Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 11433/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 13.3.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Ugo Fiore e dall'avv. Antonio Felaco, congiuntamente e disgiuntamente
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. RO
Raffaele Solano, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
IL PM-AFFARI CIVILI
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza del 13.3.2025 la causa è stata riservata in decisione sugli accordi dei coniugi presenti che hanno confermato i patti sottoscritti, senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato. Il Pm ha espresso parere favorevole in data 17.3.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.5.2024, il SIn. – premesso che dal Parte_1 Parte_1 matrimonio con la SIn. del 22.4.1995 erano nati (1°.11.1996) e RO PE
(17.9.2003) – esponeva: (…) CP_2
3) i coniugi insieme ai figli hanno sempre risieduto nella casa coniugale sita in Napoli, alla al
Vico Purgatorio ad Arco n. 7, di proprietà esclusiva del SI.
4. Parte_1 purtroppo il rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, dopo un iniziale periodo di serenità ha cominciato a deteriorarsi, a causa del difficile carattere della SI.ra
[...]
e dei continui battibecchi e incomprensioni della stessa con entrambi figli;
nel CP_1
Novembre 2020 , periodo covid, la SI.ra , abbandonò improvvisamente il tetto CP_1 coniugale decidendo di locare una casetta fino a fine Marzo 2021 , data in cui fece ritorno nella casa coniugale;
ancora, in data 9.12.2023, la SI.ra , a seguito di un RO banale litigio con la figlia causato da un ritardo per un loro appuntamento, si scagliava contro la stessa dispensando un forte ceffone e , successivamente , decideva di abbandonare nuovamente la propria famiglia senza dare alcuna spiegazione lasciando totalmente stupefatti
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i suoi “cari”; che per tutte le feste natalizie, la SI.ra non dava notizie di sé, lasciando CP_1
i figli soli e recandosi presso la nuova residenza sita in Poggiomarino (Na); che dal momento dell'abbandono del tetto coniugale la SI.ra ha dimostrato una totale assenza e un CP_1 totale disinteresse anche nei confronti dei propri figli;
(…) Qualora il figlio maggiorenne non abbia reperito, spendendo il proprio titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione stabile o un posto di lavoro la cui remunerazione lo renda autonomo, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore che può soddisfare l'eSIenza ad una vita dignitosa, ma altri strumenti di ausilio, finalizzati a dare sostegno al reddito. In tal modo, la Corte stabilisce che il figlio maggiorenne non autosufficiente possa usufruire di taluni aiuti sociali, come ad esempio il reddito di cittadinanza. Ad ogni modo, resta fermo l'obbligo alimentare ex art. 433 c.c., da azionarsi al fine di supplire ad ogni più essenziale eSIenza di vita dell'individuo bisognoso. E' evidente, dunque, che nella fattispecie de qua, il Ricorrente chiede, alla moglie – funzionaria all'Enel – un assegno di mantenimento per i figli di €600 ovvero del valore di euro 300,00 pro capite in favore dei figli e PE
. (…) CP_2
Ha chiesto: 1) pronunciare la separazione giudiziale, con addebito alla SI.ra , RO autorizzandoli a vivere separatamente, liberi di fissare, ove ritengano più opportuno, la propria residenza nel mutuo rispetto;
- 2) assegnare la casa coniugale sita in Napoli al Vico Purgatorio ad Arco n. 7 (di proprietà esclusiva del SI. ) al ricorrente che l'abiterà unitamente ai Pt_1 due figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti;
3) assegnare a carico della SI.ra di corrispondere al marito, quale contributo al mantenimento dei figli RO
(entrambi maggiorenni ma economicamente non indipendenti), un assegno non inferiore ad euro 600,00 mensili, (300 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese sportive, ludiche e sanitarie non coperte dal SSNN per i medesimi;
4) obbligare la SI.ra di provvedere CP_1 ad intestarsi la polizza assicurativa della propria auto oggi intestata al marito SI.
[...]
. Parte_1
Si è costituita la SIn. la quale – non opponendosi alla separazione - ha dedotto: CP_1
In relazione al punto 4) della premessa del ricorso introduttivo, preliminarmente si precisa che il rapporto matrimoniale ha iniziato a deteriorarsi a causa dei numerosi litigi dei figli adottivi
e con il ricorrente. I battibecchi erano maggiormente addebitabili al PE CP_2 carattere difficile ed opprimente del SI. nei confronti dei figli. Il ricorrente Parte_1 si mostrava molto rigido nei confronti dei figli anche su cose molto futili (es. lavare i denti dopo pranzo, acconsentire senza ritardo ad ogni sua richiesta). (…) In relazione al punto 5) della premessa del ricorso introduttivo, è d'uopo precisare che l'abbandono del tetto coniugale dal novembre 2020 al marzo 2021 è avvenuto da parte della SI.ra e di entrambi i figli. Tale circostanza si è verificata poiché i figli e CP_1 PE
avevano più volte chiesto espressamente alla madre (odierna resistente) di voler CP_2 andare a vivere lontano dal padre a causa del suo carattere estremamente oppressivo. Invero la comparente, per assecondare la volontà di entrambi i figli, era costretta a prendere in locazione una casa in Napoli alla Via San Paolo previo pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 600,00. (…) La causa principale della rottura del rapporto coniugale è addebitabile al ricorrente. Il ricorrente ha sempre violato gli obblighi di assistenza coniugale: non ha mai fornito un contributo SInificativo per la famiglia, né in termini economici né affettivi. (…) In relazione alla richiesta di assegno di mantenimento dei figli maggiorenni è d'uopo precisare che entrambi ( e ) sono stabilmente occupati PE CP_2 lavorativamente da oltre 2 anni: la prima si occupa prevalentemente di accudire il padre e di svolgere le faccende domestiche presso la casa familiare, spesso è impegnata a lavorare in nero in vari Bed and Breakfast della zona;
il secondo ha sempre lavorato in nero nella
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ristorazione e in varie strutture ricettive essendo in possesso di un diploma alberghiero. (…) Nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia un'occupazione temporanea ovvero non continuativa o persino “in nero”, il Giudice deve indagare in concreto l'effettiva indipendenza economica del figlio per stabilire se e in che misura è ancora dovuto il mantenimento da parte dei genitori. I figli e sono occupati lavorativamente da circa 2 anni: la PE CP_2 prima come addetta alle pulizie in diversi BeB della zona e il secondo come chef in diverse strutture ricettive, alcune delle quali probabilmente lo hanno anche inquadrato regolarmente ma con contratti part-time al fine di risparmiare sulla tassazione, pur essendo il lavoro full- time.
Ha chiesto: a) rigettare la domanda di addebito della separazione;
b) autorizzare i coniugi a vivere separati, con assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
c) assegnare a carico della comparente un contributo a titolo di mantenimento per i figli maggiorenni, da versare direttamente nelle mani degli stessi, non superiore ad € 400,00 mensili per entrambi i figli (€ 200,00 mensili per ciascun figlio); d) obbligare il ricorrente alla restituzione della somma di € 14.000,00 (quattordicimila/00), versata dalla comparente a mezzo bonifico per la quota relativa all'ascensore condominiale attinente la casa coniugale di proprietà del ricorrente, ove quest'ultimo abita insieme ai figli;
e) obbligare il ricorrente alla restituzione della somma di € 1.925,00 (corrispondente alla meta di € 3.850,00, somma sottratta dal figlio nel 2021 CP_2 allorquando la madre era allettata); f) obbligare il ricorrente alla restituzione della somma di € 1.250,00 (corrispondente alla metà di € 2.500,00, somma versata dalla madre per l'acquisto del motorino al figlio che il ricorrente coniuge aveva promesso di restituire per metà); g) CP_2 obbligare il ricorrente alla restituzione di tutti gli effetti personali nonché dell'arredamento presente nella casa coniugale di proprietà esclusiva della comparente;
h) obbligare il ricorrente ad effettuare voltura a suo nome del contatore di energia elettrica relativo all'abitazione in Napoli al Vico Purgatorio ad Arco n. 7; i) ordinare al ricorrente di esibire gli estratti conto di tutti i conti correnti bancari e postali, nonché ogni documentazione relativa ai buoni fruttiferi e polizze dallo stesso stipulati;
j) ordinare al ricorrente di esibire visura relativa a tutti gli immobili di sua proprietà, anche al fine di accertare che alcuni di essi sono stati acquistati in costanza di matrimonio con il contributo economico della moglie, odierna resistente.
All'udienza del 18.2.2025, la SI.ra ha dichiarato: mi riporto alla RO comparsa e propongo per entrambi i figli la somma di € 450,00 mensili. Chiedo di poter corrispondere direttamente ai miei figli le suddette somme sui rispettivi conti correnti.
Il SIn. ha dichiarato di accettare la proposta della moglie e di essere Parte_1 Pt_1 d'accordo alla corresponsione delle somme da parte della madre direttamente ai ragazzi.
I procuratori hanno chiesto la trasformazione del rito e riservarsi la causa in decisione sugli accordi raggiunti: separazione delle parti con rinuncia alla domanda di addebito di parte ricorrente, rinuncia da parte della resistente alle restanti domande di recupero e restituzione di somme, assegno di contributo al mantenimento per i figli a carico della SIn.ra nella CP_1 misura di € 450,00 mensili con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale da febbraio 2026, il 50% delle spese straordinarie per i figli tra le parti come da Protocollo del 2018, casa coniugale assegnata al SIn. . Spese di giudizio compensate. Parte_1
IL GI – preso atto della richiesta di contribuzione diretta dell'assegno da parte della madre ai figli maggiorenni e conviventi con il padre – invita i procuratori a depositare in atti una dichiarazione dei figli che accettano di ricevere direttamente dalla madre le somme mensili di cui sopra.
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Alla successiva udienza del 13 marzo 2025, depositate in atti le dichiarazioni sottoscritte da e , la causa è stata riservata in decisione. PE CP_2
Orbene, il Tribunale – preso atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti della moglie – ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Atteso, inoltre, che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative - li pone a base della presente decisione e li recepisce. Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 RO
b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 5, Parte II s.B sez. I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 21.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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