatti, il discrimine per l'utilizzabilità, limitata o piena, delle prove tra i procedimenti riuniti riguarda, oltre l'identità dell'oggetto, la “circostanza che l'attività difensiva di ciascuna delle parti in causa non abbia sofferto un effettivo vulnus e si sia potuta svolgere liberamente su tutti i temi della controversia, non potendo darsi ingresso in senso contrario ad un inutile aggravio dell'attività difensiva.” (Cass.
Civ. sent. n. 9440/2012).
Ciò è quanto accaduto nei procedimenti R.G. n. 2327/2019 ed R.G. n. 2567/2019: dal lato creditizio, infatti, è parte processuale in entrambe le cause;
dal lato debitorio, invece, vi è CP_1
sostanziale sovrapponibilità delle difese del e della Pt_1 CP_2
Tanto doverosamente premesso, nel merito si espone quanto segue.
Considerata la diversa modalità con cui si è svolta l'istruttoria orale, e considerati altresì i divergenti esiti degli accertamenti peritali, mette conto anzitutto muovere dai fatti pacifici e/o incontestati: e CP_2 conferivano l'incarico ad di eseguire opere di ristrutturazione dell'immobile in Pt_1 CP_1 loro proprietà, nella sua qualità di prestatore d'opera ex art. 2222 cod. civ. e l'esecuzione di detti lavori si concludeva nel gennaio 2015.
Le parti contraddicono su due aspetti: sul quantum preteso dal creditore (per assenza di accordo circa i prezzi per detti lavori;
per l'asserita corresponsione in favore del creditore di euro 7.000,00 in contanti e per la decurtazione di euro 600,00 discendente dall'attività di assistenza prestata dal al Pt_1
e sulla sussistenza di vizi e difetti dell'opera realizzata. CP_1
Sul corrispettivo e l'entità dei lavori eseguiti.
Orbene, secondo la ricostruzione prospettata da il rapporto tra questi e la committenza CP_1 era stato preceduto da una fase di trattative che vedeva l'intermediazione del geom. con il quale Per_1 proprio il prestatore d'opera intratteneva a tal fine corrispondenza a mezzo mail.
Stando alla tesi difensiva del creditore, il rapporto contrattuale sarebbe così sorto: mail del 20 e 28 novembre 2014, inviate dal DL geom. consegna dei preventivi a mano quale controfferta del Per_1
tacita accettazione dei preventivi da parte della committenza. CP_1
Di contro, e hanno però evidenziato – prima ancora della mancata sottoscrizione, per Pt_1 CP_2
accettazione, dei preventivi – l'impossibilità di determinare con certezza il momento esatto in cui pagina 9 di 17 questi venivano portati a conoscenza della committenza.
L'eccezione dei debitori è infondata per due motivi che di seguito si esporranno.
In primo luogo, infatti, è fondata la prospettazione dei fatti svolta dal secondo cui, dall'analisi CP_1
in combinato disposto delle mail del 20 e 28 novembre 2014, unitamente alla relazione depositata dagli stessi e a firma del D.L. geom (il riferimento è in particolare agli allegati 1, 2 e 3 di CP_2 Pt_1 Per_1
cui alle pagg. da 3 a 7 del doc. 2 di , emerge la dimostrazione che la committenza fosse ben a Pt_1 conoscenza dei prezzi praticati dal tant'è vero che venivano utilizzati dal perito di parte per CP_1 eseguire l'incarico conferitogli dal e dal CP_2 Pt_1
È logico, dunque, ritenere che, essendo questi noti alla committenza (che provvedeva a consegnarli al geom. e non lontani da quelli di cui all'allegato alla mail del 20 novembre 2014 (per i lavori Per_1 edili) dai quali parzialmente differiva la contabilità di – evidentemente redatta all'esito CP_1 dell'esecuzione dei lavori – tra le parti in causa ci fosse stata una trattativa sugli interventi edilizi da realizzare (ad es. nell'allegato alla mail del 20 novembre 2014 è presente il lavoro di rasatura degli intonaci di poi non realizzato, né contabilizzato) e sui prezzi da praticare.
Atteso che gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono gli ultimi documenti attinenti ai corrispettivi e che i lavori pacificamente sono stati eseguiti, è senza alcun dubbio corretto affermare che tra le parti sia stata condotta una trattativa relativa ai prezzi di poi cristallizzata come da contabilità in carta intestata “
[...]
e allegata alla perizia di parte a firma del geom. CP_1 Per_1
Difatti, ed è qui il secondo motivo, è proprio sulla scorta delle anzidette evidenze e a fronte dell'incontestata (quanto ai vizi si dirà più innanzi) esecuzione dei lavori (che per loro natura richiedono un'ingerenza negli spazi di proprietà del e della , che rispetto a detti accordi il Pt_1 CP_2
silenzio della committenza è idoneo ad essere valutato quale manifestazione della volontà di accettare e, quindi, concludere il contratto, i.e. assume le caratteristiche del c.d. silenzio circostanziato.
È noto, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui “affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una parte possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra” (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 10533/2014, sent.
n. 5363/97, sent. n. 3403/04 e sent. n. 6162/07).
A ciò si aggiunga che la con bonifico disposto in data 29 dicembre 2014, provvedeva a CP_2
corrispondere ad la somma di euro 5.000,00 a titolo di acconto per i lavori a CP_1 quest'ultimo commissionati, così avvalorando la tesi secondo cui tra le parti si fosse addivenuti alla conclusione di un accordo.
pagina 10 di 17 Difatti, sfuggirebbe dalle regole di comune agire sostenere che la committenza si fosse determinata nel conferire al l'incarico di eseguire i lavori di ristrutturazione, pagando un acconto, ma CP_1 nell'ignoranza del montante complessivo della spesa a tal fine occorrente.
In altre parole, tra le parti è certamente intervenuta una trattativa, seppure in forma orale, sui lavori da eseguire e sui prezzi da praticare. È allo stesso modo possibile concludere con certezza che i lavori eseguiti abbiamo trovato nella contabilità del – si ribadisce, utilizzata e prodotta dalla stessa CP_1
parte debitrice – il loro preciso ammontare.
Ebbene, accertata come sopra l'intervenuta accettazione dei prezzi, seppur per fatti concludenti, da parte della committenza, va da sé che non potranno trovare ingresso nella presente pronuncia gli esiti peritali cui giungono i CCTTUU nei rispettivi procedimenti, limitatamente alla determinazione del valore monetario dell'opera eseguita dal CP_1
Invero, entrambi gli ausiliari, una volta accertata l'entità dei lavori realizzati, hanno quantificato il corrispettivo dovuto al prestatore d'opera applicando il prezziario della Camera di Commercio, piuttosto che la contabilità versata in atti dagli stessi e Pt_1 CP_2
Di seguito si analizzeranno le tre categorie in cui sono stati divisi i lavori commissionati al prestatore d'opera.
a) Lavori di fognature.
Come da mail del geom. datata 19 gennaio 2015, nonché da relazione dallo stesso redatta su Per_1
incarico della committenza per la verifica (pagg. 8 e 9 del doc. 2 di parte , e da contabilità del Pt_1
(pagg. 3 e 4 del doc. 2 di , questi lavori constavano di 13 operazioni. CP_1 Pt_1
Seppure la abbia contestato genericamente vizi e difetti in relazione a detta categoria di lavori CP_2
(cfr. “fognature non sifonate” di cui a pag. 6 della comparsa di nel procedimento riunito), su cui CP_2
si dirà infra, non emerge agli atti alcuna circostanza idonea a ritenere inadempiute alcune delle voci contabilizzate, come confermato dalla stessa relazione del tecnico da essa incaricato di verificare l'effettiva entità dei lavori svolti, nonché dagli accertamenti peritali.
A tale riguardo, infatti, anche i CCTTUU non hanno rilevato inadempienze: il CTU geom. alle CP_3
pagine 3-5 riporta le opere di fognatura realizzate nelle n. 13 voci sopra menzionate;
la CTU arch. dal canto suo, accerta: “FOGNATURE. Le voci riportate nel doc. n. 3 e nel doc. n. 6 Per_2 coincidono, e non contestata l'avvenuta esecuzione delle opere fognarie per come riportate in tali documenti, si assumono come opere effettivamente eseguite tutte quelle riportate […]” (pag. 6 dell'elaborato peritale a firma dell'arch. . Per_2
Dunque, atteso che le opere di fognatura sono state tutte eseguite e che il valore delle stesse è stato quantificato nella mail del 19 gennaio 2015 inviata dallo stesso geom. in una somma più alta Per_1
pagina 11 di 17 (euro 7.499,00 + IVA) di quella richiesta e fatturata da (euro 7.432,00), corrispondente CP_1
alla sua contabilità, andrà sicuramente riconosciuto il corrispettivo per i lavori in discorso nella misura di euro 7.432,00.
Invero, in presenza di una concertazione tra le parti sui prezzi (come dimostrato dalle mail del geom.
e dalla contabilità del , è inadeguato il ricorso al prezziario della Camera di Commercio Per_1 CP_1
operato dai CCTTUU.
b) Lavori edili
Analoghe considerazioni devono essere svolte per i lavori edili, scissi in n. 21 voci: come da pagg. 10-
12 della relazione del perito geom. nonché da contabilità del (pagg. 5 e 6 della Per_1 CP_1
relazione del geom. e sostanzialmente accertati come adempiuti sia in sede di CTU da parte del Per_1
geom. (dalla voce 14 alla voce 33 – pagg. 5 e 6 della CTU a firma del geom. sia da parte CP_3 CP_3 dell'arch. secondo la quale “OPERE EDILI VARIE. Le voci riportate nel doc. n. 3 e nel doc. Per_2
n. 6 coincidono (eccezione fatta per la voce 19 che nel doc. 7 figura come “fornitura e posa in opera di botola” e nel 4 solo “posa in opera” – ma durante le operazioni peritali non è stata contestata la versione recante solo posa, che quindi viene adottata di seguito), si assumono come opere effettivamente eseguite tutte quelle riportate”.
La CTU arch proseguiva l'accertamento elencando le voci di competenza come segue “01 Per_2
Oneri per l'allestimento del cantiere, assicurazioni, attrezzature, macchinari impianti, compreso
l'eventuale realizzazione di ponteggi, redazione di POS ecc. 02 Demolizione di pavimento in marmette di graniglia, compreso il relativo sottofondo, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta.
Spessore cm.7 03 Scavo di sbancamento eseguito a mano, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta 04 Demolizione di battiscopa interno carico e trasporto a discarica del materiale di risulta
05 Demolizione di rivestimento in ceramica, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta 06
Demolizione di intonaco interno compreso sgombero maceria a discarica autorizzata 07 Demolizione di parete in forati al piano terra, carico e trasporto a discarica del materiale di risulta 08 Assistenza idraulico, esecuzione di tracce, fissaggio tubazioni e chiusura con malta cementizia (interna: cucina
n°2, bagni n°2, impianto idrico, impianto di riscaldamento, collettori, piatti doccia) 09 Assistenza elettricista, esecuzione di tracce, fori passanti, muratura di scatole, scatole di deviazione, punti luce, fissaggio tubazioni con malta cementizia 10 Esecuzione di soletta in calcestruzzo spessore cm.10/15 armata con rete elettrosaldata Ø 8 /20x20" compreso spine di ancoraggio Ø 12 alla muratura esistente
11 Rifacimento dell'intonaco interno con malta cementizia o premiscelato 12 Assistenza tagliamuro
(fornitura mattoni, demolizione di intonaci e muratura, taglio del profilato a filo intonaco, ricostruzione muro, ripristino dell'intonaco)” (pagg. 8 e 9 della CTU a firma dell'arch. . Per_2
pagina 12 di 17 Si ritiene di condividere la conclusione della CTU arch elaborata all'esito di verifiche e di un Per_2 confronto tra le parti in sede di sopralluogo: “Si è esclusa la voce n.21 in quanto refuso che replicava quanto alla voce 20, come confermato in sede di confronto con le parti durante le operazioni peritali.
Siccome nel doc. 7 compare due volte la medesima voce, al n.14 e 15, ma con quantità diverse, quantità che coincidono rispettivamente con le n.14. e 15 del doc.4, si è assunto che si trattasse di un refuso nel doc.7 e la voce di riferimento fosse quella riportata nel doc.
4. Non presenti nel doc. 4 e 7, ma annoverabili tra le opere effettivamente realizzate (l'esecuzione non è stata contestata durante il confronto tra le parti durante le operazioni peritali) sono: 21 demolizione tramezzo lavanderia (voce riportata nel doc.5) 22 getto lavanderia (voce riportata nel doc.5)” (pag. 9 della CTU a firma dell'arch.
. Per_2
Per tali ragioni, posto che sui contestati vizi ci si soffermerà di seguito, tutte le lavorazioni contabilizzate e fatturate sono state eseguite.
Mette conto di evidenziare come la CTU arch. abbia ritenuto di fare riferimento alla Per_2
contabilità (doc. 4 cui fa riferimento la CTU), piuttosto che alla verifica compiuta dal geom. CP_1
in sede di relazione peritale di parte (doc. 7 cui fa riferimento la CTU). Per_1
Ebbene, atteso che sui prezzi le parti avevano, come già più volte ribadito, concluso un accordo e che questo non è neppure sostanzialmente divergente dalla proposta del geom. avanzata con mail del Per_1
20 novembre 2014 per conto della committenza, merita di essere riconosciuto valore probatorio all'allegato 2 del doc. 2 di (contabilità Gianessi), quale ultimo atto definitivo idoneo a dimostrare Pt_1
i prezzi di fatto accettati per fatti concludenti dal e dalla Pt_1 CP_2
Appare, dunque, anche in questo caso, inopportuna l'applicazione del prezziario delle Opere Edili della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Forlì-Cesena del 2014
(anno di esecuzione dell'intervento).
Conseguentemente, andrà sicuramente riconosciuto il corrispettivo per i lavori in discorso nella misura di euro 16.364,24.
c) Lavori in economia.
Quanto agli ulteriori lavori eseguiti dal in economia, mette conto osservare che le ore che il CP_1
assumeva di aver impiegato personalmente ammontavano a n. 152, a cui applicava la tariffa CP_1
oraria di euro 20,00; inoltre chiedeva il pagamento delle ulteriori 80 ore impiegate dal proprio operaio,
a cui applicava la tariffa oraria di euro 15,00.
dunque, per detta tipologia di lavori chiedeva la somma totale di euro 4.240,00. CP_1
Ebbene - considerato che da un lato il CTU geom. ha ritenuto che complessivamente il CP_3 corrispettivo dovuto al prestatore d'opera ammontasse ad euro 4.418,26 (superiore a quello preteso dal pagina 13 di 17 , e dall'altro il CTU arch. non ha provveduto ad una specifica quantificazione del CP_1 Per_2
valore monetario della prestazione da parte del - né l'uno, né l'altro accertamento possono CP_1
trovare ingresso nella presente pronuncia poiché nel primo caso, come correttamente evidenziato dalla difesa del creditore, il CTU ha utilizzato un criterio ulteriore rispetto a quello concordato tra le parti, nel secondo non è dato comprendere quanti e quali lavori sono stati effettivamente realizzati.
Tuttavia, a dimostrare la pretesa creditoria avanzata dal è la contabilità versata in atti dal CP_1
e dalla poiché redatta utilizzando il criterio orario convenuto tra loro (si veda il preventivo Pt_1 CP_2 allegato alla mail del 20 novembre 2014 e l'allegato due alla relazione del perito di parte geom. Per_1
di cui al doc. 2 di . Pt_1
Peraltro, l'importo quantificato dal CTU geom. è pure superiore a quello preteso dal CP_3 CP_1
Dunque, merita di essere riconosciuto un valore per dette opere complessivo di euro 4.240,00.
A tale riguardo, entrambi i debitori eccepivano che avesse assistito il prestatore d'opera nella Pt_1
realizzazione di detti lavori.
Sul punto, però, non vi è alcun suffragio documentale, né alcuna deposizione testimoniale idonea a corroborare la tesi della committenza, atteso che nessun capitolo di prova verteva su tale circostanza,
L'eccezione, quindi, non potrà certamente trovare accoglimento.
Alla stessa stregua, né né hanno provato di aver consegnato in contanti la somma di euro Pt_1 CP_2
7.000,00, peraltro tale circostanza è stata solo genericamente allegata.
Tutto quanto sopra analizzato, porta a ritenere sufficientemente dimostrato l'adempimento da parte del e, dunque, si procederà a riepilogare sinteticamente il valore delle opere da questo realizzate: CP_1
1) Euro 7.432,00 per lavori di fognatura;
2) Euro 16.364,24 per lavori edili;
3) Euro 4.240,00 per lavori in economia.
Dalla somma di euro 28.036,24 deve essere detratta la quota di euro 5.000,00 pacificamente e documentalmente corrisposta dalla in data 29 dicembre 2014 (doc. 1 di . CP_2 CP_2
Dunque, è riconosciuto in favore di un credito pari ad euro 23.036,24, oltre agli interessi CP_1
ex art. 1284 comma 4 c.c.
Sui difetti e vizi dell'opera.
Vagliato sin qui l'avvenuto adempimento delle obbligazioni da parte del prestatore d'opera, occorrerà di seguito analizzare la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla committenza circa i vizi e difetti delle opere realizzate dal CP_1
Segnatamente, la ha lamentato – oltre ad umidità di risalita, su cui si dirà subito – la mancata CP_2 sifonatura della fognatura, l'errata posa della pavimentazione e dei battiscopa e l'incompleta rasatura pagina 14 di 17 degli intonaci.
Ebbene è evidente che si tratti di vizi per loro natura non occulti.
Da qui discende l'onere, da parte di e di immediata denuncia al prestatore d'opera quale CP_2 Pt_1 presupposto necessario e sufficiente all'operatività della garanzia per vizi e difformità dell'opera di cui all'art. 2226 a mente del quale, al secondo comma, “Il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.”
Atteso che parte debitrice non ha dimostrato di aver osservato detto incombente, tentando di individuare in un incontro tenutosi nel maggio/giugno 2015 il momento in cui veniva reso edotto il della difformità di quanto realizzato rispetto alle regole dell'arte, mentre i lavori venivano CP_1
consegnati alla fine di gennaio 2015 – la domanda di garanzia avanzata non potrà certamente trovare accoglimento.
Ed infatti, è pacifico orientamento di legittimità a stabilire che “in caso di omessa tempestiva denunzia,
i vizi lamentati non incidono sulla efficacia del contratto di opera, nel senso che il committente deve versare interamente il corrispettivo convenuto, tali vizi non possono valere neppure in sede di eccezione […]” (Cass. Civ. sent. n. 1874/2000).
Quanto alla lamentata umidità di risalita che, per sua natura può manifestarsi anche successivamente, questa non ha trovato conferma negli accertamenti peritali eseguiti dal CTU geom. secondo cui CP_3
“La parte attrice lamenta anche umidità di risalita, causa utilizzo di malte non idonee. Al momento del sopralluogo non si rilevano segnali meritevoli di considerazioni.” (pag. 13 dell'elaborato peritale).
Alla medesima conclusione giunge l'arch. – seppur compiendo accertamenti ad essa non Per_2
richiesti (si veda il conferimento d'incarico alla CTU) – per la quale “Rispetto al punto 5, cioè umidità di risalita causa utilizzo di malte non idonee, la sottoscritta CTU non è a conoscenza della situazione pregressa e non risultano agli atti documenti/foto che possano attestare lo stato dei luoghi prima dell'intervento, e quindi non è possibile confermare gli intonaci realizzati dalla parte attrice quale causa diretta delle tracce di umidità da risalita presenti.” (pag. 13 dell'elaborato peritale).
Dal momento che la non ha compiutamente dimostrato di aver tempestivamente denunciato i vizi CP_2 palesi e non ha provato l'esistenza di umidità di risalita, l'eccezione da essa sollevata non potrà trovare accoglimento.
Conclusioni e spese di giudizio.
In conclusione, l'opposizione di merita parziale accoglimento con conseguente revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 784/2019.
Difatti, il provvedimento monitorio ingiungeva al il pagamento della somma di euro 23.321,58, Pt_1
pagina 15 di 17 oltre interessi;
viceversa, all'esito del presente giudizio, l'opponente sarà condannato, in accoglimento delle domande dell'opposto, al pagamento della minor somma di euro 23.036,24, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla scadenza della fattura fino al saldo.
Specularmente, meritano accoglimento le domande dell'attore avanzate in seno al CP_1
procedimento R.G. n. 2567/2019, riunito al presente giudizio in fase di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
A ciò si aggiunga che, sebbene con la presente pronuncia i due giudizi (R.G. n. 2327/2019 ed R.G. n.
2567/2019) siano stati trattati unitariamente, ai fini della liquidazione delle spese le due cause devono rimanere distinte.
Infatti, “è stato chiarito che, in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa.” (Cass. Civ. sent.
n. 17693/2022 e Cass. Civ. sent. n. 13276/2018).
Le spese di CCTTUU sono poste definitivamente a carico di e Parte_1 CP_2
rispettivamente soccombenti nei procedimenti portanti R.G. n. 2327/2019 ed R.G. n. 2567/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione interposta da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 784/2019;
2) Accoglie le domande di CP_1
3) Per gli effetti, dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra Parte_1 CP_2
loro, della somma di euro 23.036,24, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla scadenza della fattura al saldo;
4) Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_1
di euro 3.376,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
(quanto al procedimento portante R.G. n. 2327/2019, per le seguenti fasi: studio, introduttiva ed istruttoria);
5) Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di della CP_2 CP_1
pagina 16 di 17 somma di euro 3.376,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (quanto al procedimento portante R.G. n. 2567/2019, per le seguenti fasi: studio, introduttiva ed istruttoria);
6) Dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Parte_1 CP_2
favore di della somma di euro 851,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali CP_1
al 15%, IVA e CPA come per legge (quanto alla fase decisionale, a fronte della disposta riunione dei procedimenti portanti R.G. n. 2327/2019 ed R.G. n. 2567/2019);
7) Spese di CTU del procedimento portante R.G. n. 2327/2019 in via definitiva a carico di Pt_1
[...]
8) Spese di CTU del procedimento portante R.G. n. 2567/2019 in via definitiva a carico di CP_2
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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