CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2272/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO LUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12687/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017788155000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 998/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.06.2025 e depositato il 3.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250017788155000, notificata il 23.04.2025, relativa alla tassa automobilistica regionale dovuta nell'anno 2019, dell'importo di € 475,64, comprensivo di sanzioni, interessi e spese.
A sostegno del ricorso, ha dedotto la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti pregressi, con conseguente maturazione della prescrizione triennale. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, la Regione Campania ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che l'avviso di accertamento pregresso è stato notificato.
Anche l'Agenzia dell'Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia dell'avviso di accertamento, sottostante alla cartella impugnata e richiamato dalla stessa, recante n. 964145411315, che risulta notificato il
30.08.2022, con sottoscrizione da parte del ricevente, peraltro presso il medesimo indirizzo indicato dalla ricorrente come luogo di residenza in ricorso. La notifica in questione deve ritenersi validamente perfezionata.
In particolare, quanto alla validità della notifica mediante posta privata, così Corte di Cassazione, ordinanza n. 946/2020: “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”.
Inoltre, al fine di contestare la validità della notifica, occorre, in questi casi, la proposizione della querela di falso, che la parte avrebbe dovuto formulare nel primo scritto difensivo successivo al deposito della relata di notifica, il che non è stato fatto. Così, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 4556/2020: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”.
Ciò esclude, quindi, che il procedimento di formazione del tributo non si sia perfezionato correttamente il che, al contempo, ha impedito il maturarsi della prescrizione.
Com'è noto, infatti, la tassa automobilista regionale è soggetta al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/82, convertito con legge n. 53/83, secondo cui “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, i Giudici di Legittimità, con orientamento costante, sulla scorta della previsione contenuta nel successivo d.l. n. 2/86 all'art. 3, convertito con legge n. 60/86, hanno affermato che “La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (cfr. Cass. n. 10067/2014 e, più recentemente, negli stessi termini, Cass. n. 24595/2022).
Ne consegue, quindi, che al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta il
23.04.2025, non era maturata la prescrizione triennale, essendo l'avviso di accertamento pregresso stato notificato prima che decorressero i tre anni.
Nulla, peraltro, è stato eccepito da parte ricorrente dopo la costituzione in giudizio della Regione sulla documentazione depositata da quest'ultima.
Alla luce di ciò, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti di entrambe le parti resistenti e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dei parametri vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, pronunziando in composizione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, che liquida in € 280,00 per compenso in favore di ciascuna parte, oltre oneri e accessori come per legge.
Così deciso in Napoli il 22.01.2026
Il giudice dott. Luca Caputo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO LUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12687/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S. Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250017788155000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 998/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.06.2025 e depositato il 3.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250017788155000, notificata il 23.04.2025, relativa alla tassa automobilistica regionale dovuta nell'anno 2019, dell'importo di € 475,64, comprensivo di sanzioni, interessi e spese.
A sostegno del ricorso, ha dedotto la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti pregressi, con conseguente maturazione della prescrizione triennale. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, la Regione Campania ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che l'avviso di accertamento pregresso è stato notificato.
Anche l'Agenzia dell'Entrate Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia dell'avviso di accertamento, sottostante alla cartella impugnata e richiamato dalla stessa, recante n. 964145411315, che risulta notificato il
30.08.2022, con sottoscrizione da parte del ricevente, peraltro presso il medesimo indirizzo indicato dalla ricorrente come luogo di residenza in ricorso. La notifica in questione deve ritenersi validamente perfezionata.
In particolare, quanto alla validità della notifica mediante posta privata, così Corte di Cassazione, ordinanza n. 946/2020: “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”.
Inoltre, al fine di contestare la validità della notifica, occorre, in questi casi, la proposizione della querela di falso, che la parte avrebbe dovuto formulare nel primo scritto difensivo successivo al deposito della relata di notifica, il che non è stato fatto. Così, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 4556/2020: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”.
Ciò esclude, quindi, che il procedimento di formazione del tributo non si sia perfezionato correttamente il che, al contempo, ha impedito il maturarsi della prescrizione.
Com'è noto, infatti, la tassa automobilista regionale è soggetta al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/82, convertito con legge n. 53/83, secondo cui “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, i Giudici di Legittimità, con orientamento costante, sulla scorta della previsione contenuta nel successivo d.l. n. 2/86 all'art. 3, convertito con legge n. 60/86, hanno affermato che “La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (cfr. Cass. n. 10067/2014 e, più recentemente, negli stessi termini, Cass. n. 24595/2022).
Ne consegue, quindi, che al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta il
23.04.2025, non era maturata la prescrizione triennale, essendo l'avviso di accertamento pregresso stato notificato prima che decorressero i tre anni.
Nulla, peraltro, è stato eccepito da parte ricorrente dopo la costituzione in giudizio della Regione sulla documentazione depositata da quest'ultima.
Alla luce di ciò, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti di entrambe le parti resistenti e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dei parametri vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, pronunziando in composizione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, che liquida in € 280,00 per compenso in favore di ciascuna parte, oltre oneri e accessori come per legge.
Così deciso in Napoli il 22.01.2026
Il giudice dott. Luca Caputo