Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 43274/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4/12/2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Oriana Colomo del Foro di Oristano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Livia Esposito del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nata a [...] in data [...] cittadina italiana Parte_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis 39 c.p.c. del 3/12/2024, depositato in data 4/12/2024, la signora
[...]
ha chiesto a questo Tribunale la modifica delle condizioni del decreto n. 2320/2018 Parte_1 del Tribunale di Milano, pubblicato il 29.11.2018 alle condizioni ivi previste.
All'udienza del 14.04.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. la minore continuerà il percorso presso il “Centro sei di più”; Per_1
2. I genitori prestano il consenso per il percorso di psicologia emotiva presso il
“centro sei di più” in alternativa presso la dottoressa in caso di CP_1 impossibilità del centro o della professionista sopra indicata si rivolgeranno ad un'altra struttura;
3. i genitori si impegnano a non sottoporre la minore a visite / consulenze senza il consenso espresso di entrambi;
4. le parti sono d'accordo a far eseguire le vaccinazioni obbligare e facoltative (ad oggi solo per il papilloma virus), solo dietro indicazioni/ certificazione del neuropsichiatra che ha in cura;
Pt_3
5. il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica sera entro le ore 17.00;
6. il padre nel fine settimana di spettanza materna potrà vedere e tenere con sé Pt_3 il martedì e il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00, mentre nel fine settimana di sua spettanza potrà vedere e tenere con sé il martedì con le stesse Pt_3 modalità; il padre con un preavviso di 48 ore comunicherà alla madre eventuali impedimenti e la madre proporrà degli eventuali giorni di recupero in modo da consentire al padre entro il mese successivo di recuperare le frequentazioni;
7. il periodo di vacanza natalizio la minore trascorrerà dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori. Nel 2025 la minore trascorrerà il primo periodo con la madre;
8. le vacanze pasquali i genitori alterneranno di anno in anno l'intero periodo da trascorrere con la minore, resta inteso che Pasqua del 2025 sarà di spettanza materna;
9. i ponti seguiranno il regime dell'alternanza, per quest'anno i ponti fino al 2 giungo saranno di spettanza materna per impossibilità lavorativa del padre, il ponte di Ognissanti sarà di spettanza paterna;
10. durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con la minore due/tre settimane anche non consecutive, periodo da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
11. la minore frequenterà nel periodo estivo 4 settimane anche non consecutive presso il centro estivo pubblico in caso d' impossibilità del centro di prendere in carico la minore, verrà iscritta in un centro estivo privato, indicativamente “il Pt_3
25 aprile” i cui costi verranno ripartiti nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, inoltre qualora la minore starà con la madre o con la nonna materna per un periodo superiore rispetto a quello stabilito nel periodo estivo, il padre corrisponderà alla madre la somma di € 50,00 alla settimana, stesso importo verrà versato dalla madre al padre se trascorrerà il maggior tempo di Pt_3 vacanza estiva con il padre oppure con i nonni paterni, le comunicatone verranno fatte tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
12. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
13. i genitori quando hanno con sé la minore si faranno carico di procurare i farmaci della minore per il tempo dell'intera permanenza di presso di loro;
Pt_3
14. la madre si impegna a comunicare al padre il saldo del libretto postale cointestato mensilmente anche a mezzo wp, e a pagare dall'assegno di frequenza il corso di o altri eventuali supporti psicologici, per la parte eccedente i Per_1 genitori suddivideranno i costi nella misura del 70% a carico del padre e il 30 % a carico della madre;
15. le parti si impegnano a far frequentare alla minore un'attività sportiva purché concordata;
16. la madre tratterà la misura dell'assegno unico universale nella misura del 70% mentre il padre la restante somma;
17. la madre rinuncia alla richiesta al padre di tutte le spese documentate in atti, inoltre il padre si riserva di valutare la possibilità di far continuare a la Pt_3 frequenza presso il Centro “la casa Gialla”
18. conferma nel resto quanto di ragione;
”.
Le parti rinunciavano al deposito di ulteriori difese e chiedevano la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 15.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza le parti confermavano le condizioni concordate e rinunciavano all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2320/2018 del Tribunale di
Milano, pubblicato il 29.11.2018, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai