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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 216 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Catalini per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , in proprio e quali eredi di C.F._3 Controparte_2
pagina 1 di 11 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Raffaella Trucchia per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLATE ED APPELLANTI INCIDENTALI-
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F. ) quali eredi di entrambi C.F._5 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Craia per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 482 pubblicata in data 19.08.2022 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, in via preliminare, rimettere in istruttoria il presente procedimento dando ingresso alla prova orale richiesta a completamento del quadro documentale fornito dall'attrice, capitoli di prova, al fine di non incorrere in preclusioni e/o decadenze, che si trascrivono, con i testi indicati (…) Si indica come teste (…) nel merito in riforma dell'impugnata sentenza n. 482/2022 emessa dal Tribunale di Fermo in data 19.08.2022, Repert. N. 685/2022 del 19.08.2022, dare atto dell'avvenuto accordo di regolamento di confini e apposizione dei termini lapidei ex art. 950 c.c. e 951 c.c. tra l'attrice ed i convenuti in ordine alle proprietà confinanti e identificate al foglio di mappa n. 102, particelle 21, 401, 181, 180, 403 e 232 con rimozione di tutto quanto abusivamente posto in opera dai convenuti sulla proprietà dell'attrice quindi rimozione della canna fumaria illegittimamente posizionata sulla proprietà dell'attrice, l'eliminazione della fossa settica ed ogni altra costruzione abusivamente realizzata;
in accoglimento della proposta domanda di rivendicazione, previo accertamento della occupazione abusiva, pagina 2 di 11 illecita/illegittima, da parte dei convenuti di porzione del fabbricato, ordinare ai convenuti il rilascio immediato della porzione di immobile occupata senza titolo alcuno, precisamente porzione di immobile della sig.ra , descritta al Parte_1
NCEU del Comune di Fermo, al foglio di mappa n. 102, particella 401, subalterno 2 coincidente con porzione della particella n 21 del foglio di mappa n 102 subalterno 3, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla corretta rappresentazione catastale. Condannare i convenuti alle spese e competenze professionali ex DM 55/2014 del doppio grado di giudizio.”.
Per le appellate ed appellanti incidentali:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i suesposti motivi:
nel merito, accertato lo stato di fatto e di diritto della porzione di immobile contestata, nonché dei frustoli di terreno contesi, rigettare l'appello interposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 482/2022, per i Parte_1 tivi;
accogliere l'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_1
riformando la sentenza n. 482/2022 Tri
[...]
Fermo nel senso che segue: accertata la proprietà di , e Controparte_2 Controparte_1 CP_2
(e per quest'ultimo degli eredi pro quota) nelle esatte consistenze,
[...] il nesso causale tra lo stato di degrado dell'edificio e i danni Pt_1 lamentati all'edificio di proprietà , condannare l'odierna Controparte_2 appellante al risarcimento di tutti i d onché al ripristino della proprietà secondo la stima dei lavori occorrenti, quantificati in € CP_2
10.000,00 omma maggiore o minore che dovesse risultare in sede istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia. Inoltre, voglia la Corte di appello adita condannare , al completamento delle opere di messa in sicurezza Parte_1 come indicate nel progetto dell'ing. Valentini, in particolare, la riduzione della recinzione di sicurezza allo stretto necessario intorno alle opere di puntellamento e, per l'effetto, il ripristino dell'originaria via di accesso ai fondi interclusi di proprietà
. Infine, voglia la Corte di Appello adita condannare Controparte_5 Pt_1
al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai sig.ri e
[...] Controparte_1
(e per quest'ultimo in favore degli eredi er Controparte_2 dovuto, questi ultimi, lasciare la loro abitazione per ben due volte a causa del degrado dell'immobile dell'attrice, subendo spese e disagi, conseguentemente alle ordinanze amministrative, forfettariamente quantificabili in € 400,00 per ogni mese in cui sono stati costretti allo sgombero (ottobre 2016-gennaio 2017 e novembre 2017 sino a revoca dell'ultima ordinanza in data 5/2/2018). in via istruttoria (…), Con vittoria di competenze e spese per entrambi i gradi di giudizio. “
pagina 3 di 11 Per gli appellati ed appellanti incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, per le superiori motivazioni Rigettare l'appello rigettare interposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Fermo n. 482/2022, In accoglimento dell'appello incidentale, ed in riforma della Sentenza n. 482/2022 del Tribunale di Fermo,
- previo accertamento dello stato dei luoghi, dichiarare l'intervenuta usucapione delle aree edificabili e non rivendicate da parte attrice, per intervenuto decorso del termine ventennale, per il fabbricato, e quindicinale, per i terreni ad opera degli originari convenuti, danti causa ai figli ed , Controparte_3 CP_4 come costituiti, per il loro possesso ininterrotto dall'originario acquisto delle proprietà oggetto di causa;
- accertata la proprietà di , e Controparte_2 Controparte_1 CP_2
e per quest'ultimo sen
[...] esatte consistenze, accertato il nesso causale tra lo stato di degrado dell'edificio e i danni lamentati all'edificio di proprietà , condannare Pt_1 Controparte_2
l'odierna appellante al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi nonché al ripristino della proprietà secondo la stima dei lavori occorrenti, CP_2 quantificati in € 10.000,00 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in sede istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia;
-sempre in riforma della Sentenza di primo grado, voglia la Corte di appello adita condannare , al completamento delle opere di messa in sicurezza Parte_1 come indicat dell'ing. Valentini, in particolare, la riduzione della recinzione di sicurezza allo stretto necessario intorno alle opere di puntellamento e, per l'effetto, il ripristino dell'originaria via di accesso ai fondi interclusi di proprietà . Infine, voglia la Corte Controparte_5 di Appello adita condannare di tutti i danni patiti e Parte_1 patendi dai sig.ri e e per quest'ultimo in Controparte_1 Controparte_2 favore degli eredi questi ultimi, lasciare CP_3 CP_4 la loro abitazione per ben due volte a causa del degrado dell'immobile dell'attrice, subendo spese e disagi, conseguentemente alle ordinanze amministrative, forfettariamente quantificabili in € 400,00 per ogni mese in cui sono stati costretti allo sgombero (ottobre 2016-gennaio 2017 e novembre 2017 sino a revoca dell'ultima ordinanza in data 5/2/2018). Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)”
FATTI DI CAUSA
affermandosi proprietaria del fabbricato e dei terreni siti a Fermo, Parte_1
c.da Santa Trinità e censiti al foglio 102, particelle 401 sub 1) e sub 2) del locale pagina 4 di 11 N.C.E.U., nonché al foglio 102 particelle 26, 68, 231, 232 e 403 del locale catasto terreni, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo Controparte_2 [...] ed , rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuari CP_2 Controparte_1 delle contigue porzioni immobiliari censite al foglio 102 particelle 21, 401,
181,180, 403 e 232 del medesimo NCEU, al fine di sentir accertare che le controparti avrebbero abusivamente occupato alcune porzioni dei propri immobili, avrebbero realizzato una fossa settica in uno dei terreni ed avrebbero posizionato una canna fumaria a ridosso della parete sud del proprio fabbricato;
ha quindi chiesto che venga ordinato ai convenuti il rilascio delle aree indebitamente occupate e la rimozione dei manufatti abusivamente realizzati, con accertamento degli esatti confini delle due proprietà.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, ed Controparte_2 Controparte_2
hanno contestato la fondatezza della domanda attorea, Controparte_1 eccependo di non aver mai superato i limiti della proprietà acquistata nel 1979, all'interno della quale si sarebbe trovata già la canna fumaria;
in via subordinata, hanno chiesto venga accertato l'acquisto per intervenuta usucapione delle aree oggetto di causa;
hanno infine lamentato che la proprietà della verserebbe Pt_1 in condizioni di degrado tali da pregiudicare la sicurezza del proprio fabbricato ed hanno pertanto chiesto che l'attrice venga condannata a realizzare tutti gli interventi di ripristino necessari ed a risarcire i danni subiti dai convenuti.
All'esito della C.T.U. e della proposta conciliativa avanzata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con sentenza depositata in data 16.08.2022 il Tribunale di
Fermo ha rigettato tutte le domande proposte dall'attrice, respingendo anche le domande ed eccezioni proposte dai convenuti e compensando integralmente le spese di lite tra le parti;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che la Pt_1 non abbia assolto all'onere di provare compiutamente il proprio diritto di proprietà, con particolare riferimento alle porzioni controverse tra le parti;
ha altresì evidenziato il difetto di prova per quanto riguarda le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello eccependo che il primo Parte_1 giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alle domande di regolamento pagina 5 di 11 dei confini ed apposizione dei termini, rispetto alle quali le parti avrebbero invece raggiunto un accordo dinanzi al C.T.U.; l'appellante ha altresì evidenziato di aver prodotto tutti i titoli sui quali si fonda il diritto di proprietà della propria dante causa, rinnovando la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte al fine di integrare tali elementi;
ha quindi ribadito la propria richiesta di rimozione dei manufatti realizzati dagli appellati in violazione dei confini riconosciuti dalle stesse parti.
Si sono costituite nella presente sede e Controparte_1 Controparte_2 anche quali eredi di eccependo la nullità della notifica Controparte_2 dell'appello e chiedendo comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi;
nel merito, le appellate hanno contestato la fondatezza del gravame ed hanno proposto appello incidentale al fine di sentir accogliere le proprie domande proposte in via riconvenzionale.
A seguito dell'ordinanza con cui in data 12.07.2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di si sono Controparte_2 costituiti ed i quali si sono riportati alle difese già CP_3 Controparte_4 svolte dal proprio dante causa nel primo grado di giudizio ed hanno anch'essi proposto appello incidentale al fine di sentir accogliere le domande riconvenzionali già rigettate dal Tribunale.
La presente causa è infine pervenuta in decisione in data 10.07.2024 con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il secondo motivo d'appello, che risulta opportuno esaminare in via prioritaria, censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice Parte_1 ha rigettato la propria domanda di rivendicazione, ritenendo che non sia stata soddisfatta la c.d. probatio diabolica;
l'appellante evidenzia invece di aver tempestivamente prodotto tutti i titoli su cui si fonda il proprio diritto per un periodo ben superiore a venti anni.
pagina 6 di 11 Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito da tempo che, “al fine di determinare il confine fra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, assume rilevanza fondamentale il 'tipo di frazionamento' contenente gli estremi della lottizzazione, qualora ad esso le parti abbiano fatto espresso riferimento, nei rispettivi atti d'acquisto”
(leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.671 del 14.02.1977).
Nel caso di specie, il diritto della dante causa dell'odierna attrice si fonda sull'atto di divisione stipulato in data 09.08.1950 tra Parte_2
e nella proprietà Persona_1 Persona_2 Persona_3 delle porzioni immobiliari in tal modo pervenute a è Persona_3 poi subentrata la figlia la quale ha infine venduto i beni ad Persona_4
Parte_1
L'estratto di mappa allegato alla divisione stipulata nel 1950 non consente tuttavia di individuare le specifiche porzioni assegnate a ciascuno dei fratelli non recando neppure l'indicazione dei fabbricati rurali all'epoca già Per_3 presenti (cfr. all. 7 all'atto di appello).
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha ritenuto non adeguatamente comprovata la proprietà dell'odierna appellante sulle specifiche porzioni oggetto di rivendica.
2) Con il primo motivo d'appello, la eccepisce poi che il primo giudice Pt_1 abbia omesso di pronunciare in merito alle domande di regolamento dei confini ed apposizione di termini, proposte unitamente alla rivendica e già preannunciate attraverso la mediazione avviata dalla propria dante causa;
l'appellante evidenzia che le parti avrebbero raggiunto a riguardo un accordo nell'ambito della C.T.U., ma che il primo giudice (pur tenendone conto nella proposta conciliativa) non vi avrebbe fatto alcun cenno in sede di decisione.
Il motivo dev'essere accolto.
E' stato infatti chiarito da tempo che “nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire pagina 7 di 11 qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II;
ordinanza n.11557 del 30.04.2024).
Nel caso di specie, nel corso della C.T.U. le parti hanno concordato in merito all'individuazione del confine tra le due proprietà con riferimento sia ai terreni, sia al fabbricato, giungendo a sottoscrivere in data 02.12.2019 la planimetria che reca l'esatta riproduzione grafica di tale confine e ad incaricare una ditta affinché venissero apposti i termini in modo corrispondente all'accordo intercorso (cfr. pagg. 12-15 dell'allegato n.1 alla relazione peritale).
All'esito di tali adempimenti, gli stessi convenuti hanno richiamato nelle proprie note conclusive l'accordo intervenuto tra le parti, “di cui il giudice dovrà prendere atto”.
In parziale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento della domanda di regolamento dei confini proposta da pertanto, il Parte_1 confine tra le rispettive proprietà delle parti dev'essere individuato lungo la linea indicata nella planimetria presente alla pag. 14 dell'allegato n.1 alla relazione peritale redatta dal C.T.U. nel primo grado di giudizio.
Nessuna pronuncia dev'essere invece adottata in merito all'apposizione dei termini, tenuto conto che la relativa domanda (seppure preannunciata nell'ambito della mediazione) non è stata poi proposta nell'atto di citazione che ha dato avvio al presente giudizio.
3) Occorre a questo punto esaminare il primo motivo dell'appello incidentale proposto in modo sostanzialmente coincidente da tutti gli appellati, volto a censurare la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione avente ad oggetto le medesime porzioni di terreno e di fabbricato rivendicate dall'attrice; gli appellati evidenziano infatti che il proprio dante causa e l'odierna Controparte_2 appellata avrebbero posseduto tali porzioni immobiliari Controparte_1
pagina 8 di 11 sin dal momento in cui hanno acquistato il contiguo compendio meglio descritto nel contratto di compravendita stipulato in data 29.01.1979.
Tale motivo dev'essere accolto.
A fronte di quanto dedotto dai convenuti sin dalla propria comparsa di costituzione dinanzi al primo giudice, infatti, la non ha contestato il Pt_1 possesso vantato dalle controparti ed anzi ha evidenziato nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. che “i convenuti chiaramente confessano di aver fatto propria la porzione di proprietà oggi rivendicata”.
L'odierna appellante non ha contestato neppure la deduzione secondo cui la fossa settica presente nella porzione di terreno di proprietà della ma Pt_1 posta a servizio degli immobili delle controparti, è stata realizzata nel periodo in cui i componenti della famiglia hanno acquistato il CP_2 fondo agricolo che già conducevano in mezzadria ed hanno poi ristrutturato il fabbricato rurale dove ancora oggi la ha la propria residenza. CP_1
Per quanto riguarda il fabbricato, il C.T.U. ha potuto verificare che gli interventi di ristrutturazione realizzati dai negli anni '80 hanno CP_2 interessato anche “una piccola parte del piano primo e del piano terra” del fabbricato, “collocata al di là della linea di confine”, con “l'occupazione di area netta di circa 6 mq. netti, sia al piano terra che al piano primo” (cfr. pagg.
6-7 della relazione peritale).
Dopo tali interventi, le indicate porzioni sono diventate parte integrante della proprietà essendo stato eliminato anche il varco che in CP_2 passato consentiva l'accesso dalla contigua parte di fabbricato oggi di proprietà (cfr. pag. 7 della relazione peritale). Pt_1
L'istruttoria complessivamente svolta ha quindi comprovato il possesso pacificamente esercitato ad immagine del diritto di proprietà dai componenti della famiglia sulle porzioni immobiliari in questione quantomeno CP_2
a decorrere dalla fine degli anni '80, a fronte del quale risulta evidentemente tardivo l'avvio della procedura di mediazione notificato dalla pagina 9 di 11 dante causa dell'odierna appellante solo in data 20.04.2015 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado).
In riforma della sentenza gravata ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto, quindi, dev'essere dichiarato che gli odierni appellati hanno acquistato per intervenuta usucapione la piena proprietà delle porzioni di terreno e di fabbricato indicate graficamente nella planimetria prodotta quale allegato n.13 alla seconda memoria depositata dall'attrice dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c..
Dev'essere conseguentemente rigettata la domanda proposta dall'odierna appellante al fine di ottenere la rimozione dei manufatti realizzati dalle controparti in tali aree.
Diverse conclusioni debbono invece trarsi per quanto riguarda la canna fumaria posta in appoggio al fabbricato della non essendo stato Pt_1 provato che tale manufatto esista da tempo immemorabile ed essendo piuttosto ragionevole presumere che non fosse presente nel periodo compreso tra gli anni '80 ed il 2006, tanto da non figurare nelle planimetrie allegate alle concessioni edilizie e da non comparire neppure nelle fotografie allegate al censimento dei fabbricati in zona agricola del 2006.
4) Con il secondo motivo d'appello incidentale, infine, gli odierni appellati censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato la propria domanda di risarcimento danni;
essi ribadiscono invece il grave degrado in cui versa la proprietà dell'odierna appellante, tale da avere determinato l'inagibilità anche del proprio fabbricato.
Tale motivo dev'essere rigettato.
Come risulta dalla documentazione prodotta dagli stessi infatti, i CP_2 provvedimenti con cui il sindaco di Fermo ha dichiarato l'inagibilità del fabbricato di loro proprietà sono stati motivati dalle conseguenze del sisma e non da problematiche preesistenti;
ove il degrado si fosse manifestato già in epoca antecedente al terremoto, del resto, gli odierni appellanti avrebbero già avanzato le proprie rimostranze nei confronti della pagina 10 di 11 precedente proprietaria, la quale ha posseduto l'immobile sino alla vendita in data 05.08.2015.
5) Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti e dell'esito complessivo del giudizio, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 482 pubblicata in data 19.08.2022 dal Tribunale di
[...]
Fermo.
In parziale riforma della sentenza appellata,
DICHIARA che il confine tra le proprietà delle parti dev'essere individuato in coincidenza della linea tracciata nella planimetria presente alla pag. 14 dell'allegato n.1 alla relazione peritale redatta dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, dando atto che tale planimetria deve intendersi quale parte integrante della presente sentenza.
DICHIARA che , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sono comproprietari in via indivisa tra loro, stante Controparte_4
l'intervenuta usucapione, delle porzioni immobiliari rappresentate nella planimetria prodotta quale allegato n.13 alla seconda memoria depositata dall'attrice dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., dando atto che tale planimetria deve intendersi quale parte integrante della presente sentenza.
CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente d.ssa Valentina Rascioni dr. Guido Federico pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 216 del Ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Catalini per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , in proprio e quali eredi di C.F._3 Controparte_2
pagina 1 di 11 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Raffaella Trucchia per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- APPELLATE ED APPELLANTI INCIDENTALI-
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F. ) quali eredi di entrambi C.F._5 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Craia per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATI ED APPELLANTI INCIDENTALI -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 482 pubblicata in data 19.08.2022 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, in via preliminare, rimettere in istruttoria il presente procedimento dando ingresso alla prova orale richiesta a completamento del quadro documentale fornito dall'attrice, capitoli di prova, al fine di non incorrere in preclusioni e/o decadenze, che si trascrivono, con i testi indicati (…) Si indica come teste (…) nel merito in riforma dell'impugnata sentenza n. 482/2022 emessa dal Tribunale di Fermo in data 19.08.2022, Repert. N. 685/2022 del 19.08.2022, dare atto dell'avvenuto accordo di regolamento di confini e apposizione dei termini lapidei ex art. 950 c.c. e 951 c.c. tra l'attrice ed i convenuti in ordine alle proprietà confinanti e identificate al foglio di mappa n. 102, particelle 21, 401, 181, 180, 403 e 232 con rimozione di tutto quanto abusivamente posto in opera dai convenuti sulla proprietà dell'attrice quindi rimozione della canna fumaria illegittimamente posizionata sulla proprietà dell'attrice, l'eliminazione della fossa settica ed ogni altra costruzione abusivamente realizzata;
in accoglimento della proposta domanda di rivendicazione, previo accertamento della occupazione abusiva, pagina 2 di 11 illecita/illegittima, da parte dei convenuti di porzione del fabbricato, ordinare ai convenuti il rilascio immediato della porzione di immobile occupata senza titolo alcuno, precisamente porzione di immobile della sig.ra , descritta al Parte_1
NCEU del Comune di Fermo, al foglio di mappa n. 102, particella 401, subalterno 2 coincidente con porzione della particella n 21 del foglio di mappa n 102 subalterno 3, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla corretta rappresentazione catastale. Condannare i convenuti alle spese e competenze professionali ex DM 55/2014 del doppio grado di giudizio.”.
Per le appellate ed appellanti incidentali:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i suesposti motivi:
nel merito, accertato lo stato di fatto e di diritto della porzione di immobile contestata, nonché dei frustoli di terreno contesi, rigettare l'appello interposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 482/2022, per i Parte_1 tivi;
accogliere l'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_1
riformando la sentenza n. 482/2022 Tri
[...]
Fermo nel senso che segue: accertata la proprietà di , e Controparte_2 Controparte_1 CP_2
(e per quest'ultimo degli eredi pro quota) nelle esatte consistenze,
[...] il nesso causale tra lo stato di degrado dell'edificio e i danni Pt_1 lamentati all'edificio di proprietà , condannare l'odierna Controparte_2 appellante al risarcimento di tutti i d onché al ripristino della proprietà secondo la stima dei lavori occorrenti, quantificati in € CP_2
10.000,00 omma maggiore o minore che dovesse risultare in sede istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia. Inoltre, voglia la Corte di appello adita condannare , al completamento delle opere di messa in sicurezza Parte_1 come indicate nel progetto dell'ing. Valentini, in particolare, la riduzione della recinzione di sicurezza allo stretto necessario intorno alle opere di puntellamento e, per l'effetto, il ripristino dell'originaria via di accesso ai fondi interclusi di proprietà
. Infine, voglia la Corte di Appello adita condannare Controparte_5 Pt_1
al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai sig.ri e
[...] Controparte_1
(e per quest'ultimo in favore degli eredi er Controparte_2 dovuto, questi ultimi, lasciare la loro abitazione per ben due volte a causa del degrado dell'immobile dell'attrice, subendo spese e disagi, conseguentemente alle ordinanze amministrative, forfettariamente quantificabili in € 400,00 per ogni mese in cui sono stati costretti allo sgombero (ottobre 2016-gennaio 2017 e novembre 2017 sino a revoca dell'ultima ordinanza in data 5/2/2018). in via istruttoria (…), Con vittoria di competenze e spese per entrambi i gradi di giudizio. “
pagina 3 di 11 Per gli appellati ed appellanti incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, per le superiori motivazioni Rigettare l'appello rigettare interposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Fermo n. 482/2022, In accoglimento dell'appello incidentale, ed in riforma della Sentenza n. 482/2022 del Tribunale di Fermo,
- previo accertamento dello stato dei luoghi, dichiarare l'intervenuta usucapione delle aree edificabili e non rivendicate da parte attrice, per intervenuto decorso del termine ventennale, per il fabbricato, e quindicinale, per i terreni ad opera degli originari convenuti, danti causa ai figli ed , Controparte_3 CP_4 come costituiti, per il loro possesso ininterrotto dall'originario acquisto delle proprietà oggetto di causa;
- accertata la proprietà di , e Controparte_2 Controparte_1 CP_2
e per quest'ultimo sen
[...] esatte consistenze, accertato il nesso causale tra lo stato di degrado dell'edificio e i danni lamentati all'edificio di proprietà , condannare Pt_1 Controparte_2
l'odierna appellante al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi nonché al ripristino della proprietà secondo la stima dei lavori occorrenti, CP_2 quantificati in € 10.000,00 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in sede istruttoria o che sarà ritenuta di giustizia;
-sempre in riforma della Sentenza di primo grado, voglia la Corte di appello adita condannare , al completamento delle opere di messa in sicurezza Parte_1 come indicat dell'ing. Valentini, in particolare, la riduzione della recinzione di sicurezza allo stretto necessario intorno alle opere di puntellamento e, per l'effetto, il ripristino dell'originaria via di accesso ai fondi interclusi di proprietà . Infine, voglia la Corte Controparte_5 di Appello adita condannare di tutti i danni patiti e Parte_1 patendi dai sig.ri e e per quest'ultimo in Controparte_1 Controparte_2 favore degli eredi questi ultimi, lasciare CP_3 CP_4 la loro abitazione per ben due volte a causa del degrado dell'immobile dell'attrice, subendo spese e disagi, conseguentemente alle ordinanze amministrative, forfettariamente quantificabili in € 400,00 per ogni mese in cui sono stati costretti allo sgombero (ottobre 2016-gennaio 2017 e novembre 2017 sino a revoca dell'ultima ordinanza in data 5/2/2018). Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…)”
FATTI DI CAUSA
affermandosi proprietaria del fabbricato e dei terreni siti a Fermo, Parte_1
c.da Santa Trinità e censiti al foglio 102, particelle 401 sub 1) e sub 2) del locale pagina 4 di 11 N.C.E.U., nonché al foglio 102 particelle 26, 68, 231, 232 e 403 del locale catasto terreni, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo Controparte_2 [...] ed , rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuari CP_2 Controparte_1 delle contigue porzioni immobiliari censite al foglio 102 particelle 21, 401,
181,180, 403 e 232 del medesimo NCEU, al fine di sentir accertare che le controparti avrebbero abusivamente occupato alcune porzioni dei propri immobili, avrebbero realizzato una fossa settica in uno dei terreni ed avrebbero posizionato una canna fumaria a ridosso della parete sud del proprio fabbricato;
ha quindi chiesto che venga ordinato ai convenuti il rilascio delle aree indebitamente occupate e la rimozione dei manufatti abusivamente realizzati, con accertamento degli esatti confini delle due proprietà.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, ed Controparte_2 Controparte_2
hanno contestato la fondatezza della domanda attorea, Controparte_1 eccependo di non aver mai superato i limiti della proprietà acquistata nel 1979, all'interno della quale si sarebbe trovata già la canna fumaria;
in via subordinata, hanno chiesto venga accertato l'acquisto per intervenuta usucapione delle aree oggetto di causa;
hanno infine lamentato che la proprietà della verserebbe Pt_1 in condizioni di degrado tali da pregiudicare la sicurezza del proprio fabbricato ed hanno pertanto chiesto che l'attrice venga condannata a realizzare tutti gli interventi di ripristino necessari ed a risarcire i danni subiti dai convenuti.
All'esito della C.T.U. e della proposta conciliativa avanzata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con sentenza depositata in data 16.08.2022 il Tribunale di
Fermo ha rigettato tutte le domande proposte dall'attrice, respingendo anche le domande ed eccezioni proposte dai convenuti e compensando integralmente le spese di lite tra le parti;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che la Pt_1 non abbia assolto all'onere di provare compiutamente il proprio diritto di proprietà, con particolare riferimento alle porzioni controverse tra le parti;
ha altresì evidenziato il difetto di prova per quanto riguarda le domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello eccependo che il primo Parte_1 giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alle domande di regolamento pagina 5 di 11 dei confini ed apposizione dei termini, rispetto alle quali le parti avrebbero invece raggiunto un accordo dinanzi al C.T.U.; l'appellante ha altresì evidenziato di aver prodotto tutti i titoli sui quali si fonda il diritto di proprietà della propria dante causa, rinnovando la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte al fine di integrare tali elementi;
ha quindi ribadito la propria richiesta di rimozione dei manufatti realizzati dagli appellati in violazione dei confini riconosciuti dalle stesse parti.
Si sono costituite nella presente sede e Controparte_1 Controparte_2 anche quali eredi di eccependo la nullità della notifica Controparte_2 dell'appello e chiedendo comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi;
nel merito, le appellate hanno contestato la fondatezza del gravame ed hanno proposto appello incidentale al fine di sentir accogliere le proprie domande proposte in via riconvenzionale.
A seguito dell'ordinanza con cui in data 12.07.2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di si sono Controparte_2 costituiti ed i quali si sono riportati alle difese già CP_3 Controparte_4 svolte dal proprio dante causa nel primo grado di giudizio ed hanno anch'essi proposto appello incidentale al fine di sentir accogliere le domande riconvenzionali già rigettate dal Tribunale.
La presente causa è infine pervenuta in decisione in data 10.07.2024 con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il secondo motivo d'appello, che risulta opportuno esaminare in via prioritaria, censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice Parte_1 ha rigettato la propria domanda di rivendicazione, ritenendo che non sia stata soddisfatta la c.d. probatio diabolica;
l'appellante evidenzia invece di aver tempestivamente prodotto tutti i titoli su cui si fonda il proprio diritto per un periodo ben superiore a venti anni.
pagina 6 di 11 Tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito da tempo che, “al fine di determinare il confine fra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, assume rilevanza fondamentale il 'tipo di frazionamento' contenente gli estremi della lottizzazione, qualora ad esso le parti abbiano fatto espresso riferimento, nei rispettivi atti d'acquisto”
(leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.671 del 14.02.1977).
Nel caso di specie, il diritto della dante causa dell'odierna attrice si fonda sull'atto di divisione stipulato in data 09.08.1950 tra Parte_2
e nella proprietà Persona_1 Persona_2 Persona_3 delle porzioni immobiliari in tal modo pervenute a è Persona_3 poi subentrata la figlia la quale ha infine venduto i beni ad Persona_4
Parte_1
L'estratto di mappa allegato alla divisione stipulata nel 1950 non consente tuttavia di individuare le specifiche porzioni assegnate a ciascuno dei fratelli non recando neppure l'indicazione dei fabbricati rurali all'epoca già Per_3 presenti (cfr. all. 7 all'atto di appello).
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha ritenuto non adeguatamente comprovata la proprietà dell'odierna appellante sulle specifiche porzioni oggetto di rivendica.
2) Con il primo motivo d'appello, la eccepisce poi che il primo giudice Pt_1 abbia omesso di pronunciare in merito alle domande di regolamento dei confini ed apposizione di termini, proposte unitamente alla rivendica e già preannunciate attraverso la mediazione avviata dalla propria dante causa;
l'appellante evidenzia che le parti avrebbero raggiunto a riguardo un accordo nell'ambito della C.T.U., ma che il primo giudice (pur tenendone conto nella proposta conciliativa) non vi avrebbe fatto alcun cenno in sede di decisione.
Il motivo dev'essere accolto.
E' stato infatti chiarito da tempo che “nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire pagina 7 di 11 qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili” (leggasi da ultimo Cass. Sez. II;
ordinanza n.11557 del 30.04.2024).
Nel caso di specie, nel corso della C.T.U. le parti hanno concordato in merito all'individuazione del confine tra le due proprietà con riferimento sia ai terreni, sia al fabbricato, giungendo a sottoscrivere in data 02.12.2019 la planimetria che reca l'esatta riproduzione grafica di tale confine e ad incaricare una ditta affinché venissero apposti i termini in modo corrispondente all'accordo intercorso (cfr. pagg. 12-15 dell'allegato n.1 alla relazione peritale).
All'esito di tali adempimenti, gli stessi convenuti hanno richiamato nelle proprie note conclusive l'accordo intervenuto tra le parti, “di cui il giudice dovrà prendere atto”.
In parziale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento della domanda di regolamento dei confini proposta da pertanto, il Parte_1 confine tra le rispettive proprietà delle parti dev'essere individuato lungo la linea indicata nella planimetria presente alla pag. 14 dell'allegato n.1 alla relazione peritale redatta dal C.T.U. nel primo grado di giudizio.
Nessuna pronuncia dev'essere invece adottata in merito all'apposizione dei termini, tenuto conto che la relativa domanda (seppure preannunciata nell'ambito della mediazione) non è stata poi proposta nell'atto di citazione che ha dato avvio al presente giudizio.
3) Occorre a questo punto esaminare il primo motivo dell'appello incidentale proposto in modo sostanzialmente coincidente da tutti gli appellati, volto a censurare la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione avente ad oggetto le medesime porzioni di terreno e di fabbricato rivendicate dall'attrice; gli appellati evidenziano infatti che il proprio dante causa e l'odierna Controparte_2 appellata avrebbero posseduto tali porzioni immobiliari Controparte_1
pagina 8 di 11 sin dal momento in cui hanno acquistato il contiguo compendio meglio descritto nel contratto di compravendita stipulato in data 29.01.1979.
Tale motivo dev'essere accolto.
A fronte di quanto dedotto dai convenuti sin dalla propria comparsa di costituzione dinanzi al primo giudice, infatti, la non ha contestato il Pt_1 possesso vantato dalle controparti ed anzi ha evidenziato nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. che “i convenuti chiaramente confessano di aver fatto propria la porzione di proprietà oggi rivendicata”.
L'odierna appellante non ha contestato neppure la deduzione secondo cui la fossa settica presente nella porzione di terreno di proprietà della ma Pt_1 posta a servizio degli immobili delle controparti, è stata realizzata nel periodo in cui i componenti della famiglia hanno acquistato il CP_2 fondo agricolo che già conducevano in mezzadria ed hanno poi ristrutturato il fabbricato rurale dove ancora oggi la ha la propria residenza. CP_1
Per quanto riguarda il fabbricato, il C.T.U. ha potuto verificare che gli interventi di ristrutturazione realizzati dai negli anni '80 hanno CP_2 interessato anche “una piccola parte del piano primo e del piano terra” del fabbricato, “collocata al di là della linea di confine”, con “l'occupazione di area netta di circa 6 mq. netti, sia al piano terra che al piano primo” (cfr. pagg.
6-7 della relazione peritale).
Dopo tali interventi, le indicate porzioni sono diventate parte integrante della proprietà essendo stato eliminato anche il varco che in CP_2 passato consentiva l'accesso dalla contigua parte di fabbricato oggi di proprietà (cfr. pag. 7 della relazione peritale). Pt_1
L'istruttoria complessivamente svolta ha quindi comprovato il possesso pacificamente esercitato ad immagine del diritto di proprietà dai componenti della famiglia sulle porzioni immobiliari in questione quantomeno CP_2
a decorrere dalla fine degli anni '80, a fronte del quale risulta evidentemente tardivo l'avvio della procedura di mediazione notificato dalla pagina 9 di 11 dante causa dell'odierna appellante solo in data 20.04.2015 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado).
In riforma della sentenza gravata ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto, quindi, dev'essere dichiarato che gli odierni appellati hanno acquistato per intervenuta usucapione la piena proprietà delle porzioni di terreno e di fabbricato indicate graficamente nella planimetria prodotta quale allegato n.13 alla seconda memoria depositata dall'attrice dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c..
Dev'essere conseguentemente rigettata la domanda proposta dall'odierna appellante al fine di ottenere la rimozione dei manufatti realizzati dalle controparti in tali aree.
Diverse conclusioni debbono invece trarsi per quanto riguarda la canna fumaria posta in appoggio al fabbricato della non essendo stato Pt_1 provato che tale manufatto esista da tempo immemorabile ed essendo piuttosto ragionevole presumere che non fosse presente nel periodo compreso tra gli anni '80 ed il 2006, tanto da non figurare nelle planimetrie allegate alle concessioni edilizie e da non comparire neppure nelle fotografie allegate al censimento dei fabbricati in zona agricola del 2006.
4) Con il secondo motivo d'appello incidentale, infine, gli odierni appellati censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato la propria domanda di risarcimento danni;
essi ribadiscono invece il grave degrado in cui versa la proprietà dell'odierna appellante, tale da avere determinato l'inagibilità anche del proprio fabbricato.
Tale motivo dev'essere rigettato.
Come risulta dalla documentazione prodotta dagli stessi infatti, i CP_2 provvedimenti con cui il sindaco di Fermo ha dichiarato l'inagibilità del fabbricato di loro proprietà sono stati motivati dalle conseguenze del sisma e non da problematiche preesistenti;
ove il degrado si fosse manifestato già in epoca antecedente al terremoto, del resto, gli odierni appellanti avrebbero già avanzato le proprie rimostranze nei confronti della pagina 10 di 11 precedente proprietaria, la quale ha posseduto l'immobile sino alla vendita in data 05.08.2015.
5) Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti e dell'esito complessivo del giudizio, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 482 pubblicata in data 19.08.2022 dal Tribunale di
[...]
Fermo.
In parziale riforma della sentenza appellata,
DICHIARA che il confine tra le proprietà delle parti dev'essere individuato in coincidenza della linea tracciata nella planimetria presente alla pag. 14 dell'allegato n.1 alla relazione peritale redatta dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, dando atto che tale planimetria deve intendersi quale parte integrante della presente sentenza.
DICHIARA che , ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sono comproprietari in via indivisa tra loro, stante Controparte_4
l'intervenuta usucapione, delle porzioni immobiliari rappresentate nella planimetria prodotta quale allegato n.13 alla seconda memoria depositata dall'attrice dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., dando atto che tale planimetria deve intendersi quale parte integrante della presente sentenza.
CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente d.ssa Valentina Rascioni dr. Guido Federico pagina 11 di 11