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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 25/2/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 888/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice , c.f. , l'Avv. GUZZO ALESSANDRA;
Parte_1 C.F._1 per parte convenuta , c.f. , l'Avv. Controparte_1 C.F._2
MAURO FEDERICA.
Parte attrice rappresenta di aver depositato certificato storico di famiglia al fine di documentare la propria qualità di erede di . Persona_1
Parte convenuta dichiara che il buono per cui è causa non è stato riscosso stante il diniego opposto dall'Ufficio di Controparte_2
La giudice a questo punto invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
Le procuratrici presenti si riportano ai propri atti.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 15.03.2024, , quale erede di , ha Parte_1 Persona_1
evocato in giudizio la figlia per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che la IG.rs è Parte_1 unica erede legittima della IG.ra e che, per l'effetto è titolare del diritto di proprietà Persona_1
su ogni bene relitto già di proprietà della de cuius ed in particolare della quota pari al 50% del
1 buono fruttifero postale n. 631324, sottoscritto in data 07.01.2009, con scadenza 07.01.2029 del valore nominare per l'intero di €. 12.500,00; - Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra Pt_1
ad ottenere la divisione giudiziale del buono fruttifero postale in oggetto e, per l'effetto,
[...]
previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuire alle parti cointestatarie la corrispondente quota ideale, pari al 50% del totale;
- In subordinata alternativa, ordinare alla convenuta di procedere all'incasso del buono fruttifero potale unitamente alla IG.ra e Parte_1
provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote (50% a testa); - In subordine, nel caso si accerti la già avvenuta riscossione del buono fruttifero postale indicato in atti, ordinare alla IG.ra il pagamento in favore della IG.ra Controparte_1
della somma pari al 50% del valore nominale del buono fruttifero postale nonché degli Parte_1 interessi ricevuti al momento della riscossione”. A sostegno della domanda ha dedotto che, quale sorella e unica erede della IG.ra aveva diritto al 50% del buono fruttifero postale Persona_1 suindicato, sul quale è presente la clausola “con pari facoltà di rimborso”.
Ha resistito la convenuta, la quale ha contestato l'avversa domanda, quale cointestataria del prefato buono, unitamente alla defunta zia deducendo: che il predetto titolo non potesse in alcun modo rientrare nell'asse ereditario della successione;
che parte attrice non fosse legittimata a pretendere il 50% del valore nominale in quanto il predetto buono recava la clausola “con pari facoltà di rimborso” scelta dalla de cuius che, già in vita e nel pieno delle proprie facoltà, non aveva mai intesto destinare alcuna regalia alla sorella;
che nel caso di buono postale con pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande avversarie, vinte le spese di lite.
La causa, istruita in via meramente documentale, in difetto di richieste istruttorie, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione, previa acquisizione della documentazione attestante la qualità di erede dell'attrice (sebbene non contestata).
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639,
2 seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio
2022, n. 4280).
Per quanto interessa in questa sede, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori,
«si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto (Cass. 22577/2023; Cass. 4280/2022).
Ne consegue che, pacifica la qualità di erede di parte attrice, la domanda di riconoscimento della titolarità del 50% del buono postale formulata da parte attrice può essere accolta.
Non deve disporsi invece in ordine alla domanda di assegnazione del controvalore del titolo, essendo emerso in corso di causa che lo stesso non è stato ancora riscosso presso l'ufficio postale competente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della limitata attività defensionale espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita, così provvede: dichiara parte attrice quale unica erede legittima della IG.ra ; Persona_1
accerta che l'attrice è titolare del diritto di proprietà della quota pari al 50% del buono fruttifero postale n. 631324, sottoscritto in data 07.01.2009, con scadenza 07.01.2029 del valore nominale per l'intero di € 12.500,00; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al PSS.
Cosenza, 25/2/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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Chiamata la causa iscritta al N. 888/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice , c.f. , l'Avv. GUZZO ALESSANDRA;
Parte_1 C.F._1 per parte convenuta , c.f. , l'Avv. Controparte_1 C.F._2
MAURO FEDERICA.
Parte attrice rappresenta di aver depositato certificato storico di famiglia al fine di documentare la propria qualità di erede di . Persona_1
Parte convenuta dichiara che il buono per cui è causa non è stato riscosso stante il diniego opposto dall'Ufficio di Controparte_2
La giudice a questo punto invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
Le procuratrici presenti si riportano ai propri atti.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 15.03.2024, , quale erede di , ha Parte_1 Persona_1
evocato in giudizio la figlia per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che la IG.rs è Parte_1 unica erede legittima della IG.ra e che, per l'effetto è titolare del diritto di proprietà Persona_1
su ogni bene relitto già di proprietà della de cuius ed in particolare della quota pari al 50% del
1 buono fruttifero postale n. 631324, sottoscritto in data 07.01.2009, con scadenza 07.01.2029 del valore nominare per l'intero di €. 12.500,00; - Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra Pt_1
ad ottenere la divisione giudiziale del buono fruttifero postale in oggetto e, per l'effetto,
[...]
previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuire alle parti cointestatarie la corrispondente quota ideale, pari al 50% del totale;
- In subordinata alternativa, ordinare alla convenuta di procedere all'incasso del buono fruttifero potale unitamente alla IG.ra e Parte_1
provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote (50% a testa); - In subordine, nel caso si accerti la già avvenuta riscossione del buono fruttifero postale indicato in atti, ordinare alla IG.ra il pagamento in favore della IG.ra Controparte_1
della somma pari al 50% del valore nominale del buono fruttifero postale nonché degli Parte_1 interessi ricevuti al momento della riscossione”. A sostegno della domanda ha dedotto che, quale sorella e unica erede della IG.ra aveva diritto al 50% del buono fruttifero postale Persona_1 suindicato, sul quale è presente la clausola “con pari facoltà di rimborso”.
Ha resistito la convenuta, la quale ha contestato l'avversa domanda, quale cointestataria del prefato buono, unitamente alla defunta zia deducendo: che il predetto titolo non potesse in alcun modo rientrare nell'asse ereditario della successione;
che parte attrice non fosse legittimata a pretendere il 50% del valore nominale in quanto il predetto buono recava la clausola “con pari facoltà di rimborso” scelta dalla de cuius che, già in vita e nel pieno delle proprie facoltà, non aveva mai intesto destinare alcuna regalia alla sorella;
che nel caso di buono postale con pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.
Ha quindi concluso per il rigetto delle domande avversarie, vinte le spese di lite.
La causa, istruita in via meramente documentale, in difetto di richieste istruttorie, è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e decisione, previa acquisizione della documentazione attestante la qualità di erede dell'attrice (sebbene non contestata).
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639,
2 seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio
2022, n. 4280).
Per quanto interessa in questa sede, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori,
«si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto (Cass. 22577/2023; Cass. 4280/2022).
Ne consegue che, pacifica la qualità di erede di parte attrice, la domanda di riconoscimento della titolarità del 50% del buono postale formulata da parte attrice può essere accolta.
Non deve disporsi invece in ordine alla domanda di assegnazione del controvalore del titolo, essendo emerso in corso di causa che lo stesso non è stato ancora riscosso presso l'ufficio postale competente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della limitata attività defensionale espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita, così provvede: dichiara parte attrice quale unica erede legittima della IG.ra ; Persona_1
accerta che l'attrice è titolare del diritto di proprietà della quota pari al 50% del buono fruttifero postale n. 631324, sottoscritto in data 07.01.2009, con scadenza 07.01.2029 del valore nominale per l'intero di € 12.500,00; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al PSS.
Cosenza, 25/2/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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