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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2232/2021 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Loprevite per procura in atti,
ricorrente
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stella Maria Vaticano per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 ottobre 2021 ha adito questo Parte_1
giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro di natura subordinata svolto alle dipendenze della resistente dal 23/6/2018 al 31/12/2020, con la qualifica di collaboratore familiare non convivente, e la condanna di parte resistente alla corresponsione della complessiva somma di 22.050,60 euro a titolo di differenze retributive e T.F.R., nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva.
, ritualmente costituitasi, ha resistito alla pretesa chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda. Con note depositate ai sensi, dell'art. 127 ter c.p.c., inoltre, la ricorrente ha domandato la riunione del presente giudizio con altro iscritto al n. 1024/2024 RG. per connessione oggettiva.
Quindi, in via documentale, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In via preliminare va rigettata la richiesta di riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 1024/2024 RG per ragioni di economa processuale.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. 2951/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che “la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto
"assumendo" di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto "che in proprio nome domanda
o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta", utilizzando la tesi della "prospettazione", nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi "la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio".
La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo attiene, invece, al "merito della causa".
La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa "prospettazione" della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda.
La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c. Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d'ufficio dal giudice” (Cass. n. 27766/2024).
Ciò posto, nel caso di specie la stessa ricorrente ha rappresentato, con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che la titolarità passiva del rapporto di lavoro dedotto in giudizio spetta alla figlia della resistente, così come emerge della diffida accertativa per crediti patrimoniali n. Tale circostanza, inoltre, risulta pacifica poiché non è stata Parte_2
contestata dalla parte resistente.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata per carenza di titolarità passiva del diritto in capo alla parte resistente.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in 2.008,00 euro, oltre spese generali, con distrazione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a corrispondere alla parte resistente le spese del giudizio, liquidate in 2.008,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa., con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Palmi, 21/03/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos