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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5750 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2447/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 VALLIN ANTONIO e dall'avv. MENTA FRANCESCA, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Attore - contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LORUSSO PIERO, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROCCHI GIOVANNI, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Convenuti -
§ § §
CONCLUSIONI
Per l'Attore:
Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria della propria incompetenza territoriale, voglia individuare e dichiarare la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Brescia, fissando un termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
Con riferimento alle spese della presente fase, si chiede che le stesse siano compensate tra le parti in ragione della avvenuta adesione all'eccezione di competenza sollevata dalla convenuta
; in via subordinata si chiede che le spese siano rimesse alla decisione Parte_2
pagina 1 di 5 definitiva del giudice del merito, che le liquiderà tenendo conto dell'intero comportamento processuale delle parti.
Per il Convenuto Controparte_2
Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria della propria incompetenza territoriale, voglia individuare e dichiarare la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Brescia, fissando un termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
Con riferimento alle spese della presente fase, si chiede che le stesse siano compensate tra le parti in ragione della avvenuta adesione all'eccezione di competenza sollevata dalla convenuta
; in via subordinata si chiede che le spese siano rimesse alla decisione Parte_2 definitiva del giudice del merito, che le liquiderà tenendo conto dell'intero comportamento processuale delle parti.
Per la Convenuto : Parte_2
(A) in via preliminare: disporsi a mente dell'art.269 c.p.c. il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art.163-bis c.p.c. di:
• (C.F. ), con sede in 20900 Monza (MB), viale Controparte_3 P.IVA_3
Elvezia n.42, domicilio digitale: in persona del suo legale rappresentante Email_1 pro tempore;
• (C.F. ), con sede in 00159 Roma (RM), via Bergamini n.50, CP_4 P.IVA_4 domicilio digitale: , in persona del suo legale rappresentante pro Email_2 tempore;
che vengono indicate da quali uniche responsabili per l'asserita violazione Parte_2 del diritto d'autore fatta valere dall'attrice e nei confronti delle quali formula domanda subordinata di condanna a manlevarla da ogni conseguenza dannosa, anche per spese legali, derivante dell'eventuale accoglimento delle pretese attoree;
(B) in via pregiudiziale: dichiararsi l'incompentenza per territorio della sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano, in favore di quella della sezione specializzata impresa del
Tribunale di Brescia, trattandosi di controversia riconducibile all'art.3, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 168/2003;
(C) nel merito:
(1) in via principale: dichiararsi inammissibili, improponibili, prescritte e, comunque, rigettarsi in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate dall'attore;
(2) in via subordinata: per il denegato caso di ritenuta fondatezza delle domande attoree affermare l'esclusiva responsabilità per il dedotto utilizzo abusivo del software AP Consulting e per quanto rispettivamente di ragione, delle terze chiamate Controparte_3
(C.F. ) e di (C.F. ) e, comunque, condannarle a P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 tenere indenne la da ogni conseguenza pregiudizievole, anche per spese Parte_2 legali, eventualmente derivante nei suoi confronti;
pagina 2 di 5 (D) condannarsi gli attori alla integrale rifusione delle spese della procedura, con la maggiorazione del 30% prevista dall'art.
4.1bis DM.55.20141 in quanto gli atti del presente giudizio sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
§ § §
RILEVATO CHE
- con atto di citazione in data 3.1.2025 ha adito davanti al Tribunale di Milano, Parte_1
Sezione Specializzata Impresa A, e la , chiedendo di Parte_1 CP_2 Parte_2 dichiarare la propria titolarità esclusiva sul software AP Consulting, installato sul sistema SICV e utilizzato sine titulo dalla , nonché di ordinarne la cessazione dell'utilizzo; Parte_2
- in data 13.3.2025 si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto delle Parte_2 domande attoree ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Brescia;
- in data 26.5.2025 si è costituita in giudizio aderendo integralmente alle Controparte_2 domande dell'Attore;
- alla prima udienza in data 27.5.2025 la Provincia ha chiesto un rinvio di udienza per poter esaminare la comparsa di costituzione di ancora non presente nel Controparte_2 fascicolo telematico;
- alla successiva udienza del 17.6.2025, l'Attore (e la Convenuta ha Controparte_2 aderito all'eccezione di incompetenza formulata dalla e ha chiesto la Parte_2 compensazione delle spese di lite, in ragione del comportamento processuale della parte;
la ha contestato la comparsa di costituzione di ha Parte_2 Controparte_2 eccepito la nullità della procura alle liti conferita dall'Attore all'avv. Menta, ha chiesto la liquidazione delle spese a proprio vantaggio;
- il Giudice ha concesso un termine all'Attore per procedere alla regolarizzazione della procura alle liti conferita all'avv. Francesca Mente e ha fissato l'udienza del 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione;
- le Parti hanno depositato note scritte, dove hanno precisato le proprie conclusioni e hanno chiesto di decidere la causa;
CONSIDERATO CHE
- l'art. 1, comma 1bis, d.lgs. 168/2003 stabilisce che presso il Tribunale e la Corte d'Appello di
Brescia è istituita una sezione specializzata in materia di impresa;
pagina 3 di 5 - l'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 168/2003 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto
d'autore”;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 168/2003 dispone che “alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello”;
- la controversia verte sulla tutela del diritto d'autore su software (cfr. pagg. 6, 13, 20 e 21 citazione);
- la di Brescia ha sede nel distretto di Corte d'Appello di Brescia e tutte le condotte Parte_2 contestate dall'Attore sono -in tesi- realizzate in tale ambito territoriale;
RITENUTO CHE
- sussiste la competenza funzionale e inderogabile della Sezione Specializzata del Tribunale di
Brescia;
- l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito debba essere accolta, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata Impresa;
- le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia che viene decisa con pronuncia in rito;
in considerazione del carattere non complesso della controversia, si applicano parametri prossimi al minimo;
- nulla, invece, va disposto in relazione alle spese di lite tra l'Attore e la Parte_1
Convenuta dato che quest'ultimo non ne ha chiesto la refusione;
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano e dichiara la competenza del
Tribunale di Brescia, sezione specializzata impresa, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
- assegna termini di legge per la riassunzione del giudizio davanti al giudice territorialmente competente;
- condanna l'Attore alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_2
, che si quantificano in euro 2.600,00, oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso
[...] forfettario, oltre IVA e CPA;
- nulla sulle spese tra l'Attore e la Convenuta Parte_1 Controparte_2
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 VALLIN ANTONIO e dall'avv. MENTA FRANCESCA, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Attore - contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LORUSSO PIERO, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROCCHI GIOVANNI, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
- Convenuti -
§ § §
CONCLUSIONI
Per l'Attore:
Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria della propria incompetenza territoriale, voglia individuare e dichiarare la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Brescia, fissando un termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
Con riferimento alle spese della presente fase, si chiede che le stesse siano compensate tra le parti in ragione della avvenuta adesione all'eccezione di competenza sollevata dalla convenuta
; in via subordinata si chiede che le spese siano rimesse alla decisione Parte_2
pagina 1 di 5 definitiva del giudice del merito, che le liquiderà tenendo conto dell'intero comportamento processuale delle parti.
Per il Convenuto Controparte_2
Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria della propria incompetenza territoriale, voglia individuare e dichiarare la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Brescia, fissando un termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
Con riferimento alle spese della presente fase, si chiede che le stesse siano compensate tra le parti in ragione della avvenuta adesione all'eccezione di competenza sollevata dalla convenuta
; in via subordinata si chiede che le spese siano rimesse alla decisione Parte_2 definitiva del giudice del merito, che le liquiderà tenendo conto dell'intero comportamento processuale delle parti.
Per la Convenuto : Parte_2
(A) in via preliminare: disporsi a mente dell'art.269 c.p.c. il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art.163-bis c.p.c. di:
• (C.F. ), con sede in 20900 Monza (MB), viale Controparte_3 P.IVA_3
Elvezia n.42, domicilio digitale: in persona del suo legale rappresentante Email_1 pro tempore;
• (C.F. ), con sede in 00159 Roma (RM), via Bergamini n.50, CP_4 P.IVA_4 domicilio digitale: , in persona del suo legale rappresentante pro Email_2 tempore;
che vengono indicate da quali uniche responsabili per l'asserita violazione Parte_2 del diritto d'autore fatta valere dall'attrice e nei confronti delle quali formula domanda subordinata di condanna a manlevarla da ogni conseguenza dannosa, anche per spese legali, derivante dell'eventuale accoglimento delle pretese attoree;
(B) in via pregiudiziale: dichiararsi l'incompentenza per territorio della sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano, in favore di quella della sezione specializzata impresa del
Tribunale di Brescia, trattandosi di controversia riconducibile all'art.3, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 168/2003;
(C) nel merito:
(1) in via principale: dichiararsi inammissibili, improponibili, prescritte e, comunque, rigettarsi in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate dall'attore;
(2) in via subordinata: per il denegato caso di ritenuta fondatezza delle domande attoree affermare l'esclusiva responsabilità per il dedotto utilizzo abusivo del software AP Consulting e per quanto rispettivamente di ragione, delle terze chiamate Controparte_3
(C.F. ) e di (C.F. ) e, comunque, condannarle a P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 tenere indenne la da ogni conseguenza pregiudizievole, anche per spese Parte_2 legali, eventualmente derivante nei suoi confronti;
pagina 2 di 5 (D) condannarsi gli attori alla integrale rifusione delle spese della procedura, con la maggiorazione del 30% prevista dall'art.
4.1bis DM.55.20141 in quanto gli atti del presente giudizio sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
§ § §
RILEVATO CHE
- con atto di citazione in data 3.1.2025 ha adito davanti al Tribunale di Milano, Parte_1
Sezione Specializzata Impresa A, e la , chiedendo di Parte_1 CP_2 Parte_2 dichiarare la propria titolarità esclusiva sul software AP Consulting, installato sul sistema SICV e utilizzato sine titulo dalla , nonché di ordinarne la cessazione dell'utilizzo; Parte_2
- in data 13.3.2025 si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto delle Parte_2 domande attoree ed eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Brescia;
- in data 26.5.2025 si è costituita in giudizio aderendo integralmente alle Controparte_2 domande dell'Attore;
- alla prima udienza in data 27.5.2025 la Provincia ha chiesto un rinvio di udienza per poter esaminare la comparsa di costituzione di ancora non presente nel Controparte_2 fascicolo telematico;
- alla successiva udienza del 17.6.2025, l'Attore (e la Convenuta ha Controparte_2 aderito all'eccezione di incompetenza formulata dalla e ha chiesto la Parte_2 compensazione delle spese di lite, in ragione del comportamento processuale della parte;
la ha contestato la comparsa di costituzione di ha Parte_2 Controparte_2 eccepito la nullità della procura alle liti conferita dall'Attore all'avv. Menta, ha chiesto la liquidazione delle spese a proprio vantaggio;
- il Giudice ha concesso un termine all'Attore per procedere alla regolarizzazione della procura alle liti conferita all'avv. Francesca Mente e ha fissato l'udienza del 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione;
- le Parti hanno depositato note scritte, dove hanno precisato le proprie conclusioni e hanno chiesto di decidere la causa;
CONSIDERATO CHE
- l'art. 1, comma 1bis, d.lgs. 168/2003 stabilisce che presso il Tribunale e la Corte d'Appello di
Brescia è istituita una sezione specializzata in materia di impresa;
pagina 3 di 5 - l'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 168/2003 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto
d'autore”;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 168/2003 dispone che “alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello”;
- la controversia verte sulla tutela del diritto d'autore su software (cfr. pagg. 6, 13, 20 e 21 citazione);
- la di Brescia ha sede nel distretto di Corte d'Appello di Brescia e tutte le condotte Parte_2 contestate dall'Attore sono -in tesi- realizzate in tale ambito territoriale;
RITENUTO CHE
- sussiste la competenza funzionale e inderogabile della Sezione Specializzata del Tribunale di
Brescia;
- l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito debba essere accolta, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata Impresa;
- le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia che viene decisa con pronuncia in rito;
in considerazione del carattere non complesso della controversia, si applicano parametri prossimi al minimo;
- nulla, invece, va disposto in relazione alle spese di lite tra l'Attore e la Parte_1
Convenuta dato che quest'ultimo non ne ha chiesto la refusione;
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano e dichiara la competenza del
Tribunale di Brescia, sezione specializzata impresa, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
- assegna termini di legge per la riassunzione del giudizio davanti al giudice territorialmente competente;
- condanna l'Attore alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_2
, che si quantificano in euro 2.600,00, oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso
[...] forfettario, oltre IVA e CPA;
- nulla sulle spese tra l'Attore e la Convenuta Parte_1 Controparte_2
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
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