Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4782/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4782/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/10/1983 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via XX Settembre 2/31, presso e nello studio degli Avv.ti FIORUCCI PAOLO (C.F. ) e TULINO C.F._2
ILARIA (C.F. ) che la rappresentano e difendono in forza di mandato in C.F._3 atti
Nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...] [...] CP_1 CodiceFiscale_4 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Malta 4/1, presso e nello studio dell'Avv.
INNOCENTI BIANCA MARIA (C.F. ) che lo rappresenta e lo difende, C.F._5 come da procura in atti
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
“Ill.mo Tribunale voglia, contrariis reijectis, previa ogni declaratoria, IN VIA PRINCIPALE: a) disporre l'affidamento congiunto delle minori e alla di Lei madre e Per_1 Per_2 padre;
b) disporre la collocazione prevalente delle minori presso l'immobile di residenza della madre in Genova Via Pellizzari 4/23; c) disporre il contributo al mantenimento a carico del padre di € 700,00 mensili (€ 350 ogni figlia), o l'importo meglio visto a seguito di idonea istruttoria, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mensilità verso il c/c della IG.ra IBAN Parte_1
[...] dell' BPM SPA, rivalutabile annualmente secondo gli CP_2 indici ISTAT, oltre la quota dell'assegno unico a favore della IG.ra nella sua qualità; Pt_1 d) disporre sulla restituzione delle somme indebitamente percepite dal IG. in CP_1 punto assegno unico da liquidarsi a favore della IG.ra ; Parte_1 e) disporre che le spese straordinarie, di salute, assistenza, svago, studio e quant'altro siano suddivise al 50% tra il padre e la madre delle minori, con adesione al documento di orientamento di sezione del 15.9.2016; f) disporre un calendario di visita e/o collocazione temporanea delle minori nei seguenti termini, salva migliore riformulazione ad opera dell'Ill.mo Giudice: il padre, salvo diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé le figlie in n. 2 giorni settimanali (uno con pernotto e uno senza), da determinarsi in base agli impegni lavorativi dei genitori da stabilirsi preventivamente e con orari ben definiti, dall'uscita della scuola sino alle ore 19,00 del medesimo giorno e, nel giorno del pernotto, con accompagnamento presso l'istituto scolastico;
e/o ancora, secondo i criteri ordinari di un giorno a settimana da individuarsi nel mercoledì o altro giorno meglio visto ed i fine settimana alternati (dal venerdì alla fine della Scuola al lunedì con accompagnamento presso l'Istituto scolastico), nelle festività con il criterio dell'alternanza, nel periodo natalizio 7 giorni anche non consecutivi e nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi;
g) spese legali compensate tra le parti;
h) venga altresì concesso assenso al rilascio del passaporto delle minori”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via principale voglia disporre l'affidamento congiunto delle minori e e: Per_1 Per_3
- Disporre la collocazione anagrafica delle minori presso l'immobile di residenza della madre;
- Disporre un calendario di visita che preveda che il padre salvo diversi accordi possa tenere con sé la figlia due giorni settimanali con due pernottamenti da determinarsi in base Per_3 agli impegni lavorativi dei genitori e della minore da stabilirsi con orari ben definiti dall'uscita della scuola con accompagnamento presso l'istituto scolastico, weekend alternati dal venerdì dopo la scuola fino a lunedì con accompagnamento presso l'istituto scolastico, festività gestite secondo il criterio dell'alternanza, nel periodo natalizio 7 giorni anche non consecutivi e nel periodo estivo due settimane anche non consecutive;
Per_
- Relativamente alla figlia disporre un regime di visita paritario che preveda la permanenza presso un genitore di una settimana e presso l'altro genitore dell'altra settimana così alternativamente;
in subordine prevedere due giorni settimanali con due pernottamenti da determinarsi in base agli impegni lavorativi dei genitori e della minore da stabilirsi con orari ben definiti dall'uscita della scuola con accompagnamento presso l'istituto scolastico, weekend alternati dal venerdì dopo la scuola fino a lunedì con accompagnamento presso l'istituto scolastico, festività gestite secondo il criterio dell'alternanza, nel periodo natalizio 7 giorni anche non consecutivi e nel periodo estivo due settimane anche non consecutive;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 - In punto economico disporre un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad euro 200 € mensili (100 per ogni figlia) in virtù della permanenza quasi paritaria delle figlie presso il padre oltre Istat rivalutabile annualmente e il 50% delle spese straordinarie così come previsto dall'orientamento di sezione del 15 settembre 2016;
- Rigettare qualsivoglia richiesta volta alla restituzione di somme percepite dal signor in Per_1 punto assegno unico;
- Disporre che l'assegno unico sia goduto dai genitori nella misura del 50% ciascuno così come prevista dalla legge;
- Vinte le spese”.
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO: “Che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento congiunto dei minori con collocazione abitativa presso la madre e determini le condizioni del loro mantenimento e degli incontri con i genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nell'anno 2005 la IG.ra ed il IG. intraprendevano una relazione Pt_1 Per_1 sentimentale. Dalla conviveva more uxorio nascevano in data 25/07/2010 e Per_1 successivamente in data 31/01/2020. La suddetta convivenza a causa di Persona_4 litigi e di incomprensioni tra le parti cessava nel Gennaio 2023 allorquando il IG. Per_1 lasciava l'abitazione familiare.
2. Con ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. - 473 bis e segg. c.p.c del 09/05/2024 la IG.ra instaurava nei confronti del IG. il presente procedimento sostenendo: Pt_1 Per_1
- che il IG. dopo aver lasciato la casa familiare si è disinteressato delle figlie sia Per_1 economicamente che affettivamente e che lo stesso si è limitato a corrispondere il canone mensile dell'affitto;
- di aver provveduto a volturare l'intestazione del contratto di affitto dell'immobile di
Via Pellizzari 4/23 a sé stessa, sgravando il IG. da ogni incombente ad esso Per_1 relativo;
- di svolgere attualmente l'attività di addetta alle pulizie presso la con contratto CP_3
a tempo indeterminato dal Gennaio 2023 a fronte di entrate mensili pari ad 800,00 euro;
- che il IG. ha trattenuto arbitrariamente la quota dell'assegno unico e che lo Per_1 stesso percepisce un reddito mensile di 1.800,00 euro nella sua qualità di dipendente della Cistelaier Spa.
3. In data 01/07/2024 si costituiva il IG. affermando: Per_1
- di aver continuato a provvedere per intero fino a Maggio 2024 al pagamento del canone di locazione di euro 440,00 dell'immobile rimasto in piena disponibilità dell'ex compagna e delle figlie e di aver altresì continuato a pagare alcune utenze di casa;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - di non aver preteso la restituzione del deposito cauzionale di 1.100,00 euro a seguito della voltura del contratto di affitto lascandolo come deposito a favore della IG.ra
; Pt_1
- di aver versato, dopo la voltura, un contributo al mantenimento ordinario delle figlie e di averle regolarmente tenute con sé;
- di aver percepito nei primi mesi della separazione l'intero importo degli assegni unici alla luce del fatto che lo stesso ha provveduto al 100% a tutte le spese straordinarie per le figlie ed ha altresì lasciato il deposito cauzionale del contratto di locazione all'ex compagna;
- che l'importo degli assegni unici è, ad ogni modo, diviso nella misura del 50%.
In relazione alla propria situazione reddituale il convenuto ha dedotto:
- di percepire il reddito mensile di 1.800,00 euro;
- di contribuire al pagamento del canone di locazione della casa ove lo stesso vive provvisoriamente con la nuova compagna, versando la somma di euro 250,00 mensili a fronte del canone complessivo di 530,00 euro, nonché di contribuire alle spese di casa;
- di aver chiesto l'anticipo del TFR al fine di ristrutturare un piccolo immobile situato in zona Ceranesi in via San Bartolomeo al fine di andarci definitivamente a vivere;
- di aver altresì acceso un mutuo mediante il nome della mamma (non avendone lui le capacità reddituali richieste) al fine di acquistare il suddetto immobile e di versare, a tal proposito, una rata mensile di 300,00 euro;
- di corrispondere circa 360,00 euro mensili all'Agenzia delle Entrate a fronte di una situazione debitoria di circa 40.000 euro;
- di pagare 32,00 euro mensili a seguito del finanziamento accesso per poter comprare il cellulare alla figlia Per_1
Per quanto, invece, attiene alla situazione reddituale della IG.ra il IG. ha Pt_1 Per_1 precisato che la stessa:
- oltre a svolgere l'attività lavorativa dichiarata, svolgerebbe altresì l'attività di collaboratrice domestica a fronte di entrate extra in nero (almeno 500,00 euro al mese);
- riceve circa 200,00 euro al mese quale assegno unico, nonchè la somma di euro 200,00 mensili versata dallo stesso quale contributo al mantenimento delle figlie;
- sostiene l'uscita fissa rappresentata dall'affitto di casa che è pari ad euro 440,00 mensili.
4. Con memoria ex. art. 473 bis 17 co.1 c.p.c del 11/07/2024 la IG.ra ha Pt_1 replicato di non corrispondere al vero il fatto che la stessa percepisca soldi in nero e che il IG. in merito al contributo al mantenimento, ha corrisposto solamente due Per_1 bonifici a seguito del deposito del ricorso presentato dalla stessa (il primo in data
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 16/05/2024 per un importo di euro 200,00 ed il secondo in data 10/06/2024 per l'importo di euro 400,00).
5. In data 30/07/2024 la IG.ra ed il IG. comparivano davanti al giudice Pt_1 Per_1 delegato e concordavano all'esito dell'udienza il regime per le imminenti vacanze estive. Il Giudice invitava le parti a trovare un accordo sulla frequentazione delle figlie nonchè a depositare il prospetto economico riepilogativo adottato dal Tribunale di
Genova.
All'udienza del 11/09/2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo riguardo al regime di frequentazione delle minori. Lo stesso accordo, pertanto, veniva depositato dai rispettivi difensori i quali chiedevano di provvedersi sugli aspetti economici.
Con ordinanza del 04/12/2024 il Giudice Delegato invitava nuovamente le parti a depositare la documentazione economica mancante.
All'udienza del 19/12/2024 davanti al Giudice Delegato l'Avv. Fiorucci proponeva la corresponsione di 300,00 Euro per minore oltre al riconoscimento del 50% dell'assegno unico in favore della madre riservandosi ogni eccezione nel merito sui documenti prodotti il 10 novembre da parte resistente. L'Avv. Innocenti si riservava di valutare con il proprio cliente e chiedeva breve rinvio.
All'udienza ultima del 23/12/2024 davanti al Giudice Delegato l'Avv. Innocenti precisava che a modifica delle proprie conclusioni il IG. era disponibile a versare Per_1 complessivamente 400,00 Euro al mese (200,00 euro per ciascuna figlia) nonché a rifare la domanda per dividere il versamento dell'assegno unico al 50% ciascuno.
6. In ordine all'affidamento congiunto e al regime di visita dei figli le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato il seguente piano genitoriale concordato:
DIRITTO di VISITA delle minori e Per_1 Per_2
Durante la settimana che il padre non le tiene nel week end due pomeriggi (Martedi e giovedi) dall'uscita dall'asilo/scuola fino alle 19 e con un pernottamento il martedi.
Durante la settimana che il padre le tiene nel week end un pomeriggio (indicativamente martedi) senza pernottamento e rientro ore 19,00.
Un week end alternato dal venerdi pomeriggio alla domenica sera ore 19.
Le festività alternate.
Durante le ferie due settimane anche non consecutive (previa comunicazione entro il
31.5.24)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 E pertanto:
prima settimana lunedì: mamma martedì: dalla fine dell'asilo/scuola al mercoledi mattina papà (con pernotto presso dimora del padre sita in Genova) mercoledì: mamma giovedì: dalla fine dell'asilo/scuola sino alle 19 papà venerdi: mamma sabato: mamma domenica: mamma seconda settimana lunedì: mamma martedì: dalla fine dell'asilo/scuola sino alle 19 papà mercoledì: mamma giovedì: mamma venerdì: dalla fine dell'asilo/scuola papà (con pernotto presso dimora del padre sita in
Genova) sabato: papà (con pernotto presso dimora del padre sita in Genova) domenica: papà con rientro dalla mamma alle 19
Nella settimana (al mese) in cui il papà avrà il turno di notte pernotteranno dalla mamma, resteranno dal padre durante il giorno o i giorni previsti in base al regime di visita e alle turnazioni alternate dei week end, ad ogni modo previ accordi scritti
(whatsapp) tra genitori nell'interesse delle minori.
Va quindi preso atto e data esecutività all'accordo raggiunto.
7. Residua quindi la vertenza economica tra le parti su cui non è stato raggiunto nessun accordo.
La ricorrente ha insistito, anche nella discussione finale, per un contributo al mantenimento della prole da parte del padre di Euro 700,00 mensili (350 Euro per figlio).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Il resistente, in sede di discussione ha modificato le proprie conclusioni
(originariamente offriva 200 Euro pari a 100 Euro per figlio) proponendo prima
300 Euro al mese e poi 400,00 Euro al mese (200 Euro per figlio).
I redditi delle parti sono desumibili dalla dichiarazione dei redditi depositate in atti e di seguito riepilogate.
ANNO FISCALE 2021 2021 2022 2022 2023 2023
CONIUGE (marito/moglie) CP_4 CP_4 CP_4
REDDITO COMPLESSIVO 26033,8 26683,4 9559,93 27416,9 11451,1
-5362,5 -4275,42 -112,2 -4525,9 -753,75 CP_5
ADD. -384,21 -395,97 -44,55 -406,76 -69,19 Controparte_6
ADD. IRPEF COMUNALE -208,27 -266,83 -274,17 Bonus Irpef
Trattamento integrativo 1200 1121,1 1200
REDDITO EFFETTIVO 21278,83 0 21745,18 9403,18 22210,05 11828,16
Reddito medio mensile 12 mesi 1773,236 0 1812,098 783,5983 1850,838 985,68
Reddito medio triennale 1812,057 884,6392
Va evidenziato che la signora dall'aprile scorso ha un contratto a tempo Pt_1 indeterminato con l'ITS ed ha 900 Euro al mese circa per 25 ore settimanali operaia di
II livello.
La differenza tra i redditi è evidente: una media di 1812 Euro al mese su tre anni per il marito e di 884 Euro per la moglie.
La moglie deduce di sostenere le seguenti spese: contratto di locazione (390 mensili +
50 di amministrazione = 440 euro), poi le utenze iren gas di 52 euro, luce, i telefoni della figlia di 60 Euro cioè 200,e poi le spese di mantenimento personale. Per_1
Il marito deduce che, da quando si è separato ed è stato allontanato dalla casa coniugale ha dovuto acquistare un immobile a Ceranesi con lo scopo di andarci a vivere ed ospitarci le figlie: ma le figlie, soprattutto la più grande, non vuole andare a vivere a
Ceranesi. Per cui tale casa non è ad oggi utilizzata (e non è neppure affittata al contrario di quanto sostenuto dalla moglie in quanto non abitabile) e il marito si è quindi trasferito provvisoriamente a casa della nuova compagna.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Di conseguenza il marito sostiene di pagare 330 Euro al mese per il mutuo (il mutuo è stato contratto dal compagno della madre che provvede a pagarlo e il sig. gli Per_1 restituisce ogni mese la somma come risulta dagli estratti c/c e deduce di contribuire al pagamento delle spese di casa con 200 Euro al mese.
Deduce poi il marito di pagare 360 Euro di rata mensile a favore dell'Agenzia delle
Entrate per un debito pregresso rateizzato. Deduce di avere ancora degli ulteriori finanziamenti come indicato nel piano economico.
Le spese dedotte dalle parti sono quindi le seguenti:
CONIUGE ) Parte_2 Parte_3
Reddito medio mensile da lavoro 1812,06 884,64
Spese mantenimento personali -400 -250
Spese utenze -133,33 -200
Spese alloggio -200 -440
Mutuo -300
Reddito medio triennale netto 778,72 -5,36 773,36
Va osservato che il reddito percepito dalla moglie non è sufficiente al proprio mantenimento mensile ed a quello delle figlie. Il marito sostiene, a tale proposito che tutte le mattine, da 20 anni, ha sempre avuto un ulteriore lavoro come collaboratrice domestica presso le famiglie. La circostanza, di cui il marito dice di avere conoscenza diretta per averci vissuto assieme 20 anni, trova in effetti riscontro nell'impossibilità di mantenersi solo con i redditi dichiarati.
Quanto alle spese del marito va ritenuto non corretto dedurre sia le spese per il mutuo che quelle per l'abitazione. La giurisprudenza di questo ufficio riconosce come necessarie le spese per l'abitazione sostenute dal marito che lascia la casa coniugale: ma deve trattarsi di una sola abitazione e non di due. Nel caso di specie l'abitazione acquistata con il mutuo non è adibita ad abitazione per cui va considerata un investimento che permette al marito di trasformare il reddito in una proprietà immobiliare: sicchè si ritiene di conteggiare solo le spese per la casa dove abita. Va poi considerato che tale immobile potrebbe essere messo a reddito per cui la spesa sopportata per il mutuo potrebbe essere ampiamente ripagata.
Va invece considerata la spesa per il pagamento delle imposte arretrate con l'agenzia delle Entrate equivalenti al mutuo sopra indicato.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 In ordine agli altri finanziamenti va evidenziato che del finanziamento mediolanum risulta intestatario un altro soggetto.
Circa il patrimonio del marito va evidenziato che gli estratti c/c degli ultimi tre anni sono stati prodotti in stralcio per cui non vi è una chiara contezza delle disponibilità patrimoniali del medesimo.
Tenuto quindi conto della differenza reddituale, delle spese di ciascuna delle parti, del regime di frequentazione che prevede un impegno non secondario del padre, dell'incertezza in ordine sia al lavoro della moglie che alle disponibilità finanziarie del marito, si ritiene di stabilire in Euro 450,00 la somma dovuta dal marito per il mantenimento dei due figli (Euro 225,00 per figlio).
Va disposta la suddivisione al 50% dell'Assegno unico universale.
Le spese straordinarie vanno suddivise al 50%.
Stante l'accordo raggiunto sul punto affidamento, collocazione e frequentazione dei figli e la reciproca soccombenza in ordine agli aspetti economici va disposta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
Dispone l'affidamento congiunto delle minori e Per_1 Per_2 ai genitori con collocazione prevalente delle minori presso l'immobile di residenza della madre in Genova Via Pellizzari 4/23;
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di conseguenza vi da esecuzione disciplinando come segue la frequentazione tra i genitori e le figlie minori e Per_1 Per_2
Durante la settimana che il padre non le tiene nel week end due pomeriggi (Martedi e giovedi) dall'uscita dall'asilo/scuola fino alle 19 e con un pernottamento il martedi.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 Durante la settimana che il padre le tiene nel week end un pomeriggio (indicativamente martedi) senza pernottamento e rientro ore 19,00. Un week end alternato dal venerdi pomeriggio alla domenica sera ore 19. Le festività alternate. Durante le ferie due settimane anche non consecutive (previa comunicazione entro il 31.5.24)
E pertanto:
prima settimana lunedì: mamma martedì: dalla fine dell'asilo/scuola al mercoledi mattina papà (con pernotto presso dimora del padre sita in Genova) mercoledì: mamma giovedì: dalla fine dell'asilo/scuola sino alle 19 papà venerdi: mamma sabato: mamma domenica: mamma seconda settimana lunedì: mamma martedì: dalla fine dell'asilo/scuola sino alle 19 papà mercoledì: mamma giovedì: mamma venerdì: dalla fine dell'asilo/scuola papà (con pernotto presso dimora del padre sita in Genova) sabato: papà (con pernotto presso dimora del padre sita in Genova) domenica: papà con rientro dalla mamma alle 19
Nella settimana (al mese) in cui il papà avrà il turno di notte pernotteranno dalla mamma, resteranno dal padre durante il giorno o i giorni previsti in base al regime di visita e alle turnazioni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 alternate dei week end, ad ogni modo previ accordi scritti (whatsapp) tra genitori nell'interesse delle minori.
Dispone che il padre, sig. (C.F. CP_1
) versi un assegno per contributo al CodiceFiscale_4 mantenimento delle figlie minorenni e che determina Per_1 Per_2 in € 225,00 per figlia e quindi Euro 450,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi a decorrere dal maggio 2025 entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra
[...]
, (C.F. ) e da rivalutarsi Parte_1 C.F._1 annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal maggio 2025.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Genova, lì 18/04/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11