Sentenza 3 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2004, n. 14866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14866 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI CC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA DOMINI, difeso dall'avvocato CARMINE PERRONE CAPANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASEIFICIO ES BONTÀ GENUINA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G P DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VACCARO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BUFO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 927/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 25/09/01 - R.G.N. 693/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/03/04 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il ricetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 aprile 1999 RD ZI, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della CASEIFICIO ES "BONTÀ GENUINA" S.r.l. con mansioni di autista, e di essere stato licenziato il 22 settembre 1998 per "soppressione del posto di lavoro conseguente a riorganizzazione aziendale", e sostenendo che il licenziamento era illegittimo per l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo, chiese al Tribunale di Trani di essere reintegrato nel posto di lavoro.
Costituitasi in giudizio, la Società propose domanda riconvenzionale (ex art. 96 cod. proc. Civ.). Il Tribunale respinse le domande. Con sentenza del 25 settembre 2001 la Corte d'Appello di Bari ha respinto l'appello proposto dallo ZI.
Premette il giudicante che il datore ha il potere di ridurre la propria attività od un ramo dell'azienda; ne' è necessario che siano soppresse tutte le mansioni attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere diversamente ripartite secondo insindacabili scelte imprenditoriali.
E ciò era avvenuto nel caso in esame. La Società, in concomitanza dimissioni del casaro, aveva ridotto le dimensioni aziendali, affidando a terzi il trasporto dei prodotti caseari, e conseguentemente vendendo due autotreni. Irrilevante era il fatto che altri automezzi permanevano in azienda, poiché questi avevano tutti i loro conducenti, che non potevano essere rimossi dalle loro mansioni.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre RD ZI, percorrendo le linee di due motivi;
la CASEIFICIO ES "BONTÀ' GENUINA" S.r.l. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 2697 cod. civ., il ricorrente sostiene che l'esigenza di riduzione dei costi, posta a fondamento della riduzione dell'organico, deve essere fondata su da un'oggettiva ragione aziendale, e non sul mero accrescimento dei profitti;
e nel caso in esame la Società aveva riconosciuto che la decisione aziendale era ispirata alla finalità di ottenere maggior rendimento economico;
1.b. come dichiarato dai testimoni, gli autisti ancora dipendenti continuavano a svolgere le loro mansioni sugli stessi autor lezzi loro affidati;
non vi era stata una soppressione del posto di lavoro, bensì la mera vendita di due autotreni;
ed il trasporto delle merci ma ad essere effettuato dalla Società, con le stesse modalità e gli stessi tempi;
l.c. ai fini della prova del giustificato motivo oggettivo era Necessario accertare la riferibilità del licenziamento individuale ad oggettive ragioni di carattere organizzativo - produttivo, e l'impossibilità d'un diverso impiego del lavoratore licenziato;
nel caso in esame non era stata data alcuna prova ne' della soppressione del posto di lavoro ne' dell'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni;
in particolare, la Società "aveva un parco mezzi e furgoni tale da consentire un diverso impiego dell'autista sui predetti mezzi";
Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che il requisito dimensionale dell'azienda non solo non era stato contestato dalla Società, era provato dalla dichiarazione testimoniale.
2. I motivi, che essendo interconnessi devono essere confuntamente esaminati, sono infondati.
3. Come il giudicante ha affermato, per la libertà dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.) il datore ha il diritto di determinare la dimensione della propria azienda. In questo quadro si inserisce il giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604). 4. È tuttavia onere del datore provare, ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo costituito dalla soppressione dell'attività cui il lavoratore era addetto, l'obiettivo verificarsi di questa soppressione e la relativa incidenza sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore nonché l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti (e plurimis, Cass. 17 febbraio 2003 a 2353).
5. Nel caso in esame, il giudice del merito in primo luogo ha ritenuto che la riduzione dell'attività, aziendale era effettiva ("è indubitabile che la società con la vendita dei due autotreni ha inteso ridurre la sua attività"), e giustificata dalle "dimissioni del casaro" (connessione che non è peraltro oggetto di censura da parte del ricorrente). E pertanto l'argomentazione del ricorrente, precedentemente esposta sub "1.a." (indipentemente dalla sua giuridica rilevanza), è infondata.
6. Il posto di lavoro è funzione dell'oggettiva organizzazione aziendale;
ed in funzione di questa organizzazione deve essere accertata la soppressione del posto stesso. Ed è compito del giudice del merito accertare, attraverso il rapporto fra organizzazione aziendale e posto di lavoro, l'effettività della soppressione, quale espressione dell'effettività - e non pretestuosità - della scelta aziendale;
e l'accertamento, adeguatamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame, il giudicante ha dedotto la soppressione del posto di lavoro (ricoperto dal ricorrente) dalla connessione fra i singoli automezzi ed i singoli autisti, e dalla successiva vendita dell'automezzo cui il ricorrente era addetto ("l'organico degli autisti era divenuto superfluo", in quanto questi erano stati "assunti a suo tempo proprio quali autisti dei detti automezzi, poi alienati").
Nei confronti di questa affermazione (fondata su fatti non contestati, e logicamente coerente), i fatti e le argomentazioni dedotte dal ricorrente (permaneva un trasporto delle merci attraverso automezzi;
gli autisti ancora dipendenti continuavano a svolgere le loro mansioni sugli stessi automezzi loro affidati), e precedentemente esposte sub "1.b.", non costituiscono effettiva censura della decisione, bensì riscontro della relativa logica.
7. Il datore ha l'onere di provare l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre mansioni equivalenti. Questo onere è tuttavia da intendersi contenuto nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto delle contrapposte deduzioni delle parti e delle circostanze di fatto e di luogo proprie della singola vicenda esaminata, dovendo il giudice del merito valutare sul piano concreto l'incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo aziendale;
e lo stesso lavoratore a questi fini è tenuto a fornire elementi utili ad individuare l'esistenza di realtà idonee ad una diversa possibile collocazione (Cass. 20 geranio 2003 n. 777). La vantazione dell'impossibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni equivalenti è poi riservata al giudice di merito ed ove adeguatamente motivata è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 17 febbraio 2003 n. 2353). Nel caso in esame, il giudice ha accertato che il ricorrente non poteva più svolgere le mansioni per le quali era stato assunto;
e che, anche se in azienda "rimanevano altri automezzi..., questi avevano tutti i loro conducenti, che non potevano essere rimossi dalle loro mansioni".
Limitando l'accertamento dell'impossibilità della ricollocazione aziendale all'ambito delle stesse mansioni alle quali il lavoratore era addetto (autista), il giudicante ha escluso, a tali fini, la ricollocabilità in un diverso equivalente tipo di mansioni nell'ambito aziendale.
Nei confronti di questa affermazione, l'assunto del ricorrente, che, riferendo la propria diversa utilizzabilità alle mansioni di autista nell'ambito del parco mezzi aziendale, limita anch'egli (implicitamente) a queste mansioni la propria utilizzabilità senza (pur meramente) prospettare elementi di segno contrario, resta inconferente censura.
7. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 11,00 oltre ad EURO 1.500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2004