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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/05/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
dott. ES SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2036/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Settimo T.se (TO), Via Antonio Canova n. 10, elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), alla
Via Pietro Luca n. 2 presso lo Studio dell'Avv. Maria Paola Mastropieri che lo rappresenta per procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Bollengo (TO), Via Pietro Cossavella n. 42, elettivamente domiciliata in Torino Via
Beaumont n. 23, presso lo studio dell'Avv. Silvia Lorenzino che la rappresenta per procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 18.09.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso che:
- hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2018 al mese di settembre 2023; - da detta unione è nato ad [...], il giorno 03.08.2020 il figlio;
Persona_1
- intendono pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia
disciplinare l'affidamento del figlio minore ES, le modalità dei rapporti con ciascun
genitore e i correlati doveri di mantenimento sulla base degli accordi di seguito riportati:
1. Affido congiunto del figlio minore ES ad entrambi i genitori con collocazione prevalente
e residenza anagrafica presso il domicilio della madre.
La responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata da entrambi i genitori che di comune accordo
assumeranno le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione
ed alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del
minore. I genitori eserciteranno la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria
amministrazione.
2. Nulla disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare. Si dà atto che il IG. vive Pt_1
in Torino, Via Fattorelli n. 36, e la IG.ra vive, unitamente al figlio minore, in Bollengo Pt_2
(TO), Via Pietro Cossavella n. 42.
3. Il IG. verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Pt_1 Pt_2
medesima, le cui coordinate sono già note al IG. a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
del figlio minore, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso ed entro il giorno 10 di ogni
mese, la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del piccolo ES,
oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Ivrea e
degli Avvocati sulle spese per i figli del 24.06.2016, il cui contenuto i IG.ri e Pt_2 Pt_1
dichiarano di aver visionato e compreso. Il costo della baby-sitter sarà di spettanza del genitore che
necessiterà di tale supporto a causa del proprio impedimento ad accudire il figlio, nei giorni di sua
spettanza; sarà invece ripartito al 50% tra i genitori quando il supporto della baby sitter sarà
necessitato da motivi di salute del minore e, in quei giorni, a nessuno dei due genitori sarà possibile
occuparsi del figlio.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso e preventivo accordo tra i
genitori, a settimane alterne: - la prima settimana, per tre pomeriggi infrasettimanali, ed in particolare il lunedì ed il mercoledì
dall'uscita da scuola alle ore 18,30, accompagnandolo presso il domicilio materno;
il martedì
dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando lo riporterà a scuola
- la seconda settimana, il lunedì ed il martedì, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando
lo riporterà a scuola;
il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 18,30, accompagnandolo presso il
domicilio materno.
Nel periodo estivo, ed in generale nei periodi di chiusura della scuola, il padre terrà con sé il figlio
minore dalle ore 10,00 del lunedì sino al mercoledì alle ore 18,30, prelevandolo dal domicilio
materno ed ivi riportandolo.
Quando il padre non avrà impegni lavorativi nel fine settimana, terrà con sé il bambino nella
giornata del sabato ovvero della domenica, accordandosi entro il mercoledì con la madre,
prelevandolo dall'abitazione materna alle ore 10,00 ed ivi riportandolo entro le ore 18,00. Questa
facoltà sarà esercitabile dal padre per non più di tre fine settimana al mese, avendo comunque
diritto la madre a trascorrere un intero fine settimana al mese con il figlio senza frazionamenti.
Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente il figlio, nei giorni in cui lo stesso sarà con l'altro
genitore, quando lo vorrà e compatibilmente con gli impegni dei genitori e del minore.
Fatta salva la possibilità per i genitori di modificare di comune accordo tale regime, in base agli
impegni lavorativi e nell'interesse del figlio assecondandone, per quanto possibile, i desideri.
5. Una volta che il minore si sarà abituato ai plurimi pernottamenti consecutivi con il padre, verrà
gradualmente introdotto un calendario che preveda che il minore trascorra, durante le festività
natalizie, alternativamente, un anno dal 24 al 30.12 con un genitore e dal 30.12 al 06.01 con
l'altro; nel periodo pasquale ad anni alterni coincidenti con il giorno di Pasqua e l'anno successivo
con il Lunedì dell'Angelo, così come il giorno del compleanno e le altre festività e ponti. Tre
settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in epoca da concordare
preventivamente tra i genitori entro il 30.05 di ogni anno. Il tutto previa reciproca comunicazione
tra i genitori del luogo ove il minore verrà condotto e la facoltà, dell'altro genitore, di contattare
telefonicamente e/o con videochiamata lo stesso almeno una volta al giorno, nell'orario e con le
modalità che i genitori concorderanno. Il tutto, in ogni caso, tenuto conto delle eIGenze dei genitori nonché di quelle, sia scolastiche e sia
di qualsivoglia altra natura, del minore e, sempre, con possibilità di modifica su accordo di
entrambi i genitori.
6. I genitori provvederanno, nella misura del 50% cadauno, al pagamento del centro estivo e/o
delle altre spese straordinarie necessarie per la gestione del minore nei periodi ordinari, in caso di
impossibilità degli stessi ad occuparsi del bambino per motivi di lavoro, fatta eccezione per i costi
(centro estivo e/o baby-sitter) quando questi ricadranno nel periodo di vacanze esclusive di
ES con l'uno o l'altro genitore, come sopra articolato. In tale ultima ipotesi il relativo costo
sarà sostenuto in via esclusiva del genitore di competenza del periodo.
7. L'assegno unico verrà erogato integralmente in misura del 100% a favore della IG.ra , Pt_2
che avrà diritto anche alle agevolazioni fiscali, rinunciando il IG. a richiederlo. Pt_1
8. Darsi atto che entrambi i genitori rilasciano reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul
passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della
carta d'identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio.
9. Le parti dichiarazione di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo
e/o titolo.
10. Le spese legali sono compensate tra le parti.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.); CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 07.11.2024);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
1. dispone l'affido congiunto del figlio minore ES ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il domicilio della madre. La
responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata da entrambi i genitori che di comune accordo assumeranno le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare dando atto che il IG. vive in Torino, Via Pt_1
Fattorelli n. 36, e la IG.ra vive, unitamente al figlio minore, in Bollengo (TO), Via Pt_2
Pietro Cossavella n. 42;
3. dispone che il padre verserà alla madre, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della medesima, le cui coordinate sono già note al IG. , a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento del figlio minore, a partire dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo di causa ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del piccolo ES, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate come da Protocollo del Tribunale di Ivrea e degli Avvocati sulle spese per i figli del 24.06.2016, il cui contenuto i IG.ri e hanno dichiarato di aver Pt_2 Pt_1
visionato e compreso. Il costo della baby-sitter sarà di spettanza del genitore che necessiterà di tale supporto a causa del proprio impedimento ad accudire il figlio, nei giorni di sua spettanza;
sarà invece ripartito al 50% tra i genitori quando il supporto della baby sitter sarà necessitato da motivi di salute del minore e, in quei giorni, a nessuno dei due genitori sarà possibile occuparsi del figlio;
4. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso e preventivo accordo tra i genitori, a settimane alterne:
- la prima settimana, per tre pomeriggi infrasettimanali, ed in particolare il lunedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 18,30, accompagnandolo presso il domicilio materno;
il martedì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando lo riporterà a scuola;
- la seconda settimana, il lunedì ed il martedì, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando lo riporterà a scuola;
il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 18,30,
accompagnandolo presso il domicilio materno.
Nel periodo estivo, ed in generale nei periodi di chiusura della scuola, il padre terrà con sé il figlio minore dalle ore 10,00 del lunedì sino al mercoledì alle ore 18,30, prelevandolo dal domicilio materno ed ivi riportandolo.
Quando il padre non avrà impegni lavorativi nel fine settimana, terrà con sé il bambino nella giornata del sabato ovvero della domenica, accordandosi entro il mercoledì con la madre, prelevandolo dall'abitazione materna alle ore 10,00 ed ivi riportandolo entro le ore 18,00. Questa facoltà sarà esercitabile dal padre per non più di tre fine settimana al mese, avendo comunque diritto la madre a trascorrere un intero fine settimana al mese con il figlio senza frazionamenti. Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente il figlio,
nei giorni in cui lo stesso sarà con l'altro genitore, quando lo vorrà e compatibilmente con gli impegni dei genitori e del minore. Fatta salva la possibilità per i genitori di modificare di comune accordo tale regime, in base agli impegni lavorativi e nell'interesse del figlio assecondandone, per quanto possibile, i desideri;
5. Una volta che il minore si sarà abituato ai plurimi pernottamenti consecutivi con il padre, verrà gradualmente introdotto un calendario che preveda che il minore trascorra,
durante le festività natalizie, alternativamente, un anno dal 24 al 30.12 con un genitore e dal 30.12 al 06.01 con l'altro; nel periodo pasquale ad anni alterni coincidenti con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il Lunedì dell'Angelo, così come il giorno del compleanno e le altre festività e ponti. Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in epoca da concordare preventivamente tra i genitori entro il 30.05 di ogni anno. Il tutto previa reciproca comunicazione tra i genitori del luogo ove il minore verrà
condotto e la facoltà, dell'altro genitore, di contattare telefonicamente e/o con videochiamata lo stesso almeno una volta al giorno, nell'orario e con le modalità che i genitori concorderanno.
Il tutto, in ogni caso, tenuto conto delle eIGenze dei genitori nonché di quelle, sia scolastiche e sia di qualsivoglia altra natura, del minore e, sempre, con possibilità di modifica su accordo di entrambi i genitori;
6. dispone che i genitori provvederanno, nella misura del 50% cadauno, al pagamento del centro estivo e/o delle altre spese straordinarie necessarie per la gestione del minore nei periodi ordinari, in caso di impossibilità degli stessi ad occuparsi del bambino per motivi di lavoro, fatta eccezione per i costi (centro estivo e/o baby-sitter) quando questi ricadranno nel periodo di vacanze esclusive di ES con l'uno o l'altro genitore,
come sopra articolato. In tale ultima ipotesi il relativo costo sarà sostenuto in via esclusiva del genitore di competenza del periodo;
7. dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno unico verrà erogato integralmente in misura del 100% a favore della IG.ra , che avrà diritto anche alle Pt_2
agevolazioni fiscali, rinunciando il IG. a richiederlo;
Pt_1
8. dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che entrambi rilasciano reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio;
9. dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o titolo;
10. le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Ivrea addì 9 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro ES Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)