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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
19/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2445 dell'anno 2023
TRA
n. a Napoli il 21/01/1977 - Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...] - Parte_2 C.F._2 nato in [...] il [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
nata in [...] il [...] Parte_4
C.F._4
n. in Napoli il 21/11/1984 - Parte_5 C.F._5 ato in Napoli il 3/10/1975 - Parte_6 C.F._6
nata in [...] il [...] - Parte_7 C.F._7 nato in [...] il [...] - Parte_8 C.F._8 nato in [...] il [...] - Parte_9
C.F._9
nata in [...] il [...] Parte_10 C.F._10
nato in [...] il [...] - Parte_11 C.F._11
nato in [...] il [...] Parte_12 C.F._12 nato in [...] A CANCELLO il 17/04/1985 - Parte_13
C.F._13
nata in [...] il [...] - Parte_14 C.F._14
nato in [...] il [...] - Parte_15
C.F._15 nata in [...] il [...] - Parte_16 C.F._16
nato in [...] il15/07/1973 Parte_17 C.F._17
nata in [...] il [...] , Parte_18 C.F._18
nato in [...] il [...] - Parte_19
, C.F._19 nato in [...] il [...] - Parte_20
C.F._20 nato in [...] il [...] - Parte_21
C.F._21 ato in NAPOLI il 22/03/1973 - , Parte_22 C.F._22
nato in [...] il /07/2021 Parte_23 C.F._23
nato in [...] l'[...] Parte_24 C.F._24
nato in [...] il [...] - Parte_25 C.F._25 nato in [...] il [...] - Parte_26
C.F._26
nato in [...] il [...] - Parte_27
C.F._27
nato in [...] il [...] - Parte_28 C.F._28
nata in [...] il [...] - Parte_29
, C.F._29
nata in [...] il [...] , Parte_30 C.F._30
nato in [...] il [...] Parte_31 C.F._31
nato in [...] il [...] , Controparte_1 C.F._32
nato in [...] il [...] , Controparte_2 C.F._33
nato in [...] il [...]-[...]CP_3
nato in [...] il [...]- Parte_32
C.F._34
nato in [...] il [...] , Controparte_4 C.F._35
NATO in NAPOLI il 4/05/1972 , Parte_33 C.F._36
NATO in NAPOLI il 1/09/1966 , Parte_34 C.F._37
NATO in NAPOLI il 29/03/1976 , Parte_35 C.F._38
NATO in VILLARICCA il 26/01/1969 , Parte_36 C.F._39 nato in [...] il13/12/1974 , Parte_37 C.F._40
nato in [...] il14/10/1980 , Parte_38 C.F._41 in Napoli il 22/01/1972 , CP_5 Parte_39 C.F._42
nato in [...] il [...] Controparte_6 C.F._43
nata in [...] il [...] - , CP_7 C.F._44 nato in [...] il [...] Parte_40 C.F._45
nato in [...] il [...] , Parte_41 C.F._46
nata in [...] il [...] Controparte_8 C.F._47 nato in [...] il [...] Parte_42 C.F._48
nato in [...] il13/07/2021 - , CP_9 C.F._49
nata in [...] il [...] , Controparte_10 C.F._50
nata in [...] il [...] , CP_11 C.F._51
nato in [...] il [...] - , Parte_43 C.F._52
nato in [...] il [...] - , CP_12 C.F._53
nato in [...] il [...]- Controparte_13
, C.F._54 nato in [...] il [...] CP_14 C.F._55
nato in [...] il [...] , CP_15 C.F._56
nato in [...] il [...]-[...], Controparte_16 nata in [...] il [...] , CP_17 C.F._57
nato in [...] il [...]- CP_18
, C.F._58
nato in [...] l'[...] , Controparte_19 C.F._59
nato in [...] il [...] CP_20 C.F._60 nato in [...] il [...] , Parte_44 C.F._61 nato in [...] il [...] Parte_45 C.F._62
nato in [...] il [...] Parte_46
C.F._63
nato in [...] il [...] , Parte_47 C.F._64
nato in [...] il [...] Parte_48 C.F._65
nato in [...] il [...] Parte_49 C.F._66
nato in [...] il [...] Parte_50 C.F._67
NATO in NAPOLI il 28/05/1977 Parte_51 C.F._68
nato in [...] il [...] Parte_52 C.F._69
nato in [...] il14/10/1972 , Parte_53 C.F._70
nata in [...] il2/12/1983 Parte_54 C.F._71 nato in [...] il [...] , Parte_55 C.F._72
nato in [...] il [...] Parte_56
, C.F._73
nata in [...] il [...] , Parte_57 C.F._74
nato in [...] il [...] , Parte_58 C.F._75
nata in [...] il [...] , Parte_59 C.F._76
nato in [...] il [...] Parte_60 C.F._77
nato in [...] il28/03/1960 , Parte_61 C.F._78 nato in [...] il14/02/1978 , Parte_62 C.F._79
nato in [...] il [...] CP_21 Parte_63
C.F._80
nato in [...] il [...] , Parte_64 C.F._81
nata in [...] il13/02/1988 , Parte_65 C.F._82
nato in [...] il3/11/1975 , Parte_66 C.F._83
nato in [...] il7/04/1987 , Parte_67 C.F._84
nata in [...] il4/05/1977 , Parte_68 C.F._85
nato in [...] il [...] CP_22
, C.F._86
nato in [...] il2/02/1962 , Parte_69 C.F._87
nato in [...] il9/06/1986 , Controparte_23 C.F._88
nato in [...] il6/12/1973 CP_24 C.F._89
nata in [...] il [...] Controparte_25
, C.F._90
nato in [...] il [...] Controparte_26 C.F._91
nata in [...] il [...] , CP_27 C.F._92
nata in [...] il [...] , Controparte_28 C.F._93
nata in [...] il [...] CP_29
, C.F._94
nato in [...] il [...] CP_30
C.F._95
nato in [...] il [...] Parte_70 C.F._96
nato in [...] il [...] , Pt_71 CP_31 C.F._97
nato in [...] il [...] , CP_32 C.F._98
nato in [...] il [...] , CP_33 C.F._99 nato in [...] il [...] , CP_34 C.F._100
nato in [...] il [...] Controparte_35 C.F._101 ato in NAPOLI il 9/02/1986 , Controparte_36 C.F._102
nato in [...] il [...] , CP_37 C.F._103 nato in [...] il20/08/1971 , CP_38 C.F._104
nato in [...] il [...] , Controparte_39 C.F._105
nato in [...] il [...] , Controparte_40 C.F._106
nata in [...] il [...] , Parte_72 C.F._107
nato in [...] il [...] , Parte_73 C.F._108
nata in [...] il [...] , Parte_74 C.F._109
nata in [...] il [...] , Parte_75 C.F._110
nato in [...] il [...] , Parte_76 C.F._111
nato in [...] l'[...] Parte_77
C.F._112
nato in [...] il [...] Parte_78
, C.F._113 tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Pasquale Biondi presso lo studio del quale, in NAPOLI al CORSO NOVARA PALAZZO ALTO n.10, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_41
APPELLATO – NON COSTITUITO
NONCHÉ in persona del Controparte_42 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024, dall'avv. Roberto Maisto unitamente al Persona_1
CP_ quale è elettivamente domiciliato presso la sede in Napoli alla via de Gasperi 55
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato l'11/10/2023, gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1785 pronunziata l'11/04/2023 con la quale il Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda proposta dai ricorrenti che, nelle more del giudizio, avevano ricevuto il pagamento della prestazione e rigettato nel resto il ricorso, compensando le spese di lite.
Con il primo motivo di appello hanno dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva negato il diritto alla integrazione salariale a carico del FSTA nei limiti di cui al
D.L. N. 73/2021. I dipendenti delle imprese del trasporto aereo, infatti, a decorrere dal
31 dicembre 2016 non potevano più accedere alla Cassa Integrazione in Deroga e, pertanto, il D.M. 95269 del 2016 aveva individuato i beneficiari delle prestazioni del
FSTA facendo riferimento ai percettori della C.I.G.S. unica modalità di integrazione al reddito esistente all'atto della emanazione del provvedimento.
Soltanto con l'entrata in vigore del D.L. n.18 del 2020 era stata nuovamente introdotta la Cassa Integrazione in Deroga e, dunque, il D.M. doveva essere interpretato nel senso di estendere la copertura del Fondo anche ai percettori di detta forma di integrazione salariale.
Con il secondo motivo di appello, hanno dedotto che, con il ricorso introduttivo del giudizio, avevano sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma
9 lettera a) del D. Lvo 148/2015 laddove detta norma, interpretata in combinato disposto con il citato D.M. 95269/2016, inibisse l'accesso alle prestazioni di FSTA ai lavoratori collocati in cassa integrazione in deroga. Il primo Giudice aveva ritenuto irrilevante la questione in esito all'entrata in vigore dell'art. 40 ter del D.L. 73/2021 ma la decisione non poteva essere condivisa poiché lo jus superveniens non abrogava la disciplina preesistente.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva affermato che l' avesse dato prova di avere erogato la CP_42 indennità nei limiti del tetto di spesa stabiliti dal citato art. 40 ter.
Le relazioni amministrative prodotte dall' , infatti, in quanto formate dalla CP_42 stessa parte processuale non rivestivano alcun rilievo probatorio.
Per altro, da detti atti emergeva che l' aveva adottato, per la assegnazione CP_42 delle somme ai singoli aventi diritto, un criterio diverso da quello previsto per legge.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertato e dichiarato il diritto degli appellanti a percepire il trattamento di cui all'art. 5
D.M. n.95269/2016, nella misura stabilita per legge, per l'intero periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per l'anno 2020, ossia per il periodo dal
25/03/2020 al 31/10/2020 e che, pertanto, l' fosse condannato al pagamento CP_42 delle somme al detto titolo dovute, oltre accessori in favore di , Parte_4
, Parte_33 Controparte_43 Controparte_10 Pt_74
, , , ,
[...] Controparte_28 CP_33 Parte_51 CP_44 [...]
, , , , e Pt_54 CP_11 CP_27 Parte_47 Controparte_45
nonché delle somme dovute per i i periodi dal 01/05/2020 al Parte_78
23/05/2020, dal 01/06/2020 al 27/06/2020 e dal 01/07/2020 al 25/07/2020 in favore di tutti gli altri ricorrenti.
In subordine, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 23 l. n. 87/1953, che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 9 lett. a) del d.lgs. 148/2015, in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lett.
a) del DM n. 95269 del 2016, per contrasto con gli artt. 3 e 38 c. 2 della Costituzione, la causa fosse rimessa alla Corte costituzionale previsa sospensione del procedimento, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha dedotto di avere provveduto al CP_42 pagamento, in favore di tutti i ricorrenti, delle somme loro dovute nei limiti di spesa previsti per legge. Ha precisato che, al fine di garantire la compatibilità finanziaria, non potendosi escludere dal pagamento alcuni lavoratori piuttosto che altri, esso Istituto aveva, in accordo con il Polo Nazionale del Trasporto Aereo, provveduto ai pagamenti in base ad un criterio oggettivo limitando, per tutti, la integrazione ad alcuni mesi e non all'intero periodo. Correttamente, dunque, il primo Giudice aveva escluso che il criterio adottato fosse sindacabile innanzi al Giudice ordinario.
Ha dedotto, infine, la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale ed ha concluso per la conferma della gravata sentenza.
3. Non si è costituita la alla quale pure è stato ritualmente Controparte_41 notificato il gravame.
4. Depositate note difensive e documenti la causa, alla odierna udienza è stata decisa con separato dispositivo.
4.1 Preliminarmente deve precisarsi che è pacifico tra le parti che l' nelle CP_42 more del giudizio di appello ha provveduto ad erogare agli odierni appellanti, ad eccezione di , , Parte_11 CP_9 Parte_48
e le somme loro dovute per la Parte_73 Parte_48 prestazione per cui è causa.
Quanto, dunque, al capo di domanda diretto alla condanna dell' al pagamento CP_42 della prestazione, può dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Detta circostanza, tuttavia, non esime il Collegio dalla valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio posto che è ancora controverso tra le parti se gli odierni appellanti avessero diritto a percepire la prestazione integrativa a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa ovvero se il detto diritto sia sorto soltanto nel corso di questo giudizio di appello e per effetto dei risparmi di spesa accertati dall' CP_42
Dalla soluzione di detta questione dipende, infatti, sia il diritto degli appellanti a ricevere gli accessori sul credito sia anche il governo delle spese del doppio grado di giudizio.
5.1 Orbene, ad avviso della Corte, gli odierni appellanti avevano diritto a percepire la prestazione fin dalla data di proposizione della domanda.
Il Decreto Ministeriale n. 95269 del 2016, come è noto, ha adeguato il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, istituito con l'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004 gestito dall' e destinato, per CP_42 quale che qui ne occupa, alla erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro… da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità …., alle previsioni degli artt. da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Dunque, anche il Fondo in questione, come espressamente previsto dall'art. 26 del decreto legislativo aveva la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo .
La norma secondaria, dunque, all'art. 2 ha ribadito che la finalità del Fondo era quella di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale mentre, all'art. 5 lettera a) ha precisato a quali tipologie di integrazione salariale, tra quelle esistenti, dovesse essere estesa la prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione.
La Cassa integrazione in deroga, in quanto misura straordinaria destinata a cessare entro il 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 1 comma 304 della legge 208/2015 non poteva essere espressamente contemplata. Una interpretazione sistematica delle norme fin qui esaminate, tuttavia, induce a ritenere che la ratio della limitazione alla sola integrazione salariale straordinaria, la esclusione, cioè, delle causali avente carattere ricorrente, fisiologico e temporaneo previste dall'art. 11 del D. Lvo 148/2015, non fosse in alcun modo assimilabili a quella assolutamente straordinaria ed imprevedibile che giustifica la istituzione di una cassa integrazione in deroga.
In altri termini, istituita una tipologia di integrazione differente da quelle in funzione delle quali il legislatore secondario aveva modellato il Fondo di integrazione,
l'interprete doveva fare ricorso alla clausola generale dell'art. 2 e non anche alla norma dell'art. 5 che non poteva includere una prestazione non più prevista dall'ordinamento.
5.2 L'art. 40 ter della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, inoltre, ha ribadito la necessità che al fine di eliminare la disparità di trattamento era necessario estendere i benefici di cui al citato art. 5 lettera b anche ai lavoratori sospesi in virtù di cassa in deroga ed aveva demandato ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la individuazione delle modalità per la erogazione dei trattamenti integrativi, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa.
Con il decreto n. 179 del 10 settembre 2021 è stato precisato che le domande di accesso sono presentate …dal datore di lavoro e sono prese in considerazione dall'Istituto secondo l'ordine cronologico di presentazione…Qualora le risorse disponibili non risultano sufficienti a erogare gli importi richiesti l'accesso alle prestazioni integrative arretrate avviene secondo il criterio in precedenza cronologica di presentazione della domanda.
Dunque, il diritto dei lavoratori sospesi alla integrazione a carico del Fondo poteva essere escluso solamente qualora la domanda del datore di lavoro risultasse presentata successivamente ad altre che avevano integralmente assorbito il limite di spesa di 12 milioni previsto dalla norma primaria.
Nel caso di specie, per contro, l' ha dedotto di avere erogato somme inferiori CP_42 al dovuto in virtù di un criterio equitativo che, al fine di non escludere dal trattamento nessuno dei lavoratori sospesi, prevedeva la integrazione soltanto per alcuni dei periodi di sospensione.
Un siffatto criterio, tuttavia, non poteva essere opposto ai lavoratori e, dunque, la gravata sentenza erroneamente ha ritenuto legittima la esclusione dalla integrazione ovvero la riduzione del periodo integrato per alcuni degli odierni appellanti. In altri termini, deve ritenersi che, ammesso dall' che al momento della CP_42 proposizione delle istanze amministrative ad opera della ussisteva ancora CP_41 capienza nel limite di spesa fissato dalla legge, il ritardo nella integrale erogazione ingenera nel debitore l'obbligo di corrispondere, decorso il tempus deliberandi di 120 giorni, gli interessi legali da portare, in applicazione del dettato dell'art. 16 della legge
412/1991, in detrazione dall'eventuale maggior danno per la diminuzione del valore del credito.
6. Per quel che attiene, poi, alla posizione degli appellanti Parte_11
, alcun rilievo può assumere la CP_9 Parte_48 circostanza posta dall'Istituto a sostegno della omessa erogazione. La presentazione di domande amministrative presso sedi diverse, infatti, non incide sul diritto alla prestazione né legittima, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto, la tardiva erogazione.
Per gli appellanti , poi, non risulta Parte_73 Parte_48 documentato il decesso smentito, anzi, dai procuratori degli appellanti.
Anche per i detti lavoratori, dunque, deve dichiararsi il diritto alla prestazione e condannarsi l' al pagamento delle somme al detto titolo dovute, oltre accessori. CP_42
7. Le spese del doppio grado, considerata la novità e complessità delle questioni affrontate, possono rimanere compensate tra le parti in ragione di un terzo.
I residui due terzi devono essere liquidati tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità delle questioni che impone la corresponsione del compenso di valore medio e dell'incremento ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 – pari al 470% - per la presenza di più parti aventi la stessa posizione in € 20.485,80 per il giudizio di primo grado (€ 619,00 per la fase di studio, € 518,00 per la fase introduttiva,
€ 1109,33 per la fase di trattazione ed € 1347,00 per la fase decisoria, € 16.891,80 per incremento per il numero delle parti).
Per il giudizio di appello compete la somma di € 22.074,20 di cui € 756,00 per la fase di studio, € 614,00 per la fase introduttiva, € 1109,33 per la fase di trattazione ed €
1274,00 per la fase decisoria, € 18.198,40 per incremento per il numero delle parti).
Le spese vengono attribuite al procuratore, dichiaratosi anticipatario.
7.1 Nulla per le spese nei confronti della non costituita neppure CP_41 nell'odierno grado di appello.
P. Q. M.
La Corte così provvede: - in riforma della impugnata sentenza, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto degli appellanti a percepire il trattamento di cui all'art. 5 D.M. n. 95269/2016, nella misura stabilita per legge
- condanna l'Istituto al pagamento in favore di Parte_11 CP_9
, , e
[...] Parte_48 Parte_73 Parte_48 delle somme al detto titolo dovute per il periodo dal 23 maggio al 25 luglio 2020 nonché, in favore di di quanto dovuto per il Parte_78 periodo dal 25.3.2020 al 31.10.2020 oltre, per ciascuno, interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione delle rispettive domande amministrative a fino al saldo;
- dichiara cessata la materia del contendere, quanto alla sorte capitale, tra gli altri appellanti e l' CP_42
- condanna l' al pagamento, in favore di ciascuno degli altri appellanti, degli CP_42 interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge
412/1991, con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione delle rispettive domande amministrative e fino al saldo, sulle somme erogate per il titolo per cui è causa;
- compensa le spese del doppio grado in ragione di un terzo;
- condanna l'Istituto alla rifusione dei residui due terzi delle spese che liquida in €
20.485,80 per il giudizio di primo grado ed in € 22.074,20 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. P.
Biondi, anticipatario;
- nulla per le spese nei confronti della Controparte_46
In Napoli, il 19/05/2025
Il Presidente estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
19/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2445 dell'anno 2023
TRA
n. a Napoli il 21/01/1977 - Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...] - Parte_2 C.F._2 nato in [...] il [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
nata in [...] il [...] Parte_4
C.F._4
n. in Napoli il 21/11/1984 - Parte_5 C.F._5 ato in Napoli il 3/10/1975 - Parte_6 C.F._6
nata in [...] il [...] - Parte_7 C.F._7 nato in [...] il [...] - Parte_8 C.F._8 nato in [...] il [...] - Parte_9
C.F._9
nata in [...] il [...] Parte_10 C.F._10
nato in [...] il [...] - Parte_11 C.F._11
nato in [...] il [...] Parte_12 C.F._12 nato in [...] A CANCELLO il 17/04/1985 - Parte_13
C.F._13
nata in [...] il [...] - Parte_14 C.F._14
nato in [...] il [...] - Parte_15
C.F._15 nata in [...] il [...] - Parte_16 C.F._16
nato in [...] il15/07/1973 Parte_17 C.F._17
nata in [...] il [...] , Parte_18 C.F._18
nato in [...] il [...] - Parte_19
, C.F._19 nato in [...] il [...] - Parte_20
C.F._20 nato in [...] il [...] - Parte_21
C.F._21 ato in NAPOLI il 22/03/1973 - , Parte_22 C.F._22
nato in [...] il /07/2021 Parte_23 C.F._23
nato in [...] l'[...] Parte_24 C.F._24
nato in [...] il [...] - Parte_25 C.F._25 nato in [...] il [...] - Parte_26
C.F._26
nato in [...] il [...] - Parte_27
C.F._27
nato in [...] il [...] - Parte_28 C.F._28
nata in [...] il [...] - Parte_29
, C.F._29
nata in [...] il [...] , Parte_30 C.F._30
nato in [...] il [...] Parte_31 C.F._31
nato in [...] il [...] , Controparte_1 C.F._32
nato in [...] il [...] , Controparte_2 C.F._33
nato in [...] il [...]-[...]CP_3
nato in [...] il [...]- Parte_32
C.F._34
nato in [...] il [...] , Controparte_4 C.F._35
NATO in NAPOLI il 4/05/1972 , Parte_33 C.F._36
NATO in NAPOLI il 1/09/1966 , Parte_34 C.F._37
NATO in NAPOLI il 29/03/1976 , Parte_35 C.F._38
NATO in VILLARICCA il 26/01/1969 , Parte_36 C.F._39 nato in [...] il13/12/1974 , Parte_37 C.F._40
nato in [...] il14/10/1980 , Parte_38 C.F._41 in Napoli il 22/01/1972 , CP_5 Parte_39 C.F._42
nato in [...] il [...] Controparte_6 C.F._43
nata in [...] il [...] - , CP_7 C.F._44 nato in [...] il [...] Parte_40 C.F._45
nato in [...] il [...] , Parte_41 C.F._46
nata in [...] il [...] Controparte_8 C.F._47 nato in [...] il [...] Parte_42 C.F._48
nato in [...] il13/07/2021 - , CP_9 C.F._49
nata in [...] il [...] , Controparte_10 C.F._50
nata in [...] il [...] , CP_11 C.F._51
nato in [...] il [...] - , Parte_43 C.F._52
nato in [...] il [...] - , CP_12 C.F._53
nato in [...] il [...]- Controparte_13
, C.F._54 nato in [...] il [...] CP_14 C.F._55
nato in [...] il [...] , CP_15 C.F._56
nato in [...] il [...]-[...], Controparte_16 nata in [...] il [...] , CP_17 C.F._57
nato in [...] il [...]- CP_18
, C.F._58
nato in [...] l'[...] , Controparte_19 C.F._59
nato in [...] il [...] CP_20 C.F._60 nato in [...] il [...] , Parte_44 C.F._61 nato in [...] il [...] Parte_45 C.F._62
nato in [...] il [...] Parte_46
C.F._63
nato in [...] il [...] , Parte_47 C.F._64
nato in [...] il [...] Parte_48 C.F._65
nato in [...] il [...] Parte_49 C.F._66
nato in [...] il [...] Parte_50 C.F._67
NATO in NAPOLI il 28/05/1977 Parte_51 C.F._68
nato in [...] il [...] Parte_52 C.F._69
nato in [...] il14/10/1972 , Parte_53 C.F._70
nata in [...] il2/12/1983 Parte_54 C.F._71 nato in [...] il [...] , Parte_55 C.F._72
nato in [...] il [...] Parte_56
, C.F._73
nata in [...] il [...] , Parte_57 C.F._74
nato in [...] il [...] , Parte_58 C.F._75
nata in [...] il [...] , Parte_59 C.F._76
nato in [...] il [...] Parte_60 C.F._77
nato in [...] il28/03/1960 , Parte_61 C.F._78 nato in [...] il14/02/1978 , Parte_62 C.F._79
nato in [...] il [...] CP_21 Parte_63
C.F._80
nato in [...] il [...] , Parte_64 C.F._81
nata in [...] il13/02/1988 , Parte_65 C.F._82
nato in [...] il3/11/1975 , Parte_66 C.F._83
nato in [...] il7/04/1987 , Parte_67 C.F._84
nata in [...] il4/05/1977 , Parte_68 C.F._85
nato in [...] il [...] CP_22
, C.F._86
nato in [...] il2/02/1962 , Parte_69 C.F._87
nato in [...] il9/06/1986 , Controparte_23 C.F._88
nato in [...] il6/12/1973 CP_24 C.F._89
nata in [...] il [...] Controparte_25
, C.F._90
nato in [...] il [...] Controparte_26 C.F._91
nata in [...] il [...] , CP_27 C.F._92
nata in [...] il [...] , Controparte_28 C.F._93
nata in [...] il [...] CP_29
, C.F._94
nato in [...] il [...] CP_30
C.F._95
nato in [...] il [...] Parte_70 C.F._96
nato in [...] il [...] , Pt_71 CP_31 C.F._97
nato in [...] il [...] , CP_32 C.F._98
nato in [...] il [...] , CP_33 C.F._99 nato in [...] il [...] , CP_34 C.F._100
nato in [...] il [...] Controparte_35 C.F._101 ato in NAPOLI il 9/02/1986 , Controparte_36 C.F._102
nato in [...] il [...] , CP_37 C.F._103 nato in [...] il20/08/1971 , CP_38 C.F._104
nato in [...] il [...] , Controparte_39 C.F._105
nato in [...] il [...] , Controparte_40 C.F._106
nata in [...] il [...] , Parte_72 C.F._107
nato in [...] il [...] , Parte_73 C.F._108
nata in [...] il [...] , Parte_74 C.F._109
nata in [...] il [...] , Parte_75 C.F._110
nato in [...] il [...] , Parte_76 C.F._111
nato in [...] l'[...] Parte_77
C.F._112
nato in [...] il [...] Parte_78
, C.F._113 tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Pasquale Biondi presso lo studio del quale, in NAPOLI al CORSO NOVARA PALAZZO ALTO n.10, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_41
APPELLATO – NON COSTITUITO
NONCHÉ in persona del Controparte_42 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024, dall'avv. Roberto Maisto unitamente al Persona_1
CP_ quale è elettivamente domiciliato presso la sede in Napoli alla via de Gasperi 55
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato l'11/10/2023, gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1785 pronunziata l'11/04/2023 con la quale il Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda proposta dai ricorrenti che, nelle more del giudizio, avevano ricevuto il pagamento della prestazione e rigettato nel resto il ricorso, compensando le spese di lite.
Con il primo motivo di appello hanno dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva negato il diritto alla integrazione salariale a carico del FSTA nei limiti di cui al
D.L. N. 73/2021. I dipendenti delle imprese del trasporto aereo, infatti, a decorrere dal
31 dicembre 2016 non potevano più accedere alla Cassa Integrazione in Deroga e, pertanto, il D.M. 95269 del 2016 aveva individuato i beneficiari delle prestazioni del
FSTA facendo riferimento ai percettori della C.I.G.S. unica modalità di integrazione al reddito esistente all'atto della emanazione del provvedimento.
Soltanto con l'entrata in vigore del D.L. n.18 del 2020 era stata nuovamente introdotta la Cassa Integrazione in Deroga e, dunque, il D.M. doveva essere interpretato nel senso di estendere la copertura del Fondo anche ai percettori di detta forma di integrazione salariale.
Con il secondo motivo di appello, hanno dedotto che, con il ricorso introduttivo del giudizio, avevano sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma
9 lettera a) del D. Lvo 148/2015 laddove detta norma, interpretata in combinato disposto con il citato D.M. 95269/2016, inibisse l'accesso alle prestazioni di FSTA ai lavoratori collocati in cassa integrazione in deroga. Il primo Giudice aveva ritenuto irrilevante la questione in esito all'entrata in vigore dell'art. 40 ter del D.L. 73/2021 ma la decisione non poteva essere condivisa poiché lo jus superveniens non abrogava la disciplina preesistente.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva affermato che l' avesse dato prova di avere erogato la CP_42 indennità nei limiti del tetto di spesa stabiliti dal citato art. 40 ter.
Le relazioni amministrative prodotte dall' , infatti, in quanto formate dalla CP_42 stessa parte processuale non rivestivano alcun rilievo probatorio.
Per altro, da detti atti emergeva che l' aveva adottato, per la assegnazione CP_42 delle somme ai singoli aventi diritto, un criterio diverso da quello previsto per legge.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accertato e dichiarato il diritto degli appellanti a percepire il trattamento di cui all'art. 5
D.M. n.95269/2016, nella misura stabilita per legge, per l'intero periodo di fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per l'anno 2020, ossia per il periodo dal
25/03/2020 al 31/10/2020 e che, pertanto, l' fosse condannato al pagamento CP_42 delle somme al detto titolo dovute, oltre accessori in favore di , Parte_4
, Parte_33 Controparte_43 Controparte_10 Pt_74
, , , ,
[...] Controparte_28 CP_33 Parte_51 CP_44 [...]
, , , , e Pt_54 CP_11 CP_27 Parte_47 Controparte_45
nonché delle somme dovute per i i periodi dal 01/05/2020 al Parte_78
23/05/2020, dal 01/06/2020 al 27/06/2020 e dal 01/07/2020 al 25/07/2020 in favore di tutti gli altri ricorrenti.
In subordine, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 23 l. n. 87/1953, che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 9 lett. a) del d.lgs. 148/2015, in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lett.
a) del DM n. 95269 del 2016, per contrasto con gli artt. 3 e 38 c. 2 della Costituzione, la causa fosse rimessa alla Corte costituzionale previsa sospensione del procedimento, vinte le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha dedotto di avere provveduto al CP_42 pagamento, in favore di tutti i ricorrenti, delle somme loro dovute nei limiti di spesa previsti per legge. Ha precisato che, al fine di garantire la compatibilità finanziaria, non potendosi escludere dal pagamento alcuni lavoratori piuttosto che altri, esso Istituto aveva, in accordo con il Polo Nazionale del Trasporto Aereo, provveduto ai pagamenti in base ad un criterio oggettivo limitando, per tutti, la integrazione ad alcuni mesi e non all'intero periodo. Correttamente, dunque, il primo Giudice aveva escluso che il criterio adottato fosse sindacabile innanzi al Giudice ordinario.
Ha dedotto, infine, la irrilevanza della questione di legittimità costituzionale ed ha concluso per la conferma della gravata sentenza.
3. Non si è costituita la alla quale pure è stato ritualmente Controparte_41 notificato il gravame.
4. Depositate note difensive e documenti la causa, alla odierna udienza è stata decisa con separato dispositivo.
4.1 Preliminarmente deve precisarsi che è pacifico tra le parti che l' nelle CP_42 more del giudizio di appello ha provveduto ad erogare agli odierni appellanti, ad eccezione di , , Parte_11 CP_9 Parte_48
e le somme loro dovute per la Parte_73 Parte_48 prestazione per cui è causa.
Quanto, dunque, al capo di domanda diretto alla condanna dell' al pagamento CP_42 della prestazione, può dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. Detta circostanza, tuttavia, non esime il Collegio dalla valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio posto che è ancora controverso tra le parti se gli odierni appellanti avessero diritto a percepire la prestazione integrativa a carico del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa ovvero se il detto diritto sia sorto soltanto nel corso di questo giudizio di appello e per effetto dei risparmi di spesa accertati dall' CP_42
Dalla soluzione di detta questione dipende, infatti, sia il diritto degli appellanti a ricevere gli accessori sul credito sia anche il governo delle spese del doppio grado di giudizio.
5.1 Orbene, ad avviso della Corte, gli odierni appellanti avevano diritto a percepire la prestazione fin dalla data di proposizione della domanda.
Il Decreto Ministeriale n. 95269 del 2016, come è noto, ha adeguato il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, istituito con l'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004 gestito dall' e destinato, per CP_42 quale che qui ne occupa, alla erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro… da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità …., alle previsioni degli artt. da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Dunque, anche il Fondo in questione, come espressamente previsto dall'art. 26 del decreto legislativo aveva la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo .
La norma secondaria, dunque, all'art. 2 ha ribadito che la finalità del Fondo era quella di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale mentre, all'art. 5 lettera a) ha precisato a quali tipologie di integrazione salariale, tra quelle esistenti, dovesse essere estesa la prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione.
La Cassa integrazione in deroga, in quanto misura straordinaria destinata a cessare entro il 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 1 comma 304 della legge 208/2015 non poteva essere espressamente contemplata. Una interpretazione sistematica delle norme fin qui esaminate, tuttavia, induce a ritenere che la ratio della limitazione alla sola integrazione salariale straordinaria, la esclusione, cioè, delle causali avente carattere ricorrente, fisiologico e temporaneo previste dall'art. 11 del D. Lvo 148/2015, non fosse in alcun modo assimilabili a quella assolutamente straordinaria ed imprevedibile che giustifica la istituzione di una cassa integrazione in deroga.
In altri termini, istituita una tipologia di integrazione differente da quelle in funzione delle quali il legislatore secondario aveva modellato il Fondo di integrazione,
l'interprete doveva fare ricorso alla clausola generale dell'art. 2 e non anche alla norma dell'art. 5 che non poteva includere una prestazione non più prevista dall'ordinamento.
5.2 L'art. 40 ter della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, inoltre, ha ribadito la necessità che al fine di eliminare la disparità di trattamento era necessario estendere i benefici di cui al citato art. 5 lettera b anche ai lavoratori sospesi in virtù di cassa in deroga ed aveva demandato ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la individuazione delle modalità per la erogazione dei trattamenti integrativi, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa.
Con il decreto n. 179 del 10 settembre 2021 è stato precisato che le domande di accesso sono presentate …dal datore di lavoro e sono prese in considerazione dall'Istituto secondo l'ordine cronologico di presentazione…Qualora le risorse disponibili non risultano sufficienti a erogare gli importi richiesti l'accesso alle prestazioni integrative arretrate avviene secondo il criterio in precedenza cronologica di presentazione della domanda.
Dunque, il diritto dei lavoratori sospesi alla integrazione a carico del Fondo poteva essere escluso solamente qualora la domanda del datore di lavoro risultasse presentata successivamente ad altre che avevano integralmente assorbito il limite di spesa di 12 milioni previsto dalla norma primaria.
Nel caso di specie, per contro, l' ha dedotto di avere erogato somme inferiori CP_42 al dovuto in virtù di un criterio equitativo che, al fine di non escludere dal trattamento nessuno dei lavoratori sospesi, prevedeva la integrazione soltanto per alcuni dei periodi di sospensione.
Un siffatto criterio, tuttavia, non poteva essere opposto ai lavoratori e, dunque, la gravata sentenza erroneamente ha ritenuto legittima la esclusione dalla integrazione ovvero la riduzione del periodo integrato per alcuni degli odierni appellanti. In altri termini, deve ritenersi che, ammesso dall' che al momento della CP_42 proposizione delle istanze amministrative ad opera della ussisteva ancora CP_41 capienza nel limite di spesa fissato dalla legge, il ritardo nella integrale erogazione ingenera nel debitore l'obbligo di corrispondere, decorso il tempus deliberandi di 120 giorni, gli interessi legali da portare, in applicazione del dettato dell'art. 16 della legge
412/1991, in detrazione dall'eventuale maggior danno per la diminuzione del valore del credito.
6. Per quel che attiene, poi, alla posizione degli appellanti Parte_11
, alcun rilievo può assumere la CP_9 Parte_48 circostanza posta dall'Istituto a sostegno della omessa erogazione. La presentazione di domande amministrative presso sedi diverse, infatti, non incide sul diritto alla prestazione né legittima, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto, la tardiva erogazione.
Per gli appellanti , poi, non risulta Parte_73 Parte_48 documentato il decesso smentito, anzi, dai procuratori degli appellanti.
Anche per i detti lavoratori, dunque, deve dichiararsi il diritto alla prestazione e condannarsi l' al pagamento delle somme al detto titolo dovute, oltre accessori. CP_42
7. Le spese del doppio grado, considerata la novità e complessità delle questioni affrontate, possono rimanere compensate tra le parti in ragione di un terzo.
I residui due terzi devono essere liquidati tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità delle questioni che impone la corresponsione del compenso di valore medio e dell'incremento ex art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014 – pari al 470% - per la presenza di più parti aventi la stessa posizione in € 20.485,80 per il giudizio di primo grado (€ 619,00 per la fase di studio, € 518,00 per la fase introduttiva,
€ 1109,33 per la fase di trattazione ed € 1347,00 per la fase decisoria, € 16.891,80 per incremento per il numero delle parti).
Per il giudizio di appello compete la somma di € 22.074,20 di cui € 756,00 per la fase di studio, € 614,00 per la fase introduttiva, € 1109,33 per la fase di trattazione ed €
1274,00 per la fase decisoria, € 18.198,40 per incremento per il numero delle parti).
Le spese vengono attribuite al procuratore, dichiaratosi anticipatario.
7.1 Nulla per le spese nei confronti della non costituita neppure CP_41 nell'odierno grado di appello.
P. Q. M.
La Corte così provvede: - in riforma della impugnata sentenza, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto degli appellanti a percepire il trattamento di cui all'art. 5 D.M. n. 95269/2016, nella misura stabilita per legge
- condanna l'Istituto al pagamento in favore di Parte_11 CP_9
, , e
[...] Parte_48 Parte_73 Parte_48 delle somme al detto titolo dovute per il periodo dal 23 maggio al 25 luglio 2020 nonché, in favore di di quanto dovuto per il Parte_78 periodo dal 25.3.2020 al 31.10.2020 oltre, per ciascuno, interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione delle rispettive domande amministrative a fino al saldo;
- dichiara cessata la materia del contendere, quanto alla sorte capitale, tra gli altri appellanti e l' CP_42
- condanna l' al pagamento, in favore di ciascuno degli altri appellanti, degli CP_42 interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge
412/1991, con decorrenza dal 120° giorno successivo alla proposizione delle rispettive domande amministrative e fino al saldo, sulle somme erogate per il titolo per cui è causa;
- compensa le spese del doppio grado in ragione di un terzo;
- condanna l'Istituto alla rifusione dei residui due terzi delle spese che liquida in €
20.485,80 per il giudizio di primo grado ed in € 22.074,20 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. P.
Biondi, anticipatario;
- nulla per le spese nei confronti della Controparte_46
In Napoli, il 19/05/2025
Il Presidente estensore
Mariavittoria Papa