Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2441 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2021 , avente ad oggetto: Risarcimento danni
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Giuseppe Cundari in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
( c.f. ) in persona del liquidatore, rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso dall'avvocato Roberto Scarlato ( c.f. ) in virtù di C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATO
Fatto e Conclusioni
Con citazione notificata il 24 maggio 2021, si è appellato a questa Parte_1
Corte per ottenere la riforma della sentenza n. 1107/2021 del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere, depositata il 15 aprile 2021, con cui è stato definito il giudizio
ha rassegnato le Pt_1 CP_1
seguenti conclusioni “ riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1) che
l'appellante, responsabile solidale, aveva il diritto di essere chiamato in giudizio ovvero di essere, comunque, informato della notifica, da parte di diversi lavoratori, dei ricorsi di lavoro al solo;
2) che la mancata informativa ha leso il diritto di difesa dell'appellante che CP_1
non ha potuto contrastare le domande dei lavoratori;
3) conseguentemente, dichiarare la responsabilità del appellato in ordine ai danni subiti dal direttore generale a causa CP_1
del suo comportamento omissivo;
4) condannare, pertanto, il appellato al CP_1
risarcimento dei danni subiti e subendi dall'appellante; danni rappresentati da: a) somma di
10.000,00, già corrisposta all'Avv. Lerio Miani per la difesa assicurata nei vari gradi di giudizio innanzi alla Corte dei Conti Provinciale di e Centrale;
b) somme che dovesse CP_1
essere eventualmente condannato a pagare all'Avv. Lerio Miani, all'esito del giudizio pendente innanzi il Tribunale di Nola, R.G. n. 7372/17 –G.R. Dott.ssa Simona Esposito, a titolo di integrazione delle competenze per l'assistenza prestata in suo favore;
c) lesione dell'immagine, della dignità, della professionalità, etc.-causate dalla pubblicità e dalla risonanza della notizia nell'ambiente in cui operava l'Avv. Con vittoria di spese, Pt_1
competenze e onorari del doppio grado del giudizio”.
Ricostruendo i fatti di causa, l'appellante ha dedotto di aver ricoperto la carica di
Presidente del Consorzio CS E3 (Ente successivamente confluito nel
[...]
) dall'ottobre 1998 al 21 luglio 2004 Controparte_1 CP_1 CP_1
nonché di Direttore Generale “con contratto di natura autonoma” dal 22 luglio 2004 al
25 ottobre 2006, data in cui era intervenuto il commissariamento del con CP_1
conseguente revoca della sua carica. Ha aggiunto che dopo il suo insediamento il
Commissario Straordinario aveva risolto tutti i contratti a tempo determinato dei lavoratori che erano stati impiegati per sostituire i lavoratori assenti;
che alcuni lavoratori, dopo essere stati licenziati prima della scadenza contrattualmente prevista, avevano adito il Giudice del Lavoro competente per territorio chiedendo la riammissione in servizio previa trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato;
che le controversie insorte erano state tutte conciliate con oneri a carico del . Ha precisato che successivamente era stato condannato in via CP_1 definitiva dalla Corte dei Conti Centrale d'Appello al risarcimento nella misura di € 150.000,00 a titolo di danno erariale causato al in relazione all'esito delle CP_1
pretese dei suddetti lavoratori. Con la domanda proposta in primo grado il Pt_1 aveva chiesto di accertare e dichiarare che il era Controparte_1
responsabile di danni da lui patiti in quanto: il era tenuto ad informarlo delle cause promosse dai singoli lavoratori ma, CP_1
viceversa, non lo aveva informato e, quindi, non gli aveva consentito di partecipare ai giudizi intentati dai lavoratori;
aveva autonomamente deciso di conciliare le liti prima che intervenisse una sentenza definitiva di condanna e di conseguenza se ne era assunto le responsabilità, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto in sede contabile;
il era responsabile dei danni patrimoniali subiti da esso per spese CP_1 Pt_1
di difesa giudiziale e dei danni non patrimoniali ( danni all'immagine, alla reputazione, danni biologici).
Aveva chiesto che tali danni fossero liquidati nella misura di giustizia “e, comunque, in misura non inferiore a quella che l'attore dovesse essere chiamato a versare a titolo di danno erariale e che sarà indicata e provata nel corso del giudizio” ( conclusioni in primo grado, atto di citazione ) oltre alla refusione delle spese ed onorari.
Nel giudizio di primo grado si era costituito il Controparte_1
per resistere alla domanda. Nel merito aveva eccepito la
[...] genericità della domanda e la natura meramente ipotetica della ricostruzione del nesso causale tra la condotta degli organi del ed il danno lamentato. Aveva CP_1
rassegnato le seguenti conclusioni “ In via preliminare e/o pregiudiziale, in accoglimento dell'eccepito difetto di giurisdizione sia in ragione della natura di ente pubblico non economico del convenuto sia della preesistenza di correlato giudizio contabile sulla vicenda CP_1
oggetto del presente giudizio, dichiarare inammissibile e/o improponibile il presente giudizio, tenuto conto della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo o della Corte dei Conti;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale,accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., anche in ragione dell'ipoteticità dell'accertamento richiesto e delle conclusioni rassegnate ex adverso, con ogni conseguente provvedimento;
in via subordinata: nel merito, rigettare, perchè infondate in fatto ed in diritto nonché esorbitanti nel quantum, tutte le domande proposte da parte attrice ovvero, in via ancor più gradata, rigettarle parzialmente”.
Con sentenza appellata il Tribunale rigettava la domanda con condanna dell'attore pagamento delle spese di giudizio a favore del . CP_1
A sostegno della pronunzia di rigetto il Tribunale, applicando il principio della
“ragione più liquida”, passava ad esaminare le eccezioni di merito del e CP_1
riteneva non provata la domanda, sia in relazione alla asserita antigiuridicità della condotta degli organi rappresentativi del che in relazione alla CP_1
configurazione del nesso causale tra i comportamenti contestati dal ed i Pt_1
danni asseriti, che l'attore sintetizzava nell'esito a lui sfavorevole del giudizio contabile. Osservava che, secondo le stesse prospettazioni dell'attore, il suo coinvolgimento nei giudizi proposti dai lavoratori del avrebbe solo in CP_1
termini di astratta probabilità determinato un esito diverso di tali giudizi, che il danno, come allegato, non era comunque univocamente ricollegabile al giudizio contabile, che il non era tenuto a coinvolgere il nella querelle con i CP_1 Pt_1 lavoratori e che la ricostruzione stessa dei fatti da parte dell'attore – in termini ipotetici - metteva in evidenza l'infondatezza della domanda.
A sostegno dell'appello il ha introdotto una verbosa narrativa degli antefatti Pt_1
storici e dell'iter processuale indicando come erroneo tutto il percorso argomentativo del giudice di primo grado. Non contestando l'inquadramento della domanda nel solco tracciato dall'art. 2043 c.c., ha evidenziato che “ nel caso di specie, non v'era alcuna
“ragione più liquida” che poteva definire il giudizio, ma v'era, viceversa, la necessità di accertare se i danni lamentati dall'Avv. fossero direttamente dipendenti dal Pt_1
comportamento omissivo colposo o, addirittura, doloso del e calcolarne l'entità”. CP_1
Ha depositato in giudizio la sentenza della S.C. n. 5491/2014 con cui la Corte di legittimità aveva posto nel nulla i provvedimenti con cui il giudice contabile aveva ritenuto la sussistenza del danno erariale a carico del affermando il difetto di Pt_1
giurisdizione della Corte dei Conti;
ha rassegnato le seguenti conclusioni “ Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1) che l'appellante, responsabile solidale, aveva il diritto di essere chiamato in giudizio ovvero di essere, comunque, informato della notifica, da parte di diversi lavoratori, dei ricorsi di lavoro al solo 2) che la mancata informativa ha leso il CP_1 diritto di difesa dell'appellante che non ha potuto contrastare le domande dei lavoratori;
3) conseguentemente, dichiarare la responsabilità del appellato in ordine ai danni CP_1 subiti dal direttore generale a causa del suo comportamento omissivo;
4) condannare, pertanto, il appellato al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'appellante; danni CP_1 rappresentati da: a) somma di 10.000,00, già corrisposta all'Avv. Lerio Miani per la difesa assicurata nei vari gradi di giudizio innanzi alla Corte di Conti Provinciale di Napoli e
Centrale; b) somme che dovesse essere eventualmente condannato a pagare all'Avv. Lerio
Miani, all'esito del giudizio pendente innanzi il Tribunale di Nola, R.G. n. 7372/17 – G.R.
Dott.ssa Simona Esposito, a titolo di integrazione delle competenze per l'assistenza prestata in suo favore;
c) lesione dell'immagine, della dignità, della professionalità, etc.- causate dalla pubblicità e dalla risonanza della notizia nell'ambiente in cui operava l'Avv. Con Pt_1 vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio”.
Con una comparsa depositata il 23.11.2021, si è costituito il eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per inosservanza del modello dettato dall'art. 342 c.p.c.; ha affermato che il infatti, non ha articolato Pt_1
l'impugnazione individuando veri e propri motivi, si è limitato a riportare “pezzi” della sentenza di primo grado chiosando ciascuno di essi con una sorta di commento, cioè si è sottratto all'onere di sottoporre a critica analitica i vari punti della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi, in sostanza, ad una generica e complessiva doglianza.
Nel merito ha eccepito che infondatamente il ha lamentato l'applicazione da Pt_1
parte del Tribunale del principio processuale della “ragione più liquida”, senza peraltro chiarire quale pregiudizio avrebbe egli ricevuto dalla modalità decisoria adottata, della quale solo il avrebbe potuto, in tesi, dolersi, dal momento che il CP_1
Tribunale aveva ritenuto di affrontare il merito bypassando le eccezioni in rito formulate dal convenuto. Ed infatti, ha sostenuto l'appellato, il giudice di primo grado ha affrontato approfonditamente l'indagine sulla condotta asseritamente antigiuridica del e sul tema del nesso causale posto alla base della domanda risarcitoria CP_1 ed ha ritenuto che la mancata informativa da parte del al CP_1 Pt_1 dell'avvenuta notifica da parte dei lavoratori dei ricorsi avverso i licenziamenti intimati dallo stesso non concretizzasse una condotta illecita in quanto CP_1 nessun onere di informativa incombeva sullo stesso nei confronti Direttore Generale revocato dallo stesso e che il non era neanche tenuto a condividere Pt_2 CP_1 con lui la strategia difensiva nei giudizi intentati dai lavoratori.
Sotto il profilo del nesso causale, a parere del , infondatamente il CP_1 Pt_1
afferma che con i ricorsi dei lavoratori erano “coinvolti direttamente gli interessi e la posizione giuridica dell'allora direttore generale che, per questo motivo, aveva un interesse specifico a partecipare ai giudizi” ( in atto di appello pag. 5), considerazione dalla quale altrettanto infondatamente ha fatto discendere la convinzione di essere stato danneggiato dal suo mancato coinvolgimento nella gestione delle pretese dei lavoratori licenziati. Ha contestato tutti i fumosi rilievi formulati dall'appellante ed ha concluso per il rigetto del gravame, con favore di spese, sottolineando che è rimasto del tutto indimostrato (ed indimostrabile) il fatto che, se il avesse Pt_1
preso parte, giammai quale litisconsorte necessario, come erroneamente sostenuto dall'appellante, alle controversie di lavoro in parola, l'esito delle stesse sarebbe stato diverso per il . Ha reiterato le eccezioni formulate in primo grado, sulle quali CP_1 il Tribunale non si è pronunziato ed ha, pertanto, richiesto in via di ulteriore subordine la declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del stante la natura pubblica CP_2 del . CP_1
Integrata la procura del su richiesta della Corte, all'udienza del 5.11.2024 Pt_1
l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Nelle comparse depositate nei termini assegnati non si rinvengono conclusioni divergenti da quelle introdotte in limine dell'appello.
MOTIVI della DECISIONE
Alcune decisioni preliminari:
- l'appello – pur nella sua disordinata prolissità – è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile, che è quella anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 149/2022, posto che nell'atto introduttivo si rinvengono alcune critiche sufficientemente chiare alla motivazione adottata;
- il richiamo di parte appellata alla pronunzia di cui all'art. 348 bis c.p.c. è logicamente e cronologicamente superato;
- la regola dettata dall'art. 345 c.p.c. vieta il deposito in appello di nuove prove documentali che erano già nella disponibilità della parte che intenda avvalersene nel corso del giudizio di primo grado. Il divieto vale, nel caso in esame, per il ricorso ex art. 702 bis proposto dall'avvocato Camillo Lerio Miani dinanzi al Tribunale di Nola, risalente al 2017, depositato dall'appellante unitamente all'atto di appello;
- la doglianza relativa all'applicazione del criterio della “ragione più liquida” è palesemente inammissibile, posto che l'appellante non chiarisce il motivo per il quale l'applicazione del principio – con il quale il Tribunale ha bypassato le eccezioni di carenza di giurisdizione e l'eccezione “ne bis in idem” sollevate dal
, lo avrebbe pregiudicato, tenuto conto del contenuto della pronunzia CP_1 di rigetto, che ha investito tutto il merito della domanda introduttiva.
Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Il amenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che il Pt_1 CP_1
non aveva alcun obbligo di informare l'ex direttore generale della pendenza dei giudizi dei lavoratori in quanto, a suo dire, egli aveva diritto all'informativa essendo parte necessaria di tali giudizi. Il ragionamento è destituito di fondamento atteso che le pretese dei lavoratori sono state correttamente rivolte agli organi rappresentativi del in carica al tempo della formulazione della pretesa, successivo alla CP_1
revoca del né poteva ipotizzarsi una legittimazione processuale concorrente Pt_1
dell'amministratore precedentemente in carica in quanto l'oggetto del ricorso di lavoro era il diritto all'assunzione a tempo indeterminato nei ranghi del personale dipendente del , azionato nei confronti della dirigenza in carica. CP_1
Se invece, come sembra ricavarsi dall'atto introduttivo di primo grado, il Pt_1
intendesse dolersi del fatto che la strategia difensiva adottata nelle cause di lavoro sarebbe stata lacunosa ed impropria e sarebbe stata, viceversa, vincente se la difesa del lo avesse coinvolto nell'individuazione delle strategie più idonee, la CP_1 doglianza sarebbe altrettanto chiaramente infondata, come ritenuto dal Tribunale, sotto diversi profili. In primis, sotto il profilo dell'illiceità della condotta degli organi del , del tutto insussistente, dal momento che le scelte di approccio CP_1
preprocessuale e processuale effettuate dagli organi del vanno ascritte CP_1 all'ambito della sua discrezionalità gestionale, cui il era estraneo ed, inoltre, Pt_1
solo ipoteticamente e attraverso un salto logico si potrebbe affermare che il procedimento per danno erariale non sarebbe stato attivato dalla Procura contabile se il fosse stato coinvolto nelle scelte difensive relative alle questioni Pt_1
lavoristiche. Inoltre, l'affermazione secondo la quale il coinvolgimento del Pt_1
avrebbe determinato un risultato positivo per il e, quindi, anche per l'ex CP_1
direttore - è anch'essa puramente ipotetica ed inidonea a concretizzare il nesso causale tra le condotte contestate – che non possono dirsi illecite - ed il danno asseritamente subito dal Pt_1
Estraneo al caso qui scrutinato è il richiamo del ( a pagina 5 dell'atto di Pt_1
appello) alla sentenza di legittimità n. 3469/2019; tale decisione attiene, infatti, alla ordinanza di ingiunzione, di natura sanzionatoria, notificata al direttore generale di una Asl – in trattamento di quiescenza – per omissioni ed errori di natura gestionale del personale a norma del d.lgs. n.299 del 1999; la disciplina de qua, infatti, individua la diretta e personale legittimazione di tutti gli organi dell'azienda – tra cui il
Direttore Generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario - nelle funzioni attribuite alla loro competenza. Deve, quindi, ritenersi che in questa fattispecie la responsabilità solidale di tali organi è evidentemente discendente dalla legge, ragion per cui la sua inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione ad personam.
E' infondato il rilievo con cui il lamenta l'omesso esame da parte del Pt_1
Tribunale della sentenza di legittimità “n. 5481” del 28.1.2014 con cui la S.C. ha posto nel nulla le sentenze affermative della responsabilità contabile del in quanto Pt_1
emesse in carenza di giurisdizione della Corte dei Conti . Deve premettersi che effettivamente la sentenza in questione era stata citata in modo erroneo dall'attore, atteso che il numero corretto era “5491”, quindi il Tribunale non ha errato nel ritenere la sentenza citata inconferente con la difesa del In ogni caso, è doveroso Pt_1 domandarsi in questa sede se l'annullamento della condanna del per danno Pt_1
erariale non sia, a sua volta, la prova dell'infondata ricostruzione di consequenzialità messa in piedi dall'attore oggi appellante. In altre parole, se il ritenesse che Pt_1
per responsabilità omissiva del egli aveva subito la condanna per danno CP_1 erariale, il superamento della responsabilità contabile farebbe venir meno anche l'asserito – non provato - illecito aquiliano;
se egli ritenesse, invece, che l'annullamento della condanna in sede di legittimità ha comportato l'affermazione della sua innocenza e, per contro, ha fatto emergere la condotta illecita degli organi del , tale ragionamento deduttivo è da respingere radicalmente. Ed infatti, CP_1
la sentenza n.5491/2014 ha affermato la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti in relazione al caso peraltro motivata, diversamente da quanto ritenuto Pt_1
dall'appellante, sulla base del fatto che il non fosse in concreto assimilabile CP_1
ad un ente pubblico – quindi non assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei
Conti – in quanto abilitato per statuto al collocamento presso terzi di obbligazioni convertibili inoptate, dal che era evidente che esso non era caratterizzato da partecipazione societaria riservata esclusivamente ad entri pubblici. Dalla natura della pronunzia in questione discende che essa non ha assolutamente affrontato il merito delle responsabilità ascritte al on riferimento alla ricostruzione in fatto degli Pt_1
eventi per i quali la Procura contabile si era attivata;
di conseguenza, così come non si può escludere in fatto la responsabilità del negli eventi suddetti non si Pt_1
può neanche ritenere sussistente una condotta illecita degli organi del ai CP_1 danni del sulla base, comunque, di un collegamento causale inesistente. Pt_1
Come affermato dal Tribunale la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore – inquadrata correttamente in ambito aquiliano – è rimasta del tutto sfornita di prova in rapporto agli elementi costitutivi della figura delineata dall'art. 2043 c.c., cioè l'esistenza di una condotta illecita dolosa o colposa eziologicamente determinante nel soggetto passivo un danno ingiusto. Nel nostro caso, infatti, non è stata data prova della condotta illecita – considerato che nessun obbligo informativo o di richiesta di collaborazione incombeva sul;
non è stata data prova del CP_1
fatto che l'indagine contabile – da cui il a derivare i danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali lamentati – sia stata causata dalla violazione degli obblighi informativi suddetti;
non è stata data prova dell'insorgenza di un danno “ingiusto” subito dal tenuto conto del fatto che la vicenda contabile è stata definita in rito. Pt_1
Per altro verso, il danno patrimoniale non è stato sorretto da alcuna prova;
quello non patrimoniale è oggetto di generiche asserzioni;
in particolare, in relazione alle conseguenze dannose del procedimento contabile – che erroneamente il Pt_1
mette in relazione diretta con la condotta degli organi del - non è chiaro CP_1
alla Corte cosa abbia impedito al di difendersi dinanzi alla Corte dei Conti Pt_1
che, a suo dire, avrebbe platealmente errato nell'utilizzare contro di lui testimonianze viziate da conflitto di interessi ( appello pag. 14) e non è chiaro per quale motivo egli non abbia contestato, nelle sedi competenti, a soggetti pienamente identificati ( v. il
“Commissario Manzo”), piuttosto che al , la condotta “cosciente”, quindi CP_1 dolosa, che avrebbe dato la stura alla “campagna diffamatoria” orchestrata contro di lui, con conseguente danno di immagine ed alla sua reputazione .
In conclusione, la sentenza di primo grado va integralmente confermata;
il tema del quantum debeatur - prova del quantum e criteri liquidatori - è interamente assorbito, al pari della domanda subordinata del . CP_1
A carico dell'appellante vanno poste le spese del grado - in ragione della sua soccombenza - da liquidare d' ufficio mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile ( valore indeterminabile), spettano € 5.273,00 per compensi ( di cui € 1050,00 per la fase di studio, € 800,00 per l'atto introduttivo, € 1523,00 per la fase di trattazione, € 1900,00 per la fase decisoria) nonché € 790,95 a titolo di spese generali di rappresentanza e difesa ( ed altri oneri di legge, se dovuti).
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
[...]
1107/2021 del 15/04/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello, confermando interamente la pronunzia appellata;
b) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado sostenute dal CP_1
liquidate in € 5.273,00 per compensi ed € 790,95 per spese generali di rappresentanza e difesa, con altri oneri di legge, se dovuti;
c) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino