CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2209 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Severino Fallucchi
- appellante -
E
CP_
contumace
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 10.8.2022 la (d'ora in avanti, ) esponeva: Parte_1 Pt_1
CP_
- che gli ispettori avevano ad essa notificato il verbale unico di accertamento n. 2019006147/DDL del
18/02/2022, relativo al periodo gennaio 2016/agosto 2021, contestando l'irregolare inquadramento del rapporto di collaborazione sportiva con gli istruttori sportivi , CO DI, , Parte_2 Persona_1
; Persona_2
- che gli ispettori:
a) avevano disconosciuto la natura dilettantistica dell'attività svolta dai detti istruttori;
b) avevano contestato inoltre l'irregolarità dei rapporti di lavoro dipendente di Persona_3 Persona_4
e , con particolare riguardo agli adempimenti contributivi effettuati su retribuzioni Persona_5
imponibili inferiori a quanto stabilito dal D.L. n. 338/1989, a compensi registrati come “rimborso chilometrico”, al maggior orario effettuato rispetto a quanto denunciato dall'azienda ed agli importi corrisposti a seguito di verbali di conciliazione e non inseriti nell'imponibile contributivo;
c) relativamente alle posizioni degli istruttori sportivi e dei dipendenti, aveva intimato di versare contributi previdenziali omessi, oltre a sanzioni aggiuntive e interessi di mora, per il periodo da marzo 2016 a novembre
2020, per complessivi €.79.266,73;
- che quanto alla posizione degli istruttori in regime di collaborazione, aveva il diritto di fruire dell'esclusione dell'obbligo contributivo e del regime fiscale agevolato ex art. 67 TUIR in ragione del carattere non professionale delle prestazioni rese dagli istruttori desumibile:
a) dalla propria iscrizione al registro delle associazioni e società dilettantistiche del C.O.N.I.;
b) dalla natura secondaria dell'attività di istruttore rispetto ad altri impegni di natura familiare, personale o lavorativa;
c) dal mancato superamento delle soglie fiscali di legge (€.
7.500 ed €.10.000 dal 2018) previste per l'esonero contributivo e fiscale ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR;
d) dal mancato conseguimento da parte degli istruttori di qualificazioni professionali da Federazioni sportive nazionali del possedendo i medesimi meri attestati e/o diplomi formativi in Fitness e in varie CP_2
discipline sportive dilettantistiche praticate nelle palestre;
- che quanto alle contestazioni relative ai dipendenti:
a) il verbale di accertamento era affetto da nullità in ragione della genericità delle argomentazioni e conclusioni ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004, così come modificato dall'art. 33 L. n. 183/2010;
b) era legittima l'applicazione ai propri dipendenti degli importi retributivi previsti dal Ccnl Palestre e Impianti
Sportivi;
c) non erano state prestate di ore di lavoro supplementare da parte dei dipendenti in part-time;
d) i rimborsi chilometrici erano giustificati dalla nella necessità di rimborsare alle addette di segreteria i costi di benzina per gli spostamenti periodici tra le due palestre di ET e Capranica, all'epoca gestite dalla società;
CP_ Per e) non erano assoggettabili a contribuzione le somme riconosciute alle lavoratrici e nei Per_7
verbali di conciliazione dell'1.3.2019.
2. La società rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni:
<
diritto esposte in premessa:
- nel merito e in via principale, accertare la natura dilettantistica e non professionale dei contratti di collaborazione sportiva della con conseguente corretta applicazione degli art. 67 e 69 Parte_1
del TUIR e diritto all'esonero della contribuzione previdenziale nonché la corretta Parte_3
contribuzione versata per il personale dipendente, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, nullità e/o l'annullabilità, nonché l'infondatezza del verbale unico di accertamento e notificazione N. 2019006147/DDL del 18/02/2022, nonché di tutti gli atti ad essi conseguenti;
- in via subordinata, annullare il verbale unico di accertamento e notificazione N. 2019006147/DDL del
18/02/2022 e ridurne l'importo nella misura ritenuta di giustizia, previa rimessione di parte ricorrente nei termini di legge per consentire la definizione agevolata delle posizioni debitorie in via amministrativa e,
pertanto, con esclusione di ulteriori sanzioni ed interessi>>.
CP_ L' resisteva.
3. Con sentenza n. 183/2025 del 6 marzo 2025 il Tribunale di Viterbo rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
1) Sulla posizione degli istruttori sportivi
1.1) <<venendo in rilievo un'ipotesi eccettuativa del generale obbligo di contribuzione connesso all'esercizio di attività compensate economicamente, spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi>>;
<
eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica,
alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5,
conv. in L. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:
- le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né
in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR)
- tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CP_2
- le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;
- il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'"arte o professione" abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)” (così, Cass. n. 41397/2021 e Cass. n. 2710/2022).
In conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza richiamata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. C.P.S.
n. 708/1947, dell'art. 43, comma 2, L. n. 289/2002 e del D.M. n. 17445 del 15 marzo 2005 sono assoggettati alla tutela ex Enpals, con conseguente obbligo contributivo, gli “istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness (..)”. Detti soggetti, tuttavia, sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R., ove svolgano attività di formazione, didattica,
preparazione ed assistenza (anche al di fuori di manifestazioni sportive) di tipo sportivo dilettantistico, entro le soglie previste dall'art. 69, comma 2, T.U.I.R.>>;
1.2) <<con riferimento al caso di specie, dal complesso delle risultanze documentali e testimoniali, è merso quanto segue: tutti gli istruttori considerati in sede di accertamento, pur essendo formalmente legati alla società da “contratti di collaborazione sportiva dilettantistica”, hanno svolto attività di istruttore/istruttrice di fitness o in sala pesi in favore della clientela delle palestre gestite dalla società in modo continuativo e stabile (tutte le settimane, in determinati giorni ed orari fissi), a fronte di un compenso orario predeterminato, possedendo diplomi di “istruttore di fitness” rilasciati da federazioni o enti riconosciuti dal doc. 6 ricorrente), praticando detta attività in modo esclusivo o prevalente rispetto ad altre eventuali CP_2
attività lavorative e percependo per dette prestazioni un compenso costituente l'unica o la prevalente fonte di reddito>>; <
attività lavorativa rispetto a quella di istruttore/istruttrice ed in merito alla percezione da parte degli istruttori di altri redditi in misura prevalente rispetto a quelli derivanti dalla collaborazione sportiva>>;
2) Sulla posizione dei lavoratori dipendenti
<<a) mancata applicazione dei minimi contributivi in relazione alla lavoratrice Come noto Persona_3
l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del cd
"minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989.
Sul punto la società si è limitata ad affermare di aver sempre applicato ai propri dipendenti gli importi retributivi previsti dal Ccnl Palestre e Impianti Sportivi, senza tuttavia produrre le buste paga della d Per_3
i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicata, precludendo in tal modo la verifica del rispetto del minimale contributivo.
La relativa censura va pertanto disattesa.
b) mancato assoggettamento a contribuzione delle somme qualificate come trasferta e rimborso chilometrico per la lavoratrice . Persona_4
CP_ Per L' ha contestato alla società la corresponsione in favore della dipendente di compensi indicati in busta paga come “rimborso chilometrico”, i quali non hanno trovato riscontro nella documentazione giustificativa, mai trasmessa dall'opponente all' . CP_3
In merito giova precisare che per giurisprudenza costante se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo. In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto. Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (così Cass. n. 16033/2018; Cass. n. 22923/2024). Nella
specie l'opponente si è limitata ad affermare che i rimborsi chilometrici hanno trovato sempre giustificazione negli spostamenti periodici delle addette di segreteria tra le due palestre di ET e Capranica, omettendo,
tuttavia, di produrre documentazione a supporto.
L'opponente, in particolare, non ha provato l'esercizio dell'attività societaria presso una sede diversa rispetto a quella di ET (sede legale e sede di svolgimento dell'attività abituale) e non ha provato lo svolgimento
Per da parte della di attività lavorativa nella sede di Capranica. Né a tal fine può rilevare la generica affermazione dei testi e circa la prassi societaria di rimborsare alle addette di segreteria Tes_1 Tes_2
gli spostamenti settimanali tra le palestre di ET e Capranica, in quanto non circostanziata sotto il profilo soggettivo e temporale.
Stante la mancata prova delle trasferte nei giorni per i quali compaiono in busta paga rimborsi chilometrici,
la contestazione della società va respinta.
c) omessa contribuzione in relazione al lavoro supplementare svolto dalla lavoratrice . Controparte_4
Gli ispettori hanno accertato lo svolgimento da parte della dipendente di lavoro supplementare, Per_7
procedendo, pertanto, alla inclusione delle somme ricevute a tale titolo nell'imponibile contributivo.
L'accertamento si fonda sulle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo dalla stessa la Per_7
quale ha affermato di aver sempre svolto nel periodo oggetto di accertamento 31/35 ore di lavoro a settimana nonostante la formalizzazione del rapporto come part-time al 37,50% fino ad agosto 2018 ed al
50% nel periodo successivo (doc. 4 memoria di costituzione).
In tema giova rilevare che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione, ancorché allegate alla
CP_ memoria di costituzione tardivamente depositata dall' sono acquisibili d'ufficio ex art. 421 c.p.c. in quanto indispensabili ai fini del decidere ed in ogni caso relative a fatti allegati dall'Istituto e risultanti dal verbale opposto (in tal senso, ex multis, Cass. n. 2577/2009; Cass. n. 20055/2016; Cass. n. 33393/2019).
Quanto, poi, all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, la Suprema Corte ha più volte affermato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (così, ex plurimis, Cass. n. 23800; Cass. n. 3350/2001). In ogni caso l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. n. 10427/2014).
Con riferimento al caso di specie le dichiarazioni della lavoratrice appaiono univoche e lineari, non avendone peraltro la società evidenziato profili di criticità sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva ed oggettiva. Ne
deriva la correttezza dell'accertamento ispettivo.
Per d) mancato assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte a titolo transattivo alle lavoratrici e in ragione del verbale di conciliazione in sede sindacale dell'1.3.2019. Per_7
In conformità ad un orientamento giurisprudenziale pacifico, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che: “la transazione posta in essere tra le parti del rapporto di lavoro non spiega efficacia (anche) sul rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. L'obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne è del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte,
ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti. Ciò che viene meno in conseguenza dell'accordo conciliativo è lo specifico accertamento giudiziale che, "travolto" dalla transazione, non può più costituire
CP_ titolo idoneo a fondare la pretesa contributiva dell resta fermo che all'istituto previdenziale non è
preclusa la possibilità di far valere sulla base di un titolo diverso la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro oggetto di transazione. In coerenza con tale linea argomentativa questa Corte, ribadito che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro
CP_ è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 13/08/2007 n. 17660), ha
CP_ affermato che, stante l'insensibilità dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l può
azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (Cass. 17/02/2014 n. 3686; Cass. 28/07/2009 n. 17495)” (così, Cass. n. 8662/2019; in senso conforme Cass. n. 41021/2021).
Per Nella specie le lavoratrici , a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, hanno Per_7
ricevuto per effetto di transazione sindacale, rispettivamente, €.5.000,00 ed €.7.000,00 al fine di evitare l'insorgere di future liti in relazione al rapporto subordinato intercorso con la società “per tutte le proprie spettanze economiche connesse al dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze della società (..)”.
Lo stesso tenore letterale della transazione, nonché il generale contesto lavorativo emerso dalle dichiarazioni rese dalle dipendenti agli ispettori, conduce a ritenere che le somme in questione rinvengano nel rapporto di lavoro la propria ragione giustificativa e non la mera occasione dell'erogazione.
Anche la contestazione relativa a detto aspetto va pertanto disattesa>>.
4. Con ricorso depositato in data 28 agosto 2025 l'Active interponeva appello.
CP_ L' restava contumace. 5. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “Violazione dell'art. 416, 3° comma, c.p.c. - omessa
CP_ dichiarazione della decadenza istruttoria dell' per tardività della costituzione in giudizio”.
Rappresenta l' che < Pt_1
CP_ appellante aveva eccepito la tardività della costituzione in giudizio dell' in quanto avvenuta con memoria difensiva deposita in data 22.11.2022, in violazione del termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata al
01.12.2022 previsto dall'art. 416 c.p.c., (il termine ultimo di costituzione era, quindi, il 21.11.2022), con tutte le conseguenti preclusioni difensive e decadenze istruttorie e relativa inammissibilità delle prove richieste e dei documenti prodotti dall' : CP_3
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “Illegittima esclusione della natura dilettantistica della società
e dei presupposti per l'applicazione agli istruttori sportivi dell'art. 69, co. 2, d.p.r. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) e conseguente esenzione contributiva”.
Deduce l' : Pt_1
< all'epoca dell'accertamento gestiva una palestra di medie dimensioni in Parte_1
ET (VT), nella quale i vari soci, oltre a usufruire di attrezzature sportive varie, di una sala pesi e del supporto tecnico per body building o ginnastica funzionale e posturale, potevano avvalersi di corsi individuali e collettivi di fitness. L'attività sportiva svolta nella palestra della non ha mai avuto natura Parte_1
professionistica, non essendo prevista la preparazione agonistica di atleti, non partecipando la società a competizioni agonistiche regionali o nazionali, avendo quale unico scopo la promozione dell'attività sportiva a titolo dilettantistico e amatoriale per il miglioramento del benessere fisico e psicologico.
La è una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro iscritta nel registro nazionale delle Parte_1
associazioni e società sportive dilettantistiche del ed affiliata sia alla A.I.C.S. (“Associazione Italiana CP_2
Cultura Sport”), sia al C.S.I. (“Centro Sportivo Italiano), ente di promozione sportiva riconosciuti dal che CP_2
hanno come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche,
ricreative e formative, occupandosi dell'organizzazione di attività sportive a carattere amatoriale, di formazione e di avviamento alla pratica sportiva>>; <
somme a titolo di compenso, premio, indennità di trasferta e/o rimborso forfettario senza che si configuri alcuna tassazione in capo al percipiente, rappresentando gli stessi degli “indennizzi” e non delle
“retribuzioni”.
Tali somme, fino all'importo massimo stabilito dalla legge, sono comunque esenti da contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 69, co. 2, D.P.R. n. 917 del 1986 >>; CP_5
<<È stato del tutto trascurato il fatto che non è un soggetto che esercita attività commerciale in Parte_1
quanto è una società sportiva priva di scopo di lucro, come previsto dal proprio atto costituivo (cfr. doc.3
fasc. I° grado) e come dimostrato dai bilanci societari relativi all'ultimo triennio, i quali non solo risultavano privi di utili, ma addirittura in perdita>>;
CP_
< non ha in alcun modo contestato la natura dilettantistica della società né
ha provato che le prestazioni rese dai collaboratori sportivi esulassero dalle attività dilettantistiche,
limitandosi a sostenere la professionalità delle prestazioni in relazione alla loro abitualità e alla non marginalità delle somme percepite>>;
<
dell'accertamento ispettivo, la sentenza impugnata ha dimenticato che nel corso del primo grado era stata dimostrata l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2 legge n. 9/85 cit. sulla professionalità dell'attività
sportiva.
È, infatti, emerso in sede istruttoria sia che gli istruttori avessero delle certificazioni riferibili ad attività
dilettantistiche, dunque inidonee all'allenamento di professionisti, sia che le prestazioni all'interno della palestra non costituissero la loro attività principale e continuativa, al di là del reddito prodotto (comunque esiguo)>>;
CP_
< e dal Giudice di primo grado, gli istruttori della società non erano impegnati abitualmente e in modo sistematico, secondo precisi orari di lavoro, in vari corsi di fitness e attività sportive, né erano in possesso di titoli sportivi “professionali”. Gli istruttori della non erano “sportivi professionisti” ex Lg. n. 91 del 1981, art. 2, avendo Parte_1
solamente acquisito, tramite corsi formativi di enti privati, degli attestati tecnici per poter esercitare attività
tecnico-didattica nel settore del fitness>>;
<
genuinità della natura dilettantistica e non professionale delle prestazioni dei collaboratori sportivi>>;
<
valutata e motivata alla luce delle concrete risultanze istruttorie. Ne consegue che le asserite dichiarazioni
CP_ rese dai soggetti/collaboratori sentiti dagli ispettori verbalizzanti nel corso dell'accertamento non sono state minimamente confermate dalle deposizioni raccolte nel giudizio>>.
7. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la “illegittimità della sentenza riguardo alle posizioni dei dipendenti della – Violazione delle regole in materia di onere della prova”. Parte_1
Assume l'Active:
CP_
< violando però un principio processuale fondamentale, ossia quello dell'onere della prova, giacché ha sostenuto che spettava
CP_ alla società ricorrente dimostrare l'infondatezza delle contestazioni e irregolarità dedotte dall'
Per giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi di azione per accertamento negativo dell'obbligo contributivo
CP_ l' non è esonerata dal dover dimostrare i presupposti e le circostanze a fondamento delle proprie pretese creditorie>>
<
come trasferta e rimborso chilometrico per la lavoratrice ” è viziata dall'omessa corretta Persona_4
CP_ applicazione dell'onere della prova (a carico dell' e dalla superficiale valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio>>;
<
lavoratrice il Giudice di primo grado ha violato non solo il criterio del riparto probatorio, ma anche Per_7 le norme processuali sulla ritualità e tempestività delle produzioni documentali, trascurando la costituzione
CP_ tardiva dell' e fondando la decisione unicamente sulle dichiarazioni rese in sede di ispezione dalla dipendente, senza preoccuparsi di sentire personalmente la medesima nel corso del giudizio.
CP_ Le dichiarazioni raccolte dai funzionari non hanno valore di prova testimoniale in senso tecnico, proprio perché rese fuori dal processo e senza le garanzie del contraddittorio>>;
<
Per transattivo alle lavoratrici e in ragione del verbale di conciliazione in sede sindacale del Per_7
01.03.2019”… nei verbali di conciliazione in esame è evidenziata la inequivoca manifestazione di volontà delle parti, con la quale le stesse hanno palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario, abdicando alle proprie pretese in ordine alla illegittimità del licenziamento in cambio di una concessione economica in modo da estinguere il rapporto controverso>>.
8. Il primo motivo è infondato.
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali,
pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 405/2004).
Ancora di recente, la Cass. ha ribadito con riferimento alla deduzione di inutilizzabilità dei verbali ispettivi per
CP_ la costituzione non tempestiva dell che la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l'inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è, nel rito del lavoro,
comunque possibile, perché rimessa alla doverosa valutazione del Giudice di attivare i poteri ufficiosi, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. CP_ I documenti introdotti in giudizio dall pur tardivamente costituitosi, sono stati (recte devono ritenersi)
inequivocabilmente acquisiti sulla base di poteri istruttori, legittimamente esercitati dalla Corte di merito,
tenuta all'accertamento della verità dei fatti controversi” (Cass. 11196/2025).
9. Il secondo motivo è infondato.
9.1 Dal verbale di accertamento si apprende quanto segue:
: “per svolgere la sua attività di istruttrice di fitness presso la società ha conseguito vari Parte_2
brevetti abilitanti rilasciati dalle federazioni nazionali affiliate al CP_2
Inizia la sua collaborazione con la società nell'anno 2013 sino a ottobre del 2018; rilascia ricevute mensili per i compensi ricevuti, dopo aver sottoscritto annualmente contratto per prestazioni sportive dilettantistiche.
In questo periodo il suo impegno è di 3/4 giorni a settimana con una retribuzione oraria di 15,00 euro. Negli
anni 2016 e 2017 ha svolto la sua attività esclusivamente come istruttrice presso la , mentre nell'anno Pt_1
2018 ha svolto prevalentemente la sua attività lavorativa presso altro datore di lavoro, al diverso settore merceologico.
Quello di istruttrice è stato, negli anni 2016 e 2017, il suo lavoro esclusivo e di conseguenza l'unica fonte di reddito”.
CO DI: “Istruttore di sala pesi e per corsi di fitness, ha conseguito negli anni brevetti abilitanti rilasciati dalle federazioni nazionali affiliate al Coni. Ha collaborato con la da febbraio del 2017 sino Pt_1
alla chiusura temporanea dovuta alla pandemia per covid avvenuta nel mese di marzo del 2020.
Annualmente ha sottoscritto dei contratti per prestazioni sportive dilettantistiche, rilasciando mensilmente ricevute per compensi forfetari di spesa e del compensi.
Da febbraio del 2017 ad agosto 2017 ha lavorato per due giorni a settimana per un paio di ore giornaliere;
da settembre 2017 e sino a febbraio del 2020 la frequenza è stata di quattro giorni a settimana. Il compenso pattuito era di 15 euro per ora di lavoro. Nel periodo in argomento, ad eccezione del mese di aprile 2017, i compensi derivanti dall'attività di istruttore hanno costituito per li CO l'unica fonte di reddito.
Per l'esecuzione dell'attività di istruttore ha conseguito presso le federazioni affiliate al brevetti per CP_2
l'abilitazione a esercitare”.
: “ha iniziato la propria collaborazione con la nel 2012 e ha svolto sempre le mansioni di Persona_1 Pt_1
istruttrice di fitness, sottoscrivendo del contratti annuali per prestazioni sportive dilettantistiche e rilasciando mensilmente le ricevute per i rimborsi percepiti.
Nel periodo giugno 2016 - febbraio 2020, a eccezione di alcuni mesi in cui non ha lavorato, ha svolto la propria attività per 2/3 giorni a settimana, percependo un compenso orario variabile da 5,00 a 15,00 euro,
Per l'esecuzione dell'attività di istruttore ha conseguito presso le federazioni affiliate al brevetti per CP_2
l'abilitazione a esercitare e i compensi percepiti dalla hanno costituito nel corso degli anni di Pt_1
collaborazione l'unica fonte di reddito del lavoratore”.
NA : “legale rappresentante della società dal 19/02/2019, ha prestato la sua attività in qualità Per_2
di istruttore di sala pesi sin dall'apertura della palestra avvenuta nel 2015, sottoscrivendo annualmente dei contratti per prestazioni sportive dilettantistiche e rilasciando mensilmente le ricevute per i compensi percepiti.
Ha conseguito dalle federazioni affiliate al brevetti necessari per lo svolgimento dell'attività. CP_2
Ha reso le sue prestazioni di istruttore di sala pesi per cinque giorni a settimana per circa 6/7 ore di impegno giornaliero.
I compensi percepiti costituiscono per il collaboratore l'unica fonte di reddito”.
9.2 Nel corso del giudizio di primo grado la teste ha reso la seguente deposizione: Testimone_3
“cap. 3 (sig. CO DI organizzava le proprie lezioni di fitness in base alle proprie disponibilità, essendo iscritto all'università e tenuto alla frequenza delle lezioni. Lo stesso, inoltre, durante l'estate svolgeva anche lavori occasionali di natura stagionale per varie ditte nel settore del turismo”; “Si, è vero”;
cap. 4 (la sig.ra prestava principalmente la propria collaborazione come socia, preoccupandosi Persona_1
della gestione della palestra, e solo occasionalmente prestava attività di natura sportiva, compatibilmente con i propri impegni familiari, dovendo accudire la figlia minore e svolgere quotidianamente le faccende casalinghe): “ Si, è vero”;
cap. 5 (il sig. dal 2017 ha prestato assistenza sportiva ai vari soci della palestra nelle attività Persona_2
di fitness e body building solo poche ore al giorno, anche perché nel frattempo svolgeva attività lavorativa presso una officina di manutenzione e vendita di gomme per veicoli stradali) “ Si, è vero”;
cap. 6 (i collaboratori sportivi della organizzavano liberamente i corsi di fitness tra loro, secondo Parte_1
turni orari compatibili con i propri impegni familiari e le loro altre attività lavorative): “ Si, è vero”.
cap. 7 (alle addette alla segreteria erano periodicamente rimborsati i costi di benzina per gli spostamenti settimanali tra le due palestre di ET e Capranica): Nulla so.
Identiche sono state le deposizioni dei testi e , i quali hanno risposto Testimone_4 Testimone_5
“sì, è vero” anche sul cap. 7.
9.3 Le dichiarazioni testimoniali sono estremamente generiche e apodittiche (nessuno dei testi ha spiegato come è venuto a conoscenza dei fatti riferiti) e non valgono a scalfire le risultanze dell'accertamento ispettivo né a smentire i rilievi del Tribunale sopra riportati al punto 1.2).
Invero, i dati accertati dagli ispettori risultano dalla documentazione acquisita presso la società (e il dato è
incontestato), mentre che gli istruttori abbiano conseguito altri redditi (quali e in che misura), oltre quelli pacificamente conseguiti con l'attività prestata presso la non consta. CP_6
Sulla continuità e non occasionalità della prestazione resa fanno fede gli atti (contratti, fatture ecc.) esaminati dagli ispettori, il cui contenuto è stato fedelmente riportato nell'atto di accertamento (vd. punto 9.1). Pertanto, non avendo la società provato, come era suo onere, né la prevalenza di altra attività lavorativa degli istruttori rispetto a quella espletata presso di essa né la percezione da parte degli istruttori di altri redditi in misura prevalente rispetto a quelli derivanti dalla collaborazione sportiva, la doglianza si appalesa infondata.
10. Il terzo motivo è infondato.
CP_ La pretesa dell' trae origine dagli accertamenti svolti dagli ispettori, i quali, come detto, hanno formulato dei rilievi in base alla documentazione rinvenuta presso la società.
L'appellante non ha allegato che gli ispettori hanno riportato dati diversi da quelli risultanti dalla documentazione esaminata, ma, di fatto, ne hanno contestato la “lettura” offerta, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi.
10.1 Orbene, così si apprende dal verbale ispettivo, in merito al rimborso chilometrico per le trasferte:
“è stato chiesto all'azienda di fornire la documentazione giustificativa, con data certa che comprovasse tali circostanze.
In tale richiesta, contenuta nel verbale interlocutorio del 14/01/2022, è stato allegato un elenco del dipendenti con l'indicazione dei mesi per le quali risulta corrisposto in busta pagato un compenso indicato come "rimborso chilometrico".
A tale richiesta l'azienda ha risposto con e-mail del 07/02/2022, limitatamente alla Sig.ra Persona_8
La pertanto, per la Sig. non ha documentato l'impiego presso giorni di Parte_1 Persona_4
lavoro diversi da quelli contrattualmente stabiliti e non ha fornito nessuna documentazione in merito agli importi qualificati nel LUL come rimborsi spese”.
Poiché l'appellante non ha fornito neanche in questa sede alcuna documentazione e gravando su di essa l'onere di provare la non assoggettabilità a contribuzione delle somme di cui si discute (ossia l'onere di
CP_ provare che erano state versate effettivamente a titolo di rimborso chilometrico), la pretesa dell' si appalesa fondata. Quanto alla inconferenza, per palese inconsistenza e apoditticità, delle dichiarazioni testimoniali rese al riguardo dai testi e si è già detto al punto 9.3. Testimone_4 Testimone_5
Nello specifico non è dato di capire quanti spostamenti settimanali si verificavano tra le due palestre di
ET e Capranica, come è stato calcolato il costo in relazione alle presunte trasferte.
E va anche aggiunto, a riprova della inconsistenza della tesi di parte appellante, che la società non ha spiegato
Per come mai ha potuto documentare i rimborsi per e non quelli della . Persona_8
10.2 In ordine alla omessa contribuzione in relazione al lavoro supplementare svolto dalla lavoratrice
, le obiezioni sollevate dall'appellante vanno respinte per le stesse ragioni evidenziate nella Per_7
disamina del primo motivo (vd. punto 8.).
Per 10.3 In merito alla contribuzione dovuta per le somme corrisposte a titolo transattivo alle lavoratrici e in ragione del verbale di conciliazione in sede sindacale del 01.03.2019, il Collegio rileva che gli Per_7
importi sono stati versati, a titolo transattivo, “per le spettanze economiche connesse al dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze della società Active Space Società Sportiva Dilettantistica” e maturate, per entrambe le lavoratrici, tra la data dell'assunzione e quella del licenziamento.
Trattasi, pacificamente, di somme versate a titolo retributivo e giustamente assoggettate a contribuzione.
11. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
CP_ Nulla va disposto sulle spese perché l' è rimasto contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 agosto 2025, da nei Parte_1
CP_ confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Viterbo in data 6 marzo 2025. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2209 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Severino Fallucchi
- appellante -
E
CP_
contumace
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 10.8.2022 la (d'ora in avanti, ) esponeva: Parte_1 Pt_1
CP_
- che gli ispettori avevano ad essa notificato il verbale unico di accertamento n. 2019006147/DDL del
18/02/2022, relativo al periodo gennaio 2016/agosto 2021, contestando l'irregolare inquadramento del rapporto di collaborazione sportiva con gli istruttori sportivi , CO DI, , Parte_2 Persona_1
; Persona_2
- che gli ispettori:
a) avevano disconosciuto la natura dilettantistica dell'attività svolta dai detti istruttori;
b) avevano contestato inoltre l'irregolarità dei rapporti di lavoro dipendente di Persona_3 Persona_4
e , con particolare riguardo agli adempimenti contributivi effettuati su retribuzioni Persona_5
imponibili inferiori a quanto stabilito dal D.L. n. 338/1989, a compensi registrati come “rimborso chilometrico”, al maggior orario effettuato rispetto a quanto denunciato dall'azienda ed agli importi corrisposti a seguito di verbali di conciliazione e non inseriti nell'imponibile contributivo;
c) relativamente alle posizioni degli istruttori sportivi e dei dipendenti, aveva intimato di versare contributi previdenziali omessi, oltre a sanzioni aggiuntive e interessi di mora, per il periodo da marzo 2016 a novembre
2020, per complessivi €.79.266,73;
- che quanto alla posizione degli istruttori in regime di collaborazione, aveva il diritto di fruire dell'esclusione dell'obbligo contributivo e del regime fiscale agevolato ex art. 67 TUIR in ragione del carattere non professionale delle prestazioni rese dagli istruttori desumibile:
a) dalla propria iscrizione al registro delle associazioni e società dilettantistiche del C.O.N.I.;
b) dalla natura secondaria dell'attività di istruttore rispetto ad altri impegni di natura familiare, personale o lavorativa;
c) dal mancato superamento delle soglie fiscali di legge (€.
7.500 ed €.10.000 dal 2018) previste per l'esonero contributivo e fiscale ex art. 67, comma 1, lett. m) TUIR;
d) dal mancato conseguimento da parte degli istruttori di qualificazioni professionali da Federazioni sportive nazionali del possedendo i medesimi meri attestati e/o diplomi formativi in Fitness e in varie CP_2
discipline sportive dilettantistiche praticate nelle palestre;
- che quanto alle contestazioni relative ai dipendenti:
a) il verbale di accertamento era affetto da nullità in ragione della genericità delle argomentazioni e conclusioni ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004, così come modificato dall'art. 33 L. n. 183/2010;
b) era legittima l'applicazione ai propri dipendenti degli importi retributivi previsti dal Ccnl Palestre e Impianti
Sportivi;
c) non erano state prestate di ore di lavoro supplementare da parte dei dipendenti in part-time;
d) i rimborsi chilometrici erano giustificati dalla nella necessità di rimborsare alle addette di segreteria i costi di benzina per gli spostamenti periodici tra le due palestre di ET e Capranica, all'epoca gestite dalla società;
CP_ Per e) non erano assoggettabili a contribuzione le somme riconosciute alle lavoratrici e nei Per_7
verbali di conciliazione dell'1.3.2019.
2. La società rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni:
<
diritto esposte in premessa:
- nel merito e in via principale, accertare la natura dilettantistica e non professionale dei contratti di collaborazione sportiva della con conseguente corretta applicazione degli art. 67 e 69 Parte_1
del TUIR e diritto all'esonero della contribuzione previdenziale nonché la corretta Parte_3
contribuzione versata per il personale dipendente, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, nullità e/o l'annullabilità, nonché l'infondatezza del verbale unico di accertamento e notificazione N. 2019006147/DDL del 18/02/2022, nonché di tutti gli atti ad essi conseguenti;
- in via subordinata, annullare il verbale unico di accertamento e notificazione N. 2019006147/DDL del
18/02/2022 e ridurne l'importo nella misura ritenuta di giustizia, previa rimessione di parte ricorrente nei termini di legge per consentire la definizione agevolata delle posizioni debitorie in via amministrativa e,
pertanto, con esclusione di ulteriori sanzioni ed interessi>>.
CP_ L' resisteva.
3. Con sentenza n. 183/2025 del 6 marzo 2025 il Tribunale di Viterbo rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
1) Sulla posizione degli istruttori sportivi
1.1) <<venendo in rilievo un'ipotesi eccettuativa del generale obbligo di contribuzione connesso all'esercizio di attività compensate economicamente, spetta a chi ne invoca l'applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi>>;
<
eccettuativi anche rispetto all'obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica,
alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5,
conv. in L. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:
- le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né
in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR)
- tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CP_2
- le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale;
- il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'"arte o professione" abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)” (così, Cass. n. 41397/2021 e Cass. n. 2710/2022).
In conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza richiamata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. C.P.S.
n. 708/1947, dell'art. 43, comma 2, L. n. 289/2002 e del D.M. n. 17445 del 15 marzo 2005 sono assoggettati alla tutela ex Enpals, con conseguente obbligo contributivo, gli “istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness (..)”. Detti soggetti, tuttavia, sono esentati dall'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R., ove svolgano attività di formazione, didattica,
preparazione ed assistenza (anche al di fuori di manifestazioni sportive) di tipo sportivo dilettantistico, entro le soglie previste dall'art. 69, comma 2, T.U.I.R.>>;
1.2) <<con riferimento al caso di specie, dal complesso delle risultanze documentali e testimoniali, è merso quanto segue: tutti gli istruttori considerati in sede di accertamento, pur essendo formalmente legati alla società da “contratti di collaborazione sportiva dilettantistica”, hanno svolto attività di istruttore/istruttrice di fitness o in sala pesi in favore della clientela delle palestre gestite dalla società in modo continuativo e stabile (tutte le settimane, in determinati giorni ed orari fissi), a fronte di un compenso orario predeterminato, possedendo diplomi di “istruttore di fitness” rilasciati da federazioni o enti riconosciuti dal doc. 6 ricorrente), praticando detta attività in modo esclusivo o prevalente rispetto ad altre eventuali CP_2
attività lavorative e percependo per dette prestazioni un compenso costituente l'unica o la prevalente fonte di reddito>>; <
attività lavorativa rispetto a quella di istruttore/istruttrice ed in merito alla percezione da parte degli istruttori di altri redditi in misura prevalente rispetto a quelli derivanti dalla collaborazione sportiva>>;
2) Sulla posizione dei lavoratori dipendenti
<<a) mancata applicazione dei minimi contributivi in relazione alla lavoratrice Come noto Persona_3
l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base, nazionale;
si tratta del cd
"minimale contributivo" secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, convertito nella L. n. 389 del 1989.
Sul punto la società si è limitata ad affermare di aver sempre applicato ai propri dipendenti gli importi retributivi previsti dal Ccnl Palestre e Impianti Sportivi, senza tuttavia produrre le buste paga della d Per_3
i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicata, precludendo in tal modo la verifica del rispetto del minimale contributivo.
La relativa censura va pertanto disattesa.
b) mancato assoggettamento a contribuzione delle somme qualificate come trasferta e rimborso chilometrico per la lavoratrice . Persona_4
CP_ Per L' ha contestato alla società la corresponsione in favore della dipendente di compensi indicati in busta paga come “rimborso chilometrico”, i quali non hanno trovato riscontro nella documentazione giustificativa, mai trasmessa dall'opponente all' . CP_3
In merito giova precisare che per giurisprudenza costante se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo. In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto. Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (così Cass. n. 16033/2018; Cass. n. 22923/2024). Nella
specie l'opponente si è limitata ad affermare che i rimborsi chilometrici hanno trovato sempre giustificazione negli spostamenti periodici delle addette di segreteria tra le due palestre di ET e Capranica, omettendo,
tuttavia, di produrre documentazione a supporto.
L'opponente, in particolare, non ha provato l'esercizio dell'attività societaria presso una sede diversa rispetto a quella di ET (sede legale e sede di svolgimento dell'attività abituale) e non ha provato lo svolgimento
Per da parte della di attività lavorativa nella sede di Capranica. Né a tal fine può rilevare la generica affermazione dei testi e circa la prassi societaria di rimborsare alle addette di segreteria Tes_1 Tes_2
gli spostamenti settimanali tra le palestre di ET e Capranica, in quanto non circostanziata sotto il profilo soggettivo e temporale.
Stante la mancata prova delle trasferte nei giorni per i quali compaiono in busta paga rimborsi chilometrici,
la contestazione della società va respinta.
c) omessa contribuzione in relazione al lavoro supplementare svolto dalla lavoratrice . Controparte_4
Gli ispettori hanno accertato lo svolgimento da parte della dipendente di lavoro supplementare, Per_7
procedendo, pertanto, alla inclusione delle somme ricevute a tale titolo nell'imponibile contributivo.
L'accertamento si fonda sulle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo dalla stessa la Per_7
quale ha affermato di aver sempre svolto nel periodo oggetto di accertamento 31/35 ore di lavoro a settimana nonostante la formalizzazione del rapporto come part-time al 37,50% fino ad agosto 2018 ed al
50% nel periodo successivo (doc. 4 memoria di costituzione).
In tema giova rilevare che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione, ancorché allegate alla
CP_ memoria di costituzione tardivamente depositata dall' sono acquisibili d'ufficio ex art. 421 c.p.c. in quanto indispensabili ai fini del decidere ed in ogni caso relative a fatti allegati dall'Istituto e risultanti dal verbale opposto (in tal senso, ex multis, Cass. n. 2577/2009; Cass. n. 20055/2016; Cass. n. 33393/2019).
Quanto, poi, all'efficacia probatoria delle predette dichiarazioni, la Suprema Corte ha più volte affermato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (così, ex plurimis, Cass. n. 23800; Cass. n. 3350/2001). In ogni caso l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. n. 10427/2014).
Con riferimento al caso di specie le dichiarazioni della lavoratrice appaiono univoche e lineari, non avendone peraltro la società evidenziato profili di criticità sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva ed oggettiva. Ne
deriva la correttezza dell'accertamento ispettivo.
Per d) mancato assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte a titolo transattivo alle lavoratrici e in ragione del verbale di conciliazione in sede sindacale dell'1.3.2019. Per_7
In conformità ad un orientamento giurisprudenziale pacifico, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che: “la transazione posta in essere tra le parti del rapporto di lavoro non spiega efficacia (anche) sul rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. L'obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne è del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte,
ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti. Ciò che viene meno in conseguenza dell'accordo conciliativo è lo specifico accertamento giudiziale che, "travolto" dalla transazione, non può più costituire
CP_ titolo idoneo a fondare la pretesa contributiva dell resta fermo che all'istituto previdenziale non è
preclusa la possibilità di far valere sulla base di un titolo diverso la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro oggetto di transazione. In coerenza con tale linea argomentativa questa Corte, ribadito che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro
CP_ è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 13/08/2007 n. 17660), ha
CP_ affermato che, stante l'insensibilità dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l può
azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (Cass. 17/02/2014 n. 3686; Cass. 28/07/2009 n. 17495)” (così, Cass. n. 8662/2019; in senso conforme Cass. n. 41021/2021).
Per Nella specie le lavoratrici , a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, hanno Per_7
ricevuto per effetto di transazione sindacale, rispettivamente, €.5.000,00 ed €.7.000,00 al fine di evitare l'insorgere di future liti in relazione al rapporto subordinato intercorso con la società “per tutte le proprie spettanze economiche connesse al dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze della società (..)”.
Lo stesso tenore letterale della transazione, nonché il generale contesto lavorativo emerso dalle dichiarazioni rese dalle dipendenti agli ispettori, conduce a ritenere che le somme in questione rinvengano nel rapporto di lavoro la propria ragione giustificativa e non la mera occasione dell'erogazione.
Anche la contestazione relativa a detto aspetto va pertanto disattesa>>.
4. Con ricorso depositato in data 28 agosto 2025 l'Active interponeva appello.
CP_ L' restava contumace. 5. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “Violazione dell'art. 416, 3° comma, c.p.c. - omessa
CP_ dichiarazione della decadenza istruttoria dell' per tardività della costituzione in giudizio”.
Rappresenta l' che < Pt_1
CP_ appellante aveva eccepito la tardività della costituzione in giudizio dell' in quanto avvenuta con memoria difensiva deposita in data 22.11.2022, in violazione del termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata al
01.12.2022 previsto dall'art. 416 c.p.c., (il termine ultimo di costituzione era, quindi, il 21.11.2022), con tutte le conseguenti preclusioni difensive e decadenze istruttorie e relativa inammissibilità delle prove richieste e dei documenti prodotti dall' : CP_3
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “Illegittima esclusione della natura dilettantistica della società
e dei presupposti per l'applicazione agli istruttori sportivi dell'art. 69, co. 2, d.p.r. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) e conseguente esenzione contributiva”.
Deduce l' : Pt_1
< all'epoca dell'accertamento gestiva una palestra di medie dimensioni in Parte_1
ET (VT), nella quale i vari soci, oltre a usufruire di attrezzature sportive varie, di una sala pesi e del supporto tecnico per body building o ginnastica funzionale e posturale, potevano avvalersi di corsi individuali e collettivi di fitness. L'attività sportiva svolta nella palestra della non ha mai avuto natura Parte_1
professionistica, non essendo prevista la preparazione agonistica di atleti, non partecipando la società a competizioni agonistiche regionali o nazionali, avendo quale unico scopo la promozione dell'attività sportiva a titolo dilettantistico e amatoriale per il miglioramento del benessere fisico e psicologico.
La è una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro iscritta nel registro nazionale delle Parte_1
associazioni e società sportive dilettantistiche del ed affiliata sia alla A.I.C.S. (“Associazione Italiana CP_2
Cultura Sport”), sia al C.S.I. (“Centro Sportivo Italiano), ente di promozione sportiva riconosciuti dal che CP_2
hanno come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche,
ricreative e formative, occupandosi dell'organizzazione di attività sportive a carattere amatoriale, di formazione e di avviamento alla pratica sportiva>>; <
somme a titolo di compenso, premio, indennità di trasferta e/o rimborso forfettario senza che si configuri alcuna tassazione in capo al percipiente, rappresentando gli stessi degli “indennizzi” e non delle
“retribuzioni”.
Tali somme, fino all'importo massimo stabilito dalla legge, sono comunque esenti da contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 69, co. 2, D.P.R. n. 917 del 1986 >>; CP_5
<<È stato del tutto trascurato il fatto che non è un soggetto che esercita attività commerciale in Parte_1
quanto è una società sportiva priva di scopo di lucro, come previsto dal proprio atto costituivo (cfr. doc.3
fasc. I° grado) e come dimostrato dai bilanci societari relativi all'ultimo triennio, i quali non solo risultavano privi di utili, ma addirittura in perdita>>;
CP_
< non ha in alcun modo contestato la natura dilettantistica della società né
ha provato che le prestazioni rese dai collaboratori sportivi esulassero dalle attività dilettantistiche,
limitandosi a sostenere la professionalità delle prestazioni in relazione alla loro abitualità e alla non marginalità delle somme percepite>>;
<
dell'accertamento ispettivo, la sentenza impugnata ha dimenticato che nel corso del primo grado era stata dimostrata l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2 legge n. 9/85 cit. sulla professionalità dell'attività
sportiva.
È, infatti, emerso in sede istruttoria sia che gli istruttori avessero delle certificazioni riferibili ad attività
dilettantistiche, dunque inidonee all'allenamento di professionisti, sia che le prestazioni all'interno della palestra non costituissero la loro attività principale e continuativa, al di là del reddito prodotto (comunque esiguo)>>;
CP_
< e dal Giudice di primo grado, gli istruttori della società non erano impegnati abitualmente e in modo sistematico, secondo precisi orari di lavoro, in vari corsi di fitness e attività sportive, né erano in possesso di titoli sportivi “professionali”. Gli istruttori della non erano “sportivi professionisti” ex Lg. n. 91 del 1981, art. 2, avendo Parte_1
solamente acquisito, tramite corsi formativi di enti privati, degli attestati tecnici per poter esercitare attività
tecnico-didattica nel settore del fitness>>;
<
genuinità della natura dilettantistica e non professionale delle prestazioni dei collaboratori sportivi>>;
<
valutata e motivata alla luce delle concrete risultanze istruttorie. Ne consegue che le asserite dichiarazioni
CP_ rese dai soggetti/collaboratori sentiti dagli ispettori verbalizzanti nel corso dell'accertamento non sono state minimamente confermate dalle deposizioni raccolte nel giudizio>>.
7. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia la “illegittimità della sentenza riguardo alle posizioni dei dipendenti della – Violazione delle regole in materia di onere della prova”. Parte_1
Assume l'Active:
CP_
< violando però un principio processuale fondamentale, ossia quello dell'onere della prova, giacché ha sostenuto che spettava
CP_ alla società ricorrente dimostrare l'infondatezza delle contestazioni e irregolarità dedotte dall'
Per giurisprudenza consolidata, nell'ipotesi di azione per accertamento negativo dell'obbligo contributivo
CP_ l' non è esonerata dal dover dimostrare i presupposti e le circostanze a fondamento delle proprie pretese creditorie>>
<
come trasferta e rimborso chilometrico per la lavoratrice ” è viziata dall'omessa corretta Persona_4
CP_ applicazione dell'onere della prova (a carico dell' e dalla superficiale valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio>>;
<
lavoratrice il Giudice di primo grado ha violato non solo il criterio del riparto probatorio, ma anche Per_7 le norme processuali sulla ritualità e tempestività delle produzioni documentali, trascurando la costituzione
CP_ tardiva dell' e fondando la decisione unicamente sulle dichiarazioni rese in sede di ispezione dalla dipendente, senza preoccuparsi di sentire personalmente la medesima nel corso del giudizio.
CP_ Le dichiarazioni raccolte dai funzionari non hanno valore di prova testimoniale in senso tecnico, proprio perché rese fuori dal processo e senza le garanzie del contraddittorio>>;
<
Per transattivo alle lavoratrici e in ragione del verbale di conciliazione in sede sindacale del Per_7
01.03.2019”… nei verbali di conciliazione in esame è evidenziata la inequivoca manifestazione di volontà delle parti, con la quale le stesse hanno palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario, abdicando alle proprie pretese in ordine alla illegittimità del licenziamento in cambio di una concessione economica in modo da estinguere il rapporto controverso>>.
8. Il primo motivo è infondato.
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali,
pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 405/2004).
Ancora di recente, la Cass. ha ribadito con riferimento alla deduzione di inutilizzabilità dei verbali ispettivi per
CP_ la costituzione non tempestiva dell che la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l'inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è, nel rito del lavoro,
comunque possibile, perché rimessa alla doverosa valutazione del Giudice di attivare i poteri ufficiosi, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. CP_ I documenti introdotti in giudizio dall pur tardivamente costituitosi, sono stati (recte devono ritenersi)
inequivocabilmente acquisiti sulla base di poteri istruttori, legittimamente esercitati dalla Corte di merito,
tenuta all'accertamento della verità dei fatti controversi” (Cass. 11196/2025).
9. Il secondo motivo è infondato.
9.1 Dal verbale di accertamento si apprende quanto segue:
: “per svolgere la sua attività di istruttrice di fitness presso la società ha conseguito vari Parte_2
brevetti abilitanti rilasciati dalle federazioni nazionali affiliate al CP_2
Inizia la sua collaborazione con la società nell'anno 2013 sino a ottobre del 2018; rilascia ricevute mensili per i compensi ricevuti, dopo aver sottoscritto annualmente contratto per prestazioni sportive dilettantistiche.
In questo periodo il suo impegno è di 3/4 giorni a settimana con una retribuzione oraria di 15,00 euro. Negli
anni 2016 e 2017 ha svolto la sua attività esclusivamente come istruttrice presso la , mentre nell'anno Pt_1
2018 ha svolto prevalentemente la sua attività lavorativa presso altro datore di lavoro, al diverso settore merceologico.
Quello di istruttrice è stato, negli anni 2016 e 2017, il suo lavoro esclusivo e di conseguenza l'unica fonte di reddito”.
CO DI: “Istruttore di sala pesi e per corsi di fitness, ha conseguito negli anni brevetti abilitanti rilasciati dalle federazioni nazionali affiliate al Coni. Ha collaborato con la da febbraio del 2017 sino Pt_1
alla chiusura temporanea dovuta alla pandemia per covid avvenuta nel mese di marzo del 2020.
Annualmente ha sottoscritto dei contratti per prestazioni sportive dilettantistiche, rilasciando mensilmente ricevute per compensi forfetari di spesa e del compensi.
Da febbraio del 2017 ad agosto 2017 ha lavorato per due giorni a settimana per un paio di ore giornaliere;
da settembre 2017 e sino a febbraio del 2020 la frequenza è stata di quattro giorni a settimana. Il compenso pattuito era di 15 euro per ora di lavoro. Nel periodo in argomento, ad eccezione del mese di aprile 2017, i compensi derivanti dall'attività di istruttore hanno costituito per li CO l'unica fonte di reddito.
Per l'esecuzione dell'attività di istruttore ha conseguito presso le federazioni affiliate al brevetti per CP_2
l'abilitazione a esercitare”.
: “ha iniziato la propria collaborazione con la nel 2012 e ha svolto sempre le mansioni di Persona_1 Pt_1
istruttrice di fitness, sottoscrivendo del contratti annuali per prestazioni sportive dilettantistiche e rilasciando mensilmente le ricevute per i rimborsi percepiti.
Nel periodo giugno 2016 - febbraio 2020, a eccezione di alcuni mesi in cui non ha lavorato, ha svolto la propria attività per 2/3 giorni a settimana, percependo un compenso orario variabile da 5,00 a 15,00 euro,
Per l'esecuzione dell'attività di istruttore ha conseguito presso le federazioni affiliate al brevetti per CP_2
l'abilitazione a esercitare e i compensi percepiti dalla hanno costituito nel corso degli anni di Pt_1
collaborazione l'unica fonte di reddito del lavoratore”.
NA : “legale rappresentante della società dal 19/02/2019, ha prestato la sua attività in qualità Per_2
di istruttore di sala pesi sin dall'apertura della palestra avvenuta nel 2015, sottoscrivendo annualmente dei contratti per prestazioni sportive dilettantistiche e rilasciando mensilmente le ricevute per i compensi percepiti.
Ha conseguito dalle federazioni affiliate al brevetti necessari per lo svolgimento dell'attività. CP_2
Ha reso le sue prestazioni di istruttore di sala pesi per cinque giorni a settimana per circa 6/7 ore di impegno giornaliero.
I compensi percepiti costituiscono per il collaboratore l'unica fonte di reddito”.
9.2 Nel corso del giudizio di primo grado la teste ha reso la seguente deposizione: Testimone_3
“cap. 3 (sig. CO DI organizzava le proprie lezioni di fitness in base alle proprie disponibilità, essendo iscritto all'università e tenuto alla frequenza delle lezioni. Lo stesso, inoltre, durante l'estate svolgeva anche lavori occasionali di natura stagionale per varie ditte nel settore del turismo”; “Si, è vero”;
cap. 4 (la sig.ra prestava principalmente la propria collaborazione come socia, preoccupandosi Persona_1
della gestione della palestra, e solo occasionalmente prestava attività di natura sportiva, compatibilmente con i propri impegni familiari, dovendo accudire la figlia minore e svolgere quotidianamente le faccende casalinghe): “ Si, è vero”;
cap. 5 (il sig. dal 2017 ha prestato assistenza sportiva ai vari soci della palestra nelle attività Persona_2
di fitness e body building solo poche ore al giorno, anche perché nel frattempo svolgeva attività lavorativa presso una officina di manutenzione e vendita di gomme per veicoli stradali) “ Si, è vero”;
cap. 6 (i collaboratori sportivi della organizzavano liberamente i corsi di fitness tra loro, secondo Parte_1
turni orari compatibili con i propri impegni familiari e le loro altre attività lavorative): “ Si, è vero”.
cap. 7 (alle addette alla segreteria erano periodicamente rimborsati i costi di benzina per gli spostamenti settimanali tra le due palestre di ET e Capranica): Nulla so.
Identiche sono state le deposizioni dei testi e , i quali hanno risposto Testimone_4 Testimone_5
“sì, è vero” anche sul cap. 7.
9.3 Le dichiarazioni testimoniali sono estremamente generiche e apodittiche (nessuno dei testi ha spiegato come è venuto a conoscenza dei fatti riferiti) e non valgono a scalfire le risultanze dell'accertamento ispettivo né a smentire i rilievi del Tribunale sopra riportati al punto 1.2).
Invero, i dati accertati dagli ispettori risultano dalla documentazione acquisita presso la società (e il dato è
incontestato), mentre che gli istruttori abbiano conseguito altri redditi (quali e in che misura), oltre quelli pacificamente conseguiti con l'attività prestata presso la non consta. CP_6
Sulla continuità e non occasionalità della prestazione resa fanno fede gli atti (contratti, fatture ecc.) esaminati dagli ispettori, il cui contenuto è stato fedelmente riportato nell'atto di accertamento (vd. punto 9.1). Pertanto, non avendo la società provato, come era suo onere, né la prevalenza di altra attività lavorativa degli istruttori rispetto a quella espletata presso di essa né la percezione da parte degli istruttori di altri redditi in misura prevalente rispetto a quelli derivanti dalla collaborazione sportiva, la doglianza si appalesa infondata.
10. Il terzo motivo è infondato.
CP_ La pretesa dell' trae origine dagli accertamenti svolti dagli ispettori, i quali, come detto, hanno formulato dei rilievi in base alla documentazione rinvenuta presso la società.
L'appellante non ha allegato che gli ispettori hanno riportato dati diversi da quelli risultanti dalla documentazione esaminata, ma, di fatto, ne hanno contestato la “lettura” offerta, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi.
10.1 Orbene, così si apprende dal verbale ispettivo, in merito al rimborso chilometrico per le trasferte:
“è stato chiesto all'azienda di fornire la documentazione giustificativa, con data certa che comprovasse tali circostanze.
In tale richiesta, contenuta nel verbale interlocutorio del 14/01/2022, è stato allegato un elenco del dipendenti con l'indicazione dei mesi per le quali risulta corrisposto in busta pagato un compenso indicato come "rimborso chilometrico".
A tale richiesta l'azienda ha risposto con e-mail del 07/02/2022, limitatamente alla Sig.ra Persona_8
La pertanto, per la Sig. non ha documentato l'impiego presso giorni di Parte_1 Persona_4
lavoro diversi da quelli contrattualmente stabiliti e non ha fornito nessuna documentazione in merito agli importi qualificati nel LUL come rimborsi spese”.
Poiché l'appellante non ha fornito neanche in questa sede alcuna documentazione e gravando su di essa l'onere di provare la non assoggettabilità a contribuzione delle somme di cui si discute (ossia l'onere di
CP_ provare che erano state versate effettivamente a titolo di rimborso chilometrico), la pretesa dell' si appalesa fondata. Quanto alla inconferenza, per palese inconsistenza e apoditticità, delle dichiarazioni testimoniali rese al riguardo dai testi e si è già detto al punto 9.3. Testimone_4 Testimone_5
Nello specifico non è dato di capire quanti spostamenti settimanali si verificavano tra le due palestre di
ET e Capranica, come è stato calcolato il costo in relazione alle presunte trasferte.
E va anche aggiunto, a riprova della inconsistenza della tesi di parte appellante, che la società non ha spiegato
Per come mai ha potuto documentare i rimborsi per e non quelli della . Persona_8
10.2 In ordine alla omessa contribuzione in relazione al lavoro supplementare svolto dalla lavoratrice
, le obiezioni sollevate dall'appellante vanno respinte per le stesse ragioni evidenziate nella Per_7
disamina del primo motivo (vd. punto 8.).
Per 10.3 In merito alla contribuzione dovuta per le somme corrisposte a titolo transattivo alle lavoratrici e in ragione del verbale di conciliazione in sede sindacale del 01.03.2019, il Collegio rileva che gli Per_7
importi sono stati versati, a titolo transattivo, “per le spettanze economiche connesse al dedotto rapporto di lavoro alle dipendenze della società Active Space Società Sportiva Dilettantistica” e maturate, per entrambe le lavoratrici, tra la data dell'assunzione e quella del licenziamento.
Trattasi, pacificamente, di somme versate a titolo retributivo e giustamente assoggettate a contribuzione.
11. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
CP_ Nulla va disposto sulle spese perché l' è rimasto contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 agosto 2025, da nei Parte_1
CP_ confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Viterbo in data 6 marzo 2025. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis