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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4078/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21/1T/042949/000/P003 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21/1T/042949/000/P003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13181/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di impugnare l'avviso di liquidazione in oggetto notificato dall'ufficio in data 12 dicembre 2024 per imposta di registro anno
2021 , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per erronea applicazione dell'aliquota del
15% sul contratto inerente la costituzione del diritto di superficie su immobile di natura agricola -per esercizio ed installazione di un impianto fotovoltaico-, dunque carenza del presupposto impositivo e per infondatezza nel merito , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, specificando che l'intervenuto pagamento non comportava acquiescenza alla pretesa erariale .
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
All'udienza datata 11.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre, indicando le ragioni alla base della pretesa erariale;
di contro la ricorrente ha provato la mancanza della tassabilita' al 15% nella fattispecie, in linea con la risoluzione ministeriale n. 23/25 e soprattutto con la giurisprudenza di legittimita' in materia (ex multis, la recente Cass., 27293/24) , dovendosi invece applicare l'aliquota proporzionale del 9%.
Peraltro l'opponente ha provveduto ad allegare idonea e copiosa documentazione dalla quale si evince come in controversie similari le corti tributarie di merito di primo e secondo grado di varie Regioni nonché la CGTP di Roma ha accolto i ricorsi della societa'(ex multis, sent. 15514/24 ):il giudice ritiene di aderire a quanto statuito dalle altre corti di merito , condividendone l'iter logico-giuridico.
Stante l'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'ufficio in data 21 luglio 2025 si dichiara, comunque, cessata la materia de contendere .
Le spese di lite vanno compensate sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il
Presidente relatore Roberto ROBERTI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4078/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21/1T/042949/000/P003 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 21/1T/042949/000/P003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13181/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di impugnare l'avviso di liquidazione in oggetto notificato dall'ufficio in data 12 dicembre 2024 per imposta di registro anno
2021 , così come indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per erronea applicazione dell'aliquota del
15% sul contratto inerente la costituzione del diritto di superficie su immobile di natura agricola -per esercizio ed installazione di un impianto fotovoltaico-, dunque carenza del presupposto impositivo e per infondatezza nel merito , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, specificando che l'intervenuto pagamento non comportava acquiescenza alla pretesa erariale .
L'ufficio provvedeva a costituirsi, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
All'udienza datata 11.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Si osserva, infatti, che l'ufficio ha provveduto a controdedurre, indicando le ragioni alla base della pretesa erariale;
di contro la ricorrente ha provato la mancanza della tassabilita' al 15% nella fattispecie, in linea con la risoluzione ministeriale n. 23/25 e soprattutto con la giurisprudenza di legittimita' in materia (ex multis, la recente Cass., 27293/24) , dovendosi invece applicare l'aliquota proporzionale del 9%.
Peraltro l'opponente ha provveduto ad allegare idonea e copiosa documentazione dalla quale si evince come in controversie similari le corti tributarie di merito di primo e secondo grado di varie Regioni nonché la CGTP di Roma ha accolto i ricorsi della societa'(ex multis, sent. 15514/24 ):il giudice ritiene di aderire a quanto statuito dalle altre corti di merito , condividendone l'iter logico-giuridico.
Stante l'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'ufficio in data 21 luglio 2025 si dichiara, comunque, cessata la materia de contendere .
Le spese di lite vanno compensate sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. ROMA, 11.12.2025 Il
Presidente relatore Roberto ROBERTI