Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10505 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata in Palermo, piazza Don Luigi Sturzo, 4 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. DELL'AIRA
ANDREA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 26/02/2025 la parte concludeva come da note scritte in sostituzione di udienza alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 7005/2016 pronunciata questo Tribunale in data, 15-29/12/2016 passata in giudica- to.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che i figli della coppia nato a Palermo in [...] Per_1
21/12/1993 e nata a [...] in data [...] hanno raggiunto la maggiore Per_2 età, non va emessa alcuna statuizione sul loro affidamento e sul regime di incontri col pa- dre.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Ancora, quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampiamente noto ed
è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cas- sazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, Per_3
o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile,
[...] sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).
Nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dalla legge e pertanto va adottato il re- lativo provvedimento di assegnazione, per come chiesto da parte ricorrente in considerazio- ne del fatto che entrambi i figli convivono con la madre essendo studenti e non avendo an- cora raggiunto una propria indipendenza economica.
4. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli del- la coppia.
a. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che parte ricorrente ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento dei figli pari a euro
600,00 (350,00 per e 250,00 per ) e la suddivisione al 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie.
La stessa ha rappresentato che la figlia frequenta l'università con ottimi profitti e convive ancora con lei e che , dopo avere ottenuto il diploma, ha svolto lavori saltuari e ad Per_1 oggi svolge un tirocinio/stage a Londra per migliorare le proprie competenze nel settore tu- ristico.
Nonostante, il giovane abbia una piccola retribuzione ad oggi viene aiutato dalla madre che si occupa anche delle spese per il rientro in Italia ogni due mesi. Orbene, quanto ai figli maggiorenni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consoli- dato della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdu- ra finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economi- ca, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass., 08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n.
24498; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'obbligo perduri indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamen- to dei figli ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. 87 e 124/1962). La giurisprudenza ha ulte- riormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. pervenendo ai seguenti principi, più volte ribaditi: 1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impie- go), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicu- rato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione e non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offerte- gli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
2) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, spet- ta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno status di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corri- spondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo at- teggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006;
8221/2006; n. 23673/2006); 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, uni- versitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazio- ne e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.
23673/2006; 4765/2002).
D'altra parte, la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla auto- sufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006); 4) per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggioren- ne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004). Segnatamente, secondo la giurisprudenza, il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quan- do quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dando dimostrazione del raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimen- to ad opera del genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori le quali, se pure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno.
Ed invero, “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all'atto del consegui- mento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella per- cezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cassazione, sez. I civile, 4 marzo 1998 n. 2392), mentre l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die “trovando il suo limite logico e naturale al- lorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condi- zioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita” (Cassazione sez. II civile, sentenza 7 luglio 2004 n. 12477).
Ancora, si è precisato che una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipo- tizzabili né un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli, i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita. Centrale rilievo, in merito alla prova richiesta (ad entrambe le par- ti: genitore e figlio), assume l'età del figlio. Da una parte, l'onere probatorio del genitore è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situa- zioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tem- po inserita nella società. La prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'auto-responsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. 17183/2020).
Ed infatti, se il figlio ha raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La con- sequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante: gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosuffi- cienza reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo ana- grafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percor- so di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
Ritiene, pertanto, il Collegio che in relazione all'età dei figli e alle loro necessità appare equo fissare il contributo da porre a carico di per il mantenimento Controparte_1 dei figli in € 500,00 mensili (300, 00 euro per e 200,00 per ), da corrispon- Per_2 Per_1 dere alla moglie , entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalu- Parte_1 tabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione della natura della controversia, le spese restano a carico di parte ricor- rente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 06/05/1993, da , nata a BAGHERIA (PA), in [...] Parte_1
14/05/1967, e da , nato a [...], in data [...], trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 28, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 1993; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
, un assegno mensile di euro 500,00 (300, 00 per e 200,00 euro per
[...] Per_2 Per_4
[..
)di cui a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, somma da versare en- tro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo, via Corrado Lancia 11 in fa- vore di;
Parte_1 lascia a carico di parte ricorrente le spese di giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.