Articolo 2243 sexies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2247 deciesArticolo 2247 duodecies
Versione
7 luglio 2017
>
Versione
20 febbraio 2020
Art. 2243-sexies. (Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri) 1. Sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unita' anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal presente codice.
2. In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unita'.
3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello ((...)) stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unita' e sono progressivamente assorbite entro il 2032.
4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento e' fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unita'.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020