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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 371/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 244/2022, pubblicata in data 26 gennaio 2022, resa dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 4349/2012 R.G.), iscritta al n. 371/2022 R.G., avente ad oggetto: Agenzia, pendente tra:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Ezio Monaco, ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLANTE e
di e , in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del suo liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria Bruno, ed elettivamente domiciliata come in atti,
APPELLATO Conclusioni: alla udienza del 14 marzo 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte_ Con atto regolarmente notificato citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la società convenuta Controparte_4
, che chiedeva di condannare al pagamento, in suo favore, ed
[...] in ragione dello svolgimento dell'incarico di sub-agente (fino all'8 marzo 2011), della somma di euro 39.008,00, nella misura prevista dall'incarico, per le indennità di fine rapporto. Nel costituirsi in giudizio, la società disconosceva, ex artt. 2719 c.c. e CP_1
214 c.p.c., il contratto, prodotto in copia fotostatica, perché risultante difforme, nella veste grafica e contenutistica, dagli altri contratti eseguiti e sottoscritti da numerosi sub agenti. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda principale e quella proposta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento.
Avverso la sentenza ha proposto appello C&M, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria e provvidenza, così giudicare: in via preliminare: - in riforma della sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, previo accertamento dell'errato e non corretto svolgimento dell'eccezione di disconoscimento di scrittura privata svolto dalla
[...]
, per tutte le ragioni esposte nel corso Controparte_5 del 1° grado e nel presente atto d'appello, per l'effetto dichiarare utilizzabile il documento n. 2 versato in atti di causa dall'esponente e prodotto in originale nel presente grado di giudizio;
in via preliminare, in subordine: - nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione di disconoscimento di scrittura privata svolta dalla
[...]
, in riforma della sentenza n. 244/2022 Controparte_5 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, in funzione della produzione in originale nel presente grado di giudizio del documento n. 2, autorizzare l'istanza di verificazione dell'esponente ed assumere ogni conseguente provvedimento di legge;
nel merito, in via principale: - in riforma della sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, previo accertamento del rapporto sub-agenziale intercorso tra la , in persona Controparte_5 liquidatore pro-tempore e la in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore e delle provvigioni riconosciute da
[...]
, in persona del liquidatore Controparte_5 pro-tempore a in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore, sì come meglio descritte nel corso del 1° grado e nel presente atto d'appello, per l'effetto, condannare la Controparte_5
pag. 2/10 , in persona del liquidatore pro-tempore, al Controparte_3 pagamento a favore in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore, delle 'competenze' relative alla cessazione del rapporto di sub- agenzia assicurativa, quantificate nell'importo di EURO 39.008,00.= e/o nel diverso importo ritenuto di giustizia e/o che risulterà accertata in corso di causa e/o stabilita equitativamente, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi sulla somma così rivalutata, maturati dalla scadenza all'effettivo saldo;
nel merito, in via subordinata: - in riforma della sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento , Controparte_5 in persona del liquidatore pro-tempore, ai danni di in persona Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, meglio descritto nel corso del 1° grado e nel presente atto d'appello, per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del liquidatore Controparte_5 pro-tempore, al pagamento a favore in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per le competenze di cessazione del rapporto, quantificate nell'importo di EURO 16.738,00.=. (di cui EURO 3.313,00.=. per indennità di cessazione del rapporto contrattuale ex art. 8; EURO 10.925,00.=. per indennità di scioglimento del rapporto ex art. 7 ed EURO 2.500,00.=. per rappel/premio di produzione ex art. 3, ultimo comma) e/o nel diverso importo ritenuto di giustizia e/o che risulterà accertato in corso di causa e/o stabilito equitativamente, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi sulla somma così rivalutata, maturati dalla scadenza all'effettivo saldo;
- in riforma della sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, condannare la
[...]
, in persona del liquidatore Controparte_5 pro-tempore, al pagamento, in favore in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”. Si è costituita in giudizio la società appellata, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “CONCLUDE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello previo rigetto di tutte le istanze, deduzioni di controparte: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_2 sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, stante l'avvenuto disconoscimento del documento contratto di subagenzia e comunque non opponibile alla odierna convenuta;
Per l'effetto confermare in toto la
pag. 3/10 sentenza di primo grado con condanna di controparte al pagamento di tutte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”. Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 14 marzo 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
°°°°°°°°° L'appellante, premesso di avere svolto attività di sub agente per conto dell'appellata, dall'ottobre 2008 al 17 novembre 2010 (sebbene il contratto fosse stato formalizzato soltanto in data 1° ottobre 2009), premesso ancora che queste circostanze, unitamente alla mancata corresponsione delle competenze relative alla cessazione del rapporto di lavoro, non sono state contestate, premesso ancora di avere prodotto in primo grado copia del conferimento dell'incarico di sub agente, ha lamentato che questo documento è stato oggetto di un “improprio” disconoscimento da parte della appellata, nonostante recasse il timbro della società e la CP_1 sottoscrizione sia della socia accomandataria della società ( CP_5
, sia dell'amministratore unico della (
[...] Parte_2 [...]
). Nel corso del giudizio egli ha prodotto ulteriore Per_1 documentazione, a riprova dell'esistenza del rapporto contrattuale (verbale di audit effettuato in data 16 giugno 2010). La sentenza impugnata ha ingiustamente negato il suo diritto ad ottenere le spettanze dovutegli, a causa del disconoscimento operato da sulla documentazione prodotta CP_1 in copia in giudizio, pur non avendo egli alcuna difficoltà a produrla in originale. In secondo luogo, ritiene essere pienamente provato il quantum dovutogli, e non corrispostogli, a seguito di comunicazione di controparte del 17 novembre 2010, in cui veniva esplicitato il recesso per giusta causa. Errata è poi la sentenza di primo grado che non ha accolto la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, rigetto dovuto al disconoscimento operato dalla sul documento prodotto in giudizio, CP_1 laddove ben avrebbe potuto il Tribunale liquidare un equo indennizzo sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa appellata ed applicati agli altri sub agenti, proprio perché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., devono ritenersi pacificamente ammessi sia il conferimento dell'incarico di sub agente sia l'effettivo svolgimento dell'attività. Stante la produzione, in questo giudizio, dell'originale del titolo contrattuale per cui è causa, va ritenuto pag. 4/10 superato il disconoscimento della conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c., sicché egli insiste nella domanda di verificazione ex art. 214 c.p.c., comunque svolta in primo grado. Vanno poi disattese le ulteriori eccezioni, circa la sussistenza di un conflitto di interessi tra le parti;
peraltro, il fatto che abbia apposto la propria firma sul Controparte_5 contratto, ha comportato la mancata irrogazione delle sanzioni a carico di
Infine, la sentenza impugnata non ha preso in considerazione l'esito CP_1 del giudizio innanzi al Giudice di pace di Foggia (R.G. n. 423/2012) e del procedimento penale (R.G.N.R. n. 7204/2013). Ciò posto, va detto che le questioni prospettate dall'appellante possono essere esaminate unitariamente, pur considerando che esse non si strutturano come motivi di impugnazione, ma come critiche alla sentenza, del tutto infondate. In primo luogo, è noto che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, quello per cui “Il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. (Nel caso in esame parte controricorrente - osservato la Suprema Corte - non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad esempio cancellature, scoloriture e altro) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi: il tribunale ha pertanto errato nel ritenere efficace il disconoscimento)” (Cass. Civ., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24643)1.
Ciò significa che, secondo una interpretazione ampiamente condivisa, il disconoscimento di cui all'art. 2719 cod. civ.2 deve avere i caratteri della specificità nel senso che sarebbe inidonea una generica contestazione, occorrendo in buona sostanza che chi disconosca indichi esattamente il documento contestato, la parte di esso che si assume difforme ed i contorni pag. 5/10 della difformità medesima, con sostanziale indicazione del contenuto difforme dell'originale rispetto alla copia. In altri termini, ciò che la giurisprudenza vuole evitare è che una parte processuale possa, attraverso una generica affermazione di non conformità tra copia ed originale, porre a carico della controparte l'onere di produrre l'originale e di chiedere la verificazione3. Pertanto, specificità non significa che si richiedono formule sacramentali o espressi richiami normativi, essendo sufficiente che emerga dal contesto dell'atto (del primo atto difensivo dopo la produzione documentale)4 la chiara negazione circa la conformità all'originale, accompagnata dalla specificazione del documento contestato e degli elementi di difformità. Ciò posto, non si vede quale possa essere stato l'errore in cui è incorso il primo Giudice, che ha correttamente ritenuto specifico e dettagliato il disconoscimento della scrittura, perché effettuato in modo circostanziato (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). E se peraltro è vero che il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica non ha gli stessi effetti di cui all'art. 215 c.p.c., dovendo il Giudice, pur in presenza di un disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. accertare la conformità della copia all'originale mediante altri mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, è altrettanto vero che i numerosi elementi di difformità indicati dall'appellata (specificamente elencati alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) portano a ritenere acclarata la difformità tra la copia e l'originale. Né può darsi seguito alla circostanza che l'originale del contratto di conferimento di incarico di sub agente, mai prodotto nel corso del primo grado del giudizio (tanto anche ai fini dell'istanza di verificazione), sia stato poi prodotto nel corso di questo giudizio. E' evidente che, anche a voler considerare non tardiva la produzione documentale in questo grado di giudizio, v'è che l'istanza di verificazione, qui riproposta, sarebbe comunque inammissibile perché monca degli elementi indicati dall'art. 216 c.p.c. (ossia le scritture di comparazione e le pag. 6/10 richieste di prova. Sul punto si evidenzia che l'appellante non ha neanche chiesto di svolgere la consulenza tecnica di ufficio finalizzata ad accertare la veridicità del documento, restando le prove orali richieste solo sullo sfondo della vicenda, ossia essendo esse finalizzate ad acclarare la sussistenza del rapporto, ma non anche la veridicità della sottoscrizione)5.
Per queste ragioni, pur dovendo darsi atto della presenza dell'originale del contratto agli atti di questo giudizio, non va accolta l'istanza di rimessione sul ruolo del procedimento (svolta dall'appellante), non dovendo essere svolta alcuna attività processuale, per le ragioni sopra esposte. Va poi detto, sotto altro profilo, che l'appellante ritiene di poter superare ogni questione, perché sarebbe dimostrato “di fatto” il conferimento dell'incarico di sub agente. Ciò ritiene che possa desumersi dalla ulteriore documentazione da lui prodotta, circostanza peraltro già dedotta nel primo giudizio, in assenza, però, di una specifica contestazione al ragionamento seguito dal primo Giudice, il che renderebbe inammissibile la doglianza, comunque infondata. In primo luogo, si riferisce al verbale dell'intervento di audit effettuato in data 16 giugno 2010 da parte della mandante presso Controparte_6 la sede della (documento n. 9 del fascicolo di primo grado). CP_1
La questione è priva di rilievo, posto che dal documento non si evince affatto il certo conferimento dell'incarico di sub agente. Infatti, a pag. 12 del verbale è testualmente riportato quanto segue: “Sono stati conferiti mandati subagenziali a tutte le n. 8 Subagenzie. Si precisa che il mandato subagenziale conferito alla (codice 7) è stato firmato per conto Pt_2 della Società Agente solo dalla Socia Agente OR . Controparte_2
In merito i Soci Agenti hanno espresso l'intenzione di chiarire gli estremi di tale rapporto nella dichiarazione a verbale”. Stante il tenore della sopra riportata dichiarazione, è evidente che dalla stessa non può evincersi il conferimento di alcun incarico alla società appellante, poiché è chiaro che il supposto conferimento dell'incarico era stato effettuato con l'atto oggetto del disconoscimento, correttamente svolto nel primo grado di giudizio, ove ha avuto un esito positivo.
pag. 7/10 Né poi può avere alcun rilievo in questo giudizio quanto deciso dal Giudice di pace di Foggia con la sentenza n. 621/2013 che, rigettando la opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. CP_5
1123/2011, confermava il monitorio. Ora, è vero che la sentenza pronunciata, anche tra le stesse parti in altro giudizio, può valere come “prova atipica”, non essendo tassativo l'elenco delle prove contenuto nel codice di procedura civile (sul punto, cfr. Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947, secondo la quale: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”). Ciò posto, va detto che la sentenza sopra richiamata si occupa soltanto di un piccolo segmento del rapporto intercorrente tra le parti, ossia alle provvigioni maturate nel periodo 2-18/11/2010, che la enunciava Pt_2 non esserle state pagate. In altre parole, la decisione del Giudice di pace attiene solo ad una piccola porzione del rapporto e da essa non può certo desumersi, invece, la sussistenza di quel rapporto più ampio che è a base del giudizio corrente, ed in forza del quale l'appellante lamenta di non avere ricevuto il pagamento delle provvigioni. In secondo luogo, va evidenziato che, ove pure volesse attribuirsi alla decisione del Giudice di pace il valore di prova del rapporto intero, stride del tutto con gli altri elementi probatori, come riportati dal Giudice di prime cure alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, riferibili, nello specifico, alle contestazioni sulla veridicità del documento. Ed analogo ragionamento va svolto con riferimento alle risultanze del giudizio penale n. 7204/2013 R.G.N.R.: in esso è infatti richiamata la questione relativa alla sottoscrizione del contratto del 1° ottobre 2009 da parte di , oggetto di preciso disconoscimento in questo Controparte_2 processo. Ancora, anche con riferimento agli atti di questo procedimento, v'è da dire che essi stridono in tutto con gli altri elementi a sostegno del disconoscimento valutati correttamente dal primo Giudice.
pag. 8/10 Considerato quindi non concluso alcun contratto di sub agenzia tra le due società, nulla può essere riconosciuto a titolo di competenze relative alla cessazione del rapporto di sub agenzia, a qualsiasi titolo richieste. Resta, poi, da esaminare la domanda subordinata, concernente il pagamento di somme a titolo di ingiustificato arricchimento della appellata. Dunque, il primo Giudice ha rigettato la domanda per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché, non essendo utilizzabile il documento asseritamente fondante il rapporto di sub agenzia (disconosciuto dalla controparte), non sarebbe possibile procedere alla quantificazione del dovuto, neanche in termini equitativi, per la non sussistenza della obiettiva difficoltà della quantificazione del dovuto. Ha quindi ritenuto che, essendo stata la domanda formulata in termini analoghi a quella della domanda principale, non potendo essere utilizzato il documento contrattuale, la Parte_
avrebbe dovuto fornire gli altri elementi utili ai fini della diversa quantificazione. Va detto che soltanto in questo giudizio l'appellante ha fatto riferimento ai diversi calcoli utilizzabili nel caso di specie, ma, poiché tardivamente proposta, la richiesta risulterebbe, di per sé, inammissibile. Ancor più pregnante è però il secondo profilo di rigetto dell'appello, consistente nella mancata dimostrazione, sotto ogni profilo (sull'an e sul quantum), dell'avvenuto arricchimento della a causa dell'attività CP_1 Parte_ prestata asseritamente dalla . Ne deriva che l'appello va rigettato. Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della compagnia appellata. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 371/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia n.244/2022, resa in data 26 gennaio 2022, nel procedimento n. 4349/2012 R.G.;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Pt_2 tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da , in CP_5
pag. 9/10 persona del legale rappresentante pro tempore, e liquidate in euro 9.991,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello stesso senso, tra le più recenti cfr. Corte Appello Taranto, 7 aprile 2023, n. 147 e Corte appello
Milano sez. III, 3 marzo 2023, n. 725, secondo cui “Il disconoscimento formale delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non può essere limitato ad una censura generica (che si risolve in una mera clausola di stile), ma deve avvenire attraverso l'indicazione precisa degli elementi dai quali emerge la difformità tra il documento disconosciuto rispetto agli originali, quindi attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”. 2 Recita l'art. 2719 cod. civ. : “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” 3 Il tutto con la precisazione che, a differenza del disconoscimento di sottoscrizione, nel caso di disconoscimento di conformità chi produce il documento potrebbe conservarne l'efficacia probatoria fornendo la dimostrazione della conformità anche aliunde e non necessariamente con il procedimento di verificazione (v. Cass. Civ. sez. trib., 18 gennaio 2022, n. 1324). 4 V. Cass. Civ., sez. II, 24 febbraio 2023, n. 5755, secondo cui “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte”. 5 Va ritenuto peraltro non del tutto applicabile al caso di specie la decisione, richiamata dalla difesa dell'appellante, Corte di cassazione n. 1366/2016 che fa riferimento al caso in cui l'istanza di verificazione in primo grado fu proposta ed anche esaminata, se pur rigettata per la mancanza di scritture di comparazione e non essendovi stata la contestazione della conformità della copia all'originale, in questo caso invece presente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 371/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 244/2022, pubblicata in data 26 gennaio 2022, resa dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 4349/2012 R.G.), iscritta al n. 371/2022 R.G., avente ad oggetto: Agenzia, pendente tra:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Ezio Monaco, ed elettivamente domiciliata come in atti, APPELLANTE e
di e , in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 persona del suo liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria Bruno, ed elettivamente domiciliata come in atti,
APPELLATO Conclusioni: alla udienza del 14 marzo 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte_ Con atto regolarmente notificato citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la società convenuta Controparte_4
, che chiedeva di condannare al pagamento, in suo favore, ed
[...] in ragione dello svolgimento dell'incarico di sub-agente (fino all'8 marzo 2011), della somma di euro 39.008,00, nella misura prevista dall'incarico, per le indennità di fine rapporto. Nel costituirsi in giudizio, la società disconosceva, ex artt. 2719 c.c. e CP_1
214 c.p.c., il contratto, prodotto in copia fotostatica, perché risultante difforme, nella veste grafica e contenutistica, dagli altri contratti eseguiti e sottoscritti da numerosi sub agenti. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda principale e quella proposta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento.
Avverso la sentenza ha proposto appello C&M, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria e provvidenza, così giudicare: in via preliminare: - in riforma della sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, previo accertamento dell'errato e non corretto svolgimento dell'eccezione di disconoscimento di scrittura privata svolto dalla
[...]
, per tutte le ragioni esposte nel corso Controparte_5 del 1° grado e nel presente atto d'appello, per l'effetto dichiarare utilizzabile il documento n. 2 versato in atti di causa dall'esponente e prodotto in originale nel presente grado di giudizio;
in via preliminare, in subordine: - nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione di disconoscimento di scrittura privata svolta dalla
[...]
, in riforma della sentenza n. 244/2022 Controparte_5 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, in funzione della produzione in originale nel presente grado di giudizio del documento n. 2, autorizzare l'istanza di verificazione dell'esponente ed assumere ogni conseguente provvedimento di legge;
nel merito, in via principale: - in riforma della sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, previo accertamento del rapporto sub-agenziale intercorso tra la , in persona Controparte_5 liquidatore pro-tempore e la in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore e delle provvigioni riconosciute da
[...]
, in persona del liquidatore Controparte_5 pro-tempore a in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore, sì come meglio descritte nel corso del 1° grado e nel presente atto d'appello, per l'effetto, condannare la Controparte_5
pag. 2/10 , in persona del liquidatore pro-tempore, al Controparte_3 pagamento a favore in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore, delle 'competenze' relative alla cessazione del rapporto di sub- agenzia assicurativa, quantificate nell'importo di EURO 39.008,00.= e/o nel diverso importo ritenuto di giustizia e/o che risulterà accertata in corso di causa e/o stabilita equitativamente, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi sulla somma così rivalutata, maturati dalla scadenza all'effettivo saldo;
nel merito, in via subordinata: - in riforma della sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento , Controparte_5 in persona del liquidatore pro-tempore, ai danni di in persona Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, meglio descritto nel corso del 1° grado e nel presente atto d'appello, per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del liquidatore Controparte_5 pro-tempore, al pagamento a favore in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per le competenze di cessazione del rapporto, quantificate nell'importo di EURO 16.738,00.=. (di cui EURO 3.313,00.=. per indennità di cessazione del rapporto contrattuale ex art. 8; EURO 10.925,00.=. per indennità di scioglimento del rapporto ex art. 7 ed EURO 2.500,00.=. per rappel/premio di produzione ex art. 3, ultimo comma) e/o nel diverso importo ritenuto di giustizia e/o che risulterà accertato in corso di causa e/o stabilito equitativamente, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi sulla somma così rivalutata, maturati dalla scadenza all'effettivo saldo;
- in riforma della sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 27.1.2022 e notificata in data 31.1.2022, condannare la
[...]
, in persona del liquidatore Controparte_5 pro-tempore, al pagamento, in favore in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”. Si è costituita in giudizio la società appellata, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “CONCLUDE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello previo rigetto di tutte le istanze, deduzioni di controparte: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la Parte_2 sentenza n. 244/2022 del Tribunale di Foggia, stante l'avvenuto disconoscimento del documento contratto di subagenzia e comunque non opponibile alla odierna convenuta;
Per l'effetto confermare in toto la
pag. 3/10 sentenza di primo grado con condanna di controparte al pagamento di tutte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”. Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 14 marzo 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
°°°°°°°°° L'appellante, premesso di avere svolto attività di sub agente per conto dell'appellata, dall'ottobre 2008 al 17 novembre 2010 (sebbene il contratto fosse stato formalizzato soltanto in data 1° ottobre 2009), premesso ancora che queste circostanze, unitamente alla mancata corresponsione delle competenze relative alla cessazione del rapporto di lavoro, non sono state contestate, premesso ancora di avere prodotto in primo grado copia del conferimento dell'incarico di sub agente, ha lamentato che questo documento è stato oggetto di un “improprio” disconoscimento da parte della appellata, nonostante recasse il timbro della società e la CP_1 sottoscrizione sia della socia accomandataria della società ( CP_5
, sia dell'amministratore unico della (
[...] Parte_2 [...]
). Nel corso del giudizio egli ha prodotto ulteriore Per_1 documentazione, a riprova dell'esistenza del rapporto contrattuale (verbale di audit effettuato in data 16 giugno 2010). La sentenza impugnata ha ingiustamente negato il suo diritto ad ottenere le spettanze dovutegli, a causa del disconoscimento operato da sulla documentazione prodotta CP_1 in copia in giudizio, pur non avendo egli alcuna difficoltà a produrla in originale. In secondo luogo, ritiene essere pienamente provato il quantum dovutogli, e non corrispostogli, a seguito di comunicazione di controparte del 17 novembre 2010, in cui veniva esplicitato il recesso per giusta causa. Errata è poi la sentenza di primo grado che non ha accolto la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, rigetto dovuto al disconoscimento operato dalla sul documento prodotto in giudizio, CP_1 laddove ben avrebbe potuto il Tribunale liquidare un equo indennizzo sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa appellata ed applicati agli altri sub agenti, proprio perché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., devono ritenersi pacificamente ammessi sia il conferimento dell'incarico di sub agente sia l'effettivo svolgimento dell'attività. Stante la produzione, in questo giudizio, dell'originale del titolo contrattuale per cui è causa, va ritenuto pag. 4/10 superato il disconoscimento della conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c., sicché egli insiste nella domanda di verificazione ex art. 214 c.p.c., comunque svolta in primo grado. Vanno poi disattese le ulteriori eccezioni, circa la sussistenza di un conflitto di interessi tra le parti;
peraltro, il fatto che abbia apposto la propria firma sul Controparte_5 contratto, ha comportato la mancata irrogazione delle sanzioni a carico di
Infine, la sentenza impugnata non ha preso in considerazione l'esito CP_1 del giudizio innanzi al Giudice di pace di Foggia (R.G. n. 423/2012) e del procedimento penale (R.G.N.R. n. 7204/2013). Ciò posto, va detto che le questioni prospettate dall'appellante possono essere esaminate unitariamente, pur considerando che esse non si strutturano come motivi di impugnazione, ma come critiche alla sentenza, del tutto infondate. In primo luogo, è noto che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, quello per cui “Il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale. (Nel caso in esame parte controricorrente - osservato la Suprema Corte - non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad esempio cancellature, scoloriture e altro) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi: il tribunale ha pertanto errato nel ritenere efficace il disconoscimento)” (Cass. Civ., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 24643)1.
Ciò significa che, secondo una interpretazione ampiamente condivisa, il disconoscimento di cui all'art. 2719 cod. civ.2 deve avere i caratteri della specificità nel senso che sarebbe inidonea una generica contestazione, occorrendo in buona sostanza che chi disconosca indichi esattamente il documento contestato, la parte di esso che si assume difforme ed i contorni pag. 5/10 della difformità medesima, con sostanziale indicazione del contenuto difforme dell'originale rispetto alla copia. In altri termini, ciò che la giurisprudenza vuole evitare è che una parte processuale possa, attraverso una generica affermazione di non conformità tra copia ed originale, porre a carico della controparte l'onere di produrre l'originale e di chiedere la verificazione3. Pertanto, specificità non significa che si richiedono formule sacramentali o espressi richiami normativi, essendo sufficiente che emerga dal contesto dell'atto (del primo atto difensivo dopo la produzione documentale)4 la chiara negazione circa la conformità all'originale, accompagnata dalla specificazione del documento contestato e degli elementi di difformità. Ciò posto, non si vede quale possa essere stato l'errore in cui è incorso il primo Giudice, che ha correttamente ritenuto specifico e dettagliato il disconoscimento della scrittura, perché effettuato in modo circostanziato (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). E se peraltro è vero che il disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica non ha gli stessi effetti di cui all'art. 215 c.p.c., dovendo il Giudice, pur in presenza di un disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. accertare la conformità della copia all'originale mediante altri mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, è altrettanto vero che i numerosi elementi di difformità indicati dall'appellata (specificamente elencati alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) portano a ritenere acclarata la difformità tra la copia e l'originale. Né può darsi seguito alla circostanza che l'originale del contratto di conferimento di incarico di sub agente, mai prodotto nel corso del primo grado del giudizio (tanto anche ai fini dell'istanza di verificazione), sia stato poi prodotto nel corso di questo giudizio. E' evidente che, anche a voler considerare non tardiva la produzione documentale in questo grado di giudizio, v'è che l'istanza di verificazione, qui riproposta, sarebbe comunque inammissibile perché monca degli elementi indicati dall'art. 216 c.p.c. (ossia le scritture di comparazione e le pag. 6/10 richieste di prova. Sul punto si evidenzia che l'appellante non ha neanche chiesto di svolgere la consulenza tecnica di ufficio finalizzata ad accertare la veridicità del documento, restando le prove orali richieste solo sullo sfondo della vicenda, ossia essendo esse finalizzate ad acclarare la sussistenza del rapporto, ma non anche la veridicità della sottoscrizione)5.
Per queste ragioni, pur dovendo darsi atto della presenza dell'originale del contratto agli atti di questo giudizio, non va accolta l'istanza di rimessione sul ruolo del procedimento (svolta dall'appellante), non dovendo essere svolta alcuna attività processuale, per le ragioni sopra esposte. Va poi detto, sotto altro profilo, che l'appellante ritiene di poter superare ogni questione, perché sarebbe dimostrato “di fatto” il conferimento dell'incarico di sub agente. Ciò ritiene che possa desumersi dalla ulteriore documentazione da lui prodotta, circostanza peraltro già dedotta nel primo giudizio, in assenza, però, di una specifica contestazione al ragionamento seguito dal primo Giudice, il che renderebbe inammissibile la doglianza, comunque infondata. In primo luogo, si riferisce al verbale dell'intervento di audit effettuato in data 16 giugno 2010 da parte della mandante presso Controparte_6 la sede della (documento n. 9 del fascicolo di primo grado). CP_1
La questione è priva di rilievo, posto che dal documento non si evince affatto il certo conferimento dell'incarico di sub agente. Infatti, a pag. 12 del verbale è testualmente riportato quanto segue: “Sono stati conferiti mandati subagenziali a tutte le n. 8 Subagenzie. Si precisa che il mandato subagenziale conferito alla (codice 7) è stato firmato per conto Pt_2 della Società Agente solo dalla Socia Agente OR . Controparte_2
In merito i Soci Agenti hanno espresso l'intenzione di chiarire gli estremi di tale rapporto nella dichiarazione a verbale”. Stante il tenore della sopra riportata dichiarazione, è evidente che dalla stessa non può evincersi il conferimento di alcun incarico alla società appellante, poiché è chiaro che il supposto conferimento dell'incarico era stato effettuato con l'atto oggetto del disconoscimento, correttamente svolto nel primo grado di giudizio, ove ha avuto un esito positivo.
pag. 7/10 Né poi può avere alcun rilievo in questo giudizio quanto deciso dal Giudice di pace di Foggia con la sentenza n. 621/2013 che, rigettando la opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. CP_5
1123/2011, confermava il monitorio. Ora, è vero che la sentenza pronunciata, anche tra le stesse parti in altro giudizio, può valere come “prova atipica”, non essendo tassativo l'elenco delle prove contenuto nel codice di procedura civile (sul punto, cfr. Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947, secondo la quale: “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”). Ciò posto, va detto che la sentenza sopra richiamata si occupa soltanto di un piccolo segmento del rapporto intercorrente tra le parti, ossia alle provvigioni maturate nel periodo 2-18/11/2010, che la enunciava Pt_2 non esserle state pagate. In altre parole, la decisione del Giudice di pace attiene solo ad una piccola porzione del rapporto e da essa non può certo desumersi, invece, la sussistenza di quel rapporto più ampio che è a base del giudizio corrente, ed in forza del quale l'appellante lamenta di non avere ricevuto il pagamento delle provvigioni. In secondo luogo, va evidenziato che, ove pure volesse attribuirsi alla decisione del Giudice di pace il valore di prova del rapporto intero, stride del tutto con gli altri elementi probatori, come riportati dal Giudice di prime cure alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, riferibili, nello specifico, alle contestazioni sulla veridicità del documento. Ed analogo ragionamento va svolto con riferimento alle risultanze del giudizio penale n. 7204/2013 R.G.N.R.: in esso è infatti richiamata la questione relativa alla sottoscrizione del contratto del 1° ottobre 2009 da parte di , oggetto di preciso disconoscimento in questo Controparte_2 processo. Ancora, anche con riferimento agli atti di questo procedimento, v'è da dire che essi stridono in tutto con gli altri elementi a sostegno del disconoscimento valutati correttamente dal primo Giudice.
pag. 8/10 Considerato quindi non concluso alcun contratto di sub agenzia tra le due società, nulla può essere riconosciuto a titolo di competenze relative alla cessazione del rapporto di sub agenzia, a qualsiasi titolo richieste. Resta, poi, da esaminare la domanda subordinata, concernente il pagamento di somme a titolo di ingiustificato arricchimento della appellata. Dunque, il primo Giudice ha rigettato la domanda per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché, non essendo utilizzabile il documento asseritamente fondante il rapporto di sub agenzia (disconosciuto dalla controparte), non sarebbe possibile procedere alla quantificazione del dovuto, neanche in termini equitativi, per la non sussistenza della obiettiva difficoltà della quantificazione del dovuto. Ha quindi ritenuto che, essendo stata la domanda formulata in termini analoghi a quella della domanda principale, non potendo essere utilizzato il documento contrattuale, la Parte_
avrebbe dovuto fornire gli altri elementi utili ai fini della diversa quantificazione. Va detto che soltanto in questo giudizio l'appellante ha fatto riferimento ai diversi calcoli utilizzabili nel caso di specie, ma, poiché tardivamente proposta, la richiesta risulterebbe, di per sé, inammissibile. Ancor più pregnante è però il secondo profilo di rigetto dell'appello, consistente nella mancata dimostrazione, sotto ogni profilo (sull'an e sul quantum), dell'avvenuto arricchimento della a causa dell'attività CP_1 Parte_ prestata asseritamente dalla . Ne deriva che l'appello va rigettato. Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della compagnia appellata. Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 371/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia n.244/2022, resa in data 26 gennaio 2022, nel procedimento n. 4349/2012 R.G.;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Pt_2 tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da , in CP_5
pag. 9/10 persona del legale rappresentante pro tempore, e liquidate in euro 9.991,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nello stesso senso, tra le più recenti cfr. Corte Appello Taranto, 7 aprile 2023, n. 147 e Corte appello
Milano sez. III, 3 marzo 2023, n. 725, secondo cui “Il disconoscimento formale delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non può essere limitato ad una censura generica (che si risolve in una mera clausola di stile), ma deve avvenire attraverso l'indicazione precisa degli elementi dai quali emerge la difformità tra il documento disconosciuto rispetto agli originali, quindi attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”. 2 Recita l'art. 2719 cod. civ. : “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta” 3 Il tutto con la precisazione che, a differenza del disconoscimento di sottoscrizione, nel caso di disconoscimento di conformità chi produce il documento potrebbe conservarne l'efficacia probatoria fornendo la dimostrazione della conformità anche aliunde e non necessariamente con il procedimento di verificazione (v. Cass. Civ. sez. trib., 18 gennaio 2022, n. 1324). 4 V. Cass. Civ., sez. II, 24 febbraio 2023, n. 5755, secondo cui “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte”. 5 Va ritenuto peraltro non del tutto applicabile al caso di specie la decisione, richiamata dalla difesa dell'appellante, Corte di cassazione n. 1366/2016 che fa riferimento al caso in cui l'istanza di verificazione in primo grado fu proposta ed anche esaminata, se pur rigettata per la mancanza di scritture di comparazione e non essendovi stata la contestazione della conformità della copia all'originale, in questo caso invece presente.