TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 09/10/2025 nella causa RG n. 5642/2025 promossa da
, , assistito dall'avv. NOVARA MARCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino, in funzione di GL, chiedendo l'accertamento della prescrizione del diritto di credito dell' convenuto, azionato con l'intimazione di CP_1 pagamento n. 1102059016273027000, notificata nel maggio 2025, preceduta dalla notifica della cartella n. 1120160027463425000, fondata sull'ordinanza ingiunzione n. 525/2013 emessa dall' nei suoi confronti;
CP_1
-l' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'assenza di impugnazione della cartella di CP_1 pagamento, con conseguente “irretrattabilità” degli atti e ha, in ogni caso, contestato la fondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione, reputandola non fondata, essendo stati notificati atti interruttivi;
-la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-non è, in primo luogo fondata, l'eccezione preliminare sollevata dall'Amministrazione convenuta, poiché l'azione proposta dal ricorrente deve essere qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c.: il ricorrente, infatti, si è limitato ad eccepire fatti estintivi del credito azionato, successivi alla formazione e alla notifica del(dei) titolo(i) esecutivo(i), ossia Con l'intervenuta prescrizione del credito, di natura sanzionatoria, facente capo all' di cui all'ordinanza ingiunzione sopra individuata, emessa e notificata nel 2013;
-ciò posto, l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito è fondata nel merito, poiché gli atti interruttivi sono stati notificati al debitore in epoca posteriore al perfezionamento della fattispecie estintiva;
-l'ordinanza ingiunzione è stata notificata nel 2013; l'iscrizione a ruolo del 2016 non costituisce atto interruttivo della prescrizione, se non portata a conoscenza del debitore;
in ogni caso, il successivo valido atto di interruzione della prescrizione del credito di cui all'ordinanza ingiunzione è rappresentato dalla notificazione della cartella di pagamento sopra indicata, avvenuta nel 2022, ossia ben oltre 5 anni a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (e, comunque, oltre 5 anni dal 2016); è seguita, da ultimo, la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
1 -si rileva, inoltre, che l'eventuale utilizzo di poteri d'ufficio ex art. 421, co. 2 c.p.c. pare nel caso di specie precluso, stante l'assenza di specifiche allegazioni in punto esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione e di un principio di prova degli stessi necessitante di integrazione (il
GL non può, infatti, utilizzare i poteri istruttori officiosi, in assenza di allegazione circa i fatti da provare ed in assenza di elementi istruttori abbisognevoli di ulteriori riscontri);
-il credito di cui alla predetta intimazione di pagamento è dunque prescritto e, di conseguenza, deve essere accertata l'insussistenza del diritto della parte resistente di procedere alla esecuzione con la stessa preannunciata;
-le spese seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, valori inferiori ai medi, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta la prescrizione del credito di cui alla cartella n. 1120160027463425000, azionato con l'intimazione di pagamento n. 1102059016273027000 e dichiara l'insussistenza del diritto in capo alla parte resistente di procedere nei confronti del ricorrente all'esecuzione forzata preannunciata con la predetta intimazione di pagamento;
-condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.100, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Torino, 09/10/2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 09/10/2025 nella causa RG n. 5642/2025 promossa da
, , assistito dall'avv. NOVARA MARCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino, in funzione di GL, chiedendo l'accertamento della prescrizione del diritto di credito dell' convenuto, azionato con l'intimazione di CP_1 pagamento n. 1102059016273027000, notificata nel maggio 2025, preceduta dalla notifica della cartella n. 1120160027463425000, fondata sull'ordinanza ingiunzione n. 525/2013 emessa dall' nei suoi confronti;
CP_1
-l' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'assenza di impugnazione della cartella di CP_1 pagamento, con conseguente “irretrattabilità” degli atti e ha, in ogni caso, contestato la fondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione, reputandola non fondata, essendo stati notificati atti interruttivi;
-la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-non è, in primo luogo fondata, l'eccezione preliminare sollevata dall'Amministrazione convenuta, poiché l'azione proposta dal ricorrente deve essere qualificata in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c.: il ricorrente, infatti, si è limitato ad eccepire fatti estintivi del credito azionato, successivi alla formazione e alla notifica del(dei) titolo(i) esecutivo(i), ossia Con l'intervenuta prescrizione del credito, di natura sanzionatoria, facente capo all' di cui all'ordinanza ingiunzione sopra individuata, emessa e notificata nel 2013;
-ciò posto, l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito è fondata nel merito, poiché gli atti interruttivi sono stati notificati al debitore in epoca posteriore al perfezionamento della fattispecie estintiva;
-l'ordinanza ingiunzione è stata notificata nel 2013; l'iscrizione a ruolo del 2016 non costituisce atto interruttivo della prescrizione, se non portata a conoscenza del debitore;
in ogni caso, il successivo valido atto di interruzione della prescrizione del credito di cui all'ordinanza ingiunzione è rappresentato dalla notificazione della cartella di pagamento sopra indicata, avvenuta nel 2022, ossia ben oltre 5 anni a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione (e, comunque, oltre 5 anni dal 2016); è seguita, da ultimo, la notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
1 -si rileva, inoltre, che l'eventuale utilizzo di poteri d'ufficio ex art. 421, co. 2 c.p.c. pare nel caso di specie precluso, stante l'assenza di specifiche allegazioni in punto esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione e di un principio di prova degli stessi necessitante di integrazione (il
GL non può, infatti, utilizzare i poteri istruttori officiosi, in assenza di allegazione circa i fatti da provare ed in assenza di elementi istruttori abbisognevoli di ulteriori riscontri);
-il credito di cui alla predetta intimazione di pagamento è dunque prescritto e, di conseguenza, deve essere accertata l'insussistenza del diritto della parte resistente di procedere alla esecuzione con la stessa preannunciata;
-le spese seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, valori inferiori ai medi, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta la prescrizione del credito di cui alla cartella n. 1120160027463425000, azionato con l'intimazione di pagamento n. 1102059016273027000 e dichiara l'insussistenza del diritto in capo alla parte resistente di procedere nei confronti del ricorrente all'esecuzione forzata preannunciata con la predetta intimazione di pagamento;
-condanna la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.100, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Torino, 09/10/2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2