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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 5898/2023 R.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio minore nato fuori del matrimonio” promossa
nata a [...] l'[...], residente in [...]
Santa Maria n. 38, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Aida Zarlenga con studio C.F._1 in Casalserugo (PD), via Papa Giovanni XXIII n. 9/1, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
nato a [...] l'[...], residente a [...], c.f. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Pellizzari con studio in Vicenza, via C.F._2
Vecchia Ferriera n. 57, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Resistente con l'intervento di
AVV. con studio legale in Schio (VI), via Veneto n. 2, quale curatore speciale Controparte_2 del minore , nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f. ), giusto decreto di nomina del Tribunale di Vicenza del C.F._3
20.06.2024
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Vicenza
pagina 1 di 30
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a modifica dei suoi decreti n. 9898/18 del 2.10.2018 e n. 14882 del
21.12.2021:
1. affidare il minore in via super esclusiva alla madre ricorrente consentendole Persona_1 di poter prendere tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio in relazione a scuola, salute, residenza, richiesta del passaporto e dei documenti di identità.
2. Confermare il collocamento del minore presso la casa e residenza materna.
3. Confermare la sospensione delle visite paterne stante il rifiuto espresso dal minore, prevedendo eventualmente che il padre possa vedere e tenere il figlio quando quest'ultimo manifesterà la sua volontà in tal senso.
4. Revocare tutti i limiti imposti alla madre per i viaggi all'estero con il figlio di cui al punto d) del decreto
21.12.21.
5. Confermare il punto 3) del decreto 20.09.2018 Tribunale di Vicenza che prevede a carico del padre
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di €
250,00 al mese ora € 296,25 per effetto della rivalutazione Istat;
oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo.
6. In considerazione che gli oneri di accudimento e domestici sono incombenti solo sulla madre quale genitore collocatario del minore (cfr. Cass. Civ. n. 4672/2025), stabilire che l'assegno unico debba essere percepito in via esclusiva dalla stessa.
Con vittoria di spese e competenze di causa che si chiede, in caso condanna alle spese, vengano distratte in favore di questa difesa.”
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Si riportano le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, non avendo il resistente depositato la nota di precisazione delle conclusioni finali nel termine assegnato ex art. 473 bis 28 c.p.c.
“ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza del ricorso per la modifica dei provvedimenti di affidamento di figlio minore ex art. 473 bis e ss. cpc per assenza e/o carenza di presupposti sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Indi e per l'effetto,
pagina 2 di 30 RIGETTARE integralmente il ricorso per la modifica dei provvedimenti di affidamento di figlio minore ex art. 473 bis e ss. cpc e ritenerlo non meritevole di accoglimento.
Con ogni conseguente statuizione in merito alle spese di lite, di cui si chiede fin d'ora l'integrale rifusione, comprensive degli accessori di legge (Iva, cpa, rimb. forf. 15%) con istanza di distrazione a favore del procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE
“A modifica dei precedenti decreti emessi da questo Tribunale,
1) Affidarsi il minore in via super esclusiva alla madre;
Persona_1
2) Confermarsi il collocamento del minore presso la casa materna;
3) Confermarsi la sospensione delle visite paterne stante il rifiuto espresso dal minore, prevedendo eventualmente che il padre possa vedere e tenere il figlio quando quest'ultimo manifesterà una volontà in tal senso con visite libere e accordi diretti padre e figlio;
4) Revocarsi i limiti imposti alla madre per i viaggi all'estero con il figlio di cui al punto d) del decreto
21.12.21;
5) Confermarsi il punto 3) del decreto 20.09.2018 Tribunale di Vicenza che prevede a carico del padre
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di €
250,00 al mese oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo;
6) Ci si rimette in merito alla disciplina delle spese e competenze legali, chiedendo che il compenso della scrivente venga posto a carico dello Stato essendo la parte assistita ammessa al patrocinio a spese dello
Stato”.
CONCLUSIONI DEL P.M.
“Si conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che con decreto n. 9898/2018 del 2.10.2018, reso a definizione del procedimento n. 4516/2016
R.G. avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore
, nato in data [...] dalla relazione sentimentale tra Persona_1 [...]
e , il Tribunale di Vicenza, all'esito di una complessa istruttoria Parte_1 CP_1
(c.t.u. psicologica ed intervento dei Servizi Sociali), disponeva l'affidamento del figlio minore al Servizio
pagina 3 di 30 Sociale territorialmente competente con residenza anagrafica presso il padre e con collocamento paritetico del figlio presso l'uno e l'altro genitore;
inoltre, sotto il profilo economico, faceva obbligo a CP_1
di corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento
[...] Pt_1 ordinario di , nonché di concorrere, nella misura del 60%, al pagamento delle spese Persona_1 di natura straordinaria.
Detta regolamentazione subiva una parziale modifica in forza del decreto n. 14882/2021 del 21.12.2021, emesso dal Tribunale di Vicenza nel giudizio n. 1868/2019 V.G., su ricorso promosso da
[...]
, la quale, lamentando l'inasprimento del conflitto genitoriale in dipendenza dei Parte_1 comportamenti del sig. (scarsa collaborazione con il Servizio Sociale affidatario e CP_1 persistenza di atteggiamenti prevaricanti e prepotenti con grave pregiudizio per il minore), chiedeva nelle sue conclusioni originarie di prevedere che fosse affidato in via esclusiva a sé e di essere Persona_1 autorizzata a trasferirsi in Austria unitamente al figlio, con conseguente rideterminazione del diritto di visita paterno e del contributo al mantenimento posto a carico dell'altro genitore.
In detto giudizio, istruito sempre a mezzo di c.t.u. psicologica, e Parte_1
, aderendo parzialmente alle indicazioni del perito d'ufficio, chiedevano CP_1 concordemente che il figlio minore restasse affidato al Servizio Sociale ed avesse residenza anagrafica presso la madre in AR (avendo la ricorrente rinunciato alla richiesta di autorizzazione al trasferimento del minore all'estero), con sua permanenza presso i due genitori secondo modalità paritetiche. Il Collegio, con decreto n. 14882/2021, provvedeva in conformità alle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, mentre dirimeva il persistente contrasto sui viaggi all'estero, così statuendo:
“ciascun genitore potrà condurre con sé il figlio all'estero non più di due volte all'anno per il tempo massimo di due settimane durante le vacanze estive e di una settimana durante le vacanze natalizie. In tali occasioni i Servizi Sociali affidatari dovranno preventivamente verificare che il viaggio all'estero sia adeguatamente organizzato, con data di partenza e di rientro fissata e biglietti prenotati e dovranno altresì acquisire dal genitore una dichiarazione scritta di impegno al rientro in Italia alla data stabilita, contenente la precisa indicazione dei luoghi e degli indirizzi del viaggio, compresi i recapiti telefonici dei familiari o delle strutture alberghiere in cui permarrà insieme al figlio. Se necessario il Servizio Sociale affidatario, manderà avviso al Consolato italiano del paese interessato”.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 28.11.2023, Parte_1 introduceva il presente giudizio, chiedendo che, fermo l'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale, fosse modificato il regime di collocamento, con la previsione che rimanesse Persona_1
pagina 4 di 30 infrasettimanalmente con sé e fosse collocato presso il padre nel solo fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, salvi i periodi di vacanza già stabiliti.
A sostegno dell'istanza di revisione, la ricorrente deduceva che, sin dai mesi immediatamente successivi all'emissione del decreto n. 14882/2021, il sig. non aveva perso occasione per alimentare il CP_1 conflitto genitoriale, attuando condotte ostruzionistiche che rendevano assai difficile la gestione del bambino, in quanto egli non si atteneva ad alcuna delle indicazioni del Servizio Sociale affidatario con il quale rifiutava di collaborare e bloccava tutte le iniziative della madre al solo scopo di metterla in difficoltà, incurante dei bisogni del figlio. Lamentava, in particolare, di essersi dovuta rivolgere al
Tribunale per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio dopo che il resistente le aveva negato il consenso a trascorrere le vacanze in Romania insieme a e che, per effetto dei Persona_1 comportamenti paterni, risultava assai difficile assicurare la buona organizzazione del materiale scolastico nell'ambito del passaggio tra le due abitazioni, la frequentazione da parte del figlio delle attività extrascolastiche che lo interessavano (lezioni di pianoforte e allenamenti di calcio) e la prosecuzione del percorso psicologico a sostegno del figlio, in conformità alle indicazioni date dal c.t.u. e dai Servizi
Sociali. Sosteneva, altresì, di non aver ricevuto regolarmente il contributo al mantenimento del minore.
Chiedeva, quindi, che fosse sperimentata una diversa alternanza genitoriale che consentisse di evitare qualsiasi rapporto tra le parti, evidenziando che tale soluzione era prospettata al fine di impedire che l'elevato conflitto genitoriale, ancora persistente a causa degli atteggiamenti del sig. , potesse CP_1 condurre ad un collocamento etero-familiare di a seguito della segnalazione che Persona_1 nell'agosto 2023 i Servizi Sociali avevano rivolto al Tribunale per i Minorenni di Venezia, con successiva apertura del procedimento n. 2923/2023 V.G. avanti al Giudice Tutelare di Vicenza.
In data 27.02.2024 veniva celebrata la prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. con la presenza anche di
, il quale, pur se non costituito in giudizio, compariva personalmente avanti al CP_1
Giudice relatore e, nel prestare il consenso ad una modifica del calendario delle visite, dichiarava:
“Per il bene di mio figlio manifesto il mio consenso ad una modifica del calendario di visita nei seguenti termini: la prima e la terza settimana di ogni mese resterà con la madre dal lunedì alla Persona_1 uscita da scuola sino a venerdì, quando sarà portato dalla madre a calcio e verrà ripreso dal padre, pernottando presso quest'ultimo nei giorni di venerdì, sabato, domenica, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
la seconda settimana di ogni mese starà nel weekend con il padre che Persona_1 lo preleverà al termine del catechismo/dall'abitazione materna alle ore 10,00 e resterà con lui sino al
pagina 5 di 30 lunedì mattina quando verrà accompagnato a scuola;
la quarta settimana il figlio minore starà ogni giorno con la madre, anche nel weekend”.
Con ordinanza del 10.03.2024 il Tribunale disponeva che fosse sperimentato, sotto il monitoraggio dei
Servizi Sociali, il diverso calendario concordato tra le parti.
Seguiva il deposito di una prima relazione che i Servizi trasmettevano in data 17.06.2024, in via anticipata rispetto al termine assegnato, segnalando una situazione di grave pregiudizio per il minore a fronte dell'incessante conflitto genitoriale e tale da suggerire il collocamento eterofamiliare.
Il Giudice relatore provvedeva, quindi, a nominare un curatore speciale del minore - l'avv. CP_2
- invitandolo a prendere posizione, in particolare, sulla rispondenza agli interessi del minore del
[...] collocamento eterofamiliare proposto dai SS.SS.
In data 13.09.2024 perveniva una seconda relazione dei Servizi Sociali che suggerivano di attivare, per un periodo di 6-9 mesi, un supporto educativo a favore del nucleo familiare e, in caso di permanenza delle criticità più volte evidenziate, l'inserimento di in una comunità educativa residenziale. Persona_1
Con memoria difensiva depositata il 16.09.2024, si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore, il quale, riferendo che il bambino non intendeva più incontrare il padre a seguito dell'episodio del
22.06.2024 in cui, secondo il suo racconto, il sig. , mentre era alla guida della propria autovettura, CP_1 si sarebbe messo all'inseguimento di lui e della madre fino ad arrivare a tamponarli, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) prevedersi che il padre possa vedere e stare con il minore attraverso incontri in spazio neutro alla presenza di un educatore professionale secondo il calendario che stabilirà il servizio;
2)Disporre un supporto psico-educativo domiciliare presso la casa materna e un eventuale inserimento del minore in un centro educativo diurno così come indicato nella relazione degli Assistenti Sociali del
12.09.2024;
3)La madre potrà condurre all'estero il figlio non più di due volte l'anno per il tempo massimo di due settimane durante le vacanze estive e di due settimane durante le vacanze natalizie, dando tempestiva comunicazione ai Servizi Sociali e inviando il programma di viaggio e copia dei biglietti aerei, come previsto al punto d) del decreto;
4)Confermarsi il punto 3) del decreto 20.09.2018 Tribunale di Vicenza”.
Con comparsa di risposta depositata il 26.09.2024 si costituiva tardivamente che CP_1 chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente, contestando l'operato degli assistenti sociali per aver interrotto il percorso di sostegno e supporto psicoterapeutico del minore coinvolto nel conflitto genitoriale,
pagina 6 di 30 dando credito alle tesi accusatorie della madre che lo aveva più volte denunciato per gravissimi fatti
(maltrattamenti e violenze anche sessuali a danno del figlio) da cui era stato scagionato in sede penale e che, con condotte manipolatorie perduranti da otto anni, aveva contribuito a mettergli contro il figlio, oramai convinto di essere stato vittima di maltrattamenti e violenze ad opera del padre.
Con ordinanza del 30.09.2024, il Giudice relatore modificava i provvedimenti provvisori, disponendo che gli incontri tra padre e figlio si svolgessero in spazio neutro alla presenza di un educatore professionale, assegnando ai Servizi Sociali termine per il deposito di una relazione di aggiornamento.
La relazione veniva depositata in data 1.04.2025. In essa, dandosi atto che gli incontri protetti erano stati sospesi da gennaio 2025 in quanto pregiudizievoli per il minore a causa delle condotte del sig.
, si suggeriva la revoca del regime di affido al Servizio Sociale “per immodificabilità delle CP_1 dinamiche familiari e per la completa intrattabilità del padre”, con affidamento del minore alla madre.
Inoltre, i Servizi valutavano positivamente il progetto di vita da tempo coltivato dalla sig.ra di Pt_1 un suo trasferimento in Austria, insieme a , per vivere insieme al suo compagno ivi Persona_1 residente.
All'udienza 15.04.2025 la ricorrente, a modifica delle conclusioni originarie, chiedeva l'affidamento super-esclusivo del figlio minore, con facoltà di viaggiare liberamente all'estero con nei Persona_1 periodi di vacanza e con sospensione del diritto di visita paterno.
In data 24.07.2025 i Servizi Sociali depositavano un'ulteriore relazione con cui fornivano aggiornamenti sulla situazione familiare e sulle condizioni psicofisiche del minore.
All'udienza del 9.09.2025, celebrata con modalità cartolari, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Le domande proposte da sono infondate e devono essere rigettate per le Parte_1 ragioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo, deve darsi atto che i Servizi Sociali, nella relazione depositata in data 1.04.2025, hanno così concluso:
“Il sig. , dopo la sospensione degli incontri, non ha chiesto di parlare con le operatrici, non ha CP_1 proposto diverse modalità per incontrare il figlio.
Egli rimane accecato dal suo rancore verso l'ex compagna e ciò gli impedisce di relazionarsi con il figlio
e con chiunque altro, oltre che di assolvere anche solo minimamente alla sua funzione genitoriale.
pagina 7 di 30 Appare incapace di beneficiare dell'aiuto specialistico dei servizi e di portare avanti diversamente in autonomia un programma di recupero efficace;
egli persiste nel vessare il Servizio di mail infamanti e denigratorie senza alcuna proposta proattiva rispetto alla sua funzione genitoriale.
è da sempre invischiato in un conflitto senza tregua e in una dinamica familiare che non Persona_1 riesce a beneficiare del sostegno dei Servizi Sociali;
egli sta cercando un faticoso equilibrio provando ad investire su altre relazioni;
in ciò potrebbe facilitarlo un cambio significativo di contesto e di riferimenti.
La sig.ra pur avendo una posizione poco critica rispetto alla relazione con il figlio, se ne è sempre Pt_1 fatta carico garantendone perlomeno la soddisfazione dei bisogni primari, perciò non si può considerare pregiudizievole tout court. Pertanto nonostante le sue fragilità appare più rispondente all'accompagnamento evolutivo del figlio.
La sig.ra dichiara che rimane inottemperato da parte del sig. , come in precedenza, Pt_1 CP_1
l'assolvimento dell'obbligo di mantenimento a favore di . Qualora ciò fosse riscontrato, a Persona_1 parere delle scriventi rappresenta di per sé una grave ed indiscussa condizione di disinteresse e inadeguatezza genitoriale. La signora ha dichiarato che, stante la storia pregressa costellata di Pt_1 azioni giudiziali, non è sua intenzione attivare un'ulteriore istanza contro il sig. , in quanto lei CP_1
e vogliono solo porre fine a tutta questa pesante situazione. Per_1
Pertanto alla luce di quanto osservato in questi anni di presa in carico, considerato i diversi dispositivi che si sono attivati peraltro senza significativi effetti, questo Servizio ritiene che un eventuale collocamento eterofamiliare non possa rispondere all'interesse del minore. Ritiene diversamente che
l'atteggiamento e il comportamento del sig. sia oltre che gravemente pregiudizievole rispetto CP_1 alla crescita di , anche non retrattabile. Pertanto, l'affido al servizio sociale per Persona_1
l'immodificabilità delle dinamiche e per la completa irretrattabilità del padre risulta iatrogeno;
al contrario va restituita alla madre la facoltà di assumere le decisioni più idonee per il bene del figlio assumendosene piena responsabilità per il futuro.
Altresì, in qualità di Servizio affidatario, nulla osta all'eventuale progettualità del trasferimento all'estero della triade.
Infine, l'atteggiamento denigratorio, accusatorio e diffamatorio del sig. rispetto al personale CP_1 dei Servizi afferente alla UOC Tutela Minori e Consultorio Familiare AULSS8 Berica rende impossibile mantenere una presa in carico da parte di questi ultimi per la totale assenza di ogni tipo di legame fiduciario e rispetto minimo, quindi qualora il prossimo dispositivo dovesse mantenere degli incarichi ai
Servizi Sociali si chiede di individuarne altri”.
pagina 8 di 30 Ebbene, preme subito evidenziare che la decisione di cui il Tribunale è investito non può poggiare sulle predette conclusioni ribadite dai SS.SS. nella relazione di aggiornamento del 24.07.2025, in quanto le stesse appaiono incoerenti e non tengono conto delle risultanze della complessa attività istruttoria espletata nei due precedenti giudizi, n. 4516/2016 R.G. e n. 1868/2019 R.G., nei quali è stato disposto l'affidamento del minore al Servizio Sociale in adesione alle indicazioni della duplice c.t.u. psicologica e di quelle contenute nelle svariate relazioni del Servizio di Protezione e Tutela Minori che conosce la situazione familiare sin dal 12.01.2017.
Ripercorrendo le vicende processuali che hanno preceduto l'instaurazione della presente causa, va evidenziato che la dr.ssa incaricata di svolgere la c.t.u. psicologica nel giudizio n. Parte_2
4516/2016 R.G., scriveva nella propria relazione datata 8.10.2017:
“L'evento separativo nella coppia ha iniziato a complicarsi quando il sig. si è rifiutato di porsi CP_1 in una posizione di acquiescenza verso le aspettative della signora la quale in primis aveva Pt_1 idealizzato occuparsi esclusivamente del figlio e di perseguire una condizione di vita positiva altrove, attuando il proprio trasferimento e quello del figlio a Gorizia presso la casa del nuovo Persona_1 compagno, vivendo poi il vincolo penoso e disperante (per sé stessa) di non poter tendere verso questa meta risolutiva insieme al figlio, e di dover trovare altra situazione abitativa e lavorativa nel vicentino per mantenere prossimità di vita con ” (pag. 12 perizia). Persona_1
Aggiungeva il perito che “La sig.ra aveva asserito che le erano state precluse tutte le possibilità, Pt_1 quali: quello di poter rientrare nell'appartamento al primo piano del caseggiato familiare, quello di potersi trasferire a Gorizia con il figlio, o di poter ritornare in Romania, al punto che non le sarebbe rimasto che risolversi a dormire in macchina con . In questi convincimenti materni, se pur Persona_1 dettati da un pensiero di sconforto della donna contestualmente comprensibili, si è appalesato un senso di appropriazione del bambino verso di lei, datole dall'essere madre, vivendo la possibilità di trasferirsi altrove secondo propria necessità e senza tener conto del fatto che il bambino avesse pieno diritto di conservare costanza di rapporto con il padre” (pag. 14 perizia).
La dr.ssa svolgeva approfondimenti anche sulle presunte violenze sessuali del padre a danno del Parte_2 figlio minore per le quali la madre aveva sporto denuncia-querela in data 11.09.2017, due giorni dopo aver sottoposto a visita medica ispettiva presso l'Ospedale di Vicenza che, nel referto stilato Persona_1 dal chirurgo pediatrico, precisava “non evidenza di patologia sicuramente riferibile agli atti di violenza riferiti dalla madre” e contattava il pediatra di base, il quale giungeva alla medesima conclusione dei medici ospedalieri, non riscontrando anomalie.
pagina 9 di 30 Il c.t.u. formulava i seguenti elementi di valutazione circa le capacità genitoriali delle parti:
“Nell'ambito di questa brutta situazione genitoriale, per gli esiti complessivi che il CTU ha raccolto nelle diverse fonti di indagine, la figura materna, che tradizionalmente dovrebbe fungere da elemento più rassicurante per la crescita di un bambino, si è rilevata una persona piuttosto turbativa del vissuto familiare di e del suo diritto di conservare una immagine positiva dei due genitori, con Persona_1 intenti dichiarati e oggettivamente evidenziabili di voler sottrarre il bambino al naturale accesso verso il padre e di marginalizzare la figura paterna nell'accudimento del figlio.
L'analisi del comportamento materno ha tenuto conto anche del dubbio che la condizione di precarietà esistenziale attraversata dalla signora potesse essere un motivo elicitante delle sue reazioni impulsive e sconnesse, contribuendo quindi a conferirle una immagine negativa.
In realtà il raggiungimento di uno status lavorativo e abitativo ha di recente aumentato nella signora
l'ostinazione verso l'individualità genitoriale, ponendosi motivata a non voler condividere Pt_1 Per_1
con l'altro genitore e preferendo anche l'accudimento di terze persone al legittimo ruolo del
[...] padre.
Si è visto poi che la signora, per proprio modo d'essere, sarebbe incline a delle modalità travisanti di ricostruzione della realtà, manifestando una visione delle cose ego-centrata in cui gli elementi vengono modificati e intercalati per corrispondere al proprio orientamento finalistico.
Per la stessa, lo spazio della relazione, qualsiasi sia il suo interlocutore, diviene sensibile a distorsioni di significato se non a vere e proprie manipolazioni del contenuto.
In queste costruzioni di pensiero la signora ha coinvolto a proprio modo l'assistente sociale della Tutela
Minori, il precedente legale, lo stesso CTU, anche includendo nelle sue esperienze terze persone più inconsapevoli verso la materia giuridica (si veda ad es. la pediatra d.ssa coinvolta anche Per_2 nell'ascolto di audio-registrazioni sul minore).
Al momento, per quanto riguarda l'area di competenza del CTU in materia civile di affidamento del minore, e secondo le analisi svolte sulle capacità genitoriali delle parti, si indica che:
- la figura materna non è risultata pienamente in grado di rispettare la sfera psicologica del minore e di favorire nel medesimo la conservazione dei rapporti familiari. Tali esiti, se non arginati, potrebbero sortire un risultato pregiudizievole sulla mente del bimbo che per la sua età è un soggetto altamente sensibile al condizionamento.
- la figura paterna si è rilevata insicura nell'autonomo accudimento del figlio limitatamente alle fasi iniziali della separazione dalla compagna, e ciò per inesperienza ammessa dallo stesso genitore.
pagina 10 di 30 Rispetto all'appropriatezza dello spazio fisico, nelle prime osservazioni del CTU, era stato posto il monito che il sig. curasse maggiormente l'ordine e la pulizia degli ambienti di casa. CP_1
Nel corso dei mesi la figura paterna sembrerebbe aver stabilito gradualmente una maggiore intesa con il bambino, manifestando una buona empatia verso lo stato psicologico del bimbo, con capacità di rassicurarlo anche di notte, e raggiungendo una discreta capacità di accudimento per le necessità quotidiane di , compresi l'ambito scolastico e le questioni di salute. Persona_1
In merito alle specifiche accuse di abuso sessuale sul figlio, mosse dalla signora verso il sig. Pt_1
, il CTU non può ovviamente esprimersi ed è giusto che l'Autorità Giudiziaria svolga nei tempi CP_1 appropriati ogni approfondimento rispetto ai fascicoli penali pendenti, ponendo dovuta attenzione anche alla stretta corrispondenza tra false denunce e fattori personologici o di stress nell'ambito delle separazioni altamente conflittuali, come acclarato da copiosa letteratura scientifica.
Dalle valutazioni complessive sulle capacità genitoriali dei sigg.ri e si pone, quindi, CP_1 Pt_1 accento sulla parziale inidoneità della genitorialità della signora la quale nei confronti del figlio Pt_1
risulta inadeguata nella funzione protettiva, nella funzione significante, nella funzione Persona_1 triadica.
La capacità protettiva del benessere di un figlio da parte di un genitore si esplica sia nell'abilità di saper organizzare un ambiente fisico sicuro e idoneo alla sua crescita, che nell'abilità di porre un limite tra la propria psicologia e quella del figlio affinchè quest'ultimo possa sviluppare una buona autonomia dal legame di attaccamento originario.
Lo stile protettivo della signora è risultato invischiante e morboso sotto il profilo affettivo, e in Pt_1 questa prossimità psichica la stessa avrebbe drammatizzato avanti al figlio il proprio ruolo di vittima rispetto ai comportamenti dell'ex compagno, investendo il bimbo nella responsabilità di dover difendere la mamma o di aiutarla a risolvere i suoi problemi esistenziali.
La funzione significante attiene ad un processo cognitivo della personalità del genitore e si riferisce alla corretta attribuzione di significato verso le richieste del figlio. Tale capacità genitoriale richiederebbe uno stile di pensiero ordinato, emotivamente controllato, con adeguato esame della realtà; tutte caratteristiche che nella signora si esprimerebbero, invece, ad un livello “limite” con un risultato Pt_1 interpretativo confusivo sui bisogni del bambino e sulle esperienze che lo riguardano. Sotto la spinta urgente dell'emotività, la funzione significante verso la realtà del figlio diviene pericolosamente un processo proiettivo e distorcente il significato originario dell'esperienza del figlio.
pagina 11 di 30 La “triade” è, in ultimo, un concetto psichico di tipo relazionale che rievoca il senso dei rapporti familiari vissuti nella propria crescita e che, se ben interiorizzato, consente da adulti di trasmettere nel figlio la fiducia verso i due genitori garantendogli adeguato “accesso” alla relazione genitoriale. La signora sembrerebbe essere cresciuta nella forte prevalenza dell'accudimento femminile con un paterno Pt_1 più periferico, e in una mentalizzazione che ai figli bastasse la presenza delle madri. Ciò è divenuto condizionante del diritto del figlio di poter vivere una continua presenza con il padre, e Persona_1 anche disorientante i suoi naturali riferimenti genitoriali attraverso il prematuro avvicinamento del bambino ad altra figura maschile.
Queste carenze nella genitorialità materna richiamano un necessario percorso di risanamento e di rieducazione che dovrà essere certificato nei suoi risultati” (pagg. 24-25 c.t.u.).
Venivano, quindi, rassegnate le seguenti conclusioni:
“Il CTU propone quindi una soluzione graduata che ravveda la possibilità di mantenere la collocazione del bambino presso la famiglia solo se i genitori saranno in grado di collaborare con i servizi socio- sanitari, presso i quali:
- la signora dovrà seguire un percorso psicologico di sostegno alla buona genitorialità Pt_1 correggendo le carenze genitoriali individuate;
- i genitori parteciperanno in modalità congiunta ad un percorso che favorisca la costruzione di un atteggiamento di collaborazione e di condivisione delle scelte per la sana crescita del figlio.
Si ritiene inoltre che in tale progetto di aiuto, se si ravvisassero delle condizioni di rischio verso il minore, il Servizio Socio-Sanitario potrà contemplare di collocare il minore presso una comunità, o altra famiglia, in grado di provvedere temporaneamente alla sua educazione ed istruzione.
E' ovvio che una soluzione di allontanamento del bimbo dalla sua collocazione familiare comporterebbe una risposta giuridica più dura, con modifica del grado della responsabilità parentale e coinvolgimento del Tribunale Per i Minorenni” (pag. 26 perizia).
Il Tribunale di Vicenza provvedeva in conformità alle risultanze della c.t.u., stabilendo l'affidamento del minore al Servizio Sociale con residenza presso il padre e con tempi paritetici di Persona_1 permanenza presso l'uno e l'altro genitore, tenendo conto anche dei desideri del figlio che aveva espresso il suo bisogno di stare con entrambi (“voglio stare 4 giorni con la mamma e 4 giorni con il papà”), cercando di ovviare a suo modo alla perdita dell'unione genitoriale (pag. 13 perizia).
Con successivo ricorso, introduttivo del giudizio n. 1868/2019 R.G., , Parte_1 lamentando che il conflitto genitoriale si era inasprito a causa dei comportamenti del sig. (assenza CP_1
pagina 12 di 30 di collaborazione con i Servizi affidatari, ostruzionismo del padre quanto alle scelte relative al minore con particolare riguardo all'iscrizione scolastica e all'esercizio delle attività extrascolastiche, ingiustificato rifiuto di permettere le vacanze del figlio in Romania) ed accusando il resistente di condotte altamente pregiudizievoli per (tra cui l'averlo picchiato, l'aver assunto comportamenti diseducativi, Persona_1
l'aver somministrato della birra al minore in almeno due occasioni), chiedeva, a modifica del suddetto decreto, l'affidamento esclusivo del figlio con autorizzazione a trasferirsi con lui all'estero, così da permetterle di realizzare il progetto di stabilirsi con il nuovo compagno in Austria.
In seno a tale procedimento gli operatori del Servizio per la Protezione e la Tutela dei Minori dell' Pt_3
8 , nella loro relazione depositata il 17.01.2020, riferivano che la situazione di contrasto tra le parti Pt_4 si era notevolmente aggravata anche con denunce penali reciproche ed era imputabile ad entrambi i genitori, i quali: - rivendicano i propri diritti e tempi di permanenza del figlio incuranti dei risvolti psicologici sullo stesso;
- coinvolgevano, anche con forme manipolative, gli stessi operatori sociali;
- prendevano scelte autonome con cui veniva di fatto disconosciuto il ruolo assegnato al Servizio quale ente affidatario del bambino.
In tale relazione i Servizi segnalavano, altresì, che la sig.ra che aveva presentato contro il sig. Pt_1
una seconda denuncia-querela per abusi sessuali sul minore, lo aveva ulteriormente CP_1 denunciato nel novembre 2019 per maltrattamenti sul figlio, sottoponendo quest'ultimo a visita ospedaliera dopo che questi si era lamentato di aver viaggiato nell'auto del padre, chiuso nel portabagagli.
A tal proposito, evidenziavano “una fatica della mamma a distinguere i propri bisogni emotivi da quelli del figlio non tollerando la solitudine quando il figlio è con il papà, dovendo per forza vederlo o sentirlo”, facendo presente che “la scarsa fiducia della sig.ra nei confronti del sig. ha portato a Pt_1 CP_1 coinvolgere il bambino più o meno direttamente (contro il parere del servizio) nelle accuse di maltrattamento ricevute dal padre senza riflettere sulle gravi conseguenze che tali accuse possano avere sul bambino (in riferimento alle pregresse denunce di sospetti abusi sessuali e dell'episodio del 3 novembre u.s. in cui il bambino ha raccontato alla madre di essere stato chiuso nel portabagagli dal padre” (pag. 3 relazione).
Con specifico riguardo al minore , gli operatori sociali rilevavano: Persona_1
“Si schiera dalla parte della madre che probabilmente ai suoi occhi appare il genitore più debole, sofferente verso cui sente di doversi alleare e prestare aiuto. risulta un bambino che fatica Persona_1
a mostrare l'attaccamento che prova anche nei confronti del padre, probabilmente per difesa, per paura
e timore di perdere l'affetto della madre. Il bambino infatti in diverse occasioni dice di essere arrabbiato
pagina 13 di 30 con il padre che avrebbe dato le botte alla mamma (fa riferimento all'episodio avvenuto all'inizio della vicenda separativa).
Rispetto a come interagisce in presenza dei genitori, si nota un bambino diverso a seconda Persona_1 che si trovi in presenza del padre o della madre dove, con il padre appare più libero di esprimersi e di dire anche cose contro il padre in sua presenza senza timori di conseguenze o di perdere il legame con lo stesso, mentre con la madre risulta più controllato, meno libero di dire ciò che pensa, attento a non andare contro ai desideri della madre o a quanto la stessa dice. In mezzo a questa divisione tra i genitori, Per_1
non sembra libero di poter esprimere le proprie reali emozioni e di dire che sta bene anche con
[...] il padre. Risulta esserci un coinvolgimento del minore in tal senso che vive un conflitto di lealtà nei confronti della madre scelta come genitore da proteggere a cui però non può far sapere che sta bene anche quando sta con il padre” (pag. 2 relazione).
Si procedeva, pertanto, ad una nuova c.t.u. psicologica affidata alla dr.ssa che, Parte_2 nell'espletamento dell'incarico assegnato, si avvaleva dei riscontri clinici forniti dal dr. Per_3
(psicologo del servizio sociale che aveva seguito il minore nel corso del 2018, rivedendolo Persona_1 in un paio di sedute nel 2019, successivamente interrotte), nonché dell'operato, quale ausiliario in psicodiagnostica, della dr.ssa di Padova per la somministrazione dei test psicologici al Persona_4 minore.
Con riguardo al percorso psicologico intrapreso dal minore con il dr. , il c.t.u. evidenziava nella Per_3 sua seconda relazione:
“il bambino frequentava volentieri le sedute psicologiche e sembrava manifestare un atteggiamento diverso rispetto ai due genitori, più libero e rilassato in presenza del padre, anche sciolto nel poter dire delle cattiverie al papà senza problemi, che quest'ultimo accoglieva rispondendo in modo tranquillo al bambino. pareva invece più rigido in presenza della madre, la quale tendeva a richiedere Persona_1 informazioni prima che la seduta avesse inizio, desiderosa di raccontare cosa fosse successo tra padre e bambino, per cui rispetto ad alcune preoccupazioni materne il dr. aveva consigliato alla stessa Per_3 che ne parlasse con la pediatra, precisando che certi argomenti non dovessero essere affrontati davanti al minore perché non erano di tutela per il minore medesimo. Il dott. aveva poi notato che Per_3 Per_1
si ponesse attento verso la madre prima di rispondere…..”se al papà il bambino parlava libero,
[...] senza problemi, verso la mamma era più attento, scrutava lo sguardo quando parlava, attento a cogliere il non verbale della madre, quasi preoccupato di dire cose giuste o sbagliate”, rilevando nel complesso
l'esistenza di un “conflitto di lealtà nel minore verso la madre”: il bambino risultava condizionato dalla
pagina 14 di 30 mamma, vivendo la paura di deluderla. A supporto di questa valutazione lo psicologo aveva notato che il bambino, senza che vi fossero circostanze concrete, proferisse da un momento all'altro “non voglio stare dal papà” come se avesse ricevuto il comando di dirlo;
in qualche momento doveva Persona_1 assolvere al suo compito di rifiutare il padre. Rispetto agli abusi sessuali segnalati dalla madre, il dr.
non aveva rilevato alcun elemento da parte del bambino, in generale presentava Per_3 Persona_1 irrequietezza, mentre nel 2019 si è notato più apertamente che il bambino stesse bene con i due genitori, che aveva la sua relazione di attaccamento verso la mamma, come che facesse molte cose insieme al papà parlando bene del periodo che trascorreva con lui nonostante venisse fuori dicendo “non voglio stare con lui”.
Sui dubbi materni verso l'altro genitore c'era una particolare altalenanza, per cui dopo un periodo di serenità, “come un fulmine a ciel sereno”, capitava che la sig.ra esordisse con queste accuse Pt_1 pesanti in cui il padre maltrattava il figlio, situazioni in cui la sig.ra viveva ed esternava anche Pt_1 delle proprie fragilità, lei diceva “io non posso stare da sola”, quasi che sentisse il bisogno di avere il bambino per una propria condizione esistenziale. Il padre risultava invece più disponibile verso la madre, anche convenendo alle richieste di accompagnare il figlio presso di lei ad un diverso orario. Secondo il dott. , la sig.ra non si sarebbe posta il pensiero di dare fiducia all'altro genitore, per cui Per_3 Pt_1 nei suoi pensieri di tipo attributivo verso il padre non ha trovato una via di mezzo, andando da un estremo all'altro: “o le cose andavano bene, oppure succedeva l'evento importante” (pagg. 18-19-20 perizia)
A sua volta, ad integrale conferma di tale valutazione, l'ausiliario del c.t.u. dr.ssa scriveva: Per_4
“emerge una marcata vicinanza alla figura materna, rappresentata in chiave unicamente positiva dal minore, in contrapposizione ad una ostentata chiusura ed ostilità riversata, solo verbalmente, sul padre.
Si osserva al riguardo, l'assenza di ambivalenza nella rappresentazione dei due genitori, per cui la madre
è caratterizzata unicamente da aspetti positivi descritti in modo enfatizzato. Dall'altra parte, il padre è descritto unicamente con aspetti negativi, amplificati grandemente ma riportati superficialmente, in assenza di motivazioni sostenute in modo adeguato. Assente inoltre un riscontro nel dato di realtà riferito ad alcune verbalizzazioni. Da rilevare una importante discrepanza tra contenuto verbale e tono emotivo ed ancora comportamento: il minore sorride e si mostra divertito anche mentre dichiara il suo “odio” verso il genitore. Anche nella relazione con l'uomo, il minore si presenta a suo agio, in assenza di elementi di tensione o chiusura. Tali elementi concorrono a definire la presenza di presupposti per un conflitto di lealtà. Da rilevare, a conferma di quanto sopra, la presenza di uno stile di attaccamento “a rischio” (pag.
20 perizia).
pagina 15 di 30 Il c.t.u., interfacciatosi anche con i Servizi Sociali, con il pediatra del minore e con le insegnanti di Per_1
, formulava le seguenti valutazioni in merito alla situazione del minore:
[...]
“E' un bambino dotato sotto il profilo cognitivo, se pur con interessi settoriali, con rilievo problematico sul comportamento, risultato – in relazione ad alcune acuzie del conflitto genitoriale – alquanto instabile, impulsivo e con sfoghi di aggressività su cui il medesimo non è stato adeguatamente supportato a seguito dell'interruzione del sostegno psicologico presso i servizi sociali da fine 2019 in poi. La conflittualità genitoriale si è mantenuta critica, sebbene con fasi di acquiescenza mai risolutive della mancanza di fiducia tra i due genitori e con protratta visione della sig.ra che il figlio presso il padre subisca Pt_1 eventi maltrattanti e con verosimile compiacenza di rispetto al pensiero materno. Il Persona_1 bambino, da sempre sollecitato a resistere rispetto ad una situazione separativa patogena tra i due genitori (che pur sostenuti da nuovi legami affettivi mantengono fissità ideativa verso il loro passato in una dinamica di azione e
contro
-reazione) rischia di interiorizzare dei modelli di relazione in cui
l'emotività risulta poco modulata e su cui non vi è spazio di riflessione sulle proprie azioni in quanto gli stessi genitori mantengono una posizione egocentrica e di colpevolezza dell'altro. La sig.ra ha Pt_1 tratto un beneficio solo parziale dal percorso di sostegno della funzione genitoriale, raggiungendo un maggiore adattamento socio-ambientale ma protraendo un vissuto persecutorio sullo stato di salute del figlio con attribuzioni negative verso la figura paterna antitetiche al principio di bigenitorialità. Il sig.
, da anni sollecitato ad una azione di difesa contro accuse pesanti da parte della madre del CP_1 bambino - e che lo rinforzano nella posizione di vittima-tende ad oscillare tra posizioni di apertura e chiusura verso la sig.ra ponendosi comunque quale figura genitoriale più in grado di garantire Pt_1 il criterio dell'accesso del bambino all'altro genitore, come più disponibile a rispettare l'immagine della madre nella mente di . Il conflitto di lealtà, ravvisato come forma clinica nel minore sia Persona_1 dal dott. della Tutela Minori, sia dalla valutazione diagnostica effettuata nell'ambito della Per_3 presente C.T.U., e che vive verso la figura della madre, è una condizione psicologica di Persona_1 condizionamento che nell'ambito della comunità scientifica rientra in una triangolazione relazionale che preannuncia lo strutturarsi di una alienazione parentale ( 2010) in quanto conduce il Per_5 Per_6 figlio a modificare il proprio stato di realtà e delle esperienze con l'altro genitore minacciandone la qualità del rapporto affettivo. Sollecitato a corrispondere alle visioni captative dell'un genitore
(solitamente coincidente con la figura genitoriale più ansiosa e/o tendente alla monogenitorialità) il figlio giunge a falsificare il proprio sentito, nonchè a drammatizzarlo, con scenari che si complicano per le continue proiezioni del genitore richiedente. Quando un bambino viene coinvolto in queste triangolazioni
pagina 16 di 30 sperimenta quindi la difficoltà a relazionarsi in modo sano con entrambi i genitori, vivendo il timore di non essere accettato e voluto bene da entrambi, pressato dalla colpa di ferire l'un genitore e di deludere le aspettative dell'altro. I provvedimenti di tutela del minore che vengono notoriamente presi in casi di simile disturbo delle relazioni familiari comprendono l'affidamento condiviso con pariteticità di tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, con attuazione di interventi psicosociali e giuridici in assistenza alla genitorialità e di gravità crescente in rapporto allo stato di rischio e/o di pregiudizio psicoevolutivo del minore” (pagg. 29-30 perizia).
Nelle proprie conclusioni finali, quindi, la dr.ssa evidenziava: Parte_2
“L'analisi della condizione di vita del minore , visto l'attuale stato di pregiudizio e di Persona_1 perturbamento dei legami di attaccamento verso le figure genitoriali e con introiezione da parte del minore di aggressività e di manipolazione osservata nelle relazioni familiari e nella conflittualità tra i due genitori, richiama necessariamente il suggerimento di mantenere l'affidamento del minore ai Servizi
Sociali e di Tutela Minori con affievolimento della potestà dei genitori, quest'ultimi attualmente non in grado di porre univoche e sensate scelte per il benessere del bambino nelle principali aree di sviluppo del medesimo. A tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, il minore vivrà in Italia e nella città di
Vicenza, con residenza presso l'abitazione della madre in AR (VI)” (pag.30 perizia).
La c.t.u. proponeva di limitare temporalmente e di subordinare a specifiche cautele i viaggi all'estero della sig.ra anche per il timore del sig. che la stessa potesse perpetrare una sottrazione Pt_1 CP_1 internazionale di minore a fronte del suo progetto di andare a vivere in Austria e delle condotte pregresse della madre (nel 2016 la ricorrente si era allontanata arbitrariamente con il figlio dal Comune di residenza per andare a vivere a Gorizia con un uomo conosciuto sui socialnetwork e, per tale ragione, era stata denunciata dal resistente, con apertura di un procedimento penale conclusosi con la sua condanna nell'aprile del 2019);
Inoltre la dr.ssa quale ulteriore misura di salvaguardia della crescita del minore, suggeriva che Parte_2
“il Servizio Sociale Affidatario interverrà in ogni momento a tutela del minore , Persona_1 provvedendo ad un collocamento extra-familiare del medesimo in caso di accadimento di altri episodi di conflitto e di drammaticità genitoriale (anche con coinvolgimento strumentale di forze dell'ordine) che attentino in modo patogenetico al benessere psichico del minore” (pagg. 34 e 35 perizia).
Il giudizio veniva definito con decreto di questo Tribunale n. 14882/21 del 21.12.2021 che manteneva fermo l'affidamento al Servizio Sociale con residenza del figlio presso la madre, ma con tempi paritetici di permanenza presso i due genitori.
pagina 17 di 30 In data 21.08.2023 i Servizi Sociali si attivavano con una segnalazione urgente alla Procura minorile di
Venezia del seguente tenore:
“1. appare un bambino gravemente condizionato da pensieri e agiti genitoriali senza Persona_1 effettiva possibilità di procedere in un percorso di individuazione necessario alla propria maturazione personale. Egli necessita del riferimento di entrambe le figure genitoriali, ciò nonostante non ne può beneficiare a causa di un clima di tensione persistente ed insanabile da anni (situazione in carico da gennaio 2017).
2. è al centro di una conflittualità irrisolta e irrisolvibile tra i due genitori che produce in Persona_1 lui uno stato psico-emotivo di indifferenza e disinvestimento nei confronti degli altri e della realtà che lo circonda. In previsione dell'imminente ingresso nella fase preadolescenziale, si esprime pertanto una crescente preoccupazione sulla sua evoluzione psicoaffettiva e stabilità psichica in quanto lo stesso attualmente sta adottando comportamenti di estraneamento psichico quale forma di autodifesa personale
(….).
3. Dal punto di vista delle capacità genitoriali entrambi i genitori assolvono alle cure primarie ma non sono in grado di svolgere il compito di contenimento e orientamento relazionale all'altro e al mondo esterno. La madre è legata al figlio da un legame simbiotico che non lascia spazio all'altro genitore;
di contro il padre ha avviato e perpetrato una battaglia di riscatto personale contro l'ex compagna e i
Servizi, dimostrando scarsa capacità di autocritica e assenza di volontà di riparazione;
4. Tra i due genitori sussiste, da anni, un vizio relazionale di fondo poiché essi non si fidano l'uno dell'altra tanto da continuare ad accusarsi reciprocamente di maltrattamenti sul figlio. In questo modo proiettano il minore in un mondo di relazioni incerte ed imprevedibili, quando non tossiche. Essi non stanno assolvendo alla crescita interiore di in quanto non sostengono lo sviluppo della Persona_1 sua autostima in termini di sicurezza, senso di appartenenza, responsabilità, fiducia, autoefficacia e autocontrollo. Egli infatti sta manifestando uno stato di malessere fisico e difficoltà a mettersi in relazione con i pari, quale sintomo di una disfunzione di natura affettivo-relazionale che potrebbe avere esiti psicopatologici (…)
Conclusioni
Vista l'assenza di cambiamenti in questi anni nella presa in carico della situazione anche a causa della mancata legittimazione del ruolo del Servizio, si riterrebbe utile valutare la nomina di un tutore esterno al contesto familiare.
pagina 18 di 30 Rispetto a e alla sua travagliata storia, questo Servizio è ben consapevole che la Persona_1 traiettoria evolutiva del minore presenta un alto rischio psicopatologico tale da richiedere un intervento incisivo, nel tentativo di aiutare il minore ad affrancarsi da alcune dinamiche disfunzionali permettendo viceversa uno sviluppo più armonioso della sua personalità.
Si chiede, pertanto, come già ipotizzato in estrema ratio dalla CTU, che venga disposto un collocamento eterofamiliare in un ambiente neutro tipo comunità familiare almeno per un periodo sufficiente a definire un diverso assetto relazionale tra i componenti della famiglia”.
Si apriva il procedimento n. 2923/2023 V.G. avanti al Giudice Tutelare di Vicenza nel quale i Servizi
Sociali depositavano due relazioni, una in data 25.09.2023 nella quale riportavano il contenuto della segnalazione in precedenza effettuata alla Procura minorile con le relative conclusioni e l'altra in data
20.10.2023 contenente la proposta di regolamentare il calendario delle visite in modo da ridurre al minimo i contatti tra i genitori, rifiutata dal . CP_1
E' in questo quadro che s'inserisce la nuova iniziativa giudiziaria di , la Parte_1 quale, con ricorso depositato il 28.11.2023, ha introdotto il presente giudizio con il dichiarato fine di evitare il collocamento eterofamiliare del minore come prospettato dai Servizi Sociali (pag. 13 atto introduttivo) attraverso una modifica dell'alternanza genitoriale nei termini suggeriti nella relazione psicosociale acquisita dal Giudice Tutelare, così da ridurre i contatti con il sig. ed attenuare CP_1 la situazione di conflittualità in essere.
Su accordo raggiunto dalle parti avanti al Giudice relatore, si è cercato di sperimentare un diverso calendario delle visite, sempre sotto il controllo dei Servizi Sociali, incaricati di vigilare sulla situazione familiare.
L'attività di monitoraggio ha, tuttavia, avuto esito negativo.
Nella relazione depositata il 17.06.2024 la Tutela Minori ha evidenziato:
“Il Servizio, a fronte del vissuto di sfiducia rappresentato dal sig. ma ancor più agito dalla CP_1 sig.ra si trova nell'impossibilità di effettuare interventi efficaci a favore di , il Pt_1 Persona_1 quale si trova sempre più stritolato nel mezzo di una conflittualità che gli impedisce un'organizzazione organica della sua vita, non permette di sviluppare una fiducia nei confronti delle figure adulte nonché di vivere con l'attesa spensieratezza questa fase di vita delicata, con il passaggio alla preadolescenza.
In conclusione questo Servizio s'interroga sull'esistenza delle condizioni minime sufficienti affinché la presa in carico della situazione risulti efficace. Si conferma perciò il rischio potenziale per il bambino
pagina 19 di 30 nel mantenere il collocamento all'interno di un ambiente familiare così invischiante e nocivo dal punto di vista relazionale e comunicativo”.
Nella successiva relazione depositata il 13.09.2024 i Servizi Sociali hanno segnalato che:
- la coppia genitoriale insieme al bambino è stata coinvolta il giorno 22.06.2024 in un incidente d'auto, sulla cui dinamica le parti hanno fornito ricostruzioni contrapposte (la sig.ra ha sostenuto di Pt_1 essere stata tamponata, mentre il sig. ha affermato di essere stato speronato dall'auto dell'ex CP_1 compagna che volutamente aveva fatto retromarcia e di avere, quindi, presentato denuncia-querela in data
11.07.2024) e che, dopo tale evento, le visite del bambino nei giorni di competenza del padre si sono completamente interrotte a fronte del netto rifiuto di di incontrarlo;
Persona_1
- “esprime rabbia per sentirsi obbligato ai colloqui psicologici, accusando il padre di Persona_1 essere il responsabile di questa situazione. Diversamente egli mantiene una idealizzazione della mamma con cui si identifica ancora, dimostrando un legame simbiotico su cui è necessario intervenire per permettere una sua individuazione come soggetto. Con coerenza e determinazione esprime di essere più sereno da quando non vede più il papà dopo l'incidente, evento che egli ha riportato con scarso coinvolgimento emotivo, pur manifestando il timore legato ai continui appostamenti del papà davanti alla casa materna. Nel riportare i comportamenti del padre, sia recenti che meno, egli tende costantemente a sottolineare le circostanze che pongono sotto accusa il genitore, anche se i riferiti non sembrano accompagnati dal proprio vissuto emotivo bensì rappresentati come un copione trasferito da altri”.
-i comportamenti e atteggiamenti di entrambi i genitori non hanno registrato alcuna modifica e nessuno dei due ha dimostrato minimamente di essere in grado di beneficiare degli interventi di supporto proposti dal servizio affidatario;
-“la sig.ra ha dimostrato nel tempo di agire in maniera impulsiva con l'unico obiettivo di Pt_1 ottenere riscontro delle proprie ragioni oppure di dare seguito ad un suo intento, senza riuscire ad affidarsi alle indicazioni date dai Servizi e il suo comportamento continua ad essere dettato da una scarsa capacità riflessiva determinando inevitabilmente la risposta di contrattacco del sig. ” (a titolo CP_1 esemplificativo viene riportato l'episodio della “fuga in auto” nel giorno di visita paterno da cui è scaturito l'incidente del 22.06.2024, nonché il cambio di date nella programmazione delle ferie estive anch'essa oggetto di acceso contrasto genitoriale a danno del figlio che, per l'inconciliabilità delle posizioni, non è andato in vacanza né con il padre né con la madre);
- il sig. ha continuato a mantenere un atteggiamento ostativo e provocatorio nei confronti CP_1 delle operatrici sociali, arrivando ripetutamente ad accusarle di colludere con l'altro genitore,
pagina 20 di 30 nascondendo e supportando i maltrattamenti del figlio ad opera della madre e rafforzando le fantasie persecutorie materne che inducono il minore a credere di essere stato abusato dal padre.
L'intervento proposto è stato quindi il seguente:
“Il Servizio propone di tentare in extrema ratio per un periodo temporale limitato (6-9 mesi) un supporto educativo a favore del nucleo familiare con i seguenti obiettivi:
1. riavvicinamento tra padre e figlio attraverso incontri in spazio neutro con la presenza di un educatore professionale con il compito di accompagnare la relazione;
2. riequilibrio della relazione madre-figlio lavorando sul processo di separazione/individuazione di
, tramite un supporto psico-educativo domiciliare. Si potrebbe anche prevedere un Persona_1 inserimento del minore in un centro educativo diurno
Qualora anche quest'ultimo tentativo fosse di fatto osteggiato o non producesse alcun cambiamento nella dinamica del nucleo familiare, il collocamento eterofamiliare presso una comunità educativa residenziale sarà inevitabile (…)”
Con ordinanza del 30.09.2024 il Giudice relatore ha incaricato i Servizi Sociali di organizzare gli incontri protetti tra padre e figlio, con autorizzazione a sospenderli se disturbanti per il minore.
In data 1.04.2025 i Servizi hanno depositato la loro relazione da cui si ricava che:
- nei tre mesi successivi sono stati organizzati solo tre incontri in spazio neutro dopo che padre e figlio non si vedevano da circa cinque mesi (cioè dal giorno dell'incidente del giugno 2024) e alla presenza di due nuovi assistenti sociali a fronte della sfiducia manifestata dal anche con dichiarazioni CP_1 denigratorie ed infamanti verso i precedenti operatori, accusati di favorire la madre e destinatari – secondo quanto affermato dal resistente – di una denuncia-querela per omissione e abuso in atti d'ufficio;
- le visite protette sono state sospese a far data da gennaio 2025 a seguito dell'esito fallimentare degli incontri e, in particolare, dell'ultimo in cui si è presentato con una lettera che avrebbe Persona_1 voluto leggere e consegnare al sig. (ma ciò gli è stato impedito dal padre) per comunicargli CP_1
Per_ che non lo considera più come padre e di voler investire di questo ruolo ”, ovvero il compagno della madre;
- durante l'ultimo incontro il minore ha affermato di attendere la prossima udienza per la definizione della situazione rispetto al padre così che venga sancita la sua libertà di viaggiare all'estero ed ha manifestato Per_ il desiderio di andare a trovare in Austria per vedere la sua casa”, accarezzando l'idea di trasferirsi con la madre all'estero per iniziare una nuova vita;
pagina 21 di 30 -viceversa, tra madre e figlio vi è una relazione talvolta eccessivamente simmetrica: “ tende a Per_1 lanciare sguardi di complicità con la madre quando si trova con lei, desidera costantemente la sua vicinanza stretta, la idealizza al punto di non riuscire a riconoscere in lei alcun difetto o minima fragilità; talvolta sembra persino sostituirsi al partner, nella relazione e nella comunicazione. Questo rapporto stretto e invischiante apparentemente non lascia spazio ad alcuna intromissione, nonostante resti in lui il desiderio di una famiglia ricostituita con la presenza di un terzo che assume una funzione paterna, probabilmente anch'essa idealizzata”.
In questo contesto i Servizi Sociali, rivedendo appieno le proprie precedenti valutazioni, hanno suggerito di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, precisando che un Persona_1 collocamento eterofamiliare non corrisponde all'interesse preminente del minore e che non appaiono ravvisabili motivi ostativi all'eventuale progettualità del trasferimento della diade in Austria.
Tali conclusioni, riaffermate nella relazione depositata il 24.07.2025, poggiano:
-sulla circostanza che la sig.ra pur avendo una posizione poco critica rispetto alla relazione con il Pt_1 figlio, finora se ne è sempre fatta carico garantendone perlomeno la soddisfazione dei bisogni primari, perciò non si può considerare pregiudizievole tout court;
-sul comportamento del sig. che non è in grado di relazionarsi con il figlio a causa dell'acceso CP_1 conflitto con la madre e della sfiducia manifestata verso il sistema dei servizi sociali, impedendogli di beneficiare dell'aiuto specialistico degli assistenti sociali a cui ha rivolto accuse infamanti senza alcuna proposta proattiva rispetto alla funzione genitoriale;
- sulla situazione del minore che, da sempre invischiato in un conflitto senza tregua e in una dinamica familiare che non riesce a beneficiare del sostegno dei Servizi Sociali, sta cercando un suo faticoso equilibrio provando ad investire su altre relazioni ed in ciò potrebbe facilitarlo un cambio significativo di contesto e di riferimenti.
Ritiene il Collegio di non dover condividere le valutazioni da ultimo espresse dai Servizi Sociali in piena dissonanza con tutte le indicazioni in precedenza offerte sino alla relazione del 13.09.2024.
In una situazione altamente critica come quella emersa dall'istruttoria a fronte dell'incessante conflitto genitoriale alimentato da entrambe le parti e che si protrae da oltre otto anni, non può neppure ipotizzarsi un affido esclusivo del figlio minore alla madre che non ha dimostrato di aver Persona_1 superato, attraverso un serio percorso di risanamento e di rieducazione che avrebbe dovuto essere certificato nei suoi risultati come suggerito dal c.t.u., le gravi carenze genitoriali accertate dai professionisti variamente coinvolti nei plurimi giudizi e confermate anche nelle recenti relazioni pagina 22 di 30 psicosociali dell'1.04.2025 e del 24.07.2025, stante la sua inadeguatezza a svolgere i compiti genitoriali nei confronti del figlio nella funzione protettiva, nella funzione significante, nella funzione triadica.
La sig.ra non è idonea a rivestire il ruolo di genitore affidatario (in via Parte_1 esclusiva), essendosi rivelata incapace di salvaguardare il sereno sviluppo e il benessere psicofisico del figlio nonché la continuità della relazione del minore con l'altro genitore, dovendosi ritenere che il rifiuto di di incontrare il padre costituisca concretizzazione del rischio paventato sia dal c.t.u. che Persona_1 nelle svariate relazioni dei Servizi Sociali a causa del conflitto di lealtà ingenerato nel minore per effetto delle condotte della madre, la quale, nel corso di questi anni, mossa da intenti dichiarati e oggettivamente evidenziabili di voler sottrarre il bambino al naturale accesso verso il padre, ha instaurato con il figlio un legame simbiotico che non lascia spazio all'altro genitore ed ha esercitato su di lui condizionamenti di tipo psicologico, drammatizzando avanti allo stesso il proprio ruolo di vittima rispetto ai comportamenti dell'ex compagno, investendolo nella responsabilità di doverla difendere e, soprattutto, coinvolgendolo pesantemente nelle accuse di maltrattamento da parte del padre, nessuna delle quali ha trovato riscontri oggettivi in sede processuale. In particolare, il sig. è stato destinatario, a seguito di due CP_1 denunce-querele sporte dalla sig.ra di infamanti accuse per abusi sessuali perpetrati sul figlio Pt_1 minore, portato in ospedale dalla madre per far refertare le presunte violenze rimaste prive di riscontri clinici e, nonostante il procedimento penale si sia concluso con l'archiviazione per insussistenza dei fatti denunciati, la ricorrente si ostina ancora a credere che il figlio sia stato abusato sessualmente ad opera dell'altro genitore e che il minore ricorderebbe la violenza subita, dicendole “odio papà, voglio morto papà” (pag. 9 seconda ctu). Tale insistenza nel ritenere che sia stato vittima di un reato Persona_1 così grave s'intreccia con le caratteristiche personologiche della sig.ra (pag. 25 prima c.t.u.: “La Pt_1 funzione significante attiene ad un processo cognitivo della personalità del genitore e si riferisce alla corretta attribuzione di significato verso le richieste del figlio. Tale capacità genitoriale richiederebbe uno stile di pensiero ordinato, emotivamente controllato, con adeguato esame della realtà; tutte caratteristiche che nella signora si esprimerebbero, invece, ad un livello “limite” con un risultato Pt_1 interpretativo confusivo sui bisogni del bambino e sulle esperienze che lo riguardano. Sotto la spinta urgente dell'emotività, la funzione significante verso la realtà del figlio diviene pericolosamente un processo proiettivo e distorcente il significato originario dell'esperienza del figlio”) e tanto è stato ribadito anche dai SS.SS. nella loro relazione del 16.08.2024 (in cui la viene descritta come Pt_1
“personalità affettiva, dipendente, bisognosa di ricevere aiuto e con una reazione ansiosa immediata avanti agli eventi che interpreta secondo una sensorialità oscillante tra luci e ombre. Il pensiero è incline
pagina 23 di 30 a bizzarrie interpretative con alterna aderenza alla realtà…Contempla una relazione d'amore con il figlio verso cui non favorisce un concreto processo d'individuazione. Verso il figlio può vivere delle paure persecutorie e di danneggiamento con percezione ansiogena del paterno”) e in quella del 13.09.2023
(“Per quanto riguarda la sig.ra risulta grave il fatto che anche in un colloquio recente (4 aprile Pt_1
2023) abbia dichiarato di essere ancora convinta che il sig. abbia abusato del figlio. Tale CP_1 pesante pensiero che rivela la posizione di totale sfiducia verso il paterno, rende vano qualsiasi tentativo di mediazione”).
Osserva il Collegio che la ricorrente, nel tentativo di far apparire il resistente come un uomo violento e un padre maltrattante, ha addebitato al sig. numerosi altri episodi di maltrattamento (l'aver CP_1 picchiato il bambino, addirittura mettendolo “sotto tortura e violenza fisica” come da lei denunciato al referente scolastico, l'aver somministrato bevande alcoliche al figlio, l'averlo rinchiuso nel portabagagli dell'auto rendendo necessari accertamenti tramite visita ospedaliera), i quali, tuttavia, sono rimasti tutti indimostrati. Tanto più che il Tribunale penale vicentino, nell'assolvere il resistente da una delle tante accuse di violenza mosse nei suoi confronti, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica e ne è scaturito il procedimento n. 2335/2022 R.G.N.R., nel quale è stata Parte_1 condannata per il reato di calunnia, giusta sentenza n. 145/2023; inoltre, alcun risvolto in ambito giudiziale
è derivato dalla segnalazione del marzo 2023, rivolta dalla ricorrente al di Vicenza Parte_5 per il reato di stalking, non essendo stati accertati elementi di rischio tali da corroborare le sue accuse ed essendo, anzi, emerso un agito strumentale della stessa (v. relazione SS.SS. del 16.08.2023).
D'altro canto, dagli stessi racconti del bambino, resi nel corso dei colloqui con il ctu e con gli assistenti sociali – durante i quali è apparso del tutto dipendente dalla figura della madre, Persona_1 condividendo con la stessa una forte complicità e cercandone, anche con lo sguardo, la continua approvazione – si evince come nessuna delle motivazioni poste alla base del suo rifiuto verso il paterno risulti sorretta da fatti concreti ed obiettivi, effettivamente vissuti e patiti dal figlio che appare istruito ad arte nella recita di un copione. In questo senso è significativo richiamare la valutazione psicologica operata dal dr. per aver “notato che il bambino, senza che vi fossero circostanze concrete, proferisse da Per_3 un momento all'altro “non voglio stare dal papà” come se avesse ricevuto il comando di dirlo;
Per_1
in qualche momento doveva assolvere al suo compito di rifiutare il padre. Rispetto agli abusi
[...] sessuali segnalati dalla madre, il dr. non aveva rilevato alcun elemento da parte del bambino”. Per_3
Ciò è stato ribadito nella più recente relazione del 13.09.2024 in cui i Servizi Sociali, ancora una volta, hanno messo in luce il totale arroccamento del minore su posizioni del tutto prive di spontaneità, riferendo pagina 24 di 30 che “nel riportare i comportamenti del padre, sia recenti che meno, egli tende costantemente a sottolineare le circostanze che pongono sotto accusa il genitore, anche se i riferiti non sembrano accompagnati dal proprio vissuto emotivo bensì rappresentati come un copione trasferito da altri”. In particolare, in relazione all'episodio dell'incidente del giugno 2024 che segna il momento dell'interruzione di ogni rapporto tra padre e figlio, giustificata dalla madre con l'accusa di essere stata volutamente tamponata dall'autovettura del sig. , va rilevato come il minore abbia CP_1 manifestato “scarso coinvolgimento emotivo” nel riportare tale evento agli assistenti sociali, rispetto al quale non è ancora nota l'esatta dinamica (secondo la dettagliata ricostruzione del , operata CP_1 nella denuncia-querela dell'11.07.2024 allegata dai SS.SS. alla relazione del 13.09.2024, sarebbe stata la sig.ra a frenare di colpo facendo retromarcia nel corso di una “fuga in auto” dopo essersi rifiutata Pt_1 di consegnargli il bambino nel giorno di visita di competenza del padre).
L'alienazione del genitore appare, infine, in tutta la sua evidenza laddove arriva oramai a Persona_1
Per_ confondere la figura paterna, individuandola in quella del nuovo compagno della madre (tale ) di cui tesse le lodi addirittura appellandolo “papà” ed indicandolo come la persona che lo “ha cresciuto” (sebbene questi viva in Austria e non sia, quindi, dato sapere in quali termini abbia potuto contribuire alla crescita del figlio della compagna non convivente) e, viceversa, discreditando il padre naturale che viene “descritto unicamente con aspetti negativi, amplificati grandemente ma riportati superficialmente, in assenza di motivazioni sostenute in modo adeguato” e senza alcun riscontro in dati fattuali (cfr. CTU). Il minore reputa che il sig. sia l'unico responsabile della situazione che lo costringe ai colloqui CP_1 psicologici presso i Servizi Sociali, al punto di accarezzare l'idea (cioè la stessa che la sig.ra Pt_1
Per_ coltiva da anni) di un suo trasferimento all'estero per iniziare una nuova vita con la mamma ed nella
“sua casa” in Austria.
A tale ultimo riguardo si sottolinea che uno dei maggiori motivi di contrasto tra le parti ha riguardato proprio il profilo dell'espatrio del minore a fronte del timore del sig. di vedersi sottratto il CP_1 figlio, motivato in larga parte dalle condotte materne (si rammenta, in proposito, che la sig.ra ha Pt_1 patteggiato la pena della reclusione di dieci mesi dopo essersi trasferita arbitrariamente, insieme a Per_1
, a Gorizia per andare a vivere con un uomo conosciuto sui social, ha introdotto il giudizio n.
[...]
1868/2019 R.G. al fine di essere autorizzata a trasferirsi all'estero con il figlio, ha adito il Giudice Tutelare di Vicenza per ottenere i documenti validi per l'espatrio omettendo di indicare che era in corso il procedimento sull'affidamento del minore e tutt'oggi ha manifestato il desiderio, sembrerebbe condiviso con il ragazzino, di creare un nuovo nucleo familiare lontana dall'Italia).
pagina 25 di 30 Pertanto, pur dovendosi censurare il comportamento del resistente per aver interrotto ogni forma di collaborazione con i Servizi Sociali, trascendendo in atteggiamenti ostili e apertamente accusatori nei confronti dei medesimi, la soluzione più confacente all'interesse preminente del figlio minore non può essere quella da ultimo suggerita del suo affido super-esclusivo alla madre (con il nulla osta all'eventuale progettualità del trasferimento all'estero), posto che la sig.ra non è idonea Parte_1 ad occuparsi adeguatamente di che gestisce in base alle proprie convinzioni e alle proprie Persona_1 esigenze (per le fragilità che manifesta portandola ad avere bisogno del bambino quasi per una propria condizione esistenziale), senza mostrare alcun rispetto per il diritto del minore a coltivare un rapporto anche con il padre, da cui invece tenta di allontanarlo sia psicologicamente che fisicamente.
Dopo anni di tentativi improduttivi, con il crescente irrigidimento del minore sfociato nel suo rifiuto di avere rapporti con il padre, occorre invece ricorrere a quella misura “più forte” già suggerita dal c.t.u. nella sua duplice relazione e dagli stessi Servizi fino alla relazione del settembre 2024 (“Il Servizio propone di tentare in extrema ratio per un periodo temporale limitato (6-9 mesi) un supporto educativo
a favore del nucleo familiare…..Qualora anche quest'ultimo tentativo fosse di fatto osteggiato o non producesse alcun cambiamento nella dinamica del nucleo familiare, il collocamento eterofamiliare presso una comunità educativa residenziale sarà inevitabile”), mantenendo fermo l'affidamento al Servizio
Sociale del comune di residenza del minore con sua collocazione urgente presso un idoneo contesto eterofamiliare e con attivazione in favore del ragazzino di tutti gli interventi necessari affinché possa emanciparsi dalla dipendenza psicologica sviluppata nei confronti della madre, così da riacquisire gradualmente indipendenza di pensiero e riavvicinarsi al padre, riscoprendo e facendo riaffiorare i sentimenti sopiti per lui.
Il Collegio non può non rilevare che, sino ad oggi, i provvedimenti del Tribunale non hanno trovato puntuale attuazione con riguardo alla necessità di assicurare una tempestiva e continuativa predisposizione di interventi adeguati a supporto del minore.
Dagli atti di causa si ricava che è stato seguito dal dr. , psicologo del Servizi Persona_1 Per_3
Sociale, nel corso del 2018. Come evidenziato dal c.t.u. sulla base della relazione dello psicologo, in tale periodo “il bambino frequentava volentieri le sedute psicologiche e sembrava manifestare un atteggiamento diverso rispetto ai due genitori, più libero e rilassato in presenza del padre, anche sciolto nel poter dire delle cattiverie al papà senza problemi, che quest'ultimo accoglieva rispondendo in modo tranquillo al bambino. pareva invece più rigido in presenza della madre, la quale tendeva Persona_1
a richiedere informazioni prima che la seduta avesse inizio, desiderosa di raccontare cosa fosse successo pagina 26 di 30 tra padre e bambino, per cui rispetto ad alcune preoccupazioni materne il dr. aveva consigliato Per_3 alla stessa che ne parlasse con la pediatra, precisando che certi argomenti non dovessero essere affrontati davanti al minore perché non erano di tutela per il minore medesimo”.
A partire dall'anno successivo il bambino non è stato più adeguatamente supportato, essendo state organizzate solo due sedute nel settembre 2019, dopo di che il percorso psicologico presso i Servizi Sociali
è stato interrotto. Di ciò viene dato atto anche nel decreto del Tribunale di Vicenza n. 14882 del 21.12.2021 con cui è stato demandato l'incarico di fornire al minore la necessaria assistenza psicologica mediante un percorso stabile di terapia atto a sostenerlo rispetto alla conflittualità genitoriale e in aiuto alla costruzione di una sana individualità. I Servizi, ritenendo inopportuno che il percorso proseguisse all'interno dell'equipe che aveva già l'affido del minore a causa delle intemperanze genitoriali e del senso di sfiducia manifestato dalle parti e non rinvenendo altri spazi alternativi nel servizio pubblico, hanno proposto di avviare un percorso di psicoterapia a supporto del nucleo familiare in ambito privato, ma questo, iniziato a fine 2022, si è concluso anche per dopo appena quattro mesi, ossia nel maggio 2023 Persona_1 dietro suggerimento delle professioniste (v. relazione 16.08.2023). I colloqui psicologici presso i Servizi sono poi ripresi, con cadenza mensile, nel maggio 2024 su impulso del Giudice relatore, con le manifestazioni di rifiuto e negazione del figlio di cui si è detto e la soluzione suggerita dagli operatori di tentare in extrema ratio, per periodo limitato di 6-9 mesi, un supporto educativo al nucleo familiare con l'obiettivo di riavvicinare padre e figlio e di favorire il riequilibrio della relazione madre-figlio mediante l'attivazione di un supporto psicoeducativo domiciliare, così da non dover ricorrere al collocamento eterofamiliare presso una comunità educativa residenziale, ritenuto altrimenti “inevitabile” (relazione
13.09.2024).
Alla luce di questi dati, dato atto del fallimento anche di quest'ultimo tentativo, della necessità di intervenire con un collocamento eterofamiliare quale unica misura volta ad aiutare a Persona_1 liberarsi dal conflitto di lealtà verso la madre in modo da consentirgli un concreto processo di individuazione e l'instaurazione di un rapporto sano ed equilibrato con entrambi i genitori, nonché del carattere urgente dell'intervento stesso che va subito attuato tenendo che il minore è già entrato nella fase preadolescenziale, va disposto che sia collocato in una comunità educativa residenziale, Persona_1 dandosi incarico al Servizio affidatario di procedere, senza indugio, al reperimento di idonea struttura immediatamente disponibile all'accoglienza, nonché di predisporre un programma di assistenza con immediata attivazione di un percorso psicologico in suo favore.
I Servizi saranno chiamati:
pagina 27 di 30 -ad assumere, sentiti i genitori ed in caso di insanabile contrasto tra loro, la decisione finale relativa alle scelte mediche scolastiche, sportive, ricreative nell'interesse esclusivo di , alla quale Persona_1 entrambe le parti dovranno scrupolosamente attenersi;
-a tentare nuovamente di appianare il conflitto tra le parti fornendo alle stesse un valido sostegno alla genitorialità anche mediante percorsi psicoterapeutici cui le parti vorranno sottoporsi;
- ad assicurare ad entrambi i genitori un adeguato rapporto con il minore e nello specifico: quanto alle visite della madre, organizzando incontri che dovranno necessariamente svolgersi alla presenza di un operatore almeno due volte la settimana o secondo un diverso calendario ampliativo predisposto dai
Servizi, con autorizzazione a sospendere le visite se disturbanti per il minore;
quanto alle visite del padre, organizzando incontri in forma protetta, almeno con cadenza settimanale, con la finalità di aiutare il minore a rivedere il proprio rapporto con il padre;
- a relazionare ogni sei mesi il Giudice Tutelare sulle condizioni psicofisiche di , Persona_1 sull'andamento del programma di assistenza e sulla presumibile ulteriore durata di esso in base a quelli che saranno gli esiti delle attività svolte nell'interesse del minore, segnalando altresì gli eventuali comportamenti della madre o del padre che si pongano in contrasto con le statuizioni della presente sentenza, arrecando pregiudizio al figlio.
Sussistendo il collocamento eterofamiliare del minore, senza previsione attuale di rientro presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore, l'obbligo di versamento dell'assegno mensile di euro 250,00, posto a carico del padre a titolo di mantenimento ordinario di , dev'essere revocato con Persona_1 decorrenza dalla data dell'effettivo inserimento del figlio nella struttura individuata dai Servizi.
Resta fermo, invece, l'obbligo di entrambi i genitori – la sig.ra nella misura del 40% e il sig. Pt_1
nella misura del 60% – di concorrere al pagamento delle spese straordinarie relative al CP_1 minore, come da vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Gli esiti del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le parti vanno condannate, ciascuna per la metà, al pagamento delle competenze del curatore speciale del minore , nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 55/2024, Persona_1 applicandosi per le quattro fasi i valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con versamento da effettuare in favore dell'Erario, stante l'ammissione del minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 28 di 30 il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 5898/2023 R.G. per la modifica del decreto n. 14882/2021 del 21.12.2021, così provvede:
1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) conferma l'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente che sarà chiamato ad assumere, sentiti i genitori ed in caso di insanabile contrasto tra loro, la decisione finale relativa alle scelte mediche scolastiche, sportive, ricreative nell'interesse esclusivo del minore, alla quale entrambe le parti dovranno scrupolosamente attenersi;
3) dispone il collocamento eterofamiliare del minore , dando mandato al Servizio Persona_1 affidatario di procedere, senza indugio, all'individuazione di una comunità educativa residenziale immediatamente disponibile all'accoglienza, nonché di predisporre un programma di assistenza al minore con immediata attivazione di un percorso psicologico a supporto dello stesso;
4) conferisce ai Servizi Sociali l'incarico di:
- tentare nuovamente di appianare il conflitto tra le parti fornendo alle stesse un valido sostegno alla genitorialità anche mediante percorsi psicoterapeutici a cui i genitori vorranno sottoporsi;
- assicurare ad entrambi i genitori un adeguato rapporto con il minore: quanto alle visite della madre, organizzando incontri che dovranno svolgersi alla presenza di un operatore almeno due volte la settimana o secondo un diverso calendario ampliativo predisposto dai Servizi, con autorizzazione a sospendere le visite se disturbanti per il minore;
quanto alle visite del padre, organizzando incontri in forma protetta, almeno con cadenza settimanale, con la finalità di aiutare il minore a rivedere il proprio rapporto con il padre;
- relazionare ogni sei mesi il Giudice Tutelare sulle condizioni psicofisiche di , Persona_1 sull'andamento del programma di assistenza e sulla presumibile ulteriore durata di esso tenendo conto di quelli che saranno gli esiti delle attività svolte nell'interesse del minore, segnalando altresì eventuali comportamenti della madre o del padre che si pongano in contrasto con le statuizioni della presente sentenza, arrecando pregiudizio al figlio;
5) revoca, con decorrenza dalla data di attuazione del collocamento eterofamiliare, l'obbligo di di versare alla ricorrente l'assegno mensile di euro 250,00 per il mantenimento CP_1 ordinario del figlio;
Persona_1
6) fa obbligo ad entrambi i genitori di concorrere – la madre nella misura del 40% ed il padre nella misura del 60% – al pagamento delle spese straordinarie relative al minore, come da vigente Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
pagina 29 di 30 7) compensa le spese di lite tra le parti;
8) pone a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le competenze del curatore speciale del minore
, liquidate per intero in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali, iva e cpa Persona_1 come per legge, disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 2.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
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