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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 267/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 267/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RUIU ANTONELLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da e quantificati in Parte_1
complessivi euro 11.766,79 (comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute), ovvero, al pagamento di quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
2) con vittoria di spese e competenze”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
pagina 1 di 6 “1. rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandare assolta
l'Amministrazione comunale di in persona del Sindaco pro tempore, da ogni avversa pretesa;
CP_1
In subordine:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere o ridurre, in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attore, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento;
In ogni caso
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi al sottoscritto avvocato, il quale si dichiara antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva il Parte_1
in qualità di custode della strada di via Togliatti, al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1
della responsabilità ex art 2051 c.c. per le lesioni patite a causa della caduta occorsa in data 25.2.2022 alle ore 11 e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, stava percorrendo a piedi la via Togliatti in senso discendente sul lato destro;
- che era caduta a terra in corrispondenza della fermata dell'autobus, situata sulla via, a causa di una mattonella rialzata;
- che, a seguito della caduta, era stata soccorsa dal fratello e da;
CP_2 Persona_1
- di aver riportato frattura composta della metafoisi distale del perone sinistro;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali;
- di aver instaurato un tentativo stragiudiziale di definizione della lite, con esito negativo.
Con comparsa del 30.5.2023 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il il quale, Controparte_1
contestata la ricostruzione del sinistro resa da parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva del pedone in quanto la caduta era stata causata dalla disattenzione e dalla negligenza dello stesso, eccepito che l'attrice si era recata in pronto soccorso la settimana successiva al sinistro, eccepito in ogni caso il concorso di colpa del pedone, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attore e, in subordine, la riduzione del risarcimento del danno.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale.
pagina 2 di 6 All'udienza del 18.12.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata nei termini che seguono.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere
pagina 3 di 6 rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la strada ove si era verificata la caduta è di proprietà del che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché all'intrinseca potenzialità dannosa della pavimentazione, occorre osservare quanto segue.
Anzitutto, si evidenzia come il materiale probatorio raccolto sia sufficiente per la decisione, sicché deve essere confermato il vaglio di irrilevanza delle istanze istruttorie chieste da parte attrice e non ammesse.
Ciò che è dirimente ai fini della decisione è, appunto, lo stato dei luoghi, il quale deve essere esaminato anche in relazione al fatto prospettato da parte attrice.
Le fotografie prodotte da parte attrice sub doc. 3 raffigurano una parte del marciapiede di via Togliatti, ove si vede che alcune mattonelle sono rialzate e, in particolare, ove si vedono ondulazioni della pavimentazione in diversi punti (cfr. le fotografie nn. 2, 3 e 4 raffigurano un rialzo interno al marciapiede – le mattonelle rialzate sono circondate da altre mattonelle;
le fotografie nn. 5 e 6 raffigurano un rialzo vicino all'aiuola dell'albero – il rialzo è in parte adiacente all'aiuola).
Sul lato esterno del marciapiede è presente un filare di alberi circondati da aiuole quadrate: dalla fotografia n. 1 si evince che lungo tutto il marciapiede è presente un'ondulazione della pavimentazione e, nei pressi delle radici degli alberi, la pavimentazione tende ad essere rialzata.
Non si ritiene sufficientemente provato che il giorno dell'evento, febbraio 2022, il marciapiede fosse ricoperto di fogliame: invero, il teste riferiva genericamente della presenza di “erbacce e Pt_1
foglie”, tuttavia, attesa la genericità della dichiarazione e in assenza di altri riscontri sul punto, non è possibile ritenere provata la circostanza.
Quanto alle deposizioni testimoniali, il teste , intervenuto a seguito della caduta, Persona_1
confermava che il marciapiede era sconnesso in vari punti e che il dissesto era presente su tutta l'area di passaggio: “il marciapiede presentava dei dissesti, in particolare mattonelle tutte sconnesse. Il punto della caduta esatto si trova in un punto in cui c'è una mattonella rialzata. Comunque, c'è più di una mattonella rialzata (…) nel punto della caduta c'erano più mattonelle sconnesse. Quindi la caduta non
è avvenuta ove vi è una mattonella rialzata, ma ve ne erano varie sconnesse nel punto della caduta. preciso anche che la disconnessione era sul lato un pochino più spostato a sinistra, scendendo”.
pagina 4 di 6 Secondo il teste fratello dell'attrice e presente al momento del sinistro, “il marciapiede CP_2 era malmesso. In particolare, preciso che il punto della caduta si trova dove c'era una mattonella rialzata. In particolare, la mattonella si muoveva passandoci sopra;
era sollevata, però questo difetto non si vedeva perché era coperto (…) Il marciapiede aveva dei difetti un po' ovunque: per difetti intendo soprattutto degli innalzamenti e dislivelli sul marciapiede. Ad esempio, ci sono gli alberi e può essere che ci siamo e può essere che ci siano le radici. Comunque, la caduta è proprio causata da una mattonella rialzata coperta da foglie”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve pertanto concludersi che l'attrice era inciampata e caduta lungo il marciapiede di via Togliatti ove la pavimentazione presentava molteplici ondulazioni e rialzi di mattonelle. Si noti, peraltro, che (avendo a mente le fotografie del rialzo prodotte da parte attrice e tenuto conto della direzione di marcia discendente del pedone) la direzione di Parte_1
non era trasversale al rialzo (direzione che avrebbe costituito un ostacolo diretto alla
[...]
camminata), bensì il pedone stava camminando nella stessa direzione del rialzo, ossia verso la piccola salitina causata dall'ondulazione.
Ebbene, alla luce del suesposto compendio probatorio, si deve concludere che lo stato dei luoghi sia stata una mera occasione dell'evento, non causalmente connessa alla caduta di Parte_1
ex art. 2051 c.c.
[...]
Sul punto, deve evidenziarsi che, all'esito dell'istruttoria, non è ben chiaro il punto della caduta: le fotografie sub doc. 3 di parte attrice raffigurano punti differenti del marciapiede e, in ogni caso, i testimoni (in particolare, il teste ) riferivano della presenza di molteplici ondulazioni della Per_1
pavimentazione.
Peraltro, deve osservarsi che i vizi rilevanti ai sensi dell'art. 2051 c.c. comprendono solo quelle irregolarità/difetti che, in interazione con un “pedone comunemente attento”, sono ragionevolmente causa di danni: nel caso di specie, pur in presenza dell'irregolarità della pavimentazione, si ritiene che le irregolarità ivi presenti non costituiscono insidie strutturali, bensì appaiono essere irregolarità usualmente presenti sui manti stradali comunali, di facile percezione da parte di un pedone mediamente attento. Nel caso di specie, l'evento sarebbe stato facilmente evitabile da parte di un pedone attento nell'utilizzo della res.
L'assenza della diligenza del pedone nell'utilizzo della res, da cui consegue un utilizzo inidoneo da parte del pedone, trova riscontro probatorio nei seguenti elementi: a) l'intero marciapiede è interessato da ondulazioni e rialzi della pavimentazione (strettamente connessi alla presenza del filare di alberi) e, come noto, più il dissesto è ampio più l'utente è tenuto ad alzare la sua soglia di attenzione;
b)
pagina 5 di 6 considerata la direzione di marcia del pedone, il rialzo denunciato non ha costituito un ostacolo per il pedone, bensì la pavimentazione era, in quel punto e secondo la direzione discendente, leggermente in salita;
c) l'ondulazione era facilmente riconoscibile e percepibile sia per la sua ampiezza che per il tempo del sinistro (orario mattutino, senza ulteriori allegazioni specifiche sul tempo meteorologico).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non abbia posto Parte_1 in essere un comportamento minimo di diligenza e attenzione nell'utilizzo della strada e che lo stato della strada non era stato tale da incidere causalmente alla caduta;
invero, deve concludersi che l'evento lesivo non si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
E, da ultimo, non assume rilevanza la presenza o meno di cartelli e/o segnalazioni della sconnessione in quanto l'utente della strada è tenuto a prestare adeguata attenzione nell'utilizzo della res, soprattutto – come nel caso di specie – in presenza di aree con dissesti visibili e percepibili.
Tutti i suesposti elementi portano ad escludere la sussistenza del nesso causale e, dunque, al rigetto della domanda attorea.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione di causa con valore indeterminabile basso, valori minimi stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché ridotta ulteriormente la fase di trattazione e di decisione stante il numero di memorie difensive depositate, si liquidano in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% a favore del da distrarsi a favore di avv. Gianmario Dettori Controparte_1
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla refusione selle spese del giudizio in favore del Parte_1 CP_1 pari alla somma di € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
forfettario al 15%, da distrarsi a favore di avv. Gianmario Dettori dichiaratosi antistatario.
Sassari, 4.6.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 267/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RUIU ANTONELLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIANMARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da atto di citazione:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da e quantificati in Parte_1
complessivi euro 11.766,79 (comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute), ovvero, al pagamento di quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
2) con vittoria di spese e competenze”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
pagina 1 di 6 “1. rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandare assolta
l'Amministrazione comunale di in persona del Sindaco pro tempore, da ogni avversa pretesa;
CP_1
In subordine:
2. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 1227 cc, escludere o ridurre, in misura maggioritaria, l'eventuale risarcimento dovuto all'attore, in ragione del suo concorso nella causazione dell'evento;
In ogni caso
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi al sottoscritto avvocato, il quale si dichiara antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva il Parte_1
in qualità di custode della strada di via Togliatti, al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1
della responsabilità ex art 2051 c.c. per le lesioni patite a causa della caduta occorsa in data 25.2.2022 alle ore 11 e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, stava percorrendo a piedi la via Togliatti in senso discendente sul lato destro;
- che era caduta a terra in corrispondenza della fermata dell'autobus, situata sulla via, a causa di una mattonella rialzata;
- che, a seguito della caduta, era stata soccorsa dal fratello e da;
CP_2 Persona_1
- di aver riportato frattura composta della metafoisi distale del perone sinistro;
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali;
- di aver instaurato un tentativo stragiudiziale di definizione della lite, con esito negativo.
Con comparsa del 30.5.2023 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il il quale, Controparte_1
contestata la ricostruzione del sinistro resa da parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva del pedone in quanto la caduta era stata causata dalla disattenzione e dalla negligenza dello stesso, eccepito che l'attrice si era recata in pronto soccorso la settimana successiva al sinistro, eccepito in ogni caso il concorso di colpa del pedone, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attore e, in subordine, la riduzione del risarcimento del danno.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale.
pagina 2 di 6 All'udienza del 18.12.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata nei termini che seguono.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere
pagina 3 di 6 rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la strada ove si era verificata la caduta è di proprietà del che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo nonché all'intrinseca potenzialità dannosa della pavimentazione, occorre osservare quanto segue.
Anzitutto, si evidenzia come il materiale probatorio raccolto sia sufficiente per la decisione, sicché deve essere confermato il vaglio di irrilevanza delle istanze istruttorie chieste da parte attrice e non ammesse.
Ciò che è dirimente ai fini della decisione è, appunto, lo stato dei luoghi, il quale deve essere esaminato anche in relazione al fatto prospettato da parte attrice.
Le fotografie prodotte da parte attrice sub doc. 3 raffigurano una parte del marciapiede di via Togliatti, ove si vede che alcune mattonelle sono rialzate e, in particolare, ove si vedono ondulazioni della pavimentazione in diversi punti (cfr. le fotografie nn. 2, 3 e 4 raffigurano un rialzo interno al marciapiede – le mattonelle rialzate sono circondate da altre mattonelle;
le fotografie nn. 5 e 6 raffigurano un rialzo vicino all'aiuola dell'albero – il rialzo è in parte adiacente all'aiuola).
Sul lato esterno del marciapiede è presente un filare di alberi circondati da aiuole quadrate: dalla fotografia n. 1 si evince che lungo tutto il marciapiede è presente un'ondulazione della pavimentazione e, nei pressi delle radici degli alberi, la pavimentazione tende ad essere rialzata.
Non si ritiene sufficientemente provato che il giorno dell'evento, febbraio 2022, il marciapiede fosse ricoperto di fogliame: invero, il teste riferiva genericamente della presenza di “erbacce e Pt_1
foglie”, tuttavia, attesa la genericità della dichiarazione e in assenza di altri riscontri sul punto, non è possibile ritenere provata la circostanza.
Quanto alle deposizioni testimoniali, il teste , intervenuto a seguito della caduta, Persona_1
confermava che il marciapiede era sconnesso in vari punti e che il dissesto era presente su tutta l'area di passaggio: “il marciapiede presentava dei dissesti, in particolare mattonelle tutte sconnesse. Il punto della caduta esatto si trova in un punto in cui c'è una mattonella rialzata. Comunque, c'è più di una mattonella rialzata (…) nel punto della caduta c'erano più mattonelle sconnesse. Quindi la caduta non
è avvenuta ove vi è una mattonella rialzata, ma ve ne erano varie sconnesse nel punto della caduta. preciso anche che la disconnessione era sul lato un pochino più spostato a sinistra, scendendo”.
pagina 4 di 6 Secondo il teste fratello dell'attrice e presente al momento del sinistro, “il marciapiede CP_2 era malmesso. In particolare, preciso che il punto della caduta si trova dove c'era una mattonella rialzata. In particolare, la mattonella si muoveva passandoci sopra;
era sollevata, però questo difetto non si vedeva perché era coperto (…) Il marciapiede aveva dei difetti un po' ovunque: per difetti intendo soprattutto degli innalzamenti e dislivelli sul marciapiede. Ad esempio, ci sono gli alberi e può essere che ci siamo e può essere che ci siano le radici. Comunque, la caduta è proprio causata da una mattonella rialzata coperta da foglie”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve pertanto concludersi che l'attrice era inciampata e caduta lungo il marciapiede di via Togliatti ove la pavimentazione presentava molteplici ondulazioni e rialzi di mattonelle. Si noti, peraltro, che (avendo a mente le fotografie del rialzo prodotte da parte attrice e tenuto conto della direzione di marcia discendente del pedone) la direzione di Parte_1
non era trasversale al rialzo (direzione che avrebbe costituito un ostacolo diretto alla
[...]
camminata), bensì il pedone stava camminando nella stessa direzione del rialzo, ossia verso la piccola salitina causata dall'ondulazione.
Ebbene, alla luce del suesposto compendio probatorio, si deve concludere che lo stato dei luoghi sia stata una mera occasione dell'evento, non causalmente connessa alla caduta di Parte_1
ex art. 2051 c.c.
[...]
Sul punto, deve evidenziarsi che, all'esito dell'istruttoria, non è ben chiaro il punto della caduta: le fotografie sub doc. 3 di parte attrice raffigurano punti differenti del marciapiede e, in ogni caso, i testimoni (in particolare, il teste ) riferivano della presenza di molteplici ondulazioni della Per_1
pavimentazione.
Peraltro, deve osservarsi che i vizi rilevanti ai sensi dell'art. 2051 c.c. comprendono solo quelle irregolarità/difetti che, in interazione con un “pedone comunemente attento”, sono ragionevolmente causa di danni: nel caso di specie, pur in presenza dell'irregolarità della pavimentazione, si ritiene che le irregolarità ivi presenti non costituiscono insidie strutturali, bensì appaiono essere irregolarità usualmente presenti sui manti stradali comunali, di facile percezione da parte di un pedone mediamente attento. Nel caso di specie, l'evento sarebbe stato facilmente evitabile da parte di un pedone attento nell'utilizzo della res.
L'assenza della diligenza del pedone nell'utilizzo della res, da cui consegue un utilizzo inidoneo da parte del pedone, trova riscontro probatorio nei seguenti elementi: a) l'intero marciapiede è interessato da ondulazioni e rialzi della pavimentazione (strettamente connessi alla presenza del filare di alberi) e, come noto, più il dissesto è ampio più l'utente è tenuto ad alzare la sua soglia di attenzione;
b)
pagina 5 di 6 considerata la direzione di marcia del pedone, il rialzo denunciato non ha costituito un ostacolo per il pedone, bensì la pavimentazione era, in quel punto e secondo la direzione discendente, leggermente in salita;
c) l'ondulazione era facilmente riconoscibile e percepibile sia per la sua ampiezza che per il tempo del sinistro (orario mattutino, senza ulteriori allegazioni specifiche sul tempo meteorologico).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non abbia posto Parte_1 in essere un comportamento minimo di diligenza e attenzione nell'utilizzo della strada e che lo stato della strada non era stato tale da incidere causalmente alla caduta;
invero, deve concludersi che l'evento lesivo non si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
E, da ultimo, non assume rilevanza la presenza o meno di cartelli e/o segnalazioni della sconnessione in quanto l'utente della strada è tenuto a prestare adeguata attenzione nell'utilizzo della res, soprattutto – come nel caso di specie – in presenza di aree con dissesti visibili e percepibili.
Tutti i suesposti elementi portano ad escludere la sussistenza del nesso causale e, dunque, al rigetto della domanda attorea.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione di causa con valore indeterminabile basso, valori minimi stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché ridotta ulteriormente la fase di trattazione e di decisione stante il numero di memorie difensive depositate, si liquidano in € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% a favore del da distrarsi a favore di avv. Gianmario Dettori Controparte_1
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla refusione selle spese del giudizio in favore del Parte_1 CP_1 pari alla somma di € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
forfettario al 15%, da distrarsi a favore di avv. Gianmario Dettori dichiaratosi antistatario.
Sassari, 4.6.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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