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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.4.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 22997/2023 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa
Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARDILLO ORESTE , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 la ricorrente, titolare di assegno sociale - ha dedotto: che in data 11.07.2023 , aveva ricevuto una lettera dell' con la quale le Controparte_2 veniva comunicato che: “ nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione della prestazione collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi 2018 non ci è pervenuta entro il termine previsto del 15.9.2021… Per tale inadempimento, come comunicato, l'istituto è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2018 ai sensi dell'art 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv in legge n. 14/2009…. Pertanto da CP_ gennaio 2018 a dicembre 2019 sulla pensione numero 04614485 categoria AS l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di €
4.848,742”. Avendo inutilmente proposto ricorso amministrativo ha sostenuto l'illegittimità
1 della pretesa avanzata dall' che mai aveva inviato alcuna raccomandata avente ad CP_1
oggetto la richiesta di comunicazione dei redditi alla sig.ra ; la quale in ogni caso, Parte_1
sosteneva di non avere alcun altro reddito se non la pensione categoria ASSEGNO SOCIALE erogata dall'istituto;- che, avendo percepito i ratei in buona fede, trova applicazione “la sanatoria prevista dalla legge 88/89 e legge 412/1991 e/o legge 29/77 e legge 291/88”.
CP_ Sulla base di tali premesse, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di presunto indebito del 21.07.2023 in quanto alcun comportamento doloso può essere addebitato alla ricorrente;
per l'effetto accertare il diritto al ripristino della prestazione il riconoscimento degli importi arretrati non versati a seguito della sospensione.”, vinte le spese di lite con attribuzione.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare, ha dedotto di aver provveduto ad inoltrare vari solleciti alla ricorrente per il deposito della dichiarazione reddituale e che solo in data 21/07/2023, dopo la notifica dell'indebito, ella aveva provveduto mediante domanda di ricostituzione reddituale a comunicare i redditi coniugali dall'anno 2019 al 2023 (reddito zero) adempiendo correttamente ai citati obblighi.
ALl'udienza del 17.4.2025 –sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.- lette le note depositate dalle parti , la causa è stata decisa
***
La domanda è fondata.
Deve premettersi in linea generale che, in tema di indebito assistenziale (o ancheprevidenziale), secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto (cfr. tra le tante SSUU Cass. 18046/2010). CP_2
Sempre in via preliminare, deve ritenersi provato, in quanto allegato e non contestato in memoria difensiva, che la ricorrente, oltre ad essere pacificamente in possesso del requisito anagrafico, è cittadina italiana, e risiede da oltre dieci anni sul territorio italiano.
Il nodo della controversia, pertanto, attiene unicamente al reddito. CP_ E' pacifico che la ricorrente non abbia mai ricevuto le richieste di di trasmissione del
Modello RED né altra comunicazione di sospensione con la quale le venisse comunicato che, stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2018, l' avrebbe proceduto CP_2
2 alla revoca della prestazione collegata al reddito.
Ciò posto, l'art. 13 co. 6 lett.c) L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL 297/08 mod. da L.
14/09) prevede che “…c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”. Pertanto alla luce di tale previsione normativa, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l' deve procedere alla sospensione CP_1 della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei.
A ciò va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi dell'anno 2014. Invero, dopo aver affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul CP_2
diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in CP_2 quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati). Quindi al punto 3.3 titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” è previsto che: “… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione CP_2
del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto
3 alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto a effettuare CP_1 nessuna dichiarazione reddituale all' .(…)”, CP_2
Merita infine rilievo il fatto che l'art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di
“di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”. Nel caso in esame è pacifico –poiché nemmeno l' sostiene che la ricorrente CP_1
abbia un reddito superiore o percepisca redditi diversi- che la situazione reddituale della CP_ ricorrente non avesse subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano rimasti inalterati.
Non essendo emerso nel presente giudizio che la ricorrente fosse titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli già noti all' o che la situazione reddituale avesse subito un mutamento CP_1
rispetto all'anno precedente ne consegue l'illegittimità della richiesta avanzata dall' CP_2
con la comunicazione impugnata nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui alle tabelle vigenti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del recupero di €4.848,74 richiesto con la comunicazione del
CP_ 21/06/2023 ricevuta in data 11.7.2023 e condanna l' in persona del presidente p.t. alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente medio tempore trattenute a tale titolo.
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €886,00 oltre CP_1
IVA Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Napoli, 17/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 17.4.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 22997/2023 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa
Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARDILLO ORESTE , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2023 la ricorrente, titolare di assegno sociale - ha dedotto: che in data 11.07.2023 , aveva ricevuto una lettera dell' con la quale le Controparte_2 veniva comunicato che: “ nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione della prestazione collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi 2018 non ci è pervenuta entro il termine previsto del 15.9.2021… Per tale inadempimento, come comunicato, l'istituto è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2018 ai sensi dell'art 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv in legge n. 14/2009…. Pertanto da CP_ gennaio 2018 a dicembre 2019 sulla pensione numero 04614485 categoria AS l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di €
4.848,742”. Avendo inutilmente proposto ricorso amministrativo ha sostenuto l'illegittimità
1 della pretesa avanzata dall' che mai aveva inviato alcuna raccomandata avente ad CP_1
oggetto la richiesta di comunicazione dei redditi alla sig.ra ; la quale in ogni caso, Parte_1
sosteneva di non avere alcun altro reddito se non la pensione categoria ASSEGNO SOCIALE erogata dall'istituto;- che, avendo percepito i ratei in buona fede, trova applicazione “la sanatoria prevista dalla legge 88/89 e legge 412/1991 e/o legge 29/77 e legge 291/88”.
CP_ Sulla base di tali premesse, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di presunto indebito del 21.07.2023 in quanto alcun comportamento doloso può essere addebitato alla ricorrente;
per l'effetto accertare il diritto al ripristino della prestazione il riconoscimento degli importi arretrati non versati a seguito della sospensione.”, vinte le spese di lite con attribuzione.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare, ha dedotto di aver provveduto ad inoltrare vari solleciti alla ricorrente per il deposito della dichiarazione reddituale e che solo in data 21/07/2023, dopo la notifica dell'indebito, ella aveva provveduto mediante domanda di ricostituzione reddituale a comunicare i redditi coniugali dall'anno 2019 al 2023 (reddito zero) adempiendo correttamente ai citati obblighi.
ALl'udienza del 17.4.2025 –sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.- lette le note depositate dalle parti , la causa è stata decisa
***
La domanda è fondata.
Deve premettersi in linea generale che, in tema di indebito assistenziale (o ancheprevidenziale), secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto (cfr. tra le tante SSUU Cass. 18046/2010). CP_2
Sempre in via preliminare, deve ritenersi provato, in quanto allegato e non contestato in memoria difensiva, che la ricorrente, oltre ad essere pacificamente in possesso del requisito anagrafico, è cittadina italiana, e risiede da oltre dieci anni sul territorio italiano.
Il nodo della controversia, pertanto, attiene unicamente al reddito. CP_ E' pacifico che la ricorrente non abbia mai ricevuto le richieste di di trasmissione del
Modello RED né altra comunicazione di sospensione con la quale le venisse comunicato che, stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2018, l' avrebbe proceduto CP_2
2 alla revoca della prestazione collegata al reddito.
Ciò posto, l'art. 13 co. 6 lett.c) L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL 297/08 mod. da L.
14/09) prevede che “…c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”. Pertanto alla luce di tale previsione normativa, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l' deve procedere alla sospensione CP_1 della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei.
A ciò va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi dell'anno 2014. Invero, dopo aver affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul CP_2
diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in CP_2 quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati). Quindi al punto 3.3 titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” è previsto che: “… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione CP_2
del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto
3 alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto a effettuare CP_1 nessuna dichiarazione reddituale all' .(…)”, CP_2
Merita infine rilievo il fatto che l'art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di
“di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”. Nel caso in esame è pacifico –poiché nemmeno l' sostiene che la ricorrente CP_1
abbia un reddito superiore o percepisca redditi diversi- che la situazione reddituale della CP_ ricorrente non avesse subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano rimasti inalterati.
Non essendo emerso nel presente giudizio che la ricorrente fosse titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli già noti all' o che la situazione reddituale avesse subito un mutamento CP_1
rispetto all'anno precedente ne consegue l'illegittimità della richiesta avanzata dall' CP_2
con la comunicazione impugnata nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui alle tabelle vigenti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del recupero di €4.848,74 richiesto con la comunicazione del
CP_ 21/06/2023 ricevuta in data 11.7.2023 e condanna l' in persona del presidente p.t. alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente medio tempore trattenute a tale titolo.
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €886,00 oltre CP_1
IVA Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Napoli, 17/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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