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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
2) Dott.ssa Monica SGARRO
-Consigliere-
- Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 125 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2326/2020(RG n. 5086/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di differenze retributive, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. V. CHILOIRO
- Appellante -
contro rappr e difeso dall'avv. F. DEL VECCHIO CP 1
-Appellata-
E
Controparte_2
-citato in appello-
OGGETTO: "differenze retributive"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto parzialmente la domanda di CP 1 accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la stessa e il padre Parte 1
,
titolare di impresa individuale, nel periodo 1998-2018, condannando quest'ultimo al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate sia a titolo ordinario che straordinario nel suddetto periodo. Ha rigettato la domanda della ricorrente proposta nei confronti del fratello CP_2, che è subentrato nella gestione dell'impresa nel 2019, dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi: innanzitutto per avere il Tribunale trascurato gli esiti di due accertamento ispettivi svolti presso l'esercizio commerciale gestito da Parte 1 il primo in data 2/6/2015(trasfuso nel verbale del 26/6/2015) in cui gli ispettori hanno rivenuto al lavoro solamente Controparte_3
moglie del titolare e Persona 1 dipendente;
nonché il secondo accertamento svolto in data
14/4/2016(trasfuso nel verbale del 9/5/2016), in cui hanno rinvenuto al lavoro CP 1 in "
qualità di addetta alle vendite. Gli ispettori affermavano in tale verbale di avere verificato dal confronto delle dichiarazioni acquisite e la documentazione contrattuale che il rapporto di lavoro subordinato di tipo full time, con inquadramento nel livello B2 CCNL alimentare artigianato e panificazione, fosse iniziato in data 5/2/2016.
Ciò a dire dell'appellante non è stato tenuto in debita considerazione dal giudice di primo grado per escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo pregresso al 5/2/2016. In secondo luogo il giudice avrebbe mal interpretato la deposizione di Persona 1 che aveva chiaramente escluso che la ricorrente avesse lavorato in modo stabile prima del 5/2/2016, avendo la ricorrente preso il posto della madre deceduta. Infine ribadiva l'eccezione di prescrizione a suo dire disattesa immotivatamente dal giudice e la inosservanza del principio dell'onere della prova, per cui gravava sulla lavoratrice provare di avere lavorato a titolo subordinato piuttosto che in base ad una collaborazione familiare resa a titolo gratuito, dovendo presumersi la gratuità della collaborazione resa in favore dell'esercizio familiare. Ha domandato quindi il rigetto della domanda di condanna avanzata dalla ricorrente.
Si è costituita la appellata opponendosi alle avverse deduzioni, riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata per confutare i motivi di appello, ribadendo che nessuna contestazione vi fosse stata in ordine ai conteggi esibiti.
L'appello è infondato.
I verbali ispettivi esibiti non hanno accertato circostanze dirimenti in ordine al rapporto di lavoro per cui è causa, dal momento che nel primo accesso effettuato nel 2015 gli ispettori non hanno rilevato dal libro unico del lavoro né dai prospetti paga esibiti la esistenza del rapporto di lavoro con la ricorrente, che in effetti non risultava dichiarato a tale data. Non hanno rinvenuto nel panificio la ricorrente, ma questo dato di fatto riferito ad un solo giorno non è dirimente per escludere il rapporto di lavoro a tale data, nella misura in cui è emerso dall'istruttoria che la ricorrente fosse solita effettuare le consegne al di fuori dell'esercizio commerciale presso i domicili degli acquirenti e comunque poteva essersi allontanata in quel momento per qualsiasi causa.
Il secondo verbale di accertamento del maggio 2016 a cui l'appellante riserva molto rilievo, altresì, non fornisce prova della circostanza dedotta, poiché i verbalizzanti si sono limitati a riscontrare ciò che risultava dal libro unico che essi hanno affermato di avere visionato, ossia che l'inizio del rapporto lavorativo di tipo subordinato era datata 5/2/2016, circostanza non smentita dalle dichiarazioni acquisite. In particolare essi affermavano di avere in data 14/4/2016 rinvenuto al lavoro CP 1 "occupata dal 5/2/2016 con rapporto di lavoro subordinato full time liv. B2 "
CCNL del settore alimentare artigianato panificazione”, con ciò chiaramente trascrivendo ciò che avevano rilevato dal libro unico. Poco dopo aggiungevano di avere rilevato, dal confronto tra le dichiarazioni raccolte e la documentazione richiesta ed esibita, che la lavoratrice fosse stata occupata dal 5/2/2016 senza il preventivo giudizio di idoneità. Si comprende insomma che i verbalizzanti, entrati nell'esercizio in data 14/4/2016, non hanno minimamente messo in discussione la data di inizio del rapporto di lavoro come risultante dal libro unico, né evidentemente in quella sede CP 1 ha dichiarato qualcosa di diverso e si sono limitati ad accertare la mancanza del giudizio di idoneità preventivo, sul presupposto non contestato in quel momento che il rapporto di lavoro fosse iniziato in data 5/2/2016. Non hanno compiuto alcun accertamento in ordine al periodo pregresso né evidentemente la lavoratrice ha inteso denunciare un'attività lavorativa pregressa. Tale ultima circostanza può spiegarsi in vario modo, anche supponendo che in quel momento non avesse interesse a danneggiare il genitore, ma non esclude di per sé l'esistenza di un rapporto precedente alla data formale di assunzione.
Dunque sul periodo antecedente il verbale ispettivo non spiega alcun effetto ma resta irrilevante.
Quanto all'onere della prova, esso gravava senz'altro sulla lavoratrice, ma non c'è alcuna presunzione di gratuità da superare dal momento che il rapporto di lavoro è stato qualificato dallo stesso padre come subordinato, sebbene da una data successiva.
La prova testimoniale espletata a mezzo di numerosi testi ha dimostrato che la ricorrente ha lavorato nel panificio dal 1998 come addetta alla vendita ed orario full time, occupandosi anche delle consegne all'esterno del panificio. In tal senso hanno deposto i testi Testimone 1 sorella del fidanzato della stessa e conoscente sin da ragazze, la quale ha ricordato di averla sempre vista all'interno del panificio dal quale si serviva abitualmente;
allo stesso modo Testimone 2 و
compagna di scuola della ricorrente, la quale ha ricordato sicuramente fino al 2007 di averla vista lavorare all'interno del panificio, perché ella si recava quasi ogni giorno a comprare il pane. Dopo ella si è trasferita a Modena ma i suoi genitori hanno continuato ad essere clienti del panificio ed ella stessa l'ha vista di tanto in tanto fino al 2018. La teste in particolare ricordava che la ricorrente avesse lasciato gli studi per dedicarsi al panificio di famiglia. La teste Tes 3 cliente del Parte_2 dal 2010, ricordava senz'altro di avere visto la ricorrente lavorare al suo interno già a tale data e fino al 2018. Allo stesso modo Parte 3 che aveva lavorato per qualche mese nel 2005, ricordava di avere visto la ricorrente lavorare all'interno del panificio, sebbene a suo dire non continuativamente. La
Persona 1 infine, l'unica che ha dichiarato che l'impegno della ricorrente sia iniziato di teste recente, con la malattia della madre, si confondeva tuttavia sostenendo dapprima che la ricorrente avesse iniziato ad aiutare la madre durante la malattia per poi sostituirla completamente dopo il decesso, per poi aggiungere che già vivente la madre la ricorrente sosteneva lo stesso orario di lavoro full time che ha sostenuto poi dopo la morte della stessa. Ciò, al di là dell'impossibilità di stabilire l'inizio di questo rapporto di lavoro, non essendo stato acclarato quando si sia manifestata la malattia della madre, comprova che il rapporto di lavoro sia iniziato ben prima del decesso della madre e già quando la madre era viva si atteggiava come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
Nessuna contestazione specifica ha formulato l'appellante in ordine ai conteggi depositati dalla ricorrente, basati sul contratto collettivo che il datore di lavoro ha dichiarato di applicare nel contratto di assunzione. Non risulta poi che negli anni le mansioni della ricorrente siano mutate, avendo sempre ella curato la vendita e la consegna dei prodotti da forno, né che ella abbia mutato l'orario di lavoro e le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, ragion per cui non vi è motivo di dubitare che anche prima del 2006 il rapporto si sia atteggiato come rapporto di lavoro subordinato.
Nessuna prescrizione è decorsa in costanza di rapporto di lavoro, pacificamente non assistito dalla stabilità reale.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo e sull'appellante grava l'ulteriore contributo unificato..
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellata in € 4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 10/9/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
2) Dott.ssa Monica SGARRO
-Consigliere-
- Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 125 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2326/2020(RG n. 5086/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di differenze retributive, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. V. CHILOIRO
- Appellante -
contro rappr e difeso dall'avv. F. DEL VECCHIO CP 1
-Appellata-
E
Controparte_2
-citato in appello-
OGGETTO: "differenze retributive"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto parzialmente la domanda di CP 1 accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la stessa e il padre Parte 1
,
titolare di impresa individuale, nel periodo 1998-2018, condannando quest'ultimo al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate sia a titolo ordinario che straordinario nel suddetto periodo. Ha rigettato la domanda della ricorrente proposta nei confronti del fratello CP_2, che è subentrato nella gestione dell'impresa nel 2019, dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi: innanzitutto per avere il Tribunale trascurato gli esiti di due accertamento ispettivi svolti presso l'esercizio commerciale gestito da Parte 1 il primo in data 2/6/2015(trasfuso nel verbale del 26/6/2015) in cui gli ispettori hanno rivenuto al lavoro solamente Controparte_3
moglie del titolare e Persona 1 dipendente;
nonché il secondo accertamento svolto in data
14/4/2016(trasfuso nel verbale del 9/5/2016), in cui hanno rinvenuto al lavoro CP 1 in "
qualità di addetta alle vendite. Gli ispettori affermavano in tale verbale di avere verificato dal confronto delle dichiarazioni acquisite e la documentazione contrattuale che il rapporto di lavoro subordinato di tipo full time, con inquadramento nel livello B2 CCNL alimentare artigianato e panificazione, fosse iniziato in data 5/2/2016.
Ciò a dire dell'appellante non è stato tenuto in debita considerazione dal giudice di primo grado per escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo pregresso al 5/2/2016. In secondo luogo il giudice avrebbe mal interpretato la deposizione di Persona 1 che aveva chiaramente escluso che la ricorrente avesse lavorato in modo stabile prima del 5/2/2016, avendo la ricorrente preso il posto della madre deceduta. Infine ribadiva l'eccezione di prescrizione a suo dire disattesa immotivatamente dal giudice e la inosservanza del principio dell'onere della prova, per cui gravava sulla lavoratrice provare di avere lavorato a titolo subordinato piuttosto che in base ad una collaborazione familiare resa a titolo gratuito, dovendo presumersi la gratuità della collaborazione resa in favore dell'esercizio familiare. Ha domandato quindi il rigetto della domanda di condanna avanzata dalla ricorrente.
Si è costituita la appellata opponendosi alle avverse deduzioni, riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata per confutare i motivi di appello, ribadendo che nessuna contestazione vi fosse stata in ordine ai conteggi esibiti.
L'appello è infondato.
I verbali ispettivi esibiti non hanno accertato circostanze dirimenti in ordine al rapporto di lavoro per cui è causa, dal momento che nel primo accesso effettuato nel 2015 gli ispettori non hanno rilevato dal libro unico del lavoro né dai prospetti paga esibiti la esistenza del rapporto di lavoro con la ricorrente, che in effetti non risultava dichiarato a tale data. Non hanno rinvenuto nel panificio la ricorrente, ma questo dato di fatto riferito ad un solo giorno non è dirimente per escludere il rapporto di lavoro a tale data, nella misura in cui è emerso dall'istruttoria che la ricorrente fosse solita effettuare le consegne al di fuori dell'esercizio commerciale presso i domicili degli acquirenti e comunque poteva essersi allontanata in quel momento per qualsiasi causa.
Il secondo verbale di accertamento del maggio 2016 a cui l'appellante riserva molto rilievo, altresì, non fornisce prova della circostanza dedotta, poiché i verbalizzanti si sono limitati a riscontrare ciò che risultava dal libro unico che essi hanno affermato di avere visionato, ossia che l'inizio del rapporto lavorativo di tipo subordinato era datata 5/2/2016, circostanza non smentita dalle dichiarazioni acquisite. In particolare essi affermavano di avere in data 14/4/2016 rinvenuto al lavoro CP 1 "occupata dal 5/2/2016 con rapporto di lavoro subordinato full time liv. B2 "
CCNL del settore alimentare artigianato panificazione”, con ciò chiaramente trascrivendo ciò che avevano rilevato dal libro unico. Poco dopo aggiungevano di avere rilevato, dal confronto tra le dichiarazioni raccolte e la documentazione richiesta ed esibita, che la lavoratrice fosse stata occupata dal 5/2/2016 senza il preventivo giudizio di idoneità. Si comprende insomma che i verbalizzanti, entrati nell'esercizio in data 14/4/2016, non hanno minimamente messo in discussione la data di inizio del rapporto di lavoro come risultante dal libro unico, né evidentemente in quella sede CP 1 ha dichiarato qualcosa di diverso e si sono limitati ad accertare la mancanza del giudizio di idoneità preventivo, sul presupposto non contestato in quel momento che il rapporto di lavoro fosse iniziato in data 5/2/2016. Non hanno compiuto alcun accertamento in ordine al periodo pregresso né evidentemente la lavoratrice ha inteso denunciare un'attività lavorativa pregressa. Tale ultima circostanza può spiegarsi in vario modo, anche supponendo che in quel momento non avesse interesse a danneggiare il genitore, ma non esclude di per sé l'esistenza di un rapporto precedente alla data formale di assunzione.
Dunque sul periodo antecedente il verbale ispettivo non spiega alcun effetto ma resta irrilevante.
Quanto all'onere della prova, esso gravava senz'altro sulla lavoratrice, ma non c'è alcuna presunzione di gratuità da superare dal momento che il rapporto di lavoro è stato qualificato dallo stesso padre come subordinato, sebbene da una data successiva.
La prova testimoniale espletata a mezzo di numerosi testi ha dimostrato che la ricorrente ha lavorato nel panificio dal 1998 come addetta alla vendita ed orario full time, occupandosi anche delle consegne all'esterno del panificio. In tal senso hanno deposto i testi Testimone 1 sorella del fidanzato della stessa e conoscente sin da ragazze, la quale ha ricordato di averla sempre vista all'interno del panificio dal quale si serviva abitualmente;
allo stesso modo Testimone 2 و
compagna di scuola della ricorrente, la quale ha ricordato sicuramente fino al 2007 di averla vista lavorare all'interno del panificio, perché ella si recava quasi ogni giorno a comprare il pane. Dopo ella si è trasferita a Modena ma i suoi genitori hanno continuato ad essere clienti del panificio ed ella stessa l'ha vista di tanto in tanto fino al 2018. La teste in particolare ricordava che la ricorrente avesse lasciato gli studi per dedicarsi al panificio di famiglia. La teste Tes 3 cliente del Parte_2 dal 2010, ricordava senz'altro di avere visto la ricorrente lavorare al suo interno già a tale data e fino al 2018. Allo stesso modo Parte 3 che aveva lavorato per qualche mese nel 2005, ricordava di avere visto la ricorrente lavorare all'interno del panificio, sebbene a suo dire non continuativamente. La
Persona 1 infine, l'unica che ha dichiarato che l'impegno della ricorrente sia iniziato di teste recente, con la malattia della madre, si confondeva tuttavia sostenendo dapprima che la ricorrente avesse iniziato ad aiutare la madre durante la malattia per poi sostituirla completamente dopo il decesso, per poi aggiungere che già vivente la madre la ricorrente sosteneva lo stesso orario di lavoro full time che ha sostenuto poi dopo la morte della stessa. Ciò, al di là dell'impossibilità di stabilire l'inizio di questo rapporto di lavoro, non essendo stato acclarato quando si sia manifestata la malattia della madre, comprova che il rapporto di lavoro sia iniziato ben prima del decesso della madre e già quando la madre era viva si atteggiava come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
Nessuna contestazione specifica ha formulato l'appellante in ordine ai conteggi depositati dalla ricorrente, basati sul contratto collettivo che il datore di lavoro ha dichiarato di applicare nel contratto di assunzione. Non risulta poi che negli anni le mansioni della ricorrente siano mutate, avendo sempre ella curato la vendita e la consegna dei prodotti da forno, né che ella abbia mutato l'orario di lavoro e le modalità di espletamento della prestazione lavorativa, ragion per cui non vi è motivo di dubitare che anche prima del 2006 il rapporto si sia atteggiato come rapporto di lavoro subordinato.
Nessuna prescrizione è decorsa in costanza di rapporto di lavoro, pacificamente non assistito dalla stabilità reale.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo e sull'appellante grava l'ulteriore contributo unificato..
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellata in € 4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 10/9/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro