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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3803/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Regolamento di confini, e accertamento di servitù,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Pierluigi Vinci
CONTRO
CP_1 CodiceFiscale_2
Controparte_2 CodiceFiscale_3
entrambi con l'avv. Alessandro Zoccarato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE
Il sottoscritto avvocato, nell'interesse del sig. , deposita il presente FOGLIO DI Parte_1
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI con il quale, contestando preliminarmente ogni affermazione avversa, in forza di quanto argomentato in atti e in sede di udienza da intendersi integralmente riportato, e richiamando le osservazioni del CTP Arch. previa Per_1
dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove allegazioni, deduzioni, eccezioni
1 e domande avversarie, insiste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o reietta, per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
In via pregiudiziale di rito
Rigettarsi le eccezioni ex adverso formulate in via pregiudiziale di rito in merito relative alla mancata costituzione dell'attore nel termine di cui all'art- 165 c.p.c. e alla nullità della citazione per l'inutilizzabilità DE documenti prodotti dalla difesa attorea in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via principale
Accertarsi, determinarsi e dichiararsi l'esatto confine DE fondi dettagliatamente indicati in narrativa rispettivamente di proprietà del sig. (Comune di Sossano - Catasto Terreni - Foglio Parte_1
5 - Mapp. 650) e DE sig.ri e (Comune di Sossano - Catasto Terreni - CP_1 Parte_2
Foglio 5 - Mapp. (1346) 1347 – 1349 e Comune di Sossano - Catasto Fabbricati - Foglio 5 - Mapp.
1346) come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria.
Disporre l'apposizione di termini in corrispondenza del confine individuato.
In via riconvenzionale
Non ci si oppone alla costituzione del diritto di servitù di passaggio sulla porzione di stradina insistente sul mappale n. 650 del sig. purché estensione, ampiezza, posizionamento ed Pt_1
ubicazione della servitù vengano determinate come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria e in ogni caso previo rigetto delle domande formulate in via riconvenzionale dai sig.ri e infondate in fatto e in diritto, basate su mere deduzioni CP_2 CP_1
unilaterali prive di suffragio probatorio o su risultanze di cui alla consulenza di parte prodotta da parte convenuta e contestata dallo scrivente patrocinio.
Si chiede altresì che il Giudice Voglia accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio a carico DE fondi di proprietà DE sig.ri e catastalmente censiti al CP_1 Controparte_2
Foglio 5, Mappale 1349 Comune di Sossano (VI) a vantaggio del fondo dominante catastalmente
2 censito al Foglio 5, Mappale 650 Comune di Sossano (VI) di proprietà del sig. Parte_1
esercitata su strada percorribile a piedi e con mezzi meccanici da accertarsi, determinarsi e dichiararsi per estensione, ampiezza e esatta ubicazione come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria.
In via subordinata ed alternativa, accertato l'intervenuto esercizio pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre venti anni del passaggio sulla stradina posta “a cavallo ” del confine tra i fondi di cui al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di Sossano (VI) di proprietà del sig. e Parte_1
di cui al Foglio 5, Mappale 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà DE sigg.ri CP_1
e , a piedi e con mezzi meccanici, da parte DE convenuti e DE loro predecessori e Controparte_2
danti causa a titolo particolare ed universale, dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio su strada percorribile a carico DE fondi servente catastalmente censiti al Foglio 5, Mappale 1349 e a vantaggio del fondo dominate catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di Sossano (VI), da accertarsi, determinarsi e dichiararsi per estensione, ampiezza e esatta ubicazione come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria.
Autorizzarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso i Registri dell'Agenzia del Territorio di
Vicenza, con esonero della responsabilità a carico del Conservatore.
In ogni caso
Con rifusione delle spese e delle competenze della presente causa, nonché di quelle relative alla procedura di mediazione (doc. 13 a-b-c).
Con vittoria di spese e compensi professionali
In via istruttoria
Si richiama tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio secondo l'ordine cronologico di cui agli atti.
3 Sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi esposti in atti e contestando a valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso e si eccepisce inoltre la tardività della produzione documentale sub. docc. 18-21 allegata dai convenuti alla memoria ex art. 183 co. VI n. 3, memoria questa riservata alla sola c.d. prova contraria.
Sono da intendersi riproposte le eccezioni di incapacità/inattendibilità/inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali già formulate in atti e in sede di udienza.
I CONVENUTI:
Voglia l'adito Tribunale di Vicenza, contrariis rejectis: in via pregiudiziale di rito:
a. dichiararsi la non utilizzabilità, nell'ambito del presente procedimento, DE documenti depositati sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da parte attrice ex art. 10 D.lgs. 28/2010 e, per l'effetto, dichiarare la nullità insanabile della citazione introduttiva del presente giudizio, per quanto esposto in narrativa;
nel merito, in via principale:
b. rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate, per quanto esposto in narrativa;
c. accertarsi, determinarsi e dichiararsi l'esatto confine tra i fondi catastalmente censiti al Foglio 5,
Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà DE sigg.ri CP_1
e ed il fondo catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di
[...] Controparte_2
Sossano (VI) di proprietà del sig. , sulla base delle risultanze della Relazione Parte_1
tecnico-peritale e DE relativi allegati e rilievi a firma dell'ing. di Pojana Persona_2
GG (VI) e del geom. di IG DE IC (VI), depositati unitamente alla Persona_3
Comparsa di costituzione e risposta sub doc. 9, nonché degli elaborati tecnici prodotti dai convenuti in sede di osservazioni alla relazione del C.T.U. ed in sede di integrazione della consulenza da parte
4 C.T.U. (cfr. depositi a P.C.T. del 29.05.2022 e del 09.06.2022), il tutto confermato delle risultanze della C.T.U. esperita nell'ambito del presente procedimento, per quanto esposto in narrativa;
d. autorizzarsi, quindi, parte convenuta ad apporre materialmente i termini sul confine così come identificato rendendoli visibili e riconoscibili, con condanna di parte attrice a concorre alla spese ex art. 951 c.c.;
nel merito, in via riconvenzionale:
e. accertarsi e dichiarasi l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo servente catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di Sossano (VI) di proprietà del sig.
e ad esclusivo vantaggio del fondo dominate catastalmente censito al Foglio 5, Parte_1
Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà DE sigg.ri CP_1
e , esercitata a mezzo di una strada percorribile a piedi e con mezzi
[...] Controparte_2
meccanici, della larghezza pari ad almeno ml. 4,5, sussistente tra i rispettivi fondi delle parti,
individuata e descritta come da Relazione tecnico-peritale e relativi allegati e rilievi a firma dell'ing. di Pojana GG (VI) e del geom. di IG DE Persona_2 Persona_3
IC (VI), depositati unitamente alla Comparsa di costituzione e risposta sub doc. 9, nonché dagli elaborati tecnici prodotti dai convenuti in sede di osservazioni alla relazione del C.T.U. ed in sede di integrazione della consulenza da parte C.T.U. (cfr. depositi a P.C.T. del 29.05.2022 e del
09.06.2022), il tutto confermato delle risultanze della C.T.U. esperita nell'ambito del presente procedimento, per quanto esposto in narrativa;
f. accertarsi, determinarsi e dichiararsi l'estensione, l'ampiezza e l'esatta ubicazione di detta servitù
di passaggio sulla base delle risultanze della Relazione tecnico-peritale e DE relativi allegati e rilievi a firma dell'ing. di Pojana GG (VI) e del geom. di Persona_2 Persona_3
IG DE IC (VI), depositati unitamente alla Comparsa di costituzione e risposta sub doc. 9,
nonché degli elaborati tecnici prodotti dai convenuti in sede di osservazioni alla relazione del
C.T.U. ed in sede di integrazione della consulenza da parte C.T.U. (cfr. depositi a P.C.T. del
5 29.05.2022 e del 09.06.2022), il tutto confermato delle risultanze della C.T.U. esperita nell'ambito del presente procedimento, per quanto esposto in narrativa;
g. in via subordinata ed alternativa, accertato l'intervenuto esercizio pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre venti anni del passaggio sulla stradina posta tra i fondi di cui al Foglio 5,
Mappale 650 del Comune di Sossano (VI) di proprietà del sig. e di cui al Foglio 5, Parte_1
Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà DE sigg.ri CP_1
e , a piedi e con mezzi meccanici, da parte DE convenuti e DE loro
[...] Controparte_2
predecessori e danti causa a titolo particolare ed universale, dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio a carico del fondo servente catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 e ad esclusivo vantaggio del fondo dominate catastalmente censito al Foglio 5, Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI),
nello stato in cui attualmente versa, così come descritto nella Relazione tecnico-peritale e relativi allegati e rilievi a firma dell'ing. di Pojana GG (VI) e del geom. Persona_2 Per_3
di IG DE IC (VI), depositati unitamente alla Comparsa di costituzione e risposta
[...]
sub doc. 9, nonché negli elaborati tecnici prodotti dai convenuti in sede di osservazioni alla relazione del C.T.U. ed in sede di integrazione della consulenza da parte C.T.U. (cfr. depositi a
P.C.T. del 29.05.2022 e del 09.06.2022), il tutto confermato delle risultanze della C.T.U. esperita nell'ambito del presente procedimento, per quanto esposto in narrativa;
h. in via di ulteriore subordine, dichiararsi la costituzione coattiva di detta servitù di passaggio, così
come descritta al punto g. che precede, per quanto esposto in narrativa;
i. ordinarsi all'attore di lasciare libero il passaggio anzidetto, con facoltà per i sigg.ri CP_1
e di ricostituire lo stesso per gli interi andamento ed estensione come sopra Controparte_2
determinati, per quanto esposto in narrativa;
j. autorizzarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso i Registri dell'Agenzia del Territorio di
Vicenza, con esonero della responsabilità a carico del Conservatore.
6 in ogni caso:
k. con integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite e del procedimento di mediazione ex
D.lgs. 28/2010, oltre accessori di legge, C.P.A. ed I.V.A.;
l. con integrale rifusione DE costi di C.T.U. anticipati dai sigg.ri e e CP_1 Controparte_2
DE costi di consulenza DE C.T.P. parimenti sostenuti dai sigg.ri e , CP_1 Controparte_2
per essere state le deduzioni DE convenuti stessi - sia ante causam, sia in sede di mediazione civile,
sia anche in corso di causa - completamente confermate in sede istruttoria.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione integrale delle istanze istruttorie formulate nelle Memorie ex art. 183, c.
6, nn. 2 e 3 c.p.c. da parte DE sigg.ri e , da intendersi qui trascritte. CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
Nelle campagne del Comune di Sossano c'è una strada, detta via Monte della Croce, la quale, in direzione Nord, procedendo da “valle” verso “monte” (dal “basso” verso l'”alto”, nella seguente
[... foto), è intersecata da una strada laterale che conduce alla casa di proprietà di e Per_4
(odierni convenuti). Per_5
Dal punto di vista della suddivisione in mappali catastali, la situazione è la seguente:
7 Dando le spalle alla strada principale, il primo tratto della laterale è in fondo a “getto di calcestruzzo”, fino ad arrivare ad una grata di scolo delle acque meteoriche provenienti dal fondo a monte (sulla sinistra per chi guarda la foto) :
In effetti, come detto, la zona è collinare, e le seguenti due foto mostrano bene il declivio naturale ove sono posti i fondi:
8 (foto 1): l'appezzamento a monte (sulla sinistra per chi viene dalla strada principale)
(foto 2): l'appezzamento a valle (sulla destra per chi viene dalla strada principale)
Per quel che interessa alla presente causa, e rispetto alla mappa della pagina precedente, l'attore,
è proprietario (a partire dal 2018) del mappale 650 (più a valle), mentre il e Parte_1 CP_1
la sono proprietari (a partire dal 1991) DE mappali 1346 e 1349 (più a monte). CP_2
Il primo tratto della strada laterale, e precisamente quello compreso fra i mappali 648, 996, 1958 e
995, fu oggetto, anni fa, di una controversia definita con atto di transazione a cura della geom. CP_3
.
[...]
9 Nell'anno 2019, il , ritenendo non “ufficialmente” accertato il confine fra il suo fondo e Pt_1
quello del e della – benché esso fosse segnato, sul posto, da alcuni “cippi” – CP_1 CP_2
convocò i suoi confinanti avanti ad un Organismo di Mediazione, allo scopo, appunto, di definire la linea di confine;
il e la aderirono alla mediazione, pur osservando che i cippi in CP_1 CP_2
questione erano posti in loco almeno dal 1991, e cioè da quando essi acquistarono i propri mappali.
Il procedimento di mediazione, concluso con una perizia la cui elaborazione fu affidata al geom.
non ha evitato tuttavia l'instaurazione della presente causa, nella quale: CP_4
• il è tornato a chiedere un accertamento “ufficiale” del confine fra i fondi;
Pt_1
• i convenuti hanno reagito con una domanda riconvenzionale (principale) mirata a dichiararsi l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del mappale 650 (indicato come servente) e a vantaggio DE fondi Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 (indicati come dominanti) “a mezzo di una strada percorribile a piedi e con mezzi meccanici, della larghezza pari ad almeno ml.
4,5”, o (in via subordinata) mirata ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della medesima servitù, o (in estremo subordine) mirata ad ottenere la costituzione della servitù in modo “coattivo”;
• a questo punto l'attore ha “replicato” dichiarando di non opporsi all'accertamento del diritto di servitù di passaggio sulla porzione di stradina insistente sul suo mappale n. 650 “purché
estensione, ampiezza, posizionamento ed ubicazione della servitù vengano determinate come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria”, e proponendo a sua volta una sorta di reconventio reconventionis del seguente tenore: accertare (in senso uguale e contrario) l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo Mappale 1349
ed a vantaggio del suo fondo Mappale 650, “su strada percorribile a piedi e con mezzi meccanici da accertarsi, determinarsi e dichiararsi per estensione, ampiezza e esatta ubicazione come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria”; in via subordinata, accertarsi che una siffatta servitù è stata da egli acquistata per usucapione.
10 Istruita la causa con prove orali, e con una CTU, affidata al geom. , la causa è oggi in CP_5
decisione.
2. LA DECISIONE
2.1 LA QUESTIONE DEI CONFINI
La questione DE confini è stata definita a seguito dell'elaborato peritale del CTU geom. , i CP_5
cui risultati non sono stati contestati né dalle parti né dai loro consulenti (per inciso, è risultato che il confine “rispecchi” quello che esisteva in loco, segnato dai “cippi”, mentre non era stato “esatto”
il confinamento fatto in sede di mediazione dal geom. . CP_4
Per la precisione, l'allegato 4 alla perizia (di cui è riportato qui uno stralcio) indica la posizione DE
sette “picchetti” la cui congiunzione fornisce la linea di confine fra i fondi degli odierni litiganti:
2.2 LA QUESTIONE DELLA “ ” Pt_3
Rispetto a tale questione, ed al netto di quanto sarebbe potuto emergere, dopo, dalle prove orali, il
Giudice assegnò al CTU anche l'incarico di descrivere l'andamento altimetrico DE luoghi di causa,
individuare e descrivere in estensione, ampiezza, ed ubicazione, la stradina oggetto DE richiesti accertamenti di servitù, indicando se, con il tempo, il deflusso delle acque meteoriche ne abbia modificato il tracciato;
e, se possibile, anche dove corresse il più antico tracciato.
11 Ora, nella sua relazione, il perito:
• ha riassunto gli esiti della transazione che riguardò il primo tratto della stradina, quello con il fondo “a getto di calcestruzzo”, tratto sul quale fu riconosciuta una reciproca servitù di passaggio a favore DE proprietari DE fondi con esso confinanti, e con la precisazione che persino le mappe catastali riportano tale strada (evidentemente di antico impianto) con la tipica raffigurazione grafica che si addice alle servitù, e cioè delimitata da due linee tratteggiate;
• ha aggiunto che anche il secondo tratto (quello per cui è causa oggi) è ben visibile, sia sul posto (è individuato da una evidente pavimentazione in ghiaino) sia nella citata mappa catastale (mappa d'impianto del catasto italiano, addirittura risalente ai primi anni del 1900),
ove il tratto è segnato “a cavallo” tra il mappale 1349 a nord e i mappali 995 e 650 a sud,
• ha chiarito che fra il fondo DE convenuti e quello dell'attore vi è un dislivello “interrotto”
dalla stradina (essendo più alto quello DE convenuti) e che vi è un dislivello anche nel
“cammino” della stradina stessa, nel senso che il punto più alto è quello ove essa “sorge”, in
Via Monte della Croce, per poi scendere con pendenza pressoché costante sino a raggiungere la proprietà ; anche la larghezza, poi, è variabile, in quanto essa Parte_4
è di mt. 2,98 per la sezione A-A e mt. 3,93 per la sezione B-B; mentre nella transazione che ha riguardato il primo tratto della stradina la larghezza era indicata in mt. 3,70;
• ha aggiunto che, ad un certo punto, la strada fu frazionata, e suddivisa tra i mappali posti a nord ed i mappali posti a sud, benché di questo frazionamento non è rimasta negli archivi ufficiali alcuna traccia, in quanto all'epoca le regole del Catasto italiano non ne prevedevano l'obbligo di conservazione;
• ha spiegato che il tracciato della stradina ha subito, nel corso del tempo, uno spostamento verso nord (verso la proprietà ), e ciò a causa del “dilavamento” causato Parte_4
dalla caduta delle acque meteoriche dall'alto (fondo ) verso il basso (fondo Parte_4
12 Lipiso); e difatti questa è la ragione per cui è stata realizzata la canaletta per lo scolo delle acque meteoriche;
• ha raffigurato graficamente tale “traslazione” all'interno di un rilievo planimetrico, che qui si “fotografa”, almeno in parte, per la sua importanza, con la seguente “legenda”: le linee oblique rosse in verso discendente, racchiuse fra due linee tratteggiate, pure rosse, indicano il “vecchio” percorso, mentre le linee oblique grigie in verso ascendente, racchiuse fra due linee continue, pure grigie, indicano il percorso “attuale”, “traslato” verso la proprietà DE
convenuti (naturalmente, la visione del rilievo in originale, più grande, rende molto meglio
la situazione) :
Ora, le predette risultanze vanno opportunamente integrate con quanto è emerso dalle prove orali,
con specifico riferimento, naturalmente, a quei capitoli di prova che più degli altri erano potenzialmente validi ad “illuminare” le questioni controverse.
In tal senso, i capitoli più significativi erano i seguenti:
per parte attrice:
il n. 2 e il n. 3, con cui si chiedeva alla (unica) teste se fosse vero che i proprietari del mappale 650
avessero usato, per oltre 20 anni, sia a piedi che con mezzi meccanici, la stradina per cui è causa (a volte definita anche come stradina “bianca”);
13 per parte convenuta:
il n. 9 e il n. 11 con cui si chiedeva ai testi di dire se, verso nord, il e la , nel 1991, CP_1 CP_2
allargarono la stradina dentro la loro proprietà, e se, verso sud, l'azione ripetuta delle piogge ha eroso e fatto arretrare il ciglio della stradina dentro la proprietà (oggi) di;
Pt_1
il n. 12, il n. 13, il n. 14, il n. 15 e il n. 16, con cui si chiedeva ai testi di dire se l'odierna proprietà
del ha un accesso alla via pubblica non attraverso la stradina “bianca” ma attraverso tre altri Pt_1
passaggi che conducono direttamente a via Monte della Croce, e se questi passaggi sono stati usati sia dal che dai precedenti proprietari e anche dal terzista chiamato a falciare l'erba; Pt_1
il n. 20, con cui si chiedeva ai testi di dire se, a livello teorico, un mezzo agricolo sarebbe comunque riuscito a passare sulla stradina dal fondo a nord al fondo a sud, a causa della presenza di un dislivello di ben un metro e mezzo.
Ora, premette subito il Giudicante che una disamina globale degli esiti delle prove orali conduce a dover ritenere fondata la tesi di parte convenuta, in merito all'esistenza di una servitù di passaggio a carico del mappale 650 e a vantaggio DE fondi Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 (esistenza
peraltro ammessa, in linea generale, dall'attore stesso), e viceversa infondata la tesi di parte attrice in merito all'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo Mappale 1349 ed a vantaggio del fondo Mappale 650, vuoi da intendere già esistente, vuoi da intendere come acquisita per usucapione.
Ed infatti:
• la teste di parte attrice, s.ra vale a dire la persona che, dopo aver comprato il Tes_1
mappale 650 nell'anno 1993, lo ha rivenduto al nel 2018, ha risposto di non aver mai Pt_1
usato, personalmente, la strada “bianca” per accedere al fondo, e che, tutt'al più, ha visto suo padre usarla, ma solo “un paio di volte” (il padre della teste morì nell'anno 1992);
14 • quanto alle opere di allargamento della stradina dentro il fondo , la Parte_4
circostanza è stata confermata dal teste , e soprattutto dal teste , che fu Tes_2 Tes_3
materialmente incaricato DE lavori;
• quanto all'erosione del ciglio “opposto”, dentro il fondo del , a causa delle piogge, la Pt_1
circostanza è stata confermata dal teste e soprattutto dal teste , che ben Tes_4 Tes_5
conosce i luoghi perché è ed è stato terzista (falciatore di erba) sia per l'attore (ed i suoi danti causa) che per i convenuti;
• quanto all'esistenza di tre passaggi alternativi carrai, che dal fondo del portano a via Pt_1
Monte della Croce, ciò è stato confermato non solo dai testi , , e Tes_2 Tes_5 Tes_6
(che tutti conoscono i luoghi molto bene), ma anche dal stesso in sede di Tes_7 Pt_1
interpello, almeno quanto alla loro “oggettiva” esistenza;
sta di fatto, poi, che i testi hanno arricchito la loro deposizione indicando che quei passaggi erano concretamente usati dai danti causa del (tesi , e , dal terzista (testi Pt_1 Tes_2 Tes_6 Tes_5 Tes_7
e , e dal medesimo (testi e;
Tes_5 Tes_7 Pt_1 Tes_2 Tes_7
• quanto all'impraticabilità, in ogni caso, dell'ipotetico passaggio per i mezzi agricoli del
, a causa di un dislivello di un metro e mezzo, ciò è stato confermato dai testi Pt_1 Tes_7
e , e anche dal , in sede di interpello, il quale ha dovuto alfine ammettere che Tes_5 Pt_1
il passaggio, per un trattore, può presentare elementi di “rischio”.
Va notato, ora, che i convenuti, come corollario alla loro domanda, hanno sottolineato (ad esempio,
negli scritti conclusionali) che essi chiedono il “ripristino” del tracciato originario della servitù,
mediante ordine all'attore di effettuare i giusti “riporti” di terra sul predetto ciglio a valle, “mediante terre armate o geoblocchi, o con riporto di materiale sassoso e/o terroso ben costipato”, e con costi a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
Inoltre hanno sottolineato che il CTU avrebbe sbagliato a non ricomprendere nel percorso della servitù le “banchine inerbite” laterali della stradina “bianca”.
15 Entrambe le osservazioni sono corrette, e il dispositivo dovrà provvedere di conseguenza.
3. SPESE PROCESSUALI.
Le spese processuali vanno regolate tenendo conto DE due aspetti in contesa.
Riguardo al primo aspetto, il regolamento di confini, parte convenuta sostiene che si dovrebbe, in questo caso, derogare al principio generale secondo cui ciascuna parte è, al contempo, attore e convenuto.
Le ragioni di questa deroga sarebbero: i cippi di confine erano esistenti da decenni, e nessuno li aveva mai contestati;
la CTU del resto li ha anche confermati;
in sostanza, si sarebbe trattato di un accertamento quasi “inutile”.
Non si può condividere, però, questa posizione: al di là del fatto che il ha acquistato il fondo Pt_1
solo nel 2018, va considerato, infatti, che i cippi collocati non avevano alcun carattere di
“ufficialità”, benché “accettati” fino a quel momento dalla comunità DE residenti e proprietari.
Non si può dunque giudicare azzardata l'iniziativa del di ottenere una certificazione Pt_1
“ufficiale” DE confini, e su questo aspetto le spese vanno compensate.
Riguardo al secondo aspetto, invece, è evidente la soccombenza di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
1) letti gli artt. 950 e 951 cc, accerta e dichiara che il confine fra le proprietà degli odierni litiganti (mappali 650, e 1349, 1346, 1347) è quello definito dall'allegato 4 alla perizia del geom. , allegato da considerarsi parte integrante di questa sentenza, con particolare CP_5
riferimento ai sette “picchetti” la cui congiunzione fornisce la succitata linea di confine;
2) ordina l'apposizione di idonei termini visibili, a spese delle due parti, per metà ciascuna,
3) accerta e dichiara che esiste una servitù di passaggio a carico del fondo catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di Sossano (VI) di proprietà oggi del sig.
e a vantaggio DE fondi catastalmente censiti al Foglio 5, Mappali 1343, Parte_1
1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà oggi DE sigg.ri CP_1
16 e , esercitata a mezzo di una strada percorribile a piedi e con mezzi Controparte_2
meccanici, della larghezza pari ad almeno ml. 4,5, includendovi le banchine inerbite laterali,
individuata e descritta come da rilievo planimetrico allegato alla relazione del geom.
(rilievo che forma parte integrante di questo dispositivo), e di cui vi è un estratto CP_5
alla pag. 13 della sentenza;
per la precisione, il percorso è identificato dalle linee oblique rosse in verso discendente, racchiuse fra due linee tratteggiate, pure rosse,
4) poiché il predetto percorso non è riscontrabile in loco, ordina il suo “ripristino” ordinando all'attore di effettuare (ma con spese ripartite a metà fra le parti) i giusti “riporti” di terra ben costipata sul ciglio a valle, o mediante terre armate o geoblocchi, o con riporto di materiale sassoso;
5) respinge ogni altra domanda delle parti, ivi compresa quella relativa al rimborso DE costi della mediazione;
6) autorizza la trascrizione di questa sentenza presso i Registri dell'Agenzia del Territorio di
Vicenza, con esonero della responsabilità a carico del Conservatore;
7) liquida le spese processuali sostenute dai convenuti in euro 7.616 per onorari, 45,85 per spese imponibili, euro 518 per anticipazioni, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e
condanna l'attore a rimborsarle ad essi nella misura della metà, compensate per l'altra metà;
8) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice per tre quarti, e di parte convenuta per un quarto, con obbligo DE giusti conguagli e rifusioni.
Vicenza, il giorno 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3803/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Regolamento di confini, e accertamento di servitù,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Pierluigi Vinci
CONTRO
CP_1 CodiceFiscale_2
Controparte_2 CodiceFiscale_3
entrambi con l'avv. Alessandro Zoccarato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE
Il sottoscritto avvocato, nell'interesse del sig. , deposita il presente FOGLIO DI Parte_1
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI con il quale, contestando preliminarmente ogni affermazione avversa, in forza di quanto argomentato in atti e in sede di udienza da intendersi integralmente riportato, e richiamando le osservazioni del CTP Arch. previa Per_1
dichiarazione di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove allegazioni, deduzioni, eccezioni
1 e domande avversarie, insiste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o reietta, per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
In via pregiudiziale di rito
Rigettarsi le eccezioni ex adverso formulate in via pregiudiziale di rito in merito relative alla mancata costituzione dell'attore nel termine di cui all'art- 165 c.p.c. e alla nullità della citazione per l'inutilizzabilità DE documenti prodotti dalla difesa attorea in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via principale
Accertarsi, determinarsi e dichiararsi l'esatto confine DE fondi dettagliatamente indicati in narrativa rispettivamente di proprietà del sig. (Comune di Sossano - Catasto Terreni - Foglio Parte_1
5 - Mapp. 650) e DE sig.ri e (Comune di Sossano - Catasto Terreni - CP_1 Parte_2
Foglio 5 - Mapp. (1346) 1347 – 1349 e Comune di Sossano - Catasto Fabbricati - Foglio 5 - Mapp.
1346) come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria.
Disporre l'apposizione di termini in corrispondenza del confine individuato.
In via riconvenzionale
Non ci si oppone alla costituzione del diritto di servitù di passaggio sulla porzione di stradina insistente sul mappale n. 650 del sig. purché estensione, ampiezza, posizionamento ed Pt_1
ubicazione della servitù vengano determinate come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria e in ogni caso previo rigetto delle domande formulate in via riconvenzionale dai sig.ri e infondate in fatto e in diritto, basate su mere deduzioni CP_2 CP_1
unilaterali prive di suffragio probatorio o su risultanze di cui alla consulenza di parte prodotta da parte convenuta e contestata dallo scrivente patrocinio.
Si chiede altresì che il Giudice Voglia accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio a carico DE fondi di proprietà DE sig.ri e catastalmente censiti al CP_1 Controparte_2
Foglio 5, Mappale 1349 Comune di Sossano (VI) a vantaggio del fondo dominante catastalmente
2 censito al Foglio 5, Mappale 650 Comune di Sossano (VI) di proprietà del sig. Parte_1
esercitata su strada percorribile a piedi e con mezzi meccanici da accertarsi, determinarsi e dichiararsi per estensione, ampiezza e esatta ubicazione come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria.
In via subordinata ed alternativa, accertato l'intervenuto esercizio pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre venti anni del passaggio sulla stradina posta “a cavallo ” del confine tra i fondi di cui al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di Sossano (VI) di proprietà del sig. e Parte_1
di cui al Foglio 5, Mappale 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà DE sigg.ri CP_1
e , a piedi e con mezzi meccanici, da parte DE convenuti e DE loro predecessori e Controparte_2
danti causa a titolo particolare ed universale, dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio su strada percorribile a carico DE fondi servente catastalmente censiti al Foglio 5, Mappale 1349 e a vantaggio del fondo dominate catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di Sossano (VI), da accertarsi, determinarsi e dichiararsi per estensione, ampiezza e esatta ubicazione come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria.
Autorizzarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso i Registri dell'Agenzia del Territorio di
Vicenza, con esonero della responsabilità a carico del Conservatore.
In ogni caso
Con rifusione delle spese e delle competenze della presente causa, nonché di quelle relative alla procedura di mediazione (doc. 13 a-b-c).
Con vittoria di spese e compensi professionali
In via istruttoria
Si richiama tutta la documentazione prodotta nel presente giudizio secondo l'ordine cronologico di cui agli atti.
3 Sono da intendersi riproposte le istanze istruttorie formulate in atti di causa insistendo per l'integrale accoglimento delle stesse eventualmente non ammesse, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avverse per i motivi esposti in atti e contestando a valenza probatoria della documentazione prodotta ex adverso e si eccepisce inoltre la tardività della produzione documentale sub. docc. 18-21 allegata dai convenuti alla memoria ex art. 183 co. VI n. 3, memoria questa riservata alla sola c.d. prova contraria.
Sono da intendersi riproposte le eccezioni di incapacità/inattendibilità/inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali già formulate in atti e in sede di udienza.
I CONVENUTI:
Voglia l'adito Tribunale di Vicenza, contrariis rejectis: in via pregiudiziale di rito:
a. dichiararsi la non utilizzabilità, nell'ambito del presente procedimento, DE documenti depositati sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 da parte attrice ex art. 10 D.lgs. 28/2010 e, per l'effetto, dichiarare la nullità insanabile della citazione introduttiva del presente giudizio, per quanto esposto in narrativa;
nel merito, in via principale:
b. rigettarsi tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate, per quanto esposto in narrativa;
c. accertarsi, determinarsi e dichiararsi l'esatto confine tra i fondi catastalmente censiti al Foglio 5,
Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà DE sigg.ri CP_1
e ed il fondo catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di
[...] Controparte_2
Sossano (VI) di proprietà del sig. , sulla base delle risultanze della Relazione Parte_1
tecnico-peritale e DE relativi allegati e rilievi a firma dell'ing. di Pojana Persona_2
GG (VI) e del geom. di IG DE IC (VI), depositati unitamente alla Persona_3
Comparsa di costituzione e risposta sub doc. 9, nonché degli elaborati tecnici prodotti dai convenuti in sede di osservazioni alla relazione del C.T.U. ed in sede di integrazione della consulenza da parte
4 C.T.U. (cfr. depositi a P.C.T. del 29.05.2022 e del 09.06.2022), il tutto confermato delle risultanze della C.T.U. esperita nell'ambito del presente procedimento, per quanto esposto in narrativa;
d. autorizzarsi, quindi, parte convenuta ad apporre materialmente i termini sul confine così come identificato rendendoli visibili e riconoscibili, con condanna di parte attrice a concorre alla spese ex art. 951 c.c.;
nel merito, in via riconvenzionale:
e. accertarsi e dichiarasi l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo servente catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di Sossano (VI) di proprietà del sig.
e ad esclusivo vantaggio del fondo dominate catastalmente censito al Foglio 5, Parte_1
Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà DE sigg.ri CP_1
e , esercitata a mezzo di una strada percorribile a piedi e con mezzi
[...] Controparte_2
meccanici, della larghezza pari ad almeno ml. 4,5, sussistente tra i rispettivi fondi delle parti,
individuata e descritta come da Relazione tecnico-peritale e relativi allegati e rilievi a firma dell'ing. di Pojana GG (VI) e del geom. di IG DE Persona_2 Persona_3
IC (VI), depositati unitamente alla Comparsa di costituzione e risposta sub doc. 9, nonché dagli elaborati tecnici prodotti dai convenuti in sede di osservazioni alla relazione del C.T.U. ed in sede di integrazione della consulenza da parte C.T.U. (cfr. depositi a P.C.T. del 29.05.2022 e del
09.06.2022), il tutto confermato delle risultanze della C.T.U. esperita nell'ambito del presente procedimento, per quanto esposto in narrativa;
f. accertarsi, determinarsi e dichiararsi l'estensione, l'ampiezza e l'esatta ubicazione di detta servitù
di passaggio sulla base delle risultanze della Relazione tecnico-peritale e DE relativi allegati e rilievi a firma dell'ing. di Pojana GG (VI) e del geom. di Persona_2 Persona_3
IG DE IC (VI), depositati unitamente alla Comparsa di costituzione e risposta sub doc. 9,
nonché degli elaborati tecnici prodotti dai convenuti in sede di osservazioni alla relazione del
C.T.U. ed in sede di integrazione della consulenza da parte C.T.U. (cfr. depositi a P.C.T. del
5 29.05.2022 e del 09.06.2022), il tutto confermato delle risultanze della C.T.U. esperita nell'ambito del presente procedimento, per quanto esposto in narrativa;
g. in via subordinata ed alternativa, accertato l'intervenuto esercizio pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per oltre venti anni del passaggio sulla stradina posta tra i fondi di cui al Foglio 5,
Mappale 650 del Comune di Sossano (VI) di proprietà del sig. e di cui al Foglio 5, Parte_1
Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà DE sigg.ri CP_1
e , a piedi e con mezzi meccanici, da parte DE convenuti e DE loro
[...] Controparte_2
predecessori e danti causa a titolo particolare ed universale, dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo pedonale e carraio a carico del fondo servente catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 e ad esclusivo vantaggio del fondo dominate catastalmente censito al Foglio 5, Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI),
nello stato in cui attualmente versa, così come descritto nella Relazione tecnico-peritale e relativi allegati e rilievi a firma dell'ing. di Pojana GG (VI) e del geom. Persona_2 Per_3
di IG DE IC (VI), depositati unitamente alla Comparsa di costituzione e risposta
[...]
sub doc. 9, nonché negli elaborati tecnici prodotti dai convenuti in sede di osservazioni alla relazione del C.T.U. ed in sede di integrazione della consulenza da parte C.T.U. (cfr. depositi a
P.C.T. del 29.05.2022 e del 09.06.2022), il tutto confermato delle risultanze della C.T.U. esperita nell'ambito del presente procedimento, per quanto esposto in narrativa;
h. in via di ulteriore subordine, dichiararsi la costituzione coattiva di detta servitù di passaggio, così
come descritta al punto g. che precede, per quanto esposto in narrativa;
i. ordinarsi all'attore di lasciare libero il passaggio anzidetto, con facoltà per i sigg.ri CP_1
e di ricostituire lo stesso per gli interi andamento ed estensione come sopra Controparte_2
determinati, per quanto esposto in narrativa;
j. autorizzarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso i Registri dell'Agenzia del Territorio di
Vicenza, con esonero della responsabilità a carico del Conservatore.
6 in ogni caso:
k. con integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite e del procedimento di mediazione ex
D.lgs. 28/2010, oltre accessori di legge, C.P.A. ed I.V.A.;
l. con integrale rifusione DE costi di C.T.U. anticipati dai sigg.ri e e CP_1 Controparte_2
DE costi di consulenza DE C.T.P. parimenti sostenuti dai sigg.ri e , CP_1 Controparte_2
per essere state le deduzioni DE convenuti stessi - sia ante causam, sia in sede di mediazione civile,
sia anche in corso di causa - completamente confermate in sede istruttoria.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione integrale delle istanze istruttorie formulate nelle Memorie ex art. 183, c.
6, nn. 2 e 3 c.p.c. da parte DE sigg.ri e , da intendersi qui trascritte. CP_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
Nelle campagne del Comune di Sossano c'è una strada, detta via Monte della Croce, la quale, in direzione Nord, procedendo da “valle” verso “monte” (dal “basso” verso l'”alto”, nella seguente
[... foto), è intersecata da una strada laterale che conduce alla casa di proprietà di e Per_4
(odierni convenuti). Per_5
Dal punto di vista della suddivisione in mappali catastali, la situazione è la seguente:
7 Dando le spalle alla strada principale, il primo tratto della laterale è in fondo a “getto di calcestruzzo”, fino ad arrivare ad una grata di scolo delle acque meteoriche provenienti dal fondo a monte (sulla sinistra per chi guarda la foto) :
In effetti, come detto, la zona è collinare, e le seguenti due foto mostrano bene il declivio naturale ove sono posti i fondi:
8 (foto 1): l'appezzamento a monte (sulla sinistra per chi viene dalla strada principale)
(foto 2): l'appezzamento a valle (sulla destra per chi viene dalla strada principale)
Per quel che interessa alla presente causa, e rispetto alla mappa della pagina precedente, l'attore,
è proprietario (a partire dal 2018) del mappale 650 (più a valle), mentre il e Parte_1 CP_1
la sono proprietari (a partire dal 1991) DE mappali 1346 e 1349 (più a monte). CP_2
Il primo tratto della strada laterale, e precisamente quello compreso fra i mappali 648, 996, 1958 e
995, fu oggetto, anni fa, di una controversia definita con atto di transazione a cura della geom. CP_3
.
[...]
9 Nell'anno 2019, il , ritenendo non “ufficialmente” accertato il confine fra il suo fondo e Pt_1
quello del e della – benché esso fosse segnato, sul posto, da alcuni “cippi” – CP_1 CP_2
convocò i suoi confinanti avanti ad un Organismo di Mediazione, allo scopo, appunto, di definire la linea di confine;
il e la aderirono alla mediazione, pur osservando che i cippi in CP_1 CP_2
questione erano posti in loco almeno dal 1991, e cioè da quando essi acquistarono i propri mappali.
Il procedimento di mediazione, concluso con una perizia la cui elaborazione fu affidata al geom.
non ha evitato tuttavia l'instaurazione della presente causa, nella quale: CP_4
• il è tornato a chiedere un accertamento “ufficiale” del confine fra i fondi;
Pt_1
• i convenuti hanno reagito con una domanda riconvenzionale (principale) mirata a dichiararsi l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del mappale 650 (indicato come servente) e a vantaggio DE fondi Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 (indicati come dominanti) “a mezzo di una strada percorribile a piedi e con mezzi meccanici, della larghezza pari ad almeno ml.
4,5”, o (in via subordinata) mirata ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della medesima servitù, o (in estremo subordine) mirata ad ottenere la costituzione della servitù in modo “coattivo”;
• a questo punto l'attore ha “replicato” dichiarando di non opporsi all'accertamento del diritto di servitù di passaggio sulla porzione di stradina insistente sul suo mappale n. 650 “purché
estensione, ampiezza, posizionamento ed ubicazione della servitù vengano determinate come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria”, e proponendo a sua volta una sorta di reconventio reconventionis del seguente tenore: accertare (in senso uguale e contrario) l'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo Mappale 1349
ed a vantaggio del suo fondo Mappale 650, “su strada percorribile a piedi e con mezzi meccanici da accertarsi, determinarsi e dichiararsi per estensione, ampiezza e esatta ubicazione come da tracciato risultante di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria”; in via subordinata, accertarsi che una siffatta servitù è stata da egli acquistata per usucapione.
10 Istruita la causa con prove orali, e con una CTU, affidata al geom. , la causa è oggi in CP_5
decisione.
2. LA DECISIONE
2.1 LA QUESTIONE DEI CONFINI
La questione DE confini è stata definita a seguito dell'elaborato peritale del CTU geom. , i CP_5
cui risultati non sono stati contestati né dalle parti né dai loro consulenti (per inciso, è risultato che il confine “rispecchi” quello che esisteva in loco, segnato dai “cippi”, mentre non era stato “esatto”
il confinamento fatto in sede di mediazione dal geom. . CP_4
Per la precisione, l'allegato 4 alla perizia (di cui è riportato qui uno stralcio) indica la posizione DE
sette “picchetti” la cui congiunzione fornisce la linea di confine fra i fondi degli odierni litiganti:
2.2 LA QUESTIONE DELLA “ ” Pt_3
Rispetto a tale questione, ed al netto di quanto sarebbe potuto emergere, dopo, dalle prove orali, il
Giudice assegnò al CTU anche l'incarico di descrivere l'andamento altimetrico DE luoghi di causa,
individuare e descrivere in estensione, ampiezza, ed ubicazione, la stradina oggetto DE richiesti accertamenti di servitù, indicando se, con il tempo, il deflusso delle acque meteoriche ne abbia modificato il tracciato;
e, se possibile, anche dove corresse il più antico tracciato.
11 Ora, nella sua relazione, il perito:
• ha riassunto gli esiti della transazione che riguardò il primo tratto della stradina, quello con il fondo “a getto di calcestruzzo”, tratto sul quale fu riconosciuta una reciproca servitù di passaggio a favore DE proprietari DE fondi con esso confinanti, e con la precisazione che persino le mappe catastali riportano tale strada (evidentemente di antico impianto) con la tipica raffigurazione grafica che si addice alle servitù, e cioè delimitata da due linee tratteggiate;
• ha aggiunto che anche il secondo tratto (quello per cui è causa oggi) è ben visibile, sia sul posto (è individuato da una evidente pavimentazione in ghiaino) sia nella citata mappa catastale (mappa d'impianto del catasto italiano, addirittura risalente ai primi anni del 1900),
ove il tratto è segnato “a cavallo” tra il mappale 1349 a nord e i mappali 995 e 650 a sud,
• ha chiarito che fra il fondo DE convenuti e quello dell'attore vi è un dislivello “interrotto”
dalla stradina (essendo più alto quello DE convenuti) e che vi è un dislivello anche nel
“cammino” della stradina stessa, nel senso che il punto più alto è quello ove essa “sorge”, in
Via Monte della Croce, per poi scendere con pendenza pressoché costante sino a raggiungere la proprietà ; anche la larghezza, poi, è variabile, in quanto essa Parte_4
è di mt. 2,98 per la sezione A-A e mt. 3,93 per la sezione B-B; mentre nella transazione che ha riguardato il primo tratto della stradina la larghezza era indicata in mt. 3,70;
• ha aggiunto che, ad un certo punto, la strada fu frazionata, e suddivisa tra i mappali posti a nord ed i mappali posti a sud, benché di questo frazionamento non è rimasta negli archivi ufficiali alcuna traccia, in quanto all'epoca le regole del Catasto italiano non ne prevedevano l'obbligo di conservazione;
• ha spiegato che il tracciato della stradina ha subito, nel corso del tempo, uno spostamento verso nord (verso la proprietà ), e ciò a causa del “dilavamento” causato Parte_4
dalla caduta delle acque meteoriche dall'alto (fondo ) verso il basso (fondo Parte_4
12 Lipiso); e difatti questa è la ragione per cui è stata realizzata la canaletta per lo scolo delle acque meteoriche;
• ha raffigurato graficamente tale “traslazione” all'interno di un rilievo planimetrico, che qui si “fotografa”, almeno in parte, per la sua importanza, con la seguente “legenda”: le linee oblique rosse in verso discendente, racchiuse fra due linee tratteggiate, pure rosse, indicano il “vecchio” percorso, mentre le linee oblique grigie in verso ascendente, racchiuse fra due linee continue, pure grigie, indicano il percorso “attuale”, “traslato” verso la proprietà DE
convenuti (naturalmente, la visione del rilievo in originale, più grande, rende molto meglio
la situazione) :
Ora, le predette risultanze vanno opportunamente integrate con quanto è emerso dalle prove orali,
con specifico riferimento, naturalmente, a quei capitoli di prova che più degli altri erano potenzialmente validi ad “illuminare” le questioni controverse.
In tal senso, i capitoli più significativi erano i seguenti:
per parte attrice:
il n. 2 e il n. 3, con cui si chiedeva alla (unica) teste se fosse vero che i proprietari del mappale 650
avessero usato, per oltre 20 anni, sia a piedi che con mezzi meccanici, la stradina per cui è causa (a volte definita anche come stradina “bianca”);
13 per parte convenuta:
il n. 9 e il n. 11 con cui si chiedeva ai testi di dire se, verso nord, il e la , nel 1991, CP_1 CP_2
allargarono la stradina dentro la loro proprietà, e se, verso sud, l'azione ripetuta delle piogge ha eroso e fatto arretrare il ciglio della stradina dentro la proprietà (oggi) di;
Pt_1
il n. 12, il n. 13, il n. 14, il n. 15 e il n. 16, con cui si chiedeva ai testi di dire se l'odierna proprietà
del ha un accesso alla via pubblica non attraverso la stradina “bianca” ma attraverso tre altri Pt_1
passaggi che conducono direttamente a via Monte della Croce, e se questi passaggi sono stati usati sia dal che dai precedenti proprietari e anche dal terzista chiamato a falciare l'erba; Pt_1
il n. 20, con cui si chiedeva ai testi di dire se, a livello teorico, un mezzo agricolo sarebbe comunque riuscito a passare sulla stradina dal fondo a nord al fondo a sud, a causa della presenza di un dislivello di ben un metro e mezzo.
Ora, premette subito il Giudicante che una disamina globale degli esiti delle prove orali conduce a dover ritenere fondata la tesi di parte convenuta, in merito all'esistenza di una servitù di passaggio a carico del mappale 650 e a vantaggio DE fondi Mappali 1343, 1346, 1347 e 1349 (esistenza
peraltro ammessa, in linea generale, dall'attore stesso), e viceversa infondata la tesi di parte attrice in merito all'esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo Mappale 1349 ed a vantaggio del fondo Mappale 650, vuoi da intendere già esistente, vuoi da intendere come acquisita per usucapione.
Ed infatti:
• la teste di parte attrice, s.ra vale a dire la persona che, dopo aver comprato il Tes_1
mappale 650 nell'anno 1993, lo ha rivenduto al nel 2018, ha risposto di non aver mai Pt_1
usato, personalmente, la strada “bianca” per accedere al fondo, e che, tutt'al più, ha visto suo padre usarla, ma solo “un paio di volte” (il padre della teste morì nell'anno 1992);
14 • quanto alle opere di allargamento della stradina dentro il fondo , la Parte_4
circostanza è stata confermata dal teste , e soprattutto dal teste , che fu Tes_2 Tes_3
materialmente incaricato DE lavori;
• quanto all'erosione del ciglio “opposto”, dentro il fondo del , a causa delle piogge, la Pt_1
circostanza è stata confermata dal teste e soprattutto dal teste , che ben Tes_4 Tes_5
conosce i luoghi perché è ed è stato terzista (falciatore di erba) sia per l'attore (ed i suoi danti causa) che per i convenuti;
• quanto all'esistenza di tre passaggi alternativi carrai, che dal fondo del portano a via Pt_1
Monte della Croce, ciò è stato confermato non solo dai testi , , e Tes_2 Tes_5 Tes_6
(che tutti conoscono i luoghi molto bene), ma anche dal stesso in sede di Tes_7 Pt_1
interpello, almeno quanto alla loro “oggettiva” esistenza;
sta di fatto, poi, che i testi hanno arricchito la loro deposizione indicando che quei passaggi erano concretamente usati dai danti causa del (tesi , e , dal terzista (testi Pt_1 Tes_2 Tes_6 Tes_5 Tes_7
e , e dal medesimo (testi e;
Tes_5 Tes_7 Pt_1 Tes_2 Tes_7
• quanto all'impraticabilità, in ogni caso, dell'ipotetico passaggio per i mezzi agricoli del
, a causa di un dislivello di un metro e mezzo, ciò è stato confermato dai testi Pt_1 Tes_7
e , e anche dal , in sede di interpello, il quale ha dovuto alfine ammettere che Tes_5 Pt_1
il passaggio, per un trattore, può presentare elementi di “rischio”.
Va notato, ora, che i convenuti, come corollario alla loro domanda, hanno sottolineato (ad esempio,
negli scritti conclusionali) che essi chiedono il “ripristino” del tracciato originario della servitù,
mediante ordine all'attore di effettuare i giusti “riporti” di terra sul predetto ciglio a valle, “mediante terre armate o geoblocchi, o con riporto di materiale sassoso e/o terroso ben costipato”, e con costi a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
Inoltre hanno sottolineato che il CTU avrebbe sbagliato a non ricomprendere nel percorso della servitù le “banchine inerbite” laterali della stradina “bianca”.
15 Entrambe le osservazioni sono corrette, e il dispositivo dovrà provvedere di conseguenza.
3. SPESE PROCESSUALI.
Le spese processuali vanno regolate tenendo conto DE due aspetti in contesa.
Riguardo al primo aspetto, il regolamento di confini, parte convenuta sostiene che si dovrebbe, in questo caso, derogare al principio generale secondo cui ciascuna parte è, al contempo, attore e convenuto.
Le ragioni di questa deroga sarebbero: i cippi di confine erano esistenti da decenni, e nessuno li aveva mai contestati;
la CTU del resto li ha anche confermati;
in sostanza, si sarebbe trattato di un accertamento quasi “inutile”.
Non si può condividere, però, questa posizione: al di là del fatto che il ha acquistato il fondo Pt_1
solo nel 2018, va considerato, infatti, che i cippi collocati non avevano alcun carattere di
“ufficialità”, benché “accettati” fino a quel momento dalla comunità DE residenti e proprietari.
Non si può dunque giudicare azzardata l'iniziativa del di ottenere una certificazione Pt_1
“ufficiale” DE confini, e su questo aspetto le spese vanno compensate.
Riguardo al secondo aspetto, invece, è evidente la soccombenza di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
1) letti gli artt. 950 e 951 cc, accerta e dichiara che il confine fra le proprietà degli odierni litiganti (mappali 650, e 1349, 1346, 1347) è quello definito dall'allegato 4 alla perizia del geom. , allegato da considerarsi parte integrante di questa sentenza, con particolare CP_5
riferimento ai sette “picchetti” la cui congiunzione fornisce la succitata linea di confine;
2) ordina l'apposizione di idonei termini visibili, a spese delle due parti, per metà ciascuna,
3) accerta e dichiara che esiste una servitù di passaggio a carico del fondo catastalmente censito al Foglio 5, Mappale 650 del Comune di Sossano (VI) di proprietà oggi del sig.
e a vantaggio DE fondi catastalmente censiti al Foglio 5, Mappali 1343, Parte_1
1346, 1347 e 1349 del Comune di Sossano (VI) di proprietà oggi DE sigg.ri CP_1
16 e , esercitata a mezzo di una strada percorribile a piedi e con mezzi Controparte_2
meccanici, della larghezza pari ad almeno ml. 4,5, includendovi le banchine inerbite laterali,
individuata e descritta come da rilievo planimetrico allegato alla relazione del geom.
(rilievo che forma parte integrante di questo dispositivo), e di cui vi è un estratto CP_5
alla pag. 13 della sentenza;
per la precisione, il percorso è identificato dalle linee oblique rosse in verso discendente, racchiuse fra due linee tratteggiate, pure rosse,
4) poiché il predetto percorso non è riscontrabile in loco, ordina il suo “ripristino” ordinando all'attore di effettuare (ma con spese ripartite a metà fra le parti) i giusti “riporti” di terra ben costipata sul ciglio a valle, o mediante terre armate o geoblocchi, o con riporto di materiale sassoso;
5) respinge ogni altra domanda delle parti, ivi compresa quella relativa al rimborso DE costi della mediazione;
6) autorizza la trascrizione di questa sentenza presso i Registri dell'Agenzia del Territorio di
Vicenza, con esonero della responsabilità a carico del Conservatore;
7) liquida le spese processuali sostenute dai convenuti in euro 7.616 per onorari, 45,85 per spese imponibili, euro 518 per anticipazioni, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e
condanna l'attore a rimborsarle ad essi nella misura della metà, compensate per l'altra metà;
8) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice per tre quarti, e di parte convenuta per un quarto, con obbligo DE giusti conguagli e rifusioni.
Vicenza, il giorno 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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