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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4388/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - C/o Casa Comunale 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.I.
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/1196 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' avvocato Ricorrente_1 quale procuratore di sé medesimo fa presente che a seguito del presunto omesso pagamento IMU annualità 2018 aveva impugnato con ricorso notificato al Comune di Marcianise
l'avviso di accertamento esecutivo n. 1225 notificato in data 19.10.2022 di € 334,00, che la sentenza di rigetto n. 3431/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Triburaria di Caserta era stata oggetto di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che detto appello non si è ancora definito e che comunque la ER spa, quale Società di Gestione e Riscossione Tributi per conto del
Comune di Marcianise, con intimazione di pagamento n. 2024/1196 ha richiesto il pagamento di euro
402,77, che tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale, all'esito del giudizio, iscritto al n. R.G. 4049/2024, con sentenza n. 1832/2025 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione "spettando la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta".
Tanto premesso, con ricorso in riassunzione notificato al Comune di Marcianise e a ER spa ha impugnato la predetta intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973 n. 2024/1196 del 29 maggio 2024 ricevuta a mezzo p.e.c. il 12 giugno 2024, deducendo l' inesistenza – carenza del titolo esecutivo in quanto l'avviso di accertamento presuntivamente esecutivo n. 1225 notificato il 19 ottobre 2022, non è ancora divenuto esecutivo in quanto la sentenza di rigetto pronunciata da questa Corte di Giustizia Tributaria è stata impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli e non è stata ancora decisa alla data del 12 giugno 2024 di notifica dell' intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973 n. 2024/434 del 28 febbraio 2024; la violazione dell'art. 68 del decreto legislativo n. 546/92. Violazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 in quanto la pendenza del giudizio sulla pretesa avrebbe consentito all'ente impositore solo la riscossione di una frazione del tributo, atteso che gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Corti di giustizia tributaria sono soggetti, nei casi previsti, ad una riscossione frazionata del quantum in essi definito;
l'illegittimità - inesistenza dell'atto prodromico intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973 n. 2024/1196 del 29 maggio 2024 per carenza di potere in astratto ed in concreto.
L'impugnata intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973 n. 2024/1196 del 29 maggio 2024 è inesistente in quanto emessa da un soggetto privato quale la ER s.p.a. che è carente di potere in astratto ed in concreto;
l' illegittimità delle spese richieste ed invero, la ER s.p.a. nel prospetto di pag. 1 dell'intimazione ad adempiere richiede il pagamento di euro 2,00 per spese di notifica pur non avendo sostenuto alcun costo per la notifica del provvedimento siccome inviato a mezzo pec, nonché il pagamento di euro 27,89 per spese di procedure.
La Società_2, regolarmente costituita in giudizio chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Marcianise regolarmente costituito in giudizio in data 21 gennaio 2026 analogamente chiede il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente Il Giudice adito prende atto che il Comune di Marcianise si è regolarmente costituito in data
21 gennaio 2026 in quanto il relativo termine è stato individuato, per costante giurisprudenza sul punto, nella data fissata per la prima udienza di trattazione mentre quello stabilito dall'art 23 del decreto legislativo n.
546 del 1992 non ha natura perentoria. Tuttavia, nel processo tributario, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, la parte può produrre documenti inerenti la trattazione della causa entro venti giorni liberi prima della data di udienza ai sensi dell'art 23, comma 1^ e dell'art 58, comma 2^, dello stesso decreto legislativo e tale termine deve considerarsi perentorio, come ritenuto da costante giurisprudenza e ancora da ultimo con ordinanza della cassazione civile n. 4642 del 14 febbraio 2023. Nella fattispecie dedotta risulta quindi il tardivo deposito della documentazione prodotta dal menzionato Comune riferita alla sentenza n. 5848/2024 del 15/10/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1, così confermando l'avviso n. 1225 del 7 ottobre 2022 che costituisce il titolo esecutivo presupposto, con la conseguenza che tale stessa documentazione non può essere utilizzata nel presente giudizio.
L'adita Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica osserva che, come pacificamente ritenuto dalle parti in giudizio, il ricorso proposto dalla ricorrente avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1225 notificato in data 19.10.2022 di € 334,00, è stato respinto da questa Corte di Giustizia Tributaria con sentenza di rigetto n. 3431/2023, pubblicata in data 25 luglio2023 gravata di appello depositato in data 20 febbraio
2024 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania e quindi non ancora divenuta definitiva alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 2024/1196, ricevuta a mezzo p.e.c. il 12 giugno 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento di euro 402,77.
Tanto premesso, si ritiene infondata l'eccezione secondo quale la pendenza del giudizio sulla pretesa avrebbe consentito all'ente impositore solo la riscossione di una frazione del tributo e non del totale in quanto, come ampiamente dimostrato nella propria memoria di costituzione in giudizio da SO.GE.R.T. SPA, in assenza di provvedimenti di sospensione emessi dall'adita autorità giudiziaria tributaria in pendenza di giudizio, non opera la riscossione frazionata per i tributi locali e possono essere riscossi per intero dalle società di riscossione in caso di mancato pagamento, anche se in attesa di giudizio, l' Ici, l'Imu, la Tarsu, la
Tasi, la Tosap, l'imposta sulla pubblicità, nonché accise e dazi doganali e tutti i tributi locali. Ciò in quanto all'accertamento esecutivo si applicano, a differenza delle imposte sui redditi, le disposizioni di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che richiamano l'art. 68 , commi 1 e 2. In particolare, in caso di mancato pagamento delle somme dovute in pendenza di giudizio, il concessionario può, compatibilmente con le soglie prefissate dalle leggi vigenti, e dunque, a seconda degli importi dovuti, iscrivere ipoteca, disporre il fermo dei beni mobili registrati, procedere alla notifica del pignoramento di beni immobili e/o mobili, esercitare ogni altra azione cautelare e conservativa prevista per la tutela del credito, procedere all'espropriazione dei beni mobili e/o immobili. Resto fermo che se il ricorso dovesse trovare accoglimento, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Destituita di fondamento risulta anche eccezione di difetto di potere in quanto l'impugnata intimazione ad adempiere è stata emessa da un soggetto privato quale la ER s.p.a.
Al riguardo, come peraltro risulta dallo stesso provvedimento impugnato, la ER è iscritta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 11/9/2000 n. 289, alla prima sezione n. 55 dell'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle entrate degli enti locali, istituito dall'art. 53 del D.L. 446/97 ed è affidataria/appaltatore del servizio di riscossione coattiva per conto dell'ente impositore. Tanto chiarito, il concessionario è legittimato all'adozione del provvedimento di intimazione di pagamento sia in quanto soggetto iscritto all'albo dei concessionari
(privati), sia per la natura del credito. Infatti come anche in questo caso parte convenuta ha ampiamente argomentato, la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate degli enti locali può essere svolta dall'ente in proprio, oppure affidata ai soggetti iscritti all'albo appena menzionato. La legge finanziaria 2008 e il cd. decreto milleproroghe dispongono che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali può essere effettuata con la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 DL 203/2005 convertito dalla legge 248/2005 ovvero con la procedura indicata nel R.D. 639/1910 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, se svolta in proprio dagli enti locali o affidata ad altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5 ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 52 DLGS 446/1997 . Il d.l. 70/2011 con l'art. 14 bis comma 1 lettere 2-3 ha previsto per le società private iscritte all'Albo Nazionale dei Concessionari, la possibilità di provvedere al recupero coatto dei crediti tributari, e non, attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale rafforzata, e cioè sulla base del Titolo II del
DPR 602/1973. I soggetti iscritti all'albo possono svolgere la riscossione coattiva secondo le norme del R.
D. 639/10 e del Titolo II del DPR 602/1973 in quanto compatibili. Da ultimo, il D.L. 106/2011 convertito in legge 44/2012 art. 5 comma 8 bis ha riconosciuto legittimo l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva delle entrate locali da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b DLGS 446/1997 che possono avvalersi delle norme previste nel titolo II del DPR 602/73 proprie della riscossione a mezzo ruolo ove compatibili. Pertanto, l'ingiunzione fiscale costituisce lo strumento generalizzato ed alternativo di riscossione. Tuttavia, i soggetti legittimati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale-in base alle disposizioni contenute nell'art. 52 del DLGS 446/97 e 265/2002-vengono individuati nei comuni e nei concessionari iscritti all'albo che, quindi non possono utilizzare lo strumento del ruolo, dovendo avvalersi esclusivamente dell'ingiunzione fiscale. Ciò significa che quando la riscossione coattiva è affidata ai soggetti privati iscritti all'albo (come,nel caso in questione la SOGERT SPA), deve obbligatoriamente svolgersi attraverso il procedimento di ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910,e i concessionari sono legittimati a servirsi di tale atto, con la notifica dell'ingiunzione.
Altresi infondate risultano le eccezioni riguardanti la richiesta di rimborso delle spese di notifica e di quelle richieste a titolo di rimborso spese per procedure. Relativamente alle prime, di € 2,00 si fa presente che So.ge.r.t. spa ha correttamente applicato il costo delle spese di notifica degli atti così come stabilito dal D.M. del 14 aprile 2023 rubricato “Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore” che espressamente all'art. 2 prevede il diritto al rimborso nei confronti del destinatario dell'atto nella misura di € 2 e dell'art 26, comma 14, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, mentre le spese di procedura rappresentano i costi accessori che il debitore deve corrispondere, oltre al debito principale, per l'attività di recupero del credito.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 200,00 oltre oneri di legge a favore di ciascuna parte resistente con attribuzione al procuratore di ER spa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CI AT
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4388/2025 depositato il 01/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - C/o Casa Comunale 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.I.
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/1196 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' avvocato Ricorrente_1 quale procuratore di sé medesimo fa presente che a seguito del presunto omesso pagamento IMU annualità 2018 aveva impugnato con ricorso notificato al Comune di Marcianise
l'avviso di accertamento esecutivo n. 1225 notificato in data 19.10.2022 di € 334,00, che la sentenza di rigetto n. 3431/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Triburaria di Caserta era stata oggetto di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che detto appello non si è ancora definito e che comunque la ER spa, quale Società di Gestione e Riscossione Tributi per conto del
Comune di Marcianise, con intimazione di pagamento n. 2024/1196 ha richiesto il pagamento di euro
402,77, che tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale, all'esito del giudizio, iscritto al n. R.G. 4049/2024, con sentenza n. 1832/2025 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione "spettando la giurisdizione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta".
Tanto premesso, con ricorso in riassunzione notificato al Comune di Marcianise e a ER spa ha impugnato la predetta intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973 n. 2024/1196 del 29 maggio 2024 ricevuta a mezzo p.e.c. il 12 giugno 2024, deducendo l' inesistenza – carenza del titolo esecutivo in quanto l'avviso di accertamento presuntivamente esecutivo n. 1225 notificato il 19 ottobre 2022, non è ancora divenuto esecutivo in quanto la sentenza di rigetto pronunciata da questa Corte di Giustizia Tributaria è stata impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli e non è stata ancora decisa alla data del 12 giugno 2024 di notifica dell' intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973 n. 2024/434 del 28 febbraio 2024; la violazione dell'art. 68 del decreto legislativo n. 546/92. Violazione dell'art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 in quanto la pendenza del giudizio sulla pretesa avrebbe consentito all'ente impositore solo la riscossione di una frazione del tributo, atteso che gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Corti di giustizia tributaria sono soggetti, nei casi previsti, ad una riscossione frazionata del quantum in essi definito;
l'illegittimità - inesistenza dell'atto prodromico intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973 n. 2024/1196 del 29 maggio 2024 per carenza di potere in astratto ed in concreto.
L'impugnata intimazione ad adempiere ex art. 50 d.p.r. 602/1973 n. 2024/1196 del 29 maggio 2024 è inesistente in quanto emessa da un soggetto privato quale la ER s.p.a. che è carente di potere in astratto ed in concreto;
l' illegittimità delle spese richieste ed invero, la ER s.p.a. nel prospetto di pag. 1 dell'intimazione ad adempiere richiede il pagamento di euro 2,00 per spese di notifica pur non avendo sostenuto alcun costo per la notifica del provvedimento siccome inviato a mezzo pec, nonché il pagamento di euro 27,89 per spese di procedure.
La Società_2, regolarmente costituita in giudizio chiede il rigetto del ricorso.
Il Comune di Marcianise regolarmente costituito in giudizio in data 21 gennaio 2026 analogamente chiede il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente Il Giudice adito prende atto che il Comune di Marcianise si è regolarmente costituito in data
21 gennaio 2026 in quanto il relativo termine è stato individuato, per costante giurisprudenza sul punto, nella data fissata per la prima udienza di trattazione mentre quello stabilito dall'art 23 del decreto legislativo n.
546 del 1992 non ha natura perentoria. Tuttavia, nel processo tributario, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, la parte può produrre documenti inerenti la trattazione della causa entro venti giorni liberi prima della data di udienza ai sensi dell'art 23, comma 1^ e dell'art 58, comma 2^, dello stesso decreto legislativo e tale termine deve considerarsi perentorio, come ritenuto da costante giurisprudenza e ancora da ultimo con ordinanza della cassazione civile n. 4642 del 14 febbraio 2023. Nella fattispecie dedotta risulta quindi il tardivo deposito della documentazione prodotta dal menzionato Comune riferita alla sentenza n. 5848/2024 del 15/10/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1, così confermando l'avviso n. 1225 del 7 ottobre 2022 che costituisce il titolo esecutivo presupposto, con la conseguenza che tale stessa documentazione non può essere utilizzata nel presente giudizio.
L'adita Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica osserva che, come pacificamente ritenuto dalle parti in giudizio, il ricorso proposto dalla ricorrente avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1225 notificato in data 19.10.2022 di € 334,00, è stato respinto da questa Corte di Giustizia Tributaria con sentenza di rigetto n. 3431/2023, pubblicata in data 25 luglio2023 gravata di appello depositato in data 20 febbraio
2024 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania e quindi non ancora divenuta definitiva alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 2024/1196, ricevuta a mezzo p.e.c. il 12 giugno 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento di euro 402,77.
Tanto premesso, si ritiene infondata l'eccezione secondo quale la pendenza del giudizio sulla pretesa avrebbe consentito all'ente impositore solo la riscossione di una frazione del tributo e non del totale in quanto, come ampiamente dimostrato nella propria memoria di costituzione in giudizio da SO.GE.R.T. SPA, in assenza di provvedimenti di sospensione emessi dall'adita autorità giudiziaria tributaria in pendenza di giudizio, non opera la riscossione frazionata per i tributi locali e possono essere riscossi per intero dalle società di riscossione in caso di mancato pagamento, anche se in attesa di giudizio, l' Ici, l'Imu, la Tarsu, la
Tasi, la Tosap, l'imposta sulla pubblicità, nonché accise e dazi doganali e tutti i tributi locali. Ciò in quanto all'accertamento esecutivo si applicano, a differenza delle imposte sui redditi, le disposizioni di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che richiamano l'art. 68 , commi 1 e 2. In particolare, in caso di mancato pagamento delle somme dovute in pendenza di giudizio, il concessionario può, compatibilmente con le soglie prefissate dalle leggi vigenti, e dunque, a seconda degli importi dovuti, iscrivere ipoteca, disporre il fermo dei beni mobili registrati, procedere alla notifica del pignoramento di beni immobili e/o mobili, esercitare ogni altra azione cautelare e conservativa prevista per la tutela del credito, procedere all'espropriazione dei beni mobili e/o immobili. Resto fermo che se il ricorso dovesse trovare accoglimento, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Destituita di fondamento risulta anche eccezione di difetto di potere in quanto l'impugnata intimazione ad adempiere è stata emessa da un soggetto privato quale la ER s.p.a.
Al riguardo, come peraltro risulta dallo stesso provvedimento impugnato, la ER è iscritta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 11/9/2000 n. 289, alla prima sezione n. 55 dell'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle entrate degli enti locali, istituito dall'art. 53 del D.L. 446/97 ed è affidataria/appaltatore del servizio di riscossione coattiva per conto dell'ente impositore. Tanto chiarito, il concessionario è legittimato all'adozione del provvedimento di intimazione di pagamento sia in quanto soggetto iscritto all'albo dei concessionari
(privati), sia per la natura del credito. Infatti come anche in questo caso parte convenuta ha ampiamente argomentato, la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate degli enti locali può essere svolta dall'ente in proprio, oppure affidata ai soggetti iscritti all'albo appena menzionato. La legge finanziaria 2008 e il cd. decreto milleproroghe dispongono che la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali può essere effettuata con la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 DL 203/2005 convertito dalla legge 248/2005 ovvero con la procedura indicata nel R.D. 639/1910 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, se svolta in proprio dagli enti locali o affidata ad altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5 ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 52 DLGS 446/1997 . Il d.l. 70/2011 con l'art. 14 bis comma 1 lettere 2-3 ha previsto per le società private iscritte all'Albo Nazionale dei Concessionari, la possibilità di provvedere al recupero coatto dei crediti tributari, e non, attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale rafforzata, e cioè sulla base del Titolo II del
DPR 602/1973. I soggetti iscritti all'albo possono svolgere la riscossione coattiva secondo le norme del R.
D. 639/10 e del Titolo II del DPR 602/1973 in quanto compatibili. Da ultimo, il D.L. 106/2011 convertito in legge 44/2012 art. 5 comma 8 bis ha riconosciuto legittimo l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale per la riscossione coattiva delle entrate locali da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b DLGS 446/1997 che possono avvalersi delle norme previste nel titolo II del DPR 602/73 proprie della riscossione a mezzo ruolo ove compatibili. Pertanto, l'ingiunzione fiscale costituisce lo strumento generalizzato ed alternativo di riscossione. Tuttavia, i soggetti legittimati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale-in base alle disposizioni contenute nell'art. 52 del DLGS 446/97 e 265/2002-vengono individuati nei comuni e nei concessionari iscritti all'albo che, quindi non possono utilizzare lo strumento del ruolo, dovendo avvalersi esclusivamente dell'ingiunzione fiscale. Ciò significa che quando la riscossione coattiva è affidata ai soggetti privati iscritti all'albo (come,nel caso in questione la SOGERT SPA), deve obbligatoriamente svolgersi attraverso il procedimento di ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910,e i concessionari sono legittimati a servirsi di tale atto, con la notifica dell'ingiunzione.
Altresi infondate risultano le eccezioni riguardanti la richiesta di rimborso delle spese di notifica e di quelle richieste a titolo di rimborso spese per procedure. Relativamente alle prime, di € 2,00 si fa presente che So.ge.r.t. spa ha correttamente applicato il costo delle spese di notifica degli atti così come stabilito dal D.M. del 14 aprile 2023 rubricato “Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore” che espressamente all'art. 2 prevede il diritto al rimborso nei confronti del destinatario dell'atto nella misura di € 2 e dell'art 26, comma 14, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, mentre le spese di procedura rappresentano i costi accessori che il debitore deve corrispondere, oltre al debito principale, per l'attività di recupero del credito.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 200,00 oltre oneri di legge a favore di ciascuna parte resistente con attribuzione al procuratore di ER spa, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr CI AT