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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 7297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7297 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa MA SA CO, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n. 3349/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1 come in atti RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 ll'Avv. Loredana Leto come in atti RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, di aver depositato dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale non sono state riconosciute le condizioni sanitarie necessarie ai fini dell'erogazione del beneficio invocato, ha convenuto in giudizio l' CP_1 affinché fosse accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per la provvidenza richiesta. L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito della dichiarazione di dissenso, come previsto dall'art.445 bis comma 6. Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Nella fattispecie in esame il consulente tecnico nominato nella fase dell'ATP ha ritenuto che non sussistano i requisiti di carattere sanitario richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave (si veda la relazione del consulente tecnico dott.
[...] in atti). Persona_1
Sulla base dei risultati della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente la prestazione richiesta. Nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (si veda l'elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato le stesse chiedendo una nuova consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Parte ricorrente ha affermato, in primo luogo, che “Il CTU omette di considerare e di inserire nella diagnosi medico-legale, le seguenti patologie: deficit cognitivo MMSE 26/30; ADL 2/6; IADL 1/8 (Certificato geriatrico del 25/09/2024 Ospedale Israelitico)” Il suddetto documento è espressamente richiamato nella relazione e valutato dal CTU, il quale, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, è giunto a conclusioni basate su su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, che possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. In particolare, il Tecnico nominato, nella propria relazione, ha analizzato partitamente le patologie diagnostiche;
per quanto qui di interesse, in relazione al sistema nervoso, ha così relazionato: . Capacità percettive, di critica e Per_2 giudizio integralmente mantenute, in assenza di rallentamento ideo-motorio. L'eloquio è conservato, senza alterazione del quadro espressivo, ideativo e/o della produzione verbale. Non lacune mnesico-cognitive, dell'orientamento spazio-temporale, né turbe comportamentali. Non slivellamenti in I. Nervi cranici in ordine. Pupille isocoriche, isocicliche, Per_3 normoreagenti alla lu odazione. Non nistagmo. R.O.T. presenti e simmetrici ai quattro arti. Manovra di Romberg non somministrabile. Visus ed udito conservati. R.O.T. normo-elicitabili arti inferiori senza segni di sofferenza sensitivo-motoria distale”.
2 Il CTU ha poi concluso: “NON RISULTANO peraltro concretizzati, né mai si sono appalesati tali, i requisiti, le condizioni e/o i presupposti di cui all'art. 1 della Legge 18/80 e successive modifiche di cui alla Legge n. 508/88. Si osserva che la valutazione del CTU, il quale non ha confermato l'esito della certificazione medica prodotta, fondando la stessa sulla base di un riscontro obiettivo che ha dato esiti del tutto differenti, risulta priva di censure, in quanto tra i compiti demandati al consulente vi è proprio quello di valutare la certificazione medica consegnata dalla parte senza dovervi necessariamente prestare una supina acquiescenza. Nell'elaborato peritale, il consulente ha esaminato la documentazione medica prodotta, valutando ciascuna delle patologie da cui risulta afflitta la parte ricorrente, dando atto delle motivazioni per cui ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari oggetto del quesito. Per quanto osservato, devono escludersi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate;
sicché le ulteriori censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici difformità tra la valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento – neppure paventato dalla relativa difesa - del quadro clinico della ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. L'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c..
Le spese della consulenza tecnica, liquidate come da decreto del giudice designato per l'ATP, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
3 rigetta il ricorso;
dichiara le spese irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 dal giudice designato per l'ATP.
Si comunichi.
Roma, 21/06/2025
Il giudice
MA SA CO
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