Art. 4.
Il personale non di ruolo in servizio nella Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi" alla data di entrata in vigore della presente legge e' assunto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di "giornaliero" ai sensi, con le modalita' o alle condizioni di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e alle successive disposizioni.
In dipendenza della predetta assunzione, il contingente del personale non di ruolo gia' autorizzato nei confronti del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) viene variato nei limiti numerici strettamente, indispensabili.
Il personale non di ruolo in servizio nella Biblioteca "Sagarriga Visconti-Volpi" alla data di entrata in vigore della presente legge e' assunto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di "giornaliero" ai sensi, con le modalita' o alle condizioni di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e alle successive disposizioni.
In dipendenza della predetta assunzione, il contingente del personale non di ruolo gia' autorizzato nei confronti del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) viene variato nei limiti numerici strettamente, indispensabili.