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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 337/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN SEVERO (FG) il 05/05/1977e Parte_1
, n. a FRATTAMINORE (NA) il 13/05/1975, entrambi Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
n. ad AVERSA (CE) il 2408/2017 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. ARTELLINO ANNA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., P_ rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa SPIEZIA SARA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di indennità di frequenza
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/01/2024 gli epigrafati ricorrenti hanno dedotto che con verbale sanitario l' ha riconosciuto l'indennità di P_ frequenza in favore del proprio figlio minore sin dalla presentazione della
1 domanda amministrativa del 7.10.2022; di aver inviato il modello AP70; che con provvedimento l' ha riconosciuto la prestazione in esame P_ in favore del minore dal novembre 2022 all'aprile 2023 per l'importo di €
1.902,72; di aver percepito i ratei di indennità di frequenza solo dal maggio 2023; che sussistono i requisiti per l'erogazione della prestazione anche per i mesi indicati.
Essi hanno quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l' al P_ pagamento dell'indennità di frequenza in favore del minore anche per i mesi da novembre 2022 ad aprile 2023, oltre interessi con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita memoria.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto del minore all'indennità di frequenza dal novembre 2022 all'aprile 2023.
REQUISITI PER INDENNITA' DI FREQUENZA
Nel caso in esame, infatti, l' non ha contestato la sussistenza dei P_ presupposti per l'erogazione di tale prestazione, ha liquidato anche l'importo spettante con provvedimento del 19.4.2023, ed ha liquidato e corrisposto sua sponte i ratei maturati dal maggio 2023 ma giustifica il proprio ritardo con la necessità di integrare la documentazione già inviata in via amministrativa.
Per tali ragioni, l' deve essere condannato al pagamento dei ratei di P_ indennità di frequenza a favore dei ricorrenti, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore per i Persona_2 mesi da novembre 2022 ad aprile 2023, per l'importo complessivo di €
2 1.902,72, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Non è possibile, infatti, ritenere fondata l'eccezione dell' in ordine alla carenza P_ documentale relativa all'AP70 in quanto parte ricorrente ha allegato già in ricorso di aver ricevuto l'accredito degli importi spettanti a partire dal maggio 2023. In altre parole, la carenza documentale dedotta dall' P_ se fosse stata così grave avrebbe impedito l'erogazione anche dei ratei correnti oltre agli arretrati. Il ritardo nel pagamento dei ratei di indennità di frequenza è, quindi, imputabile in via esclusiva all' in quanto la P_ parte ricorrente–creditrice ha adempiuto correttamente al proprio onere di collaborazione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha consentito all' CP_2 di istruire tempestivamente e compiutamente la pratica e solo all'ente previdenziale è imputabile il ritardo nell'esecuzione della prestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento dei ricorsi, accerta il diritto di Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore all'erogazione Persona_1 dell'indennità mensile di frequenza anche per i mesi da novembre
2022 ad aprile 2023 e, per l'effetto, condanna l' al P_ pagamento in loro favore, nella qualità indicata, dell'importo di €
1.902,72, oltre interessi dalla maturazione e fino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento, in favore di di P_ Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore delle spese di Persona_1 lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in
€ 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 10/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 337/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN SEVERO (FG) il 05/05/1977e Parte_1
, n. a FRATTAMINORE (NA) il 13/05/1975, entrambi Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
n. ad AVERSA (CE) il 2408/2017 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. ARTELLINO ANNA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., P_ rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa SPIEZIA SARA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di indennità di frequenza
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/01/2024 gli epigrafati ricorrenti hanno dedotto che con verbale sanitario l' ha riconosciuto l'indennità di P_ frequenza in favore del proprio figlio minore sin dalla presentazione della
1 domanda amministrativa del 7.10.2022; di aver inviato il modello AP70; che con provvedimento l' ha riconosciuto la prestazione in esame P_ in favore del minore dal novembre 2022 all'aprile 2023 per l'importo di €
1.902,72; di aver percepito i ratei di indennità di frequenza solo dal maggio 2023; che sussistono i requisiti per l'erogazione della prestazione anche per i mesi indicati.
Essi hanno quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l' al P_ pagamento dell'indennità di frequenza in favore del minore anche per i mesi da novembre 2022 ad aprile 2023, oltre interessi con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita memoria.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento del diritto del minore all'indennità di frequenza dal novembre 2022 all'aprile 2023.
REQUISITI PER INDENNITA' DI FREQUENZA
Nel caso in esame, infatti, l' non ha contestato la sussistenza dei P_ presupposti per l'erogazione di tale prestazione, ha liquidato anche l'importo spettante con provvedimento del 19.4.2023, ed ha liquidato e corrisposto sua sponte i ratei maturati dal maggio 2023 ma giustifica il proprio ritardo con la necessità di integrare la documentazione già inviata in via amministrativa.
Per tali ragioni, l' deve essere condannato al pagamento dei ratei di P_ indennità di frequenza a favore dei ricorrenti, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore per i Persona_2 mesi da novembre 2022 ad aprile 2023, per l'importo complessivo di €
2 1.902,72, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Non è possibile, infatti, ritenere fondata l'eccezione dell' in ordine alla carenza P_ documentale relativa all'AP70 in quanto parte ricorrente ha allegato già in ricorso di aver ricevuto l'accredito degli importi spettanti a partire dal maggio 2023. In altre parole, la carenza documentale dedotta dall' P_ se fosse stata così grave avrebbe impedito l'erogazione anche dei ratei correnti oltre agli arretrati. Il ritardo nel pagamento dei ratei di indennità di frequenza è, quindi, imputabile in via esclusiva all' in quanto la P_ parte ricorrente–creditrice ha adempiuto correttamente al proprio onere di collaborazione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha consentito all' CP_2 di istruire tempestivamente e compiutamente la pratica e solo all'ente previdenziale è imputabile il ritardo nell'esecuzione della prestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento dei ricorsi, accerta il diritto di Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore all'erogazione Persona_1 dell'indennità mensile di frequenza anche per i mesi da novembre
2022 ad aprile 2023 e, per l'effetto, condanna l' al P_ pagamento in loro favore, nella qualità indicata, dell'importo di €
1.902,72, oltre interessi dalla maturazione e fino al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento, in favore di di P_ Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore delle spese di Persona_1 lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in
€ 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 10/03/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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