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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 5516 /2019
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nato a [...] il [...] , rapp.tato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Romano Maurizio ricorrente
E
c.f , nata a [...] il [...] , rapp.ta e difesa dall' CP_1 C.F._2
avv. Lo Sapio resistente
Nonché
P.M. in sede
interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.03.2025, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2019 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in data 26.07.1980 in Napoli con la signora che i figli sono CP_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, assumeva che detta unione era fallita a causa di incompatibilità caratteriali e per il venir meno dell'affectio maritalis;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dalla predetta coniuge, senza articolare richiesta di provvedimenti accessori.
Con comparsa del 13.05.2020 si costituiva la resistente che, pur non opponendosi alla separazione chiedeva l'assegnazione della casa coniugale con diritto esclusivo di abitazione in quanto economicamente con reddito inferiore rispetto al ricorrente.
All'udienza presidenziale del 22.05.2020, tenutasi in modalità cartolare a causa dell'emergenza
Covid, comparivano figurativamente entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti;
il GD, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rilevato che nessuna delle parti aveva avanzato richieste economiche, autorizzava i coniugi a vivere separati e nominava il Giudice istruttore per il prosieguo.
In fase istruttoria si costituivano entrambe le parti;
con memoria integrativa del 17.02.2021 parte resistente insisteva per la richiesta di assegnazione della casa coniugale, formulava domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito, riservandosi nelle opportune sedi di agire per il risarcimento dei danni economici subiti.
Entrambe le parti articolavano mezzi istruttori e chiedevano ammettersi prova orale;
espletato l'interrogatorio formale della resistente in data 19.12.2022 ed ascoltati i testi alle udienze del
19.12.2022 e 27.11.2023, i difensori rassegnavano le proprie conclusioni;
la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione in camera di consiglio, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc..
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse all' unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata in memoria integrativa da parte resistente il Tribunale ritiene che non possa essere accolta.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia, il concetto di addebitabilita' della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151, non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge, procedendo quindi ad una valutazione comparativa, al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza (es. quelle ex art. 143 cc); tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
Nel caso che ci occupa, parte resistente adduce come motivi di addebito la generica circostanza che il ricorrente sig. , a partire dal 2018 abbia intrecciato una relazione extra coniugale con altra Pt_1
donna, alimentando sentimenti di indifferenza e anaffettività nei propri confronti con persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali in violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 cod. civ..
Le risultanze in atti si fondano sui testi e le risultanze documentali .
Ebbene i testi escussi non caratterizzano in modo, idoneo, completo e tranquillizzante i fatti posti a fondamento della domanda di addebito. Entrambi i testi delle parti in causa hanno riferito esclusivamente de relato ragion per cui le specifiche circostanze fondanti la domanda di addebito sono rimaste prive di ulteriore riscontro probatorio, trattandosi di dichiarazioni generiche, tra di loro discordanti, contraddittorie e in ogni caso inconferenti ai fini della decisione.
Prive di pregio appaiono le dichiarazioni della teste sig.ra , in quanto estremamente Testimone_1
generiche : dichiara infatti di aver ascoltato una telefonata avvenuta in viva voce tra le parti in causa durante l'orario di lavoro (entrambi insegnanti) e di aver visto, dopo un appostamento presso il luogo di lavoro del ricorrente, “ uscire con una donna, sono andati verso un auto bianca Pt_1
parcheggiata con atteggiamenti confidenziali: lui la teneva sotto braccio e dopo ce ne siamo andate”; riferisce di lettere d'amore rinvenute dall'amica in auto con poca precisione e completezza “ mi consta di aver letto lettere che ha trovato in auto nel novembre 2018 redatta e firmate da una signora, CP_1
non ricordo il nome, veniva riportato di incontri avvenuti in Sardegna e anche di cose più intime;
erano 3 lettere trovate nell'auto della utilizzata anche dal sig. ; se non sbaglio le CP_1 Pt_1 lettere vennero trovate nello sportellino;
ADR : anzi l'auto era del , le lettere mi sono state Pt_1
mostrate da a scuola.”. CP_1
Ininfluente ai fini della decisione la deposizione del teste di parte ricorrente, in merito Testimone_2 alla organizzazione economica familiare e all'esistenza, a far data dal 2020 della nuova relazione sentimentale del;
nulla dice in relazione alla presunta confessione che il fa alla Pt_1 Pt_1
moglie.
Pertanto, anche in assenza di riscontri documentali, secondo il Tribunale non risulta adeguatamente comprovato che durante il menage matrimoniale il ricorrente avesse avuto una relazione extraconiugale.
Quindi ciò che emerge dalle risultanze in atti, tenuto conto altresì dei comportamenti processuali delle parti, è la esistenza di una situazione di incompatibilità tra i coniugi dovuta evidentemente a divergenze caratteriali, mentalità e stili e aspettative di vita, ragion per cui la coppia non è più riuscita nel corso degli anni a trovare un saldo equilibrio. Il rapporto coniugale si è sempre più deteriorato nel corso degli anni ed i coniugi, sopraffatti dalla routine e dalla stanchezza, hanno perduto il desiderio concreto di trovare una intesa, oltre che la stima e la fiducia reciproca. Il progetto di vita comune e l'organizzazione economica del menage, sicuramente condivisa in prima battuta, hanno pertanto perso la loro originaria forza attrattiva.
In tale ottica possono essere considerate le argomentazioni formulate da parte resistente in merito alla presunta infedeltà finanziaria, in ogni caso non provata documentalmente, da parte del e la Pt_1 volontà della resistente di consensualizzare solo a condizione di “preservare la figlia da qualsiasi depauperamento del patrimonio familiare a favore di estranei”.
E' pertanto evidente che la crisi è da reputarsi pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti da parte resistente a base della domanda di addebito;
i fatti così come emergenti dalle risultanze istruttorie non ne possono pertanto giustificarne l'accoglimento.
In relazione alla richiesta di parte resistente di assegnazione della casa coniugale per presunta differenza reddituale, il Tribunale osserva che alcuna statuizione può essere resa in quanto l'obiettivo prioritario dell'ordinamento in tali casi è quello di tutelare l'interesse dei figli minori o non autosufficienti conviventi con il genitore assegnatario.
L'eventuale differenza reddituale potrebbe fatta valere mediante richiesta di assegno di mantenimento, non formulata nel caso di specie, essendosi dichiarate entrambe le parti autonome economicamente.
Il governo della casa familiare va pertanto rimesso agli ordinari principi civilistici in materia di comunione. Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e c.f , nata a [...] il CP_1 C.F._2
27/07/1957 che hanno contratto matrimonio il giorno 26.07.1980 in Napoli (atto n. 153 parte I , Sez.
D, anno 1980);
2) rigetta la domanda di addebito svolta da nei confronti di;
CP_1 Parte_1
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
4) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 03/06/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca