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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dr. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 21856/2023 avente ad oggetto: Ricorso ex art. 281 decies cpc – consegna anagrafica condomini morosi
TRA
- , con Parte_1
sede legale in Castel UR (CE) al Viale Michele Cammarano, 3, P. iva
- C.F. , in persona del l.r.p.t sig. , nato P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_1
ad Aversa (CE) il 17.02.1994, C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 in Napoli alla Via Santa Teresa degli Scalzi, 8 presso lo studio dell'avv. Alessandro
Petrolati, C.F. , che la assiste, rappresenta e difende giusta C.F._2
procura resa in calce al ricorso depositato
E
- sito in Napoli (c.f.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor P.IVA_3 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Franceschi (c.f.:
[...]
, presso il cui studio sito in Napoli alla Via E. Nicolardi n. 110 C.F._3
elettivamente domicilia
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente sulla premessa di aver stipulato in data 11.08.2015 Parte_1 con il in persona dell'ex amm.re p.t. un Controparte_2 contratto d'appalto inerente l'esecuzione di lavori di opere di manutenzione straordinaria e ripristino delle parti ammalorate del fabbricato sito alla via G. Cesare, 101, per un importo di € 355.912,10 oltre iva;
contratto successivamente integrato in data 24.05.2018 per l'esecuzione di ulteriori lavori non ricompresi nel primo contratto e, di aver regolarmente eseguito i lavori commissionati.
Parte ricorrente, terminati i lavori ed effettuato il riepilogo delle somme ancora da riscuotere a titolo di pagamento, richiedeva infruttuosamente al il saldo CP_1
dei lavori.
Non avendo avuto il pagamento richiesto, come portato anche dalla fattura elettronica emessa dell'importo di € 18.785,02, sebbene sollecitato più volte, in data 05.06.2023 la ricorrente società, invitava e diffidava l'amministratore del condominio a voler trasmettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. c.c., l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi e, degli indirizzi anagrafici nonché
l'importo dovuto da ciascuno di questi in esecuzione dell'appalto. Il condominio non ha dato seguito all'invio dell'elenco dei condomini morosi per cui parte ricorrente è stata costretta ad adire l'intestato tribunale.
Si è costituito il il quale ha impugnato Controparte_2
ogni avverso dedotto, ed ha eccepito di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di fine lavori e successivo certificato di avvenuto collaudo dei lavori eseguiti scaricando la responsabilità sugli amministratori precedenti che si erano succeduti nella gestione condominiale;
nel merito deduceva di aver consegnato la documentazione richiesta e quindi concludeva per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
La domanda è fondata e va accolta.
In primo luogo, giova rilevare ai fini della decisione che la qualifica di creditore in capo al richiedente l'anagrafica condominiale dei condomini morosi è derogata dalla previsione contrattuale statuita all'art. 8 punto 4 del sottoscritto contratto di appalto laddove è statuito espressamente “..per i pagamenti relativi ai lavori eseguiti è escluso il vincolo di solidarietà tra i partecipanti al condominio e pertanto l'appaltatore accetta sin d'ora che nel caso di mancato e/o ritardato pagamento dovrà assumere tramite l'amministrazione condominiale i dati personali dei morosi e relativi importi impegnandosi ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso i singoli condomini inadempienti …” (cfr. contratto di appalto).
In proposito deve osservarsi che la legge 220/2012, modificando l'art. 63 delle disp.att.c.c., ha espressamente previsto l'obbligo per il condominio in persona dell'amministratore, di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti e che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Tale disposizione, in vigore dal 18/6/2013, positivizza un obbligo che era da ritenersi preesistente in quanto conseguenza necessaria del principio della parziarietà delle obbligazioni gravanti sul Condominio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (sent. n. 9148/2008).
Una volta che queste avevano affermato che con riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del in difetto di una norma che stabilisca il principio della CP_1
solidarietà e venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, doveva riconoscersi il diritto del creditore ad ottenere le informazioni necessarie ad azionare il proprio credito per la quota gravante su ciascun singolo condomino.
D'altra parte deve osservarsi che l'obbligo di comunicare i dati necessari ad azionare in via esecutiva il credito vantato dalla ricorrente grava sull'intero condominio e non sull'amministratore persona fisica come emerge sia dalla lettura dell'art. 63 disp att cc che in modo inequivoco fa riferimento all'amministratore come espressione del condominio, sia in quanto nei confronti dei terzi il soggetto obbligato è il condominio,
a prescindere dalla persona fisica dell'amministratore (che può mutare nel tempo), salva eventuale azione di responsabilità del mandante nei confronti del mandatario in altra sede.
Nel caso in esame è provato il diritto della ricorrente ad ottenere il nominativo dei condomini morosi tenuto conto delle statuizioni contenute nel sottoscritto contratto di appalto all'art. 8 punto 4, così come è dimostrato che l'amministratore è stato investito della richiesta di fornire il piano di riparto del debito nascente dalla pronuncia e non ha riscontrato la richiesta ( invito ritualmente notificato via PEC ).
I documenti prodotti dal non risultano essere né completi nei dati e nelle CP_1
ripartizioni e nè conformi alla norma invocata.
Consegue che il in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., va condannato a consegnare alla Parte_1
relativamente alla pretesa creditoria non ancora soddisfatta, il nominativo dei condomini morosi completi dei dati anagrafici e della quota di spettanza.
Va, altresì, accolta la domanda ex art. 614 bis c.p.c. e condannato il CP_1 resistente a versare alla ricorrente € 50,00 giornaliere decorsi 20 giorni dalla notifica della sentenza, in caso di inottemperanza alla stessa e fino all'esecuzione dell'ordine. Nessun danno patrimoniale va riconosciuto perchè non provato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza cosicché vanno poste a carico del resistente e liquidate in base al DM 55/2014 scaglione fino ad € 26.000,00 CP_1 valore medio ridotto per la semplicità delle questioni.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli IV Sezione Civile, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna il in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t. a consegnare alla in persona del suo Parte_1 leg.le rapp.te p.t. il nominativo dei condomini morosi completi dei dati anagrafici, dei millesimi e della quota di spettanza ed a versare al ricorrente € 50,00 giornaliere decorsi 20 giorni dalla notifica della sentenza, in caso di inottemperanza alla stessa e fino all'esecuzione dell'ordine.
- Condanna il condominio di in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in € 280,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi oltre
I.V.A. e C.P.A. se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Napoli, 07.02.2025
Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi