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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 538 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F.: ), nata Parte_1 C.F._1
a Torino il 10.02.1053, residente in [...], ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Torino, Corso
Siccardi n. 11, presso lo studio dell'avv. Francesco Lombardi e dell'avv. Raffaella Pratticò che, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono giusta delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
l' Controparte_1
(C.F. ) in persona del Presidente e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Conrotto e dall'Avv. Tommaso Parisi in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente domiciliato in Torino, Via
Dell'Arcivescovado 9, presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' , CP_1
1 APPELLATO
Oggetto: Assegno sociale
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 08.11.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 31.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio l , avanti al Parte_1 CP_1
Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni:
“ in via principale, dichiarare nullo, inefficacie, illegittimo e comunque annullare l'atto dell' – Sede di Collegno di “Accertamento CP_1
somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra
[...]
cat. AS n. 04020749” datato 09.06.2023 e, Parte_1
conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di rimborso da parte della ricorrente signora Parte_1
in favore dell' ;
[...] CP_1
- in subordine e salvo gravame, dichiarare nullo, inefficace, illegittimo
e comunque annullare l'atto dell' – Sede di Collegno di CP_1
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra cat. AS n. 04020749” Parte_1
datato 09.06.2023 per il periodo decorrente dal 01.01.2022 e, conseguentemente accertare e dichiarare che la ricorrente signora
è tenuta al rimborso in favore Parte_1 dell' delle sole somme percepite nel periodo dal 01.09.2020 al CP_1
31.12.2021 nella misura da accertarsi e determinarsi in corso di causa
- in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l al ripristino del CP_1
trattamento pensionistico cat. AS n. 04020749 a far data dal giugno
2023, con l'immediata liquidazione in favore della signora
[...]
delle mensilità arretrate, oltre interessi e Parte_1
2 rivalutazione dalle rispettive scadenze e sino al saldo
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”.
La sig.ra contestava il provvedimento del 09-06-2023 con Pt_1 cui le era stato notificato l'indebito di euro 22.958,81 percepito sulla pensione AS 04020749 (assegno sociale) di cui era titolare dall'01-
09-2020. Prestazione che era stata revocata dalla decorrenza a seguito di quanto emerso nel corso dell'accertamento effettuato nei confronti della concluso con verbale del 20-03-2023. Parte_2
Affermava di non aver percepito altri redditi nel periodo oggetto di causa, che nulla era stato assodato al riguardo con il verbale di accertamento e che in ogni caso ed in subordine la prestazione era dovuta dal mese di gennaio 2022 con conseguente conferma dell'indebito limitatamente al periodo 1.9.2020/31.12.2021.
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.ma Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro
- in via principale, nel merito rigettare il ricorso coltivato da parte ricorrente, siccome infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova e inammissibile, assolvendo così l dalle domande tutte CP_1
ex adverso proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
- in via subordinata, confermare l'indebito nel minor importo accertando in corso di causa;
Spese come per legge”.
All'udienza del 24 settembre 2024, all'esito della discussione, il
Tribunale respingeva il ricorso e condannava la ricorrente a rimborsare all' le spese di lite. CP_1
Ricorre in appello, avverso alla sentenza di primo grado
(n.2312/2024) chiedendo la riforma della Parte_1 stessa e l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio.
3 Resiste l , nel costituirsi a sua volta nel presente grado di CP_1
giudizio, chiedendo, in via preliminare, che il ricorso in appello sia dichiarato inammissibile e, nel merito, ribadendo le conclusioni già formulate avanti al primo Giudice.
All'udienza del 02/04/2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione che si riporta:
“in data 06-08-2020 la sig.ra presentava domanda di assegno Pt_1 sociale dichiarando di non essere titolare di redditi, la domanda veniva accolta con provvedimento del 06-11-2020, con cui veniva liquidato l'assegno sociale n. 04020749 con decorrenza 01.09.2020, oltre alla maggiorazione sociale dovuta ex lege, incrementata al compimento di 68 anni di età; dall'esame delle banche dati fiscali e della documentazione prodotta nel corso dell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti della Parte_2
[... da parte della Guardia di Finanza, congiuntamente a e CP_1 CP_2
(accertamento cominciato il 27 aprile 2022 con un accesso presso la sede operativa di sita in Bruino, che si concludeva con la notifica Parte_3 del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 20.03.2023, con il quale i funzionari ispettivi negavano la legittimità del distacco di cinque lavoratori dalla (distaccante) alla (distaccataria) nel Parte_2 Parte_3 periodo dal 16.02.2022 al mese di dicembre 2022), emergeva che la sig.ra dal 05-02-2016 era socia e amministratrice unica di Pt_1 Parte_2
[... con quota di proprietà e di partecipazione agli utili pari al 95%. La
[...] nella dichiarazione reddituale per l'anno di imposta 2020 Parte_2 dichiarava un utile di euro 2.176,00 ed un reddito di euro 6.558,00, nell'anno di imposta 2021 un utile di euro 40.721,00 ed un reddito di euro
56.659,00, gli utili dichiarati per l'anno 2022 erano pari ad euro 20.337,00.
Poiché la ricorrente era titolare del 95% delle quote della Parte_2
4 l imputava i suddetti redditi della società in misura corrispondente alla CP_1 quota di partecipazione agli utili, e dunque euro 6.231,00 per l'anno 2020, euro 53.826,05 per l'anno 2021 ed euro 53.826,05 per gli anni 2022 e 2023
(per quanto riguarda i redditi relativi agli anni 2022 e 2023, non essendo ancora disponibili le dichiarazioni dei redditi della , era stato Parte_2 utilizzato il reddito calcolato per l'anno 2021). I limiti di reddito prescritti per l'assegno sociale per gli anni 2020 e 2021 erano pari ad euro 5.983,64, conseguentemente, la prestazione veniva revocata dalla decorrenza e si formava un indebito per gli importi percepiti pari ad euro 22.958,81 per il periodo dall'01.09.2020 al 30.06.2023; la ricorrente aveva la possibilità di incrementare il proprio reddito personale in misura ampiamente superiore ai limiti previsti per la prestazione oggetto di causa. Il capitale sociale della era rappresentato dalla Parte_2 ricorrente al 95% e da al 5%: nelle società di capitali i soci Parte_4 non vantano nei confronti della società un diritto alla periodica distribuzione degli utili, poiché compete all'assemblea dei soci la decisione sulla ripartizione, e quindi il diritto del singolo socio a conseguire l'utile di bilancio sorge solo se la maggioranza assembleare ne disponga l'erogazione. Ma considerato che la ricorrente era socia di maggioranza, la decisione dell'assemblea di non distribuire gli utili non può che essere imputata alla ricorrente stessa. In difetto di prova che la mancata ripartizione degli utili sia dipesa da ragioni rispondenti all'interesse della società, deve concludersi che la ricorrente si è volontariamente privata di una fonte di reddito, al fine di conseguire e di conservare una prestazione assistenziale altrimenti non dovuta;
il ricorso deve pertanto essere respinto”.
2.
Preliminarmente la Difesa dell' ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello evidenziando che in data 22.10.2024 la sig.ra Pt_1
ha presentato una nuova domanda di assegno sociale allegando la sentenza di divorzio (doc. C-D).
5 La domanda è stata respinta con provvedimento del 10.2.2025
(doc.F) per non avere la sig.ra presentato la Pt_1
documentazione richiesta in data 26.11.2024 (doc. E) e non avere provato lo stato di bisogno economico.
È evidente, per l , che proponendo una nuova domanda CP_1
amministrativa in epoca precedente la proposizione del ricorso in appello, la sig.ra avrebbe posto in essere un Pt_1
comportamento incompatibile con la volontà di coltivare la revoca della prestazione concessa a seguito della domanda del 6.8.2020.
2.1
Non ritiene il Collegio di condividere tale eccezione posto che l'appellante insiste anche in questo grado di giudizio a sostenere che nessun indebito si è formato e chiede che sia accertato e dichiarato che nulla è dovuto a titolo di rimborso da parte sua in favore dell' e questo a prescindere dalla ulteriore richiesta di ottenere CP_1
la prestazione in oggetto.
3.
L'appellate censura la sentenza evidenziando che:
a) non esiste nel nostro ordinamento alcun principio che attribuisca un diritto – e men che meno un obbligo – alla distribuzione degli utili di una società a responsabilità limitata, e di una società di capitali in genere.
b) La ricorrente non aveva distribuito utili a sé stessa (nella sua veste di socio di maggioranza) per tutelare gli interessi della società, investendo anche in macchinari e attrezzature e tenendo conto dell'aumentare dei debiti a carico della società.
c) La Guardia di Finanza – che pure aveva svolto attività ispettiva emettendo il PVC- non aveva rilevato alcuna violazione tributaria, né men che meno aveva inteso individuare un qualsivoglia reddito non dichiarato dalla NO , né l'aveva sanzionata per omessa Pt_1
6 presentazione della dichiarazione dei redditi.
d) La domanda di assegno sociale era stata depositata in data
06.08.2020 quando non si poteva ancora ipotizzare il risultato economico della nell'anno 2020. Soltanto il 16.09.2021 Pt_2 Pt_5
l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio 2020 il quale aveva evidenziato un utile di esercizio pari ad € 2.176,00, assolutamente inferiore rispetto alla soglia limite di € 5.983,64 fissata dalla legge per potere godere dell'assegno sociale.
4.
Non ritiene il Collegio di condividere i motivi di appello, si deve evidenziare che sulla base della documentazione prodotta (v verbali dell'assemblea presieduta dalla stessa appellante, doc. avv.
7-9 fasc.
I^ grado) che “la scelta di dell'assemblea di non distribuire gli utili non può che essere imputata alla ricorrente stessa”.
Infatti, l'appellante è titolare del 95% delle quote sociali della
[...]
nonché socia amministratrice unica. Pt_2
Le assemblee della società erano presiedute dal lei e validamente costituite con la sola presenza della stessa (non risultano altri partecipanti).
Situazione che non è sfuggita alla Giudice di I^ grado che ha, correttamente, ravvisato in capo all'appellante il potere esclusivo di gestione della . Parte_2
Tra l'altro dai verbali di assemblea non emergono i motivi di
“prudenza” indicati nel ricorso in appello e cioè non vi è la prova che la mancata ripartizione degli utili sia dipesa da ragioni dipendenti dall'interesse della società; ragioni che potevano essere dimostrate solo dai verbali in questione.
Per quanto riguarda poi la contestazione circa l'utile dell'anno 2020 che, secondo parte appellante non era ancora stato deliberato al momento della domanda amministrativa di assegno sociale e
7 comporterebbe, in ogni caso, alla sig.ra l'attribuzione di un Pt_1
utile di importo inferiore ai limiti di legge per la prestazione, si rileva che detta contestazione non è condivisibile poiché, il superamento del limite reddituale consegue all'imputazione al socio del reddito imponibile della società, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
5.
In base al principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'INPS le spese del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 2 aprile 2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
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