Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
n. 719/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio e composta dai IGnori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, conIGliere relatore;
dott. Marisa SALVO, conIGliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 719/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 3.3.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data 4.3.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. PARISI Marco del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via del Bufalo n. 9); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2
APPELLATO–CONTUMACE
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale (con addebito e mantenimento di prole e del coniuge) ex artt. 473 bis.12,
473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Consentire la reviviscenza del provvedimento Presidenziale originariamente assunto al mese di settembre 2021. – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 177/2024 emessa dal Tribunale di Barcellona, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio descritto in epigrafe, depositata in cancelleria in data 16/2/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado sopra riportate e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico anche le articolazioni sopra addotte a sconfutazione della parte di sentenza censurata …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Controparte_ Si dà atto che il rappresentante dell' con nota del 16.9.2024 ha chiesto l'accoglimento dei petita di cui all'atto d'impugnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 4.9.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e quindi notificato in data 19.9.2024, ore 18:25:36, conveniva in giudizio davanti a questa Parte_1
Corte , riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Controparte_1
Civile di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 177 emessa in data 16.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1178/2021 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di separazione personale (quale resistente, promuovendo specifica riconvenzionale) – pur aderendo alle invocate statuizioni in tema di vincolo – la pronuncia di addebito della declaranda separazione nei confronti del e, con l'assegnazione della casa coniugale, accertarsi e dichiararsi l'obbligo di CP_1 corresponsione da parte del menzionato di un assegno di euro 600 quale mantenimento per la prole (maggiorenne, ma non ancora autosufficiente) e di partecipare in ragione del 70% alle spese straordinarie relative, nonché il riconoscimento in proprio favore d'un assegno di mantenimento nell'importo mensile di euro 1.500 o quello diverso di giustizia, lamentava che erroneamente ed ingiustamente l'impugnata sentenza “definitiva” aveva disatteso le proprie domande e difese, in partis quibus, e ciò in specie:
1. in punto d'addebito: negando rilevanza non soltanto alla circostanza dell'avvenuta consumazione da parte del 'una infedeltà coniugale consistita nell'aver avviato una relazione sentimentale CP_1 con altra persona (fatto pacifico inter partes) in costanza di coniugio, ma anche al fatto d'averla in seguito mantenuta, senza interruzione, pur dopo la successiva riconciliazione d'essa esponente con il marito e la rinuncia al ricorso per separazione dalla stessa introdotto, nonché disattendendo la prova (testimoniale) invocata a fondamento di detto petitum (nei cui capitoli era stata analiticamente descritta la parabola involutiva della superiore vicenda personale); e ciò ex iure immotivatamente ed incomprensibilmente, oltre che in spregio ai doveri morali della condizione di coniuge gravanti sulla controparte;
2. in punto di mantenimento della prole: negando titolo alla corresponsione d'assegno:
2.1. quanto al figlio , trascurando di rilevare: Pt_2
- in violazione degli artt. 115 e 116 C.P.C., che la produzione documentale relativa all'avvenuta stipula di contratto di lavoro da parte del nominato era avvenuta solo in data 17.5.2023 (dunque, abbondantemente oltre i termini di cui all'art. 183 C.P.C., in scadenza al 30.5.2022), donde la sua inutilizzabilità a fini decisori;
- che non era comunque stata documentata l'entità del reddito lucratone dal nominato ed il rigetto della domanda aveva avuto luogo senza verifica dell'effettiva capacità del medesimo di mantenersi in via autonoma rispetto alla contribuzione genitoriale;
2.2. quanto alla figlia , assumendo non esser stata neppure invocata (quanto al Per_1 fondamento del relativo an debeatur) una prova di riscontro della pretesa azionata là dove, in realtà e a ben vedere:
i testi e , escussi in prime cure, avevano confermato che la giovane Tes_1 Tes_2 aveva svolto prevalentemente d'estate lavoretti saltuari lucrandone solo quanto utile a permetterle di pagarsi la retta d'un corso di formazione professionale per estetista ma era a carico della madre, che era particolarmente provata dal disagio economico in cui versava;
3. in punto di mantenimento a pro' dell'ex coniuge: negandone titolo alla quantunque constasse in atti che l'odierna appellante: Pt_1
- non lavorava (circostanza incontestata e, peraltro, pure riscontrata dalla stessa indagine della GdF fatta espletare, con arbitrio censurabile);
- la sua assunzione presso l'impresa di tal non aveva avuto luogo, tanto meno a Pt_3 tempo indeterminato, essendovi stato solo un periodo di tirocinio, se non dal settembre del 2021;
- in ogni caso:
“… 1) Dopo oltre sedici mesi di “gestazione” sono state sdoganate le indagini della Finanza demandate dal presidente e cui esito sono la fondatezza delle ragioni della deducente;
fatto sopravvenuto ai provvedimenti presidenziali. 2) Dopo l'istanza del deducente, è emerso agli atti di questo procedimento l'esito sopra indicato in data 14.02.2023 dal quale è stato acquisito al GI, a fronte del dichiarato reddito mensile di eu 1.900/001, è stato accertato un reddito nel 2020 di eu 33.000/002. Senza sottacere la riferibilità al prefato di diverse autovetture e la presenza di polizze assicurative e accantonamento individuali. 3) Mentre alla si è solo avuta la cristallina conferma delle di lei
Pt_1 dichiarazioni col solo rilevamento della percezione di eu 3.392/00 annui come reddito da lavoro. 4) Allo stato quindi mentre viene confermata la dichiarazione della fin dal primo giorno, la posizione del GI si
Pt_1 amplifica ancora di più con la differenza reddituale di 10:1. Difatti mentre la percepisce 3.392 annui, il
Pt_1 e percepisce 33.000. 5) A quanto sopra si aggiunga il fatto che sono state addossate alla TUTTE CP_1 Pt_1 LE SPESE del mantenimento della casa familiare corrispondente alla locazione per eu 550/mese e le spese accessorie per condominio-luce-gas e arretrati;
fatti successivi al provvedimento presidenziale. 6) Dall'esito della attività finora svolta e soprattutto dall'esito dell'accertamento della Guardia di Finanza permane l'abnorme divario reddituale (e dichiarato) tra il GI e la e, allo stato, permane la totale
Pt_1 disapplicazione della richiesta di contribuzione a carico del coniuge gravando ormai da circa ventiquattro mesi sulla tutte le spese familiari comprensive dell'alloggio, condominiali, servizi etc. 6/2) Il GI non ha
Pt_1 indicato o prodotto alcuna spesa né di locazione, né di abitazione, né di altro genere risultando del tutto privo di oneri passivi. 7) Mentre allo stato si afferma, senza dubbio di smentita, che TUTTI i costi del disciolto nucleo sono stati addossati alla (locazione, condominio, utenze, gestione, ecc) e nulla a carico del GI. 8)
Pt_1 Assunte le prove testimoniali “dirette” da parte del GI, nulla è emerso a modifica delle condizioni della e del nucleo familiare originario. 9) Del pari dato inconfutabile è il trascorso ultraventennale del
Pt_1 rapporto matrimoniale quale elemento da valutare in tema di liquidazione dell'assegno perequativo …”; e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza l'accoglimento dei propri petita suddetti in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata, sebbene ritualmente citata (con notificazione eseguita in data 19.9.2024), non si costituiva nel corrente grado di giudizio, donde la declaranda sua contumacia.
*
All'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 3.3.2025, celebrata secondo il rito ella cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in data 4.3.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma
CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello); e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
II. nulla ostava (e nulla era del resto eccepito) in ordine alla legittimazione della parte appellante a resistere e ad agire in riconvenzionale in prime cure ed in questo grado ad agire con la domanda vertente il mantenimento della prole tutta in oggetto, poiché, come ribadito ancorché non di recente dalla Corte di cassazione (con la sentenza della Sez. I n. 21437 del 21/10/2007, con indirizzo in seguito non mutato): «… il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio;
ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone …»;
e constatato altresì, al riguardo, secondo costante orientamento di legittimità (per cui si v. le sentenze della Sez. II nn. 10659 del 7/9/1992, 10268 del 21/11/1996 e 13908 del 18/2/2009, anche in tal caso con indirizzo in seguito più non mutato), che in presenza di figli ormai maggiorenni, la pronuncia in tema di mantenimento di cui al comma 2 dell'articolo 155 C.C.
è certamente retta e regolamentata dal principio della domanda (anche in ordine alla determinazione del quantum debeatur);
ritiene questa Corte che l'appello sia solo parzialmente fondato e, nei sensi e limiti che appresso si specificheranno, meritevole di solo parziale accoglimento.
*
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, osserva il Collegio sub 1.:
in fatto, che:
per quanto si trae dagli scritti difensivi di prime cure e dalle dichiarazioni rese dalle parti in sede d'audizione in fase presidenziale:
- successivamente alla proposizione del ricorso per separazione da parte del CP_1 costituendosi in primo grado la deduceva (nella comparsa del 20.9.2021) che: Pt_1
“… da diverso tempo il ricorrente ha intessuto una relazione extraconiugale con tale arrivando Persona_2 a intessere una convivenza resa pubblica in Milazzo alla via T. Minniti n. 68 al piano 2° e da circa due mesi in Messina – Briga Marina. Per alimentare tale relazione adulterina, ha letteralmente abbandonato la famiglia lasciando la resistente ed i figli conviventi a sopravvivere con le misere risorse di cui possono disporre … tale relazione è stata causa della frattura dell'armonia coniugale, oltre che il modus in cui si è svolta tale relazione ha gravemente offeso la reputazione della deducente …”;
e, nell'articolare ivi la prova per testi diretta ad asseverare tali vicende e condotte, affermava che:
“… a) vero che il IGnor GI ha intrattenuto un relazione extraconiugale con tale CP_1 Persona_2 b) vero che gli stessi hanno convissuto stabilmente in Milazzo all'indirizzo di via T. Minniti;
c) vero che tale relazione già esistente pubblicamente dalla primavera del 2020, dura tutt'ora …”;
con ciò assumendo come detta infedeltà avesse scaturigine risalente ed anteriore rispetto alla primavera del 2020;
- con la memoria del 10.12.2021, la difesa del eplicava ex adverso che: CP_1
“… La IG.ra non potrà in alcun modo smentire di avere da tempo remoto abbandonato Parte_1 affettivamente il marito con il quale da anni si rifiuta di intrattenere rapporti sessuali. Neppure potrà smentire la IG.ra di avere avuto negli anni un atteggiamento di insopportazione e di Parte_1 insofferenza nei confronti del marito, che, ritenendosi intellettivamente superiore, ha sempre considerato un inetto.
L'istruttoria che si svolgerà nel presente procedimento darà modo di dimostrare come la IG.ra Pt_1 abbia sempre umiliato il marito “incoraggiandolo” esplicitamente a cercare altre donne con le quali intrattenere rapporti sessuali. A nulla sono valsi i numerosi e notori tentativi del ricorrente -in questi anni- di ricostituire l'unione familiare e coniugale con la moglie, poiché quest'ultima ha evitato qualsiasi forma di intimità con il marito anche solo per trascorrere una serata o mangiare una pizza. Il ricorrente non ricorda una sola volta in cui la moglie abbia gradito trascorrere un serata solo in sua compagnia mentre invece ha memoria che la stessa non ha mai voluto rinunciare ad un'occasione in compagnia dei numerosi amici. Paradossalmente la resistente veniva urtata anche a seguito delle semplici telefonate del marito mentre questi si trovava al lavoro per sapere come andava la giornata e come stavano i figli. Il IG. è stato denigrato e trattato in malo modo dalla moglie Controparte_1 non solo tra le mura domestiche ma anche pubblicamente alla presenza di figli, amici e parenti. Il ricorrente ha persino affrontato un periodo di forte depressione, nel quale la ha mancato Pt_1 totalmente di fornirgli il suo sostegno morale e materiale. Il GI si è trovato, suo malgrado, nella malattia, totalmente abbandonato alla propria sorte tanto che ricorreva al supporto di amici di famiglia, i quali erano gli unici a preoccuparsi di stargli vicino e persino di condurlo alle visite specialistiche di cui necessitava. La rifiutava ogni tipo di contatto con il coniuge, non soltanto fisico ma anche umano e morale, Pt_1 da anni ormai non vi era nemmeno dialogo tra i coniugi, mentre imperava un clima di freddezza, come dichiarato all'udienza presidenziale dallo stesso IG. GI.
Anche la vita sociale particolarmente cara alla che voleva uscire sempre senza rispetto per la
Pt_1 stanchezza del marito dopo una settimana di lavoro. La predetta situazione familiare era sotto gli occhi di amici e parenti della famiglia GI, che ben conoscono il disagio in cui il ricorrente viveva già da anni, a causa della condotta disinteressata e vessatoria della tale da provocare senso di umiliazione e offesa alla dignità personale del marito.
Pt_1 Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente al solo fine di chiedere la pronuncia di addebito della separazione al marito, il GI lasciava la casa coniugale nell'agosto 2020 per trasferirsi dalla madre dove vi rimaneva per otto mesi, perché estenuato dalla situazione familiare in cui ormai viveva da anni … la rottura dell'unione coniugale è avvenuta a causa del totale disinteresse che la IG.ra già da diversi anni ha manifestato nei confronti del coniuge, il quale si ritrovava ad
Pt_1 essere quasi un estraneo in casa propria ed a patire grave disagio da tale condizione .. Il disgregamento familiare è dunque dovuto esclusivamente al comportamento tossico e distaccato che la ormai
Pt_1 da anni teneva nei confronti del coniuge. La resistente violando l'obbligo di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia ha causato la crisi familiare e la fine dell'unione coniugale, tanto da condurre anche alla cessazione della convivenza …”;
rilevando tuttavia, in solo parziale conferma dell'assunto di controparte al riguardo, con la locuzione seguente:
“… La nuova relazione intrattenuta dal resistente e pacificamente ammessa dallo stesso nulla ha avuto a che vedere con la crisi familiare …”;
d'avere effettivamente avviato una relazione con altra persona seppure fosse ancora in costanza di coniugio, senza tuttavia precisare da quando e comunque contestando la riferibilità eziologica della crisi coniugale a tale accadimento (anzi, per quanto prima dedotto, assumendo che l'affectio della verso di lui era già da lungi cessata); Pt_1
- in occasione dell'audizione avvenuta in sede presidenziale (in data 30.9.2021), connotata da verbalizzazione oltremodo sintetica:
mentre il ST ribadiva tali asserti, affermando che: “… siamo sposati dal 1995. Io mi sono allontanato da casa da agosto 2020 poiché non andavamo d'accordo … il matrimonio è stato un inferno. Mia moglie si rifiutava di avere rapporti con me. Mi sono sentito umiliato … “;
la dichiarava solo che: Pt_1
“… mio marito ha un'altra relazione che ho scoperto a febbraio 2020 …”;
non puntualizzando, in ogni caso, di contro a quanto prima s'è rilevato, se l'insorgenza della stessa fosse recente anziché remota;
- con la memoria del 27.5.2022, la difesa del invocava ammissione di prova (per CP_1 interpello e per testi) tra l'altro, sulle seguenti circostanze:
“… “vero o no”:
1. Che la IG.ra nell'anno 2006 inviava una lettera al IG. con la quale gli Parte_1 CP_1 CP_1 comunicava di volersi separare;
2. Che la IG.ra rinunciava alla richiesta di separazione solo per motivi economici. Parte_1 omissis
4. Che la SI.ra ed il marito, dal 2006 sino alla separazione, vivevano una crisi coniugale sempre più Parte_1 grave palese ad amici e parenti.
5. Che la IG.ra si è sempre sentita culturalmente superiore al marito. Parte_1
6. Che la IG.ra ha spesso disprezzato il marito davanti a parenti ed amici. Parte_1
7. Che la IG.ra , amica della IG.ra , in più occasioni ha riferito che la non è più Persona_3 Parte_1 Pt_1 interessata da anni al marito e che per lo stesso non nutre alcun sentimento di affetto.
8. Che la IG.ra , a causa delle condotte della nei confronti del marito, più volte riferiva Persona_4 Parte_1 al IG. GI Severino che la moglie non aveva nessun interesse nei suoi confronti;
9. Che il GI e la riferivano di non avere più rapporti intimi da alcuni anni;
Pt_1
10. Che la anche alla presenza di altre persone, pur di allontanarlo sollecitava il marito a cercare altre Pt_1 donne;
11. Che la maltrattava verbalmente ed in pubblico il GI;
Pt_1
12. Che il IG. ha sofferto un periodo di grave depressione negli anni 2010-2013 e la si è Controparte_1 Pt_1 totalmente disinteressata del suo stato fisico e psichico;
13. Che, la moglie non ha mai accompagnato il GI alle visite periodiche presso il Dipartimento di Salute mentale di Milazzo dove era in cura mentre spesso è stato accompagnato da amici e parenti;
14. Che il GI spesso non trovava il pranzo o la cena ed era solito mangiare da solo, in quanto la non Pt_1 attendeva il suo ritorno per cenare.
15. Che nell'anno 2019 il IG. a subìto un importante intervento alla schiena e in tale occasione Controparte_1 la moglie gli faceva pesare la condizione fisica dell'impossibilità alla deambulazione mentre si lamentava del fatto che non potevano uscire con gli amici …”; collocando intorno al 2006 l'epoca di insorgenza della frattura intraconiugale ed assumendo d'esser stato di fatto solo nelle fasi di grande problematicità per la sua salute (ossia, tra il 2010 ed il 2013 prima e poi nel 2019);
- con la memoria del 20.6.2022, la difesa della articolava ex adverso ulteriore prova Pt_1 per testi, sulle seguenti circostanze:
“… B) Prova per testi sulle seguenti circostanze precedente da vero o no:
1) Che il Magistro ha intrattenuto una relazione extraconiugale durante il matrimonio con la Persona_2
2) che la relazione del Magistro con la sfociata in maniera stabile in tempi ben precedenti all'anno 2020; Per_2
3) che della relazione erano a conoscenza diversi amici del Magistro;
4) che la scoperta la relazione, ha avuto profonde crisi personali;
Pt_1
5) che ha cercato di evitare il disagio sociale per dignità anche dei figli;
6) che si confessava della profonda crisi con amiche ed amici;
7) che ha chiesto l'intervento di alcuni amici molto vicini al Magistro per appianare la vicenda;
8) che nonostante tutto il Magistro continuava a frequentare liberamente ed in pubblico la Per_2
9) che di tale relazione erano al corrente anche colleghi di lavoro del Magistro e amici.
10) Che tale condizione ha causato alla profondo stato di prostrazione;
Pt_1 11) che numerose volte la scoppiava a piangere allorquando veniva a conoscenza di uscite o convivialità del Pt_1 proprio ex marito con la nuova donna;
12) che a seguito di tale situazione la ha visto il disgregarsi del rapporto di coniugio. Pt_1
13) Che a seguito della scoperta dell'infedeltà del marito la nel corso del 2011 avviava la fase della richiesta Pt_1 di separazione.
14) Che dopo le promesse del marito e le insistenze dei figli decideva di recedere dall'intento.
15) Che nonostante tutto il Magistro aveva ripreso le frequentazioni extraconiugali.
16) che il Magistro ha lasciato la casa familiare improvvisamente fin dal 2020.
17) che il GI teneva la in uno stato di soggezione economica;
Pt_1
18) che la per fare fronte anche alle proprie piccole spese era costretta a svolgere lavoretti e piccole Pt_1 collaborazioni;
19) che la sosteneva economicamente parte degli oneri familiari anche prima dell'allontanamento del Pt_1 Magistro;
omissis 23) Che durante la permanenza nella casa familiare i rapporti interpersonali tra la ed il marito erano Pt_1 improntati alla normale vita di coppia …”;
collocando cronologicamente (nei sensi sub 2), 13 e ss.) la crisi coniugale circa cinque anni dopo l'epoca indicata dal marito, ossia intorno al 2011, aggiungendo d'aver attivato un giudizio per separazione (poi cessato, per le promesse del coniuge e le richieste dei figli) e però d'avere nel tempo successivo – in fase non meglio specificata – accertato che il marito le permaneva infedele, finché era andato via di casa, nel 2020; assunto, quest'ultimo, corroborativo del suo precedente (là dove aveva affermato d'aver scoperto nel febbraio di quello stesso anno che il non aveva mantenuto le CP_1 promesse fattele nove anni prima);
- con ordinanza del 2.10.2022 il G.I. rigettava le superiori richieste – vicendevolmente contrapposte, in tema d'addebito – di prova, nei seguenti termini:
“… rilevato che le ulteriori prove richieste da entrambe le parti appaiono inconducenti ai fini decisionali …”;
- sia in sede di precisazione delle conclusioni sia con gli scritti conclusionali, tuttavia, avveniva che la difesa della on chiedeva espressamente revocarsi la superiore statuizione, né Pt_1 coltivava le istanze istruttorie da essa azionate, insistendo solo genericamente nell'invocare rinnovatamente l'ammissione della prova in argomento (rispettivamente: nel primo scritto, con la locuzione “… si precisano le conclusioni come indicato nell'atto di costituzione …”; nel secondo, con l'inciso “… Ammettersi i mezzi istruttori come ampiamente articolati che sono determinanti ai fini dell'accoglimento integrale delle deduzioni di parte richiedente …”);
- parimenti deve dirsi delle istanze istruttorie del esse pure disattese ut supra e CP_1 comunque non coltivate di seguito;
sicché nel caso di lite va dato atto, con Cass. Sez. III, ordinanza n. 19352 del 3/8/2017, che:
«… La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte …»;
e, con la successiva Cass. Sez. VI-3, ordinanza n. 10767 del 4/4/2022, secondo cui: «… Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d'appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l'istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall'istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado) …»;
che negli scritti difensivi conclusionali della assorbiti dalle questioni in tema di Pt_1 mantenimento, non v'è stato riferimento alcuno alle richieste istruttorie ut supra disattese né è stata chiesta la revoca del superiore provvedimento reiettivo, con articolazione di motivi a fondamento di ciò, idonei a far presumere attuale l'interesse a coltivarne l'ammissione;
donde la presa d'atto in questa sede della rinuncia a dette richieste anche della quindi Pt_1 della valutabilità a fini decisori delle sole reciproche asserzioni delle parti;
e, sul punto, rileva la Corte quanto appresso:
- che l'infedeltà del ebbe effettivamente a determinare la nell'instare CP_1 Pt_1 giudizialmente per la separazione dal marito in epoca risalente (intorno al 2011) e poi a riconciliarsi con il medesimo, ovviamente sul presupposto che fosse pienamente ripristinata la vigenza inter partes dell'obbligo di fedeltà coniugale, non consta in atti da alcunché ma neppure è stato smentito dal CP_1
- costui, tuttavia, ha più volte ribadito che per lui il matrimonio era da tempo già concluso, data l'indole assai negativa e problematica dell'andamento del ménage mantenuto nel tempo con la moglie (da costei sostanzialmente non smentita, né quanto all'episodio del 2006 né quanto al merito della sua condotta verso il opo la scoperta remota delle CP_1 sue infedeltà e la prosecuzione del coniugio nonostante la promessa dell'uomo di rimanerle in avanti fedele);
sicché, pur nel difetto, ripetesi, d'elementi di prova da cui trarre una diversa ricostruzione degli eventi rilevanti al riguardo, può comunque logicamente trarsi dalla relativa convergenza delle superiori narrazioni che, seppure l'affectio tra i due fosse da tempo incisa e segnata da precarietà:
- l'evento determinante la sostanziale irreversibilità della crisi tra i due sia stato proprio l'avvio da parte del (verosimilmente intorno al 2011, quando le parti erano ancora CP_1 volontariamente in costanza di matrimonio seppure la crisi del 2006 fosse stata aggravata dalle vicende culminate nella depressione riferita dall'uomo e non smentita dalla donna) della relazione adulterina di cui s'è detto;
- nel tempo successivo:
determinatasi tra i coniugi – primariamente, per fatto della (che decideva di non Pt_1 addivenire ad una formale separazione pur nella consapevolezza dell'altrui infedeltà) e quindi anche per fatto del (che avrebbe ben potuto rompere ogni indugio, in quei CP_1 frangenti, ma non lo fece) – la volontà di mantenere ugualmente il matrimonio;
il pur avendo promesso diversa condotta (il dato non è stato contestato), CP_1 perdurando (e ragionevolmente ingravescendo) un rapporto da lui descritto come già assai tribolato con la moglie, anziché far luogo a separazione da costei (neppure dopo la crisi del 2019 da lui riferita), ebbe nuovamente a coltivare in modo palese la precedente relazione e quindi a rompere ogni indugio andando infine via di casa;
e, tutto ciò posto, va chiarito in diritto che in tema è stato espresso indirizzo puntuale ed inequivoco – in sede di legittimità (da Cass. Sez. VI-1, ordinanza n. 16270 del 27/6/2013, con pronuncia risalente ma successivamente mai disconfermata e, quindi valevole quale arresto), cui questa Corte dà piena adesione – in senso contrario a quanto opinato dal Giudice a quo, nel senso che:
«… se da un lato appare corretto orientare l'indagine nel senso di verificare se l'infedeltà (…) ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio, non va omesso di considerare che una generica affermazione di volontà riconciliativa, la quale di per sè non elide la gravità del vulnus subito, e che, in ogni caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto l'adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un effettivo ristabilimento dell'armonia coniugale. Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n. 25618 del 2007). Quando, al contrario, in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell'altro, al quale è attribuito il comportamento determinante la crisi della rapporto coniugale, ed anzi si dà luogo - come nella specie si sostiene - a una maggiore ostentazione della relazione adulterina, appare evidente che si verifica la persistenza tanto della situazione di crisi, quanto di quella condotta, aggravata da un ulteriore elemento, che alla intollerabilità della convivenza si ritiene abbia dato luogo … »;
e pertanto, nel superiore evidente riscontro circa gli assunti di parte in tema, la censura Pt_1 in scrutinio va riconosciuta fondata, con riforma in parte qua della pronuncia gravata.
*
Venendo ora alle quaestiones sub 2.:
fermo in fatto che:
- effettivamente la produzione sub 2.1. ha avuto luogo oltre i termini di decadenza dalle richieste di prova giudizialmente assegnati alle parti;
v'è tuttavia da rilevare come la difesa di parte abbia fatto luogo al deposito del CP_1 documento in parola:
- con nota telematica in data 17.5.2023 deducendo trattarsi di sopravvenienza, utilmente valutabile dal Collegio adito, riferendosi la certificazione UNILAV offerta in atti – di cui, ad ogni buon conto, non risulta la data di richiesta né quella di emissione – a rapporto di lavoro sorto solo in data 25.2.2023;
- ciò ribadendo in occasione dell'udienza del 14.9.2023 (come da verbale in atti), nel senso che: “… L'Avv. Italiano dà atto di aver depositato in data 17.05.2023 comunicazione relativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il figlio del ricorrente e la al fine di dimostrare l'indipendenza Parte_4 economica di …”; Controparte_3
e che la difesa di parte in detta occasione ha contestato ed eccepito “… la produzione Pt_1 effettuata [in quanto] a termini perentori ampiamente scaduti e in assenza di alcuna giustificazione …”;
orbene, rileva il Collegio in diritto che l'eccezione suddetta della parte appellata è da ritenersi infondata, atteso che secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità (per cui da ultimo si v. le sentenze nn. 11319 del 27.5.2005 e 5876 del 13.4.2012, in tema di divorzio ma analogicamente riferibili al giudizio di separazione) tanto è consentito addirittura in appello;
ed invero:
«… nel giudizio di divorzio in appello – che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) – l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di conIGlio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce eIGenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali …».
Rettamente intesa, la pronuncia suddetta afferma infatti il principio per cui qualora la produzione cd. “nuova” avvenga in corso di lite, si debba consentire alla controparte l'esame e la controdeduzione (o un'eventuale riprova) ex adverso e non sia consentito invece provvedere nel merito a prescindere dall'effettiva instaurazione previa d'un contraddittorio sul punto;
il che equivale anche ad affermare che, se tale produzione avvenga addirittura contestualmente al deposito dello stesso atto d'impugnazione, la controparte (come nel caso che ne occupa) non necessiti d'alcun adempimento intermedio finalizzato a garantire l'effettività del contraddittorio a suo favore, essendo già nella pienezza delle sue prerogative con la notifica dell'impugnazione e potendo esercitare la propria difesa compiutamente con il proprio primo atto difensivo.
Vero è che eventuali sopravvenienze ben legittimerebbero a promuovere un giudizio di revisione delle statuizioni emesse antecedentemente, ai sensi dell'articolo 9 della legge citata, ovviamente dopo il passaggio in giudicato della pronuncia divorzile.
Ma di tal facoltà l'ordinamento non impedisce che l'interessato faccia uso deducendone l'avvenimento e sollecitandone il vaglio contestualmente al thema decidendum proprio d'un appello già promosso e pendente in materia, essendo in esso consentite pronunce allo stato delle allegazioni ed acquisizioni effettuate, come espressamente affermato da ultimo da Cass.
Sez. I, con la sentenza n. 3925 del 12.3.2012, secondo cui:
«... nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta;
tuttavia, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto ...».
Ed infatti, si è precisato:
«... la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare dell'assegno al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che anche il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio, e lo stesso giudice del rinvio, a sua volta nel rispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente, deve procedere a tale valutazione ...»;
con l'ulteriore importante avvertenza per cui:
«... tale principio debba trovare applicazione anche per la proposizione della domanda di assegno, allorché nel corso del giudizio di divorzio sopravvengano i presupposti, prima insussistenti, per lo stesso riconoscimento del diritto, e in particolare sopravvenga l'impossibilità, per uno degli ex coniugi, di procurarsi i mezzi economici necessari per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ... Il diritto all'assegno, infatti, può essere riconosciuto soltanto a decorrere dalla domanda e la domanda non formulata tempestivamente all'inizio del procedimento di divorzio potrebbe poi essere formulata solo con il ricorso per revisione delle condizioni del divorzio stesso ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, il quale, a sua volta, può essere proposto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza contenente l'originaria determinazione di tali condizioni;
con la conseguenza che, se nei casi predetti non venisse consentita la proposizione della domanda di assegno in corso di causa, resterebbe esclusa la stessa tutela giurisdizionale del diritto all'assegno (con violazione dell'art. 24 comma 1 Cost. relativamente a tutto il tempo successivo al maturare dei suoi presupposti e fino al giudicato sulla prima determinazione delle condizioni di divorzio) ...».
È dunque da affermare l'ammissibilità di detta produzione documentale, di cui poteva farsi pertanto pieno utilizzo nell'odierna cognizione.
Di qui, il rigetto del motivo di gravame così scrutinato, anche perché – per l'ulteriore profilo dedotto dall'appellante – va considerato ex adverso che per notorio lo stipendio medio netto d'un aiuto cuoco pizzaiolo (tale la qualifica del secondo la certificazione Controparte_3
UNILAV acquisita) nel 2023 ammontava, per un contratto a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) a circa euro 1.450 mensili (fonte: CONFCOMMERCIO).
Quanto alla doglianza sub 2.2., rileva il Collegio che, secondo l'insegnamento costante della Corte di cassazione al riguardo (si v. in proposito le risalenti ma in seguito non disconfermate sentenze della Sez. I n. 1773 dell'8/2/2012, relativamente all'ipotesi della separazione, e n. 2171 del 15/2/2012):
«… l'obbligo del genitore … di concorrere al mantenimento del figlio … non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta …».
Tuttavia, il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di un reddito purchessia, dovendosi avere riguardo sia alla ragionevole tendenziale continuità nel tempo di detto reddito (di guisa che la sua temporaneità o precarietà certamente confliggerebbero con la prova d'indipendenza necessaria ad escludere l'obbligo in questione) sia all'entità dell'introito ritrattone e ritraibile (nel senso che la sua eventuale modestia in rapporto alle incrementate presumibili necessità, anche di vita di relazione, dell'interessato ne escluderebbe già solo prima facie l'integrazione). E del resto, era stato già affermato che:
«… la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo d'istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto,
l'autosufficienza sopraindicata …» (così Cass. n. 407 dell'11/1(2007) e che solo presuntivo può considerarsi l'indicatore «… dell'avvenuto svolgimento, con rapporto di collaborazione continuativa, di attività lavorativa, pur in atto cessata, in quanto elemento indicativo di capacità reddituale …» (così Cass. n. 24498 del 17/11/2006).
In seguito, la Corte di legittimità ha poi puntualizzato (con la Sez. I, sentenza n. 26875 del
20/9/2023) che In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica:
«… l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa …»;
e, ancor più di recente (ordinanza n. 12123 del 6/5/2024), che:
«… Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie eIGenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere – ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle eIGenze di vita dell'individuo bisognoso – ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito …».
Poiché nel caso che ne occupa è palese che l'età anagrafica della già da sé Controparte_3 sola escluderebbe titolo al mantenimento, il primo Giudice:
- dopo aver dato atto degli esiti della prova testimoniale al riguardo acquisita, per verità, conformemente alle tesi di parte appellante, come si evince dal passaggio che di seguito si trascrive:
“… nessuno dei testimoni escussi nel corso del procedimento ha confermato la prospettazione dei fatti esposta da parte ricorrente circa il fatto che la stessa avrebbe lasciato la casa della madre per convivere con il compagno né, parimenti, è stato confermato che la stessa abbia intrapreso una stabile attività lavorativa Persona_5 tale da consentirle il raggiungimento dell'indipendenza economica …”;
- in difetto d'elementi di prova diversi o ulteriori in parte qua, ha correttamente (e condivisibilmente, ad avviso di questo Collegio) concluso – previo il richiamo alle pronunce di legittimità nn. 17183 e 29779 del 2020 (di cui quelle prima richiamate sono state corollario)– nel senso che:
“… sarebbe stato onere della parte richiedente – – dimostrare l'esistenza dei presupposti Parte_1 legittimanti la domanda di mantenimento. Nel caso in esame, invece, nessuna prova è stata articolata sul punto dalla parte interessata né unitamente al deposito degli atti introduttivi né con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Per_ Ne discende che va rigettata la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento per la figlia formulata dalla resistente …”;
donde il rigetto anche di detto motivo di gravame. *
Resta ora da esaminare la censura sub 3., a riguardo della quale si osserva quanto appresso:
- è noto in diritto (così Cass. Sez. I, ordinanza n. 22616 del 19/7/2022) che:
«… La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle eIGenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007) ... È per questo che l'art. 706 c.p.c., nel disciplinare i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, in deroga alla disciplina ordinaria dell'onere della prova, lasciata di regola alla libera iniziativa delle parti interessate, stabilisce che «Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate». D'altronde, l'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, con riferimento al giudizio di divorzio, stabilisce che «I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune». Nello stesso articolo è, inoltre, aggiunto che «In caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria» … Questa Corte, in passato, ha più volte ritenuto che il menzionato art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, previsto per il giudizio di divorzio, fosse applicabile in via analogica anche ai procedimenti di separazione personale, stante l'identità di ratio tra assegno in favore del coniuge separato e assegno divorzile, ricondotta alla funzione eminentemente assistenziale di entrambi (v. in particolare Cass., Sez. 1, n. 19081 del 17/06/2009; Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005). Ovviamente la soluzione appena prospettata deve essere ribadita, anche a seguito della nota pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) che, di recente, ha riconosciuto all'assegno divorzile la funzione perequativo-compensativa accanto a quella assistenziale la quale, pertanto, ancora giustifica l'applicazione analogica. Dall'esame delle norme sopra richiamate si evince con chiarezza che ciò che rileva, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento del coniuge e dei figli in sede di separazione, è l'accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione.
Le indagini della polizia tributaria hanno proprio tale funzione, posto che, di fronte a risultanze incomplete o inattendibili, il giudice ha la possibilità di fare ricorso, anche d'ufficio, a tale mezzo di ricerca della prova, poiché l'occultamento di risorse economiche rende per definizione estremamente difficile la dimostrazione della realtà delle stesse in base alle regole dell'ordinario riparto dell'onere della prova, rischiando di pregiudicare il diritto di difesa di chi ha interesse alla loro emersione processuale …»;
e (con Cass. Sez. I, ordinanza n. 20866 del 21/7/2021) che:
«… In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo …»;
- il Giudice a quo ha opinato, sul punto che la domanda di mantenimento azionata pro se dalla fosse infondata: Pt_1 “… tenuto conto che sarebbe stato onere della dimostrare il divario reddituale nonché il tenore di vita Pt_1 goduto in costanza di matrimonio in uno all'assenza di mezzi economici necessari per il proprio mantenimento
…”;
dando atto che, di contro a ciò, in lite sarebbe emerso soltanto che: la menzionata, dopo un periodo di tirocinio, sarebbe stata assunta dal 2021 presso una macelleria;
la stessa non avrebbe prodotto, tuttavia, l'autocertificazione reddituale relativa né corroborato di riscontro l'assunto (addotto in fase presidenziale) d'essere ancora in prova;
- contesta parte appellante:
a) esser pacifico “… anche per ammissione della controparte, che alla data di udienza presidenziale la . Pertanto, nessuna dichiarazione reddituale …”; Parte_5
b) in ragione delle prove acquisite, vi sarebbe certezza di sproporzione reddituale – pur a tacere di quella patrimoniale – tra i coniugi, in ingente entità (in rapporto di 10:1); c) il sopra cennato già rilevante divario sarebbe oltremodo stato incrementato, dopo l'ordinanza di fase presidenziale, per il carico sopravvenuto delle spese di gestione della casa coniugale (in locazione) e degli oneri condominiali e delle relative utenze;
- quanto al rilievo sub a), è da dire, di contro a ciò, che nel verbale del 28.9.2021 si legge al riguardo:
“… nel 2019 ho lavorato in una macelleria e adesso sono in regola (da poco) … guadagno circa 500 euro al mese
…”;
e che è difettata fin qui iniziativa probatoria (il cui onere gravava, ut supra, sulla Pt_1 funzionale a far accertare se tale dichiarata posizione di lavoro e situazione reddituale fosse rispondente allora a verità e, in caso affermativo, sia ancora attuale o meno;
ad ogni buon conto, la relazione della GdF in atti riferiva, al riguardo, che si trattava di contratto a tempo indeterminato ma parziale (per 18 ore settimanali) e della mancata assunzione “a tempo pieno” la non ha comunque illustrato le ragioni (se, cioè, Pt_1 dipendenti da fatto e volontà sue ovvero del datore di lavoro);
- del tutto deficitaria, ancora, risulta la prova della consistenza e qualità del tenore di vita della coppia coniugale fino al tempo della cessazione della loro convivenza ma quanto retro illustrato e appresso si rileverà, in ordine alle capacità patrimoniali e reddituali delle parti di lite, conduce comunque a riconoscere come lo stesso sia stato medio-basso (non constando neppure investimenti patrimoniali – quali sottoscrizioni di BTp o BPF – accessibili pure per ammontari di risparmio notoriamente modesti);
- pur vero essendo quanto detto sub c), quanto al profilo sub b) in atti v'è ragione di riconoscere che:
a fronte d'un reddito lordo accertato di circa euro 33.000 (e di un reddito netto presumibile di circa euro 25.000), la dichiarazione del ST di percepire al netto mensilmente circa euro 1.900 appare verosimile;
al nominato sono intestati (come da autodichiarazione, non contestata) tre autoveicoli, di cui un'utilitaria, un suv compatto e un terzo mezzo asseritamente in uso alla figlia (immatricolati nel 2003, nel 2008 e nel 2010 ed acquistati negli anni 2011, 2013 e 2019); lo stesso ha poi acquistato (con finanziamento a rimborso rateizzato) un motoveicolo HONDA SH nel 2019;
(secondo l'accertamento delegato alla GdF) gli sono intestati la comproprietà d'un appartamento in ragione della quota di 1/9 – su rendita di euro 118,53 – e d'una polizza assicurativa per infortuni dal 2018; alla invece intestata la comproprietà per 1/3 di un appartamento avente rendita di Pt_1 euro 181,79;
nessuna delle parti ha chiesto ammissione al gratuito patrocinio;
sicché opina questa Corte che, nell'oggettività come sopra evincibile d'un effettivo divario di posizione tra i predetti coniugi, a vantaggio del e con prevalente debolezza della CP_1 rispetto a costui, non può dubitarsi dell'esistenza dei presupposti del diritto all'assegno Pt_1 da parte della menzionata.
In riforma anche in parte qua dell'impugnata pronuncia, equo appare quantificarne l'importo – stimata al dì della domanda una redditività potenziale di nucleo pari alla somma dei redditi dei menzionati di cui s'è data prova al dì della decisione di prime cure (id est, di circa euro 2.400 mensili) – e considerata in decurtazione la componente di carichi di famiglia che entrambi i genitori sostenevano (ciascuno in pari entità, per un fabbisogno di circa euro 600-700 mensili) per la conduzione in locazione dell'appartamento familiare nonché per le eIGenze correnti legate ai bisogni di sussistenza d'un nucleo di 4 persone (stimabili in circa euro 300 pro capite), nella misura del 50% del residuo, id est di euro 250, rivalutabili annualmente, con decorrenza dal dì della domanda di prime cure della Pt_1
*
Avuto riguardo al solo parziale accoglimento dell'appello ed alle ragioni della decisione fin qui edotte, di giustizia appare compensare per 1/3 tra le parti le spese del giudizio. Spese liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022)
Primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 spese generali (15% sul totale) € 1.142,40 totale € 8.758,40 totale ridotto per la compensazione (⅓) € 5.838,93 totale dimidiato € 2.919,465
Secondo grado:
Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35 totale ridotto per la compensazione (⅓) € 6.492,90 totale dimidiato € 3.321,45
come in dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario per il grado d'appello, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa (nella contumacia della controparte); ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 4.9.2024 e notificato in data 19.9.2024, avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Barcellona Pozzo di Gotto emessa al n. 177 in data 16.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1178/2021 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: ; Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali agite da nel Parte_1 procedimento iscritto al n. 1178/2021 RGAC davanti al Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto:
- dichiara l'addebito della separazione al Controparte_1
- dichiara la tenutezza del alla corresponsione a titolo di mantenimento Controparte_1 in favore di d'un assegno mensile, con decorrenza dal dì della domanda, Parte_1 di euro 250,00, oltre rivalutazione periodica, al cui pagamento condanna il nominato in favore della medesima;
2.2) conferma nel resto;
2.3) condanna il alla rifusione in favore della delle spese di lite, che liquida, CP_1 Pt_1 previa loro compensazione nella misura di 1/3, nell'importo di euro 2.919,465 per onorario oltre accessori come per legge;
3) condanna ancora parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida, previa loro compensazione nella misura di 1/3, in complessivi euro 3.321,45 per onorario oltre 2/3 degli esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso nella camera di conIGlio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 6.3.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il ConIGliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)