Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 463
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza del titolo esecutivo per pendenza di giudizio

    La Corte ritiene che, in assenza di provvedimenti di sospensione, la riscossione dei tributi locali non subisce la riscossione frazionata e può essere effettuata per intero anche in pendenza di giudizio.

  • Rigettato
    Violazione della riscossione frazionata

    La Corte esclude l'applicabilità della riscossione frazionata ai tributi locali in assenza di provvedimenti di sospensione.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto per carenza di potere del soggetto emittente

    La Corte afferma che la ER spa è iscritta all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione e affidataria del servizio, legittimata quindi all'emissione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Illegittimità delle spese richieste

    La Corte ritiene corretto il rimborso delle spese di notifica come stabilito dal D.M. 14 aprile 2023 e che le spese di procedura rappresentano costi accessori per il recupero del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 463
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 463
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo