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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 513/2023 R. G. promossa da
, c.f. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Benedetta A. Iantorno, nel cui studio in Cosenza alla p.zza Loreto n. 35 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , in p.l.r.p.t. con il patrocinio degli Avv.ti Luca Purpura, CP_1 P.IVA_1
Antonio Cacciato e Giulia Colombo, nel cui studio in Milano, Giardino A. Calderini, 3 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
e nei confronti di
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Celestina Seneca, nel cui studio in Cosenza, Via R. Misasi 83 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte terza chiamata
OGGETTO: riscatto posizione previdenziale – pignoramento esattoriale.
CONCLUSIONI rese in data 14 gennaio 2025, come da verbale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 9 febbraio 2023, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale (nel prosieguo,
[...] Controparte_3
anche solo « ) al fine di sentire accogliere le conclusioni: CP_1
«Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, accogliere la presente domanda e per
l'effetto dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il riscatto della posizione Parte_1 maturata al 31/12/2017 per l'effetto dell'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza;
previa tale statuizione condannare parte convenuta al pagamento della somma maturata
31/10/2017, pari ad € 8.225,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero a quell'altra somma ritenuta di giustizia. Con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio distratte ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore».
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver aderito in data 06/05/2004 al fondo di previdenza “FONDO PENSIONE APERTO ARCA
PREVIDENZA” posizione cliente N. 00030000, come da contratto allegato, che al 31/12/2017 presentava un accantonamento di € 8225,93; di aver richiesto con raccomandata del 22/11/2017 il riscatto del contratto, essendo decorso il periodo previsto contrattualmente, cui non aveva dato corso in quanto Controparte_3
risultava sussistere un vincolo sulla posizione previdenziale apposto a seguito della ricezione di più atti di pignoramento presso terzi ex art 72 bis D.P.R. 602/73 (N. 034201600000933000 notificato il
29 gennaio 2016, N. 034201600006401000, notificato il 17 ottobre 2016; e N
03420182540000324004 notificato l'8 maggio 2018); che nella prima comunicazione del 18/11/2020 l'odierna convenuta faceva presente che, in qualità di terzo, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in favore del concessionario della riscossione, non nei sessanta giorni previsti dall'art 72 bis legge 602/73, ma alle relative scadenze, essendo la posizione dell intangibile, ai sensi dell'art 11 comma 10 DL. Gs 252/2005, in Pt_1
quanto in fase di accumulo e che, quindi, al momento della notifica del pignoramento non era ancora maturato il diritto alla percezione delle somme;
precisava altresì che, avendo l Pt_1
richiesto il riscatto integrale dopo la notifica dei citati pignoramenti, avesse reso le somme esigibili e che, pertanto, in difetto di prova dell'estinzione della posizione debitoria, avrebbe provveduto a trasferire le somme citate interamente all'agente della riscossione;
che le procedure esecutive erano divenute inefficaci per mancato ottemperamento da parte del terzo alla richiesta di pagamento.
Ha quindi concluso coerentemente per l'accoglimento della domanda di riscatto sopra formulata, con il favore di spese e competenze di lite. Con comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c. tempestivamente depositata il 19 aprile 2023 si è costituita nel giudizio Arca, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni accertamento e/o declaratoria da pronunziarsi, nel caso, anche in via incidentale, così provvedere: a.- in via preliminare, autorizzare
per i motivi indicati in narrativa, alla chiamata in causa e all'estensione del Controparte_3 contraddittorio, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nei confronti dell' , Controparte_4
c.f. , con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, a tal fine, differendo la data della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire ad la citazione del terzo nel rispetto del termine di cui Controparte_3 all'art. 163-bis c.p.c. b.- nel merito, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare il soggetto che, tra il signor e l' , sia legittimato a ricevere la somma Pt_1 Controparte_4
corrispondente al controvalore derivante dalla liquidazione della posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, al netto delle trattenute di Pt_1
legge e senza maturazione di interessi e/o di rivalutazione monetaria;
c.- in via di subordine, anche nella denegata ipotesi in cui non venga autorizzata la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. dell' , qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenga il signor Controparte_4 Pt_1
legittimato a ricevere il pagamento della somma corrispondente al controvalore della posizione individuale relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, accertare il diritto del signor a ricevere il pagamento di tale somma al netto delle trattenute di legge, respingendo Pt_1
in ogni caso le domande di condanna al pagamento di interessi e/o di rivalutazione monetaria;
d.- in ogni caso, respingere ogni domanda di rifusione delle spese formulata nei confronti di
[...]
e condannare in solido il signor e l' , Controparte_3 Pt_1 Controparte_4 ovvero, in subordine, la parte che, tra il signor e l' , Pt_1 Controparte_4
risulterà soccombente, alla rifusione in favore di delle spese e dei compensi Parte_2
del presente giudizio». ha rappresentato in particolare: CP_1
di non aver potuto dare seguito alla richiesta di «liquidazione anticipata» avanzata dal signor in quanto sulla posizione individuale di questi sussisteva un vincolo conseguente alla Pt_1
notifica di più atti di pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 da parte dell'allora
Equitalia, oggi;
Controparte_4
che dalla documentazione versata in atti dal signor non era dato evincere chi – tra l'attore e Pt_1
l'Agente della riscossione – fosse il soggetto legittimato a ricevere le somme derivanti dalla liquidazione della posizione individuale del signor Pt_1 che il regime del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 prevede che il pagamento che deve essere effettuato dal terzo pignorato direttamente al concessionario della riscossione debba avvenire, qualora il diritto alla percezione delle somme non sia maturato anteriormente alla data di notifica del pignoramento (non nei sessanta giorni dalla data di notifica del pignoramento ma) alle relative scadenze;
che, nel caso di specie, alla data di notifica dei tre pignoramenti, non sussisteva alcun credito esigibile che imponeva ad di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla data CP_1
di notifica del pignoramento in quanto, al momento della notifica degli atti di pignoramento, non era ancora maturato in capo al signor il diritto alla percezione di somme: essendo la Pt_1
posizione individuale del signor in fase di accumulo (e, dunque, ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. 252/2005, in quel momento era intangibile) e non essendosi verificati gli altri presupposti di legge di esigibilità (totale o parziale).
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio in data 21 luglio 2023 l'
[...]
, la quale ha contestato le deduzioni avversarie, evidenziando l'anomalia della Controparte_4
condotta del terzo, che non aveva nè assolto all'ordine di pagamento diretto né provveduto a corrispondere le somme all'attore.
Ha altresì documentato la sussistenza di tre pignoramenti, chiarendo in relazione ai relativi giudizi di opposizione, quanto segue:
1) In relazione all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, datato 29 gennaio 2016, notificato il 29.01.2016, da parte dell'Agente della riscossione, con Codice identificativo del fascicolo n. 034/2016/000001872 e Codice identificativo della procedura esecutiva n. 03484201600000933000, la relativa opposizione si era conclusa, in fase cautelare, con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione non essendo intervenuto alcun pagamento da parte del terzo ed assegnazione del termine di 90 giorni per la riassunzione nel merito;
detto giudizio era stato poi, riassunto dinanzi la Dott.ssa al n RG. 676/ 2021, giudizio ancora Per_1
in corso con prossima udienza fissata per il 28.06.2023;
2) In relazione all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, datato 17 ottobre 2016, notificato il 17 ottobre 2016 da parte dell' , con Codice Controparte_5
identificativo del fascicolo n. 034/2016/000338026 e Codice identificativo della procedura esecutiva n. 03484201600006401000, nel procedimento di opposizione avverso detto pignoramento, nella fase cautelare, il g.e. aveva rigettato l'istanza di sospensione, con l'ordinanza del 1° luglio 2020 n. 133/ 2020 n.rg.1686/2020, che cosi disponeva: “rilevato che, in disparte la disamina dei motivi di opposizione, appare assorbente nella fattispecie che occupa il mancato ottemperamento del terzo all'ordine di pagamento, attestato dalla stessa parte ricorrente, che rende inefficace ope legis il pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 promosso e conseguentemente carente il ricorrente di interesse ad agire in ordine alla cautela invocata;
Rigetta l'istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente per i motivi di cui in parte motiva”, e concedeva i termini per l'eventuale introduzione della fase di merito;
l' riassumeva detto il Pt_1
giudizio che si concludeva con la sentenza n.95/2023 del Tribunale di Cosenza Dott.ssa Per_1 giudizio nrg 3040/2020 in cui si legge: “Pertanto, atteso il mancato ottemperamento del terzo all'ordine di pagamento nei termini stabiliti dalla legge, deve ritenersi ope legis inefficace il pignoramento promosso ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 e, per l'effetto, le somme oggetto di vincolo pignoratizio, dovranno essere svincolate. Per tali Accoglie il ricorso, e, per
l'effetto, accerta la sopravvenuta inefficacia del pignoramento n. 03484201600006401/000 promosso dall' ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973”; Parte_3
3) In relazione all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, datato 8 maggio
2018, notificato l'8 maggio 2018 da parte dell' , con Codice identificativo Controparte_5
del fascicolo n. 34/2018/35561 e Codice identificativo della procedura esecutiva n.
03420182540000324004, lo stesso era stato sospeso nella fase cautelare e poi riassunto prima dinanzi la Dott.ssa Maffei e poi dinanzi al Dott. n.rg. 2908/2020, procedimento Controparte_6
tuttora in corso con prossima udienza al 24.11.2023.
Ha quindi concluso: «Voglia, accertare il soggetto che, tra il signor e l' Pt_1 [...]
, sia legittimato a ricevere la somma corrispondente al controvalore derivante Controparte_4 dalla liquidazione della posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pt_1
Pensione Aperto Arca Previdenza, riservandosi ulteriori azioni per l'accertamento di eventuali responsabilità. Con condanna delle controparti alle spese di lite per entrambe le fasi DA
DISTRARSI A FAVORE DEL SOTTOSCRITTO PROCURATORE».
In data 26 aprile 2023 la convenuta ha altresì proposto ricorso per sequestro liberatorio ex artt. CP_1
669-quater e 687 c.p.c. in corso di causa, richiedendo che venisse «disposto ed autorizzato – inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza di discussione – il sequestro liberatorio della somma corrispondente al controvalore della posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, al netto delle Pt_1 trattenute di legge, assumendo al riguardo l'Ill.mo Tribunale adito ogni provvedimento e indicazione ritenuti opportuni ai fini dell'esecuzione del sequestro liberatorio».
La richiesta di sequestro liberatorio è stata rigettata anche in sede di reclamo.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita in via meramente documentale, è stata trattenuta una prima volta in decisione il 2 luglio 2024. Con ordinanza del 28 ottobre 2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di acquisire agli atti l'esito dei giudizi rgl 676/2021 e rgl 2980/2020 di merito delle opposizioni ai pignoramenti ex art. 72 bis dpr 602/1973 n° 03484201600000933000 e n° 03420182540000324004, risultando nell'incarto processuale unicamente la sentenza n° 95/2023, che aveva medio tempore definito l'opposizione al pignoramento esattoriale n° 03484201600006401000, priva tuttavia della relativa attestazione del passaggio in giudicato.
Espletato l'incombente, all'udienza del 14 gennaio 2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per lo scambio degli scritti conclusivi, invero non depositati da parte attrice.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Premesso che in questa sede non si discute della legittimità o meno del mancato adempimento di quale terzo pignorato nell'ambito dei procedimenti di riscossione esattoriale di cui trattasi CP_1
(trattandosi di questioni che avrebbero dovuto essere trattate nell'ambito dei giudizi di merito delle relative opposizioni spiegate dall'esecutato), all'esito della rimessione della causa in istruttoria è emerso quanto segue: in relazione al pignoramento n° 0342016000093000, notificato il 29.01.2016, lo stesso è divenuto inefficace solo in parte per effetto della sentenza n. 575/2024 (R.G. n. 676/2021) pubblicata il 18 marzo 2024, limitatamente alle somme di cui alla cartella 03420120052370888000 portante la sola somma di euro 150,82 a titolo di rate premio ha dichiarato cessata la materia del contendere CP_7
(sentenza è passata in giudicato il 19 settembre 2024); in relazione al pignoramento n° 03484201600006401000, notificato il 17 ottobre 2016, lo stesso può ritenersi estinto per sopravvenuta inefficacia, giusta sentenza n. 95/2023 (R.G. n. 3040/2020) pubblicata il 25 gennaio 2023, passata in giudicato il 26 luglio 2023; in relazione al pignoramento n° 03420182540000324004, notificato l'8 maggio 2018, impugnato davanti a codesto Tribunale con giudizio iscritto al N 2611/18 RGAC e sospeso, il procedimento di merito, limitatamente ai crediti di riservati alla cognizione del giudice ordinario (giudice del lavoro) si è concluso con la sentenza n. 2125/2023 pubbl. il 18/12/2023 che ha rigettato l'opposizione spiegata dall' dalla lettura della sentenza (p. 3) si ricava che in precedenza «Il Giudice Pt_1
Civile ha emanato sentenza n. 1162/2020 [sentenza non prodotta nonostante l'ordine di esibizione], con cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Civile in favore della Commissione
Tributaria per tutte le cartelle di pagamento sottese al pignoramento, con eccezione dell'avviso di addebito n. 33420170002296859000, per il quale è stata disposta la trasmissione al Giudice del
Lavoro. Il presente giudizio, dunque, deve considerarsi limitato all'avviso di addebito indicato, di importo limitato rispetto al complessivo pignoramento». Dalla disamina del provvedimento, dunque, emerge che ancora si discute della parte sostanziale del
Terzo Pignoramento avanti la Corte di Giustizia Tributaria competente (e di tale giudizio, ancora una volta, nulla è stato documentato).
Risulta altresì che tale sentenza è stata impugnata con ricorso dal signor innanzi alla Corte Pt_1
di Appello di Catanzaro (R.G. n. 204/2024e e con ordinanza n. 248/2024 (R.G. n. 204/2024) del 13 marzo 2024, che la Corte di Appello ha fissato l'udienza del 25 marzo 2025 per la discussione, di cui tuttavia è rimasto sconosciuto l'esito.
Alla luce di quanto sopra esposto, non potendo ritenersi inefficaci tutte le procedure di espropriazione esattoriale promosse, atteso che l'ultimo pignoramento non è stato sospeso in fase cautelare, la domanda di riscatto formulata da parte attrice, deve essere rigettata.
Ne consegue che deve essere accertata la legittimazione della sola Controparte_8
a ricevere la somma corrispondente al controvalore derivante dalla liquidazione della
[...] posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Pt_1
Previdenza.
Le spese di lite, alla luce della complessità della vertenza, non disgiunte da ragioni di equità, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
accerta la legittimazione della sola a ricevere la somma Controparte_8
corrispondente al controvalore derivante dalla liquidazione della posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, oltre interessi dalla Pt_1
domanda al saldo;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 10/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 513/2023 R. G. promossa da
, c.f. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Benedetta A. Iantorno, nel cui studio in Cosenza alla p.zza Loreto n. 35 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , in p.l.r.p.t. con il patrocinio degli Avv.ti Luca Purpura, CP_1 P.IVA_1
Antonio Cacciato e Giulia Colombo, nel cui studio in Milano, Giardino A. Calderini, 3 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
e nei confronti di
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Celestina Seneca, nel cui studio in Cosenza, Via R. Misasi 83 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte terza chiamata
OGGETTO: riscatto posizione previdenziale – pignoramento esattoriale.
CONCLUSIONI rese in data 14 gennaio 2025, come da verbale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 9 febbraio 2023, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale (nel prosieguo,
[...] Controparte_3
anche solo « ) al fine di sentire accogliere le conclusioni: CP_1
«Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, accogliere la presente domanda e per
l'effetto dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il riscatto della posizione Parte_1 maturata al 31/12/2017 per l'effetto dell'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza;
previa tale statuizione condannare parte convenuta al pagamento della somma maturata
31/10/2017, pari ad € 8.225,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero a quell'altra somma ritenuta di giustizia. Con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio distratte ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore».
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver aderito in data 06/05/2004 al fondo di previdenza “FONDO PENSIONE APERTO ARCA
PREVIDENZA” posizione cliente N. 00030000, come da contratto allegato, che al 31/12/2017 presentava un accantonamento di € 8225,93; di aver richiesto con raccomandata del 22/11/2017 il riscatto del contratto, essendo decorso il periodo previsto contrattualmente, cui non aveva dato corso in quanto Controparte_3
risultava sussistere un vincolo sulla posizione previdenziale apposto a seguito della ricezione di più atti di pignoramento presso terzi ex art 72 bis D.P.R. 602/73 (N. 034201600000933000 notificato il
29 gennaio 2016, N. 034201600006401000, notificato il 17 ottobre 2016; e N
03420182540000324004 notificato l'8 maggio 2018); che nella prima comunicazione del 18/11/2020 l'odierna convenuta faceva presente che, in qualità di terzo, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in favore del concessionario della riscossione, non nei sessanta giorni previsti dall'art 72 bis legge 602/73, ma alle relative scadenze, essendo la posizione dell intangibile, ai sensi dell'art 11 comma 10 DL. Gs 252/2005, in Pt_1
quanto in fase di accumulo e che, quindi, al momento della notifica del pignoramento non era ancora maturato il diritto alla percezione delle somme;
precisava altresì che, avendo l Pt_1
richiesto il riscatto integrale dopo la notifica dei citati pignoramenti, avesse reso le somme esigibili e che, pertanto, in difetto di prova dell'estinzione della posizione debitoria, avrebbe provveduto a trasferire le somme citate interamente all'agente della riscossione;
che le procedure esecutive erano divenute inefficaci per mancato ottemperamento da parte del terzo alla richiesta di pagamento.
Ha quindi concluso coerentemente per l'accoglimento della domanda di riscatto sopra formulata, con il favore di spese e competenze di lite. Con comparsa di risposta con chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c. tempestivamente depositata il 19 aprile 2023 si è costituita nel giudizio Arca, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni accertamento e/o declaratoria da pronunziarsi, nel caso, anche in via incidentale, così provvedere: a.- in via preliminare, autorizzare
per i motivi indicati in narrativa, alla chiamata in causa e all'estensione del Controparte_3 contraddittorio, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nei confronti dell' , Controparte_4
c.f. , con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, a tal fine, differendo la data della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire ad la citazione del terzo nel rispetto del termine di cui Controparte_3 all'art. 163-bis c.p.c. b.- nel merito, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare il soggetto che, tra il signor e l' , sia legittimato a ricevere la somma Pt_1 Controparte_4
corrispondente al controvalore derivante dalla liquidazione della posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, al netto delle trattenute di Pt_1
legge e senza maturazione di interessi e/o di rivalutazione monetaria;
c.- in via di subordine, anche nella denegata ipotesi in cui non venga autorizzata la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. dell' , qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenga il signor Controparte_4 Pt_1
legittimato a ricevere il pagamento della somma corrispondente al controvalore della posizione individuale relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, accertare il diritto del signor a ricevere il pagamento di tale somma al netto delle trattenute di legge, respingendo Pt_1
in ogni caso le domande di condanna al pagamento di interessi e/o di rivalutazione monetaria;
d.- in ogni caso, respingere ogni domanda di rifusione delle spese formulata nei confronti di
[...]
e condannare in solido il signor e l' , Controparte_3 Pt_1 Controparte_4 ovvero, in subordine, la parte che, tra il signor e l' , Pt_1 Controparte_4
risulterà soccombente, alla rifusione in favore di delle spese e dei compensi Parte_2
del presente giudizio». ha rappresentato in particolare: CP_1
di non aver potuto dare seguito alla richiesta di «liquidazione anticipata» avanzata dal signor in quanto sulla posizione individuale di questi sussisteva un vincolo conseguente alla Pt_1
notifica di più atti di pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 da parte dell'allora
Equitalia, oggi;
Controparte_4
che dalla documentazione versata in atti dal signor non era dato evincere chi – tra l'attore e Pt_1
l'Agente della riscossione – fosse il soggetto legittimato a ricevere le somme derivanti dalla liquidazione della posizione individuale del signor Pt_1 che il regime del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 prevede che il pagamento che deve essere effettuato dal terzo pignorato direttamente al concessionario della riscossione debba avvenire, qualora il diritto alla percezione delle somme non sia maturato anteriormente alla data di notifica del pignoramento (non nei sessanta giorni dalla data di notifica del pignoramento ma) alle relative scadenze;
che, nel caso di specie, alla data di notifica dei tre pignoramenti, non sussisteva alcun credito esigibile che imponeva ad di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla data CP_1
di notifica del pignoramento in quanto, al momento della notifica degli atti di pignoramento, non era ancora maturato in capo al signor il diritto alla percezione di somme: essendo la Pt_1
posizione individuale del signor in fase di accumulo (e, dunque, ai sensi e per gli effetti Pt_1 dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. 252/2005, in quel momento era intangibile) e non essendosi verificati gli altri presupposti di legge di esigibilità (totale o parziale).
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio in data 21 luglio 2023 l'
[...]
, la quale ha contestato le deduzioni avversarie, evidenziando l'anomalia della Controparte_4
condotta del terzo, che non aveva nè assolto all'ordine di pagamento diretto né provveduto a corrispondere le somme all'attore.
Ha altresì documentato la sussistenza di tre pignoramenti, chiarendo in relazione ai relativi giudizi di opposizione, quanto segue:
1) In relazione all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, datato 29 gennaio 2016, notificato il 29.01.2016, da parte dell'Agente della riscossione, con Codice identificativo del fascicolo n. 034/2016/000001872 e Codice identificativo della procedura esecutiva n. 03484201600000933000, la relativa opposizione si era conclusa, in fase cautelare, con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione non essendo intervenuto alcun pagamento da parte del terzo ed assegnazione del termine di 90 giorni per la riassunzione nel merito;
detto giudizio era stato poi, riassunto dinanzi la Dott.ssa al n RG. 676/ 2021, giudizio ancora Per_1
in corso con prossima udienza fissata per il 28.06.2023;
2) In relazione all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, datato 17 ottobre 2016, notificato il 17 ottobre 2016 da parte dell' , con Codice Controparte_5
identificativo del fascicolo n. 034/2016/000338026 e Codice identificativo della procedura esecutiva n. 03484201600006401000, nel procedimento di opposizione avverso detto pignoramento, nella fase cautelare, il g.e. aveva rigettato l'istanza di sospensione, con l'ordinanza del 1° luglio 2020 n. 133/ 2020 n.rg.1686/2020, che cosi disponeva: “rilevato che, in disparte la disamina dei motivi di opposizione, appare assorbente nella fattispecie che occupa il mancato ottemperamento del terzo all'ordine di pagamento, attestato dalla stessa parte ricorrente, che rende inefficace ope legis il pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 promosso e conseguentemente carente il ricorrente di interesse ad agire in ordine alla cautela invocata;
Rigetta l'istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente per i motivi di cui in parte motiva”, e concedeva i termini per l'eventuale introduzione della fase di merito;
l' riassumeva detto il Pt_1
giudizio che si concludeva con la sentenza n.95/2023 del Tribunale di Cosenza Dott.ssa Per_1 giudizio nrg 3040/2020 in cui si legge: “Pertanto, atteso il mancato ottemperamento del terzo all'ordine di pagamento nei termini stabiliti dalla legge, deve ritenersi ope legis inefficace il pignoramento promosso ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 e, per l'effetto, le somme oggetto di vincolo pignoratizio, dovranno essere svincolate. Per tali Accoglie il ricorso, e, per
l'effetto, accerta la sopravvenuta inefficacia del pignoramento n. 03484201600006401/000 promosso dall' ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973”; Parte_3
3) In relazione all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, datato 8 maggio
2018, notificato l'8 maggio 2018 da parte dell' , con Codice identificativo Controparte_5
del fascicolo n. 34/2018/35561 e Codice identificativo della procedura esecutiva n.
03420182540000324004, lo stesso era stato sospeso nella fase cautelare e poi riassunto prima dinanzi la Dott.ssa Maffei e poi dinanzi al Dott. n.rg. 2908/2020, procedimento Controparte_6
tuttora in corso con prossima udienza al 24.11.2023.
Ha quindi concluso: «Voglia, accertare il soggetto che, tra il signor e l' Pt_1 [...]
, sia legittimato a ricevere la somma corrispondente al controvalore derivante Controparte_4 dalla liquidazione della posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pt_1
Pensione Aperto Arca Previdenza, riservandosi ulteriori azioni per l'accertamento di eventuali responsabilità. Con condanna delle controparti alle spese di lite per entrambe le fasi DA
DISTRARSI A FAVORE DEL SOTTOSCRITTO PROCURATORE».
In data 26 aprile 2023 la convenuta ha altresì proposto ricorso per sequestro liberatorio ex artt. CP_1
669-quater e 687 c.p.c. in corso di causa, richiedendo che venisse «disposto ed autorizzato – inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza di discussione – il sequestro liberatorio della somma corrispondente al controvalore della posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, al netto delle Pt_1 trattenute di legge, assumendo al riguardo l'Ill.mo Tribunale adito ogni provvedimento e indicazione ritenuti opportuni ai fini dell'esecuzione del sequestro liberatorio».
La richiesta di sequestro liberatorio è stata rigettata anche in sede di reclamo.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita in via meramente documentale, è stata trattenuta una prima volta in decisione il 2 luglio 2024. Con ordinanza del 28 ottobre 2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di acquisire agli atti l'esito dei giudizi rgl 676/2021 e rgl 2980/2020 di merito delle opposizioni ai pignoramenti ex art. 72 bis dpr 602/1973 n° 03484201600000933000 e n° 03420182540000324004, risultando nell'incarto processuale unicamente la sentenza n° 95/2023, che aveva medio tempore definito l'opposizione al pignoramento esattoriale n° 03484201600006401000, priva tuttavia della relativa attestazione del passaggio in giudicato.
Espletato l'incombente, all'udienza del 14 gennaio 2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per lo scambio degli scritti conclusivi, invero non depositati da parte attrice.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Premesso che in questa sede non si discute della legittimità o meno del mancato adempimento di quale terzo pignorato nell'ambito dei procedimenti di riscossione esattoriale di cui trattasi CP_1
(trattandosi di questioni che avrebbero dovuto essere trattate nell'ambito dei giudizi di merito delle relative opposizioni spiegate dall'esecutato), all'esito della rimessione della causa in istruttoria è emerso quanto segue: in relazione al pignoramento n° 0342016000093000, notificato il 29.01.2016, lo stesso è divenuto inefficace solo in parte per effetto della sentenza n. 575/2024 (R.G. n. 676/2021) pubblicata il 18 marzo 2024, limitatamente alle somme di cui alla cartella 03420120052370888000 portante la sola somma di euro 150,82 a titolo di rate premio ha dichiarato cessata la materia del contendere CP_7
(sentenza è passata in giudicato il 19 settembre 2024); in relazione al pignoramento n° 03484201600006401000, notificato il 17 ottobre 2016, lo stesso può ritenersi estinto per sopravvenuta inefficacia, giusta sentenza n. 95/2023 (R.G. n. 3040/2020) pubblicata il 25 gennaio 2023, passata in giudicato il 26 luglio 2023; in relazione al pignoramento n° 03420182540000324004, notificato l'8 maggio 2018, impugnato davanti a codesto Tribunale con giudizio iscritto al N 2611/18 RGAC e sospeso, il procedimento di merito, limitatamente ai crediti di riservati alla cognizione del giudice ordinario (giudice del lavoro) si è concluso con la sentenza n. 2125/2023 pubbl. il 18/12/2023 che ha rigettato l'opposizione spiegata dall' dalla lettura della sentenza (p. 3) si ricava che in precedenza «Il Giudice Pt_1
Civile ha emanato sentenza n. 1162/2020 [sentenza non prodotta nonostante l'ordine di esibizione], con cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Civile in favore della Commissione
Tributaria per tutte le cartelle di pagamento sottese al pignoramento, con eccezione dell'avviso di addebito n. 33420170002296859000, per il quale è stata disposta la trasmissione al Giudice del
Lavoro. Il presente giudizio, dunque, deve considerarsi limitato all'avviso di addebito indicato, di importo limitato rispetto al complessivo pignoramento». Dalla disamina del provvedimento, dunque, emerge che ancora si discute della parte sostanziale del
Terzo Pignoramento avanti la Corte di Giustizia Tributaria competente (e di tale giudizio, ancora una volta, nulla è stato documentato).
Risulta altresì che tale sentenza è stata impugnata con ricorso dal signor innanzi alla Corte Pt_1
di Appello di Catanzaro (R.G. n. 204/2024e e con ordinanza n. 248/2024 (R.G. n. 204/2024) del 13 marzo 2024, che la Corte di Appello ha fissato l'udienza del 25 marzo 2025 per la discussione, di cui tuttavia è rimasto sconosciuto l'esito.
Alla luce di quanto sopra esposto, non potendo ritenersi inefficaci tutte le procedure di espropriazione esattoriale promosse, atteso che l'ultimo pignoramento non è stato sospeso in fase cautelare, la domanda di riscatto formulata da parte attrice, deve essere rigettata.
Ne consegue che deve essere accertata la legittimazione della sola Controparte_8
a ricevere la somma corrispondente al controvalore derivante dalla liquidazione della
[...] posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Pt_1
Previdenza.
Le spese di lite, alla luce della complessità della vertenza, non disgiunte da ragioni di equità, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
accerta la legittimazione della sola a ricevere la somma Controparte_8
corrispondente al controvalore derivante dalla liquidazione della posizione individuale del signor relativa all'adesione al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, oltre interessi dalla Pt_1
domanda al saldo;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 10/04/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)