Sentenza 1 settembre 2008
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2008, n. 22012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22012 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2008 |
Testo completo
Aula 'A' ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI 220 12 .08 REPUBBLICA ITALIANA 1 SET. 2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto $ SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 14696/06 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 22012 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 13/06/08 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI VALERIO, LANZETTA ELISABETTA, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMAFILIGHEDDU PAOLO, 2008 VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato 2320 MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende -1- unitamente all'avvocato ALICE GIANPAOLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 284/06 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 28/02/06 r.g.n. 2202/04; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/08 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato MERCANTI VALERIO;
udito l'Avvocato MENGHINI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Torino, confermava la statuizione di primo grado con cui l'NP era stato condannato a riliquidare al suo dipendente IL AO, cessato dal servizio il primo novembre 1999, il trattamento pensionistico integrativo, tenendo conto dell'indennità di cui all'art. 15 comma 2 della legge n. 88 del 1989 e dell'assegno di garanzia - retribuzione, ovvero salario di professionalità ( come successivamente ridenominato dal CCNL). Affermava la Corte territoriale che l'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza approvato dall'NP con delibera consiliare n. 54 del 12 giugno 1970 - secondo cui, agli effetti della pensione integrativa e dell'indennità di buonuscita, la “retribuzione" si deve intendere come comprensiva delle competenze a carattere fisso e continuativo riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro era stato modificato proprio dal medesimo Istituto con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982 ( alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 120/80), eliminando l'ultima parte, nel senso che non era più necessario che le voci retributive venissero considerate pensionabili, di talché rientrava nel concetto di retribuzione qualunque competenza a carattere fisso e continuativo, com'era nel caso di specie, in cui il dipendente aveva percepito continuativamente sia l'indennità di funzione ex art. 15 secondo comma legge n. 88 del 1989, sia il salario di professionalità. Avverso detta sentenza l'NP propone ricorso con un motivo. Resiste il IL con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione l'unico Con motivo l'Istituto ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 75 del 1970, degli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale NP, nonché difetto di motivazione, censura la sentenza per avere affermato il diritto del dipendente alla riliquidazione della pensione integrativa con il computo dell'indennità di funzione di cui all'art. 15 della legge n. 88 del 1989 e del cd. salario di professionalità, istituito con il contratto integrativo del 1997, confermato nel 1998 e successivamente confluito nell'assegno di garanzia della retribuzione. Sostiene che, pur se l'art. 5 del Regolamento sulla pensione integrativa deve ritenersi modificato ad opera della decisione del Consiglio di Stato n. 120 del 1980, per cui non è necessaria una delibera espressa per la utilità, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, delle suddette voci retributive, tuttavia i compensi diversi rispetto alla stipendio, ancorché fissi e continuativi, sarebbero computabili ai fini previdenziali e della buonuscita, solo in presenza di una esplicita previsione e solo in presenza del loro assoggettamento a contribuzione, mentre nessuna disposizione di legge, né contrattuale, né regolamentare, consentirebbe di considerare l'indennità di funzione ed il salario di professionalità come utili ai fini della previdenza integrativa. Inoltre, entrambe le prestazioni non potrebbero considerarsi né fisse, né continuative, giacché il salario di professionalità, era stato corrisposto dal primo gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, dal contratto collettivo decentrato di ente per premiare la riorganizzazione del lavoro per processi, mentre, una volta realizzati gli obiettivi prefissati, il medesimo non sarebbe più dovuto, e quindi non potrebbe considerarsi fisso e continuativo. Anche l'indennità di funzione ex art. 5 legge n. 88 del 1989 sarebbe correlata a circostanze di natura variabile e quindi non sarebbe fissa né continuativa. Il che verrebbe confermato dall'accordo quadro nazionale in materia di TFR e previdenza f complementare sottoscritto il 29 luglio 1999, che rimanda alla contrattazione di comparto la inclusione di ulteriori voci retributive ai fini che interessa, di talché il carattere di continuità e fissità di un emolumento non può più decretarne la utilità ai fini dei trattamenti integrativi di previdenza e dell'indennità di buonuscita.
1.Il ricorso non merita accoglimento. Va premesso che, secondo la originaria dizione del regolamento NP per il trattamento di previdenza e di quiescenza, approvato con delibera consiliare n. 54 del 12 giugno 1970, la “retribuzione” sia agli effetti della pensione integrativa, sia agli effetti dell'indennità di buonuscita, era comprensiva delle competenze a carattere fisso e continuativo riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro. Ma questa previsione fu modificato proprio dall'NP con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982 (alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 120/80) eliminando l'ultima parte, di talché non fu più necessario il provvedimento del Consiglio di Amministrazione affinché le voci retributive venissero considerate pensionabili e quiescibili, essendo sufficiente a tale scopo che le medesime fossero fisse e continuative. -1.2. La disciplina di cui al citato Regolamento rimase ferma per quanto riguarda la pensione integrativa - anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 70 del 20 marzo 1975, di riordino degli enti pubblici non economici, finalizzata alla omogeneizzazione dei trattamenti normativi, diversamente stabiliti presso i vari enti dai rispettivi regolamenti. Ed infatti l'art. 14 secondo comma della medesima legge sancì che i fondi integrativi previsti dai regolamenti di taluni enti sarebbero stati conservati in relazione al personale in servizio. 2 + 1.3. Indi, com'è noto, i fondi integrativi esistenti presso gli enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 1975, furono soppressi dal primo ottobre 1999, ad opera dell'art. 64 comma 2 legge 17 maggio 1999 n. 144, prevedendosi però (comma 3 del medesimo articolo), che in favore degli iscritti veniva riconosciuto l'importo del trattamento pensionistico integrativo, calcolato sulla base ⚫ delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi, che restavano a tal fine confermate anche ai fini delle anzianità contributive maturate alla data del primo ottobre 1999. Ne consegue che fino all'ottobre 1999 sono rimaste in vigore, quanto alla pensione integrativa, le norme del regolamento NP sopra indicato, ancorché la sua maturazione si sia arrestata alla data suddetta. 1. 4. Stante il suddetto quadro normativo, le questioni da decidere sono le seguenti: a) se per il computo, ai fini della pensione integrativa, delle due indennità per cui è causa ( quella di cui all'art. 15 comma 2 legge n. 88 del 1989 ed il salario di professionalità) fosse ли necessaria come sostiene l'Istituto ricorrente la emanazione di un qualsivoglia atto che ne determinasse la inclusione, e se detto computo sia, in ogni caso, precluso per il fatto che, sulle due voci, non sono state operate le trattenute sulle retribuzioni e non sono stati versati i contributi;
b) se le due voci di cui si chiede il computo siano fisse e continuative.
1.5. Al quesito sub a) non può che rispondersi negativamente: una volta che con la delibera n. 99 del 30 aprile 1982 il Consiglio di Amministrazione dell'NP (sulla conoscibilità diretta da parte di questa Corte delle norme regolamentari, cfr. Cass. n. 5656/2004) preso atto dell'annullamento, ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 120/80, della parte dell'art. 5 del Regolamento del 1971 (per cui la utilità dei singoli elementi retributivi agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, era subordinata ad un espresso riconoscimento con delibera del Consiglio di amministrazione approvata dai Ministeri vigilanti), il medesimo Consiglio di Amministrazione altro non poteva fare se non procedere automaticamente a versare i contributi e ad effettuare le trattenute stipendiali su tutte le voci retributive fisse e continuative, mentre la emanazione di una qualche delibera in tal senso avrebbe contraddetto la decisione del giudice amministrativo il quale aveva affermato: < Confligge irrimediabilmente con la sostanzialità dell'indagine circa il carattere che tali competenze devono avere, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ. e dei principi generali della materia, i quali prevedono che l'utilità di un certo assegno o competenza ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza derivi ex se dalle intrinseche ed obiettive caratteristiche dell'emolumento, senza essere subordinata all'emanazione di un provvedimento dell'ente pubblico interessato>>. Tale essendo il tenore della decisione del Consiglio di Stato n. 120 del 1980, fatta propria dalla delibera del 1982, non vi era più spazio per alcun provvedimento dell'Istituto che sancisse la utilità delle voci retributive fisse e continuative, la cui emanazione risultava, anzi, ormai preclusa, dal momento che 3 detta utilità, nella prospettiva della sentenza recepita, doveva conseguire automaticamente ed autonomamente dalla natura fissa e continuativa degli emolumenti.
1.6. Né invero rileva che su dette somme ( indennità ex art. 15 comma 2 legge n. 88 del 1989 e salario di professionalità) non siano stati pagati i contributi, né effettuate le trattenute a carico del ⚫ dipendente ( ai sensi dell'art. 38 del Regolamento, il Fondo era alimentato dal contributo dell'Istituto pari all'1,80% e da un contributo a carico dell'impiegato pari allo 0,90% della retribuzione " pensionabile). Invero, una volta sancito che nel computo della pensione integrativa si dovevano includere gli emolumenti fissi e continuativi, la scopertura contributiva non poteva eliminare il diritto, considerando che essa era imputabile allo stesso soggetto datore di lavoro, cioè all'NP, che, in presenza della norma regolamentare modificata, aveva l'obbligo di provvedere ai versamenti ed alle h trattenute sui medesimi compensi fissi e continuativi. Va infatti considerato che il Fondo erogatore della pensione integrativa, a norma del Regolamento, non aveva personalità giuridica distinta, ma costituiva solo una evidenza contabile nel bilancio dell'Istituto, tenuto a corrispondere il trattamento (cfr. art. 37). Non vi era quindi un autonomo soggetto erogatore della pensione integrativa, che sarebbe legittimato a rifiutarne il pagamento a causa della mancanza di provvista contributiva, ma vi era un unico soggetto, datore di lavoro, che era obbligato sia ai versamenti contributivi, sia al pagamento della prestazione, di talché se il medesimo non ne ha garantito la copertura, com'era tenuto a fare, non per questo può ora esimersi dall'adempimento della obbligazione a suo carico. In altri termini, non può l'Istituto legittimare il rifiuto di pagamento della pensione nella misura spettante, adducendo a giustificazione il suo pregresso inadempimento all'obbligo di versamento dei contributi.
1.7. Né può richiamarsi il criterio della simmetria tra contributi e prestazioni di cui alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 3673 del 29/04/1997, e pur sempre valido in via generale, giacché in quel caso si pretendeva di includere nel trattamento pensionistico voci retributive, per le quali per legge" non dovevano essere versati i contributi, stante la tassatività della elencazione * delle voci utili;
al contrario, nel caso in esame si chiede di computare nella pensione integrativa emolumenti sui quali, se fissi e continuativi, secondo il regolamento del Fondo, i contributi dovevano essere sicuramente versati. • * 1.8. E neppure si può richiamare l'altra sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 27394 del 13/12/2005, in tema di previdenza integrativa dei dipendenti ex INAM, giacché ai sensi del regolamento di quel Fondo potevano essere computati nella "retribuzione pensionabile", rilevante ai sensi dell'art. 30 del regolamento medesimo, soltanto i miglioramenti stipendiali, gli assegni pensionabili e le competenze, di carattere fisso e continuativo che fossero espressamente qualificate come "pensionabili da provvedimenti normativi riferibili al personale degli enti parastatali". Mentre, nel caso in esame, nessun richiamo a tale limitazione veniva effettuata nel Regolamento, in cui l'unico requisito prescritto era quello che, per essere utili, i compensi dovevano essere fissi e continuativi.
1.9. Quanto al carattere fisso e continuativo delle due indennità per cui è causa, in primo luogo i Giudici d'appello hanno accertato che le medesime erano state percepite la prima per undici anni ( e quindi fin dalla sua introduzione con la legge n. 88 del 1989 fino al settembre 1999, data in cui cessa la maturazione della pensione integrativa, essendo stato il Fondo soppresso dal primo ottobre), mentre la seconda era stata percepita per sei anni, e quindi ininterrottamente fin dalla sua introduzione nel 1997 ( così si afferma in ricorso). Invero, l'accertamento del carattere fisso e continuativo di una voce stipendiale, questione che di frequente si pone nel diritto del lavoro e della previdenza, va condotto attraverso un percorso articolato che tenga conto essenzialmente di due elementi: delle modalità della sua concreta h erogazione e del tenore della fonte che lo prevede. La reiterazione del pagamento per un apprezzabile lasso di tempo, non è irrilevante, giacché nessuna voce retributiva può considerarsi attribuita in perpetuo, essendo sempre passibile - anche quelle irreversibilmente connesse all'aumento della professionalità acquisita di soppressione ( se del caso con sostituzione di altri emolumenti) e modifiche, di talché l'unico dato certo finisce con l'essere la sua ripetizione nel tempo e fino al momento in cui la prestazione che dovrebbe includerlo, nella specie la pensione integrativa, deve essere erogata. Non vi è dubbio poi che anche la reiterazione del compenso potrebbe precluderne il carattere di fissità e continuità ove il tenore della disposizione che lo introduce lo preveda espressamente come temporaneo, in quanto intrinsecamente collegato ad eventi di durata limitata (coma il raggiungimento di specifici risultati o obiettivi), di qui la rilevanza del tenore della fonte che lo introduce. Nella specie resta solo il dato relativo alla reiterazione delle due indennità per i periodi indicati in sentenza, mentre, quanto alla fonte istitutiva, in ricorso non si riporta neppure il tenore della disposizione del contratto decentrato ( non esaminabile direttamente in sede di legittimità diversamente da quanto previsto per i contratti collettivi nazionali), né si ascrive alla sentenza la violazione dei canoni ermeneutici, perché il medesimo accordo connoterebbe il salario di • professionalità come temporaneo in quanto strettamente dipendente ai processi di riorganizzazione.
1.10. Né, contrariamente a quanto osservato nella citata sentenza n. 6633/2007, sembra idoneo ad escludere il carattere fisso e continuativo del salario di professionalità, ovvero assegno di garanzia retribuzione (invero la stessa denominazione sembra escluderne il carattere precario ed accidentale) il richiamo fatto all'art. 3 comma 57 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come autenticamente 5 interpretato dall'art. 1 comma 226 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, giacché la disposizione del 1993 si limita a disporre che, in caso di passaggi di carriera, il personale conservi il migliore trattamento acquisito, rispetto a quello minore spettante presso la nuova posizione, mediante l'erogazione di un assegno personale pensionabile, mentre la disposizione interpretativa precisa che alla formazione di detto assegno concorre solo “il trattamento fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati obiettivi". Si tratta infatti di norma generale, che riguarda i passaggi di carriera e che nulla può dire in merito alle caratteristiche del salario di professionalità, che qui interessa.
1.11. Inoltre, per quanto riguarda il carattere fisso e continuativo della indennità di cui all'art. 15 comma 2 della legge n. 88 del 1989, questa Corte ha già risposto affermativamente con la sentenza n. 6633 del 20/03/2007, secondo cui "rientra nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita prevista in favore dei dipendenti dell'INPS dagli artt. 5 e 34 del regolamento dell'Istituto del 1971 - che sostituisce l'indennità di anzianità a condizione che assicuri un trattamento di maggior favore - l'indennità di funzione in godimento a detti dipendenti in base all'art. 15, c. 2, della legge 9.3.89 n. 88, atteso che l'indennità di buonuscita ha natura retributiva e non previdenziale e che l'indennità di funzione ha carattere fisso e continuativo." 1.12. Conclusivamente deve affermarsi che le due indennità per cui è causa, avendo carattere fisso e continuativo ed essendo erogate fino al settembre 1999, data di maturazione della pensione integrativa, devono essere computate nella pensione medesima, secondo la previsione del Regolamento che ne prevedono la inclusione ove dotate di questo carattere. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
75,00 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro oltre duemila euro per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. " Così deciso in Roma il 13 giugno 2008. блок Маскто Il consigliere estensore Толге ни Il presidente cură IL CANCELLIERE Grane & Bousivalle Depositato in Cancelleria 1 SET. 2008 E oggi, R P IL CANCELLIERE