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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10966/2019 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. M. Nuzzo, con cui elett. dom. in Santa Parte_1
I D'Aragona n. 21, giusta procura in atti RICORRENTE E Controparte_1
[...]
v. G. Mazzarella, con cui elett. dom. in Aversa alla Via Pisacane n. 1 RESISTENTE NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., Controparte_2 elett. dom. in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 4 RESISTENTE OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 028 2018 00180956 08 000, notificata il 19/11/2019, avente ad oggetto contributi Inarcassa relativi alle annualità dal 2007 al 2013, eccependo l'omessa notifica e la prescrizione delle pretese creditorie. Concludeva chiedendo, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto, di “annullare la cartella di pagamento n. 028 2018 00180956 08 000, notificata in data 21/11/19 dalla
[...]
Caserta, essendo la stessa nulla ed Controparte_3 ito azionato;
- in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva che, con articolate argomentazioni, concludeva chiedendo CP_1
l'inammissibili il rigetto del ricorso, e, in subordine, la condanna del ricorrente
1 alla diversa somma, maggiore o minore, risultante dovuta. Con vittoria di spese, con distrazione, oltre condanna ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio l' che, eccepito il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, co to del ricorso, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 29/11/2022 e, disposta la rinotifica nei confronti dell'agente per la riscossione e successivamente rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 20/05/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Occorre preliminarmente rilevare che, nel caso in esame, difetta la legittimazione passiva dell'agente per la riscossione, attese le doglianze formulate in ricorso, non attinenti a condotte riconducibili al predetto. La cartella oggetto di impugnazione ha ad oggetto le somme richieste da a titolo CP_1 di contributi per gli anni dal 2007 al 2013, con relative sanzioni. Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del ruolo e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Tanto premesso, il ricorso è infondato, e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente si osserva che tardiva è la doglianza inerente all'omessa notifica, da parte della resistente dei ruoli azionati con la cartella opposta, in quanto formulata oltre CP_1 il termine - pre all'art. 617 c.p.c. – di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa. Ad ogni modo, si osserva che la resistente, pur non avendo l'obbligo di chiedere CP_1 preventivamente il pagamento co o bonario (trattandosi di facoltà prevista dall'art. 24 d. lgs 46/1999) ha sollecitato l'adempimento in via bonaria prima dell'iscrizione a ruolo, come si evince dalla documentazione versata in atti. Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva preliminarmente che è pacifica la durata quinquennale del termine, ai sensi dell'art. 3, co. 9 e 10, L. 335/1995. Quanto all'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivise, le argomentazioni rese dalla Corte d'Appello di Napoli, da ultimo, nella pronuncia n. 528 del 05/03/2025, che – richiamati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità – ha rilevato come il termine decorra dalla presentazione della comunicazione annuale, e, in caso di omessa presentazione, il termine di prescrizione non decorra affatto. In particolare, “il termine di prescrizione dei contributi dovuti ad decorra dalle CP_1 comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 16 della L. 6/1981 ine re del reddito professionale netto dal medesimo dichiarato ai fini Irpef ed il volume d'affari dichiarato ai fini Iva e non invece dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento i contributi. 16. Invero l'art.16 della legge 3 gennaio 1981 n.6, al comma 1° ,dispone:
“Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con lettera CP_1 raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali 2 non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla che CP_1 nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e A relativamente ad attività professionale” L'art.18 della stessa legge stabilisce:
“La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1 dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo CP_1
16.” La Suprema Corte, esaminando il combinato disposto di tali norme, ha affermato : “Il termine di prescrizione relativo ai contributi soggettivi dovuti alla Controparte_1
(ex art.9 legge n.6 del 198
[...] dell'interessato (la quale non ha valore costitutivo), bensì dal momento in cui, da parte del soggetto la cui attività professionale abbia assunto carattere continuativo, rendendo così obbligatoria l'iscrizione alla
è ad essa comunicato l'ammontare del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente.”( CP_1
29/11/2007 n. 24910). Il suindicato principio, e cioè la decorrenza del termine di prescrizione dei contributi solo dalla data di comunicazione alla del reddito professionale, risulta stigmatizzato dalla Suprema Corte anche con CP_1 riferimento a diver amenti per i quali, analogamente a quanto avviene per , è CP_1 stabilito l'obbligo di invio della suindicata comunicazione dei redditi professionali. Relativamente ai contributi dovuti alla Cassa Forense si è quindi affermato che : “tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare CP_4
i contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto ad essi la p ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che "L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della Controparte_5 prescrizione medesima a seconda che la com rte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011)” ( Cass. n. 35873/2021). Di recente analogo principio è stato affermato anche per la sostenendosi che : Pt_2
“Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei CP_1 redditi e del volume d'affari di 'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, 3 Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima Parte_3
l debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da CP_1 comunicare all'interessato, posto che la rice ei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare CP_1 la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF. Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l'invocato art. 2941 n. 8 cod. civ., posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la , pur non avendo poteri CP_1 assimilabili a quelli dell ha egualmente il diritto ex art. 17 co. 73/82 di ottenere dai CP_6 competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti”( Cass. n. 15787/2023). 17.Alla luce dei suindicati principi deve quindi ritenersi che il termine di prescrizione dei contributi dovuti ad decorra dalle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 16 della L. 6/1981 , il che CP_1 co ffermato la Suprema Corte, che in mancanza di invio di tali comunicazioni il termine di prescrizione dei contributi non decorra assolutamente”. Ebbene, nel caso in esame, la ha dedotto il mancato invio, da parte del ricorrente, CP_1 della dichiarazione reddituale . IX memoria di costituzione), e pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi che il termine di prescrizione non abbia iniziato a decorrere. Ad ogni modo, la ha prodotto numerose missive, aventi efficacia interruttiva della CP_1 prescrizione. In particolare, parte resistente produceva, tra l'altro:
- lettera raccomandata a/r Prot. 60215 del 25/02/2009 ricevuta il 09/03/2009, con cui veniva sollecitato il pagamento delle sanzioni rimaste insolute in relazione all'anno 2007 per la complessiva somma di €. 472,56;
- lettera raccomandata a/r Prot. 503076 del 19/10/2010 ricevuta in data 02/11/2010 con cui veniva sollecitato il pagamento dei contributi, oltre oneri e sanzioni rimasti insoluti in relazione agli anni 2001-2006-2007-2008 per la complessiva somma di €.5.330,29;
- lettera raccomandata a/r Prot. 538582 del 05/06/2014 ricevuta in data 19/06/2014 con cui veniva sollecitato il pagamento dei contributi, oltre oneri e sanzioni rimasti insoluti in relazione agli anni 2007-2014 per la complessiva somma di €.27.604,54;
- comunicazione a mezzo pec Prot. 1110130 del 19/10/2016 con cui veniva sollecitato il pagamento dei contributi, oltre oneri e sanzioni rimasti insoluti in relazione agli anni 2007- 2013 per la complessiva somma di €.24.576,64;
- comunicazione a mezzo pec Prot. 1363238 del 10/11/2017 con cui veniva sollecitato il pagamento dei contributi, oltre oneri e sanzioni rimasti insoluti in relazione agli anni 2007- 2013 per la complessiva somma di €.24.576,64.
4 La documentazione versata in atti dalla resistente è stata solo genericamente CP_1 contestata da parte ricorrente (cfr. note scritte in atti). Sul punto, la S.C. ha in più occasioni chiarito che la parte ha l'onere di contestare la copia non autenticata, in modo specifico ed inequivoco (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 - Rv. 654386 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 882 del 16/01/2018 - Rv. 646669
– 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 - Rv. 646629 – 02). In assenza di una contestazione specifica, l'eccezione è priva di rilievo e la documentazione prodotta è pienamente utilizzabile ed idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione. Ed invero, con riferimento alla spedizione a mezzo raccomandata a.r., si osserva che non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; 15315/2014; Cass. n. 9111/2012). Si osserva, altresì, che parte ricorrente, a seguito del deposito della documentazione da parte della non ha disconosciuto la ricezione delle missive prodotte, né l'indirizzo CP_1 pec a cui talune di esse sono state indirizzate. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuno dei resistenti ed nella misura di cui al dispositivo. CP_1 Controparte_3 to nel caso in esame i presupposti per la temerarietà della lite, argomentata dalla resistente non risultando né la ricorrenza CP_1 del dolo o della colpa grave, né la sussistenza di u . Ed infatti, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass., 8 gennaio 2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
b) rigetta il ricorso;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di in € 1.300,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
5 generali, IVA e CPA come per legge, e in favore di in € 1.300,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 20/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10966/2019 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. M. Nuzzo, con cui elett. dom. in Santa Parte_1
I D'Aragona n. 21, giusta procura in atti RICORRENTE E Controparte_1
[...]
v. G. Mazzarella, con cui elett. dom. in Aversa alla Via Pisacane n. 1 RESISTENTE NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., Controparte_2 elett. dom. in Napoli, alla Via Monte di Dio n. 4 RESISTENTE OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 028 2018 00180956 08 000, notificata il 19/11/2019, avente ad oggetto contributi Inarcassa relativi alle annualità dal 2007 al 2013, eccependo l'omessa notifica e la prescrizione delle pretese creditorie. Concludeva chiedendo, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto, di “annullare la cartella di pagamento n. 028 2018 00180956 08 000, notificata in data 21/11/19 dalla
[...]
Caserta, essendo la stessa nulla ed Controparte_3 ito azionato;
- in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva che, con articolate argomentazioni, concludeva chiedendo CP_1
l'inammissibili il rigetto del ricorso, e, in subordine, la condanna del ricorrente
1 alla diversa somma, maggiore o minore, risultante dovuta. Con vittoria di spese, con distrazione, oltre condanna ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio l' che, eccepito il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, co to del ricorso, con vittoria di spese. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 29/11/2022 e, disposta la rinotifica nei confronti dell'agente per la riscossione e successivamente rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 20/05/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Occorre preliminarmente rilevare che, nel caso in esame, difetta la legittimazione passiva dell'agente per la riscossione, attese le doglianze formulate in ricorso, non attinenti a condotte riconducibili al predetto. La cartella oggetto di impugnazione ha ad oggetto le somme richieste da a titolo CP_1 di contributi per gli anni dal 2007 al 2013, con relative sanzioni. Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del ruolo e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Tanto premesso, il ricorso è infondato, e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente si osserva che tardiva è la doglianza inerente all'omessa notifica, da parte della resistente dei ruoli azionati con la cartella opposta, in quanto formulata oltre CP_1 il termine - pre all'art. 617 c.p.c. – di 20 giorni dalla notifica della cartella stessa. Ad ogni modo, si osserva che la resistente, pur non avendo l'obbligo di chiedere CP_1 preventivamente il pagamento co o bonario (trattandosi di facoltà prevista dall'art. 24 d. lgs 46/1999) ha sollecitato l'adempimento in via bonaria prima dell'iscrizione a ruolo, come si evince dalla documentazione versata in atti. Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva preliminarmente che è pacifica la durata quinquennale del termine, ai sensi dell'art. 3, co. 9 e 10, L. 335/1995. Quanto all'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivise, le argomentazioni rese dalla Corte d'Appello di Napoli, da ultimo, nella pronuncia n. 528 del 05/03/2025, che – richiamati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità – ha rilevato come il termine decorra dalla presentazione della comunicazione annuale, e, in caso di omessa presentazione, il termine di prescrizione non decorra affatto. In particolare, “il termine di prescrizione dei contributi dovuti ad decorra dalle CP_1 comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 16 della L. 6/1981 ine re del reddito professionale netto dal medesimo dichiarato ai fini Irpef ed il volume d'affari dichiarato ai fini Iva e non invece dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento i contributi. 16. Invero l'art.16 della legge 3 gennaio 1981 n.6, al comma 1° ,dispone:
“Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con lettera CP_1 raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali 2 non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla che CP_1 nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e A relativamente ad attività professionale” L'art.18 della stessa legge stabilisce:
“La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1 dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo CP_1
16.” La Suprema Corte, esaminando il combinato disposto di tali norme, ha affermato : “Il termine di prescrizione relativo ai contributi soggettivi dovuti alla Controparte_1
(ex art.9 legge n.6 del 198
[...] dell'interessato (la quale non ha valore costitutivo), bensì dal momento in cui, da parte del soggetto la cui attività professionale abbia assunto carattere continuativo, rendendo così obbligatoria l'iscrizione alla
è ad essa comunicato l'ammontare del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente.”( CP_1
29/11/2007 n. 24910). Il suindicato principio, e cioè la decorrenza del termine di prescrizione dei contributi solo dalla data di comunicazione alla del reddito professionale, risulta stigmatizzato dalla Suprema Corte anche con CP_1 riferimento a diver amenti per i quali, analogamente a quanto avviene per , è CP_1 stabilito l'obbligo di invio della suindicata comunicazione dei redditi professionali. Relativamente ai contributi dovuti alla Cassa Forense si è quindi affermato che : “tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare CP_4
i contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto ad essi la p ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che "L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della Controparte_5 prescrizione medesima a seconda che la com rte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011)” ( Cass. n. 35873/2021). Di recente analogo principio è stato affermato anche per la sostenendosi che : Pt_2
“Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei CP_1 redditi e del volume d'affari di 'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, 3 Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima Parte_3
l debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da CP_1 comunicare all'interessato, posto che la rice ei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare CP_1 la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF. Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l'invocato art. 2941 n. 8 cod. civ., posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la , pur non avendo poteri CP_1 assimilabili a quelli dell ha egualmente il diritto ex art. 17 co. 73/82 di ottenere dai CP_6 competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti”( Cass. n. 15787/2023). 17.Alla luce dei suindicati principi deve quindi ritenersi che il termine di prescrizione dei contributi dovuti ad decorra dalle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 16 della L. 6/1981 , il che CP_1 co ffermato la Suprema Corte, che in mancanza di invio di tali comunicazioni il termine di prescrizione dei contributi non decorra assolutamente”. Ebbene, nel caso in esame, la ha dedotto il mancato invio, da parte del ricorrente, CP_1 della dichiarazione reddituale . IX memoria di costituzione), e pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi che il termine di prescrizione non abbia iniziato a decorrere. Ad ogni modo, la ha prodotto numerose missive, aventi efficacia interruttiva della CP_1 prescrizione. In particolare, parte resistente produceva, tra l'altro:
- lettera raccomandata a/r Prot. 60215 del 25/02/2009 ricevuta il 09/03/2009, con cui veniva sollecitato il pagamento delle sanzioni rimaste insolute in relazione all'anno 2007 per la complessiva somma di €. 472,56;
- lettera raccomandata a/r Prot. 503076 del 19/10/2010 ricevuta in data 02/11/2010 con cui veniva sollecitato il pagamento dei contributi, oltre oneri e sanzioni rimasti insoluti in relazione agli anni 2001-2006-2007-2008 per la complessiva somma di €.5.330,29;
- lettera raccomandata a/r Prot. 538582 del 05/06/2014 ricevuta in data 19/06/2014 con cui veniva sollecitato il pagamento dei contributi, oltre oneri e sanzioni rimasti insoluti in relazione agli anni 2007-2014 per la complessiva somma di €.27.604,54;
- comunicazione a mezzo pec Prot. 1110130 del 19/10/2016 con cui veniva sollecitato il pagamento dei contributi, oltre oneri e sanzioni rimasti insoluti in relazione agli anni 2007- 2013 per la complessiva somma di €.24.576,64;
- comunicazione a mezzo pec Prot. 1363238 del 10/11/2017 con cui veniva sollecitato il pagamento dei contributi, oltre oneri e sanzioni rimasti insoluti in relazione agli anni 2007- 2013 per la complessiva somma di €.24.576,64.
4 La documentazione versata in atti dalla resistente è stata solo genericamente CP_1 contestata da parte ricorrente (cfr. note scritte in atti). Sul punto, la S.C. ha in più occasioni chiarito che la parte ha l'onere di contestare la copia non autenticata, in modo specifico ed inequivoco (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 - Rv. 654386 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 882 del 16/01/2018 - Rv. 646669
– 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 - Rv. 646629 – 02). In assenza di una contestazione specifica, l'eccezione è priva di rilievo e la documentazione prodotta è pienamente utilizzabile ed idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione. Ed invero, con riferimento alla spedizione a mezzo raccomandata a.r., si osserva che non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; 15315/2014; Cass. n. 9111/2012). Si osserva, altresì, che parte ricorrente, a seguito del deposito della documentazione da parte della non ha disconosciuto la ricezione delle missive prodotte, né l'indirizzo CP_1 pec a cui talune di esse sono state indirizzate. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va rigettato. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuno dei resistenti ed nella misura di cui al dispositivo. CP_1 Controparte_3 to nel caso in esame i presupposti per la temerarietà della lite, argomentata dalla resistente non risultando né la ricorrenza CP_1 del dolo o della colpa grave, né la sussistenza di u . Ed infatti, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass., 8 gennaio 2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
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b) rigetta il ricorso;
c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di in € 1.300,00 per compensi, oltre spese Controparte_3
5 generali, IVA e CPA come per legge, e in favore di in € 1.300,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 20/05/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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