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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/03/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13915/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13915/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEVENINI Parte_1 C.F._1 PIERLUIGI e dell'avv. MANZONI SILVIA ( ); elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
SALETTO N. 54 40010 BENTIVOGLIO presso il difensore avv. CEVENINI PIERLUIGI
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACOPI Controparte_1 C.F._3
ALESSANDRO; elettivamente domiciliato in VIA E. ZAGO N. 2/2 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. JACOPI ALESSANDRO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Bologna, previe le più opportune declaratorie e contrariis reiectis: confermare la sentenza non definitiva n. 2465/2023 del 14-20/11/2023, e così confermare la separazione personale dei coniugi e e la relativa autorizzazione ai coniugi a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente, con assegnazione al signor della casa coniugale sita in San Giovanni in Controparte_1
Persiceto (Bo), via A. Marzocchi n. 25/A; altresì con conferma del trasferimento della residenza da parte della signora;
Parte_1 porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 3.000,00= mensile, o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito delle risultanze istruttorie, a titolo di contribuzione al suo mantenimento, da versarsi entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale importo verrà adeguato annualmente al costo della vita in base all'indice ISTAT;
in tutti i casi
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre agli oneri di legge (15% rimborso spese generali forfettarie;
4% Cpa;
22% Iva ove dovuta)”
pagina 1 di 7
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, In via principale:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) addebitare la separazione alla signora per essersi volontariamente allontanata senza Parte_1 giusta causa dall'abitazione familiare e non esservi rientrata nonostante le ripetute richieste del marito, e/o comunque per violazione da parte della signora dei doveri nascenti dal matrimonio;
con Parte_1 ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla non accoglibilità della domanda giudiziale di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, ex art. 156 c.c.;
3) respingersi in subordine, anche in assenza di addebito, la richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento formulata della moglie, risultando la ricorrente autosufficiente economicamente quale imprenditrice individuale titolare del bar gelateria cedutole senza margini di guadagno dal marito, e disponendo la ricorrente di adeguati redditi propri, di risorse economiche attuali e/o potenziali nonché di beni, comprensivi di immobili e dell'azienda già avviata, idonei a consentirle un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza con il marito, essendo inoltre il sig. disoccupato e Controparte_1 privo di reddito.
In via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto della signora ad Parte_1 un assegno di mantenimento, tenere conto, nella determinazione dell'assegno, della avvenuta cessione del bar gelateria operata dal signor a favore della moglie senza margini di guadagno e ad un prezzo CP_1 inferiore al valore di mercato.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30-11-2022 la sig.ra esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 Per_ con in data 10-6-1990; dall'unione nascevano due figlie, nel 1990 e nel Controparte_1 Per_2
1995. Nel corso della vita coniugale, mentre il marito si dedicava alla professione di autotrasportatore, la sig.ra deduceva di essersi occupata del ménage familiare senza svolgere attività lavorativa fino Parte_1 all'anno 2011, a partire dal quale cominciava a svolgere l'attività di barista, nonostante la contrarietà del marito. Quest'ultimo, poi, avrebbe anche impedito alla sig.ra di vivere serenamente le proprie Parte_1 frequentazioni personali e i momenti di svago, assumendo atteggiamenti pressanti e inquisitori nei confronti della moglie.
Cessata, per libera scelta, l'attività di autotrasportatore nel 2012, nel 2019 il sig. acquisiva la CP_1 gestione di un locale ad uso bar-gelateria sito a San Giovanni in Persiceto (BO) all'interno del quale avrebbero, poi, svolto attività lavorative la sig.ra e una delle figlie della coppia. Due anni più Parte_1 tardi, tuttavia, la ricorrente otteneva dal sig. la cessione della predetta azienda, allo scopo di CP_1 rendersi autonoma dalle ingerenze gestionali del marito.
Il rapporto di coppia andava, poi, incontro ad una crisi irreversibile nell'aprile dell'anno 2022, quando il resistente avrebbe impedito alla moglie di rientrare presso l'abitazione coniugale a seguito di una serata passata a teatro con la figlia. La ricorrente, pertanto, assumeva la decisione di non rincasare e affermava che il giorno successivo, su richiesta del marito, gli aveva riconsegnato le chiavi dell'abitazione.
A fronte dell'intollerabilità della situazione determinatasi, adiva, poi, l'intestato Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale fra i coniugi, nonché porsi in capo al sig. la corresponsione CP_1 della somma pari a 3.000 euro mensili per il proprio mantenimento.
Si costituiva contestando quanto dedotto dalla moglie e deducendo che ella avrebbe Controparte_1 deciso autonomamente di non svolgere alcuna attività lavorativa in seguito alla nascita della prima figlia e che, anche successivamente, non avrebbe comunque mai partecipato alle esigenze economiche familiari, pur percependo redditi derivanti dallo svolgimento di collaborazioni presso l'attività di lavasecco della propria madre e pur essendo titolare di somme depositate su alcuni conti correnti bancari.
pagina 2 di 7 Evidenziava, inoltre, che la cessione dell'attività imprenditoriale era avvenuta per un corrispettivo molto inferiore al prezzo di mercato al solo fine di agevolare la moglie, la quale, in ogni caso, disponeva di un reddito proprio derivante da tale attività. Sosteneva, infine, che la ricorrente si sarebbe allontanata dalla casa familiare deliberatamente, non prestando ascolto alle richieste del marito di farvi rientro. Il resistente chiedeva, dunque, pronunciarsi la separazione personale fra i coniugi con domanda di addebito nei confronti della moglie in ragione dell'allontanamento dall'abitazione familiare senza giusta causa;
nonché il rigetto della richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore di quest'ultima o in subordine - nella determinazione del quantum dell'assegno - tenere conto che la cessione del bar-gelateria per un corrispettivo inferiore al valore di mercato costituiva il riconoscimento del ruolo svolto dalla moglie nella costituzione del patrimonio familiare.
In data 30-03-2023 veniva celebrata l'udienza presidenziale, nell'ambito della quale, esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, il Giudice si riservava di formulare una proposta conciliativa.
Successivamente, con ordinanza resa in data 3-04-2023 a scioglimento della riserva assunta, il Giudice formulava proposta conciliativa avente ad oggetto il versamento da parte del resistente di una somma pari a
600 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento a favore della moglie con compensazione delle spese legali.
Verificata l'impossibilità di addivenire ad un accordo fra le parti in tal senso, con ordinanza presidenziale in data 24-06-2023 il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del marito, dalla data della domanda, l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 800 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento.
Con sentenza parziale n. 2465-2023 pubblicata in data 20-11-2023 veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi a fronte dell'intollerabilità della convivenza, sia in ragione del fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, sia dell'irrimediabile frattura del rapporto coniugale emergente dagli atti delle parti e dai comportamenti mantenuti da queste ultime.
La causa veniva, poi, rimessa in istruttoria in relazione alle altre domande svolte dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
A fronte dell'esito negativo di ulteriori proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c., assunte le prove orali precedentemente ammesse, in seguito alla precisazione delle conclusioni in data 19-11-2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che, per effetto della sentenza parziale n. 2465-2023, è intervenuta la separazione personale fra i coniugi;
in questa sede andranno, pertanto, esaminate le ulteriori domande svolte dalle parti aventi ad oggetto l'addebito della separazione e la disciplina dei rapporti economici, dal momento che, nonostante la formulazione di varie proposte conciliative, non si è riusciti a raggiungere una soluzione bonaria della controversia.
In relazione alla domanda di addebito della separazione svolta dal sig. il resistente ha asserito che CP_1 nell'aprile del 2022 la ricorrente si sarebbe recata a teatro con figlia direttamente all'uscita dal lavoro e, alla fine della serata, avrebbe comunicato al marito di non voler far più rientro a casa, restituendo le chiavi dell'abitazione il giorno successivo. Nei mesi che hanno seguito tale episodio la sig. poi, non Parte_1 avrebbe accolto le reiterate richieste del marito di rientrare presso la casa familiare, avendo comunque già trasferito presso la madre tutti i propri beni.
Il sig. ha dedotto, quindi, che l'irreversibilità della crisi coniugale sia derivata dall'abbandono del CP_1 tetto coniugale senza giustificato motivo da parte della moglie.
La ricorrente ha contestato tale assunto, deducendo che il marito avesse messo in atto ingerenze e costrizioni nella propria vita personale e sociale già dal 2011; tali circostanze l'avevano, poi, indotta anche all'acquisto dell'azienda nel 2021, al fine di svincolarsi dal controllo del marito nella gestione dell'attività.
pagina 3 di 7 L'episodio scatenante della crisi irreversibile del rapporto coniugale viene, poi, identificato dalla ricorrente nell'imposizione, da parte del marito, di non fare rientro presso l'abitazione la sera del 23-04-2022 e dalla comunicazione da parte di quest'ultimo di voler interrompere la vita comune, sottraendole le chiavi dell'abitazione.
In tema di addebito della separazione, la Suprema Corte ha sancito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020)” (Cass., 7-08-2024, n. 22291); mentre è onere “di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023)” (Cass., 18-12-2023 n. 35296/2023).
Con specifico riferimento all'abbandono del tetto coniugale, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito, benché a condizione che abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile (Cass., n. 11032/2024; Cass., n. 25966/2016)”, sottolineando che tali valutazioni rientrano “nel potere- dovere del giudice di valutare e scegliere gli elementi di prova nell'esaminare le domande proposte dalle parti. Valutazioni che, a loro volta, incidono sul giudizio di efficienza causale di intollerabilità della convivenza, giudizio fondato pertanto su valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità.” (Cass, 28-
01-2025, n. 2007).
In relazione all'incidenza della condotta dell'altro coniuge sull'allontanamento, è stato poi osservato che
“per costante indirizzo di legittimità il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (da ultimo Cass., 15-01-2020, n. 648).” (Cass.,
28-01-2021, n. 1785).
Si osserva che nel caso di specie, entrambe le parti deducono che la sig.ra si sarebbe allontanata Parte_1 dall'abitazione familiare la sera del 23-04-2022.
Tuttavia, il resistente sostiene che la moglie si sia allontanata volontariamente, mentre quest'ultima contesta tale ricostruzione asserendo che il marito le avrebbe imposto di non fare rientro presso l'abitazione, quella stessa sera, al rientro dal teatro (ove il marito le aveva proibito di andare) e che, non sentendosi in alcun modo tranquilla circa le eventuali reazioni del marito alla sua presenza, aveva quindi deciso di non rincasare.
Da quanto emerge dalle registrazioni audio acquisite dalla sig.ra col proprio cellulare presso la Parte_1 casa coniugale in data 23-04-2022, nelle ore precedenti l'uscita serale (prodotte in giudizio sub doc. 43 e
44) il sig. si è opposto al desiderio manifestato dalla ricorrente di recarsi a teatro la sera stessa, CP_1 avvisando la moglie che se avesse fatto tale scelta, al termine della serata non avrebbe più potuto rientrare presso l'abitazione.
Inoltre, dalla registrazione effettuata il giorno successivo dalla sig.ra momentaneamente rientrata Parte_1 presso la casa coniugale, si evince chiaramente che il resistente ha chiesto alla moglie la restituzione di tutte le chiavi dell'abitazione e del garage.
Nel caso di specie si è, dunque, verificato l'abbandono della casa familiare da parte della ricorrente;
tuttavia, ciò è avvenuto in ragione del comportamento dell'altro coniuge: la sig. infatti, è stata Parte_1 messa nelle condizioni di non fare più rientro presso la casa coniugale dal marito stesso, il quale le ha espresso chiaramente di non desiderare più la sua presenza presso l'abitazione, qualora fosse uscita la sera stessa per recarsi a teatro con la propria madre e la figlia. pagina 4 di 7 In relazione, poi, alle circostanze relative alla crisi coniugale, la ricorrente ha allegato che, ben prima dell'episodio avvenuto nell'aprile del 2022, per lunghi anni vi era stato un controllo pressante da parte del marito, che le avrebbe impedito di rincasare fuori orario e le avrebbe rivolto aggressioni verbali. Ha, altresì, asserito che il sig. si sarebbe allontanato da casa e dai luoghi di frequentazione abituale della CP_1 moglie, senza renderla partecipe.
Il sig. ha contestato quanto dedotto dalla moglie sul punto, riconoscendo, tuttavia, che la cessione CP_1 dell'azienda nel 2021 aveva determinato un radicale mutamento nei rapporti fra i coniugi e la vita di coppia era entrata rapidamente in crisi.
Su tali circostanze sono state assunte anche prove testimoniali. In particolare, la madre della ricorrente, ha asserito che il marito avrebbe imposto alla moglie alcune condizioni di vita familiare in passato e che le abbia in alcune occasioni rivolto offese. Anche una delle figlie conferma questa versione dei fatti, sostenendo che la madre non fosse libera di uscire in quanto ostacolata dal marito, che in alcune circostanze le rivolgeva degli insulti. Ha riferito, poi, che nel dicembre del 2021 il padre sarebbe rincasato sotto l'effetto di alcool e che alcune persone avessero riportato di averlo visto in compagnia di un'altra donna.
Nel caso di specie emergono, dunque, sia dalle allegazioni delle parti, sia dalle risultanze probatorie, dinamiche caratterizzate da un'alta conflittualità fra i coniugi e da contrasti che affondano le radici in tempi anche precedenti all'anno 2023. La crisi fra coniugi era, quindi, già in corso da tempo.
A fronte, dunque, sia alla preesistenza della crisi di coppia, sia della condotta che è emerso abbia tenuto il sig. nel determinare l'allontanamento dalla casa familiare da parte della sig.ra la CP_1 Parte_1 domanda di addebito della separazione svolta dal resistente non è fondata e va rigettata.
Si dà atto che il sig. per accordo fra le parti, continuerà a vivere nella casa coniugale, sita a San CP_1
Giovanini in Persiceto (BO), via A. Marzocchi n. 25/A, già di sua proprietà; mentre la sig.ra ha Parte_1 dichiarato di aver trasferito la propria residenza altrove.
In relazione alle richieste di contributo al mantenimento nei confronti della moglie, l'art. 156 c.c. sancisce che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Tale contributo va quantificato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “compete in favore del coniuge a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017; Cass. 28938/2017).”; e ancora che la separazione personale “a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass.4327/2022)” (Cass., 28-12-2023, n. 36178)
Nel caso di specie, la sig.ra ha sostenuto che il marito abbia disponibilità ingenti di denaro e che Parte_1 le richieste economiche siano giustificate dalla necessità di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in pagina 5 di 7 costanza di matrimonio, nonché dalla necessità di reperire un alloggio da condurre in locazione, avendo ella vissuto, in costanza di convivenza, nella casa di proprietà del marito.
Il sig. invece, ha dedotto che la scelta di non svolgere attività lavorativa da parte della ricorrente CP_1 non sia stata frutto di costrizioni del marito e che la stessa abbia comunque lavorato presso il lavasecco
“ di San Giovanni in Persiceto (BO) e che abbia prestato collaborazione presso abitazioni private;
Pt_2 ha chiesto, in ogni caso, di riconoscersi che la cessione dell'azienda alla moglie per un corrispettivo inferiore al valore di mercato costituiva un riconoscimento per il lavoro domestico svolto dalla ricorrente durante il matrimonio.
Si osserva che le parti hanno contratto matrimonio nel 1990. La sig. alla nascita delle figlie, ha Parte_1 lasciato la propria occupazione per dedicarsi alla famiglia fino al 2011-2012, quando ha ricominciato a lavorare come barista, percependo una somma pari a circa 1.000 euro mensili.
Sulle circostanze relative alle precedenti occupazioni della sig.ra sono state assunte anche le Parte_1 prove testimoniali. In particolare, la figlia ha dichiarato di ricordare che la madre volesse impiegare Per_2 del tempo per occuparsi delle figlie e che si fosse sempre occupata delle pulizie domestiche;
mentre la madre della ricorrente ha sostenuto che il sig. avesse imposto alla moglie di non lavorare dopo la CP_1 maternità, pertanto ella si era sempre occupata delle figlie e del regime domestico. Anche l'altra figlia della coppia, sentita sul punto, ha dichiarato che la madre si occupasse della vita domestica e della scuola delle figlie.
Nel 2021 interveniva, poi, la cessione da parte del sig. alla moglie dell'impresa individuale “La CP_1 Rocca Bar Gelateria di Gubellini Monia”, sita a San Giovanni in Persiceto (BO), per un corrispettivo pari a 100.000 euro, denaro che la ricorrente sostiene le sia stato fornito dalla propria madre. Attualmente, la sig.ra
è titolare del predetto locale. Parte_1
Dalla documentazione fiscale della ricorrente relativa agli di imposta anno 2019, 2020 e 2021 risulta un reddito imponibile rispettivamente pari a 2.523 euro;
zero e 8.371 euro di perdita. Per l'anno d'imposta 2023 il reddito imponibile ammonta a circa 6.300 euro. All'udienza del 30-03-2023 ha dichiarato di trarre circa 1.000 euro mensili dall'attività imprenditoriale. Risulta, altresì, proprietaria di un'auto (una seconda auto è in comproprietà con la madre); di un'abitazione e di un'autorimessa siti a San Giovanni in Persiceto (BO) nella misura di ¼ (i restanti ¾ sono di proprietà della madre), nonché titolare di somme pari ad alcune decine di migliaia di euro, depositate su conti correnti cointestati con la madre.
Per quanto riguarda la posizione economica del sig. egli è proprietario della casa familiare e ha CP_1 lavorato come autotrasportatore fino al 2012, anno in cui ha cessato volontariamente tale attività e ha svolto solo lavori occasionali. Successivamente, nel 2019, ha acquistato il chiosco bar-gelateria sito a San
Giovanni in Persiceto (BO) e ha dato inizio alla propria attività di imprenditore. Due anni di più tardi ha ceduto, poi, la predetta azienda alla moglie.
Dalle dichiarazioni fiscali Mod. Unico PF, relativamente agli anni d'imposta 2019,2020 e 2021 risulta un reddito imponibile pari rispettivamente a 23.837 euro, imponibile zero e reddito impresa pari a 4.442 euro;
6.542 euro. Ha svolto, poi, negli anni successivi lavori saltuari collaborando con un'impresa di autotrasporti e una società agricola, come si evince dalla documentazione depositata sub doc. 12 e 13. All'udienza del
30-03-2023 ha dichiarato di aver risparmi pari a 1.000.000 di euro.
Alla luce delle circostanze sopra riportate, può, dunque, dirsi che la sig.ra sebbene abbia, da un Parte_1 lato, rinunciato ad intraprendere un'attività lavorativa per oltre vent'anni per dedicarsi alla famiglia, dall'altro svolge attualmente un'attività imprenditoriale che le consente di percepire sostanze economiche proprie. Tuttavia, la media reddituale mensile, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, si attesta intorno ai 1.000 euro.
Dall'altro lato il sig. dispone di risparmi per cifre elevate e ha una capacità economica superiore CP_1 alla moglie;
inoltre, il fatto che sin dal 2012 abbia abbandonato l'attività di autotrasportatore è indice che pagina 6 di 7 potesse avere accumulato risparmi che gli consentivano potenzialmente un alto tenore di vita, anche in considerazione del fatto che la moglie si dedicava integralmente alla famiglia.
Il patrimonio complessivo di cui dispone attualmente la sig.ra non appare idoneo a farle Parte_1 conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e le potenzialità di cui ha potuto comunque disporre per più di trent'anni. Si osserva, altresì, che la ricorrente dovrà anche reperire un immobile da adibire ad abitazione propria, poiché si trova presso la madre ed è incontestato che durante la convivenza usufruisse della casa familiare, di grandi dimensioni, di proprietà del marito. Per mantenere un tenore di vita simile a quello goduto precedentemente, il canone di locazione per un appartamento comporterebbe un esborso di circa 600-700 euro. La sig.ra si trova, dunque, in una condizione deteriore rispetto a Parte_1 quella in cui versa il marito.
Per quanto concerne, poi, la deduzione del resistente circa la cessione dell'azienda per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, al solo fine di agevolare la moglie, tale circostanza non risulta provata.
Pertanto, alla luce dei redditi attuali della ricorrente, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della valutazione comparativa delle sostanze reddituali delle parti e della durata della convivenza, appare congruo fissare un contributo al mantenimento della sig. pari a 800 euro mensili, che il Parte_1 sig. dovrà corrispondere alla ricorrente. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente. Sono liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi per ciascuna fase, atteso che l'istruttoria ha avuto ad oggetto anche l'assunzione di prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge la domanda di addebito della separazione proposta dal sig. nei Controparte_1 confronti della sig.ra Parte_1
2. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, dalla data della domanda, al mantenimento della sig. versando entro il giorno 5 di ogni mese una somma pari a 800 euro Parte_1 mensili, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 130 per spese, € 7.616 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella Camera di consiglio dell'11-03-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13915/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEVENINI Parte_1 C.F._1 PIERLUIGI e dell'avv. MANZONI SILVIA ( ); elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
SALETTO N. 54 40010 BENTIVOGLIO presso il difensore avv. CEVENINI PIERLUIGI
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JACOPI Controparte_1 C.F._3
ALESSANDRO; elettivamente domiciliato in VIA E. ZAGO N. 2/2 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. JACOPI ALESSANDRO
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Bologna, previe le più opportune declaratorie e contrariis reiectis: confermare la sentenza non definitiva n. 2465/2023 del 14-20/11/2023, e così confermare la separazione personale dei coniugi e e la relativa autorizzazione ai coniugi a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente, con assegnazione al signor della casa coniugale sita in San Giovanni in Controparte_1
Persiceto (Bo), via A. Marzocchi n. 25/A; altresì con conferma del trasferimento della residenza da parte della signora;
Parte_1 porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 3.000,00= mensile, o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito delle risultanze istruttorie, a titolo di contribuzione al suo mantenimento, da versarsi entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale importo verrà adeguato annualmente al costo della vita in base all'indice ISTAT;
in tutti i casi
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre agli oneri di legge (15% rimborso spese generali forfettarie;
4% Cpa;
22% Iva ove dovuta)”
pagina 1 di 7
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, In via principale:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) addebitare la separazione alla signora per essersi volontariamente allontanata senza Parte_1 giusta causa dall'abitazione familiare e non esservi rientrata nonostante le ripetute richieste del marito, e/o comunque per violazione da parte della signora dei doveri nascenti dal matrimonio;
con Parte_1 ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla non accoglibilità della domanda giudiziale di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, ex art. 156 c.c.;
3) respingersi in subordine, anche in assenza di addebito, la richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento formulata della moglie, risultando la ricorrente autosufficiente economicamente quale imprenditrice individuale titolare del bar gelateria cedutole senza margini di guadagno dal marito, e disponendo la ricorrente di adeguati redditi propri, di risorse economiche attuali e/o potenziali nonché di beni, comprensivi di immobili e dell'azienda già avviata, idonei a consentirle un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza con il marito, essendo inoltre il sig. disoccupato e Controparte_1 privo di reddito.
In via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto della signora ad Parte_1 un assegno di mantenimento, tenere conto, nella determinazione dell'assegno, della avvenuta cessione del bar gelateria operata dal signor a favore della moglie senza margini di guadagno e ad un prezzo CP_1 inferiore al valore di mercato.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30-11-2022 la sig.ra esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 Per_ con in data 10-6-1990; dall'unione nascevano due figlie, nel 1990 e nel Controparte_1 Per_2
1995. Nel corso della vita coniugale, mentre il marito si dedicava alla professione di autotrasportatore, la sig.ra deduceva di essersi occupata del ménage familiare senza svolgere attività lavorativa fino Parte_1 all'anno 2011, a partire dal quale cominciava a svolgere l'attività di barista, nonostante la contrarietà del marito. Quest'ultimo, poi, avrebbe anche impedito alla sig.ra di vivere serenamente le proprie Parte_1 frequentazioni personali e i momenti di svago, assumendo atteggiamenti pressanti e inquisitori nei confronti della moglie.
Cessata, per libera scelta, l'attività di autotrasportatore nel 2012, nel 2019 il sig. acquisiva la CP_1 gestione di un locale ad uso bar-gelateria sito a San Giovanni in Persiceto (BO) all'interno del quale avrebbero, poi, svolto attività lavorative la sig.ra e una delle figlie della coppia. Due anni più Parte_1 tardi, tuttavia, la ricorrente otteneva dal sig. la cessione della predetta azienda, allo scopo di CP_1 rendersi autonoma dalle ingerenze gestionali del marito.
Il rapporto di coppia andava, poi, incontro ad una crisi irreversibile nell'aprile dell'anno 2022, quando il resistente avrebbe impedito alla moglie di rientrare presso l'abitazione coniugale a seguito di una serata passata a teatro con la figlia. La ricorrente, pertanto, assumeva la decisione di non rincasare e affermava che il giorno successivo, su richiesta del marito, gli aveva riconsegnato le chiavi dell'abitazione.
A fronte dell'intollerabilità della situazione determinatasi, adiva, poi, l'intestato Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale fra i coniugi, nonché porsi in capo al sig. la corresponsione CP_1 della somma pari a 3.000 euro mensili per il proprio mantenimento.
Si costituiva contestando quanto dedotto dalla moglie e deducendo che ella avrebbe Controparte_1 deciso autonomamente di non svolgere alcuna attività lavorativa in seguito alla nascita della prima figlia e che, anche successivamente, non avrebbe comunque mai partecipato alle esigenze economiche familiari, pur percependo redditi derivanti dallo svolgimento di collaborazioni presso l'attività di lavasecco della propria madre e pur essendo titolare di somme depositate su alcuni conti correnti bancari.
pagina 2 di 7 Evidenziava, inoltre, che la cessione dell'attività imprenditoriale era avvenuta per un corrispettivo molto inferiore al prezzo di mercato al solo fine di agevolare la moglie, la quale, in ogni caso, disponeva di un reddito proprio derivante da tale attività. Sosteneva, infine, che la ricorrente si sarebbe allontanata dalla casa familiare deliberatamente, non prestando ascolto alle richieste del marito di farvi rientro. Il resistente chiedeva, dunque, pronunciarsi la separazione personale fra i coniugi con domanda di addebito nei confronti della moglie in ragione dell'allontanamento dall'abitazione familiare senza giusta causa;
nonché il rigetto della richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore di quest'ultima o in subordine - nella determinazione del quantum dell'assegno - tenere conto che la cessione del bar-gelateria per un corrispettivo inferiore al valore di mercato costituiva il riconoscimento del ruolo svolto dalla moglie nella costituzione del patrimonio familiare.
In data 30-03-2023 veniva celebrata l'udienza presidenziale, nell'ambito della quale, esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, il Giudice si riservava di formulare una proposta conciliativa.
Successivamente, con ordinanza resa in data 3-04-2023 a scioglimento della riserva assunta, il Giudice formulava proposta conciliativa avente ad oggetto il versamento da parte del resistente di una somma pari a
600 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento a favore della moglie con compensazione delle spese legali.
Verificata l'impossibilità di addivenire ad un accordo fra le parti in tal senso, con ordinanza presidenziale in data 24-06-2023 il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del marito, dalla data della domanda, l'obbligo di versare alla moglie la somma di euro 800 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento.
Con sentenza parziale n. 2465-2023 pubblicata in data 20-11-2023 veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi a fronte dell'intollerabilità della convivenza, sia in ragione del fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, sia dell'irrimediabile frattura del rapporto coniugale emergente dagli atti delle parti e dai comportamenti mantenuti da queste ultime.
La causa veniva, poi, rimessa in istruttoria in relazione alle altre domande svolte dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
A fronte dell'esito negativo di ulteriori proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c., assunte le prove orali precedentemente ammesse, in seguito alla precisazione delle conclusioni in data 19-11-2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che, per effetto della sentenza parziale n. 2465-2023, è intervenuta la separazione personale fra i coniugi;
in questa sede andranno, pertanto, esaminate le ulteriori domande svolte dalle parti aventi ad oggetto l'addebito della separazione e la disciplina dei rapporti economici, dal momento che, nonostante la formulazione di varie proposte conciliative, non si è riusciti a raggiungere una soluzione bonaria della controversia.
In relazione alla domanda di addebito della separazione svolta dal sig. il resistente ha asserito che CP_1 nell'aprile del 2022 la ricorrente si sarebbe recata a teatro con figlia direttamente all'uscita dal lavoro e, alla fine della serata, avrebbe comunicato al marito di non voler far più rientro a casa, restituendo le chiavi dell'abitazione il giorno successivo. Nei mesi che hanno seguito tale episodio la sig. poi, non Parte_1 avrebbe accolto le reiterate richieste del marito di rientrare presso la casa familiare, avendo comunque già trasferito presso la madre tutti i propri beni.
Il sig. ha dedotto, quindi, che l'irreversibilità della crisi coniugale sia derivata dall'abbandono del CP_1 tetto coniugale senza giustificato motivo da parte della moglie.
La ricorrente ha contestato tale assunto, deducendo che il marito avesse messo in atto ingerenze e costrizioni nella propria vita personale e sociale già dal 2011; tali circostanze l'avevano, poi, indotta anche all'acquisto dell'azienda nel 2021, al fine di svincolarsi dal controllo del marito nella gestione dell'attività.
pagina 3 di 7 L'episodio scatenante della crisi irreversibile del rapporto coniugale viene, poi, identificato dalla ricorrente nell'imposizione, da parte del marito, di non fare rientro presso l'abitazione la sera del 23-04-2022 e dalla comunicazione da parte di quest'ultimo di voler interrompere la vita comune, sottraendole le chiavi dell'abitazione.
In tema di addebito della separazione, la Suprema Corte ha sancito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020)” (Cass., 7-08-2024, n. 22291); mentre è onere “di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023)” (Cass., 18-12-2023 n. 35296/2023).
Con specifico riferimento all'abbandono del tetto coniugale, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è fortemente pregnante come motivo di addebito, benché a condizione che abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile (Cass., n. 11032/2024; Cass., n. 25966/2016)”, sottolineando che tali valutazioni rientrano “nel potere- dovere del giudice di valutare e scegliere gli elementi di prova nell'esaminare le domande proposte dalle parti. Valutazioni che, a loro volta, incidono sul giudizio di efficienza causale di intollerabilità della convivenza, giudizio fondato pertanto su valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità.” (Cass, 28-
01-2025, n. 2007).
In relazione all'incidenza della condotta dell'altro coniuge sull'allontanamento, è stato poi osservato che
“per costante indirizzo di legittimità il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (da ultimo Cass., 15-01-2020, n. 648).” (Cass.,
28-01-2021, n. 1785).
Si osserva che nel caso di specie, entrambe le parti deducono che la sig.ra si sarebbe allontanata Parte_1 dall'abitazione familiare la sera del 23-04-2022.
Tuttavia, il resistente sostiene che la moglie si sia allontanata volontariamente, mentre quest'ultima contesta tale ricostruzione asserendo che il marito le avrebbe imposto di non fare rientro presso l'abitazione, quella stessa sera, al rientro dal teatro (ove il marito le aveva proibito di andare) e che, non sentendosi in alcun modo tranquilla circa le eventuali reazioni del marito alla sua presenza, aveva quindi deciso di non rincasare.
Da quanto emerge dalle registrazioni audio acquisite dalla sig.ra col proprio cellulare presso la Parte_1 casa coniugale in data 23-04-2022, nelle ore precedenti l'uscita serale (prodotte in giudizio sub doc. 43 e
44) il sig. si è opposto al desiderio manifestato dalla ricorrente di recarsi a teatro la sera stessa, CP_1 avvisando la moglie che se avesse fatto tale scelta, al termine della serata non avrebbe più potuto rientrare presso l'abitazione.
Inoltre, dalla registrazione effettuata il giorno successivo dalla sig.ra momentaneamente rientrata Parte_1 presso la casa coniugale, si evince chiaramente che il resistente ha chiesto alla moglie la restituzione di tutte le chiavi dell'abitazione e del garage.
Nel caso di specie si è, dunque, verificato l'abbandono della casa familiare da parte della ricorrente;
tuttavia, ciò è avvenuto in ragione del comportamento dell'altro coniuge: la sig. infatti, è stata Parte_1 messa nelle condizioni di non fare più rientro presso la casa coniugale dal marito stesso, il quale le ha espresso chiaramente di non desiderare più la sua presenza presso l'abitazione, qualora fosse uscita la sera stessa per recarsi a teatro con la propria madre e la figlia. pagina 4 di 7 In relazione, poi, alle circostanze relative alla crisi coniugale, la ricorrente ha allegato che, ben prima dell'episodio avvenuto nell'aprile del 2022, per lunghi anni vi era stato un controllo pressante da parte del marito, che le avrebbe impedito di rincasare fuori orario e le avrebbe rivolto aggressioni verbali. Ha, altresì, asserito che il sig. si sarebbe allontanato da casa e dai luoghi di frequentazione abituale della CP_1 moglie, senza renderla partecipe.
Il sig. ha contestato quanto dedotto dalla moglie sul punto, riconoscendo, tuttavia, che la cessione CP_1 dell'azienda nel 2021 aveva determinato un radicale mutamento nei rapporti fra i coniugi e la vita di coppia era entrata rapidamente in crisi.
Su tali circostanze sono state assunte anche prove testimoniali. In particolare, la madre della ricorrente, ha asserito che il marito avrebbe imposto alla moglie alcune condizioni di vita familiare in passato e che le abbia in alcune occasioni rivolto offese. Anche una delle figlie conferma questa versione dei fatti, sostenendo che la madre non fosse libera di uscire in quanto ostacolata dal marito, che in alcune circostanze le rivolgeva degli insulti. Ha riferito, poi, che nel dicembre del 2021 il padre sarebbe rincasato sotto l'effetto di alcool e che alcune persone avessero riportato di averlo visto in compagnia di un'altra donna.
Nel caso di specie emergono, dunque, sia dalle allegazioni delle parti, sia dalle risultanze probatorie, dinamiche caratterizzate da un'alta conflittualità fra i coniugi e da contrasti che affondano le radici in tempi anche precedenti all'anno 2023. La crisi fra coniugi era, quindi, già in corso da tempo.
A fronte, dunque, sia alla preesistenza della crisi di coppia, sia della condotta che è emerso abbia tenuto il sig. nel determinare l'allontanamento dalla casa familiare da parte della sig.ra la CP_1 Parte_1 domanda di addebito della separazione svolta dal resistente non è fondata e va rigettata.
Si dà atto che il sig. per accordo fra le parti, continuerà a vivere nella casa coniugale, sita a San CP_1
Giovanini in Persiceto (BO), via A. Marzocchi n. 25/A, già di sua proprietà; mentre la sig.ra ha Parte_1 dichiarato di aver trasferito la propria residenza altrove.
In relazione alle richieste di contributo al mantenimento nei confronti della moglie, l'art. 156 c.c. sancisce che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Tale contributo va quantificato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “compete in favore del coniuge a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017; Cass. 28938/2017).”; e ancora che la separazione personale “a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass.4327/2022)” (Cass., 28-12-2023, n. 36178)
Nel caso di specie, la sig.ra ha sostenuto che il marito abbia disponibilità ingenti di denaro e che Parte_1 le richieste economiche siano giustificate dalla necessità di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in pagina 5 di 7 costanza di matrimonio, nonché dalla necessità di reperire un alloggio da condurre in locazione, avendo ella vissuto, in costanza di convivenza, nella casa di proprietà del marito.
Il sig. invece, ha dedotto che la scelta di non svolgere attività lavorativa da parte della ricorrente CP_1 non sia stata frutto di costrizioni del marito e che la stessa abbia comunque lavorato presso il lavasecco
“ di San Giovanni in Persiceto (BO) e che abbia prestato collaborazione presso abitazioni private;
Pt_2 ha chiesto, in ogni caso, di riconoscersi che la cessione dell'azienda alla moglie per un corrispettivo inferiore al valore di mercato costituiva un riconoscimento per il lavoro domestico svolto dalla ricorrente durante il matrimonio.
Si osserva che le parti hanno contratto matrimonio nel 1990. La sig. alla nascita delle figlie, ha Parte_1 lasciato la propria occupazione per dedicarsi alla famiglia fino al 2011-2012, quando ha ricominciato a lavorare come barista, percependo una somma pari a circa 1.000 euro mensili.
Sulle circostanze relative alle precedenti occupazioni della sig.ra sono state assunte anche le Parte_1 prove testimoniali. In particolare, la figlia ha dichiarato di ricordare che la madre volesse impiegare Per_2 del tempo per occuparsi delle figlie e che si fosse sempre occupata delle pulizie domestiche;
mentre la madre della ricorrente ha sostenuto che il sig. avesse imposto alla moglie di non lavorare dopo la CP_1 maternità, pertanto ella si era sempre occupata delle figlie e del regime domestico. Anche l'altra figlia della coppia, sentita sul punto, ha dichiarato che la madre si occupasse della vita domestica e della scuola delle figlie.
Nel 2021 interveniva, poi, la cessione da parte del sig. alla moglie dell'impresa individuale “La CP_1 Rocca Bar Gelateria di Gubellini Monia”, sita a San Giovanni in Persiceto (BO), per un corrispettivo pari a 100.000 euro, denaro che la ricorrente sostiene le sia stato fornito dalla propria madre. Attualmente, la sig.ra
è titolare del predetto locale. Parte_1
Dalla documentazione fiscale della ricorrente relativa agli di imposta anno 2019, 2020 e 2021 risulta un reddito imponibile rispettivamente pari a 2.523 euro;
zero e 8.371 euro di perdita. Per l'anno d'imposta 2023 il reddito imponibile ammonta a circa 6.300 euro. All'udienza del 30-03-2023 ha dichiarato di trarre circa 1.000 euro mensili dall'attività imprenditoriale. Risulta, altresì, proprietaria di un'auto (una seconda auto è in comproprietà con la madre); di un'abitazione e di un'autorimessa siti a San Giovanni in Persiceto (BO) nella misura di ¼ (i restanti ¾ sono di proprietà della madre), nonché titolare di somme pari ad alcune decine di migliaia di euro, depositate su conti correnti cointestati con la madre.
Per quanto riguarda la posizione economica del sig. egli è proprietario della casa familiare e ha CP_1 lavorato come autotrasportatore fino al 2012, anno in cui ha cessato volontariamente tale attività e ha svolto solo lavori occasionali. Successivamente, nel 2019, ha acquistato il chiosco bar-gelateria sito a San
Giovanni in Persiceto (BO) e ha dato inizio alla propria attività di imprenditore. Due anni di più tardi ha ceduto, poi, la predetta azienda alla moglie.
Dalle dichiarazioni fiscali Mod. Unico PF, relativamente agli anni d'imposta 2019,2020 e 2021 risulta un reddito imponibile pari rispettivamente a 23.837 euro, imponibile zero e reddito impresa pari a 4.442 euro;
6.542 euro. Ha svolto, poi, negli anni successivi lavori saltuari collaborando con un'impresa di autotrasporti e una società agricola, come si evince dalla documentazione depositata sub doc. 12 e 13. All'udienza del
30-03-2023 ha dichiarato di aver risparmi pari a 1.000.000 di euro.
Alla luce delle circostanze sopra riportate, può, dunque, dirsi che la sig.ra sebbene abbia, da un Parte_1 lato, rinunciato ad intraprendere un'attività lavorativa per oltre vent'anni per dedicarsi alla famiglia, dall'altro svolge attualmente un'attività imprenditoriale che le consente di percepire sostanze economiche proprie. Tuttavia, la media reddituale mensile, secondo quanto riportato dalla stessa ricorrente, si attesta intorno ai 1.000 euro.
Dall'altro lato il sig. dispone di risparmi per cifre elevate e ha una capacità economica superiore CP_1 alla moglie;
inoltre, il fatto che sin dal 2012 abbia abbandonato l'attività di autotrasportatore è indice che pagina 6 di 7 potesse avere accumulato risparmi che gli consentivano potenzialmente un alto tenore di vita, anche in considerazione del fatto che la moglie si dedicava integralmente alla famiglia.
Il patrimonio complessivo di cui dispone attualmente la sig.ra non appare idoneo a farle Parte_1 conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e le potenzialità di cui ha potuto comunque disporre per più di trent'anni. Si osserva, altresì, che la ricorrente dovrà anche reperire un immobile da adibire ad abitazione propria, poiché si trova presso la madre ed è incontestato che durante la convivenza usufruisse della casa familiare, di grandi dimensioni, di proprietà del marito. Per mantenere un tenore di vita simile a quello goduto precedentemente, il canone di locazione per un appartamento comporterebbe un esborso di circa 600-700 euro. La sig.ra si trova, dunque, in una condizione deteriore rispetto a Parte_1 quella in cui versa il marito.
Per quanto concerne, poi, la deduzione del resistente circa la cessione dell'azienda per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, al solo fine di agevolare la moglie, tale circostanza non risulta provata.
Pertanto, alla luce dei redditi attuali della ricorrente, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della valutazione comparativa delle sostanze reddituali delle parti e della durata della convivenza, appare congruo fissare un contributo al mantenimento della sig. pari a 800 euro mensili, che il Parte_1 sig. dovrà corrispondere alla ricorrente. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente. Sono liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi per ciascuna fase, atteso che l'istruttoria ha avuto ad oggetto anche l'assunzione di prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge la domanda di addebito della separazione proposta dal sig. nei Controparte_1 confronti della sig.ra Parte_1
2. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, dalla data della domanda, al mantenimento della sig. versando entro il giorno 5 di ogni mese una somma pari a 800 euro Parte_1 mensili, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 130 per spese, € 7.616 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella Camera di consiglio dell'11-03-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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