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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Del 7.4.2025
Nella controversia avente r.g. 1068/2023
proposta da
nata il [...] a [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Saline Joniche (RC), via Nazionale Trav.I, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Pizzi, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Debitrice-opponente
Contro
nata il [...] a [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Biella, alla Via Trento n. 1, presso lo studio dell'avv. Gianfranco
Catella Caraffa, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di
Costituzione e risposta Creditrice opposta
nato il [...] (C.F.: ) Ingiunto Contumace Controparte_2 C.F._3
Avente ad oggetto: Decreto Ingiuntivo n. 28/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria
in data 04.01.2023, nell'ambito del procedimento avente RG. N. 3190/2022
Compaiono all'udienza:
per l'attrice opponente, l'avv. Mario Siviglia per delega dell'avv. Giovanni Pizzi;
per l'opposta , l'avv. Rosato Alfonso per delega dell'avv. Catella, il quale dà atto che Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 28/2023è stato dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti del SI.
, contumace nel presente giudizio. CP_2
1 L'avv. Siviglia precisa le conclusioni riportandosi a quanto rassegnato negli atti e verbali di causa,
per ultime le note depositate il 24.3.2025.
L'avv. Rosato precisa rilevando che la difesa di parte convenuta, non appena venuta a conoscenza del disconoscimento della firma da parte dell'opponente, non ha promosso alcuna azione esecutiva nei suoi confronti, dichiarando di non avvalersi del documento in questione. Pertanto, alla luce di questa condotta processuale, chiede che il Giudice voglia disporre la compensazione delle spese di lite, o disporre quantomeno che le stesse vengano accollate in capo al convenuto opposto contumace.
L'avv. Siviglia, rileva e sottolinea a sua volta che le spese di lite seguono la soccombenza, quindi insiste per la condanna alle spese.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone
che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di ConSIlio, alle ore 16,30, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione,
in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1068/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi - pronunciata all'esito della Camera di ConSIlio dell'odierna udienza disposta ex art. 281 sexies cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1.- La SI.ra opponeva il decreto ingiuntivo in epigrafe, provvisoriamente esecutivo, con cui Pt_1
le veniva ingiunto - in solido con - il pagamento della somma di € 14.204,00, Controparte_2
oltre interessi e le spese di procedura liquidate.
La pretesa creditoria si fondava su un “riconoscimento del debito” datato 16.12.2020 che la CP_3
aveva sottoscritto assieme al figlio in cui entrambi riconoscevano un debito Controparte_2
nei confronti della opposta per l'importo di € 18.800,00, impegnandosi a restituirlo in 4 rate e,
comunque, entro il 31.12.2021.
Sostenendo però di non avere mai sottoscritto alcun riconoscimento di debito e di non avere mai fornito all'ingiungente copia del suo documento di identità (che risultava allegato al Parte_2
fascicolo telematico del decreto ingiuntivo) e disconoscendo espressamente la sottoscrizione apposta in calce a quel documento, chiedeva sospendersi la provvisoria esecutività del Parte_1
decreto ingiuntivo e, nel merito, accertarsi e dichiararsi l'apocrificità della sottoscrizione e l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità del Decreto Ingiuntivo opposto.
Precisava che aveva ritenuto opportuno convenire in giudizio il figlio, , altro Controparte_2
'presunto' sottoscrittore del documento posto a base della richiesta ingiuntiva, perché potesse fare chiarezza su quanto occorso. Forniva documenti comparativi ai fini del disconoscimento (Copia Carta
d'Identità e Copia contratto di compravendita da lei sottoscritti) e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
1.2 – Costituitasi in giudizio, la SI.ra - precisando che il decreto dovesse ritenersi Controparte_1
consolidato nei confronti di , che non aveva proposto opposizione - dichiarava di NON CP_2
volersi avvalere della scrittura privata disconosciuta dalla SI.ra - pur rilevando che mai prima Pt_1
dell'odierno giudizio era stata sollevata contestazione sul riconoscimento di debito, anche in occasione di due formali solleciti di pagamento che aveva inoltrato a madre e figlio, in cui si dava pure atto del versamento di un acconto.
Chiedeva però di provare a mezzo testi che l'opponente in almeno due occasioni, davanti a terzi,
aveva assunto l'impegno di onorare il predetto debito;
una condotta che - a suo dire - integrava la
3 fattispecie di riconoscimento di debito di cui all'art. 1988 c.c., nonché quella della espromissione di cui all'art. 1272 c.c.. Quindi, concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto e la conferma dello stesso.
In subordine, chiedeva l'accertamento del suo credito e la condanna dell'opponente a pagare il relativo importo. Con interessi e vittoria delle spese di lite.
Il SI. restava contumace. CP_2
1.3 - Con ordinanza dell'11.9.2023, il GI, in considerazione della dichiarazione della parte opposta di NON volersi avvalere del documento apparentemente sottoscritto anche dall'odierna opponente -
che però ne aveva disconosciuto la sottoscrizione - sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nei confronti della stessa. Quindi, ritenuto che la prova testimoniale articolata da parte opposta non fosse sufficiente a dimostrare la stipulazione di un negozio di espromissione, la rigettava e rimetteva le parti all'udienza per la precisazione delle conclusioni, delegando la decisione.
Nelle note di trattazione successivamente depositate, parte opposta ha ribadito l'istanza di prova per testi e, in subordine, ha deferito giuramento decisorio all'opponente sulla seguente circostanza:
“Giuro che mai mi sono impegnata nei confronti della SInora alla restituzione del Controparte_1
saldo del prestito dalla stessa concesso a mio figlio , attualmente pari a € Controparte_2
14.204,00 qualora non avesse provveduto lui al pagamento”
Con il verbale ordinanza di udienza a trattazione scritta dell'1.10.2024, l'istanza di giuramento decisorio è stata accolta e all'uopo all'udienza del 2.12.2024 ha reso giuramento Parte_1
negando, tuttavia, di avere mai assunto impegni di qualsiasi natura con la SI.ra in Controparte_1
merito alla restituzione delle somme in questione. Quindi la causa è passata in decisione.
2. - Dati i fatti appena descritti, l'opposizione va accolta.
2.1 - Il giuramento, chiesto subordinatamente al mancato accoglimento delle istanze istruttorie avanzate in via principale, è stato ammesso perché vertente su una circostanza di chiaro valore decisorio sul capo specifico della domanda relativo all'esistenza di un rapporto di credito tra le parti;
rimasto peraltro privo di prova.
4 2.2 - Si precisa infatti, per mero scrupolo argomentativo, che la pretesa creditoria azionata dall'odierna opposta si fondava sull'esistenza di un contratto scritto avente valore di atto ricognitivo di debito (in cui l'opponente e il figlio si impegnavano a Parte_3 Controparte_2
restituire alla prima un somma presuntivamente ricevuta in prestito), idoneo di per sé a provare l'esistenza del credito azionato in monitorio. Tuttavia, stante il disconoscimento della sottoscrizione di quel documento da parte dell'odierna opponente e stante la conseguente dichiarazione dell'opposta di non volersene avvalere nel presente giudizio, si è venuta a riconfigurare una situazione ordinaria in ragione della quale sul creditore - attore in senso sostanziale - incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, così come al giudice quello di accertarne il fondamento.
Senonchè, in disparte la circostanza che la prova per testi formulata dall'opposta fosse piuttosto generica - come rilevato nell'ordinanza dell'1.10.2024 - e in disparte il generale principio di cui all'art
2721 cc - prontamente eccepito dall'opponente (cfr Sezioni unite 16723 del 2020) circa la pretesa di provare il credito con testimoni - la pretesa creditoria della SI.ra ha perso nel presente giudizio CP_1
il supporto probatorio scritto che aveva avuto in fase monitoria, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2724 c.c. secondo cui “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un
principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona
contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto
allegato;…” .
Non solo, ma dal momento in cui l'opponente disconosce la sua firma e l'opposta dichiara di non volersi avvalere del relativo documento non c'è prova di una qualunque partecipazione dell'odierna opponente alla vicenda prospettata in monitorio. Tanto più che è la stessa parte opposta ad affermare nei suoi atti che sia stato il SI. a fornirle quella scrittura ricognitiva del debito. Il che nella CP_2
disamina generale stava a SInificare che nessun rapporto diretto c'era stato in effetti tra le due donne.
La prova del prestito, peraltro, non poteva rinvenirsi nelle due raccomandate prodotte dall'opposta,
poiché, intanto, si tratta di atti di parte il cui contenuto non ha, né può avere una valenza obiettiva;
e poi perché quanto nelle stesse detto circa il presunto versamento di acconti sul dovuto (che, secondo
5 la prospettazione fatta dalla SI.ra confermava la consapevole posizione debitoria degli CP_1
ingiunti) in effetti non è inequivocabilmente riferibile all'opponente; né c'era prova aliunde di tali versamenti e di chi li avrebbe eseguiti.
2.3 - Di conseguenza, l'odierna parte opposta per fondare la propria azione ed assolvere, così, il suo onere probatorio sull'esistenza del preteso credito ha legittimamente cercato di farlo deferendo il giuramento decisorio. Strumento che però non è risultato produttivo di effetti favorevoli alla SI.ra dal momento che l'opposta ha giurato di non avere mai assunto impegni nei suoi confronti di CP_1
qualsiasi natura in merito alla restituzione delle somme dovute dal figlio, ove questi non le avesse pagate.
2.4 - Ora, è noto che il giuramento decisorio abbia natura di dichiarazione di scienza, e quindi efficacia di prova legale, i cui esiti sono vincolanti per il giudice, che è costretto a dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e soccombente il deferente;
o viceversa, se l'altra parte rifiuti di giurare. Quindi, una volta prestato, acquista il carattere della incontrovertibilità.
Ebbene, ha giurato ed ha negato l'esistenza di qualunque promessa di pagamento a Parte_1
suo carico in favore dell'opposta.
Ne consegue che, come ribadito anche da la Cassazione n. 17197/2018 - che nel richiamare una sentenza del 2004 ha ribadito che "il giuramento può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto non
uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione, ma circostanze dalle quali discende
la decisione di uno o più capi della domanda” - previo accertamento dell' "an iuratum sit", il Giudice
ha solo il potere/ dovere di accogliere o rigettare la domanda basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato. Né al Giudice è consentito prospettare una diversa valutazione, perchè se così
fosse la statuizione si porrebbe in insanabile contrasto con il presupposto sopra evidenziato, secondo cui la circostanza, oggetto del capitolo sul cui il giuramento decisorio è prestato, era idonea a decidere la causa.
Ne consegue che, stando così le cose, l'opposizione vada dunque accolta e il decreto ingiuntivo revocato, sia pure nei soli confronti della SI.ra . Parte_3
6 3. Le particolari circostanze di causa, la concreta attività svolta e la ripetitività delle difese - e in una certa misura anche il comportamento processuale dell'opposta - inducono a contenere la condanna alle spese - che è inevitabilmente dovuta e conseguente alla soccombenza generale dell'opposta nei confronti della SI.ra - nei minimi tariffari. Quanto alla domanda di porre le spese a carico Pt_1
del contumace, la stessa è del tutto infondata ed inaccoglibiole atteso che non è Controparte_2
neanche propriamente parte del presente giudizio, né ve ne ha dato causa;
oltre al fatto che lo stesso
è già soccombente nel titolo monitorio definitivamente consolidato ai suoi danni.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 Controparte_1
(nonché ) Controparte_2
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca nei soli confronti dell'opponente il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 28/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria in data 04.01.2023,
nell'ambito del procedimento avente RG. N. 3190/2022.
2. Condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore dall'opponente nella misura di euro €. 2.685,50 - di cui 145,50 di spese vive documentate - oltre rimborso forfettario sul compenso e cap e i.v.a. se dovuti;
distrae la liquidazione in favore dell'avv. Giovanni Pizzi.
Così deciso in Reggio Calabria il 7 aprile 2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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