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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/03/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n.838/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ornella CRESPI Presidente dr.Aldo Gubitosi Consigliere rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.
838/2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv.to Parte_1
Lettieri Orietta per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.Mongibello Michela per procura in calce alla comparsa di risposta;
-appellato–
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2596/2020 del
Tribunale di Salerno emessa il 26/10/2020 nel giudizio RG
2960/2016
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parte appellata precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di risposta
Svolgimento del processo proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3379/15, emesso dal Tribunale di Salerno a richiesta di titolare dell'omonima Controparte_1 azienda agricola, col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 19.486,50, oltre accessori, a fronte della fattura n. 16 del 31.12.2014, rimasta insoluta e relativa a n. 8 forniture di n. 40 rotoli di fieno da foraggio ciascuna. Deduceva la inesistenza del credito azionato in quanto aveva consegnato al CP_1 in pagamento n. 6 assegni per un totale di €. 17.100,00.
Spiegava domanda riconvenzionale per il danno conseguente alla mancata ricezione del documento fiscale nel temine di legge, danno che quantificava in €. 5 mila.
Si costituiva l'opposto, eccependo, in rito,
l'improcedibilità dell'opposizione per la tardiva iscrizione a ruolo della causa, la nullità della citazione ex art. 164 cpc per inosservanza del termine di cui all'art. 163 bis cpc e il difetto di ius postulandi.
Nel merito, lamentava la dilatorietà dell'opposizione e l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
Il Tribunale, disattese le eccezioni processuali sollevate dall'opposto, decideva nel merito, rigettando
2 l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dalla
. Pt_1
Proponeva appello quest'ultima, affidando il gravame ai seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 cpc, in quanto il primo giudice aveva omesso di esplicitare le ragioni della decisione assunta
2) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il
Tribunale non aveva tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla appellante, considerando perciò dovute le somme recate da fatture relative all'anno 2012 in cui erano riportati presunti crediti del , CP_1 tempestivamente contestati
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la revoca del DI opposto.
Si costituiva l'appellato, riproponendo sostanzialmente le deduzioni esplicitate in primo grado.
Chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 30.06.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte assegnava la causa a sentenza nel rispetto dell'art. 190 cpc.
Alla scadenza dei termini concessi e, all'all'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente disatteso il motivo con il quale l'appellante invocava la nullità della pronuncia di prime cure per violazione dell'art. 132 cpc.
Il Tribunale ha infatti esposto in modo completo e dettagliato le argomentazioni logiche e giuridiche poste a
3 base della propria decisione, senza omettere la valutazione delle domande ed eccezioni proposte.
Nel merito, va rigettato anche il secondo motivo di impugnazione.
Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti e della relazione peritale acquisita in primo grado a seguito di incarico conferito al CTU dr. emerge che Persona_1 la fattura n. 16 del 31/12/2014 veniva emessa per il pagamento di plurime forniture di rotoli di fieno eseguite da tra il 26/11/2013 ed il 22/9/2014. Controparte_1
Per ciascuna fattura, risulta rilasciato il relativo DDT firmato per accettazione della merce da un incaricato della odierna appellante.
Il credito complessivo portato da tali documenti è pari a euro 19.486,50.
In primo grado e nuovamente in questa sede, Parte_1
deduceva di aver pagato la fattura in questione
[...] mediante n. 6 assegni bancari per un totale di euro
17.100,00.
Al contrario, il assumeva di aver intrattenuto CP_1 relazioni commerciali con la anche in anni Pt_1 precedenti al 2013/2014 e all'uopo depositava le fatture 1
e 6 del 2012 per un totale di euro 14.427,60, aggiungendo che i relativi crediti erano rimasti in gran parte insoluti.
Precisava che, ai sensi dell'art. 1193 cc, in assenza di una dichiarazione di volontà del debitore di segno diverso, il pagamento disposto con gli assegni bancari sopra menzionati doveva essere imputato ai debiti più risalenti e scaduti ossia a quelli recati dalle fatture del 2012, mentre rimaneva non pagata la fattura n.
16/2014.
4 Va annotato, a questo punto, che i rapporti dare/avere intercorsi negli anni tra il e la sono CP_1 Pt_1 stati accuratamente ricostruiti dal CTU nominato dal
Tribunale.
L'ausiliario(le cui conclusioni complete e ed esenti da errori devono essere pienamente condivise anche da questa
Corte)esaminava tutta la documentazione contabile prodotta dalle parti, facendo rilevare che ciascuna fornitura di fieno eseguita in favore della era comprovata Pt_1 dalla fattura di riferimento e dal DDT regolarmente controfirmato.
I documenti a disposizione offrono dunque la prova certa della consegna dei rotoli di fieno forniti dal CP_1 oltre che negli anni 2013/2014, anche nel periodo
2011/2012(fatture nn. 1 e 6 del 2012).
Vi è in atti la prova dei pagamenti eseguiti dalla con i sei assegni di cui sopra per complessivi Pt_1 euro 17.100,00, mentre è stato solo menzionato ma non dimostrato il versamento di euro 5000,00 a titolo di parziale estinzione del debito di cui alla fattura n. 6 del 30/3/2012 e pertanto la relativa deduzione, riproposta anche in questa sede dalla appellante, va disattesa.
Ugualmente è priva di pregio la ulteriore eccezione proposta dalla difesa della circa il formale Pt_1 disconoscimento dei documenti contabili(fattura 1/2012 e
DDT) relativi alle forniture del 2011/2012.
Con l'appello veniva richiamato il contenuto della memoria depositata in Tribunale ex art. 183 comma VI cpc, ma dalla lettura di tale atto si evince che la ha Pt_1 contestato solo il credito oggetto di fatturazione, ma non ha altresì formalmente disconosciuto l'autenticità della fattura in discorso e soprattutto quella delle firme
5 apposte sui DDT da incaricati che ricevettero la consegna del . Pt_2
E' evidente perciò che il ha pienamente provato CP_1 di aver eseguito tutte le forniture di rotoli fatturate, mentre controparte ha solo dimostrato la parziale estinzione della complessiva debitoria fino all'importo di euro 17.100,00.
Non è dubbio pertanto che debba essere confermata la sentenza appellata la quale, sulla scorta della prova desumibile dai documenti e dall'elaborato peritale acquisito, ha correttamente ricostruito il credito residuo spettante al (capitale e interessi di mora) CP_1
La reiezione della impugnazione impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico della appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2596/2020 del Tribunale di Salerno emessa il 26/10/2020 nel giudizio RG 2960/2016, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna l'appellante, al pagamento in favore di delle spese del grado che liquida in Controparte_1
6 complessivi euro 7100,00 per compensi, oltre IVA,
CNAP e rimborso forfettario come per legge
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno 22/2/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Aldo Gubitosi dr.ssa Ornella Crespi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ornella CRESPI Presidente dr.Aldo Gubitosi Consigliere rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.
838/2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv.to Parte_1
Lettieri Orietta per procura in calce all'atto di appello;
- appellante -
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.Mongibello Michela per procura in calce alla comparsa di risposta;
-appellato–
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2596/2020 del
Tribunale di Salerno emessa il 26/10/2020 nel giudizio RG
2960/2016
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parte appellata precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di risposta
Svolgimento del processo proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3379/15, emesso dal Tribunale di Salerno a richiesta di titolare dell'omonima Controparte_1 azienda agricola, col quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 19.486,50, oltre accessori, a fronte della fattura n. 16 del 31.12.2014, rimasta insoluta e relativa a n. 8 forniture di n. 40 rotoli di fieno da foraggio ciascuna. Deduceva la inesistenza del credito azionato in quanto aveva consegnato al CP_1 in pagamento n. 6 assegni per un totale di €. 17.100,00.
Spiegava domanda riconvenzionale per il danno conseguente alla mancata ricezione del documento fiscale nel temine di legge, danno che quantificava in €. 5 mila.
Si costituiva l'opposto, eccependo, in rito,
l'improcedibilità dell'opposizione per la tardiva iscrizione a ruolo della causa, la nullità della citazione ex art. 164 cpc per inosservanza del termine di cui all'art. 163 bis cpc e il difetto di ius postulandi.
Nel merito, lamentava la dilatorietà dell'opposizione e l'infondatezza della domanda riconvenzionale.
Il Tribunale, disattese le eccezioni processuali sollevate dall'opposto, decideva nel merito, rigettando
2 l'opposizione e la domanda riconvenzionale spiegata dalla
. Pt_1
Proponeva appello quest'ultima, affidando il gravame ai seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 cpc, in quanto il primo giudice aveva omesso di esplicitare le ragioni della decisione assunta
2) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il
Tribunale non aveva tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla appellante, considerando perciò dovute le somme recate da fatture relative all'anno 2012 in cui erano riportati presunti crediti del , CP_1 tempestivamente contestati
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la revoca del DI opposto.
Si costituiva l'appellato, riproponendo sostanzialmente le deduzioni esplicitate in primo grado.
Chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 30.06.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte assegnava la causa a sentenza nel rispetto dell'art. 190 cpc.
Alla scadenza dei termini concessi e, all'all'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente disatteso il motivo con il quale l'appellante invocava la nullità della pronuncia di prime cure per violazione dell'art. 132 cpc.
Il Tribunale ha infatti esposto in modo completo e dettagliato le argomentazioni logiche e giuridiche poste a
3 base della propria decisione, senza omettere la valutazione delle domande ed eccezioni proposte.
Nel merito, va rigettato anche il secondo motivo di impugnazione.
Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti e della relazione peritale acquisita in primo grado a seguito di incarico conferito al CTU dr. emerge che Persona_1 la fattura n. 16 del 31/12/2014 veniva emessa per il pagamento di plurime forniture di rotoli di fieno eseguite da tra il 26/11/2013 ed il 22/9/2014. Controparte_1
Per ciascuna fattura, risulta rilasciato il relativo DDT firmato per accettazione della merce da un incaricato della odierna appellante.
Il credito complessivo portato da tali documenti è pari a euro 19.486,50.
In primo grado e nuovamente in questa sede, Parte_1
deduceva di aver pagato la fattura in questione
[...] mediante n. 6 assegni bancari per un totale di euro
17.100,00.
Al contrario, il assumeva di aver intrattenuto CP_1 relazioni commerciali con la anche in anni Pt_1 precedenti al 2013/2014 e all'uopo depositava le fatture 1
e 6 del 2012 per un totale di euro 14.427,60, aggiungendo che i relativi crediti erano rimasti in gran parte insoluti.
Precisava che, ai sensi dell'art. 1193 cc, in assenza di una dichiarazione di volontà del debitore di segno diverso, il pagamento disposto con gli assegni bancari sopra menzionati doveva essere imputato ai debiti più risalenti e scaduti ossia a quelli recati dalle fatture del 2012, mentre rimaneva non pagata la fattura n.
16/2014.
4 Va annotato, a questo punto, che i rapporti dare/avere intercorsi negli anni tra il e la sono CP_1 Pt_1 stati accuratamente ricostruiti dal CTU nominato dal
Tribunale.
L'ausiliario(le cui conclusioni complete e ed esenti da errori devono essere pienamente condivise anche da questa
Corte)esaminava tutta la documentazione contabile prodotta dalle parti, facendo rilevare che ciascuna fornitura di fieno eseguita in favore della era comprovata Pt_1 dalla fattura di riferimento e dal DDT regolarmente controfirmato.
I documenti a disposizione offrono dunque la prova certa della consegna dei rotoli di fieno forniti dal CP_1 oltre che negli anni 2013/2014, anche nel periodo
2011/2012(fatture nn. 1 e 6 del 2012).
Vi è in atti la prova dei pagamenti eseguiti dalla con i sei assegni di cui sopra per complessivi Pt_1 euro 17.100,00, mentre è stato solo menzionato ma non dimostrato il versamento di euro 5000,00 a titolo di parziale estinzione del debito di cui alla fattura n. 6 del 30/3/2012 e pertanto la relativa deduzione, riproposta anche in questa sede dalla appellante, va disattesa.
Ugualmente è priva di pregio la ulteriore eccezione proposta dalla difesa della circa il formale Pt_1 disconoscimento dei documenti contabili(fattura 1/2012 e
DDT) relativi alle forniture del 2011/2012.
Con l'appello veniva richiamato il contenuto della memoria depositata in Tribunale ex art. 183 comma VI cpc, ma dalla lettura di tale atto si evince che la ha Pt_1 contestato solo il credito oggetto di fatturazione, ma non ha altresì formalmente disconosciuto l'autenticità della fattura in discorso e soprattutto quella delle firme
5 apposte sui DDT da incaricati che ricevettero la consegna del . Pt_2
E' evidente perciò che il ha pienamente provato CP_1 di aver eseguito tutte le forniture di rotoli fatturate, mentre controparte ha solo dimostrato la parziale estinzione della complessiva debitoria fino all'importo di euro 17.100,00.
Non è dubbio pertanto che debba essere confermata la sentenza appellata la quale, sulla scorta della prova desumibile dai documenti e dall'elaborato peritale acquisito, ha correttamente ricostruito il credito residuo spettante al (capitale e interessi di mora) CP_1
La reiezione della impugnazione impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico della appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2596/2020 del Tribunale di Salerno emessa il 26/10/2020 nel giudizio RG 2960/2016, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna l'appellante, al pagamento in favore di delle spese del grado che liquida in Controparte_1
6 complessivi euro 7100,00 per compensi, oltre IVA,
CNAP e rimborso forfettario come per legge
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno 22/2/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Aldo Gubitosi dr.ssa Ornella Crespi
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