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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6413 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2726/2022
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:55
Presidente Dott. TO TI Consigliere Relatore Dott. GI AD
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CINTI DANIELE Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. TORRISI GIUSEPPE
ON FR
Avv.
***
La causa viene chiamata alle ore 12:13. Nessuno compare per . Controparte_1
La Corte dichiara la contumacia di CO CE e invita l'appellante a discutere la causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
L'avv. Cinti discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Corte decide ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Verbale chiuso alle ore 12:15.
IL PRESIDENTE
TO TI
IC d'AT
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO TI Presidente dott.ssa GI AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2726 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Cinti Daniele Parte_1 C.F._1
(C.F. , con studio in Civitavecchia Viale Etruria 30, ove è eletto domicilio;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) già (CF Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torrisi ( ) giusta P.IVA_2 C.F._3 procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata in Roma - Via dei Gracchi n. 91;
APPELLATA
E
ON FR
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma CE CO e Parte_1
al fine sentirli condannare al risarcimento del danno patito in Controparte_1 conseguenza del sinistro occorso il 29.06.2015, alle ore 19,30 circa, allorquando, mentre si trovava a piedi con una cariola a bordo della strada via Magnolie n. 4 (altezza del Campo Sportivo), veniva investito da dietro dalla vettura Ford Fiesta tg CV602WA di proprietà e condotta da CE
2 CO.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto non era provato l'investimento, evidenziando, in ogni caso, la sussistenza di un concorso di colpa e contestava l'ammontare del quantum richiesto con la citazione.
Non si costituiva in giudizio CE CO.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 237/2022, pubblicata in data 18/02/2022, così statuiva: “
-Accoglie la domanda, dichiara la responsabilità, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, di
CE CO nella causazione del sinistro oggetto di causa, condannando CE CO
e al risarcimento del danno complessivo patito da con Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 3.919,31, oltre a titolo di danno da ritardo secondo i criteri di calcolo degli interessi di cui in motivazione al punto sub 8); sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 2.550,00 di cui euro 150,00 per spese vive ed euro 2.400,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Daniele Cinti dichiaratosi antistatario;
-Pone le spese di ctu definitivamente a carico di e in solido, con Parte_1 Controparte_1 ripartizione paritaria nei rapporti interni.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni deduzione ed eccezione contraria: Nel merito principale riformi la sentenza impugnata per i motivi dedotti, sul solo punto della quantificazione del danno e condanni la convenuta al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 8531.00
(ottomilacinquecentotrentuno/zero), a titolo di risarcimento, oltre spese legali, come esposte sotto;
in subordine, sempre riformando la sentenza impugnata nel senso detto, condanni ad una somma ritenuta di giustizia, non inferiore comunque ad € 7500 (settemilacinquecento/zero) in favore dell'appellante, sempre oltre spese legali, come sotto. Con vittoria di compensi e accessori di Legge ex DM 55/14, per entrambi i gradi di giudizio” nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, quale Giudice di Appello, contrariis reiectis, in via principale: dichiarare inammissibile l'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc;
rigettare siccome infondato in fatto e diritto l'atto di citazione in appello notificato alla in CP_1 data 14.04.22 e, in riforma della sentenza, disporre la restituzione di quanto già pagato dalla compagnia. In subordine rigettare l'atto di citazione in appello e quindi confermare in ogni sua parte la sentenza n. 237/22 resa dal Tribunale di Civitavecchia in data 23.02.2022. Condannare
3 l'appellante alle spese competenze ed onorari del giudizio. Salvis Juribus”.
All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni, rinviando al suo scritto, e ha discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito Controparte_4 nonostante rituale notificazione.
L'appello è articolato in un unico motivo con cui viene censurato il quantum del risarcimento riconosciuto.
La sentenza è motivata sul punto come segue: “Ciò detto, in punto di effettiva quantificazione del danno non patrimoniale, deve osservarsi che il ctu è pervenuto a rilevare un danno biologico permanente pari al 3% (esiti permanenti individuati in “limitazione funzionale al ginocchio sinistro con lassità mediale, modico versamento articolare e limitazione antalgica ai gradi medio-alti della
F/E”), oltre ad una ITT di 20 giorni ed una ITP al 50% di ulteriori 30 giorni.
Le conclusioni del medico legale sono condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Nella determinazione del risarcimento spettante a in conseguenza del sinistro Parte_1 stradale per cui è causa si deve avere riguardo - non alle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano
- bensì a quanto stabilito per le c.d. micropermanenti dall'art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. 22 luglio 2019.
Infatti, un'invalidità permanente fino al 9% è oggetto della previsione normativa suddetta (co 1), con conseguente liquidazione sulla scorta di quanto previsto dalla lett. a) di tale disposizione dell'invalidità permanente e di quanto previsto dalla lett. b) dell'invalidità temporanea assoluta e di quella temporanea.
Ciò detto, a titolo di danno biologico permanente deve liquidarsi l'importo di euro 2.257,16 e a titolo di danno biologico temporaneo la somma di euro 1.662,15, per un totale di euro 3.919,31.
7.Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018;
Cass. Civ. n. 901/2018).
Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Tanto premesso, il danno morale è stato allegato dalla parte in via generica. L'esigua incidenza
4 delle lesioni patite dall'attore sia in termini di inabilità assoluta che in termini di postumi permanenti non consente peraltro nemmeno di presumere la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già considerato a titolo di danno biologico. Né risultano elementi traibili in questo senso dalla ctu medico legale.
8. In conclusione, i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal sinistro oggetto di causa, da liquidarsi nella somma complessiva di euro 3.919,31.
Sull'importo complessivo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo”.
L'appellante censura la sentenza evidenziando come la quantificazione del giudice non è congrua anche alla luce della CTP e delle Tabelle di Milano.
Il motivo è infondato.
Per quanto attiene alla IP e alla ITT e ITP il giudice ha richiamato la consulenza espletata, come dato conto dallo stesso appellante, che non formula alcuna cesura diretta a dimostrare l'erroneità della
CTU, limitandosi a rinviare alla propria CTP peraltro ritenuta conforme alla CTU.
Quanto poi alla dedotta non applicazione delle tabelle di Milano, il giudice di primo grado ha dato conto dell'applicazione dell'art. 139 codice delle Assicurazioni e non di queste tabelle e sul punto l'appellante si limita a sostenere che dovevano essere applicate le tabelle di Milano, senza formulare alcuna argomentazione come era suo onere ex art. 342 c.p.c.. Ne consegue l'inammissibilità della censura. Peraltro trattandosi di microlesioni da incidente stradale (e sul punto non vi è alcuna censura) correttamente è stato applicato l'art. 139 Codice Assicurazioni.
L nel costituirsi ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, contestando la CP_1 responsabilità come accertata in primo grado e chiedendo la restituzione delle somme corrisposte, proponendo quindi appello incidentale.
Considerato che si è costituita in data 21.2.2023 oltre i venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione (fissata in data 5.9.2022 e poi rinviata al 21.2.2023), l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
L'esito complessivo del giudizio di appello, in particolare la reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Poiché l'impugnazione principale è respinta ed è dichiarato inammissibile l'appello incidentale, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 237/2022 del Tribunale di CP_1
Civitavecchia, così provvede: dichiara inammissibile l'appello incidentale di CP_1 rigetta l'appello principale;
compensa le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia di che di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 CP_1 dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 4.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AD TO TI
6
Sezione VI civile
R.G. 2726/2022
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:55
Presidente Dott. TO TI Consigliere Relatore Dott. GI AD
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CINTI DANIELE Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. TORRISI GIUSEPPE
ON FR
Avv.
***
La causa viene chiamata alle ore 12:13. Nessuno compare per . Controparte_1
La Corte dichiara la contumacia di CO CE e invita l'appellante a discutere la causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
L'avv. Cinti discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Corte decide ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Verbale chiuso alle ore 12:15.
IL PRESIDENTE
TO TI
IC d'AT
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO TI Presidente dott.ssa GI AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 4.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2726 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Cinti Daniele Parte_1 C.F._1
(C.F. , con studio in Civitavecchia Viale Etruria 30, ove è eletto domicilio;
C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) già (CF Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Torrisi ( ) giusta P.IVA_2 C.F._3 procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata in Roma - Via dei Gracchi n. 91;
APPELLATA
E
ON FR
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma CE CO e Parte_1
al fine sentirli condannare al risarcimento del danno patito in Controparte_1 conseguenza del sinistro occorso il 29.06.2015, alle ore 19,30 circa, allorquando, mentre si trovava a piedi con una cariola a bordo della strada via Magnolie n. 4 (altezza del Campo Sportivo), veniva investito da dietro dalla vettura Ford Fiesta tg CV602WA di proprietà e condotta da CE
2 CO.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto non era provato l'investimento, evidenziando, in ogni caso, la sussistenza di un concorso di colpa e contestava l'ammontare del quantum richiesto con la citazione.
Non si costituiva in giudizio CE CO.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 237/2022, pubblicata in data 18/02/2022, così statuiva: “
-Accoglie la domanda, dichiara la responsabilità, per le causali e nei limiti di cui in motivazione, di
CE CO nella causazione del sinistro oggetto di causa, condannando CE CO
e al risarcimento del danno complessivo patito da con Controparte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 3.919,31, oltre a titolo di danno da ritardo secondo i criteri di calcolo degli interessi di cui in motivazione al punto sub 8); sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 2.550,00 di cui euro 150,00 per spese vive ed euro 2.400,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Daniele Cinti dichiaratosi antistatario;
-Pone le spese di ctu definitivamente a carico di e in solido, con Parte_1 Controparte_1 ripartizione paritaria nei rapporti interni.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni deduzione ed eccezione contraria: Nel merito principale riformi la sentenza impugnata per i motivi dedotti, sul solo punto della quantificazione del danno e condanni la convenuta al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 8531.00
(ottomilacinquecentotrentuno/zero), a titolo di risarcimento, oltre spese legali, come esposte sotto;
in subordine, sempre riformando la sentenza impugnata nel senso detto, condanni ad una somma ritenuta di giustizia, non inferiore comunque ad € 7500 (settemilacinquecento/zero) in favore dell'appellante, sempre oltre spese legali, come sotto. Con vittoria di compensi e accessori di Legge ex DM 55/14, per entrambi i gradi di giudizio” nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Roma, quale Giudice di Appello, contrariis reiectis, in via principale: dichiarare inammissibile l'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc;
rigettare siccome infondato in fatto e diritto l'atto di citazione in appello notificato alla in CP_1 data 14.04.22 e, in riforma della sentenza, disporre la restituzione di quanto già pagato dalla compagnia. In subordine rigettare l'atto di citazione in appello e quindi confermare in ogni sua parte la sentenza n. 237/22 resa dal Tribunale di Civitavecchia in data 23.02.2022. Condannare
3 l'appellante alle spese competenze ed onorari del giudizio. Salvis Juribus”.
All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni, rinviando al suo scritto, e ha discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito Controparte_4 nonostante rituale notificazione.
L'appello è articolato in un unico motivo con cui viene censurato il quantum del risarcimento riconosciuto.
La sentenza è motivata sul punto come segue: “Ciò detto, in punto di effettiva quantificazione del danno non patrimoniale, deve osservarsi che il ctu è pervenuto a rilevare un danno biologico permanente pari al 3% (esiti permanenti individuati in “limitazione funzionale al ginocchio sinistro con lassità mediale, modico versamento articolare e limitazione antalgica ai gradi medio-alti della
F/E”), oltre ad una ITT di 20 giorni ed una ITP al 50% di ulteriori 30 giorni.
Le conclusioni del medico legale sono condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Nella determinazione del risarcimento spettante a in conseguenza del sinistro Parte_1 stradale per cui è causa si deve avere riguardo - non alle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano
- bensì a quanto stabilito per le c.d. micropermanenti dall'art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. 22 luglio 2019.
Infatti, un'invalidità permanente fino al 9% è oggetto della previsione normativa suddetta (co 1), con conseguente liquidazione sulla scorta di quanto previsto dalla lett. a) di tale disposizione dell'invalidità permanente e di quanto previsto dalla lett. b) dell'invalidità temporanea assoluta e di quella temporanea.
Ciò detto, a titolo di danno biologico permanente deve liquidarsi l'importo di euro 2.257,16 e a titolo di danno biologico temporaneo la somma di euro 1.662,15, per un totale di euro 3.919,31.
7.Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018;
Cass. Civ. n. 901/2018).
Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Tanto premesso, il danno morale è stato allegato dalla parte in via generica. L'esigua incidenza
4 delle lesioni patite dall'attore sia in termini di inabilità assoluta che in termini di postumi permanenti non consente peraltro nemmeno di presumere la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello già considerato a titolo di danno biologico. Né risultano elementi traibili in questo senso dalla ctu medico legale.
8. In conclusione, i convenuti vanno condannati al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal sinistro oggetto di causa, da liquidarsi nella somma complessiva di euro 3.919,31.
Sull'importo complessivo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo”.
L'appellante censura la sentenza evidenziando come la quantificazione del giudice non è congrua anche alla luce della CTP e delle Tabelle di Milano.
Il motivo è infondato.
Per quanto attiene alla IP e alla ITT e ITP il giudice ha richiamato la consulenza espletata, come dato conto dallo stesso appellante, che non formula alcuna cesura diretta a dimostrare l'erroneità della
CTU, limitandosi a rinviare alla propria CTP peraltro ritenuta conforme alla CTU.
Quanto poi alla dedotta non applicazione delle tabelle di Milano, il giudice di primo grado ha dato conto dell'applicazione dell'art. 139 codice delle Assicurazioni e non di queste tabelle e sul punto l'appellante si limita a sostenere che dovevano essere applicate le tabelle di Milano, senza formulare alcuna argomentazione come era suo onere ex art. 342 c.p.c.. Ne consegue l'inammissibilità della censura. Peraltro trattandosi di microlesioni da incidente stradale (e sul punto non vi è alcuna censura) correttamente è stato applicato l'art. 139 Codice Assicurazioni.
L nel costituirsi ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, contestando la CP_1 responsabilità come accertata in primo grado e chiedendo la restituzione delle somme corrisposte, proponendo quindi appello incidentale.
Considerato che si è costituita in data 21.2.2023 oltre i venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione (fissata in data 5.9.2022 e poi rinviata al 21.2.2023), l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
L'esito complessivo del giudizio di appello, in particolare la reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Poiché l'impugnazione principale è respinta ed è dichiarato inammissibile l'appello incidentale, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 237/2022 del Tribunale di CP_1
Civitavecchia, così provvede: dichiara inammissibile l'appello incidentale di CP_1 rigetta l'appello principale;
compensa le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia di che di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 CP_1 dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 4.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AD TO TI
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