Ordinanza cautelare 23 gennaio 2024
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Barbiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Giacolono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Torino n. prot.-OMISSIS-emesso in data -OMISSIS-, di diniego di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale per emergenza abitativa motivata da sfratto per morosità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. AV PI;
Vista la dichiarazione congiunta della parte ricorrente e del Comune di Torino del 2 febbraio 2026, con la quale si dà atto che “all’indomani della pronuncia con cui codesto Ecc.mo TAR ha respinto le istanze di tutela cautelare avanzate dal ricorrente, la pratica relativa all’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale in favore del sig. -OMISSIS- ha raggiunto un esito positivo, ancorché sulla base di diversi presupposti di fatto e di diritto, come da documentazione in atti. Avendo il ricorrente conseguito il bene della vita richiesto, è pertanto venuto meno l’interesse di questo alla prosecuzione del giudizio; motivo per cui le parti, che sul punto hanno già raggiunto un’intesa, domandano all’Ecc.mo Collegio di voler dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite”;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LL, Presidente
AV PI, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV PI | UC LL |
IL SEGRETARIO