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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 5998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5998 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice DE Tribunale di Napoli, in funzione di giudice DE lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive DEl'udienza DE 15.7.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3225/2024 RG Lavoro vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.06.1957, (C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
Camposano (Na) il 26.10.1955, (C.F. nato a Parte_3 C.F._3
Napoli il 03.07.1954, (C.F. ) nato a Parte_4 C.F._4
Boscoreale (Na) il 06.12.1957, (C.F. ) Parte_5 C.F._5 nato a [...] il [...], rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Carmela DI SARRO, con cui elettivamente domiciliano in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
-ricorrenti-
E
P.I. ), in persona DE legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Erika Hubler, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Orazio n. 31, P.co Mirella is. B (comunicazioni alla PEC: ) Email_2
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per lavoro straordinario
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente
“1. Accertare e dichiarare come esorbitante ed oltre il limite DEla ragionevolezza, l'orario di lavoro straordinario prestato annualmente e cumulativamente dai ricorrenti in favore DEla resistente nei periodi evidenziati.
2. Per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere al sig. Parte_1 la somma pari ad euro 26.504,72 (ventisemilacinquecentoquattro/settantadue), la somma pari ad euro 26.034,60 Parte_2
(ventisemilatrentaquattro/sessanta), la somma pari ad euro 19.003,35 Parte_3
(diciannovemilatre/trentacinque), la somma pari ad euro 46.450,43 Parte_4
(quarantasemilaquattrocentocinquanta/quarantatre) ed al sig. la Parte_5 somma pari ad euro 39.144,32 (trentanovemilacentoquarantaquattro/trentadue) così come riportato in tabella, o migliore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per il danno all'integrità psico fisica, oltre ad interessi dalla data di insorgenza DE credito e sino all'effettivo soddisfo.
3. In via subordinata, condannare, sempre previo accertamento, la Società resistente a risarcire il danno agli odierni ricorrenti da liquidarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c.
4. Condannare la resistente al pagamento DEle spese, diritti ed onorari DE presente giudizio, con distrazione”
per parte convenuta “I) Rigettare le domande di cui al ricorso stante l'insussistenza dei presupposti posti a fondamento DElo stesso;
II) In via preliminare accogliere l'eccezione di decadenza e rigettare nel merito la domanda formulata dal Signor per omessa prova DEl'assunto Parte_5 straordinario posto a fondamento DEla richiesta di condanna. III) Sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione formulata al punto
B pag 12 e 13 DEla presente memoria. In particolare, con riferimento ai crediti rivendicati si eccepisce la intervenuta prescrizione quinquennale, ex art 2948 c.c., dei crediti maturati nei 5 anni, antecedenti la pec di messa in mora per le posizioni relative ai Sigg (pec DE 03.12.2023), (pec DE 30.10.2023), (pec DE Pt_1 Parte_2 Pt_3
30.10.2023) e (pec DE 30.10.2023) e antecedenti la notifica DE ricorso (avvenuta Pt_4 l'8.3.2024) per il Signor Pt_5
Ove l'O.le Giudicante ritenesse di aderire all'orientamento giurisprudenziale intervenuto a seguito DEl'entrata in vigore DEla Legge n° 92/2012, si eccepisce la prescrizione, per la posizione di di tutti i crediti risalenti a periodo antecedente al 3.12.2013, per Pt_1 le posizioni di e di tutti i crediti rivendicati, risalenti a periodo Parte_2 Pt_4 anteriore al 30.10.2013, mentre per la posizione di - ferma e impregiudicata Pt_5
l'eccezione preliminare di decadenza - di tutti i crediti rivendicati risalenti a periodo anteriore al 08.03.2014, atteso che egli non allega alcuna lettera interruttiva DEla prescrizione e, dunque, quale primo atto interruttivo, può tenersi conto DEla data di notifica DE ricorso avvenuta il giorno 08.03.2024 a mezzo pec.
IV) Nel merito, senza rinunciare alle eccezioni preliminari, rigettare le domande contenute in ricorso atteso che esse risultano fondate su presupposti insussistenti e/o DE tutto errati ivi compresi i dati contabili di cui ai conteggi.
V) In subordine, sempre con riferimento agli assunti crediti rivendicati in ricorso, senza rinuncia alcuna alle eccezioni formulate, provvedere alla nomina di CTU al fine di valutare alla luce di corretto computo l'eventuale sussistenza DE diritto a spettanze per i titoli di cui al ricorso. VI) Spese come per legge”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.2.2024 i ricorrenti in epigrafe deducevano:
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_1 [...]
(già , in virtù di contratto di lavoro Controparte_1 Controparte_2 subordinato a tempo indeterminato dall'1.1.2013, con qualifica di OPERATORE TECNICO inquadrato al parametro retributivo 170 DE CCNL Autoferrotranvieri
Mobilità-TPL;
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_2 [...] dall'1.12.2012, con qualifica di OPERATORE DI STAZIONE Controparte_1
(dal luglio 2019 con qualifica di operatore qualificato DEla mobilità), inquadrato al parametro retributivo 143 DE CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL;
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_3 [...] dall'1.1.2013, con qualifica di OPERAIO CERTIFICATORE inquadrato al Controparte_1 parametro retributivo 180 DE CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL;
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_4 [...] dall'1.12.2012, con qualifica di OPERATORE DI GESTIONE inquadrato Controparte_1 al parametro retributivo 158 DE CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL;
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_5 [...] dall'1.1.2013, con qualifica di MACCHINISTA;
Controparte_1
- di avere sempre prestato nel corso DE rapporto lavorativo lavoro straordinario diurno e notturno in violazione DE limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015 DE 01/01/2016).
In particolare:
- precisava che nel periodo dal 1.1.2014 al 30.11.2020 aveva prestato le Parte_1 seguenti ore di lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2014 n. 603,17 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 572,56 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 738,95 ore;
nell'anno 2017 n. 942,96 ore;
nell'anno 2018 n. 892,18 ore di straordinario;
nell'anno
2019 n. 1135,52 ore;
nell'anno 2020 n. 1009,71 ore, per un totale di n. 3795,05 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto;
- di avere prestato nel periodo dal 1.1.2013 al 31.8.2019 le seguenti Parte_2 ore di lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2013 n. 592,40 ore di straordinario;
nell'anno 2014 n. 652,64 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 809,14 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 1073,01 ore;
nell'anno 2017 n. 1152,34 ore;
nell'anno
2018 n. 1233,93 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 735,15 ore, per un totale di n. 4148,61 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto;
- di avere prestato nel periodo dal 1.1.2014 al 30.11.2019 le seguenti ore di Parte_3 lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2014 n. 642,20 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 559,28 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 645,10 ore;
nell'anno 2017 n. 625,82 ore;
nell'anno 2018 n. 862,37 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 1057,15 ore, per un totale di n. 2591,92 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto;
- di avere prestato nel periodo dal 1.1.2013 al 30.6.2023 le seguenti ore Parte_4 di lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2013 n. 500,67 ore di straordinario;
nell'anno 2014 n. 493,74 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 725,92 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 894,11 ore;
nell'anno 2017 n. 1146,60 ore;
nell'anno
2018 n. 1537,43 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 1209,96 ore;
nell'anno 2020 n. 771,03 ore;
nell'anno 2021 n. 1166,11 ore;
nell'anno 2022 n. 887,68 ore;
nell'anno 2023 n. 602,79 ore, per un totale di n. 6637,04 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto;
- di avere prestato nel periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2023 le seguenti Parte_5 ore di lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2014 n. 197,26 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 324,50 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 643,43 ore;
nell'anno 2017 n. 970,26 ore;
nell'anno 2018 n. 1072,48 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 1273,78 ore;
nell'anno 2020 n. 1001,28 ore;
nell'anno 2021 n. 773,40 ore;
nell'anno 2022 n. 990,95 ore;
nell'anno 2023 n. 612,03 ore, per un totale di n. 4962,11 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto.
Lamentavano la violazione DEla normativa disciplinante la materia e il conseguente danno da usura psico-fisica, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Contr Si è tempestivamente costituita in giudizio che, eccepita preliminarmente la nullità DE ricorso per carenza allegativa riguardo la posizione DE ricorrente e la parziale Pt_5 prescrizione dei crediti azionati dai ricorrenti tutti, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
Ha eccepito la sussistenza DEle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza DE danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Contr L ha, da ultimo, dettagliatamente contestato i conteggi formulati dai ricorrenti, formulando conteggi alternativi.
Tenuto conto DEle contestazioni contabili di parte convenuta - sia in ordine al numero di ore di lavoro straordinario dedotte dai ricorrenti, sia con riferimento alla retribuzione posta a base DE computo DEle somme richieste, che non è oraria come dovrebbe essere bensì giornaliera -, la causa veniva rinviata per “rielaborazione dei conteggi con la precisazione con riferimento alla posizione DE ricorrente – fatta salva ogni Pt_5 decisione nel merito – che l'eventuale rielaborazione dei conteggi tenga in considerazione solo il numero di ore straordinarie di cui al prospetto pagina 11 DEla memoria difensiva”; all'esito il Tribunale rinviava per la decisione all'udienza DE 15.7.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione DEle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive DEl'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità DEla comunicazione DEl'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, DEla motivazione.
***** La domanda è fondata nei limiti segnati dalla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame DEle allegazioni di cui ai ricorsi introduttivi risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento DEla pretesa risarcitoria;
l'atto introduttivo DE giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini DEl'indagine DEla fondatezza DEla pretesa azionata in giudizio. Tanto anche in relazione alla posizione DE ricorrente – per cui non risulta allegata in giudizio alcuna Pt_5 documentazione giustificativa DE credito -, considerato che la convenuta ha riconosciuto l'avvenuto espletamento da parte DE di un numero di ore di lavoro straordinario, Pt_5 inferiore a quello dedotto in ricorso (e non provato) ma comunque idoneo a ritenere sanata ogni carenza assertiva in virtù DE principio di non contestazione DEla domanda ex art. 115 c.p.c. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., con infondatezza DEl'eccezione di nullità/decadenza sollevata da parte convenuta in riferimento al ricorrente la cui domanda sarà vagliata nei soli limiti DEle circostanze fattuali Pt_5 Contr riconosciute da in memoria di costituzione (ovvero limitatamente al periodo indicato a pag. 11 DEla memoria di costituzione e alle ore di lavoro straordinario riconosciute dall'azienda). Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento DE danno da usura psico- fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che i ricorrenti assumono in virtù DEl'eccessivo lavoro straordinario espletato nei periodi specificamente dedotti per ciascuno di loro in ricorso, e comunque spalmati su un lasso temporale dal 2013 al 2023.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore DE trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 DE CCNL Autoferrotranvieri DE 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo DEle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 DElo stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata DEl'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media DEl'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive DE lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione DE diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini DEla determinazione occorre tenere conto DEla gravità DEla prestazione e DEle indicazioni DEla disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza DEla Suprema Corte
(Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale DE superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione DE diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini DE risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità DElo sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio DEla vicinanza DEla prova e in considerazione DEl'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà DE lavoratore nella prestazione DElo straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità DE lavoratore.
Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà DE singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 DE 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo DElo straordinario è eseguito sulla base DEle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”). Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dai ricorrenti siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico DEle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte DEla società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Gli insegnamenti DEla Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per
“diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità DEla prestazione eseguita dai ricorrenti nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che i lavoratori siano stati impiegati in misura sistematica, per tutti i mesi DEl'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore annue previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 DE CCNL.
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui i ricorrenti hanno prestato la propria attività lavorativa, la condotta DEla datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
In ordine alla quantificazione DE danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione DE quantum debeatur deve comunque fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito DEl'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa.
A questo riguardo – condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto
Tribunale (vd. sentenza Giud. CarDElicchio n. 7748/2024 pubbl. il 14/11/2024), che si richiamano anche ai sensi DEl'art. 118 disp. att. c.p.c. -, deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo DE risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione DE compenso per la medesima attività, in quanto oggetto DE riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione DEla maggiore penosità DEla esecuzione DEla prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro DE pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto, né quello – riduttivo – proposto dalla parte convenuta, pari al 10% DEla retribuzione oraria riconosciuta al lavoratore per ciascuna DEle annualità richieste.
Viceversa, come già ritenuto dallo scrivente in giudizi di identico petitum, un valido parametro equitativo può essere individuato nella misura DE 15% DEl'importo riconosciuto come compenso per il lavoro straordinario in relazione all'ultima annualità richiesta da ciascuno dei ricorrenti (parametro peraltro individuato dalle stesse parti Contr sociali nel Verbale di Accordo DEl'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , , e , non CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 versato in atti dalle parti ma comunque costituente fatto notorio fra le stesse;
tale accordo, Cont nell'affrontare la questione DEle Prestazioni straordinarie personale nel periodo
2013-2023, ha individuato a tale titolo un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura DE 15% DEl'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL Autoferrotranvieri DE
28/11/2015).
Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato per il lavoro straordinario, come indicato nei cedolini paga relativi all'ultima annualità richiesta da ciascuno dei ricorrenti, si determina un importo orario addizionale:
- per il ricorrente di € 2,04, pari al 15% di € 13,63 (ovvero al 15% DE Parte_1 compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2020: cfr. cedolini paga allegati al ricorso);
- per il ricorrente di € 1,90, pari al 15% di € 12,76 (ovvero al 15% Parte_2 DE compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2019: cfr. cedolini paga allegati al ricorso);
- per il ricorrente di € 2,15, pari al 15% di € 14,37 (ovvero al 15% DE Parte_3 compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2019: cfr. cedolini paga allegati al ricorso);
- per il ricorrente di € 2,18, pari al 15% di € 14,59 (ovvero al 15% DE Parte_4 compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2023: cfr. cedolini paga allegati al ricorso);
- per il ricorrente di € 2,19, pari al 15% di € 14,61 (ovvero al 15% DE Parte_5 compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2023 indicato da parte convenuta nel prospetto riepilogativo contenuto a pg. 11 DEla memoria di costituzione);
Ai fini DEla individuazione dei periodi utili ai fini di causa, occorre considerare la parziale fondatezza DEl'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento DE danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione DEl'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi DEl'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Pertanto, considerato il valore interruttivo DEle diffide stragiudiziali in atti (per l' inoltrata con pec DE 03.12.2023, per il con pec DE 30.10.2023, per Pt_1 Parte_2 il Seno con pec DE 30.10.2023, per lo con pec DE 30.10.2023) e la data di notifica Pt_4 DE ricorso (avvenuta l'8.3.2024) per il solo ricorrente il risarcimento DE danno Pt_5 andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel decennio antecedente i rispettivi atti di messa mora.
Quindi,
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà rapportato a Parte_1 tutte le ore di straordinario richieste in ricorso relativamente al periodo dal 1.1.2014 al
30.11.2020, ovvero a n. 3795,05 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 7.741,90 (3795,05 ore x euro 2,04 l'ora),
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà limitato a Parte_2 tutte le ore di straordinario richieste in ricorso ma solo relativamente al periodo dal
1.11.2013 al 31.8.2019, ovvero a n. 3.657,18 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 6.948,64 (3.657,18 ore x euro 1,90 l'ora),
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà rapportato a tutte le Parte_3 ore di straordinario richieste in ricorso relativamente al periodo dal 1.1.2014 al
30.11.2019, ovvero a n. 2591,92 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 5.572,628 (2.591,92 ore x euro 2,15 l'ora),
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà limitato a tutte le Parte_4 ore di straordinario richieste in ricorso ma solo relativamente al periodo dal 1.11.2013 al
30.6.2023, ovvero a n. 6.434,11 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 14.026,35 (6.434,11 ore x euro 2,18 l'ora),
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà limitato al solo Parte_5 periodo dal 1.4.2014 al 31.12.2023 nei limiti DEle ore di lavoro straordinario riconosciute come provate dalla parte convenuta nella misura indicata a pg. 11 DEla memoria di costituzione, ovvero a n. 5.058,43 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 11.077,96 (5.058,43 ore x euro 2,19 l'ora), Trattandosi di importi già attualizzati alla retribuzione in godimento nell'ultima annualità di servizio, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito DE presente provvedimento.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto DE parziale accoglimento DEla domanda e DE carattere seriale DEla controversia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per metà DEle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico DE convenuto soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice DE Tribunale di Napoli, in funzione di giudice DE lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti presentati da , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
a) In parziale accoglimento DE ricorso, condanna in Controparte_1 persona DE legale rappresentante pro tempore, al risarcimento DE danno da usura psico- fisica in favore dei ricorrenti e, per l'effetto, al pagamento: in favore di Parte_1
DEl'importo di Euro 7.741,90; in favore di
[...] Parte_2 DEl'importo di Euro 6.948,64; in favore di DEl'importo di Euro Parte_3 5.572,628; in favore di DEl'importo di Euro 14.026,35; in Parte_4 favore di DEl'importo di Euro 11.077,96; oltre interessi legali a Parte_5 far data dal deposito DE presente provvedimento al saldo;
b) Compensa le spese di lite nella misura DEla metà e condanna
[...]
in persona DE legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1 dei ricorrenti, DE residuo, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre I.VA., C.P.A. rimborso spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore DE difensore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi.
Napoli 23.7.2025
Il Giudice dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice DE Tribunale di Napoli, in funzione di giudice DE lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive DEl'udienza DE 15.7.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3225/2024 RG Lavoro vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.06.1957, (C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
Camposano (Na) il 26.10.1955, (C.F. nato a Parte_3 C.F._3
Napoli il 03.07.1954, (C.F. ) nato a Parte_4 C.F._4
Boscoreale (Na) il 06.12.1957, (C.F. ) Parte_5 C.F._5 nato a [...] il [...], rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Carmela DI SARRO, con cui elettivamente domiciliano in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
-ricorrenti-
E
P.I. ), in persona DE legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Erika Hubler, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Orazio n. 31, P.co Mirella is. B (comunicazioni alla PEC: ) Email_2
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da usura psicofisica per lavoro straordinario
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente
“1. Accertare e dichiarare come esorbitante ed oltre il limite DEla ragionevolezza, l'orario di lavoro straordinario prestato annualmente e cumulativamente dai ricorrenti in favore DEla resistente nei periodi evidenziati.
2. Per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere al sig. Parte_1 la somma pari ad euro 26.504,72 (ventisemilacinquecentoquattro/settantadue), la somma pari ad euro 26.034,60 Parte_2
(ventisemilatrentaquattro/sessanta), la somma pari ad euro 19.003,35 Parte_3
(diciannovemilatre/trentacinque), la somma pari ad euro 46.450,43 Parte_4
(quarantasemilaquattrocentocinquanta/quarantatre) ed al sig. la Parte_5 somma pari ad euro 39.144,32 (trentanovemilacentoquarantaquattro/trentadue) così come riportato in tabella, o migliore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per il danno all'integrità psico fisica, oltre ad interessi dalla data di insorgenza DE credito e sino all'effettivo soddisfo.
3. In via subordinata, condannare, sempre previo accertamento, la Società resistente a risarcire il danno agli odierni ricorrenti da liquidarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c.
4. Condannare la resistente al pagamento DEle spese, diritti ed onorari DE presente giudizio, con distrazione”
per parte convenuta “I) Rigettare le domande di cui al ricorso stante l'insussistenza dei presupposti posti a fondamento DElo stesso;
II) In via preliminare accogliere l'eccezione di decadenza e rigettare nel merito la domanda formulata dal Signor per omessa prova DEl'assunto Parte_5 straordinario posto a fondamento DEla richiesta di condanna. III) Sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione formulata al punto
B pag 12 e 13 DEla presente memoria. In particolare, con riferimento ai crediti rivendicati si eccepisce la intervenuta prescrizione quinquennale, ex art 2948 c.c., dei crediti maturati nei 5 anni, antecedenti la pec di messa in mora per le posizioni relative ai Sigg (pec DE 03.12.2023), (pec DE 30.10.2023), (pec DE Pt_1 Parte_2 Pt_3
30.10.2023) e (pec DE 30.10.2023) e antecedenti la notifica DE ricorso (avvenuta Pt_4 l'8.3.2024) per il Signor Pt_5
Ove l'O.le Giudicante ritenesse di aderire all'orientamento giurisprudenziale intervenuto a seguito DEl'entrata in vigore DEla Legge n° 92/2012, si eccepisce la prescrizione, per la posizione di di tutti i crediti risalenti a periodo antecedente al 3.12.2013, per Pt_1 le posizioni di e di tutti i crediti rivendicati, risalenti a periodo Parte_2 Pt_4 anteriore al 30.10.2013, mentre per la posizione di - ferma e impregiudicata Pt_5
l'eccezione preliminare di decadenza - di tutti i crediti rivendicati risalenti a periodo anteriore al 08.03.2014, atteso che egli non allega alcuna lettera interruttiva DEla prescrizione e, dunque, quale primo atto interruttivo, può tenersi conto DEla data di notifica DE ricorso avvenuta il giorno 08.03.2024 a mezzo pec.
IV) Nel merito, senza rinunciare alle eccezioni preliminari, rigettare le domande contenute in ricorso atteso che esse risultano fondate su presupposti insussistenti e/o DE tutto errati ivi compresi i dati contabili di cui ai conteggi.
V) In subordine, sempre con riferimento agli assunti crediti rivendicati in ricorso, senza rinuncia alcuna alle eccezioni formulate, provvedere alla nomina di CTU al fine di valutare alla luce di corretto computo l'eventuale sussistenza DE diritto a spettanze per i titoli di cui al ricorso. VI) Spese come per legge”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.2.2024 i ricorrenti in epigrafe deducevano:
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_1 [...]
(già , in virtù di contratto di lavoro Controparte_1 Controparte_2 subordinato a tempo indeterminato dall'1.1.2013, con qualifica di OPERATORE TECNICO inquadrato al parametro retributivo 170 DE CCNL Autoferrotranvieri
Mobilità-TPL;
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_2 [...] dall'1.12.2012, con qualifica di OPERATORE DI STAZIONE Controparte_1
(dal luglio 2019 con qualifica di operatore qualificato DEla mobilità), inquadrato al parametro retributivo 143 DE CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL;
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_3 [...] dall'1.1.2013, con qualifica di OPERAIO CERTIFICATORE inquadrato al Controparte_1 parametro retributivo 180 DE CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL;
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_4 [...] dall'1.12.2012, con qualifica di OPERATORE DI GESTIONE inquadrato Controparte_1 al parametro retributivo 158 DE CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL;
- di avere prestato la propria attività alle dipendenze DEl' Parte_5 [...] dall'1.1.2013, con qualifica di MACCHINISTA;
Controparte_1
- di avere sempre prestato nel corso DE rapporto lavorativo lavoro straordinario diurno e notturno in violazione DE limite massimo consentito dalla legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 D.Lgs. n. 66/2003 fino al 31/12/2015) e dalla contrattazione collettiva (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue, ex artt. 28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità–TPL 28/11/2015 DE 01/01/2016).
In particolare:
- precisava che nel periodo dal 1.1.2014 al 30.11.2020 aveva prestato le Parte_1 seguenti ore di lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2014 n. 603,17 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 572,56 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 738,95 ore;
nell'anno 2017 n. 942,96 ore;
nell'anno 2018 n. 892,18 ore di straordinario;
nell'anno
2019 n. 1135,52 ore;
nell'anno 2020 n. 1009,71 ore, per un totale di n. 3795,05 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto;
- di avere prestato nel periodo dal 1.1.2013 al 31.8.2019 le seguenti Parte_2 ore di lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2013 n. 592,40 ore di straordinario;
nell'anno 2014 n. 652,64 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 809,14 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 1073,01 ore;
nell'anno 2017 n. 1152,34 ore;
nell'anno
2018 n. 1233,93 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 735,15 ore, per un totale di n. 4148,61 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto;
- di avere prestato nel periodo dal 1.1.2014 al 30.11.2019 le seguenti ore di Parte_3 lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2014 n. 642,20 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 559,28 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 645,10 ore;
nell'anno 2017 n. 625,82 ore;
nell'anno 2018 n. 862,37 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 1057,15 ore, per un totale di n. 2591,92 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto;
- di avere prestato nel periodo dal 1.1.2013 al 30.6.2023 le seguenti ore Parte_4 di lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2013 n. 500,67 ore di straordinario;
nell'anno 2014 n. 493,74 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 725,92 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 894,11 ore;
nell'anno 2017 n. 1146,60 ore;
nell'anno
2018 n. 1537,43 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 1209,96 ore;
nell'anno 2020 n. 771,03 ore;
nell'anno 2021 n. 1166,11 ore;
nell'anno 2022 n. 887,68 ore;
nell'anno 2023 n. 602,79 ore, per un totale di n. 6637,04 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto;
- di avere prestato nel periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2023 le seguenti Parte_5 ore di lavoro straordinario (diurno e notturno): nell'anno 2014 n. 197,26 ore di straordinario;
nell'anno 2015 n. 324,50 ore di straordinario;
nell'anno 2016 n. 643,43 ore;
nell'anno 2017 n. 970,26 ore;
nell'anno 2018 n. 1072,48 ore di straordinario;
nell'anno 2019 n. 1273,78 ore;
nell'anno 2020 n. 1001,28 ore;
nell'anno 2021 n. 773,40 ore;
nell'anno 2022 n. 990,95 ore;
nell'anno 2023 n. 612,03 ore, per un totale di n. 4962,11 ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto.
Lamentavano la violazione DEla normativa disciplinante la materia e il conseguente danno da usura psico-fisica, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Contr Si è tempestivamente costituita in giudizio che, eccepita preliminarmente la nullità DE ricorso per carenza allegativa riguardo la posizione DE ricorrente e la parziale Pt_5 prescrizione dei crediti azionati dai ricorrenti tutti, ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
Ha eccepito la sussistenza DEle eccezionali ragioni organizzative legittimanti la deroga ai limiti ordinari di legge e di CCNL, nonché l'insussistenza DE danno da usura psico-fisica, non potendosi configurare lo stesso come danno in re ipsa. Contr L ha, da ultimo, dettagliatamente contestato i conteggi formulati dai ricorrenti, formulando conteggi alternativi.
Tenuto conto DEle contestazioni contabili di parte convenuta - sia in ordine al numero di ore di lavoro straordinario dedotte dai ricorrenti, sia con riferimento alla retribuzione posta a base DE computo DEle somme richieste, che non è oraria come dovrebbe essere bensì giornaliera -, la causa veniva rinviata per “rielaborazione dei conteggi con la precisazione con riferimento alla posizione DE ricorrente – fatta salva ogni Pt_5 decisione nel merito – che l'eventuale rielaborazione dei conteggi tenga in considerazione solo il numero di ore straordinarie di cui al prospetto pagina 11 DEla memoria difensiva”; all'esito il Tribunale rinviava per la decisione all'udienza DE 15.7.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione DEle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive DEl'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità DEla comunicazione DEl'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, DEla motivazione.
***** La domanda è fondata nei limiti segnati dalla seguente motivazione. Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame DEle allegazioni di cui ai ricorsi introduttivi risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento DEla pretesa risarcitoria;
l'atto introduttivo DE giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini DEl'indagine DEla fondatezza DEla pretesa azionata in giudizio. Tanto anche in relazione alla posizione DE ricorrente – per cui non risulta allegata in giudizio alcuna Pt_5 documentazione giustificativa DE credito -, considerato che la convenuta ha riconosciuto l'avvenuto espletamento da parte DE di un numero di ore di lavoro straordinario, Pt_5 inferiore a quello dedotto in ricorso (e non provato) ma comunque idoneo a ritenere sanata ogni carenza assertiva in virtù DE principio di non contestazione DEla domanda ex art. 115 c.p.c. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., con infondatezza DEl'eccezione di nullità/decadenza sollevata da parte convenuta in riferimento al ricorrente la cui domanda sarà vagliata nei soli limiti DEle circostanze fattuali Pt_5 Contr riconosciute da in memoria di costituzione (ovvero limitatamente al periodo indicato a pag. 11 DEla memoria di costituzione e alle ore di lavoro straordinario riconosciute dall'azienda). Nel merito, la questione controversa attiene al riconoscimento DE danno da usura psico- fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che i ricorrenti assumono in virtù DEl'eccessivo lavoro straordinario espletato nei periodi specificamente dedotti per ciascuno di loro in ricorso, e comunque spalmati su un lasso temporale dal 2013 al 2023.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario, stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”. Nel settore DE trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 DE CCNL Autoferrotranvieri DE 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa “il limite massimo DEle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 DElo stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata DEl'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media DEl'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive DE lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione DE diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini DEla determinazione occorre tenere conto DEla gravità DEla prestazione e DEle indicazioni DEla disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto” (Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza DEla Suprema Corte
(Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psico-fisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico. Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale DE superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione DE diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute.
Ai fini DE risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità DElo sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali.
Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio DEla vicinanza DEla prova e in considerazione DEl'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura. La volontarietà DE lavoratore nella prestazione DElo straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità DE lavoratore.
Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà DE singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. La società richiama il R.D. n. 2328 DE 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”. Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo DElo straordinario è eseguito sulla base DEle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”). Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dai ricorrenti siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico DEle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte DEla società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Gli insegnamenti DEla Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per
“diversi anni”. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità DEla prestazione eseguita dai ricorrenti nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che i lavoratori siano stati impiegati in misura sistematica, per tutti i mesi DEl'anno e per più anni consecutivi, per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 250 ore annue previsto sino al 31.12.2015 dall'art. 5 comma 3 D.Lgs.n.66/03 e di 300 ore annuali (rectius, 150 ore nelle 26 settimane consecutive) previsto dall'art. 28 DE CCNL.
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui i ricorrenti hanno prestato la propria attività lavorativa, la condotta DEla datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
In ordine alla quantificazione DE danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione DE quantum debeatur deve comunque fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito DEl'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa.
A questo riguardo – condividendosi le argomentazioni di altri precedenti di codesto
Tribunale (vd. sentenza Giud. CarDElicchio n. 7748/2024 pubbl. il 14/11/2024), che si richiamano anche ai sensi DEl'art. 118 disp. att. c.p.c. -, deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo DE risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione DE compenso per la medesima attività, in quanto oggetto DE riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione DEla maggiore penosità DEla esecuzione DEla prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro DE pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto, né quello – riduttivo – proposto dalla parte convenuta, pari al 10% DEla retribuzione oraria riconosciuta al lavoratore per ciascuna DEle annualità richieste.
Viceversa, come già ritenuto dallo scrivente in giudizi di identico petitum, un valido parametro equitativo può essere individuato nella misura DE 15% DEl'importo riconosciuto come compenso per il lavoro straordinario in relazione all'ultima annualità richiesta da ciascuno dei ricorrenti (parametro peraltro individuato dalle stesse parti Contr sociali nel Verbale di Accordo DEl'11/03/2024 sottoscritto da con le organizzazioni sindacali , , e , non CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 versato in atti dalle parti ma comunque costituente fatto notorio fra le stesse;
tale accordo, Cont nell'affrontare la questione DEle Prestazioni straordinarie personale nel periodo
2013-2023, ha individuato a tale titolo un contributo economico proporzionato all'impegno individuale, quantificato nella misura DE 15% DEl'importo riconosciuto come straordinario eccedente la soglia annua prevista dal CCNL Autoferrotranvieri DE
28/11/2015).
Applicando tale parametro al caso concreto, e prendendo come riferimento il compenso orario erogato per il lavoro straordinario, come indicato nei cedolini paga relativi all'ultima annualità richiesta da ciascuno dei ricorrenti, si determina un importo orario addizionale:
- per il ricorrente di € 2,04, pari al 15% di € 13,63 (ovvero al 15% DE Parte_1 compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2020: cfr. cedolini paga allegati al ricorso);
- per il ricorrente di € 1,90, pari al 15% di € 12,76 (ovvero al 15% Parte_2 DE compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2019: cfr. cedolini paga allegati al ricorso);
- per il ricorrente di € 2,15, pari al 15% di € 14,37 (ovvero al 15% DE Parte_3 compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2019: cfr. cedolini paga allegati al ricorso);
- per il ricorrente di € 2,18, pari al 15% di € 14,59 (ovvero al 15% DE Parte_4 compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2023: cfr. cedolini paga allegati al ricorso);
- per il ricorrente di € 2,19, pari al 15% di € 14,61 (ovvero al 15% DE Parte_5 compenso orario per lavoro straordinario erogato al lavoratore nell'anno 2023 indicato da parte convenuta nel prospetto riepilogativo contenuto a pg. 11 DEla memoria di costituzione);
Ai fini DEla individuazione dei periodi utili ai fini di causa, occorre considerare la parziale fondatezza DEl'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Trattasi di prescrizione decennale, e non quinquennale, atteso che il diritto al risarcimento DE danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione DEl'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi DEl'art. 2087 c.c., e come tale, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Pertanto, considerato il valore interruttivo DEle diffide stragiudiziali in atti (per l' inoltrata con pec DE 03.12.2023, per il con pec DE 30.10.2023, per Pt_1 Parte_2 il Seno con pec DE 30.10.2023, per lo con pec DE 30.10.2023) e la data di notifica Pt_4 DE ricorso (avvenuta l'8.3.2024) per il solo ricorrente il risarcimento DE danno Pt_5 andrà rapportato alle sole ore di straordinario in eccesso prestate nel decennio antecedente i rispettivi atti di messa mora.
Quindi,
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà rapportato a Parte_1 tutte le ore di straordinario richieste in ricorso relativamente al periodo dal 1.1.2014 al
30.11.2020, ovvero a n. 3795,05 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 7.741,90 (3795,05 ore x euro 2,04 l'ora),
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà limitato a Parte_2 tutte le ore di straordinario richieste in ricorso ma solo relativamente al periodo dal
1.11.2013 al 31.8.2019, ovvero a n. 3.657,18 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 6.948,64 (3.657,18 ore x euro 1,90 l'ora),
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà rapportato a tutte le Parte_3 ore di straordinario richieste in ricorso relativamente al periodo dal 1.1.2014 al
30.11.2019, ovvero a n. 2591,92 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 5.572,628 (2.591,92 ore x euro 2,15 l'ora),
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà limitato a tutte le Parte_4 ore di straordinario richieste in ricorso ma solo relativamente al periodo dal 1.11.2013 al
30.6.2023, ovvero a n. 6.434,11 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 14.026,35 (6.434,11 ore x euro 2,18 l'ora),
- per il ricorrente il risarcimento DE danno andrà limitato al solo Parte_5 periodo dal 1.4.2014 al 31.12.2023 nei limiti DEle ore di lavoro straordinario riconosciute come provate dalla parte convenuta nella misura indicata a pg. 11 DEla memoria di costituzione, ovvero a n. 5.058,43 di ore di straordinario eccedenti i limiti di legge e di contratto e può essere quantificato nella misura di Euro 11.077,96 (5.058,43 ore x euro 2,19 l'ora), Trattandosi di importi già attualizzati alla retribuzione in godimento nell'ultima annualità di servizio, gli accessori dovranno essere computati dalla data di deposito DE presente provvedimento.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto DE parziale accoglimento DEla domanda e DE carattere seriale DEla controversia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per metà DEle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico DE convenuto soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice DE Tribunale di Napoli, in funzione di giudice DE lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti presentati da , Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
a) In parziale accoglimento DE ricorso, condanna in Controparte_1 persona DE legale rappresentante pro tempore, al risarcimento DE danno da usura psico- fisica in favore dei ricorrenti e, per l'effetto, al pagamento: in favore di Parte_1
DEl'importo di Euro 7.741,90; in favore di
[...] Parte_2 DEl'importo di Euro 6.948,64; in favore di DEl'importo di Euro Parte_3 5.572,628; in favore di DEl'importo di Euro 14.026,35; in Parte_4 favore di DEl'importo di Euro 11.077,96; oltre interessi legali a Parte_5 far data dal deposito DE presente provvedimento al saldo;
b) Compensa le spese di lite nella misura DEla metà e condanna
[...]
in persona DE legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1 dei ricorrenti, DE residuo, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre I.VA., C.P.A. rimborso spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore DE difensore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi.
Napoli 23.7.2025
Il Giudice dott. Federico Bile