Sentenza breve 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 16/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02054/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2054 del 2024, proposto da NZ MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione: - dell’atto n. 21799 del 12 novembre 2024 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi -notificato al ricorrente il 14.11.2024, recante l’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00; - di tutti gli atti anche di estremo ignoto, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra, dell’atto degli appartenenti al Comando della Polizia Municipale di Amalfi, acquisito al prot. com. al n. 16969 del 28.9.2022, relativo al sopralluogo del 27.9.2022, recante verbale di inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 8/2022 del 21.6.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, premesso di essere proprietario di un suolo sito nel Comune di Amalfi, alla via Lama Paletta, n. 14, contraddistinto nel Catasto Terreni di Amalfi al foglio 13, p.lla n. 913, contornante la sua abitazione, ha allegato e dedotto che: il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, con ordinanza n. 8/E.U./2022, reg. gen. n. 13, prot. n. 10641, del 21 giugno 2022, ha contestato l’esecuzione sine titulo dei seguenti lavori, di cui ha ingiunto la demolizione, da effettuarsi nei successivi 90 giorni: “1. realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo della rampa di accesso che si diparte dalla stradina privata che dalla via Lama Paletta conduce al fondo agricolo di circa m. 43,00 per una larghezza variabile tra m. 3,00 e m. 5,00 per una superficie di mq 172,00; 2. muretto di recinzione di circa m. 25,00 di h 0,90, installato sul lato sud della rampa fino al cancello; 3. posizionamento di un cancello di dimensioni di lunghezza di circa m. 3,60 per un'altezza massima di circa m. 1,50, in prossimità della metà della rampa; 4. apposizione di griglia salva prato su terreno per una superficie di circa mq 100,00; 5. realizzazione di piazzale pavimentato con massetto in calcestruzzo sul terreno per una superficie di circa mq 75,00; 6. realizzazione di recinzione in pali di castagno ml 13,50 al su citato piazzale; 7. realizzazione di una ringhiera in ferro di h circa m. 1,00 per una lunghezza di ml 40,00, di cui circa ml. 6,00 in vetro della medesima altezza di ml 1,00; 8. realizzazione di una panchina in muratura della lunghezza di m. 6,00 a ridosso della muratura a sostegno della zona di griglia salva prato; 9. apposizione di pavimentazione a secco su terreno per una superficie di circa mq 42,00; 10. posizionamento di n. 2 scale di ml 2,50 x 1,00 circa, per accesso alla zona pavimentata”; nei termini indicati dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001, e cioè il 20.9.2022, prot. n. 16421, ha presentato istanza di compatibilità paesaggistica ex art. 37 del medesimo D.P.R. e art. 167 del D.lgs. 42/2004 e richiesto anche il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ai fini edilizi; nonostante ciò, appartenenti al Comando della Polizia Municipale di Amalfi con verbale acquisito al prot. com. al n. 16969 del 28.9.2022, relativo al sopralluogo del 27.9.2022, hanno asserito esservi inottemperanza alla predetta ingiunzione di demolizione n. 8 del 21.6.2022; con l’atto n. 21799 del 12 novembre 2024 -notificato il 14.11.2024-, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, sulla scorta dell’asserita inottemperanza all’ordinanza di demolizione, ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati, sulla scorta della doglianza in diritto come di seguito rubricata:
VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT.1, 2 E 3 E SS. L.241/90; ARTT. 36 E 37 D.P.R. 380/2001;
D.LGS 42/2004; L.N.105/2024 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N.69/2024) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA, FALSITA’ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO), assumendo che, prima che scadessero i termini, 90 giorni, assegnati per l’esecuzione della demolizione delle opere indicate nell’ordinanza di demolizione n. 8 del 21 giugno 2022, successivamente notificata, ha presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica per conseguire la sanatoria di tutte le opere contestate con la suddetta ordinanza.
In forza delle descritte causali, ha invocato l’accoglimento del ricorso.
Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune di Amalfi.
All’udienza camerale del 15.01.2025, è emerso che la causa era matura per la decisione in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
Il gravame è fondato e va accolto.
Nell’ambito del presente giudizio, si controverte della legittimità o meno del gravato provvedimento, rappresentato dall’atto n. 21799 del 12 novembre 2024, col quale, sulla scorta del verbale di Polizia Municipale acquisito al prot. n. 16969 del 28.9.2022, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi ha dichiarato essere stata accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 8/2022 e ingiunto la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00
Ciò posto, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento, oggetto della presente impugnativa, si appalesa al Collegio illegittimo.
Invero, dalla stessa lettura dell’atto gravato e dalle emergenze istruttorie documentali agli atti, è emerso che il ricorrente, prima che scadessero i termini, 90 giorni, assegnati per l’esecuzione della demolizione delle opere indicate nell’ordinanza di demolizione n. 8 del 21 giugno 2022, successivamente notificata, ha presentato istanza di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica per conseguire la sanatoria di tutte le opere contestate con la suddetta ordinanza, indicate pedissequamente in punto di fatto.
Ciò dimostra l’illegittimità degli atti impugnati col presente ricorso, ponendosi essi in contrasto con la disciplina di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001, in base ai quali la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica sospende automaticamente l’ordine di demolizione fino alla pronuncia della Soprintendenza e del Comune sulle suddette istanze,
La stessa giurisprudenza, anche di questo Tribunale, è pacifica e piuttosto rigorosa sul punto, secondo cui è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive emessa in pendenza della già avvenuta presentazione di una domanda in sanatoria, poiché nelle more della definizione di questa tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi (cfr. da ultimo TAR Campania-LE, II Sez. n.2181/2024; C.d.S., Sez. VI n.7448/2021; Cons. di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2021, n. 7448);
Per quanto premesso, il gravame è accolto.
In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla l’atto n. 21799 del 12 novembre 2024, emesso dal Comune di Amalfi -notificato al ricorrente il 14.11.2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO