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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. n. 214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 214/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Trabucco n. 129, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe (C.F.:
; pec: fax: 091.6516444), giusta procura rilasciata C.F._2 Email_1 su foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'originale del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12.
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
****
Letto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato il 16 - 18 luglio
2024 da;
Parte_1
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
esaminata la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , Persona_1 contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
1 considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
letta la relazione integrativa del gestore della crisi del 6 agosto 2024;
visto il decreto del 7 agosto 2024, con cui il Giudice ha chiesto al gestore della crisi di integrare la relazione, fornendo chiarimenti in merito agli atti di vendita rogati in data 1 aprile 2005 (atto depositato in data 18 luglio 2024) e 28 ottobre 2005 (atto depositato il 6 agosto 2024);
esaminata la nota integrativa del professionista del 22-23 agosto 2024, cui è stata allegata la nota di chiarimento del procuratore del proponente, avv. Ettore Volpe;
visto il decreto ex art. 70 CCII emesso in data 2 settembre 2024;
letta la relazione depositata in data 1 ottobre e 25 ottobre 2024, con cui il gestore della crisi ha dato atto delle comunicazioni eseguite nei confronti dei creditori e ha rappresentato che Agenzia delle Entrate ha rilevato l'incongruenza tra l'importo indicato nel piano pari ad € 445.834,35 e quello certificato pari ad € 468.415,97 e ha dedotto l'esiguità dell'importo offerto dal debitore, chiedendo la modifica della proposta anche in virtù della natura privilegiata del proprio credito;
esaminata la memoria difensiva datata 30 settembre 2024 (allegata alla relazione dell'OCC dell'1 ottobre 2024) redatta dal procuratore del proponente, che, nel rappresentare la disponibilità ad una modifica migliorativa della proposta, ha incrementato l'importo complessivo messo a disposizione dal debitore ad €. 78.000,00 da corrispondere in sessanta ratei mensili di € 1.300,00;
considerato che, a seguito delle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, il piano è stato così riformulato: 1) pagamento integrale dei crediti prededucibili pari ad € 7.076,00 compreso IVA
a titolo di compenso dell'OCC, da corrispondere in sei rate, di cui le prime cinque da € 1.300,00 ed una in corrispondenza della sesta rata da € 576.00; 2) dalla sesta rata seguono sessanta rate da € 1.300,00 destinate al pagamento degli altri creditori, privilegiati e chirografari, come da tabella contenuta a pagina 11 della proposta datata 30 settembre 2024 e allegata alla relazione dell'OCC depositata in data 1 ottobre 2024;
2 richiamato il successivo provvedimento del 12 novembre 2024, con cui Questo Giudice, preso atto della proposta rimodulata, ha disposto la pubblicità e la comunicazione ai creditori, inclusi
VO BA e AN EM, alle quali la proposta e il piano non erano stati comunicati;
dato atto che, con nota depositata il 17 dicembre 2024, il gestore della crisi ha documentato di avere comunicato la proposta modificata e di avere eseguito gli adempimenti di cui al decreto del 12 novembre 2024, rappresentando che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni dei seguenti creditori:
- Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento di Giustizia Tributaria, che ha chiesto che il pagamento del proprio credito a titolo di contributo unificato, pari ad € 7.307,38, fosse eseguito anticipatamente rispetto agli altri creditori ovvero nei primi ratei immediatamente successivi al pagamento dei crediti prededucibili;
- VO FI ES S.p.A., che si è limitata a confermare la qualifica di “garante” di nel contratto di finanziamento n. 1987370 del 21.02.2020, intestato alla coniuge, Parte_1
; Persona_2
letta la nota del gestore della crisi del 16-17 dicembre 2024, cui è allegata la memoria difensiva datata 13 dicembre 202, con cui il procuratore di parte ricorrente, in ragione della prevalenza del privilegio, ha aggiornato la proposta mediante la previsione del pagamento del creditore
Corte di Giustizia Tributaria con priorità rispetto agli altri creditori e subito dopo il Per_3 pagamento dei crediti prededucibili, posticipando il pagamento degli altri creditori di sei mesi rispetto a quanto previsto nella proposta originariamente formulata (cfr. pag. 2 nota difensiva del 13 dicembre 2024);
richiamato il decreto del 17 febbraio 2025, con cui Questo Giudice - ritenuto che il piano riformulato con la memoria difensiva datata 30 settembre 2024, allegata alla relazione dell'OCC dell'1 ottobre 2024 dovrebbe essere dichiarato inammissibile, atteso che il pagamento in misura integrale del contributo unificato si pone in violazione del principio del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, tenuto conto della natura chirografaria del credito, in ragione anche dell'immaterialità del bene su cui dovrebbe esercitarsi il privilegio
- ha assegnato termine di giorni sette al proponente per dedurre ed eventualmente riformulare la proposta;
rilevato che la proposta aggiornata in data 21 febbraio 2025 prevede: 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 7.076,00 compreso IVA, da corrispondere in sei rate, di cui le prime cinque da € 1.300,00 ed una in corrispondenza della sesta rata da € 576,00: compenso che
3 sarà accantonato dall'organismo, in attesa della liquidazione da parte del Tribunale;
2) dalla sesta rata seguono sessantuno rate del valore medio di € 1.300,00 destinate al pagamento in favore di per complessivi € 78.000,00 così distribuite per ente impositore come Controparte_1 indicato in tabella di seguito riprodotta:
dato atto che, con nota depositata il 26 marzo 2025, il gestore della crisi ha documentato di avere comunicato la proposta di ristrutturazione modificata in data 21 febbraio 2025 e di avere provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 3 marzo 2025, rappresentando che, nel termine assegnato, il Ministero Economia e Finanze - Corte di Giustizia Tributaria - ha insistito, affinché il proprio credito di € 7.307,38 fosse pagato integralmente e prima degli altri crediti concorsuali;
verificato che il gestore della crisi ha eseguito le comunicazioni della proposta e del decreto ai creditori;
ritenuto che il credito vantato dalla Corte di Giustizia tributaria è da ricondursi ai crediti per tributi indiretti disciplinati dall'art. 2758, 1°comma, c.c., che godono di un privilegio speciale sui mobili ai quali i tributi si riferiscono, con la conseguenza che, nel concorso con altri crediti, in assenza di indicazione da parte del creditore dei beni mobili sui quali esercitare detto privilegio, il credito da privilegiato deve essere degradato a chirografo;
ritenuto che tale credito non può tanto meno qualificarsi come credito per spese di giustizia, atteso che i privilegi previsti dagli articoli 2755 e 2770 c.c. hanno ad oggetto crediti relativi alle
4 spese effettuate per gli atti conservativi o espropriativi, nel cui alveo non può ricondursi il credito per contributo unificato;
ritenuto, pertanto, che il pagamento integrale del credito nei confronti della Corte di Giustizia tributaria non è ammissibile, trattandosi di credito chirografario;
tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare – analiticamente indicate alla pagina 6 del ricorso introduttivo e del ricorso modificato e depositato in data 1 ottobre 2024 – il reddito mensile posto a disposizione per il pagamento dei debiti è pari ad €
1.300,00;
ritenuto che la rata mensile prevista dal piano pari ad € 1.300,00 risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
letta la relazione del gestore della crisi del 17-18 luglio 2024, nella parte in cui il gestore attesta, ai sensi dell'art. 67 co. 4 CCII, che i crediti privilegiati sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione;
lette le note integrative depositate in data 21 gennaio e 12 febbraio 2025, con cui il gestore della crisi, sulla scorta delle ispezioni ipotecarie prodotte, ha rappresentato che sui beni, appartenuti in quota al proponente e costituenti il compendio ereditario, non risultano essere state promosse azioni esecutive né da parte dell'Amministrazione finanziaria, né da parte dell'Agente della riscossione;
né l'Agenzia delle Entrate ha dato atto di avere esercitato il privilegio in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno acquistato sugli immobili, costituenti il compendio ereditario, posteriormente al sorgere del credito tributario, onde fare valere il diritto di seguito previsto dall'art. 2772 c.c.;
ritenuto, in conclusione, che il piano, come riformulato in data 21 febbraio 2025, è giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
ritenuto che va demandata al gestore della crisi la vigilanza sull'esatto adempimento del piano e la soluzione delle eventuali difficoltà, che dovessero insorgere nell'esecuzione;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante all'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano e alla liquidazione del compenso a cura del Giudice, in quanto a mente dell'art. 71 comma 4 il Giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente
5 eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento;
P.Q.M.
gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , come riformulato Parte_1 nella proposta datata 21 febbraio 2025;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il gestore della crisi, dott. nominato dall'OCC vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il gestore della crisi provveda all'accantonamento del compenso pattuito con il debitore fino a quando - come disposto dall'art. 71 comma 4 CCII - il giudice procederà alla liquidazione del relativo compenso, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizzerà il pagamento;
DISPONE che il gestore della crisi riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); e, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che il gestore della crisi curi la pubblicazione della presente sentenza (eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente) sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla alla AN d'AL e a tutti i creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del gestore della crisi;
INIBISCE
6 a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito Parte_1
e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al gestore della crisi, dott. . Persona_1
Palermo, 28/03/2025
Il Giudice delegato
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cultrera in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 214/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Trabucco n. 129, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe (C.F.:
; pec: fax: 091.6516444), giusta procura rilasciata C.F._2 Email_1 su foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'originale del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12.
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
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Letto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato il 16 - 18 luglio
2024 da;
Parte_1
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
esaminata la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , Persona_1 contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
1 considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
letta la relazione integrativa del gestore della crisi del 6 agosto 2024;
visto il decreto del 7 agosto 2024, con cui il Giudice ha chiesto al gestore della crisi di integrare la relazione, fornendo chiarimenti in merito agli atti di vendita rogati in data 1 aprile 2005 (atto depositato in data 18 luglio 2024) e 28 ottobre 2005 (atto depositato il 6 agosto 2024);
esaminata la nota integrativa del professionista del 22-23 agosto 2024, cui è stata allegata la nota di chiarimento del procuratore del proponente, avv. Ettore Volpe;
visto il decreto ex art. 70 CCII emesso in data 2 settembre 2024;
letta la relazione depositata in data 1 ottobre e 25 ottobre 2024, con cui il gestore della crisi ha dato atto delle comunicazioni eseguite nei confronti dei creditori e ha rappresentato che Agenzia delle Entrate ha rilevato l'incongruenza tra l'importo indicato nel piano pari ad € 445.834,35 e quello certificato pari ad € 468.415,97 e ha dedotto l'esiguità dell'importo offerto dal debitore, chiedendo la modifica della proposta anche in virtù della natura privilegiata del proprio credito;
esaminata la memoria difensiva datata 30 settembre 2024 (allegata alla relazione dell'OCC dell'1 ottobre 2024) redatta dal procuratore del proponente, che, nel rappresentare la disponibilità ad una modifica migliorativa della proposta, ha incrementato l'importo complessivo messo a disposizione dal debitore ad €. 78.000,00 da corrispondere in sessanta ratei mensili di € 1.300,00;
considerato che, a seguito delle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, il piano è stato così riformulato: 1) pagamento integrale dei crediti prededucibili pari ad € 7.076,00 compreso IVA
a titolo di compenso dell'OCC, da corrispondere in sei rate, di cui le prime cinque da € 1.300,00 ed una in corrispondenza della sesta rata da € 576.00; 2) dalla sesta rata seguono sessanta rate da € 1.300,00 destinate al pagamento degli altri creditori, privilegiati e chirografari, come da tabella contenuta a pagina 11 della proposta datata 30 settembre 2024 e allegata alla relazione dell'OCC depositata in data 1 ottobre 2024;
2 richiamato il successivo provvedimento del 12 novembre 2024, con cui Questo Giudice, preso atto della proposta rimodulata, ha disposto la pubblicità e la comunicazione ai creditori, inclusi
VO BA e AN EM, alle quali la proposta e il piano non erano stati comunicati;
dato atto che, con nota depositata il 17 dicembre 2024, il gestore della crisi ha documentato di avere comunicato la proposta modificata e di avere eseguito gli adempimenti di cui al decreto del 12 novembre 2024, rappresentando che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni dei seguenti creditori:
- Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento di Giustizia Tributaria, che ha chiesto che il pagamento del proprio credito a titolo di contributo unificato, pari ad € 7.307,38, fosse eseguito anticipatamente rispetto agli altri creditori ovvero nei primi ratei immediatamente successivi al pagamento dei crediti prededucibili;
- VO FI ES S.p.A., che si è limitata a confermare la qualifica di “garante” di nel contratto di finanziamento n. 1987370 del 21.02.2020, intestato alla coniuge, Parte_1
; Persona_2
letta la nota del gestore della crisi del 16-17 dicembre 2024, cui è allegata la memoria difensiva datata 13 dicembre 202, con cui il procuratore di parte ricorrente, in ragione della prevalenza del privilegio, ha aggiornato la proposta mediante la previsione del pagamento del creditore
Corte di Giustizia Tributaria con priorità rispetto agli altri creditori e subito dopo il Per_3 pagamento dei crediti prededucibili, posticipando il pagamento degli altri creditori di sei mesi rispetto a quanto previsto nella proposta originariamente formulata (cfr. pag. 2 nota difensiva del 13 dicembre 2024);
richiamato il decreto del 17 febbraio 2025, con cui Questo Giudice - ritenuto che il piano riformulato con la memoria difensiva datata 30 settembre 2024, allegata alla relazione dell'OCC dell'1 ottobre 2024 dovrebbe essere dichiarato inammissibile, atteso che il pagamento in misura integrale del contributo unificato si pone in violazione del principio del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, tenuto conto della natura chirografaria del credito, in ragione anche dell'immaterialità del bene su cui dovrebbe esercitarsi il privilegio
- ha assegnato termine di giorni sette al proponente per dedurre ed eventualmente riformulare la proposta;
rilevato che la proposta aggiornata in data 21 febbraio 2025 prevede: 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 7.076,00 compreso IVA, da corrispondere in sei rate, di cui le prime cinque da € 1.300,00 ed una in corrispondenza della sesta rata da € 576,00: compenso che
3 sarà accantonato dall'organismo, in attesa della liquidazione da parte del Tribunale;
2) dalla sesta rata seguono sessantuno rate del valore medio di € 1.300,00 destinate al pagamento in favore di per complessivi € 78.000,00 così distribuite per ente impositore come Controparte_1 indicato in tabella di seguito riprodotta:
dato atto che, con nota depositata il 26 marzo 2025, il gestore della crisi ha documentato di avere comunicato la proposta di ristrutturazione modificata in data 21 febbraio 2025 e di avere provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 3 marzo 2025, rappresentando che, nel termine assegnato, il Ministero Economia e Finanze - Corte di Giustizia Tributaria - ha insistito, affinché il proprio credito di € 7.307,38 fosse pagato integralmente e prima degli altri crediti concorsuali;
verificato che il gestore della crisi ha eseguito le comunicazioni della proposta e del decreto ai creditori;
ritenuto che il credito vantato dalla Corte di Giustizia tributaria è da ricondursi ai crediti per tributi indiretti disciplinati dall'art. 2758, 1°comma, c.c., che godono di un privilegio speciale sui mobili ai quali i tributi si riferiscono, con la conseguenza che, nel concorso con altri crediti, in assenza di indicazione da parte del creditore dei beni mobili sui quali esercitare detto privilegio, il credito da privilegiato deve essere degradato a chirografo;
ritenuto che tale credito non può tanto meno qualificarsi come credito per spese di giustizia, atteso che i privilegi previsti dagli articoli 2755 e 2770 c.c. hanno ad oggetto crediti relativi alle
4 spese effettuate per gli atti conservativi o espropriativi, nel cui alveo non può ricondursi il credito per contributo unificato;
ritenuto, pertanto, che il pagamento integrale del credito nei confronti della Corte di Giustizia tributaria non è ammissibile, trattandosi di credito chirografario;
tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare – analiticamente indicate alla pagina 6 del ricorso introduttivo e del ricorso modificato e depositato in data 1 ottobre 2024 – il reddito mensile posto a disposizione per il pagamento dei debiti è pari ad €
1.300,00;
ritenuto che la rata mensile prevista dal piano pari ad € 1.300,00 risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
letta la relazione del gestore della crisi del 17-18 luglio 2024, nella parte in cui il gestore attesta, ai sensi dell'art. 67 co. 4 CCII, che i crediti privilegiati sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione;
lette le note integrative depositate in data 21 gennaio e 12 febbraio 2025, con cui il gestore della crisi, sulla scorta delle ispezioni ipotecarie prodotte, ha rappresentato che sui beni, appartenuti in quota al proponente e costituenti il compendio ereditario, non risultano essere state promosse azioni esecutive né da parte dell'Amministrazione finanziaria, né da parte dell'Agente della riscossione;
né l'Agenzia delle Entrate ha dato atto di avere esercitato il privilegio in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno acquistato sugli immobili, costituenti il compendio ereditario, posteriormente al sorgere del credito tributario, onde fare valere il diritto di seguito previsto dall'art. 2772 c.c.;
ritenuto, in conclusione, che il piano, come riformulato in data 21 febbraio 2025, è giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
ritenuto che va demandata al gestore della crisi la vigilanza sull'esatto adempimento del piano e la soluzione delle eventuali difficoltà, che dovessero insorgere nell'esecuzione;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante all'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano e alla liquidazione del compenso a cura del Giudice, in quanto a mente dell'art. 71 comma 4 il Giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente
5 eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento;
P.Q.M.
gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , come riformulato Parte_1 nella proposta datata 21 febbraio 2025;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il gestore della crisi, dott. nominato dall'OCC vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il gestore della crisi provveda all'accantonamento del compenso pattuito con il debitore fino a quando - come disposto dall'art. 71 comma 4 CCII - il giudice procederà alla liquidazione del relativo compenso, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizzerà il pagamento;
DISPONE che il gestore della crisi riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); e, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che il gestore della crisi curi la pubblicazione della presente sentenza (eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente) sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla alla AN d'AL e a tutti i creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del gestore della crisi;
INIBISCE
6 a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito Parte_1
e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al gestore della crisi, dott. . Persona_1
Palermo, 28/03/2025
Il Giudice delegato
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cultrera in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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