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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.573 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato Parte_1 elettivamente domiciliato\a in Via Cardito 6, 6 83012 Cervinara presso lo studio dell'Avv.GENNARO LENGUA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AL AR, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/02/2025 Parte_1 conveniva in giudizio impugnando il
[...] CP_1 provvedimento .1100.05/08/2024.0213296 avente ad oggetto CP_1
“Versamento cd. “ticket licenziamento” – Contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti”, notificato a mezzo pec in data 07/08/2024, con la quale l' aveva richiesto il CP_2 pagamento della somma complessiva di € 41.595,65.
La società ricorrente esponeva: Parte_1
• di aver licenziato 21 lavoratori in occasione di cambio appalto in quanto impiegati in n. 4 appalti intercorsi con la Metro Italia
1 Cash and Carry S.p.a. con sede legale in VIA XXV APRILE 23
- 20097 - AN TO LA (MI), CF:
in relazione alle filiali site in Elmas Cagliari Via P.IVA_1
A. Omodeo n. 10 e Sassari in via Predda Niedda Str. 1 Bis, 07100:
• che data 23/02/2021, Metro Italia Cash and Carry S.p.a. comunicava il recesso da tutti i suindicati contratti a decorrere dal 14/04/2021 e, con comunicazione del 25/03/2021 individuava il nuovo appaltatore nella BB LM Spa che, a sua volta, con comunicazioni del 07 aprile 2021 indicava nella l'effettivo soggetto giuridico subentrante negli Parte_2 appalti di Cagliari;
• che, con pec del 29/3/2021, comunicava i lavoratori impiegati nell'appalto di Sassari e Cagliari e, anche a seguito di incontro con le Organizzazioni sindacali provvedeva al licenziamento di detti lavoratori con decorrenza dal 14/04/2021;
• che i lavoratori, venivano assunti, senza soluzione di continuità, dal nuovo appaltatore Parte_2
• che pertanto non era dovuto il ticket di licenziamento ai sensi dell'art. 2, comma 34, lett. a), L. n. 92/2012, che esonera il datore di lavoro in caso di cambio appalto con continuità occupazionale. Concludeva chiedendo “2)- nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto provvedimento .1100.05/08/2024.0213296, notificato a mezzo CP_1 pec in data 07/08/2024, con la quale l'Istituto CP_3
Benevento ha richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 41.595,65, per i motivi esposti nel presente ricorso;
3)- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e CP_1 ne chiedeva il rigetto, in subordine la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell alla diversa somma risultante in corso CP_1 di causa con condanna al pagamento delle spese. Rilevava che, per sottrarsi all' obbligo di pagamento del Ticket di licenziamento, la società avrebbe dovuto produrre non solo gli accordi sindacali regolarmente siglati dalle OO SS maggiormente rappresentative ma anche i contratti individuali onde documentare la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione delle pregresse anzianità, livelli ecc.. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note
2 scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
L'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”), aggiornato con la modifica introdotta dall'art. 1, comma 164, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), recita testualmente “34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La Circolare n. 40 del 19 marzo 2020, con riferimento a detta CP_1 norma, ha chiarito che l'esonero opera solo se la continuità occupazionale è effettiva e documentata (stesse mansioni, livello e anzianità), e che non si applica se la cessazione è successivamente dichiarata illegittima.
Ciò premesso, l' contesta l'applicabilità di tale norma alla CP_1 fattispecie, argomentando circa la mancanza di adeguata prova, che era onere di parte ricorrente offrire, in ordine al cambio appalto e all'assunzione di tutti i lavoratori oggetto del licenziamento con continuità occupazionale.
Effettivamente, dall'esame della documentazione offerta da parte ricorrente, emerge certamente la prova del cambio appalto con riferimento ai n. 4 appalti intercorsi con la Metro Italia Cash and Carry in relazione alle sedi di Cagliari e Sassari.
In atti si rinvengono la richiesta di informazioni inviata dalla BB LM spa a mezzo PEC del 07.04.2021 alle OO.SS. e alla Parte_1
[... per conoscere i dipendenti assegnati alla sede di Cagliari nonché la missiva inviata dalla ricorrente alla BB LM spa a mezzo PEC in data 09.04.2021 con l'elenco dei lavoratori impiegati presso la filiale di Sassari ed i relativi LUL e quella relativa alla sede di Cagliari in data 08.04.2021.
Parte ricorrente, pur non producendo la prova che detti lavoratori siano stati effettivamente assunti dalla nuova appaltatrice con continuità occupazionale, ha chiesto in ricorso l'ordine di esibizione
3 all' dell'estratto contribuivo ed alla BB LM Spa e CP_1 Parte_2 dei contratti di assunzione relativi ai 21 lavoratori.
[...]
Disposta l'acquisizione di detto documento, dall'estratto è emersa l'assunzione di tutti i 21 lavoratori in oggetto a decorrere dal 15.04.2021 in continuità con il pregresso rapporto di lavoro.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sopra richiamato, non è dovuto il cd. “ticket licenziamento” richeisto dall' a mezzo provvedimento notificato CP_1 in data 07/08/2024 per la complessiva somma di € 41.595,65. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il fatto che non era stato prodotta all' la documentazione comprovante la continuità del rapporto di CP_1 lavoro, utile al riconsocimento dell'esenzione dal versamento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza,
[...] CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, acerta e dichaira la non debenza a carico della Parte_1
del cd. “ticket licenziamento” richiesto
[...] dall' a mezzo provvedimento notificato in data CP_1
07/08/2024 per la complessiva somma di € 41.595,65; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 17/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.573 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025, vertente TRA
nato Parte_1 elettivamente domiciliato\a in Via Cardito 6, 6 83012 Cervinara presso lo studio dell'Avv.GENNARO LENGUA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AL AR, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12/02/2025 Parte_1 conveniva in giudizio impugnando il
[...] CP_1 provvedimento .1100.05/08/2024.0213296 avente ad oggetto CP_1
“Versamento cd. “ticket licenziamento” – Contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti assunti”, notificato a mezzo pec in data 07/08/2024, con la quale l' aveva richiesto il CP_2 pagamento della somma complessiva di € 41.595,65.
La società ricorrente esponeva: Parte_1
• di aver licenziato 21 lavoratori in occasione di cambio appalto in quanto impiegati in n. 4 appalti intercorsi con la Metro Italia
1 Cash and Carry S.p.a. con sede legale in VIA XXV APRILE 23
- 20097 - AN TO LA (MI), CF:
in relazione alle filiali site in Elmas Cagliari Via P.IVA_1
A. Omodeo n. 10 e Sassari in via Predda Niedda Str. 1 Bis, 07100:
• che data 23/02/2021, Metro Italia Cash and Carry S.p.a. comunicava il recesso da tutti i suindicati contratti a decorrere dal 14/04/2021 e, con comunicazione del 25/03/2021 individuava il nuovo appaltatore nella BB LM Spa che, a sua volta, con comunicazioni del 07 aprile 2021 indicava nella l'effettivo soggetto giuridico subentrante negli Parte_2 appalti di Cagliari;
• che, con pec del 29/3/2021, comunicava i lavoratori impiegati nell'appalto di Sassari e Cagliari e, anche a seguito di incontro con le Organizzazioni sindacali provvedeva al licenziamento di detti lavoratori con decorrenza dal 14/04/2021;
• che i lavoratori, venivano assunti, senza soluzione di continuità, dal nuovo appaltatore Parte_2
• che pertanto non era dovuto il ticket di licenziamento ai sensi dell'art. 2, comma 34, lett. a), L. n. 92/2012, che esonera il datore di lavoro in caso di cambio appalto con continuità occupazionale. Concludeva chiedendo “2)- nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto provvedimento .1100.05/08/2024.0213296, notificato a mezzo CP_1 pec in data 07/08/2024, con la quale l'Istituto CP_3
Benevento ha richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 41.595,65, per i motivi esposti nel presente ricorso;
3)- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e CP_1 ne chiedeva il rigetto, in subordine la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell alla diversa somma risultante in corso CP_1 di causa con condanna al pagamento delle spese. Rilevava che, per sottrarsi all' obbligo di pagamento del Ticket di licenziamento, la società avrebbe dovuto produrre non solo gli accordi sindacali regolarmente siglati dalle OO SS maggiormente rappresentative ma anche i contratti individuali onde documentare la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione delle pregresse anzianità, livelli ecc.. La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note
2 scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
L'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”), aggiornato con la modifica introdotta dall'art. 1, comma 164, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), recita testualmente “34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La Circolare n. 40 del 19 marzo 2020, con riferimento a detta CP_1 norma, ha chiarito che l'esonero opera solo se la continuità occupazionale è effettiva e documentata (stesse mansioni, livello e anzianità), e che non si applica se la cessazione è successivamente dichiarata illegittima.
Ciò premesso, l' contesta l'applicabilità di tale norma alla CP_1 fattispecie, argomentando circa la mancanza di adeguata prova, che era onere di parte ricorrente offrire, in ordine al cambio appalto e all'assunzione di tutti i lavoratori oggetto del licenziamento con continuità occupazionale.
Effettivamente, dall'esame della documentazione offerta da parte ricorrente, emerge certamente la prova del cambio appalto con riferimento ai n. 4 appalti intercorsi con la Metro Italia Cash and Carry in relazione alle sedi di Cagliari e Sassari.
In atti si rinvengono la richiesta di informazioni inviata dalla BB LM spa a mezzo PEC del 07.04.2021 alle OO.SS. e alla Parte_1
[... per conoscere i dipendenti assegnati alla sede di Cagliari nonché la missiva inviata dalla ricorrente alla BB LM spa a mezzo PEC in data 09.04.2021 con l'elenco dei lavoratori impiegati presso la filiale di Sassari ed i relativi LUL e quella relativa alla sede di Cagliari in data 08.04.2021.
Parte ricorrente, pur non producendo la prova che detti lavoratori siano stati effettivamente assunti dalla nuova appaltatrice con continuità occupazionale, ha chiesto in ricorso l'ordine di esibizione
3 all' dell'estratto contribuivo ed alla BB LM Spa e CP_1 Parte_2 dei contratti di assunzione relativi ai 21 lavoratori.
[...]
Disposta l'acquisizione di detto documento, dall'estratto è emersa l'assunzione di tutti i 21 lavoratori in oggetto a decorrere dal 15.04.2021 in continuità con il pregresso rapporto di lavoro.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sopra richiamato, non è dovuto il cd. “ticket licenziamento” richeisto dall' a mezzo provvedimento notificato CP_1 in data 07/08/2024 per la complessiva somma di € 41.595,65. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il fatto che non era stato prodotta all' la documentazione comprovante la continuità del rapporto di CP_1 lavoro, utile al riconsocimento dell'esenzione dal versamento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di ogni contraria istanza,
[...] CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, acerta e dichaira la non debenza a carico della Parte_1
del cd. “ticket licenziamento” richiesto
[...] dall' a mezzo provvedimento notificato in data CP_1
07/08/2024 per la complessiva somma di € 41.595,65; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 17/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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