TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1104/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Melfi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, viale Azari, 4, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Davide Bianchi presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliato in Pettenasco, via Legro, 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
Con ogni riserva in via istruttoria di produrre e indicare testi in corso di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina 1 di 3 Resistente:
“Voglia il Tribunale di Verbania, in composizione collegiale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, nel merito in via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e . CP_1 Parte_1
Sempre ed in ogni caso con il favore delle spese, onorari e competenze di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Verbania il 18.11.2023, atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del medesimo comune al n. 61, parte I, anno 2023.
La ricorrente ha allegato che, nel corso del breve matrimonio, la famiglia, costituita dai coniugi e dalla figlia avuta da una precedente relazione, aveva vissuto in diversi alberghi della Persona_1
zona, senza mai stabilirsi in una casa coniugale;
il marito aveva manifestato tratti caratteriali di natura aggressiva, che si erano tradotti in comportamenti violenti ai danni propri e della figlia, tanto che era stata costretta a rivolgersi alle FO e a chiedere aiuto al Consorzio dei Servizi Sociali del VCO, presso cui erano già in carico e grazie al cui intervento erano state collocate in strutture idonee;
l'allontanamento fisico e la manifestata volontà di separarsi avevano provocato un peggioramento del comportamento marito, che, contrario alla fine del rapporto matrimoniale, aveva inizio a perseguitarle, tanto che in data 8.5.2024 e il 30.10.2024, esasperata e preoccupata per le sue reazioni aggressive, aveva sporto denuncia/querela. Ha aggiunto che l'uomo non aveva un'occupazione stabile e la sua residenza era formalmente fissata presso la casa della madre in Ghiffa;
infine, che, nonostante non lavorasse e non possedesse nulla, non intendeva formulare alcuna domanda di contributo economico per il proprio sostentamento.
Il resistente, costituitosi in giudizio, pur contestando le avverse allegazioni, ha concluso, allo stesso modo, chiedendo la separazione.
La concorde domanda di separazione importa che è irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale e che, quindi, va dichiarata la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio il 18.11.2023 in Verbania.
La condivisione della domanda di separazione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in matrimonio il Parte_1 CP_1
18.11.2023 in Verbania;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Verbania il 12.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1104/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Melfi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verbania, viale Azari, 4, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Davide Bianchi presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliato in Pettenasco, via Legro, 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
Con ogni riserva in via istruttoria di produrre e indicare testi in corso di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina 1 di 3 Resistente:
“Voglia il Tribunale di Verbania, in composizione collegiale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, nel merito in via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e . CP_1 Parte_1
Sempre ed in ogni caso con il favore delle spese, onorari e competenze di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Verbania il 18.11.2023, atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del medesimo comune al n. 61, parte I, anno 2023.
La ricorrente ha allegato che, nel corso del breve matrimonio, la famiglia, costituita dai coniugi e dalla figlia avuta da una precedente relazione, aveva vissuto in diversi alberghi della Persona_1
zona, senza mai stabilirsi in una casa coniugale;
il marito aveva manifestato tratti caratteriali di natura aggressiva, che si erano tradotti in comportamenti violenti ai danni propri e della figlia, tanto che era stata costretta a rivolgersi alle FO e a chiedere aiuto al Consorzio dei Servizi Sociali del VCO, presso cui erano già in carico e grazie al cui intervento erano state collocate in strutture idonee;
l'allontanamento fisico e la manifestata volontà di separarsi avevano provocato un peggioramento del comportamento marito, che, contrario alla fine del rapporto matrimoniale, aveva inizio a perseguitarle, tanto che in data 8.5.2024 e il 30.10.2024, esasperata e preoccupata per le sue reazioni aggressive, aveva sporto denuncia/querela. Ha aggiunto che l'uomo non aveva un'occupazione stabile e la sua residenza era formalmente fissata presso la casa della madre in Ghiffa;
infine, che, nonostante non lavorasse e non possedesse nulla, non intendeva formulare alcuna domanda di contributo economico per il proprio sostentamento.
Il resistente, costituitosi in giudizio, pur contestando le avverse allegazioni, ha concluso, allo stesso modo, chiedendo la separazione.
La concorde domanda di separazione importa che è irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale e che, quindi, va dichiarata la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio il 18.11.2023 in Verbania.
La condivisione della domanda di separazione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in matrimonio il Parte_1 CP_1
18.11.2023 in Verbania;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Verbania il 12.2.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3