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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6753/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6753/2021 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCARAMUZZO GIUSEPPE, come da procura in atti.
ATTORE
E
, n.q. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SORRENTINO MANGINI ANDREA RENATA
ALESSIA, come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva dinanzi
Questo Tribunale la , nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1 competente per la liquidazione dei sinistri a carico del fondo di garanzie vittime della strada, al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 13.05.2019 per esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto.
A sostegno della propria domanda deduceva:
che il giorno 13.05.2019 alle ore 17.30 circa in Napoli mentre attraversava la strada veniva investita da una autovettura che in seguito all'impatto cadeva al suolo e riportava lesioni e veniva trasportata presso il P.S. dell “A. CP_2
Cardarelli” dove le veniva diagnosticata “Frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero – FRATTURA SCOMPOSTA
ESTREMO PROSSIMALE OMERO DX”, con prognosi di gg. 30 salvo complicazioni;
che, in data 21.05.2019, veniva ricoverata presso lo stesso ospedale e sottoposta da intervento chirurgico;
che dopo ulteriori ricoveri con sottoposizione ad ulteriori interventi chirurgici, controlli clinici e strumentali e cure fisioterapiche, risultavano postumi invalidanti;
che la responsabilità del sinistro era da ascriversi a fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura smart il quale, proveniva da via Sapienza, a velocità sostenuta e svoltava sulla propria sinistra per immettersi su via Del
Sole, senza rallentare la marcia e investiva l'istante in fase di attraversamento stradale;
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2 che l'autovettura non si fermava per prestare soccorso e allontanandosi velocemente non consentiva l'identificazione;
che, in data 28.06.2019, sporgeva denuncia-querela contro ignoti;
che veniva formulata richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa designata per la Campania dal FGVS;
che vani sono risultati tutti i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni concludeva come in atti: “1) dichiarare, nella produzione del predetto evento dannoso, la responsabilità del conducente l'autovettura Smart restata non identificata;
2) per l'effetto condannare la , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t.,, al risarcimento dei danni per le lesioni fisiche patiti dall'istante, comprensivi del danno biologico, ITT e ITP, con l'applicazione del massimo aumento personalizzato, tenuto conto che le gravissime lesioni subite determinano inevitabilmente pesanti ripercussioni nella sfera dinamico-relazionale del medesimo. L'ammontare dei danni per lesioni andrà, pertanto, determinato in un importo non inferiore ad € 43.200,50, come da calcolo analitico che segue, giusta i criteri di liquidazione di cui alla Tabella del Tribunale di
Milano 2018:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 63 anni Percentuale di invalidità permanente: 15%
Punto base danno non patrimoniale € 3.570,33 Giorni di invalidità temporanea totale: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al
25%: 15 Punto base I.T.T. € 98,00 Danno risarcibile € 36.953,00 Invalidità temporanea totale € 2.940,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.940,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 367,50 Totale danno biologico temporaneo € 6.247,50 TOTALE GENERALE:
€ 43.200,50 oltre aumento personalizzato nella misura del 44%, o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e che emergerà in corso di causa anche a seguito di CTU medico legale che sin d'ora si chiede, oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi;
3) con vittoria di spese e compensi legali a favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre spese generali, I.V.A., CPA e come per legge.”
Si costituiva in giudizio la che, con argomentazioni Controparte_1 varie, contestava la ricostruzione attorea, eccepiva l'inammissibilità,
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3 l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Contestava la pretesa attorea ed insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Affinché l'Il.mo Giudice del
Tribunale di Napoli, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, voglia così provvedere:
- In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda per
l'estrema genericità del suo contenuto ovvero per la evidente violazione degli artt. 163 e 164
c.p.c. e 2697 cod. civ.
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta società oltre a quella attiva dell'istante;
- Gradatamente e nel merito rigettare la domanda essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”
Il giudizio originariamente sul ruolo di altro Giudicante veniva posto alla
Cognizione di Questo Magistrato.
Concessi i termini ex art 183 co, 6 c.p.c. la causa è stata istruita da Questo
Giudicante attraverso le produzioni documentali, l'escussione testimoniale,
l'interrogatorio formale nonché CTU medico-legale.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria, all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate e lette le comparse conclusionali, il giudizio viene deciso con la presente sentenza.
In via preliminare occorre soffermarsi su talune questioni preliminari.
Parte convenuta eccepisce la nullità dell'atto di citazione per omessa e insufficiente indicazione degli elementi previsti dagli artt. 163 e 164 cpc.
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4 L'eccezione è infondata.
In proposito sufficiente ricordare che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di taluni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (in tal senso Cass. civ., sez II, n. 1681/2015). In tale prospettiva, dalla lettura dell'atto introduttivo, appare chiara l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni che consente al Tribunale la piena intellegibilità della pretesa ed, allo stesso tempo, alla parte convenuta, di svolgere compiutamente le proprie difese in relazione ai fatti alla stessa contestati. Gli eventuali profili di infondatezza attengono al merito della domanda e non al profilo dell'inammissibilità per indeterminatezza della stessa.
Sempre preliminarmente occorre prendere posizione circa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta.
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5 L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Occorre rilevare che la parte attrice, sin da data immediatamente prossima al sinistro, provvedeva a comunicare il sinistro alla compagnia ed a trasmettere comunicazione di “messa in mora” (cfr. allegati agli atti produzione di parte attrice).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del codice delle assicurazioni, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice.
In sostanza il danneggiato con la propria condotta ha inverato la ratio ispiratrice della introdotta condizione di procedibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, "a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. Civ. Sez. III n.
9912/2011).
Orbene, analizzate le questioni preliminari, può passarsi al vaglio di merito della domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che si andranno immediatamente ad enucleare.
Un primo aspetto sul quale il Tribunale deve soffermarsi attiene “all'an” dell'evento dannoso ed alla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria.
L'accertamento del “fatto storico”, infatti, si pone come prodromo ad ogni ulteriore valutazione in ragione del disposto di cui all'art 2054 c.c.
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6 Orbene, nell'accertamento di merito, va detto che alcun ragionevole dubbio sussiste al Tribunale in relazione “all'investimento” (che ben può qualificarsi come significativo ed importante) che ha visto coinvolto l'odierna parte attrice in data 13.05.2019.
In primo luogo la stessa parte attrice ha provato il fatto inteso come
“accadimento materiale” nella sua accezione di evento naturalisticamente inteso.
Detto fatto storico – il cui onere probatorio certamente incombe sulla parte attrice - ha trovato conforto all'esito delle dichiarazioni del testimone escusso nel corso dell'istruttoria.
In particolare il teste dichiarava: “Mia cognata stava Testimone_1 attraversando la strada Io mi trovavo sul lato destro di via del sole ed attendevo mia cognata che invece attraversa la strada nel senso opposto.
Improvvisamente arrivava una smart di colore nero che saliva via del sole ed improvvisamente svoltava sulla destra per andare in via Sapienza però essendo controsenso tale strada per questa ragione fece l'improvvisa controsterzata verso sinistra colpendo alle spalle mia cognata che cadde a terra. La smart fuggì velocemente. Ci aiutò un signore di cui non ricordo il nome e con un'auto di cui non ricordo il modello di colore scuro che accompagnò mia cognata all'ospedale Cardarelli.” Precisando ancora: “Quel giorno aveva piovuto. Via del Sole in quel momento non era trafficata. Mia cognata aveva quasi terminato l'attraversamento e quindi mi aveva quasi raggiunto e la macchina la prese di striscio. Mia cognata aveva dolore alla spalla destra. L'auto non rallentò e fuggì subito.”
La testimonianza, ad avviso del Tribunale, è attendibile, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui il teste riferisce per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto;
né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità anche in ragione del racconto
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7 tutt'altro che “esagerato” del teste escusso il quale si limita a riportare fatti di cui ha memoria.
Non colgono nel segno le deduzioni – pure sostenute nella comparsa conclusionale da parte convenuta aspetto che non sfugge affatto al Giudicante
– circa la presunta genericità della deposizione testimoniale. La testimonianza
è, tutt'altro, che generica ma rappresenta una “narrazione semplice” che, proprio nella linearità del racconto senza esagerazioni, conferma la genuinità della deposizione.
E' stato, finanche, disposto l'interrogatorio formale dell'attrice la quale confermava le circostanze di tempo e di luogo di verificazione del sinistro.
È bene, altresì, precisare, che la stessa parte attrice presentava denuncia- querela alle autorità competenti e, sul punto, è opportuno ribadire che “la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. 3 settembre 2007 n. 1.8532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480). Nello stesso ordine di idee, va, poi, considerato che
“l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (Cass. 2 settembre 2013 n. 20066) e, ancor più specificamente, che
“la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è
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8 tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cass.
4 novembre 2014 n. 23434).
Giova, dunque, rilevare che, nella specie, il danneggiato ha dimostrato che il sinistro è addebitabile alla condotta del conducente di un veicolo rimasto effettivamente “non identificato›”, avendo fatto quanto nelle sue possibilità per permettere l'identificazione del responsabile del sinistro.
Alcun rilievo assume, nell'elidere la rilevanza del fatto storico ed il cd. danno evento, la circostanza – dedotta da parte convenuta – che la parte attrice non
“ricorda” se fosse o meno sulle strisce pedonali.
Il mancato utilizzo delle strisce pedonali, infatti, non esclude la pretesa risarcitoria come da costante Giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione.
In proposito occorre ricordare che “si tratta, a ben vedere, di un principio che emerge anche da altre decisioni di questa Corte (v. le ordinanze 22 febbraio
2017, n. 4551, e 28 marzo 2022, n. 9856) e che è riassumibile nell'affermazione secondo cui la violazione, da parte del pedone, delle regole del codice della strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (v., tra le altre, la sentenza 18 novembre 2014, n. 24472, e le ordinanze 28 gennaio 2019, n. 2241, e 13 luglio 2023, n. 20137”.
In sostanza l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la
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9 presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5399 del 05/03/2013, Rv. 625422 - 01).
Una corretta applicazione di detti principi impone, ad avviso del Tribunale, di rifuggire da cd. “automatismi” esigendosi che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame ( in tal senso da ultimo riflessioni in Cassazione civile sez. III,
25/01/2024, n.2433 .
Orbene – atteso che non è emerso l'utilizzo da parte della attrice delle strisce pedonali sia dall'interrogatorio formale che dalla prova testimoniale – deve affermarsi che la parte attrice ha concorso con la sua condotta imprudente alla causazione del sinistro. Va detto, infatti, che la stessa parte attrice ha violato con la propria condotta il dettato di cui all'art. 190 cd. Codice della strada comma II secondo cui: “ I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi…”
In ragione delle coordinate ermeneutiche applicate, se da un lato deve non dirsi superata la presunzione prevista dall'art. 2054 c.c. dall'altro è accertato un comportamento imprudente della parte attrice per l'omesso utilizzo delle strisce pedonali e la non emersione di una corretta condotta del pedone nella ricerca delle stesse, deve, pertanto, ritenersi accertata la corresponsabilità nella determinazione del sinistro in misura pari al 40% a carico dell'attrice. La detta percentuale tiene conto che non sono emerse altre circostanze di imprudenza e che l'investimento è, per la maggior parte, chiaramente attribuibile alla pericolosa e dannosa condotta del conducente dell'autovettura che si dava alla fuga.
Essendo provato il fatto storico nel senso citato ci si deve soffermare sui profili relativi al nesso causale altro fatto costitutivo della pretesa.
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10 Rilevante appare la consulenza disposta nel presente giudizio ad opera della
Dr.ssa Roberta Capuano.
In primo luogo la CTU nominato, in relazione alla cd. compatibilità tra l'accadimento fattuale e le lesioni patite chiarisce: “Da quanto riferito dalla perizianda, dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato posso asserire che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e trauma subito.” . Precisa, inoltre: “I postumi permanenti derivanti dall'evento dannoso sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante ulteriori trattamenti medici, non essendovi necessità di sottoporsi, in futuro, ad ulteriori controlli clinici – strumentali”.
Il nesso causale fattualmente emerso nell'istruttoria, dunque, trova anche sotto il profilo clinico e di scienza medico legale conferma nella relazione peritale.
Il CTU collega il proprio ragionamento scientifico anche alla documentazione sanitaria, in particolare al referto di P.S. della cui attendibilità il Tribunale non ha ragione di dubitare (cfr. allegato in atti) così come di ulteriori certificati peraltro provenienti da strutture sanitarie ospedaliere cd. pubbliche.
Il Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU medico poiché esenti da vizi ed errori logici, fondate su un rigoroso criterio scientifico e, come detto, del tutto coerenti con la documentazione sanitaria in atti.
Non appaiono condivisibili – giova rilevarlo – le deduzioni di parte convenuta per il tramite del proprio ctp. In particolare la CTU nominata - nel rispondere specificamente alle deduzioni critiche del consulente di parte - manifesta espressa contezza nella quantificazione della misura del 13% : “ dell'elevazione dell'arto superiore destro, ridotta di 1/2, retroproiezione di 2/3, abduzione di
1/3” rispetto all'arto controlaterale con deficit di forza e test di Jobe ++”.
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11 Il CTU allega anche documento fotografico relativo all'esame obiettivo della perizianda che, ad avviso di Questo Tribunale, evidenzia la “bontà” scientifica del ragionamento del CTU al contrario delle generiche deduzioni di parte convenuta che, piuttosto che evidenziare errori scientifici, propone una diversa ma irrilevante ricostruzione.
In forza di tali riflessioni gli esiti riverberatasi nella sfera giuridica della parte danneggiata per effetto dell'evento lesivo patito concretizzano secondo la valutazione squisitamente medico scientifica espressa dal CTU e condivisibile per le ragioni espresse “consegna” un danno biologico quantificabile in tali termini: danno biologico permanente nella misura del 13% con la durata: “Il periodo di inabilità temporanea totale (ITT) è di giorni 15 (quindici). Il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile al 50% è di giorni 50
(cinquanta). Il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile al 25%
è di giorni 30 (trenta).”
La detta percentuale – indicata dal CTU – peraltro sotto il profilo contenutistico appare, finanche, in “armonia concettuale e contenutistica” anche con le valutazioni del perito di parte ( cfr. in atti ) sebbene - con una valutazione del
CTU che il Tribunale ritiene del tutto condivisibile - riducendo la percentuale rispetto a quanto indicato dal perito di parte attrice.
Alla luce di tale affermazione non può che passarsi alla quantificazione del danno patito.
La particolare natura del danno induce a ritenere che la sua liquidazione debba essere effettuata sulla scorta dei parametri più recenti elaborati dal Tribunale di
Milano in quanto ritenuti, ormai da costante giurisprudenza della Suprema
Corte, come i più idonei ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza, già rivalutati all'attualità, con gli interessi a decorrere dal fatto.
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12 Peraltro, negata la funzione cd. “para-normativa” della cd. tabelle milanesi, aspetto che Questo Giudice tende a sottolineare, d'altro canto, le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano, pertanto, in regole integratrici del concetto di equità (in senso funzionale come sopra esplicitato), atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto (cfr. Corte
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019).
Nell'odierna vicenda processuale il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per non ritenere adeguati i parametri di cui alle citate tabelle non risultando elementi “specializzanti” tali da non ritenere “efficaci” le tabelle milanesi nel dare contenuto alla valutazione di quantificazione, rivelando “fatti straordinari specializzanti che rendono necessario un diverso adeguamento del "quantum" risarcitorio” (riflessioni in Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8884).
Alla luce delle suddette risultanze e riflessione, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano, il danno va così quantificato: avendo l'attore all'epoca del sinistro l'età di 64 anni (essendo nato il [...] ed il sinistro avvenuto il
13.05.2019), essendo riconosciuta un'invalidità permanente nella misura del
13%, nonché una malattia che ha avuto una durata complessiva ripartibile nel seguente modo: ITT=15gg, ITP 50%=50gg, ITP 25%=30 gg si afferma in
Questa Sede un danno da liquidarsi (si riporta il prospetto di liquidazione in modo analitico al fine di favorire l'immediata intellegibilità e la conformità dello stesso ai principi supra enucleati ed in modo da evidenziare “subito” la piena rispondenza del procedimento liquidatorio all'an del danno come evidenziato supra):
a. danno non patrimoniale risarcibile € 34.141,0 (il detto importo tiene già conto dell'incremento cd. da sofferenza soggettiva che, ad avviso del Tribunale, deve essere riconosciuto al danneggiato in ragione della natura significativa
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13 dell'evento che ha presentato per come emerso dall'attività istruttoria un certo patimento interiore del giovane danneggiato);
b. Invalidità temporanea totale € 1725,00
c. Invalidità temporanea parziale al 50% €: 2875,00
d. Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Risultano, altresì, correttamente documentate spese mediche per la somma di euro € 50,00 ( cfr. documenti in atti )
In proposito va detto che le stesse documentate appaiono “congrue” e, peraltro, giova assolutamente rilevarlo riferite a strutture sanitarie cd
“pubbliche” che, nell'immediatezza, hanno fornito il “pronto soccorso” e cui la stessa danneggiata nell'iter di guarigione ha continuato anche a rivolgersi.
In tale prospettiva la somma complessiva per il danno da liquidarsi in €
39.653,50.
La detta somma deve, per le ragioni espresse supra, essere decurtata della misura del 40% ex art 1227 c.c. trattandosi di concausa dell'evento dovuta alla condotta dell'attrice, e, dunque, per un danno risarcibile a carico della convenuta di euro 23.792,10.
Su tale importo vanno, poi, riconosciuti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (13.05.2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato CP_3 secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle
S.U. della Suprema Corte di Cassazione del 17.2.1995 n. 1712).
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14 Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale.
Il Tribunale non ritiene di procedere a specifici incrementi del quantum di danno per ulteriori cd. personalizzazioni.
In proposito ritiene Questo Giudicante necessario ricordare che la cd.
"personalizzazione ulteriore " del danno biologico non si basa su un
"automatismo", ma postula l'individuazione di circostanze di danno ulteriori rispetto a quelle "ordinarie" che sono già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare, con onere di allegazione e prova a carico del richiedente.
Va, infatti, assolutamente scongiurata – con orientamento da Questo Tribunale più volte affermato - in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale di incorrere in duplicazioni risarcendo due volte lo stesso pregiudizio (cd. duplicazione per moltiplicazione) o liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (cd. duplicazione per personalizzazione).
Ben più articolato l'onere probatorio in relazione alla dimensione ( si tratta solo di “etichetta” descrittiva e non di autonomia categoria di danno) esistenziale del pregiudizio che, nell'odierna vicenda, ad avviso del Tribunale non ha trovato riscontro nell'attività istruttoria e non può essere riconosciuta nella mera allegazione anche documentale di parte atteso che il ristoro economico nella dimensione riconosciuta - con il già applicato incremento per sofferenza soggettiva – appare -come detto - già satisfattivo del “sacrificio “ personale.
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15 Come sottolineato anche dal CTU il sinistro di cui è stata vittima l'istante non abbia determinato riduzione della capacità di lavoro specifica, atteso, tra l'altro, che la danneggiata è pensionata.
Resta da analizzare il tema del regime di governo delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” considerando lo svolgimento della fase istruttoria e la natura delle questioni affrontate. Per la sola fase decisoria non comportante particolare impegno difensivo si applica la riduzione rispetto al valore medio.
Le spese di consulenza - liquidate come da separato decreto - sono poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta, nella citata qualità, a risarcire, per le motivazioni espresse, in favore di
[...]
– compiutamente identificata in atti - il danno liquidato nel Parte_1 complessivo importo di importo pari ad euro 23.792,10, oltre gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (13.05.2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni CP_3 anno rivalutato secondo i medesimi indici (come meglio precisato in parte
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16 motiva), su tale somma computando ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna la parte convenuta alla refusione in favore dell'attrice delle spese processuali che si liquidano in euro 545,00 per spese ed euro 4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, condannando lo stessa alla refusione di quanto eventualmente già anticipato dalla parte attrice.
Napoli, 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
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17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6753/2021 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCARAMUZZO GIUSEPPE, come da procura in atti.
ATTORE
E
, n.q. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SORRENTINO MANGINI ANDREA RENATA
ALESSIA, come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come in atti.
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1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva dinanzi
Questo Tribunale la , nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1 competente per la liquidazione dei sinistri a carico del fondo di garanzie vittime della strada, al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 13.05.2019 per esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto.
A sostegno della propria domanda deduceva:
che il giorno 13.05.2019 alle ore 17.30 circa in Napoli mentre attraversava la strada veniva investita da una autovettura che in seguito all'impatto cadeva al suolo e riportava lesioni e veniva trasportata presso il P.S. dell “A. CP_2
Cardarelli” dove le veniva diagnosticata “Frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero – FRATTURA SCOMPOSTA
ESTREMO PROSSIMALE OMERO DX”, con prognosi di gg. 30 salvo complicazioni;
che, in data 21.05.2019, veniva ricoverata presso lo stesso ospedale e sottoposta da intervento chirurgico;
che dopo ulteriori ricoveri con sottoposizione ad ulteriori interventi chirurgici, controlli clinici e strumentali e cure fisioterapiche, risultavano postumi invalidanti;
che la responsabilità del sinistro era da ascriversi a fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura smart il quale, proveniva da via Sapienza, a velocità sostenuta e svoltava sulla propria sinistra per immettersi su via Del
Sole, senza rallentare la marcia e investiva l'istante in fase di attraversamento stradale;
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2 che l'autovettura non si fermava per prestare soccorso e allontanandosi velocemente non consentiva l'identificazione;
che, in data 28.06.2019, sporgeva denuncia-querela contro ignoti;
che veniva formulata richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicurativa designata per la Campania dal FGVS;
che vani sono risultati tutti i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni concludeva come in atti: “1) dichiarare, nella produzione del predetto evento dannoso, la responsabilità del conducente l'autovettura Smart restata non identificata;
2) per l'effetto condannare la , nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t.,, al risarcimento dei danni per le lesioni fisiche patiti dall'istante, comprensivi del danno biologico, ITT e ITP, con l'applicazione del massimo aumento personalizzato, tenuto conto che le gravissime lesioni subite determinano inevitabilmente pesanti ripercussioni nella sfera dinamico-relazionale del medesimo. L'ammontare dei danni per lesioni andrà, pertanto, determinato in un importo non inferiore ad € 43.200,50, come da calcolo analitico che segue, giusta i criteri di liquidazione di cui alla Tabella del Tribunale di
Milano 2018:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 63 anni Percentuale di invalidità permanente: 15%
Punto base danno non patrimoniale € 3.570,33 Giorni di invalidità temporanea totale: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al
25%: 15 Punto base I.T.T. € 98,00 Danno risarcibile € 36.953,00 Invalidità temporanea totale € 2.940,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.940,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 367,50 Totale danno biologico temporaneo € 6.247,50 TOTALE GENERALE:
€ 43.200,50 oltre aumento personalizzato nella misura del 44%, o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e che emergerà in corso di causa anche a seguito di CTU medico legale che sin d'ora si chiede, oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi;
3) con vittoria di spese e compensi legali a favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre spese generali, I.V.A., CPA e come per legge.”
Si costituiva in giudizio la che, con argomentazioni Controparte_1 varie, contestava la ricostruzione attorea, eccepiva l'inammissibilità,
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3 l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Contestava la pretesa attorea ed insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda.
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Affinché l'Il.mo Giudice del
Tribunale di Napoli, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, voglia così provvedere:
- In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e l'inammissibilità della domanda per
l'estrema genericità del suo contenuto ovvero per la evidente violazione degli artt. 163 e 164
c.p.c. e 2697 cod. civ.
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta società oltre a quella attiva dell'istante;
- Gradatamente e nel merito rigettare la domanda essendo la stessa infondata sia in fatto che in diritto.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”
Il giudizio originariamente sul ruolo di altro Giudicante veniva posto alla
Cognizione di Questo Magistrato.
Concessi i termini ex art 183 co, 6 c.p.c. la causa è stata istruita da Questo
Giudicante attraverso le produzioni documentali, l'escussione testimoniale,
l'interrogatorio formale nonché CTU medico-legale.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria, all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate e lette le comparse conclusionali, il giudizio viene deciso con la presente sentenza.
In via preliminare occorre soffermarsi su talune questioni preliminari.
Parte convenuta eccepisce la nullità dell'atto di citazione per omessa e insufficiente indicazione degli elementi previsti dagli artt. 163 e 164 cpc.
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4 L'eccezione è infondata.
In proposito sufficiente ricordare che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di taluni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (in tal senso Cass. civ., sez II, n. 1681/2015). In tale prospettiva, dalla lettura dell'atto introduttivo, appare chiara l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni che consente al Tribunale la piena intellegibilità della pretesa ed, allo stesso tempo, alla parte convenuta, di svolgere compiutamente le proprie difese in relazione ai fatti alla stessa contestati. Gli eventuali profili di infondatezza attengono al merito della domanda e non al profilo dell'inammissibilità per indeterminatezza della stessa.
Sempre preliminarmente occorre prendere posizione circa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta.
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5 L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Occorre rilevare che la parte attrice, sin da data immediatamente prossima al sinistro, provvedeva a comunicare il sinistro alla compagnia ed a trasmettere comunicazione di “messa in mora” (cfr. allegati agli atti produzione di parte attrice).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del codice delle assicurazioni, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice.
In sostanza il danneggiato con la propria condotta ha inverato la ratio ispiratrice della introdotta condizione di procedibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, "a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. Civ. Sez. III n.
9912/2011).
Orbene, analizzate le questioni preliminari, può passarsi al vaglio di merito della domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che si andranno immediatamente ad enucleare.
Un primo aspetto sul quale il Tribunale deve soffermarsi attiene “all'an” dell'evento dannoso ed alla conseguente affermazione della pretesa risarcitoria.
L'accertamento del “fatto storico”, infatti, si pone come prodromo ad ogni ulteriore valutazione in ragione del disposto di cui all'art 2054 c.c.
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6 Orbene, nell'accertamento di merito, va detto che alcun ragionevole dubbio sussiste al Tribunale in relazione “all'investimento” (che ben può qualificarsi come significativo ed importante) che ha visto coinvolto l'odierna parte attrice in data 13.05.2019.
In primo luogo la stessa parte attrice ha provato il fatto inteso come
“accadimento materiale” nella sua accezione di evento naturalisticamente inteso.
Detto fatto storico – il cui onere probatorio certamente incombe sulla parte attrice - ha trovato conforto all'esito delle dichiarazioni del testimone escusso nel corso dell'istruttoria.
In particolare il teste dichiarava: “Mia cognata stava Testimone_1 attraversando la strada Io mi trovavo sul lato destro di via del sole ed attendevo mia cognata che invece attraversa la strada nel senso opposto.
Improvvisamente arrivava una smart di colore nero che saliva via del sole ed improvvisamente svoltava sulla destra per andare in via Sapienza però essendo controsenso tale strada per questa ragione fece l'improvvisa controsterzata verso sinistra colpendo alle spalle mia cognata che cadde a terra. La smart fuggì velocemente. Ci aiutò un signore di cui non ricordo il nome e con un'auto di cui non ricordo il modello di colore scuro che accompagnò mia cognata all'ospedale Cardarelli.” Precisando ancora: “Quel giorno aveva piovuto. Via del Sole in quel momento non era trafficata. Mia cognata aveva quasi terminato l'attraversamento e quindi mi aveva quasi raggiunto e la macchina la prese di striscio. Mia cognata aveva dolore alla spalla destra. L'auto non rallentò e fuggì subito.”
La testimonianza, ad avviso del Tribunale, è attendibile, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui il teste riferisce per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto;
né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità anche in ragione del racconto
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7 tutt'altro che “esagerato” del teste escusso il quale si limita a riportare fatti di cui ha memoria.
Non colgono nel segno le deduzioni – pure sostenute nella comparsa conclusionale da parte convenuta aspetto che non sfugge affatto al Giudicante
– circa la presunta genericità della deposizione testimoniale. La testimonianza
è, tutt'altro, che generica ma rappresenta una “narrazione semplice” che, proprio nella linearità del racconto senza esagerazioni, conferma la genuinità della deposizione.
E' stato, finanche, disposto l'interrogatorio formale dell'attrice la quale confermava le circostanze di tempo e di luogo di verificazione del sinistro.
È bene, altresì, precisare, che la stessa parte attrice presentava denuncia- querela alle autorità competenti e, sul punto, è opportuno ribadire che “la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. 3 settembre 2007 n. 1.8532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480). Nello stesso ordine di idee, va, poi, considerato che
“l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (Cass. 2 settembre 2013 n. 20066) e, ancor più specificamente, che
“la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è
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8 tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cass.
4 novembre 2014 n. 23434).
Giova, dunque, rilevare che, nella specie, il danneggiato ha dimostrato che il sinistro è addebitabile alla condotta del conducente di un veicolo rimasto effettivamente “non identificato›”, avendo fatto quanto nelle sue possibilità per permettere l'identificazione del responsabile del sinistro.
Alcun rilievo assume, nell'elidere la rilevanza del fatto storico ed il cd. danno evento, la circostanza – dedotta da parte convenuta – che la parte attrice non
“ricorda” se fosse o meno sulle strisce pedonali.
Il mancato utilizzo delle strisce pedonali, infatti, non esclude la pretesa risarcitoria come da costante Giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione.
In proposito occorre ricordare che “si tratta, a ben vedere, di un principio che emerge anche da altre decisioni di questa Corte (v. le ordinanze 22 febbraio
2017, n. 4551, e 28 marzo 2022, n. 9856) e che è riassumibile nell'affermazione secondo cui la violazione, da parte del pedone, delle regole del codice della strada non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente (v., tra le altre, la sentenza 18 novembre 2014, n. 24472, e le ordinanze 28 gennaio 2019, n. 2241, e 13 luglio 2023, n. 20137”.
In sostanza l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la
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9 presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5399 del 05/03/2013, Rv. 625422 - 01).
Una corretta applicazione di detti principi impone, ad avviso del Tribunale, di rifuggire da cd. “automatismi” esigendosi che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame ( in tal senso da ultimo riflessioni in Cassazione civile sez. III,
25/01/2024, n.2433 .
Orbene – atteso che non è emerso l'utilizzo da parte della attrice delle strisce pedonali sia dall'interrogatorio formale che dalla prova testimoniale – deve affermarsi che la parte attrice ha concorso con la sua condotta imprudente alla causazione del sinistro. Va detto, infatti, che la stessa parte attrice ha violato con la propria condotta il dettato di cui all'art. 190 cd. Codice della strada comma II secondo cui: “ I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi…”
In ragione delle coordinate ermeneutiche applicate, se da un lato deve non dirsi superata la presunzione prevista dall'art. 2054 c.c. dall'altro è accertato un comportamento imprudente della parte attrice per l'omesso utilizzo delle strisce pedonali e la non emersione di una corretta condotta del pedone nella ricerca delle stesse, deve, pertanto, ritenersi accertata la corresponsabilità nella determinazione del sinistro in misura pari al 40% a carico dell'attrice. La detta percentuale tiene conto che non sono emerse altre circostanze di imprudenza e che l'investimento è, per la maggior parte, chiaramente attribuibile alla pericolosa e dannosa condotta del conducente dell'autovettura che si dava alla fuga.
Essendo provato il fatto storico nel senso citato ci si deve soffermare sui profili relativi al nesso causale altro fatto costitutivo della pretesa.
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10 Rilevante appare la consulenza disposta nel presente giudizio ad opera della
Dr.ssa Roberta Capuano.
In primo luogo la CTU nominato, in relazione alla cd. compatibilità tra l'accadimento fattuale e le lesioni patite chiarisce: “Da quanto riferito dalla perizianda, dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato posso asserire che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e trauma subito.” . Precisa, inoltre: “I postumi permanenti derivanti dall'evento dannoso sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante ulteriori trattamenti medici, non essendovi necessità di sottoporsi, in futuro, ad ulteriori controlli clinici – strumentali”.
Il nesso causale fattualmente emerso nell'istruttoria, dunque, trova anche sotto il profilo clinico e di scienza medico legale conferma nella relazione peritale.
Il CTU collega il proprio ragionamento scientifico anche alla documentazione sanitaria, in particolare al referto di P.S. della cui attendibilità il Tribunale non ha ragione di dubitare (cfr. allegato in atti) così come di ulteriori certificati peraltro provenienti da strutture sanitarie ospedaliere cd. pubbliche.
Il Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU medico poiché esenti da vizi ed errori logici, fondate su un rigoroso criterio scientifico e, come detto, del tutto coerenti con la documentazione sanitaria in atti.
Non appaiono condivisibili – giova rilevarlo – le deduzioni di parte convenuta per il tramite del proprio ctp. In particolare la CTU nominata - nel rispondere specificamente alle deduzioni critiche del consulente di parte - manifesta espressa contezza nella quantificazione della misura del 13% : “ dell'elevazione dell'arto superiore destro, ridotta di 1/2, retroproiezione di 2/3, abduzione di
1/3” rispetto all'arto controlaterale con deficit di forza e test di Jobe ++”.
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11 Il CTU allega anche documento fotografico relativo all'esame obiettivo della perizianda che, ad avviso di Questo Tribunale, evidenzia la “bontà” scientifica del ragionamento del CTU al contrario delle generiche deduzioni di parte convenuta che, piuttosto che evidenziare errori scientifici, propone una diversa ma irrilevante ricostruzione.
In forza di tali riflessioni gli esiti riverberatasi nella sfera giuridica della parte danneggiata per effetto dell'evento lesivo patito concretizzano secondo la valutazione squisitamente medico scientifica espressa dal CTU e condivisibile per le ragioni espresse “consegna” un danno biologico quantificabile in tali termini: danno biologico permanente nella misura del 13% con la durata: “Il periodo di inabilità temporanea totale (ITT) è di giorni 15 (quindici). Il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile al 50% è di giorni 50
(cinquanta). Il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile al 25%
è di giorni 30 (trenta).”
La detta percentuale – indicata dal CTU – peraltro sotto il profilo contenutistico appare, finanche, in “armonia concettuale e contenutistica” anche con le valutazioni del perito di parte ( cfr. in atti ) sebbene - con una valutazione del
CTU che il Tribunale ritiene del tutto condivisibile - riducendo la percentuale rispetto a quanto indicato dal perito di parte attrice.
Alla luce di tale affermazione non può che passarsi alla quantificazione del danno patito.
La particolare natura del danno induce a ritenere che la sua liquidazione debba essere effettuata sulla scorta dei parametri più recenti elaborati dal Tribunale di
Milano in quanto ritenuti, ormai da costante giurisprudenza della Suprema
Corte, come i più idonei ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza, già rivalutati all'attualità, con gli interessi a decorrere dal fatto.
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12 Peraltro, negata la funzione cd. “para-normativa” della cd. tabelle milanesi, aspetto che Questo Giudice tende a sottolineare, d'altro canto, le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano, pertanto, in regole integratrici del concetto di equità (in senso funzionale come sopra esplicitato), atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto (cfr. Corte
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019).
Nell'odierna vicenda processuale il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per non ritenere adeguati i parametri di cui alle citate tabelle non risultando elementi “specializzanti” tali da non ritenere “efficaci” le tabelle milanesi nel dare contenuto alla valutazione di quantificazione, rivelando “fatti straordinari specializzanti che rendono necessario un diverso adeguamento del "quantum" risarcitorio” (riflessioni in Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8884).
Alla luce delle suddette risultanze e riflessione, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano, il danno va così quantificato: avendo l'attore all'epoca del sinistro l'età di 64 anni (essendo nato il [...] ed il sinistro avvenuto il
13.05.2019), essendo riconosciuta un'invalidità permanente nella misura del
13%, nonché una malattia che ha avuto una durata complessiva ripartibile nel seguente modo: ITT=15gg, ITP 50%=50gg, ITP 25%=30 gg si afferma in
Questa Sede un danno da liquidarsi (si riporta il prospetto di liquidazione in modo analitico al fine di favorire l'immediata intellegibilità e la conformità dello stesso ai principi supra enucleati ed in modo da evidenziare “subito” la piena rispondenza del procedimento liquidatorio all'an del danno come evidenziato supra):
a. danno non patrimoniale risarcibile € 34.141,0 (il detto importo tiene già conto dell'incremento cd. da sofferenza soggettiva che, ad avviso del Tribunale, deve essere riconosciuto al danneggiato in ragione della natura significativa
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13 dell'evento che ha presentato per come emerso dall'attività istruttoria un certo patimento interiore del giovane danneggiato);
b. Invalidità temporanea totale € 1725,00
c. Invalidità temporanea parziale al 50% €: 2875,00
d. Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Risultano, altresì, correttamente documentate spese mediche per la somma di euro € 50,00 ( cfr. documenti in atti )
In proposito va detto che le stesse documentate appaiono “congrue” e, peraltro, giova assolutamente rilevarlo riferite a strutture sanitarie cd
“pubbliche” che, nell'immediatezza, hanno fornito il “pronto soccorso” e cui la stessa danneggiata nell'iter di guarigione ha continuato anche a rivolgersi.
In tale prospettiva la somma complessiva per il danno da liquidarsi in €
39.653,50.
La detta somma deve, per le ragioni espresse supra, essere decurtata della misura del 40% ex art 1227 c.c. trattandosi di concausa dell'evento dovuta alla condotta dell'attrice, e, dunque, per un danno risarcibile a carico della convenuta di euro 23.792,10.
Su tale importo vanno, poi, riconosciuti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (13.05.2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato CP_3 secondo i medesimi indici (quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle
S.U. della Suprema Corte di Cassazione del 17.2.1995 n. 1712).
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14 Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale.
Il Tribunale non ritiene di procedere a specifici incrementi del quantum di danno per ulteriori cd. personalizzazioni.
In proposito ritiene Questo Giudicante necessario ricordare che la cd.
"personalizzazione ulteriore " del danno biologico non si basa su un
"automatismo", ma postula l'individuazione di circostanze di danno ulteriori rispetto a quelle "ordinarie" che sono già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare, con onere di allegazione e prova a carico del richiedente.
Va, infatti, assolutamente scongiurata – con orientamento da Questo Tribunale più volte affermato - in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale di incorrere in duplicazioni risarcendo due volte lo stesso pregiudizio (cd. duplicazione per moltiplicazione) o liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (cd. duplicazione per personalizzazione).
Ben più articolato l'onere probatorio in relazione alla dimensione ( si tratta solo di “etichetta” descrittiva e non di autonomia categoria di danno) esistenziale del pregiudizio che, nell'odierna vicenda, ad avviso del Tribunale non ha trovato riscontro nell'attività istruttoria e non può essere riconosciuta nella mera allegazione anche documentale di parte atteso che il ristoro economico nella dimensione riconosciuta - con il già applicato incremento per sofferenza soggettiva – appare -come detto - già satisfattivo del “sacrificio “ personale.
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15 Come sottolineato anche dal CTU il sinistro di cui è stata vittima l'istante non abbia determinato riduzione della capacità di lavoro specifica, atteso, tra l'altro, che la danneggiata è pensionata.
Resta da analizzare il tema del regime di governo delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” considerando lo svolgimento della fase istruttoria e la natura delle questioni affrontate. Per la sola fase decisoria non comportante particolare impegno difensivo si applica la riduzione rispetto al valore medio.
Le spese di consulenza - liquidate come da separato decreto - sono poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta, nella citata qualità, a risarcire, per le motivazioni espresse, in favore di
[...]
– compiutamente identificata in atti - il danno liquidato nel Parte_1 complessivo importo di importo pari ad euro 23.792,10, oltre gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (13.05.2019) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni CP_3 anno rivalutato secondo i medesimi indici (come meglio precisato in parte
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
16 motiva), su tale somma computando ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna la parte convenuta alla refusione in favore dell'attrice delle spese processuali che si liquidano in euro 545,00 per spese ed euro 4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, condannando lo stessa alla refusione di quanto eventualmente già anticipato dalla parte attrice.
Napoli, 01/04/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
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